- Le PA promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per servizi o bandi per incarichi personali di consulenza e ricerca.
- Soppresso dal D.Lgs. 184/2025 il periodo che equiparava studi professionali a PMI per accesso a fondi UE; abrogato il comma 821 L. 208/2015.
- Possibilità per i professionisti di costituire reti di esercenti la professione, anche miste con imprese (rinvio a D.L. 5/2009 sulle reti).
- Ammessa la costituzione di consorzi stabili professionali.
- Possibilità di associazioni temporanee professionali secondo l'art. 48 D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 81/2017 — Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati
L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184 . All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il comma 821 è abrogato.
3. 3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all' articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall' articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , in quanto compatibile.
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Commento
L'art. 12 affronta il problema dell'accesso dei lavoratori autonomi al mercato degli appalti pubblici e dei grandi incarichi privati. Il legislatore prende atto che le procedure di gara sono storicamente progettate per imprese di una certa dimensione, e introduce strumenti per favorire la partecipazione individuale e aggregata dei professionisti.
L'impegno promozionale delle pubbliche amministrazioni
Il primo comma impone alle PA, in qualità di stazioni appaltanti, di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti per servizi e ai bandi per incarichi personali di consulenza o ricerca. La norma non introduce vincoli rigidi (per esempio quote di partecipazione), ma un dovere di azione attiva: favorire l'accesso alle informazioni sulle gare, semplificare le procedure, agevolare la partecipazione. Lo strumento operativo è anche lo sportello dedicato dell'art. 10.
La modifica del 2025: soppressione del comma 2
Il secondo comma è stato in larga parte soppresso dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184. Originariamente la norma equiparava gli studi professionali alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso a fondi europei strutturali e di investimento. Tale equiparazione è venuta meno: la materia è ora regolata dalle disposizioni generali sui fondi europei e dalla definizione di PMI a livello unionale. Resta nel testo solo l'abrogazione del comma 821 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che originariamente accompagnava l'equiparazione.
Le aggregazioni professionali: reti di esercenti
Il terzo comma offre ai professionisti tre forme di aggregazione utili per partecipare a gare e bandi. La prima è la rete di esercenti la professione, modellata sull'esperienza del contratto di rete fra imprese ex D.L. 5/2009. Il professionista può unirsi ad altri colleghi mantenendo la propria autonomia ma costruendo una struttura organizzativa comune per gestire commesse complesse. La norma ammette anche le "reti miste": professionisti e imprese insieme, modello particolarmente utile per progetti integrati (per esempio una rete di architetti, ingegneri e imprese di costruzione).
I consorzi stabili professionali
La seconda forma è il consorzio stabile professionale: una struttura più strutturata della rete, dotata di soggettività giuridica autonoma e di organi di gestione. I consorzi sono storicamente diffusi nel mondo delle imprese (cooperative di costruzioni, consorzi di servizi) e l'art. 12 estende il modello alle professioni: gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti possono creare consorzi per partecipare congiuntamente a gare di grande dimensione.
Le associazioni temporanee professionali
La terza forma è l'associazione temporanea professionale, costruita per analogia con l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici previgente). È lo strumento classico delle ATI imprenditoriali, adattato al mondo professionale: due o più professionisti si associano per uno specifico appalto, designando un capogruppo e ripartendo le prestazioni. Terminato l'appalto, l'associazione si scioglie. È flessibile e adatto a singole opportunità di mercato.
L'evoluzione del Codice dei contratti pubblici
Il riferimento al D.Lgs. 50/2016 nel testo originario rinvia oggi al D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che ha sostituito il precedente. La clausola "in quanto compatibile" consente l'adattamento alla nuova normativa. Le regole sostanziali sulle ATI restano sostanzialmente coerenti: capogruppo, mandato collettivo, ripartizione delle prestazioni, responsabilità solidale verso la stazione appaltante.
L'invarianza finanziaria
Il quarto comma conferma il vincolo: gli obblighi di promozione delle PA devono essere realizzati con risorse esistenti. Non si tratta di iniezione di nuove risorse ma di orientamento dell'azione amministrativa.
L'impatto pratico
La possibilità di partecipare a gare in forma aggregata ha cambiato il posizionamento competitivo dei professionisti italiani. Studi singoli che non avrebbero potuto candidarsi a grandi commesse pubbliche possono ora unirsi per raggiungere i requisiti dimensionali ed economici richiesti. È in atto una trasformazione del modello organizzativo della professione, da realtà puramente individuale a soggetto aggregato in grado di confrontarsi con il mercato pubblico in condizioni di parità.
Domande frequenti
Quali differenze fra rete, consorzio e associazione temporanea?
La rete è uno strumento stabile e flessibile basato su contratto. Il consorzio ha soggettività autonoma e struttura più formale. L'associazione temporanea è strumento ad hoc per un singolo appalto, senza struttura permanente.
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a riservare quote agli autonomi?
No, la norma impone un dovere di promozione e agevolazione, non un obbligo di riserva. Le quote possono essere previste in singoli bandi a discrezione della stazione appaltante.
I professionisti devono ancora applicare il D.Lgs. 50/2016?
Il D.Lgs. 50/2016 è stato sostituito dal D.Lgs. 36/2023. La clausola "in quanto compatibile" dell'art. 12 va letta come rinvio al codice contratti vigente nel momento di partecipazione alla gara.
Vedi anche