← Torna a D.Lgs. 81/2017 — Statuto lavoro autonomo
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Spese per master, corsi di formazione/aggiornamento, iscrizione a convegni: integralmente deducibili entro 10.000 euro annui (anziché 50%).
  • Spese per servizi personalizzati di certificazione competenze, orientamento, ricerca, sostegno auto-imprenditorialità: integralmente deducibili entro 5.000 euro annui.
  • Spese per garanzia contro mancato pagamento (assicurazioni o forme di solidarietà): integralmente deducibili senza tetto.
  • La nuova disciplina valorizza l'investimento in capitale umano e tutela il flusso di cassa del professionista.
  • Decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Testo dell'articoloVigente

Art. 9 D.Lgs. 81/2017 — Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Commento

L'art. 9 modifica l'art. 54, comma 5, TUIR per rendere fiscalmente più attrattivo l'investimento del lavoratore autonomo nella propria formazione professionale e nei servizi di sviluppo della carriera. La disciplina previgente prevedeva una deducibilità limitata al 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento, comprese spese di viaggio e soggiorno: un trattamento meno generoso di quello riservato ai lavoratori dipendenti, per i quali alcuni costi di formazione godono di esenzioni più ampie.

La nuova deducibilità integrale fino a 10.000 euro

Il legislatore del 2017 cambia approccio: le spese per iscrizione a master, corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale, convegni e congressi, incluse le spese di viaggio e soggiorno collegate, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Si passa quindi dal 50% al 100%, con un tetto annuo che copre realisticamente la maggior parte delle esigenze formative di un professionista. Il legislatore considera la formazione come investimento produttivo e non come consumo privato, restituendole la giusta dignità fiscale.

Servizi personalizzati: 5.000 euro deducibili

La norma introduce una seconda categoria: i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità. Si tratta di servizi che aiutano il professionista a posizionarsi sul mercato (career coaching, certificazioni di qualifiche, supporto allo sviluppo di nuova attività). Il limite di deducibilità è di 5.000 euro annui, con la condizione che siano erogati da organismi accreditati secondo la disciplina vigente in materia di lavoro e formazione.

Lo sbocco occupazionale come criterio

La norma richiede che i servizi siano "mirati a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro". È un filtro qualitativo: non basta che il servizio sia generico, deve essere finalizzato a un risultato concreto in termini di occupabilità o di nuova attività. L'accreditamento dell'organismo erogatore è la garanzia formale del rispetto del requisito.

Garanzia contro il mancato pagamento

Un terzo intervento, di grande utilità pratica, riguarda gli oneri sostenuti per ottenere una garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. Sono integralmente deducibili sia le polizze assicurative private (credit insurance) sia le forme di solidarietà collettiva (fondi mutualistici di categoria). Non è previsto un tetto: la deduzione è piena. La ratio è di favorire la diffusione di strumenti di copertura del rischio di credito, particolarmente diffuso nei rapporti con committenti di piccole dimensioni.

Sinergia con l'art. 8

L'art. 9 dialoga strettamente con l'art. 8: insieme rivedono il regime delle spese deducibili per il professionista, con un disegno coerente. L'art. 8 elimina i limiti per spese di trasferta riferibili a incarichi specifici; l'art. 9 amplia la deducibilità delle spese di formazione e di gestione del rischio di credito. La filosofia è uguale: riconoscere che molte uscite del professionista sono investimenti produttivi e non meri costi di consumo.

Decorrenza e copertura

La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (per coordinamento con il comma 2 dell'art. 8). Le minori entrate sono quantificate in 40,2 milioni di euro per il 2018 e 23,5 milioni annui dal 2019, con copertura disposta dall'art. 25.

Implicazioni operative per il professionista

Per beneficiare delle nuove deduzioni è necessaria una corretta archiviazione documentale: fatture o ricevute con dati intestatari corretti, programma del corso o del convegno, prova del pagamento. Per i servizi personalizzati va conservata la documentazione di accreditamento dell'organismo erogatore. Per la garanzia anti-mancato pagamento occorre conservare polizza o regolamento del fondo mutualistico.

Il senso politico

L'art. 9 segna un cambio di paradigma: il lavoro autonomo non è più visto come categoria fiscale residuale ma come componente del tessuto produttivo che merita strumenti di sostegno comparabili a quelli del lavoro subordinato. La formazione continua, la certificazione delle competenze e la copertura del rischio diventano voci agevolate del bilancio professionale.

Domande frequenti

Posso superare il limite di 10.000 euro per formazione?

Le spese eccedenti il tetto annuo restano deducibili nei limiti generali del comma 5 dell'art. 54 TUIR. Il tetto di 10.000 euro vale solo per la deducibilità integrale; oltre, valgono le regole ordinarie.

Come si verifica l'accreditamento dell'organismo che eroga servizi personalizzati?

Tramite consultazione dei registri o albi pubblici degli organismi accreditati. Tipicamente regioni e ANPAL gestiscono elenchi consultabili. È buona prassi conservare estratto dell'iscrizione dell'organismo nei registri.

La deducibilità integrale del premio assicurativo vale anche per polizze di responsabilità professionale?

La norma riguarda specificamente la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni. Le polizze di responsabilità professionale seguono regole proprie, generalmente con deducibilità ai sensi delle norme TUIR sulle spese inerenti l'attività.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.