- L'art. 5 contiene una delega legislativa al Governo per individuare atti delle PA che possono essere rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi.
- Termine della delega: dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
- Tre principi e criteri direttivi: terzietà delle professioni, tutela dei dati personali, gestione del conflitto di interessi.
- I decreti delegati non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- La delega si inquadra nella strategia di semplificazione amministrativa e valorizzazione delle professioni regolamentate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 81/2017 — Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo
1. 1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Commento
L'art. 5 è una tipica disposizione di delega legislativa con cui il Parlamento autorizza il Governo a riassettare, attraverso decreti delegati, una materia specifica. L'oggetto è particolarmente significativo: trasferire alle professioni organizzate in ordini o collegi alcuni atti che oggi sono compiuti dalle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una scelta strategica che valorizza il ruolo dei professionisti come collaboratori della funzione pubblica.
La logica della delega
Lo strumento della delega legislativa è disciplinato dall'art. 76 della Costituzione: il Parlamento approva una legge delega che individua oggetto, termini e principi direttivi; il Governo, entro il termine, adotta uno o più decreti legislativi vincolati al rispetto dei criteri fissati. La logica è quella di affidare al Governo l'elaborazione tecnica su materie complesse, mantenendo il controllo politico parlamentare attraverso la legge delega e i pareri obbligatori.
L'oggetto: rimessione di atti pubblici alle professioni
La delega individua come oggetto l'identificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere trasferiti alle professioni regolamentate. Si pensi alle autenticazioni, alle attestazioni, alle perizie giurate, ai depositi atti: attività oggi svolte da uffici pubblici (anagrafe, conservatoria, catasto) che potrebbero essere assegnate, in tutto o in parte, a notai, commercialisti, avvocati, ingegneri secondo le rispettive competenze. La filosofia è quella della sussidiarietà funzionale: dove esiste una professione qualificata e organizzata in ordini, il pubblico può delegarle compiti di certificazione e fede pubblica.
I principi direttivi: terzietà, dati personali, conflitti di interessi
Il primo principio è la terzietà del professionista, considerata garanzia di imparzialità. Tipicamente la terzietà degli ordini si fonda sulla deontologia, sulla disciplina ordinistica e sulla responsabilità professionale. Il secondo principio impone misure a tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi: il professionista che riceve atti pubblici deve garantire standard di protezione equivalenti a quelli degli uffici pubblici. Il terzo principio impone l'individuazione delle ipotesi di potenziale conflitto di interessi: il professionista che agisce per conto pubblico non deve trovarsi in posizione tale da pregiudicare l'imparzialità.
Il vincolo di invarianza finanziaria
Il secondo comma è la clausola standard di neutralità finanziaria: i decreti delegati non devono comportare nuovi o maggiori oneri. Significa che la rimessione di atti deve avvenire usando le risorse esistenti, eventualmente compensando i professionisti con i diritti e gli emolumenti già previsti per quelle attività. Non si possono creare nuove voci di spesa pubblica.
Lo stato di attuazione
La delega ha avuto attuazione parziale. Negli anni successivi al 2017 sono stati emanati provvedimenti che hanno valorizzato il ruolo delle professioni in alcune procedure (per esempio nelle volontarie giurisdizioni notarili, nei procedimenti di sanatoria, nelle certificazioni energetiche), ma una riforma organica della rimessione di atti pubblici alle professioni non si è realizzata. La materia rimane aperta a futuri interventi normativi.
Il rapporto con il sistema ordinistico
L'art. 5 si inserisce in una visione del sistema professionale come componente strutturale dell'ordinamento, non come mero esercizio privato di un'attività. Gli ordini e collegi sono enti pubblici non economici dotati di autonomia, e la legge riconosce loro un ruolo che va oltre la tutela degli iscritti: diventano collaboratori della funzione pubblica, con i correlati doveri di terzietà e trasparenza.
Domande frequenti
La delega dell'art. 5 ha avuto attuazione?
Solo parziale. Negli anni successivi al 2017 sono stati emanati interventi settoriali che hanno valorizzato il ruolo delle professioni in singole procedure, ma una riforma organica non si è realizzata.
Quali professioni possono ricevere atti pubblici rimessi?
Le professioni organizzate in ordini o collegi (notai, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, ecc.). La selezione avviene caso per caso nei decreti delegati in base alla natura dell'atto.
Cosa succede in caso di errore del professionista delegato?
Si applica la disciplina della responsabilità professionale civile, disciplinare e potenzialmente penale, secondo l'ordinamento di ciascuna professione. L'atto resta efficace fino a impugnazione o revoca.
Vedi anche