Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 D.Lgs. 81/2017 – Ambito di applicazione
L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile , ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile .
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile .
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Vedi anche
→art. 2 LAVORO→art. 3 LAVORO→art. 2222 c.c. (Lavoro autonomo)→art. 35 Cost. (Tutela lavoro)→art. 1175 c.c. (Buona fede)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 4 D.Lgs. 81/2017 – Apporti originali e invenzioni del lavoratore→Art. 5 D.Lgs. 81/2017 – Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi→Art. 6 D.Lgs. 81/2017 – Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione→Art. 7 D.Lgs. 81/2017 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL→Art. 8 D.Lgs. 81/2017 – Disposizioni fiscali e sociali→Art. 9 D.Lgs. 81/2017 – Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1 traccia il perimetro applicativo del cosiddetto Statuto del lavoro autonomo: una scelta non scontata, perché il legislatore avrebbe potuto agganciare le tutele alla figura previdenziale dell'iscritto alla Gestione separata o a quella fiscale del titolare di partita IVA. La soluzione adottata, invece, richiama in modo diretto il titolo III del libro V del codice civile, costruendo l'ambito attorno alla nozione civilistica di lavoro autonomo non imprenditoriale.
Il rinvio al titolo III del libro V c.c.
Il riferimento normativo è preciso e tecnicamente impegnativo. Il titolo III del libro V disciplina il lavoro autonomo a partire dall'art. 2222 c.c., che definisce il contratto d'opera come quello con cui una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio verso corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. La portata della disposizione è ampia: include il professionista intellettuale ordinistico (artt. 2229 ss. c.c.), il prestatore d'opera generico e tutte le figure intermedie che la prassi conosce come consulenti, freelance, collaboratori occasionali con regime contrattuale autonomo.
L'inclusione delle discipline speciali
Il primo comma specifica che le tutele si applicano anche ai rapporti che, pur ricadendo nell'art. 2222 c.c., hanno una disciplina particolare. Tipicamente si pensa alle professioni regolamentate (avvocati, ingegneri, medici, commercialisti) i cui ordinamenti professionali contengono regole specifiche su mandato, compenso, deontologia. La norma chiarisce che tali regole speciali non escludono l'applicazione dello Statuto: si crea un rapporto di integrazione, in cui le tutele del 2017 si sovrappongono alle norme di settore, salvo che queste ultime risultino più favorevoli al professionista.
L'esclusione degli imprenditori e dei piccoli imprenditori
Il secondo comma sottrae alla tutela due categorie: l'imprenditore in senso pieno (art. 2082 c.c.) e il piccolo imprenditore dell'art. 2083 c.c., figura che include il coltivatore diretto, l'artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia. La distinzione poggia sul criterio dell'organizzazione: chi gestisce un'attività economica organizzata, anche se in forma minima, sta dal lato imprenditoriale del mercato e dispone delle tutele commerciali; chi presta opera in via prevalentemente personale è invece la figura che lo Statuto vuole proteggere.
Le aree di confine e i casi dubbi
Nella pratica la linea di demarcazione non è sempre netta. Il consulente che ha studio organizzato con dipendenti, il professionista che opera in forma associata, il titolare di partita IVA che vende prodotti accanto ai servizi: in tutte queste ipotesi va condotta una valutazione caso per caso, valorizzando il dato della prevalenza dell'attività personale e dell'organizzazione di mezzi. Tipicamente la giurisprudenza in materia di piccolo imprenditore agricolo e artigiano fornisce griglie utili anche qui, ma l'applicazione richiede attenzione perché un inquadramento errato pregiudica l'accesso alle tutele su clausole abusive (art. 3) e sull'abuso di dipendenza economica.
Rapporto con il D.Lgs. 81/2015 e le collaborazioni etero-organizzate
È importante distinguere il D.Lgs. 81/2017 dal precedente D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). Quest'ultimo, all'art. 2, disciplina le collaborazioni etero-organizzate dal committente, qualificandole come rapporti cui si applica la disciplina del lavoro subordinato. Il decreto del 2017, invece, tutela il lavoratore autonomo che resta tale, senza riqualificazione. I due piani convivono: se la collaborazione presenta gli indici di etero-organizzazione delineati dal Jobs Act, scatta la riqualificazione e si applica la disciplina del subordinato; se invece il rapporto resta genuinamente autonomo, intervengono le tutele dello Statuto del 2017.
L'ancoraggio costituzionale
L'art. 35 della Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni: lo Statuto del 2017 dà attuazione concreta a questo principio, riconoscendo che il lavoro autonomo non imprenditoriale è una modalità di lavoro che merita protezioni analoghe, pur con i necessari adattamenti, a quelle del lavoro subordinato. L'art. 1 è quindi la cerniera che collega la promessa costituzionale alle tutele concrete contenute negli articoli successivi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare INPS
L'INPS chiarisce l'ambito applicativo degli articoli 1, 14 e 15 della L. 81/2017, individuando i destinatari delle tutele del lavoro autonomo non imprenditoriale (iscritti alla Gestione separata, esclusi imprenditori e piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c.) e definendo il perimetro della collaborazione coordinata e continuativa rivista dalla legge.
Circolare INPS
Istruzioni operative sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), ai dottorandi con borsa e agli assegnisti di ricerca iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per eventi di cessazione dal 1° luglio 2017. Definisce di fatto la platea applicativa delle tutele della L. 81/2017.
Pagina informativa
Pagina ufficiale del Ministero del Lavoro che chiarisce la disciplina della co.co.co. dopo il D.Lgs. 81/2015 e la L. 81/2017: tre requisiti (personalità, continuità, etero-organizzazione) ed eccezioni (professionisti ordinistici, amministratori, sport, spettacolo, soccorso alpino).
Casi pratici
Caso 1: Consulente con partita IVA senza dipendenti
Tizio è un consulente informatico con partita IVA, lavora da casa, ha pochi committenti stabili e nessun dipendente. Il suo lavoro è prevalentemente personale e non è organizzato in forma d'impresa. Rientra a pieno titolo nell'ambito del D.Lgs. 81/2017 e può invocare le tutele su clausole abusive, termini di pagamento e abuso di dipendenza economica nei confronti dei committenti.
Caso 2: Artigiano con bottega e due collaboratori
Caio gestisce un laboratorio di restauro con due collaboratori dipendenti, locale aperto al pubblico e attrezzature dedicate. Si tratta di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c.: l'attività è organizzata, sia pure in misura contenuta. Caio non rientra nell'ambito dello Statuto del lavoro autonomo, ma può avvalersi delle tutele commerciali ordinarie (D.Lgs. 231/2002 sui termini di pagamento, normativa antitrust sull'abuso di dipendenza economica ex L. 192/1998).
Domande frequenti
Il professionista iscritto a un ordine rientra nello Statuto del lavoro autonomo?
Sì, il primo comma include espressamente i rapporti di lavoro autonomo con disciplina particolare. Le regole ordinistiche si applicano in parallelo, salvo che lo Statuto offra una tutela più favorevole.
Un freelance che usa una piccola struttura con un collaboratore è ancora lavoratore autonomo ai fini dello Statuto?
Dipende dal grado di organizzazione. Se il lavoro personale resta nettamente prevalente e la struttura è di mero supporto, si rimane nell'autonomia. Se invece l'organizzazione diventa il fattore produttivo principale, si entra nell'area del piccolo imprenditore e si esce dallo Statuto.
Le tutele si applicano anche ai rapporti con la pubblica amministrazione?
Sì, gli articoli successivi (in particolare l'art. 2 sulle transazioni commerciali) richiamano espressamente i rapporti con le P.A. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.