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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La DIS-COLL, indennità di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi, è stabilizzata in via permanente dal 1° luglio 2017.
  • L'indennità è estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
  • L'aliquota contributiva aggiuntiva è fissata allo 0,51% sul reddito assoggettato a contribuzione INPS Gestione separata.
  • I riferimenti all'"anno solare" presenti nella disciplina originaria sono sostituiti con "anno civile" per i nuovi eventi di disoccupazione.
  • La copertura finanziaria avviene tramite le maggiori entrate derivanti dall'aliquota dello 0,51%, in un meccanismo di autofinanziamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 81/2017 — Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. All' articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni».

Commento

L'art. 7 trasforma la DIS-COLL da misura sperimentale a strumento stabile del welfare per i collaboratori coordinati e continuativi e per alcune categorie affini. La disposizione opera modificando l'art. 15 del D.Lgs. 22/2015 (Jobs Act, riforma degli ammortizzatori sociali), inserendo nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

La storia della DIS-COLL

La DIS-COLL nasce nel 2015 come strumento temporaneo per fornire una tutela contro la disoccupazione ai collaboratori della Gestione separata, soggetti che non avevano accesso alla NASpI riservata ai lavoratori dipendenti. La misura era inizialmente sperimentale e doveva essere rifinanziata anno per anno. L'art. 7 dello Statuto la stabilizza in via permanente, riconoscendone l'importanza strutturale.

L'estensione soggettiva

Oltre ai collaboratori già beneficiari, la disposizione include assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio. Si tratta di figure tipiche del mondo universitario e della ricerca, accomunate da rapporti di durata limitata e da assenza di tutele tradizionali contro la disoccupazione. La decorrenza è il 1° luglio 2017, con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi da quella data.

L'aliquota contributiva 0,51%

Per sostenere finanziariamente l'estensione, la norma introduce un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% a carico dei collaboratori, assegnisti, dottorandi e degli amministratori e sindaci iscritti alla Gestione separata che hanno diritto alla DIS-COLL. È un prelievo modesto in valore assoluto, calibrato sulle stime di utilizzo della prestazione. Il meccanismo è di tipo assicurativo: chi contribuisce ha diritto alla prestazione in caso di evento.

La modifica anno solare → anno civile

Una correzione tecnica importante riguarda i riferimenti temporali: la disciplina originaria parlava di anno solare, locuzione ambigua. La nuova versione, per gli eventi successivi al 1° luglio 2017, parla di anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), rendendo univoco il calcolo dei periodi rilevanti per requisiti e durata della prestazione.

Il funzionamento della DIS-COLL

La DIS-COLL si attiva quando il collaboratore cessa involontariamente il rapporto. Richiede tre mesi di contribuzione nell'anno solare precedente e si calcola sulla base del reddito medio mensile. La durata è limitata e proporzionata alla contribuzione versata, con un massimo predefinito. La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, pena la decadenza.

Gli oneri e la copertura

Il comma 15-ter quantifica gli oneri attesi (dai 14,4 milioni del 2017 ai 44 milioni a regime dal 2026) e li copre interamente con l'aliquota dello 0,51%. Si tratta di un caso esemplare di autofinanziamento: nessuna risorsa pubblica generale è impegnata, gli stessi destinatari finanziano la propria tutela. Il comma 15-quater introduce un meccanismo di monitoraggio: l'INPS trasmette i dati a ministeri del Lavoro e dell'Economia per valutare l'equilibrio fra entrate contributive e uscite per prestazioni.

Il significato sistemico

L'art. 7 segna un passaggio importante nella tutela dei lavoratori atipici. La parte più debole del mondo del lavoro autonomo "para-subordinato" ottiene finalmente uno strumento stabile contro la disoccupazione involontaria. La copertura non è completa (la durata e l'importo restano contenuti rispetto alla NASpI), ma rappresenta un argine alla precarietà.

Domande frequenti

Chi può richiedere la DIS-COLL?

Collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi con borsa, amministratori e sindaci iscritti alla Gestione separata, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali.

Quanto dura la prestazione?

La durata è proporzionata ai mesi di contribuzione versati nell'anno civile precedente la cessazione, fino a un massimo predefinito. Tipicamente la prestazione è di pochi mesi, calcolata in misura percentuale del reddito medio.

L'aliquota dello 0,51% è obbligatoria?

Sì, è automaticamente dovuta su tutti i redditi assoggettati a contribuzione INPS Gestione separata dei soggetti rientranti nel campo di applicazione della DIS-COLL.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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