Autore: Andrea Marton

  • Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Art. 341 c.p.c. – Giudice dell’appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza [1].

    Articolo sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399, e successivamente così sostituito dall’art. 73, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51

    [1] Comma aggiunto dall’art. 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 340 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Articolo 340 Codice di Procedura Civile: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

    Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

    È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 338 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Articolo 338 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Art. 338 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

  • Articolo 337 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Articolo 337 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 [1].

    Quando l’autorità di una sentenza è invocata in diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 336 Codice di Procedura Civile: Effetti della riforma o della cassazione

    Articolo 336 Codice di Procedura Civile: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 335 Codice di Procedura Civile: Riunione delle impugnazioni separate

    Articolo 335 Codice di Procedura Civile: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

  • Articolo 334 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali tardive

    Articolo 334 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

  • Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Art. 333 c.p.c. – Impugnazioni incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

  • Articolo 332 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    Articolo 332 Codice di Procedura Civile: Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.