Autore: Andrea Marton

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 2103)

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maturazione, numero e importo

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Scatti di anzianità nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
    Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
    Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
    I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 169 L. 633/1941

    Art. 169 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 147 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo

    Art. 147 L. 689/1981 – Modifica dell’ articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

  • CCNL Grafici Editoriali: Tredicesima e premi

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Tredicesima CCNL Grafici: 13ª dicembre, premi produzione, no 14ª standard.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima Vedi sezione
    14ª opzionale Vedi sezione
    Premi produzione Vedi sezione
    Welfare Vedi sezione
    Sconto libri case editrici Vedi sezione

    Tredicesima

    1 mensilità dicembre.

    14ª opzionale

    In alcuni CCNL aziendali (case editrici grandi).

    Premi produzione

    Variabili aziendali, detassati 5%.

    Welfare

    Buoni pasto, voucher.

    Sconto libri case editrici

    Benefit per dipendenti case editrici: sconto 30-50% su libri pubblicati.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Tredicesima e premi
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su tredicesima e premi.
    Caia – grafica Tredicesima e premi
    Caia (grafica livello 5) gestisce tredicesima e premi in casa editrice.
    Sempronio – direttore Tredicesima e premi
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona tredicesima e premi.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Tredicesima e premi?
    Risposta su tredicesima e premi CCNL Grafici.
    Domanda 2 Tredicesima e premi?
    Approfondimento tredicesima e premi per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Tredicesima e premi?
    Caso specifico tredicesima e premi settore stampa.
    Domanda 4 Tredicesima e premi?
    Differenze tredicesima e premi tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 263 RD 12/1941

    Art. 263 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 265 RD 12/1941

    Art. 265 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 4 TU Giustizia Tributaria – I presidenti delle corti di giustizia tributaria di pri

    Art. 4 D.Lgs. 175/2024 – I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, le funzioni di giudice tributario di secondo grado, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

  • Successione legittima vs testamentaria: differenze e quote

    Quando una persona muore, il suo patrimonio passa agli eredi secondo due possibili percorsi: la successione legittima, governata interamente dalla legge, o quella testamentaria, fondata sul testamento. Capire la differenza è essenziale per sapere chi eredita, in quale misura e quali vincoli restano comunque inderogabili.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Successione legittima Successione testamentaria
    Norma di riferimento Art. 565 c.c. Art. 587 c.c.
    Presupposto Assenza (totale o parziale) di testamento Esistenza di un testamento valido
    Chi stabilisce le quote La legge Il testatore, entro i limiti di legge
    Beneficiari Coniuge, figli, ascendenti, parenti fino al 6° grado, poi lo Stato Chiunque il testatore voglia, anche estranei
    Limite inderogabile Quota di legittima ai legittimari (art. 536 c.c.) Quota di legittima ai legittimari (art. 536 c.c.)
    Convivente di fatto Non eredita Eredita solo se nominato nel testamento
    Coesistenza Possibile con la testamentaria Possibile con la legittima (testamento parziale)
    Quando si applica In mancanza di volontà espressa Quando si vuole disporre dei propri beni

    Come funziona la successione legittima

    La successione legittima (art. 565 c.c.) entra in gioco quando il defunto non ha lasciato testamento, oppure quando il testamento dispone solo di una parte del patrimonio. In questi casi la legge individua i successibili in un ordine preciso: il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di ogni altro, lo Stato. Si tratta di una gerarchia rigida, pensata per coprire ogni ipotesi e per evitare che un patrimonio resti privo di un titolare.

    Le quote variano a seconda di chi concorre alla successione. Per esempio, in presenza di coniuge e un solo figlio il patrimonio si divide a metà; con più figli la ripartizione cambia, riservando al coniuge una frazione minore. Quando manca del tutto la famiglia stretta, la legge risale agli ascendenti e poi ai parenti più lontani, fino al sesto grado. Il punto chiave è che qui non conta la volontà del defunto, ma una griglia di regole fissa e prevedibile, che si applica automaticamente al momento dell’apertura della successione.

    Proprio questa automaticità è il pregio della successione legittima: non richiede alcuna formalità preventiva e garantisce certezza. È però un meccanismo standardizzato, che non sempre rispecchia i rapporti reali e gli affetti del defunto, soprattutto nelle famiglie ricomposte o nelle convivenze.

    Come funziona la successione testamentaria

    La successione testamentaria (art. 587 c.c.) si fonda sul testamento, l’atto con cui una persona dispone dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Attraverso il testamento si possono attribuire beni anche a soggetti che la legge non chiamerebbe all’eredità, come un convivente, un amico o un ente, oppure assegnare beni determinati a singoli eredi, modulando le quote secondo la propria volontà.

    La libertà del testatore, però, non è assoluta: esiste un nucleo di eredi protetti. Chi fa testamento può disporre liberamente solo della cosiddetta quota disponibile, perché una porzione del patrimonio è comunque riservata ai legittimari (art. 536 c.c.): coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Questa porzione, detta quota di legittima o riserva, non può essere intaccata neppure con il testamento.

    Una disposizione testamentaria che leda la legittima non è automaticamente nulla, ma può essere impugnata dal legittimario pretermesso o leso attraverso l’azione di riduzione, con cui si fa ricostruire la quota a lui spettante. Per questo, chi redige un testamento dovrebbe sempre verificare la presenza di legittimari e calcolare correttamente la quota disponibile, per evitare future controversie tra gli eredi.

    Quando conviene l’una e quando l’altra

    In senso stretto le due successioni non si scelgono in alternativa, perché la legittima opera automaticamente quando manca il testamento. La vera decisione riguarda il fare o no testamento. Se le regole di legge rispecchiano già la volontà del defunto, ad esempio in una famiglia composta da coniuge e figli senza esigenze particolari, si può lasciare operare la successione legittima senza ulteriori formalità.

    Il testamento conviene invece quando si vuole avvantaggiare un soggetto che la legge non tutela, come il convivente di fatto, oppure assegnare beni specifici a determinati eredi, evitare comunioni scomode tra fratelli, o destinare parte del patrimonio a finalità solidali. È utile anche per nominare un esecutore testamentario o per regolare in anticipo situazioni potenzialmente conflittuali.

    Le due successioni possono anche coesistere: un testamento che dispone solo di alcuni beni lascia il resto alla devoluzione legittima. In tal caso la parte non disposta per testamento si trasmette agli eredi secondo le regole di legge, mentre la parte disposta segue la volontà del defunto, sempre nel rispetto della quota di legittima.

    Un esempio pratico

    Tizio è convivente di fatto con Caia da molti anni, senza figli. Se Tizio muore senza testamento, Caia non eredita nulla: la successione legittima chiama i parenti di Tizio, non il convivente. I beni andrebbero quindi, ad esempio, ai fratelli o ai genitori di Tizio, lasciando Caia priva di qualsiasi diritto sul patrimonio comune.

    Se invece Tizio redige un testamento, può attribuire a Caia la quota disponibile, fermo restando il rispetto delle quote riservate ai legittimari eventualmente presenti, come gli ascendenti. Così Tizio garantisce alla persona con cui condivideva la vita una tutela patrimoniale che la legge, da sola, non riconoscerebbe.

    Questo esempio mostra perché, in molte situazioni familiari non tradizionali, il testamento è lo strumento decisivo per evitare che il patrimonio segua un percorso diverso da quello desiderato. La successione legittima resta una rete di sicurezza affidabile, ma solo il testamento consente di personalizzare davvero la trasmissione dei beni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se non lascio testamento?

    Si apre la successione legittima (art. 565 c.c.): l’eredità si devolve per legge a coniuge, figli, ascendenti e parenti fino al sesto grado e, in mancanza, allo Stato. Il convivente di fatto non eredita.

    Posso lasciare tutto a chi voglio con il testamento?

    No. Anche con testamento (art. 587 c.c.) si può disporre liberamente solo della quota disponibile, perché una parte è riservata ai legittimari (art. 536 c.c.): coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti.

    Successione legittima e testamentaria possono coesistere?

    Sì. Se il testamento dispone solo di una parte dei beni, il resto del patrimonio viene devoluto secondo le regole della successione legittima.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

    Art. 340 D.Lgs. 209/2005 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l' IVASS può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.

    2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.

  • Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

    Art. 172 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.

    2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

  • Art. 32 L. 633/1941: durata dei diritti sull’opera cinematografica

    Art. 32 L. 633/1941: durata dei diritti sull'opera cinematografica

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.

    Fonte: Normattiva.it.