Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
per motivi attinenti alla giurisdizione;
per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
per nullità della sentenza o del procedimento;
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti [1].
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Articolo così sostituito dall’art 2, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40
[1] Numero così sostituito dall’art. 54, comma 1b, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
