Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 283 D.P.R. 115/2002 – Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

    Art. 283 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

    2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

  • Art. 162 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione dell’oggetto della delega

    Art. 162 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione dell’oggetto della delega

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

    2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

    3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

    4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

  • Art. 282 D.P.R. 115/2002 – Sopravvivenza delle disposizioni vigenti

    Art. 282 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

  • Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

  • Art. 281 D.P.R. 115/2002 – Crediti già iscritti nella tavola alfabetica

    Art. 281 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

  • Pegno o ipoteca: quali sono le differenze

    Quando un creditore vuole una garanzia più forte di una semplice promessa di pagamento, può contare su pegno e ipoteca. Sono garanzie reali, cioè ancorate a un bene specifico, ma si distinguono per l’oggetto, per le modalità di costituzione e per il rapporto con il possesso del bene. La scelta dipende dalla natura del bene offerto in garanzia.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Pegno Ipoteca
    Norma di riferimento Art. 2784 c.c. Art. 2808 c.c.
    Natura Garanzia reale Garanzia reale
    Oggetto Beni mobili o crediti Beni immobili e mobili registrati
    Possesso del bene Spossessamento del debitore Nessuno spossessamento
    Costituzione Consegna al creditore o a un terzo Iscrizione nei registri immobiliari
    Priorità tra creditori Secondo le regole del pegno Determinata dal grado dell’iscrizione
    Diritto di prelazione Sì Sì
    Seguito sul bene Sì Sì
    Quando conviene Garanzia su beni mobili o crediti Garanzia su immobili senza privarne il debitore

    Le caratteristiche del pegno

    Il pegno è la garanzia reale che ha per oggetto beni mobili o crediti. Il suo tratto distintivo è lo spossessamento: il bene viene consegnato al creditore o a un terzo designato, così che il debitore ne perda la disponibilità materiale.

    • Riguarda beni mobili o crediti del debitore o di un terzo.
    • Comporta la consegna della cosa al creditore o a un terzo, che la custodisce.
    • Attribuisce al creditore un diritto di prelazione e il diritto di seguito sul bene.

    Esempio: Tizio ottiene credito da Caio e consegna in pegno un bene mobile di valore. Caio, finché dura la garanzia, ne ha la detenzione e, in caso di inadempimento, gode della prelazione.

    Le caratteristiche dell’ipoteca

    L’ipoteca è la garanzia reale che si costituisce su beni immobili e su mobili registrati. A differenza del pegno, non priva il debitore del bene: egli continua a utilizzarlo.

    • Ha per oggetto immobili e mobili registrati.
    • Non comporta spossessamento: si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari.
    • L’iscrizione attribuisce un grado che determina la priorità rispetto agli altri creditori, oltre alla prelazione e al diritto di seguito.

    Esempio: Caia concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento. Continua a usare l’immobile, ma il creditore acquista, con l’iscrizione, un grado e una prelazione sul bene.

    Quando conviene il pegno e quando l’ipoteca

    La scelta dipende soprattutto dalla natura del bene offerto in garanzia. Il pegno è adatto quando la garanzia ricade su beni mobili o crediti e si accetta lo spossessamento, cioè la consegna del bene al creditore o a un terzo che lo custodisce. È quindi la soluzione tipica per chi vuole garantire un debito con un bene mobile di valore.

    L’ipoteca conviene quando il bene è un immobile o un mobile registrato e si vuole lasciarne il godimento al debitore: la garanzia si costituisce tramite iscrizione nei registri, senza privare il proprietario dell’uso del bene. È la strada abituale per le garanzie di importo rilevante, dove il grado dell’iscrizione assume un ruolo centrale.

    In entrambi i casi il creditore ottiene una tutela rafforzata rispetto al credito non garantito: prelazione nel soddisfacimento sul bene e diritto di seguito anche se il bene passa ad altri. La differenza pratica è che con il pegno il debitore perde la disponibilità materiale della cosa, mentre con l’ipoteca continua a usarla.

    Oggetto, costituzione e prelazione a confronto

    Pur condividendo la natura di garanzie reali, pegno e ipoteca si distinguono per tre profili decisivi. Il primo è l’oggetto: il pegno cade su beni mobili o crediti, l’ipoteca su immobili e mobili registrati. Il secondo è il rapporto con il possesso: il pegno comporta lo spossessamento del debitore, mentre l’ipoteca lascia al proprietario il godimento del bene. Il terzo è la costituzione: il pegno si perfeziona con la consegna del bene al creditore o a un terzo, l’ipoteca con l’iscrizione nei registri immobiliari.

    Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori, e il diritto di seguito, che consente di far valere la garanzia anche se il bene passa ad altri. Nell’ipoteca, in particolare, la priorità tra più creditori è scandita dal grado dell’iscrizione.

    • Il pegno è legato alla consegna materiale del bene mobile o alla corretta costituzione sul credito.
    • L’ipoteca è legata all’iscrizione e al grado, che ne fissano la priorità.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Nel pegno la consegna del bene è essenziale: senza spossessamento la garanzia non opera nel modo previsto, perciò occorre individuare con chiarezza chi ne assume la custodia. Nell’ipoteca è centrale l’iscrizione e il relativo grado, che fissa l’ordine di priorità tra più creditori sul ricavato dell’eventuale vendita del bene.

    • Per il pegno, individuare chi custodisce il bene mobile o gestire correttamente il credito dato in garanzia.
    • Per l’ipoteca, curare l’iscrizione e verificare il grado, perché determina la priorità sul ricavato.
    • In entrambi i casi conviene valutare in anticipo il valore del bene rispetto al credito garantito.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Pegno e ipoteca sono entrambe garanzie reali?

    Sì. Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione e il seguito sul bene; cambiano l’oggetto e le modalità di costituzione.

    Il pegno comporta la consegna del bene?

    Sì. Il pegno comporta lo spossessamento: il bene mobile è consegnato al creditore o a un terzo che lo custodisce.

    Come si costituisce l’ipoteca?

    L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari, senza spossessamento, e il grado dell’iscrizione determina la priorità.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 160 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    Art. 160 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

    2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

    3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione , può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

    4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.

  • Art. 280 D.P.R. 115/2002 – Foglio delle notizie e rubrica alfabetica

    Art. 280 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

    2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

    3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.

    4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

  • Diritti del convivente di fatto: salute, casa, lavoro e assistenza

    Chi convive senza essere sposato né unito civilmente non è più “invisibile” al diritto: la legge 76/2016, ai commi da 36 a 49, riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti concreti, soprattutto in materia di salute, casa e assistenza. Restano però differenze importanti rispetto al matrimonio e all’unione civile, in particolare sul fronte dell’eredità e della previdenza. Ecco una mappa chiara di ciò che spetta e ciò che non spetta.

    Chi è “convivente di fatto” e come si dimostra

    Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela. L’esistenza della convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (la cosiddetta famiglia anagrafica). È questa registrazione che “attiva” concretamente i diritti previsti dalla legge.

    Salute e assistenza

    In caso di malattia o di ricovero, il convivente ha diritto di visita e di assistenza negli stessi termini previsti per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente può inoltre designare l’altro, in forma scritta, come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e per le decisioni sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie in caso di morte.

    La casa di comune residenza

    È una delle tutele più importanti. Se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni. Si tratta però di un diritto temporaneo, ben diverso dal diritto di abitazione vitalizio riservato al coniuge dall’art. 540 del codice civile.

    La locazione

    Se a morire o a recedere dal contratto è il convivente che era intestatario della locazione della casa comune, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto. È la traduzione legislativa di un principio già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 404/1988) a tutela della continuità abitativa.

    Lavoro e impresa familiare

    Il convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro ha diritto, in base all’art. 230-ter del codice civile (introdotto dalla legge), a una partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. È una tutela più limitata rispetto a quella del familiare nell’impresa familiare classica (art. 230-bis), ma colma un vuoto importante.

    Alimenti alla fine della convivenza

    Se la convivenza cessa e uno dei due versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri dell’art. 433 del codice civile. Attenzione: si tratta di alimenti (il necessario per vivere), non dell’assegno di mantenimento previsto per i coniugi separati o divorziati, che è ben più ampio.

    Cosa NON spetta al convivente

    Restano esclusi alcuni diritti propri del matrimonio e dell’unione civile: il convivente non è erede legittimo e non ha quota di legittima (serve un testamento); non ha diritto alla pensione di reversibilità; non gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare. È la principale ragione per cui molte coppie integrano la convivenza con strumenti aggiuntivi (testamento, polizze, designazioni sui fondi pensione).

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il convivente può entrare in ospedale come un familiare?

    Sì. La legge 76/2016 riconosce al convivente di fatto il diritto di visita e di assistenza in caso di ricovero, negli stessi termini dei coniugi, e la possibilità di essere designato per le decisioni sulla salute.

    Se muore il mio compagno proprietario di casa, posso restare?

    Sì, ma per un tempo limitato: due anni o la durata della convivenza se maggiore (massimo cinque), almeno tre anni se vi sono figli minori o disabili. Non è un diritto a vita come quello del coniuge.

    Convivenza registrata e contratto di convivenza sono la stessa cosa?

    No. La registrazione anagrafica fa nascere lo status di convivente di fatto e i relativi diritti. Il contratto di convivenza è un atto ulteriore e facoltativo che regola gli aspetti patrimoniali.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 159 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione dal ruolo

    Art. 159 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione dal ruolo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall' CONSAP , con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall' CONSAP .

    2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

  • Art. 279 D.P.R. 115/2002 – Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

    Art. 279 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

  • Art. 278 D.P.R. 115/2002 – Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

    Art. 278 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.