Autore: Andrea Marton

  • Art. 45 D.Lgs. 148/2015 – Accesso ai dati elementari

    Art. 45 D.Lgs. 148/2015 – Accesso ai dati elementari

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.

    2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

    3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Grafici Editoriali: Apprendistato

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Apprendistato CCNL Grafici: tipografi (36 mesi), grafici digitali (24-36 mesi), alta formazione design.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Professionalizzante Vedi sezione
    Sottoinquadramento Vedi sezione
    Formazione 80h Vedi sezione
    Contributi ridotti Vedi sezione
    Alta formazione design Vedi sezione

    Professionalizzante

    18-29 anni, 24-48 mesi.

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale.

    Formazione 80h

    + patentini macchine offset/digitali.

    Contributi ridotti

    10% azienda.

    Alta formazione design

    Combinazione laurea Design/Grafica + lavoro in case editrici.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Apprendistato
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su apprendistato.
    Caia – grafica Apprendistato
    Caia (grafica livello 5) gestisce apprendistato in casa editrice.
    Sempronio – direttore Apprendistato
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona apprendistato.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Apprendistato?
    Risposta su apprendistato CCNL Grafici.
    Domanda 2 Apprendistato?
    Approfondimento apprendistato per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Apprendistato?
    Caso specifico apprendistato settore stampa.
    Domanda 4 Apprendistato?
    Differenze apprendistato tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: il testo riporta la novella del 1981 con gli importi originari in lire. Il regime penale degli assegni è stato interamente riformato dalla L. 386/1990 e in gran parte depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999: questi importi non sono più vigenti.

    Dopo l' articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    124. – All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art.

    125. – Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

  • Separazione giudiziale: come funziona quando non c’è accordo

    Quando i coniugi non riescono a mettersi d’accordo sulle condizioni della separazione, la strada è quella della separazione giudiziale, regolata dall’art. 151 del codice civile e dalle norme sul processo per la famiglia. È un percorso più lungo e contenzioso della separazione consensuale, ma necessario quando manca l’intesa su figli, casa o assegni. Vediamo come si svolge.

    Quando si ricorre alla separazione giudiziale

    Si procede in via giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi su una o più condizioni: affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, assegni di mantenimento, oppure quando un coniuge intende chiedere l’addebito. A differenza della separazione consensuale, qui è il giudice a decidere ciò su cui le parti non si intendono.

    L’avvio: il ricorso

    Il procedimento si apre con un ricorso depositato in tribunale, in cui il coniuge espone la situazione e formula le proprie domande (sui figli, sugli assegni, sull’eventuale addebito). Dopo la riforma del processo per la famiglia è previsto un rito unico: il ricorso deve contenere fin da subito le domande e l’indicazione dei mezzi di prova, e l’altro coniuge si difende con una comparsa di risposta.

    I provvedimenti temporanei

    Alla prima udienza il giudice, sentite le parti e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi: affidamento e collocamento dei figli, calendario di visite, assegnazione della casa, assegni di mantenimento. Questi provvedimenti regolano la vita della famiglia durante il processo e sono immediatamente efficaci, pur potendo essere modificati.

    L’istruttoria e la sentenza

    Si apre poi la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove (documenti, testimoni, eventuali consulenze, ascolto del minore quando previsto). Al termine il tribunale pronuncia la sentenza di separazione, che decide in via definitiva sulle condizioni e, se richiesto e provato, sull’addebito. La durata dipende dalla complessità del caso e dal carico del tribunale.

    La differenza con la separazione consensuale

    Nella separazione consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni e chiedono al giudice solo di recepirle: tempi brevi, costi contenuti, basso conflitto. Nella giudiziale è il giudice a decidere ciò su cui non c’è accordo: tempi più lunghi, costi maggiori, conflitto più alto. Spesso un procedimento iniziato come giudiziale si chiude poi in via consensuale, quando le parti trovano un’intesa in corso di causa.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quando serve la separazione giudiziale?

    Quando i coniugi non trovano un accordo sulle condizioni (figli, casa, assegni) o quando un coniuge vuole chiedere l’addebito. In questi casi decide il giudice.

    Cosa succede alla prima udienza?

    Il giudice tenta la conciliazione e adotta i provvedimenti temporanei e urgenti su affidamento dei figli, casa e assegni, che valgono durante il processo.

    Posso passare dalla giudiziale alla consensuale?

    Sì. Se in corso di causa i coniugi raggiungono un accordo, possono chiedere di proseguire in via consensuale, riducendo tempi, costi e conflitto.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

    3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    4. Sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.

    5. L’imposta di consumo non si applica: a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1.

    6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

    7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

    8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 261 RD 12/1941

    Art. 261 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 98 Codice della Strada: Circolazione di prova

    Art. 98 C.d.S. – Circolazione di prova

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

    4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

  • Art. 173 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 173 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 319 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 319 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

  • Articolo 38 TU Giustizia Tributaria: Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Art. 38 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unità di livello dirigenziale non generale e settantadue unità di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40.

    2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.

  • Art. 330 D.Lgs. 209/2005 – (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)

    Art. 330 D.Lgs. 209/2005 – (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.)) ((45))