Art. 349 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.
L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.
Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.
Articolo aggiunto dall’art. 64, comma 1a, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;
b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.
Articolo aggiunto dall’art. 64, comma 1a, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.
Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Articolo così sostituito dall’art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale [1].
L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
[1] Comma così sostituito dall’art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti [1], salvo che [2] la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli [1] nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Articolo così sostituito dall’art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Le parole «non possono essere prodotti nuovi documenti» e «o produrli» sono state inserite dall’art. 46, comma 18, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[2] Le parole «il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che» sono state soppresse dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166 [1].
Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
[1] Comma così sostituito dall’art. 51, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’art. 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di ammissibilità:
l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata [2].
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.
Articolo così sostituito dall’art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Comma così sostituito dall’art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.