Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 266 RD 12/1941

    Art. 266 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell’adozione in casi particolari

    Art. 46 L. 184/1983 – Assenso dei genitori e del coniuge nell’adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
    o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

  • Art. 353 D.Lgs. 209/2005 – Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private

    Art. 353 D.Lgs. 209/2005 – Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Dopo l' articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16. 3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonché quelli inerenti i rapporti fra CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.".

    2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserita la voce: "assicurazioni assistenza" ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.

    3. Dopo l' articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). – 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.".

    4. Dopo l' articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. 2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all' IVASS . 3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale. 4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto. 5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta. 6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28".

    5. Dopo l' articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è inserito il seguente: "Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). – 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.".

  • Art. 119 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale

    Art. 119 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

  • Art. 90 L. 633/1941

    Art. 90 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

    Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Elettrici: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a giugno. Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (disponibilità impianto, sicurezza, efficienza). Detassazione 5%. Welfare aziendale ricco (buoni pasto, sussidi energia per dipendenti, polizze). Bolletta agevolata per dipendenti Enel è benefit storico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi CCNL Elettrici
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mensilità completa (entro 20 dicembre)
    Quattordicesima 1 mensilità completa (entro 30 giugno)
    Premio di Risultato (PdR) Variabile aziendale
    PdR detassazione 5% imposta sostitutiva
    Tetto PdR detassato €3.000 (€4.000 con welfare)
    Sconto bolletta elettrica Enel Tariffa agevolata dipendenti (storico)
    Welfare aziendale Buoni pasto, voucher, polizze
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno esenti IRPEF

    Tredicesima a dicembre

    Mensilità completa entro 20 dicembre. Composizione: parametro + ISV + indennità fisse continuative.

    Quattordicesima a giugno

    Mensilità completa entro 30 giugno. Punto forte del settore.

    Premio di Produzione

    Negoziato a livello aziendale, collegato a:

    • Disponibilità impianto (% tempo in marcia)
    • Efficienza energetica
    • Riduzione assenze
    • Sicurezza (zero incidenti, zero infortuni)
    • Customer satisfaction (per distribuzione)

    Detassato 5% se depositato ITL. Tetto €3.000.

    Sconto bolletta dipendenti Enel

    Storico benefit per dipendenti Enel (e altri gestori): tariffa agevolata bolletta elettrica:

    • Tariffa preferenziale per consumi domestici
    • Maggiorazione per familiari fino al 2° grado
    • Vale anche per pensionati ex-Enel

    Valore fiscale del benefit: fringe benefit se eccede limiti TUIR.

    Welfare aziendale

    Welfare ricco:

    • Buoni pasto esenti
    • Voucher servizi (asili, anziani)
    • Polizza sanitaria contributo €3.615/anno esente
    • Abbonamento trasporto pubblico esente
    • Beni e servizi €600/anno (2024)
    • Borse di studio figli

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª operatore centrale
    Tizio (operatore centrale) con stipendio €3.000/mese (incl. indennità). 13ª dicembre €3.000 + 14ª giugno €3.000 = €6.000 lordi mensilità extra annue.
    Caia – PdR tecnica AT
    Caia (tecnica AT) riceve PdR €2.200 lordi (obiettivi disponibilità rete Terna raggiunti). Detassato 5% = €110.
    Sempronio – Bolletta agevolata dipendente Enel
    Sempronio (direttore esercizio Enel) ha bolletta agevolata dipendenti: sconto ~30% su tariffa standard residenziale. Risparmio €400/anno. Esteso a famiglia.

    Domande frequenti

    Il CCNL Elettrici prevede 14 mensilità?
    Sì, 13ª a dicembre + 14ª a giugno. Ciascuna pari a una mensilità completa (parametro + ISV + indennità fisse). Punto forte settore.
    Quanto vale tredicesima e quattordicesima per un operatore di centrale?
    Per operatore con stipendio €3.000/mese (incl. indennità): €3.000 + €3.000 = €6.000 lordi annui mensilità aggiuntive oltre le 12 mesi base.
    I dipendenti Enel hanno bollette scontate?
    Sì, è benefit storico: tariffa agevolata bolletta elettrica per dipendenti e familiari (fino 2° grado), valida anche per pensionati ex-Enel. Sconto ~30% su tariffa residenziale. Eventuale fringe benefit fiscale.
    Cos'è il PdR nel settore elettrico?
    Premio di Risultato aziendale collegato a obiettivi: disponibilità impianto, efficienza energetica, riduzione assenze, sicurezza (zero infortuni), customer satisfaction. Detassato 5% se depositato ITL. Tetto €3.000.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, malattia, comporto, infortunio elettrico e prova per parametro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 134 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai servizi

    Art. 134 DPR 230/2000 – Disposizioni relative ai servizi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.

    2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza.

    3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.

  • Art. 344-bis D.Lgs. 209/2005 – (Regime di applicazione immediata)

    Art. 344-bis D.Lgs. 209/2005 – (Regime di applicazione immediata)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l'IVASS decide sulle autorizzazioni relative a: a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8; b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7; c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7; d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter; e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera e); g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b); h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 45-novies; i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies; l) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 344-novies; m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 344-undecies.

    2. 2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l'IVASS può: a) disporre in merito all'applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV; b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies; c) procedere all'istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 206-bis.

    3. 3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può: a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera d); b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a); c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies; d) prevedere l'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all'articolo 217-bis; e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;

    4. A partire dal 1° luglio 2015, l'IVASS può prevedere l'applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.

    5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall'IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

    ))

  • Art. 215 D.Lgs. 259/2003 – Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Art. 215 D.Lgs. 259/2003 – Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.

    2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 183 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni finali

    Art. 183 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni finali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .

    2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    ((

    3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    ))

    4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

    5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4 e dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

    6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

    7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa la durata del preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita: da 15 giorni (livello IV, meno di 5 anni) a 90 giorni (livello I, oltre 10 anni). Il licenziamento richiede forma scritta e motivazione contestuale. Per gli studi con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria ridotta in caso di licenziamento illegittimo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Durata del preavviso – CCNL Studi Odontoiatrici (valori indicativi)
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    I / Quadro 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    II 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    III 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    IV 15 giorni 20 giorni 30 giorni

    Il preavviso: funzione e modalita

    Il preavviso e l’obbligo di comunicare anticipatamente la cessazione del rapporto, sia da parte del datore (licenziamento) sia del lavoratore (dimissioni). Regole operative:

    • Comunicazione in forma scritta (raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con ricevuta).
    • Decorre dal giorno successivo alla comunicazione.
    • Durante il preavviso il rapporto continua: il lavoratore presta servizio e matura ferie, contributi e TFR.
    • Il datore puo esonerare il lavoratore dalla prestazione durante il preavviso, ma deve corrispondere la retribuzione per intero.
    • La parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere l’indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Dimissioni: procedure e giusta causa

    Le dimissioni devono essere presentate attraverso il portale telematico del Ministero del Lavoro (D.Lgs. 151/2015). Le dimissioni verbali sono prive di efficacia.

    Eccezioni rilevanti:

    • Dimissioni per giusta causa: se il datore ha commesso gravi inadempienze (mancato pagamento stipendi per piu mesi, demansionamento illegittimo, mobbing), il lavoratore puo dimettersi senza preavviso con diritto all’indennita sostitutiva e alla NASpI.
    • Dimissioni durante maternita/paternita: richiedono convalida presso l’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.
    • Periodo di prova: recesso libero senza preavviso e senza indennita sostitutiva per entrambe le parti.

    Licenziamento: forma, motivazione e tutele

    Il licenziamento individuale deve rispettare:

    • Forma scritta obbligatoria a pena di inefficacia (art. 2 L. 604/1966).
    • Motivazione contestuale gia nella lettera di licenziamento (Jobs Act 2015).
    • Procedimento disciplinare preventivo (art. 7 Statuto Lavoratori) per i licenziamenti disciplinari: contestazione scritta, contraddittorio, risposta del lavoratore entro 5 giorni.

    Regime sanzionatorio per gli studi odontoiatrici (quasi sempre sotto i 15 dipendenti):

    • Tutela indennitaria ridotta: indennita da 2 a 6 mensilita in caso di licenziamento illegittimo (D.Lgs. 23/2015 per contratti dal 7 marzo 2015 in poi).
    • Reintegra: solo per licenziamenti discriminatori, nulli o viziati da forma scritta mancante.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso
    Tizio e ASO (livello II, 3 anni di servizio) e si dimette senza rispettare i 30 giorni di preavviso. Lo studio ha diritto all’indennita sostitutiva (1 mensilita: circa 1.500 euro lordi), che puo trattenere dal TFR. Tizio perde il diritto alla NASpI in quanto le dimissioni sono volontarie senza giusta causa.
    Caia – Licenziamento per giusta causa: procedimento disciplinare
    Il titolare vuole licenziare Caia (igienista) per aver violato il segreto professionale sanitario comunicando a terzi dati di un paziente. Prima di procedere: contestazione disciplinare scritta con i fatti specifici, audizione di Caia entro 5 giorni, risposta scritta di Caia, poi licenziamento se la giustificazione e ritenuta insufficiente. Il mancato rispetto del procedimento rende il licenziamento invalido.
    Sempronio – Impugnazione del licenziamento
    Sempronio riceve la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione attivita). Entro 60 giorni dalla comunicazione impugna con raccomandata A/R. Poi entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale presenta ricorso al Tribunale del Lavoro. Il giudice valuta se il GMO e effettivo e se sono stati rispettati il criterio di scelta e l’obbligo di repechage.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso deve dare un'ASO che si dimette?
    Un’ASO di livello II con meno di 5 anni di servizio deve dare 30 giorni di preavviso. Con anzianita 5-10 anni: 45 giorni. Oltre 10 anni: 60 giorni. Verificare sempre il testo contrattuale applicato.
    Il licenziamento deve essere sempre motivato?
    Si, dal 2015 il licenziamento deve contenere la motivazione specifica gia nella lettera. L’eccezione e il licenziamento per superamento del comporto di malattia (fatto obiettivo, la motivazione e implicita).
    Cosa succede se il datore non paga il preavviso?
    Il lavoratore puo agire in giudizio per il recupero dell’indennita sostitutiva con gli interessi legali dal giorno della scadenza del preavviso. L’importo e soggetto a contributi INPS e IRPEF.
    Posso impugnare il licenziamento?
    Si: entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con raccomandata A/R, PEC o atto stragiudiziale (art. 6 L. 604/1966). Poi entro 180 giorni dalla prima impugnazione occorre presentare ricorso al Tribunale del Lavoro o tentare la conciliazione.
    La NASpI spetta anche in caso di dimissioni?
    Di norma no. Spetta in caso di dimissioni per giusta causa (inadempimento grave del datore) e di dimissioni durante il periodo di maternita/paternita tutelato. In tutti gli altri casi di dimissioni volontarie la NASpI non e erogata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026, malattia, infortunio e periodo di comporto 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.