Autore: Andrea Marton

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): diritto e regime fiscale

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Articolo 20 L. 184/1983: Cessazione dello stato di adottabilità

    Art. 20 L. 184/1983 – Cessazione dello stato di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

  • Art. 84 L. 354/1975 – Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

    Art. 84 L. 354/1975 – Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.
    Entro trenta mesi dall’entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.
    Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l’accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
    Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
    1) teoria e pratica del servizio sociale;
    2) psicologia;
    3) nozioni di diritto e procedura penale;
    4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
    La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:
    un magistrato di corte d’appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;
    un ispettore generale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
    un docente di materie di servizio sociale.
    Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).
    La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.
    I vincitori del concorso sono nominati:
    a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;
    b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
    c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
    Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell’inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.
    Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

  • Art. 57-bis T.U. Espropriazione – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

    Art. 57-bis T.U. Espropriazione – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l’applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.

  • PEC obbligatoria per imprese e professionisti

    In sintesi

    • Cos’è il domicilio digitale: la PEC (Posta Elettronica Certificata) è l’indirizzo ufficiale attraverso cui lo Stato e i terzi comunicano con l’impresa o il professionista.
    • Chi è obbligato: tutte le società, le imprese individuali e i professionisti iscritti ad albi devono possedere una PEC e comunicarla al Registro delle Imprese o al proprio ordine.
    • Dove si comunica: le imprese comunicano la PEC al Registro delle Imprese; i professionisti la comunicano all’ordine o al collegio di appartenenza.
    • Conseguenza dell’inadempimento: chi non comunica la PEC o la mantiene inattiva rischia l’assegnazione di un domicilio digitale d’ufficio e può incorrere in sanzioni.
    • PEC inattiva è come PEC assente: non basta avere un indirizzo registrato – deve essere funzionante e monitorato, altrimenti le comunicazioni ufficiali si intendono ugualmente notificate.

    Che cos'è il domicilio digitale e perché è obbligatorio

    La PEC – Posta Elettronica Certificata – non è una semplice casella di posta veloce. Per le imprese e i professionisti è il domicilio digitale: l’indirizzo a cui la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, i tribunali e chiunque altro possono inviare atti e comunicazioni con piena validità legale. Riceverla è equivalente a ricevere una raccomandata con ricevuta di ritorno.

    L’obbligo riguarda tre categorie principali. Le società (Srl, Spa e le altre forme societarie) devono comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese. Le imprese individuali – dal piccolo artigiano al commerciante – hanno lo stesso obbligo. I professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici e così via) devono invece comunicare la PEC al proprio ordine o collegio professionale.

    Non si tratta di un adempimento una tantum: l’indirizzo PEC deve restare attivo nel tempo. Se una casella viene disattivata o smette di funzionare senza che l’impresa se ne accorga, dal punto di vista legale è come se non esistesse – con tutte le conseguenze del caso.

    Obbligo PEC: chi comunica cosa e dove
    Soggetto Dove si comunica la PEC Conseguenza in caso di inadempimento
    Società (Srl, Spa, ecc.) Registro delle Imprese Assegnazione d'ufficio + possibili sanzioni
    Impresa individuale Registro delle Imprese Assegnazione d'ufficio + possibili sanzioni
    Professionista iscritto ad albo Ordine o collegio professionale Sanzioni disciplinari dell'ordine

    Esempio pratico

    • Alfa Srl apre nel 2024 e al momento della Comunicazione Unica inserisce l’indirizzo PEC alfasrl@pec.it. Dopo sei mesi il titolare smette di rinnovare il contratto con il fornitore PEC e la casella viene disattivata. Il Registro delle Imprese risulta ancora intestato a quell’indirizzo, ma le notifiche inviate lì si considerano valide: Alfa Srl non le riceve, ma non può eccepire la mancata consegna. Se una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate viene spedita a quell’indirizzo, i termini per rispondere decorrono comunque.

    Documenti necessari

    • Codice fiscale o partita IVA dell’impresa o del professionista
    • Contratto attivo con un fornitore di servizi PEC certificato
    • Visura camerale aggiornata (per verificare l’indirizzo PEC registrato)
    • Credenziali di accesso al portale del Registro delle Imprese (registroimprese.it) per le imprese
    • Credenziali di accesso al portale dell’ordine professionale di appartenenza per i liberi professionisti

    Tizio, artigiano idraulico: PEC mai comunicata

    Scenario. Tizio è un artigiano iscritto all’albo e al Registro delle Imprese dal 2019. Ha aperto la partita IVA e compilato la Comunicazione Unica, ma all’epoca non ha indicato nessun indirizzo PEC perché non sapeva di essere obbligato.

    Come si applica. Tizio si trova in una situazione di inadempimento. Il Registro delle Imprese può assegnargli d’ufficio un domicilio digitale scelto dall’amministrazione, che Tizio non conosce e non monitora. Ogni comunicazione ufficiale inviata a quell’indirizzo è valida a tutti gli effetti. Per regolarizzarsi, Tizio deve attivare una casella PEC e comunicarne l’indirizzo tramite il portale camerale, usando la procedura di variazione dati.

    In pratica

    • Aprire una casella PEC presso qualsiasi fornitore accreditato (il costo annuale è contenuto).
    • Accedere al portale registroimprese.it e comunicare l’indirizzo come variazione al Registro delle Imprese.
    • Da quel momento monitorare la casella PEC con regolarità: anche una notifica ignorata ha effetti legali.

    Caio, socio-amministratore di una Srl: PEC registrata ma scaduta

    Scenario. Caio gestisce una piccola Srl nel settore commercio. La società ha comunicato regolarmente la PEC in sede di iscrizione, ma il contratto con il fornitore è scaduto da otto mesi e la casella non riceve più messaggi.

    Come si applica. La PEC inattiva equivale, sul piano pratico, all’assenza di domicilio digitale. Se in questo periodo il Registro delle Imprese, un tribunale o un ente pubblico ha tentato di inviare una comunicazione ufficiale, quella si intende ugualmente notificata. Caio deve rinnovare il contratto PEC (o passare a un nuovo fornitore), assicurarsi che l’indirizzo registrato al Registro delle Imprese corrisponda a quello attivo e verificare se ci sono messaggi non letti accumulati nel periodo di inattività.

    In pratica

    • Riattivare o sostituire la casella PEC il prima possibile.
    • Verificare sul portale camerale che l’indirizzo registrato sia quello effettivamente attivo.
    • Controllare se nel periodo di inattività sono arrivati atti o notifiche: il fornitore PEC può conservare i messaggi anche dopo la disattivazione, per un periodo limitato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi deve avere la PEC?

    Tutte le società iscritte al Registro delle Imprese, le imprese individuali e i professionisti iscritti a un albo o collegio professionale. È un obbligo di legge, non una scelta.

    Dove si registra la PEC per un'impresa?

    Le imprese (sia societarie sia individuali) comunicano l’indirizzo PEC al Registro delle Imprese tramite il portale camerale, di solito attraverso la Comunicazione Unica in fase di avvio o con una variazione successiva.

    Cosa succede se non ho comunicato la PEC?

    Il Registro delle Imprese può assegnare d’ufficio un domicilio digitale all’impresa, scelto dall’amministrazione. Possono essere irrogate sanzioni. Nel frattempo, le comunicazioni ufficiali vengono inviate all’indirizzo assegnato d’ufficio, con effetti legali anche se il titolare non le vede.

    La PEC deve essere aggiornata se cambia fornitore?

    Sì. Se si cambia fornitore e quindi cambia l’indirizzo PEC, occorre comunicare il nuovo indirizzo al Registro delle Imprese o all’ordine professionale. Tenere registrato un indirizzo non più attivo espone agli stessi rischi di non avere la PEC.

    Un professionista con partita IVA ma senza albo deve avere la PEC?

    L’obbligo di comunicare la PEC a un ordine vale per chi è iscritto a un albo o collegio. Tuttavia, se il professionista ha anche un’impresa individuale iscritta al Registro delle Imprese, l’obbligo camerale si applica comunque. In ogni caso, avere una PEC è fortemente consigliato per qualsiasi attività economica.

    La PEC personale va bene per l'impresa?

    No. È necessario avere una PEC intestata all’impresa (con la ragione sociale o la partita IVA della società o dell’impresa individuale). Usare una PEC personale intestata al titolare non soddisfa l’obbligo dell’impresa.

  • Straining: la forma attenuata di mobbing

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Lo straining è una forma attenuata di mobbing: il lavoratore subisce una o poche azioni stressanti (es. un demansionamento definitivo, l’isolamento forzato) che creano una situazione di stress lavorativo cronico e permanente, senza la sistematicità tipica del mobbing. La tutela è comunque ex art. 2087 c.c.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Mobbing vs Straining: differenze principali
    Caratteristica Mobbing Straining
    Numero di atti lesivi Pluralità sistematica Anche uno o pochi atti isolati
    Intento persecutorio Richiesto (disegno unitario) Non necessariamente richiesto in modo diretto
    Effetto Danno progressivo alla salute Situazione di stress permanente e cronico
    Base normativa Art. 2087 c.c. Art. 2087 c.c.
    Onere della prova A carico del lavoratore A carico del lavoratore

    Che cos'è lo straining

    Il concetto di straining è stato elaborato dalla psicologia del lavoro e recepito dalla giurisprudenza italiana a partire dagli anni 2000. A differenza del mobbing, non richiede una pluralità sistematica di condotte: è sufficiente una o poche azioni stressanti – come un demansionamento definitivo, l’assegnazione a un ufficio isolato, la privazione di mansioni significative – che producano una situazione di stress lavorativo cronico e permanente.

    La Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità dello straining come fattispecie autonoma rispetto al mobbing, pur richiedendo comunque la prova del danno alla salute e del nesso causale.

    Tutela ex art. 2087 c.c.

    Anche per lo straining la base normativa è l’art. 2087 c.c.: il datore risponde per non aver adottato le misure necessarie a tutelare la personalità morale del lavoratore. La responsabilità è contrattuale; il lavoratore deve provare il fatto illecito (l’azione stressante), il danno psicofisico e il nesso causale. Non è necessario dimostrare un intento persecutorio diretto, ma è sufficiente che la condotta del datore abbia prodotto oggettivamente una situazione stressogena permanente.

    Come documentare lo straining

    È essenziale raccogliere: documentazione del cambiamento (lettere di demansionamento, comunicazioni organizzative), attestazioni mediche che collegano la condizione di stress al contesto lavorativo, testimonianze di colleghi che abbiano osservato il mutamento delle condizioni di lavoro, e corrispondenza interna che evidenzi l’isolamento o la privazione di mansioni. La perizia medico-legale è spesso determinante in giudizio.

    Casi pratici

    Tizio – demansionamento definitivo e isolamento

    Tizio, responsabile di un team di 10 persone, viene improvvisamente privato del team e assegnato a svolgere mansioni di archivio senza relazioni professionali. Non subisce altre condotte persecutorie, ma la situazione dura da un anno. Documenta con perizia medica una sindrome depressiva reattiva: può agire per straining ex art. 2087 c.c.

    Caia – trasferimento punitivo a sede disagiata

    Caia viene trasferita in una sede distante 80 km senza motivazione plausibile, dopo aver sollevato dubbi su una procedura aziendale. Il trasferimento è l’unico atto, ma crea una situazione stressogena permanente che le causa disturbi d’ansia documentati. La condotta può integrare lo straining.

    Sempronio – stress da carico eccessivo senza atti persecutori

    Sempronio lamenta stress da eccessivo carico di lavoro, ma non vi sono atti del datore riconducibili a una scelta organizzativa specifica e lesiva nei suoi confronti. In questo caso né il mobbing né lo straining sono configurabili: manca l’azione stressante imputabile al datore come condotta illecita.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra mobbing e straining?

    Il mobbing richiede una serie sistematica di condotte persecutorie collegate da un intento lesivo. Lo straining si configura anche con uno o pochi atti isolati che producono una situazione di stress lavorativo cronico e permanente, senza la necessità di un disegno persecutorio unitario.

    Per lo straining devo dimostrare l'intento del datore?

    Non è necessario dimostrare un intento persecutorio diretto. È sufficiente provare che la condotta del datore ha oggettivamente prodotto una situazione stressogena permanente e che ne è derivato un danno alla salute.

    Lo straining è riconosciuto dalla legge italiana?

    Non esiste una norma che lo definisca espressamente, ma la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione) lo ha riconosciuto come fattispecie autonoma risarcibile ex art. 2087 c.c.

    Posso ottenere un risarcimento per straining?

    Sì, se si prova il fatto illecito, il danno psicofisico (biologico e/o morale) e il nesso causale. L’azione si prescrive in 10 anni, essendo di natura contrattuale.

    È utile rivolgersi all'ITL per lo straining?

    Un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro può avviare un’ispezione che documenta le condizioni di lavoro. Non è obbligatorio, ma può fornire elementi di prova utili per il giudizio civile.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 110 Codice della Strada

    Art. 110 C.d.S. – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

    2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.

    2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.

    3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.

    Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

    4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

    5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3.

    5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

    7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

    8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

  • CCNL Grafici Editoriali: Preavviso

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Preavviso CCNL Grafici: 30-180 gg per livello/anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso
    Voce Dettaglio
    Preavviso Vedi sezione
    Dimissioni Vedi sezione
    Giusta causa Vedi sezione
    Cessazione attività Vedi sezione
    Dimissioni online Vedi sezione

    Preavviso

    Da 30 gg (liv 1) a 180 gg (liv 9).

    Dimissioni

    Dimezzate.

    Giusta causa

    Furto, danneggiamento doloso macchine, sabotaggio.

    Cessazione attività

    Frequente: chiusura tipografie. Possibile clausola sociale.

    Dimissioni online

    Portale Cliclavoro/INPS.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Preavviso
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su preavviso.
    Caia – grafica Preavviso
    Caia (grafica livello 5) gestisce preavviso in casa editrice.
    Sempronio – direttore Preavviso
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona preavviso.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Preavviso?
    Risposta su preavviso CCNL Grafici.
    Domanda 2 Preavviso?
    Approfondimento preavviso per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Preavviso?
    Caso specifico preavviso settore stampa.
    Domanda 4 Preavviso?
    Differenze preavviso tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 310-ter D.Lgs. 209/2005 – (Scatole nere e altri dispositivi elettronici)

    Art. 310-ter D.Lgs. 209/2005 – (Scatole nere e altri dispositivi elettronici)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.)) ((45))

  • CCNL Studi Odontoiatrici: malattia, infortunio e periodo di comporto 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Durante la malattia il dipendente degli studi odontoiatrici percepisce l’indennita INPS integrata dallo studio fino al raggiungimento di una percentuale contrattuale dello stipendio. Il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia che preserva il posto di lavoro) e tipicamente di 6-12 mesi nel biennio mobile. Superato il comporto, il datore puo licenziare per superamento, con preavviso e TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Integrazione malattia e periodo di comporto – CCNL Studi Odontoiatrici
    Anzianita Comporto (biennio mobile) Integrazione contrattuale
    Fino a 3 anni di servizio 6 mesi 100% retribuzione per i primi 3 mesi; 50% per i successivi 3
    Da 3 a 10 anni 9 mesi 100% per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 3
    Oltre 10 anni 12 mesi 100% per i primi 9 mesi; 50% per i successivi 3

    Obblighi del lavoratore durante la malattia

    In caso di malattia, il dipendente degli studi odontoiatrici e tenuto a:

    • Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del turno o con la massima tempestivita possibile.
    • Trasmettere il certificato medico online (telematico) tramite il medico di base all’INPS; il numero di protocollo deve essere comunicato allo studio.
    • Essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale (INPS: 10-12 e 17-19 nei giorni feriali).
    • In caso di malattia professionale (patologie correlate all’esposizione a rischi lavorativi: raggi X, sostanze chimiche, rischio biologico), il medico deve denunciare all’INAIL e il lavoratore deve informare il datore.

    Integrazione contrattuale e indennita INPS

    L’INPS eroga l’indennita di malattia direttamente al lavoratore (o anticipata dallo studio e poi conguagliata) nelle seguenti misure:

    • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
    • 66,67% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede l’integrazione da parte del datore fino al 100% (o percentuali diverse) della retribuzione netta di fatto, per i periodi e le anzianita indicati in tabella. L’integrazione e a carico del datore e non coperta da INPS.

    I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS; l’eventuale copertura contrattuale di questi giorni e prevista solo da alcuni CCNL o accordi aziendali specifici.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per l’infortunio sul lavoro (evento traumatico in occasione di lavoro o in itinere) si applicano norme diverse:

    • Il primo giorno di inabilita e a carico del datore (100% retribuzione).
    • Dal 2° al 3° giorno: INAIL corrisponde il 60% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 4° giorno in poi: INAIL corrisponde il 75% fino a guarigione clinica.

    Il datore integra fino al 100% ai sensi del CCNL. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto e non e computabile come assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

    Per gli studi odontoiatrici, i rischi professionali specifici includono: allergie al lattice (guanti), lombalgia da postura, patologie da radiazioni ionizzanti (operatori OPT), stress da contatto con pazienti ansiosi. La denuncia di malattia professionale all’INAIL e obbligatoria per il medico.

    Casi pratici

    Tizio – Superamento del comporto
    Tizio e ASO con 5 anni di anzianita. Nell’arco del biennio accumula 9 mesi di assenza per malattia (comporto: 9 mesi per la sua anzianita). Al raggiungimento del limite il datore puo intimare il licenziamento per superamento del comporto. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto con preavviso (o indennita sostitutiva) e TFR. Non e necessaria la giustificazione soggettiva.
    Caia – Malattia professionale da allergia al lattice
    Caia e ASO e sviluppa allergia ai guanti in lattice, diagnosticata come malattia professionale. Il medico redige referto e denuncia all’INAIL. Caia riceve la copertura INAIL per il periodo di inabilita (senza computarsi nel comporto) e ha diritto alla fornitura di guanti in nitrile da parte dello studio (D.Lgs. 81/2008, titolo IX sostanze pericolose).
    Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
    Sempronio e in malattia per lombosciatalgia. Il medico fiscale dell’INPS si presenta alle 11:00 e non trova nessuno. Sempronio deve giustificare l’assenza entro 10 giorni; la mancata giustificazione comporta la perdita dell’indennita INPS per i giorni non reperibili. Lo studio non perde l’integrazione ma puo avviare procedimento disciplinare se l’assenza risulta ingiustificata.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di malattia si possono fare senza rischiare il licenziamento?
    Dipende dall’anzianita: fino a 3 anni di servizio il comporto e di 6 mesi nel biennio mobile; da 3 a 10 anni e di 9 mesi; oltre 10 anni e di 12 mesi. Il superamento del comporto legittima il licenziamento senza obbligo di motivazione soggettiva.
    I 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore?
    Di norma si: i primi 3 giorni di ogni episodio di malattia non sono coperti dall’INPS. Alcuni CCNL o accordi aziendali prevedono la copertura della carenza da parte del datore. Verificare il testo contrattuale applicato allo studio.
    La malattia interrompe il periodo di ferie?
    Si, a condizione che la malattia sia certificata da medico e il lavoratore la comunichi tempestivamente al datore durante il periodo feriale. La giurisprudenza (Corte di Giustizia UE) e la Cassazione hanno confermato che la malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende.
    L'infortunio in itinere e tutelato dall'INAIL?
    Si: l’infortunio subito nel tragitto di andata e ritorno tra la residenza e il luogo di lavoro e coperto dall’INAIL, purche il percorso sia il piu diretto e non vi siano deviazioni non necessarie. L’uso del veicolo privato deve essere ‘necessario’ (scarsa accessibilita con mezzi pubblici o orario incompatibile).
    Le assenze per malattia influiscono sulla tredicesima?
    Le assenze per malattia di breve durata (coperte da integrazione contrattuale al 100%) non riducono la tredicesima. Periodi di malattia lunghi, con integrazione al 50% o assenza di integrazione, possono ridurre il rateo di tredicesima in proporzione alle giornate non retribuite pienamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Grafici Editoriali: Malattia

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Malattia CCNL Grafici: comporto 365gg/36m, integrazione 100% primi 4 mesi. Infortuni macchine pesanti, esposizione solventi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Malattia
    Voce Dettaglio
    Comporto Vedi sezione
    Integrazione INPS Vedi sezione
    Infortuni macchine Vedi sezione
    Malattie professionali Vedi sezione
    Sorveglianza sanitaria Vedi sezione

    Comporto

    365 gg/36 mesi.

    Integrazione INPS

    100% primi 4 mesi, 75% mesi 5-8, 50% oltre.

    Infortuni macchine

    Schiacciamento mani/braccia in macchine stampa, ustioni inchiostri, tagli.

    Malattie professionali

    Dermatiti chimiche (solventi), ipoacusia (rotative), patologie muscolo-scheletriche da movimentazione carta.

    Sorveglianza sanitaria

    Visita annuale, audiometria biennale, spirometria.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Malattia
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su malattia.
    Caia – grafica Malattia
    Caia (grafica livello 5) gestisce malattia in casa editrice.
    Sempronio – direttore Malattia
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona malattia.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Malattia?
    Risposta su malattia CCNL Grafici.
    Domanda 2 Malattia?
    Approfondimento malattia per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Malattia?
    Caso specifico malattia settore stampa.
    Domanda 4 Malattia?
    Differenze malattia tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 138 L. 689/1981 – Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Art. 138 L. 689/1981 – Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale , approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    48-bis. – Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell' articolo 345 del codice di procedura penale ". "Art.

    48-ter. – Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell' articolo 625 del codice di procedura penale , il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di prosedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".