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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I commi 73-83 contengono disposizioni eterogenee su procedimenti disciplinari, abrogazioni, modifiche al codice penale e norme fiscali correlate.
  • Sono potenziati i procedimenti disciplinari per fatti corruttivi: termini abbreviati, ufficio competente, sanzione minima.
  • Vengono modificati alcuni articoli del codice penale per inasprimento sanzionatorio dei reati contro la PA.
  • Sono previste disposizioni finanziarie: copertura della spesa, fondo per ANAC, fondi per la formazione anticorruzione.
  • Si chiudono con clausole di entrata in vigore e disposizioni transitorie per il primo PNA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 1 (cc. 73–83) L. 190/2012 — Conflitti di interesse, sanzioni e disposizioni finali

L. 6 novembre 2012, n. 190 — testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l’articolo 317 è sostituito dal seguente: «Art.

76. L’ articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art.

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

78. All’ articolo 308 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale , le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall’articolo 303».

79. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

80. All’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l’esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»; b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284 , 285 e 286 del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all’ articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale , quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

83. All’ articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 , dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

Commento

I commi 73-83 dell'art. 1 L. 190/2012 contengono le disposizioni di chiusura: misure disciplinari rafforzate, modifiche al codice penale, profili finanziari e norme transitorie. Sono commi meno "narrativi" ma di grande rilievo operativo perché rendono concretamente vincolante l'intero impianto preventivo.

Procedimenti disciplinari rafforzati

Il comma 73 introduce termini abbreviati e procedure specifiche per i procedimenti disciplinari relativi a fatti che possono integrare reati di corruzione. L'ufficio per i procedimenti disciplinari deve essere informato tempestivamente di ogni notitia criminis e procedere parallelamente alle indagini penali, senza attenderne l'esito (salvo eccezioni). È la rottura con il principio del "ne bis in idem procedurale" e affermazione dell'autonomia disciplinare.

Sanzione disciplinare minima

Il comma 74 prevede che, in caso di accertamento di un comportamento corruttivo, la sanzione disciplinare non possa essere inferiore alla sospensione dal servizio. È una clausola di "floor" sanzionatorio, intesa a evitare condanne miti che svuoterebbero di efficacia il sistema preventivo. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità della clausola.

Modifiche al codice penale

Il comma 75 ha modificato alcuni articoli del codice penale: ha ridefinito il delitto di concussione (art. 317 c.p.), ha introdotto la nuova figura di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.), ha inasprito le pene per peculato e abuso d'ufficio. È intervento "manualistico" sul codice penale che ha riformato un capitolo storico.

Disposizioni finanziarie

I commi 76-78 disciplinano la copertura finanziaria. È istituito un fondo per il funzionamento dell'ANAC, alimentato da quote dei diritti percepiti dall'Autorità (es. contributi gara). Sono previsti fondi per la formazione anticorruzione del personale e per il supporto tecnico alle PA minori. La sostenibilità economica del sistema è elemento di efficacia.

Norme transitorie e finali

I commi 79-83 disciplinano l'entrata in vigore, la prima adozione del PNA, gli adempimenti delle PA per il primo anno di applicazione, le clausole di salvaguardia per atti già adottati. È la "messa a terra" del nuovo sistema, con tempistiche scaglionate per consentire alle amministrazioni di adeguarsi.

Domande frequenti

Il procedimento disciplinare attende l'esito del penale?

No, di regola. Il comma 73 stabilisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale per fatti corruttivi. L'ufficio disciplinare procede parallelamente, sulla base degli elementi disponibili. Solo per ipotesi specifiche (es. pregiudiziale costituzionale, atto di indagine non utilizzabile) può esserci sospensione. Questa autonomia consente tempi più rapidi nella reazione amministrativa.

Quali reati contro la PA sono stati modificati dalla L. 190?

Il comma 75 ha modificato gli artt. 317 (concussione, ridefinita), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione, nuova formulazione), 319 (corruzione per atto contrario), introdotto l'art. 319-quater (induzione indebita) e inasprito le pene per peculato (art. 314) e abuso d'ufficio (art. 323, poi ulteriormente riformato). Le modifiche hanno ricostruito il sistema delle fattispecie corruttive.

Quando è entrata in vigore la legge?

La L. 190/2012 è entrata in vigore il 28 novembre 2012 (15° giorno dalla pubblicazione in G.U. del 13 novembre 2012). Le disposizioni di immediata applicazione hanno avuto effetto da subito; i decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza, D.Lgs. 39/2013 sulle inconferibilità, DPR 62/2013 sul codice di comportamento) sono stati emanati nei mesi successivi. Il primo PNA è stato adottato dalla CIVIT nel settembre 2013.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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