- I commi 53-58 disciplinano misure relative al personale pubblico, con focus sulla gestione degli incarichi extrafunzionali e sulla mobilità.
- Si rafforzano gli obblighi di comunicazione preventiva per gli incarichi assunti dai dipendenti pubblici al di fuori del rapporto di servizio.
- Si introducono divieti di assunzione per ex dipendenti pubblici presso soggetti privati con cui hanno avuto rapporti professionali (pantouflage soft).
- La mobilità del personale, in particolare nei settori a rischio, è promossa come strumento preventivo.
- Sono potenziati i controlli del Dipartimento Funzione Pubblica sull'effettiva osservanza delle regole.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 (cc. 53–58) L. 190/2012 — Personale, incarichi extrafunzionali e mobilità
L. 6 novembre 2012, n. 190 — testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
54. L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
Commento
I commi 53-58 dell'art. 1 L. 190/2012 entrano nel cuore della disciplina del rapporto di lavoro pubblico in chiave anticorruzione. La logica è che il personale, soprattutto dirigenziale, è il punto sensibile di ogni amministrazione: regolarne incarichi, mobilità e attività post-rapporto significa ridurre rischi di conflitto e di pressione esterna.
Incarichi extrafunzionali
Il comma 53 rafforza il regime degli incarichi extrafunzionali ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Ogni incarico (consulenza, docenza, partecipazione a collegi) deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza. L'autorizzazione valuta la compatibilità con i doveri d'ufficio e l'assenza di conflitti d'interesse. È vietato lo svolgimento di attività in concorrenza con il servizio.
Comunicazione e pubblicazione
I commi 54-55 impongono la comunicazione tempestiva degli incarichi autorizzati al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP) tramite la banca dati Perla.PA, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. La doppia trasparenza consente controllo sia centralizzato sia diffuso.
Mobilità preventiva
Il comma 56 promuove la mobilità del personale dipendente, in particolare nei settori a rischio. La mobilità funge da rotazione strutturale: trasferimenti tra amministrazioni o tra uffici riducono il rischio di "incrostazione" di rapporti consolidati che possono favorire comportamenti corruttivi. La mobilità è anche strumento di rivitalizzazione professionale.
Divieto di "pantouflage" attenuato
Il comma 16-ter (richiamato qui per completezza, e sviluppato nel cluster 1-novies) introduce il divieto per i dipendenti pubblici cessati di assumere, nei tre anni successivi, incarichi presso soggetti privati con cui hanno avuto rapporti contrattuali nell'ultimo triennio di servizio. È una misura preventiva contro il fenomeno del "revolving door".
Vigilanza del Dipartimento Funzione Pubblica
I commi 57-58 attribuiscono al DFP poteri di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle regole. Il DFP può richiedere informazioni, effettuare verifiche, segnalare anomalie. L'effettività dipende dalla capacità organizzativa del Dipartimento, che ha visto un crescente investimento nelle infrastrutture informatiche di controllo.
Domande frequenti
Quali incarichi extrafunzionali sono ammessi?
Sono ammessi gli incarichi compatibili con i doveri d'ufficio, autorizzati preventivamente dall'amministrazione. Sono generalmente consentiti incarichi di docenza occasionale, partecipazione a collegi sindacali (con limiti), consulenze occasionali non in concorrenza con il servizio. Sono vietati gli incarichi continuativi, quelli che configurano libera professione abituale, e quelli in conflitto d'interessi.
Tutti i pubblici dipendenti devono chiedere autorizzazione?
Sì, la regola dell'autorizzazione preventiva ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 si applica a tutti i pubblici dipendenti, anche a tempo parziale. Sono esentati solo i dipendenti a tempo parziale al 50% o meno e alcune categorie specifiche (es. docenti universitari per attività di ricerca). L'autorizzazione tacita non è ammessa.
Cosa rischia chi non comunica un incarico?
L'omessa comunicazione comporta sanzioni disciplinari (dalla censura alla sospensione), l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti, e — in casi gravi — la decadenza dall'incarico pubblico. Il compenso percepito senza autorizzazione è acquisito al bilancio dell'amministrazione. È prevista anche responsabilità erariale.
Vedi anche