Testo dell'articoloVigente
Art. 1 (cc. 66-72) L. 190/2012 – Codici di comportamento dei dipendenti pubblici
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.
68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Ai fini dell’applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.
71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
I commi 66-72 dell'art. 1 L. 190/2012 introducono nel sistema italiano i codici di comportamento come strumento "morbido" ma vincolante di prevenzione della corruzione. La logica è influenzare il quotidiano agire del pubblico dipendente, prima ancora che lo specifico evento corruttivo si manifesti. È la dimensione etica della prevenzione amministrativa.
Codice nazionale e codici di amministrazione
Il comma 66 ha attribuito al Governo la delega per l'emanazione di un Codice di comportamento nazionale, attuata con il DPR 62/2013. Si tratta di un atto normativo applicabile a tutti i dipendenti pubblici. I commi 67-68 hanno poi previsto che ogni amministrazione adotti un proprio codice di amministrazione, che integra il nazionale con disposizioni specifiche legate alla peculiarità organizzativa e ai rischi tipici dell'ente.
Doveri principali del dipendente
Il Codice nazionale (DPR 62/2013) elenca i principali doveri: lealtà verso la Costituzione e l'amministrazione, correttezza nei rapporti con il pubblico, imparzialità e parità di trattamento, esclusiva dedizione al servizio. Sono principi che, già impliciti negli artt. 54, 97 e 98 Cost., assumono qui dimensione operativa concreta.
Obbligo di astensione e conflitto di interessi
L'art. 7 del DPR 62/2013 specifica l'obbligo di astensione: il dipendente deve astenersi dal partecipare a procedimenti in cui sussistono - anche solo potenzialmente - conflitti di interesse, propri o di familiari/conviventi. La valutazione è caso per caso, ma la regola generale è la massima prudenza. La violazione integra illecito disciplinare grave.
Regali e altre utilità
L'art. 4 del DPR 62/2013 vieta l'accettazione di regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (soglia indicativa € 150 annui dal medesimo soggetto). I regali oltre soglia devono essere rifiutati o restituiti, oppure messi a disposizione dell'amministrazione. La violazione, oltre alla disciplinare, può integrare reato di corruzione impropria ex art. 318 c.p.
Sanzioni e responsabilità
I commi 70-72 stabiliscono che la violazione dei codici di comportamento ha valenza disciplinare ed è valutata ai fini della responsabilità ex art. 21 D.Lgs. 165/2001. Le sanzioni vanno dalla censura al licenziamento, a seconda della gravità. La violazione può anche essere elemento di valutazione della performance e, nei casi più gravi, integrare responsabilità erariale per danno all'immagine dell'amministrazione.
Prassi e linee guida
Linee guida ANAC
ANAC ha sostituito le precedenti linee guida (delibera 75/2013) con nuove indicazioni operative per l'adozione dei codici di amministrazione integrativi del DPR 62/2013: metodologia partecipativa, contenuti minimi, modalità di vigilanza e raccordo con i Piani di prevenzione.
Delibera ANAC
Il PNA 2022 richiama l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un proprio codice di comportamento integrativo del DPR 62/2013, indicando il raccordo con la sezione anticorruzione del PIAO e la responsabilità del RPCT nella vigilanza.
Casi pratici
Caso 1: Conflitto di interessi non dichiarato
Tizio è funzionario incaricato di valutare offerte in una gara. Tra i concorrenti figura una società di cui il fratello è amministratore. Tizio non si astiene e firma la valutazione. Emergono successivamente i rapporti familiari. Procedimento disciplinare: sospensione di 10 giorni per violazione del codice di comportamento. La gara è annullata d'ufficio per illegittimità procedurale e Tizio risponde per danno erariale.
Caso 2: Regalo di valore
Caio, dipendente di un ufficio licenze, riceve a Natale una bottiglia di vino pregiata (valore € 250) da un cittadino che ha presentato pratica. Caio la accetta e la porta a casa. Il fatto emerge in un controllo. Procedimento disciplinare ex art. 4 DPR 62/2013: sospensione e obbligo di restituzione. Se fosse provato un nesso con un atto contrario ai doveri d'ufficio, potrebbe configurarsi corruzione impropria ex art. 318 c.p.
Domande frequenti
Quando un dipendente deve astenersi?
Il dipendente deve astenersi ogni volta che il suo intervento in un procedimento può configurare un conflitto di interessi, anche solo potenziale. Le ipotesi tipiche includono: rapporti di parentela, affinità o convivenza con interessati; interessi economici diretti o indiretti; rapporti professionali pregressi (ultimi due anni). La regola pratica è "in caso di dubbio, astienersi".
Posso accettare regali da un cittadino?
Solo quelli di modico valore d'uso ricevuti occasionalmente, indicativamente entro € 150 annui dal medesimo soggetto e mai legati allo svolgimento dell'attività di servizio. Regali in denaro o equivalenti sono sempre vietati. I regali oltre soglia o sospetti vanno rifiutati o messi a disposizione dell'amministrazione per fini istituzionali (es. donazione a ente di beneficenza individuato dall'ente).
Le violazioni del codice sono pubbliche?
I procedimenti disciplinari sono in linea generale riservati, ma le sanzioni più gravi (sospensione oltre 10 giorni, licenziamento) sono annotate nello stato di servizio e possono essere comunicate ad altre amministrazioni per i fini selettivi. Inoltre, i casi rilevanti per la prevenzione della corruzione possono essere oggetto di reportistica al RPC e - se costituiscono reato - comunicati alla Procura.