- I commi 26-35 estendono la trasparenza ai bilanci, ai costi unitari dei servizi e all'organizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni.
- Sono pubblicati obbligatoriamente dati su contratti, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di importo superiore a soglie predeterminate.
- Si introduce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici e dei contributi superiori a € 1.000.
- I commi disciplinano la trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) per il monitoraggio aggregato.
- Vengono fissate scadenze precise per l'aggiornamento e standard tecnici per la pubblicazione (formato aperto, dataset machine-readable).
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 (cc. 26–35) L. 190/2012 — Pubblicazione bilanci, costi e organizzazione
L. 6 novembre 2012, n. 190 — testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’ articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 , e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .
32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 .
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 , ed è comunque valutata ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Commento
I commi 26-35 dell'art. 1 L. 190/2012 affrontano un capitolo specifico della trasparenza: i flussi finanziari e i costi dell'attività amministrativa. È qui che si gioca il controllo diffuso sulla spesa pubblica, anticipando logiche di "open data" e di accountability finanziaria che troveranno piena maturità nel D.Lgs. 33/2013 e nel Codice dell'Amministrazione Digitale.
Pubblicazione di bilanci e indicatori
Il comma 26 impone alle PA la pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dei conti annuali del personale, degli indicatori di tempestività dei pagamenti. La logica è duplice: garantire il controllo democratico sulla finanza pubblica e fornire dati comparabili a operatori economici e cittadini.
Trasparenza degli atti di concessione
I commi 27-32 disciplinano la pubblicazione obbligatoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di importo superiore a € 1.000 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Il dato deve essere pubblicato in formato tabellare con indicazione del beneficiario, dell'importo, del titolo giuridico, della finalità. La pubblicazione condiziona la legittimità dell'erogazione: la mancata pubblicazione rende illegittima l'attribuzione del beneficio.
Dati sui contratti pubblici
Il comma 32 prevede la trasmissione all'AVCP (oggi ANAC) e la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi a procedure di affidamento, importi, esiti. È la genesi di quello che diventerà il sistema unico di monitoraggio dei contratti pubblici, oggi disciplinato dal D.Lgs. 36/2023.
Formato aperto e riusabilità
I commi 33-35 fissano standard tecnici: la pubblicazione deve avvenire in formato aperto (CSV, XML, JSON), machine-readable, con licenza che ne consenta il riutilizzo. È un obbligo che dialoga con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e che pone le basi per la pubblica amministrazione data-driven.
Sanzioni e responsabilità
L'inadempimento determina, oltre alle conseguenze sanzionatorie generali sulla trasparenza, l'invalidità del provvedimento di concessione. Il beneficiario che riceve somme in assenza di pubblicazione può vedersi richiedere la restituzione, e il funzionario erogatore risponde per danno erariale.
Domande frequenti
La pubblicazione condiziona la validità dell'erogazione?
Sì. I commi 27-32 stabiliscono che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni superiori a € 1.000 cumulativi annui al medesimo beneficiario. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'omissione comporta l'invalidità sopravvenuta dell'atto e legittima azioni di ripetizione.
Quali sono le soglie di importo?
Per le sovvenzioni e contributi la soglia è € 1.000 annui cumulativi al medesimo beneficiario (comma 27). Per i contratti pubblici si applicano le soglie del D.Lgs. 36/2023. Per gli incarichi di consulenza è prevista pubblicazione integrale a prescindere dall'importo.
In quale formato vanno pubblicati i dati?
I commi 33-35 impongono il formato aperto (open data): CSV, XML, JSON o equivalenti, con metadati strutturati, licenza Creative Commons o equivalente che consenta il libero riutilizzo. L'AgID ha emanato linee guida tecniche sui dataset pubblici, vincolanti per le amministrazioni.
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