Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 (cc. 1-3) L. 190/2012 – Istituzione ANAC e disposizioni generali

L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del codice civile , il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

In sintesi

  • I commi 1-3 dell'art. 1 individuano l'ANAC (già CIVIT) come Autorità nazionale anticorruzione e definiscono finalità della legge.
  • L'ANAC è chiamata a coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione.
  • Vengono richiamate le Convenzioni ONU (2003) e di Strasburgo (1999) come fonti sovranazionali ispiratrici della disciplina.
  • L'art. 1, comma 2-bis, attribuisce all'ANAC l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) come atto di indirizzo per le PA.
  • Il comma 3 fonda l'autonomia organizzativa dell'Autorità e le sue funzioni di vigilanza, di consultazione e di reporting al Parlamento.
Indice dei contenuti

I commi 1-3 dell'art. 1 della Legge 190/2012 - letti come un nucleo unitario - rappresentano la pietra angolare dell'architettura italiana di prevenzione della corruzione. Qui il legislatore individua il soggetto istituzionale chiamato a guidare la strategia (l'ANAC), la sua collocazione nell'ordinamento e le finalità di sistema. La novità rispetto alla disciplina previgente non è solo organizzativa: è culturale, perché sposta il baricentro dal contrasto reattivo (la sanzione penale di Cass. art. 318 e seguenti) alla prevenzione amministrativa.

Genesi e fonti sovranazionali

Il comma 1 ancora la legge a due convenzioni internazionali: la Convenzione ONU contro la corruzione (Merida, 2003) e la Convenzione penale di Strasburgo (1999). Non è una citazione di stile: l'Italia, ratificandole, si era impegnata a istituire un'autorità indipendente. Da qui la scelta del legislatore del 2012 di trasformare la CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità) in ANAC.

Funzioni cardine dell'ANAC

Il comma 2 elenca le competenze: collaborazione internazionale, adozione del PNA, analisi delle cause della corruzione, pareri obbligatori e facoltativi, vigilanza sull'applicazione delle misure preventive, reporting annuale al Parlamento. Si tratta di un mix di funzioni regolatorie, consultive e ispettive che colloca l'ANAC al centro del sistema, accanto al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'adozione del PNA (comma 2-bis)

Il comma 2-bis - aggiunto successivamente - formalizza il PNA come atto di indirizzo triennale. Ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), conforme alle linee del PNA. Il mancato adempimento espone gli enti a responsabilità erariale e a poteri sostitutivi.

Articolazione organizzativa

Il comma 3 garantisce all'ANAC autonomia organizzativa e finanziaria. Negli anni successivi, l'Autorità ha assorbito ulteriori competenze (vigilanza sui contratti pubblici, ex AVCP) diventando hub regolatorio. La struttura attuale si articola in Consiglio, Presidente e uffici tecnici, con personale a tempo indeterminato selezionato per concorso pubblico.

Profili di legittimità costituzionale

La scelta di un'autorità con poteri ibridi (regolatori, di vigilanza e quasi-giurisdizionali) ha sollevato dibattito dottrinale sul rapporto con l'art. 97 Cost. (buon andamento). La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del modello, valorizzando la funzione di garanzia oggettiva del sistema.

Prassi e linee guida

Delibera ANAC

n. 7 del 17 gennaio 2023 - PNA 2022

Con il PNA 2022 ANAC esercita la propria funzione di indirizzo strategico sulle politiche di prevenzione della corruzione: stabilisce metodologia di analisi del rischio, misure obbligatorie e ulteriori, e modalità di rendicontazione attraverso il PIAO.

Casi pratici

Caso 1: La PA che non adotta il PTPC

Il Comune di Tizio non adotta il Piano Triennale Anticorruzione entro il 31 gennaio. L'ANAC, esercitando il potere di vigilanza ex art. 1 comma 2 lett. f), avvia un procedimento e diffida l'ente. In caso di persistente inadempimento, l'ANAC segnala il fatto alla Corte dei Conti per l'eventuale responsabilità erariale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Caso 2: Il dirigente sotto vigilanza

Caio è dirigente di un'azienda pubblica e riceve un incarico esterno di consulenza. Chiede il parere ANAC ex art. 1 comma 2 lett. e) sull'applicazione dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001. L'ANAC esprime parere favorevole condizionato all'assenza di conflitti d'interesse: il parere, pur non vincolante, viene rispettato dalla PA per evitare contenzioso.

Domande frequenti

Quando l'ANAC ha sostituito la CIVIT?

L'art. 1, comma 2 della L. 190/2012 ha attribuito alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità) le funzioni di Autorità nazionale anticorruzione. Successivamente, con il D.L. 90/2014 (convertito dalla L. 114/2014), la CIVIT è stata formalmente trasformata in ANAC, assorbendo anche le competenze della soppressa AVCP sui contratti pubblici.

Cosa fa concretamente il PNA?

Il Piano Nazionale Anticorruzione fissa obiettivi strategici triennali, individua aree a rischio (es. appalti, autorizzazioni), suggerisce misure organizzative tipo (rotazione del personale, codici di comportamento) e prevede indicatori di monitoraggio. Ogni amministrazione lo recepisce nel proprio PTPC, calibrandolo sulla propria struttura.

I pareri ANAC sono vincolanti?

Dipende dalla tipologia. I pareri obbligatori previsti dal comma 2 lett. d) sulle direttive ministeriali in materia di codici di comportamento sono richiesti per legge, ma non vincolanti nel contenuto. I provvedimenti di vigilanza sono invece atti autoritativi, impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-22
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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