Testo dell'articoloVigente
Art. 1 (cc. 1-3) L. 190/2012 – Istituzione ANAC e disposizioni generali
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del codice civile , il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
In sintesi
Indice dei contenuti
I commi 1-3 dell'art. 1 della Legge 190/2012 - letti come un nucleo unitario - rappresentano la pietra angolare dell'architettura italiana di prevenzione della corruzione. Qui il legislatore individua il soggetto istituzionale chiamato a guidare la strategia (l'ANAC), la sua collocazione nell'ordinamento e le finalità di sistema. La novità rispetto alla disciplina previgente non è solo organizzativa: è culturale, perché sposta il baricentro dal contrasto reattivo (la sanzione penale di Cass. art. 318 e seguenti) alla prevenzione amministrativa.
Genesi e fonti sovranazionali
Il comma 1 ancora la legge a due convenzioni internazionali: la Convenzione ONU contro la corruzione (Merida, 2003) e la Convenzione penale di Strasburgo (1999). Non è una citazione di stile: l'Italia, ratificandole, si era impegnata a istituire un'autorità indipendente. Da qui la scelta del legislatore del 2012 di trasformare la CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità) in ANAC.
Funzioni cardine dell'ANAC
Il comma 2 elenca le competenze: collaborazione internazionale, adozione del PNA, analisi delle cause della corruzione, pareri obbligatori e facoltativi, vigilanza sull'applicazione delle misure preventive, reporting annuale al Parlamento. Si tratta di un mix di funzioni regolatorie, consultive e ispettive che colloca l'ANAC al centro del sistema, accanto al Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'adozione del PNA (comma 2-bis)
Il comma 2-bis - aggiunto successivamente - formalizza il PNA come atto di indirizzo triennale. Ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), conforme alle linee del PNA. Il mancato adempimento espone gli enti a responsabilità erariale e a poteri sostitutivi.
Articolazione organizzativa
Il comma 3 garantisce all'ANAC autonomia organizzativa e finanziaria. Negli anni successivi, l'Autorità ha assorbito ulteriori competenze (vigilanza sui contratti pubblici, ex AVCP) diventando hub regolatorio. La struttura attuale si articola in Consiglio, Presidente e uffici tecnici, con personale a tempo indeterminato selezionato per concorso pubblico.
Profili di legittimità costituzionale
La scelta di un'autorità con poteri ibridi (regolatori, di vigilanza e quasi-giurisdizionali) ha sollevato dibattito dottrinale sul rapporto con l'art. 97 Cost. (buon andamento). La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del modello, valorizzando la funzione di garanzia oggettiva del sistema.
Prassi e linee guida
Delibera ANAC
Con il PNA 2022 ANAC esercita la propria funzione di indirizzo strategico sulle politiche di prevenzione della corruzione: stabilisce metodologia di analisi del rischio, misure obbligatorie e ulteriori, e modalità di rendicontazione attraverso il PIAO.
Casi pratici
Caso 1: La PA che non adotta il PTPC
Il Comune di Tizio non adotta il Piano Triennale Anticorruzione entro il 31 gennaio. L'ANAC, esercitando il potere di vigilanza ex art. 1 comma 2 lett. f), avvia un procedimento e diffida l'ente. In caso di persistente inadempimento, l'ANAC segnala il fatto alla Corte dei Conti per l'eventuale responsabilità erariale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Caso 2: Il dirigente sotto vigilanza
Caio è dirigente di un'azienda pubblica e riceve un incarico esterno di consulenza. Chiede il parere ANAC ex art. 1 comma 2 lett. e) sull'applicazione dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001. L'ANAC esprime parere favorevole condizionato all'assenza di conflitti d'interesse: il parere, pur non vincolante, viene rispettato dalla PA per evitare contenzioso.
Domande frequenti
Quando l'ANAC ha sostituito la CIVIT?
L'art. 1, comma 2 della L. 190/2012 ha attribuito alla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità) le funzioni di Autorità nazionale anticorruzione. Successivamente, con il D.L. 90/2014 (convertito dalla L. 114/2014), la CIVIT è stata formalmente trasformata in ANAC, assorbendo anche le competenze della soppressa AVCP sui contratti pubblici.
Cosa fa concretamente il PNA?
Il Piano Nazionale Anticorruzione fissa obiettivi strategici triennali, individua aree a rischio (es. appalti, autorizzazioni), suggerisce misure organizzative tipo (rotazione del personale, codici di comportamento) e prevede indicatori di monitoraggio. Ogni amministrazione lo recepisce nel proprio PTPC, calibrandolo sulla propria struttura.
I pareri ANAC sono vincolanti?
Dipende dalla tipologia. I pareri obbligatori previsti dal comma 2 lett. d) sulle direttive ministeriali in materia di codici di comportamento sono richiesti per legge, ma non vincolanti nel contenuto. I provvedimenti di vigilanza sono invece atti autoritativi, impugnabili davanti al giudice amministrativo.