In sintesi
- L'art. 19-bis introduce la concentrazione dei regimi amministrativi: per le attività che richiedono più atti di assenso, il privato può presentare un'unica SCIA unica o richiedere il provvedimento al SUAP.
- Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è il punto di contatto unico tra privato e PA: trasmette la SCIA alle altre amministrazioni coinvolte e raccoglie i pareri necessari.
- Quando l'attività richiede un atto di assenso preliminare a SCIA, l'amministrazione lo rilascia in conferenza di servizi semplificata; segue presentazione della SCIA.
- Il regime semplifica drasticamente l'avvio di attività complesse che incrociano competenze edilizie, sanitarie, ambientali, di sicurezza, riducendo i tempi e l'incertezza per le imprese.
- L'art. 19-bis si salda con il D.Lgs. 222/2016 (Tabella A che individua per ogni attività il regime amministrativo applicabile) e con il D.P.R. 160/2010 (regolamento SUAP).
Testo dell'articoloVigente
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
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Commento
L'art. 19-bis: la concentrazione come risposta alla frammentazione amministrativa
L'art. 19-bis della L. 241/1990, introdotto dal D.Lgs. 222/2016, ha affrontato uno dei problemi storici del rapporto tra imprese e PA italiana: la frammentazione delle competenze amministrative. Per avviare un'attività economica complessa (ad esempio un ristorante con somministrazione, un'attività industriale, una struttura ricettiva), il privato doveva tradizionalmente ottenere atti di assenso da più amministrazioni diverse (Comune per autorizzazioni commerciali, ASL per igiene, Vigili del Fuoco per sicurezza, Soprintendenza per vincoli), spesso con procedure parallele non coordinate. L'art. 19-bis introduce un principio di concentrazione: tutte le procedure necessarie per l'avvio di un'attività confluiscono in un unico punto di contatto, il SUAP, e in un unico regime giuridico semplificato.
I regimi giuridici delle attività economiche
L'art. 19-bis distingue, in base alla complessità dell'attività, regimi giuridici differenziati. Per le attività integralmente liberalizzate, basta una mera comunicazione. Per le attività soggette a controlli generici, opera la SCIA semplice ex art. 19. Per le attività che richiedono più atti di assenso non discrezionali, opera la SCIA unica: il privato presenta un'unica segnalazione che incorpora la documentazione necessaria per tutti gli adempimenti, e il SUAP trasmette alle amministrazioni competenti per i rispettivi controlli, con regime di silenzio assenso tra PA ex art. 17-bis o tramite conferenza di servizi semplificata. Per le attività che richiedono atti di assenso discrezionali (es. autorizzazione paesaggistica, valutazioni di impatto ambientale), opera il provvedimento amministrativo unico: la PA decide su tutto il complesso degli atti necessari in un'unica determinazione, attraverso conferenza di servizi.
Il ruolo del SUAP come punto di contatto unico
Il SUAP, disciplinato dal D.P.R. 160/2010, è il fulcro della concentrazione amministrativa. Ogni Comune deve organizzare un SUAP, anche in forma associata con altri Comuni o tramite la Camera di Commercio. Il SUAP riceve in via telematica le istanze, segnalazioni e comunicazioni del privato, le trasmette alle amministrazioni competenti, raccoglie i pareri, rilascia il provvedimento o gestisce il consolidamento della SCIA. È punto di contatto unico: il privato non deve interagire separatamente con ASL, Vigili del Fuoco, ARPA, Soprintendenza, ma solo con il SUAP, che cura tutti i rapporti interni alla PA. Il SUAP utilizza il portale www.impresainungiorno.gov.it per la gestione digitale dei procedimenti, in coerenza con i principi dell'art. 18-bis e del CAD.
La Tabella A del D.Lgs. 222/2016
Il D.Lgs. 222/2016 ha introdotto la Tabella A che, per ogni tipologia di attività economica, individua il regime amministrativo applicabile: comunicazione, SCIA, SCIA unica, autorizzazione con conferenza, autorizzazione ordinaria. La tabella copre centinaia di attività e indica per ciascuna gli adempimenti necessari, gli atti di assenso da acquisire, le amministrazioni competenti. È strumento di certezza per il privato: prima di avviare un'attività, sa esattamente quale regime si applica e quali documenti deve presentare. La giurisprudenza prevalente ha confermato il valore della tabella come riferimento normativo: la PA non può richiedere documenti o atti diversi da quelli indicati dalla tabella, salvo specifiche eccezioni motivate.
La conferenza di servizi per gli atti preliminari
Quando l'attività, prima della presentazione della SCIA, richiede l'acquisizione di atti di assenso (es. autorizzazione paesaggistica, vincolo idrogeologico), questi sono acquisiti dal SUAP attraverso la conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis. Si tratta di una soluzione intelligente: il privato non deve seguire singolarmente le pratiche, ma il SUAP attiva la conferenza, raccoglie gli assensi, comunica l'esito. La conferenza opera in via asincrona e telematica, con applicazione del silenzio assenso tra PA. Decorsi i termini, gli atti di assenso sono acquisiti (espressamente o per silenzio); il privato può presentare la SCIA e iniziare l'attività. I tempi complessivi risultano drasticamente ridotti rispetto alla procedura tradizionale.
Sistematica e prospettive
L'art. 19-bis si lega all'art. 18 (autocertificazione), all'art. 19 (SCIA), all'art. 17-bis (silenzio assenso tra PA), all'art. 14 e seguenti (conferenza di servizi), all'art. 20 (silenzio assenso cittadino-PA), all'art. 21 (sanzioni), al D.Lgs. 222/2016 (Tabella A), al D.P.R. 160/2010 (SUAP), al D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia, SCIA edilizia), al D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente, autorizzazioni ambientali), al CAD per la digitalizzazione, al PNRR per gli obiettivi di semplificazione. Sul piano della prassi, l'art. 19-bis e la concentrazione SUAP hanno trasformato l'avvio di attività economiche in Italia: i tempi medi sono passati da mesi a settimane, l'incertezza procedurale è stata ridotta, la trasparenza è aumentata. Restano peraltro sfide aperte: la piena uniformità dei SUAP sul territorio nazionale, la piena digitalizzazione anche nelle PA più piccole, l'integrazione con i registri di interoperabilità (PDND). L'art. 19-bis è uno degli architravi del moderno diritto amministrativo italiano dell'economia, espressione di una cultura amministrativa di servizio che la L.241 ha innescato sin dal 1990 e che continua a evolversi nella direzione della massima semplificazione compatibile con la tutela degli interessi pubblici.
Prassi e linee guida
Dipartimento Funzione Pubblica
Dipartimento Funzione Pubblica
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: avvio ristorante con SCIA unica
Tizio apre un ristorante. Tramite il SUAP, presenta SCIA unica ex art. 19-bis L.241: incorpora dichiarazioni per autorizzazione commerciale, requisiti igienico-sanitari ASL, prevenzione incendi VVF, regolarità urbanistica. Il SUAP trasmette agli enti; opera silenzio assenso ex art. 17-bis. Tizio inizia l'attività immediatamente; controlli ex post coordinati.
Caso 2: Caio: attività industriale con autorizzazione paesaggistica preliminare
Caio vuole aprire impianto industriale in zona vincolata. Il SUAP, ex art. 19-bis, attiva conferenza di servizi semplificata per acquisire autorizzazione paesaggistica e altri assensi. Decorsi i termini, gli assensi sono acquisiti; Caio presenta SCIA e inizia l'attività. La concentrazione presso il SUAP ha azzerato gli oneri di Caio.
Caso 3: Sempronio: errore della PA sul regime applicabile
Sempronio presenta SCIA per attività indicata dalla Tabella A D.Lgs. 222/2016 come a regime di mera comunicazione. La PA pretende invece un'autorizzazione preventiva. Il TAR annulla la pretesa: la tabella è vincolante; la PA non può richiedere atti diversi da quelli ivi indicati, salvo eccezioni motivate.
Caso 4: Sintesi sistemica
L'art. 19-bis si lega a art. 19 (SCIA), art. 17-bis (silenzio assenso PA), art. 14-bis (conferenza semplificata), D.Lgs. 222/2016 (Tabella A), D.P.R. 160/2010 (SUAP), art. 18-bis (telematica), CAD. Pilastro della concentrazione amministrativa.
Domande frequenti
Cosa è la concentrazione dei regimi amministrativi?
Il principio per cui, per le attività che richiedono più atti di assenso, gli adempimenti confluiscono in un unico punto di contatto (SUAP) e in un unico regime giuridico semplificato (comunicazione, SCIA, SCIA unica, autorizzazione con conferenza). L'art. 19-bis L.241 ne è la base.
Cosa è il SUAP?
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, disciplinato dal D.P.R. 160/2010. È il punto di contatto unico tra privato e PA per tutte le procedure relative all'avvio di attività economiche. Ogni Comune deve organizzarlo, anche in forma associata. Opera in via integralmente telematica.
Come si individua il regime applicabile a un'attività?
Tramite la Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, che per ogni tipologia di attività indica il regime amministrativo (comunicazione, SCIA, SCIA unica, autorizzazione) e gli adempimenti necessari. La tabella è vincolante: la PA non può richiedere atti diversi salvo eccezioni motivate.
Come funziona la SCIA unica?
Il privato presenta al SUAP un'unica segnalazione che incorpora tutti gli adempimenti per più atti di assenso. Il SUAP trasmette agli enti competenti; opera il silenzio assenso tra PA ex art. 17-bis. L'attività può iniziare immediatamente, sotto controllo ex post coordinato.
Quando occorre la conferenza di servizi preliminare?
Quando l'attività richiede atti di assenso preliminari alla SCIA, in particolare in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza. Il SUAP attiva la conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis; acquisiti gli assensi, il privato presenta la SCIA e inizia l'attività.
Vedi anche