In sintesi
- Le amministrazioni attuano il codice con le risorse disponibili a legislazione vigente.
- L'attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- È la tipica clausola di invarianza finanziaria.
- Chiude il codice garantendo la neutralità di bilancio della riforma.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 Codice del Processo Amministrativo — Norma finanziaria
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ALLEGATO 2 – Norme di attuazione Titolo I – Registri – Orario di segreteria
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La clausola di invarianza finanziaria
L'art. 137 chiude il codice del processo amministrativo con una norma finanziaria: le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta della tipica clausola di invarianza finanziaria, che accompagna molte riforme legislative.
Il significato della norma
La disposizione afferma che l'introduzione del codice non deve comportare costi aggiuntivi per lo Stato: le amministrazioni devono dare attuazione alle nuove regole utilizzando le risorse di cui già dispongono, senza poter invocare la riforma per ottenere stanziamenti ulteriori. È una garanzia di sostenibilità della riforma sul piano della finanza pubblica.
Le risorse disponibili a legislazione vigente
Il riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente delimita il perimetro entro cui l'attuazione deve avvenire: il personale, i mezzi e i fondi già previsti dalla normativa esistente. La clausola esclude che dall'entrata in vigore del codice possano derivare automaticamente nuove dotazioni o incrementi di spesa.
Il fondamento costituzionale
La norma si collega al principio dell'equilibrio di bilancio e alla regola della copertura finanziaria delle leggi (art. 81 Cost.): ogni intervento normativo che comporti oneri deve indicarne i mezzi di copertura. La clausola di invarianza assolve a questa esigenza affermando, a monte, l'assenza di nuovi o maggiori oneri, così da non richiedere apposita copertura.
La funzione di chiusura del codice
Collocata in chiusura, la norma finanziaria completa l'impianto del codice sul versante della sostenibilità economica. Essa non incide sulla disciplina processuale, ma assicura che il complesso delle regole introdotte sia attuato a parità di risorse, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Profili pratici
La portata della norma è essenzialmente contabile e organizzativa: riguarda le amministrazioni chiamate ad applicare il codice, che devono farlo con i mezzi esistenti. Per gli operatori del processo la disposizione ha rilievo indiretto, confermando che le innovazioni processuali non sono subordinate a nuovi stanziamenti, ma operano nell'ambito delle risorse già disponibili.
Invarianza e responsabilità amministrativa
La clausola di invarianza implica che l'efficiente attuazione del codice ricada sulla capacità organizzativa delle amministrazioni, chiamate a ottimizzare le risorse esistenti. Essa non attenua gli obblighi di attuazione, ma li àncora ai mezzi disponibili: l'amministrazione resta responsabile della corretta applicazione delle regole processuali, senza poter addurre la mancanza di nuovi stanziamenti come giustificazione di inadempimenti o ritardi.
Casi pratici
Caso 1: L'attuazione a risorse invariate
L'amministrazione applica le regole del codice utilizzando il personale e i mezzi già disponibili, senza richiedere nuovi stanziamenti.
Caso 2: Il diniego di oneri aggiuntivi
Un ufficio invoca la riforma per ottenere fondi ulteriori: la clausola di invarianza esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Caso 3: La neutralità di bilancio
L'entrata in vigore del codice non determina incrementi di spesa: l'attuazione avviene nell'ambito delle risorse a legislazione vigente.
Domande frequenti
Cosa prevede la norma finanziaria del codice?
Che l'attuazione avvenga con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Cos'è la clausola di invarianza finanziaria?
Una clausola che esclude costi aggiuntivi per lo Stato derivanti dalla riforma.
Perché esiste questa norma?
Per garantire la copertura e la sostenibilità della riforma, in coerenza con l'art. 81 Cost.
Incide sulle regole del processo?
No: ha portata contabile e organizzativa, non processuale.
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