Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
[abrogato] Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.[1]
[1] Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall’art. 46, comma 20, L. 18 giugno 2009, n. 69.
