Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 211 D.Lgs. 259/2003 – Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Art. 211 D.Lgs. 259/2003 – Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97. articolo precedente articolo successivo

  • Comunione vs separazione dei beni: regimi patrimoniali

    Il regime patrimoniale e l insieme di regole che governano la titolarita e la gestione dei beni acquistati durante il matrimonio. Il codice civile prevede la comunione legale come regime di default e la separazione dei beni come regime convenzionale. La scelta non e neutra: incide sugli acquisti, sui debiti, sulle donazioni, sull amministrazione ordinaria e straordinaria. Questa guida confronta i due regimi mostrando cosa entra in comunione, cosa resta personale, come si modifica il regime in corso di matrimonio e quali implicazioni si producono al momento dello scioglimento.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Comunione legale Separazione dei beni
    Norma di riferimento artt. 159, 177-197 c.c. artt. 159, 215-219 c.c.
    Acquisti durante il matrimonio Comuni al 50% ipso iure Esclusivi del coniuge acquirente
    Beni personali Eredita, donazioni, beni d uso strettamente personale (art. 179 c.c.) Tutti i beni restano personali
    Amministrazione Disgiunta per ordinaria, congiunta per straordinaria Ciascun coniuge amministra autonomamente
    Debiti Gravano sui beni comuni se contratti per la famiglia (art. 186 c.c.) Solo sul patrimonio del coniuge che li contrae
    Forma di scelta Regime legale di default Convenzione matrimoniale o atto pubblico
    Scioglimento Per separazione, divorzio, decesso, fallimento, convenzione Cessa solo per convenzione di passaggio a comunione
    Compensi tra coniugi Diritto al rimborso per beni personali usati a vantaggio comune (art. 192 c.c.) Nessun meccanismo automatico, ma azione generale

    Comunione legale: caratteristiche e disciplina

    La comunione legale e disciplinata dagli art. 159 c.c. e seguenti. In mancanza di diversa convenzione, il matrimonio determina la comunione: gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono comuni al 50%, salve le eccezioni dell art. 179 c.c. (beni personali). Sono personali: beni di cui i coniugi erano gia titolari prima delle nozze, beni acquisiti per donazione o successione, beni d uso strettamente personale, beni acquistati con il prezzo di alienazione di beni personali se cio risulta dall atto. La regola di comunione opera automaticamente, senza necessita di intestazione paritaria nell atto di acquisto.

    Gli artt. 180-184 c.c. regolano l amministrazione: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente; per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti immobiliari e necessaria la firma di entrambi. L atto compiuto da un solo coniuge su beni immobili in comunione e annullabile su domanda dell altro entro un anno. I debiti contratti per i bisogni della famiglia gravano sui beni della comunione (art. 186 c.c.); i debiti personali si soddisfano sui beni personali e, solo in via sussidiaria, sulla quota comune. Lo scioglimento avviene per separazione (al provvedimento presidenziale ex art. 191 c.c.), divorzio, morte di un coniuge, dichiarazione di fallimento, convenzione di passaggio alla separazione.

    Separazione dei beni: caratteristiche e disciplina

    La separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.) e il regime convenzionale per eccellenza. Ciascun coniuge conserva la titolarita esclusiva dei beni acquistati anche dopo le nozze; ognuno amministra autonomamente, gode e dispone dei propri beni senza necessita di consenso dell altro. La scelta richiede una convenzione matrimoniale in forma di atto pubblico, ricevuta dal notaio prima del matrimonio o successivamente con annotazione a margine dell atto di matrimonio. In sede di celebrazione, gli sposi possono dichiarare di scegliere la separazione direttamente all ufficiale di stato civile con effetto immediato.

    I debiti in regime di separazione restano strettamente personali: il creditore di un coniuge non puo aggredire i beni dell altro. Questo profilo rende la separazione attraente per chi esercita attivita imprenditoriale o professionale con esposizione a rischio. Vi sono pero doveri di contribuzione ex art. 143 c.c. che ciascun coniuge mantiene in proporzione ai propri redditi e capacita: la separazione patrimoniale non e esonero dal dovere di mantenere la famiglia. Per i beni acquistati congiuntamente vale il regime della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.): la titolarita e determinata dall atto, con quote presunte uguali salva diversa indicazione.

    Quando conviene la comunione e quando la separazione

    La comunione legale e tipicamente preferita da coniugi con redditi e patrimoni equilibrati, in cui la dimensione comune del progetto familiare prevale. Tizio e Caia, entrambi dipendenti pubblici, scelgono di mantenere la comunione: gli acquisti per la casa familiare confluiscono automaticamente al 50%, senza bisogno di intestazioni paritarie ad ogni atto. La comunione protegge il coniuge piu debole economicamente perche fa partecipare ai frutti del matrimonio anche chi formalmente non sottoscrive l atto di acquisto.

    La separazione e indicata quando uno o entrambi i coniugi esercitano attivita imprenditoriali o professionali ad elevato rischio: il fallimento o l aggressione esecutiva di un coniuge non tocca il patrimonio dell altro. Sempronio e libero professionista con studio, Tizia e dipendente con casa acquistata prima del matrimonio: la separazione preserva l autonomia patrimoniale di Tizia e isola i beni familiari dal rischio professionale. La separazione e indicata anche in matrimoni in seconda nozze, per preservare la trasmissione successoria ai figli del primo matrimonio. Il regime puo essere modificato in ogni momento con atto pubblico notarile: si puo passare dalla comunione alla separazione e viceversa.

    Costi, tempi e procedura

    La scelta del regime in sede di matrimonio davanti all ufficiale di stato civile e gratuita. La convenzione matrimoniale successiva richiede atto pubblico notarile: i costi indicativi sono 800-1.500 euro di onorario notaio piu imposta di registro (200 euro), imposta di bollo e diritti. La convenzione produce effetto tra le parti dall atto e verso i terzi dall annotazione a margine dell atto di matrimonio. Il passaggio di un bene gia acquistato dal regime di comunione a quello di esclusiva proprieta di uno dei coniugi puo richiedere atto di assegnazione con eventuale conguaglio: occorre attenzione al profilo fiscale (imposta di registro 9% se non assistito da agevolazioni). Per le coppie di fatto e i conviventi di fatto (L. 76/2016) non opera la comunione legale: serve un contratto di convivenza per disciplinare il patrimonio.

    Atti di amministrazione, opponibilita ai terzi e fondo patrimoniale

    In regime di comunione legale la gestione e disciplinata dagli artt. 180-184 c.c.: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, per i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e per gli atti di disposizione su beni immobili e mobili registrati e necessario il consenso di entrambi. L atto di alienazione di un bene immobile in comunione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell altro e annullabile su domanda del coniuge non firmatario entro un anno dal momento in cui ha avuto notizia dell atto (art. 184 c.c.). Per i beni mobili l atto resta valido ma il coniuge dissenziente puo agire per la ricostituzione del valore o per il risarcimento.

    L opponibilita ai terzi del regime di separazione richiede annotazione a margine dell atto di matrimonio. Senza annotazione, i terzi che hanno contrattato con uno dei coniugi nell ignoranza del regime potrebbero considerare il bene parte della comunione, con effetti sulla circolazione dei beni e sulle azioni esecutive. Per questo l atto pubblico notarile di scelta del regime e di solito accompagnato dalla richiesta di annotazione presso il Comune di celebrazione del matrimonio.

    Strumento complementare e il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), che consente di destinare specifici beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) ai bisogni della famiglia. I beni del fondo non possono essere esecutati per debiti che il creditore conosceva contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. Il fondo cessa con lo scioglimento del matrimonio o con il termine fissato dai costituenti. In tema di impresa, l art. 2086 c.c. ricorda che il datore di lavoro dipendente o autonomo organizza l attivita imprenditoriale: il regime patrimoniale incide sul rischio d impresa e sulla solidita verso i creditori.

    Aspetti fiscali e successori del regime

    Sul piano fiscale, la scelta del regime non altera direttamente la tassazione: la comunione legale rileva pero per le agevolazioni prima casa (entrambi i coniugi devono possedere i requisiti), per le ipoteche (consenso di entrambi per la costituzione su beni della comunione), per la successione (la quota dell altro coniuge ricade automaticamente nella massa al decesso). La donazione fatta da un coniuge in regime di comunione di un bene personale resta personale; la donazione da entrambi attinge i beni della comunione e richiede la firma di entrambi. In sede di divorzio, gli accordi di trasferimento immobiliare tra coniugi godono di esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti inerenti alla cessazione del vincolo (L. 74/1987).

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    Domande frequenti

    Cosa entra esattamente nella comunione legale?

    Entrano in comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali (art. 179 c.c.). Sono comuni anche i frutti dei beni personali e i proventi dell attivita separata di ciascun coniuge se non consumati al momento dello scioglimento. Restano personali i beni acquisiti prima del matrimonio, le eredita, le donazioni e i beni d uso strettamente personale.

    Si puo cambiare regime durante il matrimonio?

    Si, in qualsiasi momento i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale con atto pubblico notarile per passare dalla comunione alla separazione o viceversa. La convenzione produce effetto tra le parti dalla stipula e verso i terzi dall annotazione a margine dell atto di matrimonio. La modifica e una scelta consensuale: nessuno dei due coniugi puo imporla unilateralmente.

    I debiti di un coniuge in comunione coinvolgono l altro?

    Dipende dalla natura del debito. Se il debito e stato contratto nell interesse della famiglia (es. mutuo casa, spese di mantenimento), grava direttamente sui beni della comunione (art. 186 c.c.). Se e debito personale (es. obbligazione personale anteriore al matrimonio, sanzioni penali), si soddisfa prima sui beni personali del debitore e, in via sussidiaria, sulla sua quota di comunione, mai sulla quota dell altro.

    Conviene la separazione dei beni se uno dei coniugi e imprenditore?

    In genere si, perche tutela il patrimonio del coniuge non imprenditore da aggressioni di creditori dell impresa. Tuttavia la sola separazione non e sufficiente: occorre evitare cointestazioni e operazioni che possono apparire come dissimulazioni. Strumenti complementari sono il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) e il trust. La consulenza notarile e essenziale per scegliere la combinazione corretta.

    In caso di separazione personale cosa accade alla comunione?

    La comunione legale si scioglie al momento del provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati (art. 191 c.c.), oggi inteso come primo provvedimento provvisorio dopo la riforma Cartabia. I beni gia acquistati restano comuni fino alla divisione, che si fa con accordo o in via giudiziale. Gli acquisti successivi sono esclusivi del coniuge acquirente: la separazione personale produce effetti immediati anche sul piano patrimoniale.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 77 TU Giustizia Tributaria: Riunione dei ricorsi

    Art. 77 D.Lgs. 175/2024 – Riunione dei ricorsi

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

    2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

    3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

  • Querela vs denuncia: differenze procedurali e termini

    La querela e la denuncia sono i due principali strumenti con cui un cittadino porta una notizia di reato a conoscenza dell’autorita giudiziaria, ma rispondono a logiche profondamente diverse. La querela e un atto di parte indispensabile per procedere su reati specifici (lesioni lievi, ingiuria abrogata e oggi diffamazione, danneggiamento semplice, molti reati contro il patrimonio commessi tra prossimi congiunti). La denuncia e invece una segnalazione di reati procedibili d’ufficio. La distinzione incide su termini, revocabilita, costi e poteri della procura.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Querela Denuncia
    Norma di riferimento art. 120-126 c.p.; art. 336 c.p.p. art. 331-333 c.p.p.
    Natura condizione di procedibilita: senza querela il PM non puo procedere notitia criminis libera: il reato e gia perseguibile d’ufficio
    Reati interessati reati procedibili a querela di parte (es. lesioni lievi, diffamazione, ingiuria, danneggiamento, molti furti dopo riforma Cartabia) reati procedibili d’ufficio (es. omicidio, rapina, violenza sessuale, corruzione)
    Termine 3 mesi dalla conoscenza del fatto (1 anno per reati di violenza sessuale art. 609-bis c.p.) nessun termine perentorio; obbligo immediato per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
    Remissione ammessa: la remissione accettata estingue il reato (art. 152 c.p.) non ammessa: il privato non puo bloccare il procedimento
    Forma scritta o orale; presentata alla PG, alla procura o all’agente consolare; firma necessaria scritta o orale; presentata alla PG o alla procura
    Costi gratuita; eventuali spese del difensore se ci si avvale di assistenza tecnica gratuita; nessuna spesa procedurale a carico del segnalante
    Effetti sul procedimento indispensabile: senza querela il PM richiede archiviazione il PM avvia comunque le indagini se ravvisa una notizia di reato

    Querela: caratteristiche e disciplina

    La querela e disciplinata da Articolo 120 Codice Penale: Diritto di querela (titolarita del diritto) e dagli articoli successivi del codice penale, oltre che da Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca per gli aspetti procedurali. Si tratta di una manifestazione di volonta con cui la persona offesa chiede che il fatto sia perseguito penalmente. Il diritto di querela appartiene solo a chi ha subito direttamente l’offesa (o, in caso di morte, ai prossimi congiunti per i reati che colpiscono la memoria del defunto).

    Il termine perentorio e fissato in 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato (Articolo 124 Codice Penale: Termine per proporre la querela. Rinuncia). Spirato il termine, il diritto di querela si estingue. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela, includendo per esempio il furto semplice e diverse fattispecie di lesioni stradali, con l’obiettivo dichiarato di favorire la deflazione processuale e percorsi di giustizia riparativa.

    La querela e rimettibile: la remissione, formale o tacita, se accettata dal querelato estingue il reato (art. 152 c.p.). E uno strumento che apre spazio a soluzioni transattive, particolarmente nei reati patrimoniali di modesta entita. Sul piano formale, la querela puo essere presentata personalmente o tramite procuratore speciale; richiede la sottoscrizione del querelante e l’autentica della firma quando non e presentata personalmente all’ufficio ricevente.

    Denuncia: caratteristiche e disciplina

    La denuncia trova disciplina in Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca (per la forma) e negli articoli 331-333 c.p.p. La denuncia da parte di un privato e facoltativa, salvo eccezioni tassative (per esempio l’obbligo di denuncia di delitti contro la personalita dello Stato o di alcune armi). Per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio l’obbligo e immediato ex artt. 361-362 c.p., con rilevanti conseguenze penali in caso di omissione.

    A differenza della querela, la denuncia non e una condizione di procedibilita: il PM, ricevuta la notizia di reato, valuta autonomamente la sussistenza dei presupposti per iscrivere il fatto nel registro ex art. 335 c.p.p. e per avviare le indagini preliminari. Il denunciante non puo ritirare la denuncia con effetti sul procedimento: una volta segnalato il fatto, l’autorita procede d’ufficio, indipendentemente da pentimenti o ripensamenti.

    La denuncia non ha termini di decadenza, ma la prescrizione del reato resta il limite oggettivo entro cui il fatto puo essere perseguito. Le forme sono libere: orale verbalizzata, scritta su carta semplice, anche via posta o PEC. Non e richiesta autentica di firma. Per chi non parla italiano, la PG e tenuta a redigere il verbale con l’assistenza di un interprete.

    Quando conviene la querela e quando conviene la denuncia

    La scelta in concreto non e libera: dipende dal reato. Se il fatto e procedibile d’ufficio (per esempio una rapina, una violenza sessuale, una corruzione), va presentata una denuncia; la querela non sarebbe valida come condizione di procedibilita perche il reato si persegue comunque. Se invece il reato e perseguibile solo a querela di parte (lesioni lievi, diffamazione, danneggiamento semplice), e indispensabile la querela: una mera denuncia non basta a innescare il procedimento.

    Caso pratico. Tizio viene aggredito da un collega che gli causa lesioni guaribili in 15 giorni: la fattispecie e procedibile a querela. Tizio deve, entro 3 mesi, presentare una querela scritta o orale: la sola denuncia non consentirebbe al PM di iscrivere il procedimento. Caio, invece, subisce uno scippo con strappo: il fatto e procedibile d’ufficio, quindi una denuncia presso i carabinieri e sufficiente per attivare l’indagine.

    Sempronio, infine, subisce una diffamazione su un quotidiano online. Deve presentare querela entro 3 mesi dalla conoscenza dell’articolo. Se decidesse di non sporgere querela e l’autore poi gli offrisse un risarcimento, Sempronio puo anche scegliere di non procedere o di rimettere successivamente la querela: la giurisprudenza di legittimita ricorda che la remissione produce effetti solo se accettata espressamente o tacitamente dal querelato.

    Costi, tempi e procedura

    Entrambi gli atti sono gratuiti: la presentazione presso un ufficio di PG, una procura o un consolato non comporta alcun esborso. I costi possono derivare solo dall’eventuale assistenza tecnica di un avvocato per la redazione dell’atto, che e fortemente consigliata in casi complessi (diffamazione mediatica, reati a sfondo sessuale, querele articolate per truffa). Le tariffe forensi variano indicativamente tra 300 e 1.500 euro per la redazione e il deposito, in funzione di complessita e foro.

    I tempi del procedimento dipendono dalla procura competente. Dopo la presentazione, il PM iscrive il fatto al registro delle notizie di reato; il termine ordinario per le indagini preliminari e di 6 mesi prorogabili (art. 405 c.p.p.). Per la querela, e fondamentale rispettare il termine di 3 mesi: una querela tardiva e improcedibile. La data rilevante e quella di presentazione all’ufficio ricevente, non quella di iscrizione al registro. Conservare ricevuta o copia timbrata e prassi consigliata.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra querela e denuncia?

    La querela e una condizione di procedibilita necessaria per i reati procedibili a istanza di parte: senza querela il PM non puo procedere. La denuncia e una segnalazione di reati gia procedibili d’ufficio. La querela ha termini di decadenza (3 mesi) e puo essere rimessa; la denuncia non ha termine e non e ritirabile con effetti sul procedimento.

    Quanto costa presentare querela o denuncia?

    Entrambi gli atti sono gratuiti. Il costo deriva solo dall’eventuale assistenza legale, indicativamente tra 300 e 1.500 euro per la redazione professionale. In situazioni semplici (un piccolo danneggiamento, una lite ordinaria) il cittadino puo presentare l’atto autonomamente alla PG senza spese ne assistenza tecnica.

    Posso ritirare una querela gia presentata?

    Si, mediante remissione di querela. Affinche produca effetti estintivi del reato (art. 152 c.p.), la remissione deve essere accettata espressamente o tacitamente dal querelato. La denuncia, al contrario, non e ritirabile: una volta presentata, il procedimento prosegue d’ufficio a prescindere dalla volonta del segnalante.

    Cosa succede se presento querela oltre i 3 mesi?

    La querela tardiva e improcedibile. Il termine decorre dal giorno della conoscenza del fatto; spirato, il diritto di querela si estingue irrimediabilmente. In alcuni reati il termine e piu lungo: 12 mesi per la violenza sessuale (art. 609-septies c.p.). E prudente presentare l’atto al primo momento utile e conservare prova della data di deposito.

    Devo essere assistito da un avvocato per presentare querela?

    No, l’assistenza tecnica non e obbligatoria. La querela puo essere presentata personalmente, anche oralmente, all’ufficio di PG che redige il verbale. L’avvocato e tuttavia consigliato nei casi complessi (diffamazione mediatica, reati patrimoniali articolati, truffe online), per garantire la corretta qualificazione giuridica e la completezza dell’atto.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 288 Cod. Amb. – controlli e sanzioni

    Art. 288 Cod. Amb. – controlli e sanzioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 . Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti. Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.

    1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all’articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

    2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore o, se manca l’attestazione prevista all’articolo 282, il produttore e l’installatore, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 1; b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 2;

    3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore e l’installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall’articolo 282; b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto; c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto.

    3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall’articolo 286, comma 2-bis, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

    4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo … delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati previsti all’articolo 286, comma 2-ter .

    5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l’autorità competente, ove accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’ articolo 650 del codice penale .

    6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , provvede l’autorità competente di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

    7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

    8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall’autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    8-bis. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fornisce all’autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.

    8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell’autorità competente che ne richieda l’acquisizione. L’autorità competente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

  • Art. 251 TUEL – Articolo 251

    Art. 251 TUEL – Articolo 251

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 112

    2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 136.

    3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

    4. Resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

    5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

    6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 – Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 – Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.

  • Articolo 9 TU Giustizia Tributaria: Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Art. 9 D.Lgs. 175/2024 – Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

    2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

    3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

  • Articolo 77 L. 184/1983: Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Art. 77 L. 184/1983 – Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

  • Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

    2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

    4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

    5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

    6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’ articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6.

    7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

    8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

    9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

    10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

    11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

    12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. 12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

    2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

    3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.