Autore: Andrea Marton

  • CCNL Grafici Editoriali: Welfare

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Welfare CCNL Grafici: Coopersalute, Cooperlavoro pensione, polizza infortuni, formazione digitale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Welfare
    Voce Dettaglio
    Coopersalute Vedi sezione
    Cooperlavoro Vedi sezione
    Polizza infortuni Vedi sezione
    Formazione digital Vedi sezione
    Sussidi straordinari Vedi sezione

    Coopersalute

    Sanità integrativa: visite, esami, dentista.

    Cooperlavoro

    Fondo pensione 1,55% + 1,55% + TFR.

    Polizza infortuni

    €100.000 24h.

    Formazione digital

    Riqualificazione per nuovi ruoli: web design, UX, content management.

    Sussidi straordinari

    Per dipendenti in difficoltà settore in contrazione.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Welfare
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su welfare.
    Caia – grafica Welfare
    Caia (grafica livello 5) gestisce welfare in casa editrice.
    Sempronio – direttore Welfare
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona welfare.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Welfare?
    Risposta su welfare CCNL Grafici.
    Domanda 2 Welfare?
    Approfondimento welfare per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Welfare?
    Caso specifico welfare settore stampa.
    Domanda 4 Welfare?
    Differenze welfare tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 178 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 178 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • CCNL Grafici Editoriali: Maternità

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Maternità CCNL Grafici: 5 mesi 100%, esonero solventi/macchine pesanti in gravidanza, paternità 10gg.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Maternità
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione
    Esonero rischi Vedi sezione
    Paternità Vedi sezione
    Congedo parentale Vedi sezione
    Allattamento Vedi sezione

    Maternità 5 mesi

    5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Esonero rischi

    Esonero solventi, macchine pesanti, turni notturni rotative.

    Paternità

    10 gg al 100%.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia.

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Maternità
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su maternità.
    Caia – grafica Maternità
    Caia (grafica livello 5) gestisce maternità in casa editrice.
    Sempronio – direttore Maternità
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona maternità.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Maternità?
    Risposta su maternità CCNL Grafici.
    Domanda 2 Maternità?
    Approfondimento maternità per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Maternità?
    Caso specifico maternità settore stampa.
    Domanda 4 Maternità?
    Differenze maternità tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 146 L. 689/1981 – Norma di coordinamento

    Art. 146 L. 689/1981 – Norma di coordinamento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

  • CCNL Scuola AGIDAE: Ferie e permessi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Ferie CCNL Scuola AGIDAE: docenti coincidono con vacanze scolastiche (lunghe), ATA 32 gg lavorativi. Permessi familiari standard. L.104.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi
    Voce Dettaglio
    Ferie docenti Vedi sezione dedicata
    Ferie ATA Vedi sezione dedicata
    Permessi personali Vedi sezione dedicata
    L.104 Vedi sezione dedicata
    Permessi studio Vedi sezione dedicata

    Ferie docenti

    Coincidono con vacanze scolastiche: ~50-60 gg lavorativi/anno (Natale, Pasqua, estate). Particolarmente generose.

    Ferie ATA

    32 gg lavorativi annui. Per ATA con sospensione attività estive: ferie obbligatorie luglio-agosto.

    Permessi personali

    3 gg/anno permessi personali retribuiti.

    L.104

    3 gg/mese permesso. Esonero notturno se applicabile.

    Permessi studio

    150h triennio per scuola serale/università.

    Casi pratici

    Tizio – docente Ferie e permessi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su ferie e permessi.
    Caia – ATA Ferie e permessi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce ferie e permessi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Ferie e permessi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona ferie e permessi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Ferie e permessi?
    Approfondimento ferie e permessi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Ferie e permessi?
    Caso specifico ferie e permessi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Ferie e permessi?
    Differenze ferie e permessi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 22 L. 68/1999 – Abrogazioni

    Art. 22 L. 68/1999 – Abrogazioni

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Sono abrogati: a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; b) l’ articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; c) l’ articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; d) l’ articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; e) l’ articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; f) l’ articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 335 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 335 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Sono tenute a versare all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2: a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4; b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c) le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private » e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private »; d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4, e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.

    2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.

    3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.

    4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1 . Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

    5. Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, è versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

    6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all' articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .

  • Art. 74 DPR 445/2000 – Violazione dei doveri d’Ufficio

    Art. 74 DPR 445/2000 – Violazione dei doveri d’Ufficio

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

    2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L ); b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L ).

  • Art. 179 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 179 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 333 D.Lgs. 209/2005 – Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali

    Art. 333 D.Lgs. 209/2005 – Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.

    2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.

  • Art. 111 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato

    Art. 111 Reg. (UE) 2024/1689 – Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercato

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), i sistemi di IA che sono componenti di sistemi IT su larga scala istituiti dagli atti giuridici elencati nell'allegato X che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 sono resi conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2030. Si tiene conto dei requisiti di cui al presente regolamento nella valutazione di ciascun sistema IT su larga scala istituito dagli atti giuridici elencati nell'allegato X da effettuare come previsto in tali atti giuridici e ove tali atti giuridici siano sostituiti o modificati.

    2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), il presente regolamento si applica agli operatori dei sistemi di IA ad alto rischio, diversi dai sistemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono stati immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2026, solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione. In ogni caso, i fornitori e deployers di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del presente regolamento entro il 2 agosto 2030.

    3. I fornitori di modelli di IA per finalità generali che sono stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 adottano le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui al presente regolamento entro 2 agosto 2027.

  • Art. 324-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Criteri per la determinazione delle sanzioni)

    Art. 324-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Criteri per la determinazione delle sanzioni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità; c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS; g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto; h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi; i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.)) ((45))