Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 166 D.Lgs. 42/2004 – Omessa restituzione di documenti per l’esportazione

    Art. 166 D.Lgs. 42/2004 – Omessa restituzione di documenti per l’esportazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CE , non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012 ,recante disposizioni d'applicazione del regolamento CE , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

  • Mediazione vs negoziazione assistita: differenze 2026

    La mediazione civile e la negoziazione assistita sono i due principali strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution) del sistema italiano. La prima, regolata dal D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022, e gestita da organismi accreditati con un mediatore terzo. La seconda, introdotta con il D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, e una procedura tra avvocati senza terzo neutrale. Differenze su ambiti di obbligatorieta, costi, esito vincolante e collegamento al giudizio sono cruciali per la scelta.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Mediazione Negoziazione assistita
    Norma di riferimento D.Lgs. 28/2010 (artt. 1-17); riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (artt. 2-11)
    Soggetto procedente organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia; mediatore terzo imparziale avvocati delle parti, in convenzione di negoziazione; nessun terzo neutrale
    Ambito obbligatorio condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto aziende, risarcimento danno da circolazione natanti, responsabilita medica, sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari (art. 5 D.Lgs. 28/2010) condizione di procedibilita per controversie da circolazione stradale e di natanti, e per richieste di pagamento di somme fino a 50.000 euro (art. 3 D.L. 132/2014, ambito ampliato da Cartabia)
    Durata massima 3 mesi prorogabili di altri 3 con accordo delle parti da 1 a 3 mesi, prorogabili di 30 giorni
    Costi indennita all’organismo: 70-310 euro per scaglione fino a 50.000 euro; piu IVA e spese vive parcella avvocati: indicativamente 300-2.500 euro per parte; nessuna indennita a terzi
    Esito verbale di accordo, con efficacia di titolo esecutivo se sottoscritto da avvocati; verbale di mancato accordo se non si raggiunge l’intesa accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati; titolo esecutivo per espropriazione forzata se l’accordo prevede prestazioni patrimoniali
    Riservatezza obbligo di riservatezza assoluta su quanto detto in mediazione (art. 9-10 D.Lgs. 28/2010) obbligo di riservatezza, ma piu attenuato; le parti non sono assistite da terzo neutrale
    Mancato accordo il giudice del successivo giudizio puo desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti (art. 8 D.Lgs. 28/2010) la parte che ha rifiutato l’invito subisce le sanzioni dell’art. 4 D.L. 132/2014 (responsabilita aggravata)

    Mediazione: caratteristiche e disciplina

    La mediazione civile e disciplinata da Usucapione immobiliare: requisiti, tempi e azione 2026 per gli ambiti obbligatori. Si svolge dinanzi a un organismo accreditato al Ministero della Giustizia, con un mediatore formato e iscritto in apposito albo. La procedura si attiva con istanza scritta presso un organismo competente per territorio. Il primo incontro e obbligatorio, di natura informativa, ma con la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) si e cercato di superare la mera fase formale, valorizzando un’effettiva ricerca di accordo.

    Nei casi obbligatori, la mediazione e condizione di procedibilita dell’azione giudiziaria: il giudice, rilevata l’assenza di mediazione esperita, sospende il giudizio e assegna alle parti un termine per attivarla. La materia di obbligatorieta e stata estesa progressivamente: oggi comprende condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilita medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, danni da circolazione.

    L’esito puo essere un verbale di accordo (con efficacia di titolo esecutivo per espropriazione forzata se sottoscritto da avvocati e omologato) o un verbale di mancato accordo. La mediazione e coperta da riservatezza assoluta: quanto detto non e utilizzabile in giudizio e i mediatori non possono essere chiamati a testimoniare. La giurisprudenza di legittimita ha confermato il valore vincolante di accordi sottoscritti, anche su materie sensibili come la separazione consensuale.

    Negoziazione assistita: caratteristiche e disciplina

    La negoziazione assistita e disciplinata da Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami (convenzione di negoziazione) e da Diritti del consumatore online: recesso, garanzie e reclami (ambito di procedibilita obbligatoria). Si tratta di una procedura interamente condotta dagli avvocati delle parti, senza intervento di terzo neutrale. Le parti, assistite ciascuna da un avvocato, sottoscrivono una convenzione in cui si impegnano a cercare in buona fede una soluzione amichevole della controversia, entro un termine compreso tra 1 e 3 mesi.

    L’ambito obbligatorio della negoziazione assistita comprende: controversie da risarcimento danno da circolazione stradale e di natanti, e domande di pagamento di somme non eccedenti i 50.000 euro (art. 3 D.L. 132/2014, esclusi i casi in cui e obbligatoria la mediazione). La riforma Cartabia ha ampliato gli ambiti, includendo controversie in materia di lavoro, separazione e divorzio. Nelle separazioni e nei divorzi, l’accordo concluso a esito di negoziazione assistita ha gli effetti dei provvedimenti giudiziali (art. 6 D.L. 132/2014).

    L’accordo concluso, sottoscritto dalle parti e autenticato dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se la negoziazione fallisce, la parte che rifiuta senza giustificato motivo l’invito o l’incontro puo subire conseguenze sul piano della responsabilita processuale aggravata (art. 4 D.L. 132/2014), con possibile condanna alle spese e all’ulteriore risarcimento del danno.

    Quando conviene la mediazione e quando la negoziazione

    La scelta dipende anzitutto dall’oggetto della controversia. Per condominio, diritti reali, successioni, locazione, responsabilita medica vige la mediazione obbligatoria: e l’unica via per superare la condizione di procedibilita. Per recupero di crediti fino a 50.000 euro fuori dagli ambiti mediativi (es. credito commerciale non bancario) e per risarcimento sinistro stradale, e obbligatoria la negoziazione assistita. Per molte controversie, la legge stessa indica lo strumento.

    Caso pratico. Tizio condomino litiga col condominio per la ripartizione di spese su un lastrico solare: la lite rientra nell’ambito condominiale, quindi mediazione obbligatoria presso un organismo. Caio ha un sinistro stradale con Sempronio per danni a veicoli: la negoziazione assistita e condizione di procedibilita, con assistenza degli avvocati delle due parti che redigono convenzione e cercano accordo entro 3 mesi.

    Quando lo strumento e facoltativo, la scelta tra mediazione e negoziazione dipende da: complessita tecnica (per controversie tecniche complesse, un mediatore esperto puo essere utile), riservatezza desiderata (la mediazione e piu protettiva), costi (la negoziazione, se le parti hanno gia avvocati, evita indennita a terzi), velocita di esecuzione (entrambi titoli esecutivi). La giurisprudenza di legittimita ha riconosciuto la pari dignita dei due strumenti come ADR efficaci.

    Costi, tempi e procedura

    I costi della mediazione sono prevedibili: l’indennita all’organismo segue tabelle ministeriali (DM 150/2023), con scaglioni di valore. Per controversie fino a 1.000 euro: 70 euro a parte. Fino a 5.000: 130 euro. Fino a 25.000: 230 euro. Fino a 50.000: 310 euro. Fino a 250.000: 540 euro. Importi raddoppiabili in caso di accordo. Vanno aggiunti IVA e spese vive (notifiche, eventuale CTU). E previsto il credito d’imposta fino a 600 euro per le indennita pagate (art. 20 D.Lgs. 28/2010).

    I costi della negoziazione assistita derivano dalle parcelle degli avvocati. Indicativamente: 300-800 euro per controversie semplici fino a 5.000 euro; 800-2.500 euro per controversie sopra i 10.000 euro. Non c’e indennita ad alcun terzo. Tempi: la convenzione di negoziazione ha durata da 1 a 3 mesi prorogabili di 30 giorni. La mediazione si svolge in 3 mesi prorogabili di altri 3. Entrambe le procedure consentono di sospendere o interrompere il termine di prescrizione. Il decreto di omologazione del verbale di accordo, ove previsto, e di solito ottenibile in 30-60 giorni.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra mediazione e negoziazione assistita?

    La mediazione si svolge presso un organismo accreditato con un mediatore terzo imparziale; la negoziazione assistita e gestita dagli avvocati delle parti senza intervento di terzo neutrale. Gli ambiti obbligatori sono diversi: condominio, diritti reali, locazione per la mediazione; circolazione stradale e crediti fino a 50.000 euro per la negoziazione assistita.

    Quale costa di meno tra mediazione e negoziazione?

    Dipende dal valore della controversia e dalla complessita. La mediazione ha indennita tabellari relativamente contenute (70-310 euro per scaglione fino a 50.000 euro), e parte dei costi e rimborsata con credito d’imposta. La negoziazione comporta solo parcelle degli avvocati, ma se la lite e complessa puo superare il costo cumulato di una mediazione.

    Si puo passare dalla mediazione alla negoziazione assistita?

    Tecnicamente si, se la mediazione fallisce o se i suoi ambiti non si applicano. Le due procedure sono autonome e cumulabili. Tuttavia, dopo il mancato accordo in mediazione, e piu efficiente procedere direttamente in giudizio. La negoziazione assistita ha senso quando si tratta di materie diverse o quando le parti vogliono un percorso piu informale.

    L’accordo di mediazione o negoziazione assistita ha valore vincolante?

    Si, entrambi. Il verbale di accordo in mediazione, sottoscritto da avvocati, costituisce titolo esecutivo per espropriazione forzata. L’accordo di negoziazione assistita, sottoscritto da avvocati con autentica, ha il medesimo valore di titolo esecutivo. Entrambi sono direttamente eseguibili senza necessita di sentenza di omologazione, salvo eccezioni.

    Cosa succede se rifiuto la mediazione o la negoziazione obbligatoria?

    Se la procedura e condizione di procedibilita e non viene esperita, il giudice del successivo giudizio sospende la causa e assegna un termine per attivarla. Se persiste il rifiuto, la domanda diventa improcedibile. Il rifiuto ingiustificato puo inoltre incidere sulla condanna alle spese e sulla valutazione di colpa processuale aggravata ai sensi della normativa vigente.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Donazione di immobile: atto notarile, costi e revoca

    La donazione di immobile è un contratto a titolo gratuito con cui un soggetto, detto donante, trasferisce per spirito di liberalità la proprietà di un bene immobile a un altro soggetto, detto donatario. Disciplinata dal Codice Civile agli articoli 769 e seguenti, la donazione immobiliare richiede la forma dell’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Questa guida illustra il quadro normativo, le imposte applicabili nel 2026, la tutela dei legittimari, le ipotesi di revoca, gli effetti sui terzi e gli errori più frequenti, con riferimenti puntuali agli articoli pertinenti del Codice Civile.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’istituto è definito dall’Art. 769 c.c.: la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’animus donandi è elemento essenziale: in sua assenza l’atto può essere riqualificato e dichiarato nullo. La forma è regolata dall’Art. 782 c.c., che impone l’atto pubblico notarile redatto alla presenza di due testimoni; la mancanza di tale forma determina nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non sanabile per esecuzione spontanea, salve le limitate ipotesi di conferma ex art. 799 c.c. dopo la morte del donante. La donazione immobiliare, per produrre effetti opponibili ai terzi, deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi delle regole generali della pubblicità. Il Codice prevede inoltre limiti soggettivi: l’art. 771 c.c. vieta la donazione di beni futuri; gli artt. 774-779 c.c. disciplinano la capacità di disporre del donante e i divieti specifici per minori, interdetti, inabilitati, tutori e protutori.

    Imposte e costi notarili 2026

    Sulle donazioni immobiliari gravano tre imposte: l’imposta sulle donazioni, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. L’imposta sulle donazioni opera per scaglioni in base al rapporto di parentela. Tra coniuge e figli si applica un’aliquota del 4% sulla parte eccedente la franchigia di un milione di euro per beneficiario. Tra fratelli e sorelle l’aliquota è del 6% con franchigia di centomila euro. Tra parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% senza franchigia. Per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1% sul valore catastale rivalutato; in presenza dei requisiti per la prima casa del donatario le due imposte sono dovute in misura fissa di duecento euro ciascuna. L’onorario notarile per una donazione immobiliare media oscilla, nel 2026, in una forbice indicativa compresa tra 1.500 e 3.500 euro oltre a IVA, accessori e visure. La donazione modale di cui all’art. 793 c.c., che impone un onere al donatario, può incidere sulla determinazione della base imponibile.

    Tutela dei legittimari, collazione e azione di riduzione

    La donazione non può ledere la quota di legittima riservata dalla legge a coniuge, figli e ascendenti. Se al momento dell’apertura della successione le donazioni effettuate in vita dal defunto, sommate al valore dei beni residui (relictum), eccedono la quota disponibile, i legittimari pretermessi o lesi possono esperire l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione. Il valore delle donazioni è calcolato secondo la riunione fittizia: i beni donati rientrano nel computo della massa al valore venale alla data di apertura della successione, non al valore della data dell’atto. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire questo criterio. L’azione di riduzione, disciplinata dall’art. 553 c.c., opera in un ordine prestabilito: prima si riducono le disposizioni testamentarie in proporzione fra loro, poi le donazioni partendo dalla più recente. La donazione resta valida tra le parti, ma il bene può essere richiamato nella massa per la quota necessaria a integrare la legittima. È inoltre prevista la collazione: il donatario coerede deve conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto in donazione, in natura o per imputazione, salvo dispensa espressa contenuta nell’atto, ai sensi dell’art. 737 c.c.

    Revoca della donazione

    L’Art. 800 c.c. ammette due ipotesi tassative di revoca: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. La revoca per ingratitudine richiede comportamenti specificamente individuati dall’art. 801 c.c.: omicidio o tentato omicidio nei confronti del donante o di un suo prossimo congiunto, denuncia per reato punibile con la reclusione non inferiore a tre anni, ingiuria grave o danno arrecato dolosamente al patrimonio del donante, rifiuto indebito degli alimenti dovuti. L’azione si propone entro un anno dalla conoscenza del fatto da parte del donante. La revoca per sopravvenienza di figli, disciplinata dall’art. 803 c.c., opera quando dopo la donazione il donante abbia o scopra di avere figli o discendenti, anche adottivi, e non aveva figli al momento dell’atto. Il termine è di cinque anni dalla nascita o dalla scoperta. La rinuncia preventiva all’azione di revoca è nulla per espressa previsione dell’art. 805 c.c. La revoca non produce effetti retroattivi nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sull’immobile prima della trascrizione della domanda, ai sensi dell’art. 808 c.c. Le liberalità indirette, infine, sono soggette al regime di riduzione e revocazione delle donazioni in forza dell’art. 809 c.c., principio cardine per evitare elusioni del sistema della legittima.

    Effetti sui terzi acquirenti e profili pratici

    Una delle questioni più delicate è la commerciabilità degli immobili di provenienza donativa. Le banche tradizionalmente esitano a concedere mutui all’acquirente di un bene donato negli ultimi vent’anni, e gli stessi compratori chiedono garanzie aggiuntive: il rischio è l’azione di restituzione esercitabile dal legittimario contro i terzi acquirenti ex art. 563 c.c., entro vent’anni dalla trascrizione della donazione. Per attenuare il problema operano due strumenti pratici: la polizza assicurativa specifica, che copre il rischio di evizione successoria, e la rinuncia all’azione di restituzione da parte di tutti i legittimari, pienamente ammessa solo dopo l’apertura della successione. La donazione con riserva di usufrutto, prevista dall’art. 796 c.c., è prassi notarile diffusa: il donante mantiene il godimento e la nuda proprietà passa al donatario, che consolida la piena proprietà alla morte del donante senza nuovi atti né nuove imposte di trasferimento. La clausola di reversibilità di cui all’art. 791 c.c. consente di prevedere il rientro del bene in capo al donante in caso di premorienza del donatario. Per i beni di modico valore opera l’art. 783 c.c.: la donazione manuale è valida senza atto pubblico, ma il criterio di modicità è da valutare in proporzione alle condizioni economiche del donante e non è applicabile agli immobili.

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    Casi pratici e errori frequenti

    Tizio dona alla figlia Caia un appartamento del valore catastale di duecentomila euro tramite scrittura privata autenticata. L’atto è radicalmente nullo per difetto di forma: sarebbe occorso l’atto pubblico notarile con due testimoni. Sempronio dona al nipote un fabbricato dichiarando un valore inferiore a quello reale per ridurre l’imposta: l’Agenzia delle Entrate, entro i termini di decadenza, può rideterminare la base imponibile sulla scorta del valore venale del bene, con applicazione di sanzioni e interessi. Un terzo errore ricorrente consiste nel ritenere la donazione irrevocabile: come illustrato, la revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli è sempre possibile nei termini di legge. La donazione di un bene già gravato da ipoteca trasferisce l’immobile con il vincolo: il donatario subentra nella garanzia reale, anche se non assume personalmente il debito sottostante. Un ulteriore caso ricorrente riguarda il padre che dona la casa al figlio convivente trascurando la quota di un secondo figlio: alla morte, il legittimario leso può ottenere la riduzione e, se necessario, la restituzione del bene secondo le regole sopra descritte. Va infine ricordato che la donazione tra coniugi è ammessa, malgrado il divieto storico dell’art. 781 c.c. sia stato dichiarato incostituzionale per le ipotesi tipiche.

    Domande frequenti

    Si può donare la nuda proprietà di un immobile riservandosi l’usufrutto?

    Sì. La donazione con riserva di usufrutto è prassi notarile diffusa: il donante trasferisce la nuda proprietà al donatario mantenendo per sé il diritto di godere del bene e di percepirne i frutti. Alla morte del donante l’usufrutto si estingue e il donatario consolida la piena proprietà senza ulteriori atti. La base imponibile è ridotta in proporzione al valore della nuda proprietà secondo le tabelle ministeriali, calcolate in funzione dell’età dell’usufruttuario al momento dell’atto.

    La donazione di un immobile pregiudica la possibilità di vendere in futuro?

    Gli immobili di provenienza donativa sono storicamente meno commerciabili: il rischio di azione di riduzione e di successiva restituzione rende le banche restie a concedere mutui ai successivi acquirenti e gli stessi compratori più cauti, fino al decorso del termine ventennale dalla trascrizione. Per attenuare il problema esistono polizze assicurative dedicate, la rinuncia all’azione di restituzione esercitata da tutti i legittimari dopo l’apertura della successione e accordi di garanzia rafforzata in sede di compravendita.

    Cosa accade se il donatario muore prima del donante?

    L’atto resta valido e l’immobile entra di regola nell’asse ereditario del donatario premorto. Il donante può tuttavia avere inserito nell’atto una clausola di reversibilità ai sensi dell’art. 791 c.c.: in tal caso, in presenza dei presupposti, il bene torna automaticamente al donante. La clausola deve essere espressa, non si presume e può essere prevista per premorienza del solo donatario o anche dei suoi discendenti.

    La donazione fra coniugi è ammessa?

    Sì, è ammessa e gode della franchigia massima di un milione di euro per beneficiario ai fini dell’imposta di donazione. Va segnalato che gli atti di liberalità fra coniugi in regime di comunione legale possono dare luogo a contestazioni: chi dona deve avere la piena disponibilità del bene, dunque la donazione di un bene rientrante nella comunione richiede o il consenso del coniuge o la previa estromissione del bene dal regime patrimoniale.

    È possibile revocare la donazione per mutuo consenso fra le parti?

    La revoca consensuale non è prevista dal codice: la donazione è in linea di principio irrevocabile salvo le ipotesi tassative dell’art. 800 c.c. Le parti possono però stipulare un nuovo atto di donazione in senso inverso, con cui il donatario originario ridona l’immobile al donante. L’operazione è fiscalmente onerosa, perché ciascuna donazione sconta autonomamente le imposte di donazione, ipotecaria e catastale.

    Quanto rileva la donazione ai fini ISEE del donatario?

    L’immobile ricevuto in donazione entra a far parte del patrimonio del donatario e rileva ai fini ISEE, sia per la quota di patrimonio immobiliare sia per il reddito figurativo prodotto. Va dichiarato regolarmente. La riserva di usufrutto in capo al donante incide sul valore della nuda proprietà computata in ISEE secondo i coefficienti standard. Eventuali oneri modali a carico del donatario possono essere dedotti solo se effettivamente sostenuti.

    Risorse correlate

    Per approfondire i singoli istituti consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 769 c.c., Art. 782 c.c. e Art. 800 c.c.. Le tematiche successorie collegate sono trattate nelle guide su quota legittima eredi e azione di riduzione, con i commenti agli artt. 536-564 c.c.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 118 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di rinvio

    Art. 118 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di rinvio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

    2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

    3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

    4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

    5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della corte di giustizia tributaria adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

  • Articolo 57 L. 184/1983: Accertamenti del tribunale in casi particolari

    Art. 57 L. 184/1983 – Accertamenti del tribunale in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e
    l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 171 D.Lgs. 42/2004 – Collocazione e rimozione illecita

    Art. 171 D.Lgs. 42/2004 – Collocazione e rimozione illecita

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

    2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinchè i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

  • Reclamo al Garante Privacy: come presentarlo e tempi 2026

    Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali è lo strumento amministrativo con cui ogni interessato può segnalare un trattamento illecito dei propri dati e chiedere all’Autorità un intervento istruttorio. Disciplinato dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e dagli articoli 141 e seguenti del Codice Privacy, il reclamo è gratuito, non richiede assistenza legale obbligatoria e attiva un procedimento amministrativo a esito vincolante. La presente guida illustra requisiti, modalità di presentazione, tempi istruttori, rapporti con il ricorso giurisdizionale e regime sanzionatorio.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il quadro normativo del reclamo è bifronte. Sul piano europeo l’art. 77 GDPR attribuisce a ogni interessato il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ferma restando ogni altra forma di tutela amministrativa o giurisdizionale. La norma riconosce un diritto soggettivo perfetto, esercitabile autonomamente, e impone all’autorità di informare il reclamante sullo stato e sull’esito del procedimento, compresa la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’art. 78 GDPR.

    Sul piano nazionale l’art. 141 Codice Privacy elenca le forme di tutela dinanzi al Garante (reclamo, segnalazione, ricorso) e l’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo, mentre l’art. 143 Codice Privacy regola lo svolgimento del procedimento e i provvedimenti finali (avvertimento, ammonimento, ordini correttivi, sanzioni). Il legislatore nazionale integra il GDPR specificando contenuti minimi del reclamo, oneri probatori, modalità telematiche di trasmissione e regime di pubblicità degli atti.

    Il reclamo si distingue dalla segnalazione e dal ricorso. La segnalazione è uno strumento più informale, privo di legittimazione qualificata, con cui chiunque può portare a conoscenza del Garante una possibile violazione di interesse generale. Il ricorso, oggi pressoché residuale dopo il GDPR, era utilizzato per la tutela di specifici diritti (accesso, rettifica, cancellazione) prima dell’attuale assetto regolamentare. Il reclamo costituisce oggi il canale principale di tutela amministrativa, alternativo o cumulabile con l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR e art. 152 Codice Privacy.

    Requisiti soggettivi e oggettivi del reclamo

    Sotto il profilo soggettivo è legittimato a proporre reclamo l’interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. Non occorre essere cittadini italiani: il reclamo è proponibile da chiunque dimostri di essere stato attinto dal trattamento asseritamente illecito, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Per i minori il reclamo è presentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale; per gli interdetti e gli inabilitati dai rispettivi tutori o curatori. È ammessa la rappresentanza tramite organismi senza scopo di lucro designati dall’interessato, secondo il modello dell’art. 80 GDPR.

    Sul piano oggettivo il reclamo deve riferirsi a un trattamento di dati personali in violazione del Regolamento o del Codice. Vi rientrano la raccolta senza idoneo titolo giuridico (art. 6 GDPR), il consenso vizioso o non liberamente prestato (consenso), l’informativa carente (art. 13), il mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, opposizione), la mancata notifica di un data breach (art. 33), la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. Il reclamo non è uno strumento generico di lamentela: deve identificare il titolare, descrivere la condotta e indicare le norme violate.

    Quanto al profilo temporale, il GDPR non prevede un termine perentorio per la proposizione del reclamo, salvo la verifica di un interesse attuale e concreto. La giurisprudenza amministrativa, in linea con le linee guida del Garante, ritiene che un reclamo proposto a notevole distanza dal trattamento asseritamente illecito possa essere archiviato per assenza di interesse, salvo ipotesi in cui gli effetti del trattamento perdurino o l’interessato dimostri di esserne venuto a conoscenza solo di recente. È quindi opportuno proporre il reclamo entro un tempo ragionevole dalla scoperta della violazione, idealmente entro dodici mesi.

    Modalità di presentazione e contenuto minimo

    L’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo. Quest’ultimo va presentato al Garante in forma scritta, sottoscritto dall’interessato o dal suo rappresentante, con allegata copia di un documento di identità. Sono ammesse tre modalità principali: trasmissione via PEC all’indirizzo istituzionale dell’Autorità (canale preferenziale per la tracciabilità), invio tramite raccomandata A/R alla sede dell’Autorità in piazza Venezia 11 a Roma, deposito a mano presso l’Ufficio Protocollo. Non sono ammessi reclami anonimi: l’anonimato è incompatibile con la natura del procedimento e con l’obbligo di contraddittorio con il titolare segnalato.

    Il contenuto minimo del reclamo comprende: identificazione del reclamante e del suo eventuale rappresentante; identificazione del titolare del trattamento (denominazione, indirizzo, eventuale codice fiscale o partita IVA); descrizione circostanziata dei fatti, delle modalità del trattamento e dei dati interessati; indicazione delle disposizioni del GDPR o del Codice asseritamente violate; specifica indicazione del provvedimento richiesto (avvertimento, ammonimento, ordine di cessazione, cancellazione dei dati, irrogazione di sanzioni); documentazione a sostegno (corrispondenza con il titolare, screenshot, copia dell’informativa). Un reclamo carente nei suoi elementi essenziali può essere dichiarato manifestamente infondato o irricevibile.

    Costituisce condizione di procedibilità sostanziale, secondo prassi consolidata del Garante, aver previamente tentato di interloquire con il titolare del trattamento. Se l’interessato lamenta, ad esempio, il mancato riscontro a una richiesta di accesso, deve allegare l’istanza inviata e l’esito (rifiuto espresso, riscontro tardivo o silenzio protratto oltre il mese previsto dall’art. 12 GDPR). Reclami che saltino la fase di interlocuzione preventiva possono essere archiviati con invito a rivolgersi prima al titolare, salvo le ipotesi in cui l’interlocuzione sia inutile o pregiudizievole (es. data breach in corso, trattamenti palesemente illeciti).

    Tempi istruttori, esiti e impugnazioni

    Il procedimento dinanzi al Garante è disciplinato dall’art. 143 Codice Privacy. L’Autorità, ricevuto il reclamo, ne valuta l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza. Se le verifiche preliminari hanno esito positivo, il reclamo è trasmesso al titolare per il contraddittorio, con assegnazione di un termine generalmente compreso tra 30 e 60 giorni per il riscontro. Il Garante può svolgere istruttoria documentale, richiedere informazioni, disporre accessi e ispezioni anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, audire le parti, richiedere pareri tecnici. La durata complessiva del procedimento è di norma compresa tra otto e diciotto mesi, ma può estendersi per istruttorie complesse o trattamenti transfrontalieri.

    Gli esiti possibili sono molteplici. In caso di accoglimento il Garante può adottare provvedimenti di varia intensità: avvertimento rivolto al titolare quando il trattamento è suscettibile di violare le disposizioni; ammonimento in caso di violazione accertata di minore gravità; ordini correttivi (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco del trattamento); ordine di conformare il trattamento al Regolamento; irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 Codice Privacy. In caso di rigetto è disposta l’archiviazione, motivata e comunicata al reclamante.

    Tutti i provvedimenti del Garante sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 152 Codice Privacy, con ricorso da proporsi entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, a pena di decadenza. Il giudizio si svolge davanti al tribunale del luogo di residenza del titolare. È rilevante sottolineare che il reclamo amministrativo non preclude né esaurisce la tutela giurisdizionale: ai sensi dell’art. 79 GDPR l’interessato può sempre proporre azione giudiziaria nei confronti del titolare, anche cumulativamente al reclamo. L’azione di risarcimento del danno segue invece le regole dell’art. 82 GDPR, con regime di prova attenuato per l’interessato.

    Articoli chiave da consultare

    Errori comuni e casi pratici

    Caso 1 – Mancato riscontro a istanza di accesso. Tizio ha inviato a una società di telecomunicazioni richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR. Decorso oltre un mese senza riscontro, propone reclamo al Garante allegando la PEC originaria, la ricevuta di consegna e l’assenza di risposta. Il Garante accoglie il reclamo, intima alla società di fornire il riscontro entro trenta giorni e ammonisce il titolare con segnalazione utilizzabile per future recidive. In caso di rifiuto persistente, l’Autorità può adottare ordine correttivo e applicare sanzione pecuniaria proporzionata.

    Caso 2 – Marketing senza consenso. Caia riceve email pubblicitarie da un e-commerce presso cui non ha mai prestato consenso al marketing. Esercita prima il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR; a fronte della prosecuzione delle comunicazioni, propone reclamo al Garante. Il titolare in contraddittorio non fornisce prova del consenso libero, specifico e documentato. Il Garante ordina la cessazione del trattamento ai fini di marketing diretto, impone la cancellazione dei dati di Caia dai database promozionali e applica sanzione pecuniaria. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

    Errore frequente – Reclamo generico senza allegazioni. Sempronio invia un reclamo lamentando genericamente che “i suoi dati circolano” senza identificare il titolare, senza descrivere il trattamento contestato e senza allegare documenti. Il Garante archivia il reclamo come manifestamente infondato o inammissibile. La regola d’oro è sempre quella di documentare: screenshot, copie dell’informativa, registro delle comunicazioni con il titolare, eventuali email di conferma del consenso. Un reclamo ben istruito è la chiave per ottenere un esito favorevole entro tempi ragionevoli.

    Domande frequenti

    Quanto costa presentare un reclamo al Garante?

    Il reclamo è gratuito. Non è prevista alcuna marca da bollo, alcun diritto fisso, alcun contributo unificato. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, sebbene per fattispecie complesse o di rilevante valore patrimoniale sia consigliabile farsi assistere da un legale esperto di data protection. Gli unici costi sono quelli vivi della trasmissione (PEC o raccomandata) e quelli eventualmente connessi alla raccolta della documentazione probatoria.

    Quanto tempo impiega il Garante a decidere?

    Non vi è un termine tassativo. La prassi indica una durata complessiva compresa tra otto e diciotto mesi, in funzione della complessità del caso, dell’eventuale necessità di accertamenti tecnici o ispezioni e dei tempi di riscontro del titolare. Per istruttorie transfrontaliere, che coinvolgono più autorità di controllo europee, i tempi possono estendersi fino a ventiquattro mesi. L’Autorità fornisce periodici aggiornamenti sullo stato del procedimento al reclamante.

    Posso proporre reclamo e contemporaneamente fare causa civile?

    Sì. Il reclamo amministrativo al Garante e l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR sono strumenti cumulabili. L’interessato può scegliere uno o entrambi i canali. L’azione di risarcimento del danno, in particolare, segue le regole dell’art. 82 GDPR con regime probatorio favorevole all’interessato (inversione dell’onere) ed è proponibile davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

    Quali sanzioni può applicare il Garante?

    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 GDPR variano da poche migliaia di euro fino a venti milioni di euro o, se superiore, al quattro per cento del fatturato annuo mondiale del titolare. L’entità della sanzione è graduata in base a gravità, durata, dolo o colpa, misure adottate per attenuare il danno, precedenti violazioni, livello di cooperazione con l’Autorità. Il Garante adotta inoltre provvedimenti non pecuniari (ammonimenti, ordini correttivi, blocchi del trattamento).

    Posso fare reclamo anonimo o riservato?

    Il reclamo anonimo non è ammesso, perché incompatibile con il contraddittorio e con il diritto di difesa del titolare segnalato. È invece possibile chiedere il trattamento riservato dei propri dati identificativi nei confronti del segnalato, soprattutto in contesti di rapporto di lavoro o quando vi sia rischio di ritorsione. La richiesta va motivata: il Garante valuta caso per caso, contemperando l’interesse del reclamante con il diritto di difesa del titolare.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 77 GDPR, art. 141 Codice Privacy, art. 82 GDPR. Per la consultazione del testo integrato visita la categoria GDPR e Codice Privacy.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Comodato o locazione: quali sono le differenze

    Prestare un appartamento a un figlio o affittarlo a un inquilino non sono la stessa cosa, neppure sul piano giuridico. Comodato e locazione attribuiscono entrambi il godimento di un bene, ma uno è gratuito e l’altro presuppone il pagamento di un canone. Da questa differenza discendono regole diverse su spese, durata e restituzione.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Comodato Locazione
    Norma di riferimento Art. 1803 c.c. Art. 1571 c.c.
    Natura Essenzialmente gratuito A titolo oneroso (canone)
    Oggetto Bene infungibile da restituire Bene mobile o immobile concesso in godimento
    Corrispettivo Nessuno Canone periodico pattuito
    Spese Ordinarie a carico del comodatario Riparto secondo legge e contratto
    Durata A termine o senza termine (precario) Durata pattuita con regole di disdetta
    Restituzione Nel precario, anche in qualsiasi momento Alla scadenza, salvo proroghe o recessi
    Quando conviene Prestito gratuito tra familiari o conoscenti Concessione stabile e remunerata del bene

    Le caratteristiche del comodato

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il tratto distintivo è la gratuità: il comodatario non paga alcun corrispettivo.

    • L’oggetto è un bene infungibile, che deve essere restituito nella sua identità.
    • Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, non quelle straordinarie.
    • Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Esempio: Tizio presta gratuitamente a Caio un appartamento senza fissare scadenza. Si tratta di comodato precario e Tizio potrà chiedere la restituzione quando vorrà.

    Le caratteristiche della locazione

    La locazione è il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Qui il rapporto è oneroso: senza canone non c’è locazione.

    • Il conduttore versa un canone periodico in cambio del godimento del bene.
    • Il rapporto ha una durata definita, con regole su rinnovi, disdetta e recesso.
    • La ripartizione delle spese segue la legge e le pattuizioni contrattuali.

    Esempio: Caia concede in locazione un appartamento a Tizio per quattro anni dietro un canone mensile. Il rapporto è oneroso e disciplinato dalle regole sulla durata e sulla disdetta.

    Quando conviene il comodato e quando la locazione

    La scelta dipende dall’obiettivo economico che si persegue con il bene. Il comodato è adatto quando si vuole consentire l’uso gratuito di una cosa, tipicamente tra familiari o persone di fiducia, senza ricavarne un reddito: è il caso di chi mette a disposizione un appartamento a un figlio o presta un’attrezzatura a un conoscente. La locazione conviene invece quando si intende ottenere un reddito stabile dal bene, concedendone il godimento dietro pagamento di un canone periodico.

    Va ricordato che la gratuità è elemento essenziale del comodato: la previsione di un corrispettivo, anche modesto ma con funzione di canone, snatura il rapporto e lo avvicina alla locazione, con tutte le regole che ne conseguono in tema di durata e disdetta. Per questo, prima di firmare, conviene chiarire se l’intento è davvero quello di un prestito gratuito o se si vuole instaurare un rapporto remunerato.

    Esempio: se Tizio chiede a Caia un contributo mensile per l’uso dell’appartamento, quel contributo, se ha funzione di canone, fa propendere per la locazione anziché per il comodato.

    Spese, durata e restituzione a confronto

    Le due figure si distinguono anche per la gestione delle spese e per il modo in cui si conclude il rapporto. Nel comodato il comodatario sostiene le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, mentre le spese straordinarie restano al comodante; nella locazione la ripartizione segue la legge e le clausole pattuite, in genere distinguendo tra manutenzione ordinaria a carico del conduttore e interventi straordinari a carico del locatore.

    Cambia anche la durata. Il comodato può essere a termine, oppure senza termine e senza uso predeterminato: in quest’ultimo caso si parla di comodato precario e il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. La locazione, al contrario, ha una durata pattuita e regole specifiche su disdetta, rinnovo ed eventuale recesso, che incidono sul momento in cui il bene torna nella disponibilità del proprietario.

    • Nel comodato verificare sempre se la somma di denaro eventualmente prevista è un rimborso spese o assume la funzione di canone.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata, rinnovi e cause di recesso evita conflitti alla scadenza.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Anche se il comodato può concludersi senza particolari formalità, mettere per iscritto durata, uso consentito e ripartizione delle spese previene contestazioni e aiuta a dimostrare la natura gratuita del rapporto. Nella locazione la forma scritta e gli adempimenti relativi alla registrazione sono ancora più rilevanti, perché incidono sulla regolarità del contratto.

    • Nel comodato chiarire se è previsto un termine o se è precario, perché cambia radicalmente il momento della restituzione.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata e cause di recesso, così da evitare incertezze sulla riconsegna del bene.
    • In entrambi i casi descrivere lo stato del bene alla consegna agevola la verifica al momento della restituzione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il comodato deve essere sempre gratuito?

    Sì, la gratuità è elemento essenziale del comodato. Se è previsto un corrispettivo con funzione di canone, il rapporto non è più comodato ma si avvicina alla locazione.

    Chi paga le spese nel comodato?

    Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa. Le spese straordinarie restano a carico del comodante.

    Quando posso riavere il bene dato in comodato?

    Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • CCNL Editoria Libraria: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Editoria Libraria

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Editoria Libraria

    Le mensilità aggiuntive e i premi sono componenti fondamentali della retribuzione annua dei dipendenti delle case editrici librarie. Distinguere ciò che è garantito dalla legge (o dal CCNL come minimo inderogabile) da ciò che dipende dalla contrattazione aziendale è indispensabile per verificare la corretta liquidazione della busta paga.

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è dovuta per uso e contratto, matura per dodicesimi e viene corrisposta entro Natale. La quattordicesima mensilità è di fonte contrattuale; se prevista dal CCNL Editoria Libraria, è inderogabile in pejus. I premi di risultato o di produttività sono invece variabili e negoziati in sede aziendale o territoriale di secondo livello, con possibile agevolazione fiscale (imposta sostitutiva del 10%) nei limiti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità: natura e maturazione

    La tredicesima mensilità — tecnicamente denominata gratifica natalizia — è un istituto di consolidata tradizione contrattuale, riconosciuto in tutti i settori dell’industria e del terziario. In assenza di una norma di legge che la imponga in via generale, la sua obbligatorietà si fonda sull’uso consolidato (art. 2078 c.c.) e, soprattutto, sulle disposizioni del CCNL applicabile. Nel settore dell’editoria libraria il contratto collettivo la prevede esplicitamente come voce fissa della retribuzione annua.

    La tredicesima matura nel corso dell’anno nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Ai fini del computo si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il periodo di riferimento è solitamente l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), salvo diversa indicazione contrattuale.

    La base di calcolo è la retribuzione mensile lorda contrattuale, comprensiva del minimo tabellare e degli eventuali superminimi contrattuali. Non si computano, di norma, le voci strettamente variabili (es. straordinario, rimborsi spese) salvo che il contratto le includa espressamente.

    Maturazione durante le assenze

    La tredicesima continua a maturare durante i seguenti periodi di assenza:

    • Ferie: la maturazione è piena, poiché le ferie non interrompono il rapporto;
    • Malattia: la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto;
    • Maternità obbligatoria: la maturazione è piena per l’intera durata del congedo obbligatorio;
    • Congedo parentale facoltativo indennizzato: la maturazione avviene sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità ridotta.

    Il pro-rata in caso di cessazione anticipata

    Quando il rapporto di lavoro si risolve prima della scadenza ordinaria di erogazione (tipicamente il mese di dicembre), il lavoratore ha diritto al rateo maturato. Il calcolo si effettua moltiplicando la mensilità lorda per il numero di mesi interi maturati (con la regola del mezzo mese di cui sopra) e dividendo per dodici.

    Il rateo di tredicesima è dovuto a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine per i contratti a tempo determinato. Anche in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa il rateo maturato è dovuto, poiché si tratta di retribuzione già guadagnata.

    La quattordicesima mensilità: istituto contrattuale

    A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità non ha una radice normativa di legge e la sua presenza dipende interamente dalla contrattazione collettiva. Se il CCNL Editoria Libraria la prevede — e molti contratti del settore dei media, dell’editoria e del terziario la riconoscono — diventa una componente fissa e inderogabile della retribuzione annua, cui il datore non può rinunciare neppure con accordo individuale peggiorativo.

    Tipicamente la quattordicesima viene corrisposta nei mesi estivi (giugno o luglio) e matura, analogamente alla tredicesima, per dodicesimi sull’anno di riferimento contrattuale. La base di calcolo segue le stesse regole della tredicesima.

    Per verificare se la quattordicesima è prevista nel contratto applicato alla propria azienda e la sua decorrenza esatta, si rinvia al testo contrattuale vigente o alle organizzazioni sindacali firmatarie.

    I premi di risultato e di produttività

    I premi di risultato — detti anche premi di produttività — sono componenti retributive variabili, legate al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (fatturato, vendite di copie, lancio di nuovi titoli, riduzione dei costi, qualità editoriale e simili). La loro previsione non deriva dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), che deve avere forma scritta e deve essere depositata in forma telematica ai sensi di legge.

    La distinzione rispetto alle mensilità aggiuntive fisse è cruciale:

    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) sono retribuzione differita certa: spettano a prescindere dall’andamento aziendale;
    • I premi variabili sono retribuzione condizionata: se gli obiettivi non sono raggiunti, il premio non matura (o matura solo parzialmente, secondo i parametri pattuiti).

    Agevolazione fiscale sui premi di produttività

    Le somme corrisposte come premi di risultato a seguito di contratti di secondo livello depositati possono usufruire — nei limiti di reddito e di importo fissati annualmente dalla legge — di un’imposta sostitutiva IRPEF con aliquota agevolata (attualmente pari al 10%, salvo modifiche legislative). L’agevolazione è prevista dall’art. 1, commi 182–189, della l. 208/2015 e successive proroghe annuali. Si tratta di un minimo di legge: per i valori soglia aggiornati all’anno in corso si rinvia alla normativa vigente e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

    Riepilogo delle voci e delle loro caratteristiche

    Mensilità aggiuntive e premi — CCNL Editoria Libraria
    Voce Fonte Certezza Maturazione Erogazione tipica
    Tredicesima mensilità Uso consolidato + CCNL Certa (fissa) Per dodicesimi Dicembre
    Quattordicesima mensilità CCNL (se prevista) Certa se nel contratto Per dodicesimi Giugno o luglio
    Premio di risultato / produttività Contrattazione di 2° livello Variabile (condizionata) Per obiettivi raggiunti Variabile per azienda

    Implicazioni pratiche: verificare la busta paga

    Il dipendente di una casa editrice che riceve la liquidazione delle competenze di fine anno dovrebbe verificare che la busta paga riporti:

    • La tredicesima calcolata sulla retribuzione mensile lorda contrattuale per i mesi effettivamente maturati;
    • Il pro-rata di quattordicesima, se il rapporto cessa prima della scadenza ordinaria di erogazione estiva;
    • Il premio di risultato, se l’azienda ha un contratto di secondo livello in vigore e gli obiettivi sono stati raggiunti;
    • Il corretto computo delle assenze per malattia, maternità e congedo parentale, che non riducono la base di calcolo della tredicesima.

    In caso di contestazione, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o al sindacato di categoria per richiedere un controllo sulla conformità del cedolino al CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice senior, cessazione a settembre: calcolo del pro-rata
    Tizia lavora come redattrice senior presso un’importante casa editrice di saggistica. Il rapporto si risolve per dimissioni con decorrenza 30 settembre. Nell’anno in corso Tizia ha lavorato nove mesi (da gennaio a settembre). In sede di liquidazione finale il datore calcola il pro-rata di tredicesima moltiplicando la mensilità contrattuale lorda per 9 e dividendo per 12. Se la casa editrice applica anche la quattordicesima — che in questo settore viene solitamente corrisposta in estate — e Tizia l’ha già percepita a luglio, non è dovuto alcun ulteriore rateo per quel titolo (la quota estiva è già stata corrisposta). Se per qualsiasi ragione la quattordicesima non fosse ancora stata pagata, dovrà figurare nella liquidazione finale in quota proporzionale ai mesi maturati nel periodo di riferimento estivo.
    Caio — Impiegato commerciale, premio di risultato e regime fiscale agevolato
    Caio lavora nell’ufficio vendite di una casa editrice che ha stipulato un accordo di secondo livello legando un premio annuale al raggiungimento di determinate soglie di vendita. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la casa editrice eroga il premio. Caio ha un reddito da lavoro dipendente inferiore alla soglia di accesso all’agevolazione: la casa editrice applica l’imposta sostitutiva al 10% sulla somma del premio, nei limiti di importo previsti dalla norma vigente. La differenza rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria si riflette in una trattenuta fiscale ridotta sul cedolino, con beneficio netto immediato per Caio. Se il premio superasse il limite legale dell’agevolazione, solo la quota eccedente sarebbe tassata in via ordinaria.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
    Sì. La tredicesima mensilità spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale. Un impiegato part-time al 50% percepisce una tredicesima pari alla metà di quella di un lavoratore a tempo pieno del medesimo livello. La proporzionalità si applica anche in caso di maturazione parziale per anno incompleto.
    Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione prima di Natale, il lavoratore ha diritto al rateo maturato: mensilità lorda diviso 12, moltiplicato per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni lavorate nell’anno. Il rateo viene liquidato unitamente alle altre competenze di fine rapporto.
    La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell’editoria libraria?
    La quattordicesima non è imposta dalla legge in via generale, ma è prevista da numerosi CCNL del settore dei media e dell’editoria. Se il contratto applicato la contempla, il datore non può ometterla. Per verificare se è prevista si rinvia al testo del CCNL Editoria Libraria vigente.
    Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
    No. Premio di risultato e quattordicesima sono istituti distinti. Le mensilità aggiuntive fisse fanno parte della retribuzione contrattuale e non possono essere sostituite da voci variabili. Coesistono se entrambi sono previsti dal contratto applicato.
    Durante la malattia matura la tredicesima?
    Sì. Durante la malattia il rapporto è sospeso ma non interrotto; la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie e sulle norme di legge applicabili (art. 2078 c.c.; l. 208/2015 e s.m.i.). Per i valori aggiornati delle mensilità tabellari e delle soglie per i premi agevolati si rinvia al testo contrattuale in vigore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    140. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie). – Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo

    28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

  • Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1 ).».