Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Spettacolo: Tredicesima e premi

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI: tredicesima a dicembre + (opzionale) quattordicesima da contratto integrativo. Per OTD: 13ª conglobata in paga settimanale (+8,33%). Premi di completamento produzione frequenti (bonus al wrap di film/serie). PdR detassato 5%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima OTI

    1 mensilità entro 20 dicembre. Composizione: minimo + indennità fisse.

    13ª OTD conglobata

    +8,33% conglobato in paga settimanale (insieme a 8,33% ferie + 8,33% TFR).

    Bonus completamento produzione

    Frequente nelle case produzione: bonus al wrap del progetto. Variabile (€500-5.000 in base ruolo e budget produzione)…

    Cachet attori

    Per attori protagonisti: cachet negoziato individualmente (no CCNL stipendio). Possibile percentuale incassi (box off…

    Welfare aziendale

    In case produzione strutturate: buoni pasto, voucher, polizze. In RAI/Mediaset: welfare aziendale consolidato (polizz…

    Tredicesima OTI

    1 mensilità entro 20 dicembre. Composizione: minimo + indennità fisse.

    13ª OTD conglobata

    +8,33% conglobato in paga settimanale (insieme a 8,33% ferie + 8,33% TFR).

    Bonus completamento produzione

    Frequente nelle case produzione: bonus al wrap del progetto. Variabile (€500-5.000 in base ruolo e budget produzione). Detassato 5% se PdR aziendale.

    Cachet attori

    Per attori protagonisti: cachet negoziato individualmente (no CCNL stipendio). Possibile percentuale incassi (box office bonus).

    Welfare aziendale

    In case produzione strutturate: buoni pasto, voucher, polizze. In RAI/Mediaset: welfare aziendale consolidato (polizze, abbonamenti, formazione).

    Casi pratici

    Tizio – Caso Tredicesima e premi 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica tredicesima e premi secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Tredicesima e premi 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce tredicesima e premi in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Tredicesima e premi 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali tredicesima e premi.

    Domande frequenti

    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pompe Funebri: Maternità

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Maternità CCNL Pompe Funebri: 5 mesi 100%, esonero contatto salme/biologici in gravidanza, paternità 10gg.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    20 maggio 2025 (ipotesi di accordo), per il quadriennio 2025-2028, sottoscritta da FE.N.I.O.F. con l’assistenza di Confcommercio e da Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti (il precedente era dell’8 febbraio 2022)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028. Aumento strutturale di 200 euro al 4° livello in quattro tranche (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027, ottobre 2028); contributo al Fondo EST +3 euro al mese dal 1° luglio 2025; indennità domenicale da 4,65 a 6,15 euro. Le imprese funebri pubbliche e i servizi cimiteriali seguono un contratto distinto, la cui ipotesi di rinnovo 2025-2027 è stata siglata con Utilitalia il 7 luglio 2026
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Maternità
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione
    Esonero rischi Vedi sezione
    Paternità Vedi sezione
    Congedo parentale Vedi sezione
    Allattamento Vedi sezione

    Maternità 5 mesi

    5 mesi al 100%.

    Esonero rischi

    Esonero contatto salme/rischi biologici. Spostamento mansione ufficio/amministrazione.

    Paternità

    10 gg al 100%.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia.

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno + esonero notturno/reperibilità.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Maternità
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su maternità.
    Caia – addetta onoranze Maternità
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce maternità a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Maternità
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina maternità con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Maternità?
    Risposta su maternità CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Maternità?
    Approfondimento maternità per addetti settore.
    Domanda 3 Maternità?
    Caso H24 7/7 e maternità.
    Domanda 4 Maternità?
    Tutele specifiche maternità settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 85 L. 633/1941

    Art. 85 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.

    Tuttavia: a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico. 42

    Fonte: Normattiva.it.

  • SRL vs SRLS: differenze, capitale e responsabilita 2026

    La società a responsabilità limitata è la forma giuridica più diffusa in Italia per attività imprenditoriali strutturate. Dal 2012 il legislatore ha introdotto una variante semplificata, la SRL semplificata (SRLS), pensata per agevolare l’avvio di impresa con un capitale simbolico di un euro. Comprendere la differenza tra SRL ordinaria e SRLS è essenziale per scegliere la forma più adatta: capitale minimo, costi di costituzione, oggetto sociale, ingresso di nuovi soci e responsabilità patrimoniale presentano regole distinte, disciplinate negli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo SRL ordinaria SRL semplificata (SRLS)
    Norma di riferimento artt. 2462-2483 c.c. art. 2463-bis c.c.
    Capitale sociale minimo 10.000 euro (versabile anche per il 25% in fase di costituzione) da 1 euro fino a 9.999,99 euro (interamente versato in denaro)
    Atto costitutivo atto pubblico notarile, statuto liberamente redigibile atto pubblico notarile su modello standard tipizzato dal MEF, non modificabile
    Costi notarili onorario notarile pieno (indicativamente 1.500-3.000 euro) più imposte esenzione da onorario notarile, imposta di registro e diritti di segreteria
    Soci ammessi persone fisiche e giuridiche, senza limiti di età solo persone fisiche; in passato limite under 35, oggi aperto a tutti
    Responsabilità patrimoniale limitata al conferimento del singolo socio limitata al conferimento (uguale alla SRL ordinaria)
    Conferimenti denaro, beni in natura, crediti e prestazioni d’opera solo denaro
    Modifica statuto libera nelle forme dell’art. 2480 c.c. vincolata al modello standard; passaggio a SRL ordinaria per personalizzazioni

    SRL ordinaria: caratteristiche e disciplina

    La SRL ordinaria è regolata da art. 2462 c.c., che fissa il principio di autonomia patrimoniale
    perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. art. 2463 c.c. richiede
    un capitale minimo di diecimila euro, sottoscritto integralmente all’atto della costituzione e versato almeno
    per il venticinque per cento, fatte salve le ipotesi in cui la legge richieda il versamento integrale.
    La governance è flessibile: i soci possono adottare un amministratore unico, un consiglio di amministrazione
    collegiale o, nei limiti consentiti, un’amministrazione disgiunta o congiunta, come previsto da art. 2475 c.c..
    Lo statuto può prevedere quote di partecipazione di diverso valore, diritti particolari attribuiti a singoli
    soci, clausole di prelazione e di gradimento, patti di trascinamento e accompagnamento, opzioni di acquisto
    e disposizioni sulla circolazione delle partecipazioni. La SRL ordinaria si presta quindi a strutture
    societarie complesse, anche con investitori istituzionali, holding di partecipazione o veicoli di
    co-investimento.

    I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in beni in natura, in crediti e perfino in prestazioni
    d’opera o servizi, purché garantite da polizza fideiussoria o cauzione bancaria, secondo quanto disposto da
    art. 2464 c.c. e art. 2465 c.c.. art. 2247 c.c. ricorda che il contratto di società presuppone il conferimento di beni o servizi
    per l’esercizio in comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Le decisioni dei
    soci, indicate in art. 2479 c.c., comprendono l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, le
    modifiche statutarie disciplinate da art. 2480 c.c., l’aumento e la riduzione di capitale. art. 2473 c.c. disciplina il
    diritto di recesso del socio in presenza di determinate cause statutarie o legali. Lo scioglimento avviene
    nei casi tipici di art. 2484 c.c.: scadenza del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di
    funzionamento, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, deliberazione assembleare. Il regime
    della responsabilità degli amministratori segue quanto previsto da art. 2476 c.c., con possibilità per i soci di
    esercitare l’azione di responsabilità anche individualmente.

    SRL semplificata: caratteristiche e disciplina

    La SRL semplificata, introdotta con il decreto legge 1/2012 e oggi disciplinata
    dall’art. 2463-bis del codice civile, è una variante della SRL pensata per ridurre le barriere all’avvio di
    impresa. Il capitale sociale può essere fissato in qualsiasi importo compreso tra 1 euro e 9.999,99
    euro
    , deve essere sottoscritto e interamente versato in denaro al momento della costituzione. Lo
    statuto è redatto secondo un modello standard tipizzato dal Ministero dell’Economia e delle
    Finanze, non personalizzabile. L’atto pubblico notarile è obbligatorio ma il notaio non percepisce onorario;
    sono esenti anche l’imposta di registro, i diritti di segreteria e i diritti camerali in fase di iscrizione.
    Il modello tipizzato disciplina in modo predefinito ragione sociale, oggetto sociale, durata, regole di
    amministrazione, regime dei conferimenti, distribuzione degli utili e cause di scioglimento, lasciando ai
    soci uno spazio di personalizzazione molto limitato.

    La responsabilità patrimoniale dei soci resta limitata al conferimento, come nella SRL
    ordinaria: il regime di autonomia patrimoniale perfetta non muta. La governance segue le stesse regole della
    SRL ordinaria e si applicano per il resto le norme degli articoli 2462 e seguenti, ad eccezione di quanto
    incompatibile con il modello standard. La SRLS può essere amministrata da un amministratore unico o da un
    consiglio. Resta vincolata la composizione sociale: solo persone fisiche possono essere socie,
    non società o enti. È vietato il conferimento in natura: solo denaro. Quando la struttura societaria deve
    diventare più articolata, è prassi convertire la SRLS in SRL ordinaria con delibera di aumento del capitale
    fino a diecimila euro e modifica dello statuto in forma libera, abbandonando il vincolo del modello
    standard. Il passaggio comporta gli stessi oneri di una modifica statutaria ordinaria: atto notarile,
    imposta di registro, iscrizione al Registro delle imprese. È importante valutare la trasformazione anche dal
    punto di vista fiscale e contabile, poiché alcuni patti parasociali e clausole di tutela degli investitori
    non possono coesistere con il modello tipizzato della SRLS.

    Quando conviene SRL e quando conviene SRLS

    La scelta dipende da tre variabili: capitale disponibile, complessità della governance e prospettive di
    crescita. Si pensi al caso di Tizio, giovane sviluppatore che vuole avviare una software house
    con duemila euro di liquidità iniziale: la SRL semplificata gli consente di costituire la società senza
    sopportare i costi notarili pieni e di iniziare l’attività con un capitale proporzionato alle esigenze
    operative. Quando il fatturato cresce e si rende necessario accogliere un investitore o introdurre clausole
    statutarie particolari, Tizio può deliberare la trasformazione in SRL ordinaria. Nelle valutazioni pratiche
    incidono anche la natura dell’attività esercitata (commerciale, di servizi, professionale assimilata), la
    necessità di accedere a finanziamenti bancari – gli istituti di credito tendono a valutare positivamente
    una struttura patrimoniale solida – e le aspettative di ingresso di nuovi soci.

    Diverso il caso di Caio e Sempronio, due imprenditori che vogliono fondare
    una società di consulenza con apporti differenziati – uno conferisce denaro, l’altro un’attività di lavoro
    qualificato – e desiderano disciplinare in statuto un diritto di gradimento sulle future cessioni di quota: in
    questo scenario la SRL ordinaria è la forma adeguata, perché la SRLS non consente né conferimenti in natura né
    modifiche allo statuto standard. La SRL ordinaria è anche obbligata quando uno dei soci è una società o un
    ente diverso da persona fisica, o quando si prevede l’ingresso di soci finanziatori e l’emissione di
    strumenti finanziari partecipativi. La SRLS resta lo strumento di prima scelta per start-up
    individuali
    , piccole attività familiari, prestazioni professionali a bassa intensità di capitale e
    per microimprese che desiderano testare il mercato prima di investire in una struttura più articolata.
    Una considerazione ulteriore riguarda l’immagine: in alcuni contesti professionali la SRLS, con il suo
    capitale simbolico, può apparire meno solida agli occhi di clienti istituzionali, fornitori strategici o
    banche. Per attività che instaurano rapporti commerciali continuativi con grandi committenti, la SRL
    ordinaria offre un’immagine di stabilità patrimoniale che la SRLS non sempre può garantire.

    Costi, tempi e procedura di costituzione

    I costi di costituzione divergono in maniera significativa. Per la SRL ordinaria si stima
    indicativamente un onorario notarile compreso tra 1.500 e 3.000 euro, a cui vanno aggiunte imposta di registro
    (200 euro), imposta di bollo (156 euro), diritti camerali (circa 200 euro annui) e tassa di concessione
    governativa per la vidimazione dei libri sociali (310 euro). Per la SRL semplificata, l’atto pubblico è
    obbligatorio ma l’onorario notarile non è dovuto: il notaio è remunerato forfettariamente nei
    casi previsti dalla normativa speciale. Restano dovuti il bollo, i diritti di segreteria e i diritti camerali,
    con esenzioni parziali. Il risparmio complessivo per una SRLS, rispetto a una SRL ordinaria, è
    indicativamente di 2.000-2.500 euro al momento della costituzione. Vanno considerati anche i costi successivi:
    la tenuta della contabilità, il deposito annuale del bilancio, le comunicazioni al Registro delle imprese,
    gli oneri previdenziali per gli amministratori e i soci che lavorano nell’impresa, le eventuali consulenze
    professionali periodiche. A regime, la differenza di costo tra SRL ordinaria e SRLS si attenua, poiché le
    incombenze contabili e fiscali sono sostanzialmente le stesse.

    I tempi sono assimilabili: la firma dell’atto presso il notaio richiede una seduta,
    l’iscrizione al Registro delle imprese avviene entro 20 giorni con effetti costitutivi. Il versamento del
    capitale segue regole distinte: nella SRL ordinaria almeno il 25% in banca al momento della costituzione,
    nella SRLS l’intero capitale interamente versato in denaro. Per la fiscalità, entrambe le
    forme societarie sono soggette a IRES (24%) e IRAP (3,9%); non vi è differenza di trattamento tributario. La
    differenza fiscale rilevante si manifesta solo nella scelta tra SRL e impresa individuale in regime
    forfettario, tema che esula da questo confronto. Sotto il profilo previdenziale, gli amministratori sono
    iscritti alla gestione separata INPS o, se artigiani o commercianti, alla gestione speciale corrispondente
    con il versamento dei contributi minimi. La distribuzione di utili è soggetta a ritenuta d’imposta al 26%
    in caso di socio persona fisica, secondo le regole ordinarie della tassazione del capitale.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e SRLS?

    La differenza principale risiede nel capitale minimo e nei costi di costituzione. La SRL ordinaria richiede un capitale di almeno diecimila euro e sopporta gli onorari notarili pieni, mentre la SRL semplificata può essere costituita con un capitale da uno a 9.999 euro senza onorario notarile. La responsabilità patrimoniale dei soci, limitata al conferimento, è identica nelle due forme.

    Quale costa di meno tra SRL ordinaria e SRLS?

    La SRLS costa significativamente meno in fase di costituzione: l’onorario notarile è azzerato e diverse imposte sono ridotte, con un risparmio indicativo di 2.000-2.500 euro. A regime, però, i costi annuali per tenuta della contabilità, deposito del bilancio e diritti camerali sono comparabili. La differenza si concentra nella fase iniziale.

    Si può passare da SRLS a SRL ordinaria?

    Sì, la trasformazione da SRLS a SRL ordinaria è una delibera assembleare che richiede l’aumento del capitale sociale ad almeno diecimila euro e la modifica dello statuto, abbandonando il modello standard tipizzato. È un’operazione frequente quando la società cresce e necessita di clausole personalizzate o vuole ammettere soci diversi da persone fisiche.

    I soci di una SRLS rispondono illimitatamente?

    No. Anche nella SRL semplificata vige il principio di autonomia patrimoniale perfetta: i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita. È uno degli equivoci più diffusi: il capitale ridotto non comporta un’estensione della responsabilità personale. Il principio dell’art. 2462 c.c. si applica integralmente.

    Si può conferire un bene in natura in SRLS?

    No. L’art. 2463-bis c.c. impone che il capitale della SRLS sia conferito esclusivamente in denaro e interamente versato al momento della costituzione. Per conferire beni in natura, crediti o prestazioni d’opera occorre costituire una SRL ordinaria, oppure trasformare successivamente la SRLS in SRL ordinaria modificando lo statuto.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione

    Art. 26 L. 184/1983 – Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

    2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

    3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

    4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

    5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza

  • Art. 1041 Codice della Navigazione: Giudice competente

    Art. 1041 Codice della Navigazione: Giudice competente

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Giudice competente).

    Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è il foro generale dell'istante.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Legge Cirinnà (L. 76/2016): unioni civili e convivenze di fatto

    Art. 1 L. 76/2016 – Unioni civili e convivenze di fatto

    Testo vigente – Legge 20 maggio 2016, n. 76 (aggiornato da Normattiva)

    Unione civile tra persone dello stesso sesso (commi 1-35)

    1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

    2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

    3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

    4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

    a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

    b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

    c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

    d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

    5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

    6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finchè dura l'assenza.

    7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

    Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

    a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

    b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

    8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

    9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

    10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

    11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

    12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

    13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

    14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

    15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

    16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

    17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

    18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

    19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

    20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

    21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

    22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

    23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

    24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

    25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

    26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

    b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

    c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

    29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

    Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

    31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

    32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

    33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

    34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

    35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Convivenze di fatto: definizione e diritti (commi 36-49)

    36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

    37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

    39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

    40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

    41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

    42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

    43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

    44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

    45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

    46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

    «Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

    47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

    48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

    49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

    Contratto di convivenza (commi 50-65)

    50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

    51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

    52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

    a) l'indicazione della residenza;

    b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

    c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

    54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

    55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

    56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

    57. II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

    a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

    b) in violazione del comma 36;

    c) da persona minore di età;

    d) da persona interdetta giudizialmente;

    e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

    58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

    59. Il contratto di convivenza si risolve per:

    a) accordo delle parti;

    b) recesso unilaterale;

    c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

    d) morte di uno dei contraenti.

    60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

    61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

    62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

    63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

    64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

    «Art. 30-bis (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

    2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

    65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

    Deleghe e disposizioni finali (commi 66-69)

    66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

    69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Articolo 48 TU Giustizia Tributaria: Competenza per territorio

    Art. 48 D.Lgs. 175/2024 – Competenza per territorio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
    Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

    2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

  • Lavoro subordinato vs autonomo: differenze e tutele

    Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo rappresentano i due grandi paradigmi di prestazione lavorativa nel diritto italiano. Il discrimine, codificato negli artt. 2094 e 2222 del codice civile, si fonda sull’eterodirezione e sull’inserimento nell’organizzazione del datore. La distinzione non e meramente formale: incide su contributi, tutele, fiscalita, sicurezza, accesso al credito e alle prestazioni di welfare. Questa guida confronta le due tipologie e illustra gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Lavoro subordinato Lavoro autonomo
    Norma base art. 2094 c.c. art. 2222 c.c. (opera); art. 2230 c.c. (professione intellettuale)
    Eterodirezione SI – vincolo gerarchico NO – autodeterminazione del modus
    Orario di lavoro Imposto dal datore Determinato dal lavoratore
    Mezzi e strumenti Forniti dal datore Generalmente del prestatore
    Rischio economico A carico del datore A carico del prestatore
    Retribuzione Fissa o garantita (mensile) Corrispettivo opera/risultato
    Contributi previdenziali INPS Gestione separata o specifica (a carico anche del datore) INPS Gestione separata o casse private (a carico del prestatore)
    Trattamento fiscale IRPEF redditi lav. dip. (CU) IRPEF redditi autonomo (P.IVA, ritenute o forfettario)
    Tutele in caso di recesso Art. 18 St. Lav. / d.lgs. 23/2015 Disciplina contratto (mandato, opera, prestazione)
    Sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 piena tutela Tutela attenuata e modulata

    Lavoro subordinato: caratteristiche e disciplina

    Il prestatore di lavoro subordinato e definito dall’art. 2094 del codice civile come colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Gli elementi qualificanti sono: eterodirezione (potere direttivo e disciplinare del datore), continuita della prestazione, inserimento nell’organizzazione aziendale, retribuzione determinata in misura fissa o garantita, indipendente dal risultato.

    Il rapporto subordinato gode di un articolato sistema di tutele: applicazione del contratto collettivo, ferie retribuite, malattia, maternita, TFR, contributi previdenziali a carico in larga parte del datore. Il recesso datoriale e soggetto al regime degli artt. 2118 e 2119 c.c. e alle norme della legge 604/1966, dello Statuto dei Lavoratori e del d.lgs. 23/2015. La disciplina della sicurezza (d.lgs. 81/2008) impone obblighi pieni in capo al datore. Il diritto del lavoratore alle mansioni di assunzione e presidiato dall’art. 13 St. Lav., mentre la procedura disciplinare e regolata dall’art. 7 St. Lav.

    La giurisprudenza di legittimita ha individuato una serie di indici sintomatici della subordinazione (orario fisso, postazione assegnata, supervisione costante, retribuzione mensile, sanzioni disciplinari, divieto di sostituzione). La prevalenza di tali indici conduce alla riqualificazione di rapporti formalmente autonomi in lavoro subordinato, con conseguente applicazione retroattiva di contributi e tutele.

    Lavoro autonomo: caratteristiche e disciplina

    Il lavoro autonomo si fonda sull’art. 2222 c.c., che disciplina il contratto d’opera: una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Le professioni intellettuali sono disciplinate dall’art. 2230 c.c. e seguenti: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, psicologi operano in regime di autonomia, con iscrizione all’albo professionale e relativa cassa previdenziale.

    Il lavoratore autonomo organizza autonomamente la propria attivita: sceglie orari, modalita, strumenti, eventuali collaboratori. Sopporta il rischio economico e fattura il corrispettivo emettendo fattura con partita IVA. Il regime fiscale piu comune e quello forfettario (legge 190/2014), che applica un’imposta sostitutiva al 15 per cento (5 per cento per i nuovi attivita nei primi cinque anni) su un imponibile determinato applicando un coefficiente di redditivita per codice ATECO al fatturato.

    I contributi previdenziali sono a carico del lavoratore autonomo: gestione separata INPS (26-27 per cento del reddito imponibile per i professionisti privi di cassa) o cassa professionale. La legge 81/2017 (Jobs Act degli autonomi) ha introdotto tutele specifiche: indennita di maternita estesa, tutela in caso di malattia grave, accesso al fondo per la formazione, contrasto agli abusi nella catena di pagamenti. Il rapporto e regolato dal contratto stipulato tra le parti, con applicazione residuale delle norme codicistiche.

    Quando si configura subordinazione e quando autonomia

    Tizio lavora come programmatore con orario flessibile, decide quali strumenti utilizzare, organizza autonomamente le proprie giornate, fattura mensilmente con partita IVA, lavora per piu committenti: il rapporto e qualificabile come lavoro autonomo, salvo verifica degli indici sintomatici in concreto. Caio, invece, formalmente assunto come collaboratore con partita IVA, in realta timbra il cartellino ogni mattina, lavora otto ore al giorno presso la sede del committente, riceve istruzioni operative quotidiane dal coordinatore, percepisce un importo fisso mensile: il giudice, in caso di contenzioso, riqualifichera il rapporto come subordinato, con applicazione retroattiva di contributi e tutele.

    Sempronio e una figura ibrida: lavora prevalentemente per un unico committente in regime di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), con coordinamento ma senza eterodirezione. Il rapporto puo essere autonomo se rispetta i requisiti dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 (eteroorganizzazione, prestazione esclusivamente personale, continuativa, modalita di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro), altrimenti scatta la conversione in subordinato. La qualificazione e una quaestio facti e non e disponibile dalle parti: la sostanza prevale sulla forma.

    Costi, tempi e procedura

    Sul piano contributivo, il datore di lavoro subordinato versa contributi pari indicativamente al 30-35 per cento della retribuzione imponibile, a cui si aggiunge la quota a carico del lavoratore (8-10 per cento circa). Il costo aziendale di un dipendente con netto di 1.500 euro mensili si attesta intorno ai 2.700-3.000 euro mensili comprensivi di TFR, ferie e oneri. Il lavoratore autonomo, in regime forfettario, applica un’aliquota agevolata al 15 per cento (5 per cento per i nuovi); fuori dal forfettario versa IRPEF a scaglioni ordinari piu IRAP nei limiti soggettivi.

    I tempi di chiusura di un rapporto autonomo coincidono con la scadenza del contratto: non vi sono procedure di licenziamento. Il rapporto subordinato richiede invece le procedure descritte (preavviso, motivazione, eventuale procedura disciplinare). In caso di riqualificazione giudiziale di un rapporto autonomo in subordinato, le ricostruzioni contributive coprono in media gli ultimi cinque anni e possono raggiungere importi rilevanti (fino al 40 per cento delle retribuzioni complessive nominali, oltre interessi e sanzioni civili INPS). I procedimenti di riqualificazione hanno durata media di 18-36 mesi.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra subordinato e autonomo?

    Il discrimine giuridico fondamentale e l’eterodirezione: il prestatore subordinato lavora sotto la direzione del datore, inserito nell’organizzazione aziendale, secondo l’art. 2094 c.c.; il prestatore autonomo organizza autonomamente la propria attivita e assume su di se il rischio economico, secondo gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

    Quali sono gli indici sintomatici della subordinazione?

    La giurisprudenza individua come indici: orario fisso e timbratura, postazione di lavoro assegnata, supervisione costante, retribuzione mensile fissa, sanzioni disciplinari, divieto di sostituzione, esclusivita di fatto, uso di strumenti aziendali, inserimento nell’organigramma. La prevalenza congiunta di piu indici conduce alla riqualificazione giudiziale del rapporto.

    Le co.co.co. sono lavoro autonomo o subordinato?

    Le collaborazioni coordinate e continuative restano formalmente nel perimetro dell’autonomia ma la legge 81/2015 (art. 2) prevede la conversione in lavoro subordinato quando la prestazione sia esclusivamente personale, continuativa e organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo. Restano esenti alcune categorie (agenti commerciali, professioni intellettuali ordinistiche).

    I contributi previdenziali sono uguali nei due regimi?

    No. Nel lavoro subordinato i contributi sono ripartiti: circa due terzi a carico del datore (30-35 per cento della retribuzione) e un terzo a carico del lavoratore (9-10 per cento). Nel lavoro autonomo i contributi gravano interamente sul prestatore: 26-27 per cento alla gestione separata INPS per i privi di cassa, aliquote variabili per le casse professionali.

    Cosa rischia chi camuffa un rapporto subordinato come autonomo?

    Il datore di lavoro rischia la riqualificazione giudiziale del rapporto, con recupero contributivo INPS sui contributi non versati per il lavoro subordinato (fino a cinque anni), sanzioni civili, applicazione retroattiva di TFR, ferie, malattia, tredicesima. In sede penale, nei casi piu gravi, puo configurarsi anche il reato di intermediazione illecita o di sfruttamento del lavoro.

    Collaborazioni coordinate e continuative e Jobs Act degli autonomi

    Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) costituiscono una zona intermedia tra subordinazione e autonomia. La legge 81/2017, cosiddetta Jobs Act degli autonomi, ha distinto due profili: le co.co.co. in cui il committente determina anche modalita, tempi e luogo della prestazione (eteroorganizzate, riqualificate in subordinato ex art. 2 d.lgs. 81/2015) e le collaborazioni genuine in cui resta autonomia operativa. Sono esenti da riqualificazione le collaborazioni regolate dai contratti collettivi che ne disciplinano specificamente trattamento economico e normativo, le professioni intellettuali ordinistiche, le attivita prestate nell’esercizio della funzione di amministratore, sindaco, revisore, le prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico.

    La disciplina del contratto d’opera e l’art. 2230 c.c. sulla prestazione d’opera intellettuale fondano l’autonomia: il prestatore organizza autonomamente il lavoro, sceglie strumenti, tempi, modalita. Il rapporto puo riguardare singole opere o servizi continuativi. La legge 81/2017 ha introdotto tutele specifiche per il lavoratore autonomo: indennita di maternita estesa a 5 mesi anche senza astensione effettiva, sospensione del rapporto per malattia grave fino a 150 giorni, accesso a fondi formativi, sanzione delle clausole abusive nei rapporti con committenti privati.

    Riqualificazione giudiziale e indici sintomatici

    La giurisprudenza di legittimita ha consolidato un metodo bifasico: in via primaria, individuazione del criterio causale della subordinazione (eterodirezione e inserimento nell’organizzazione); in via secondaria, valutazione degli indici sintomatici quando il criterio causale non sia evidente. Gli indici tipici comprendono: assenza di rischio economico in capo al prestatore, retribuzione fissa periodica, uso di strumenti aziendali, orario di lavoro predeterminato, postazione assegnata, supervisione costante, divieto di sostituzione, esclusivita di fatto.

    Il ricorso per la riqualificazione e proposto presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il provvedimento giudiziale di riqualificazione produce effetti retroattivi limitatamente alla prescrizione contributiva (cinque anni per i contributi INPS; dieci anni per il diritto al risarcimento del danno). Il datore di lavoro condannato e tenuto a versare la differenza tra contributi versati in gestione separata e contributi del lavoro subordinato, oltre a sanzioni civili INPS che possono raggiungere il 40 per cento del contributo evaso, e a riconoscere retroattivamente ferie, tredicesime, quattordicesime, TFR, eventuali indennita di maternita e malattia.

    Sicurezza sul lavoro e tutele speciali

    La sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) impone obblighi pieni per i datori di lavoro che impiegano personale subordinato, ai sensi dell’art. 2087 c.c. sulla tutela delle condizioni di lavoro: valutazione dei rischi (DVR), nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), formazione e informazione obbligatorie, sorveglianza sanitaria, dotazione di DPI. Per il lavoratore autonomo le tutele sono attenuate: il committente deve cooperare e coordinare le misure di prevenzione e fornire informazioni sui rischi presso il luogo di esecuzione della prestazione. La direzione e gerarchia dell’impresa e attribuita all’imprenditore-datore, che assume la responsabilita organizzativa.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Profili fiscali del lavoro autonomo

    Il regime fiscale del lavoratore autonomo presenta una pluralita di alternative. Il regime forfettario (legge 190/2014) e accessibile entro un fatturato di 85.000 euro annui e applica un’imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento nei primi cinque anni di nuova attivita), calcolata su un reddito determinato applicando un coefficiente di redditivita per codice ATECO al fatturato. Sono esclusi dal forfettario i lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto.

    Il regime ordinario, alternativo al forfettario, applica IRPEF a scaglioni progressivi (23, 35 e 43 per cento, con scaglioni soggetti a revisione legislativa) sul reddito netto determinato per differenza tra ricavi e costi. Si aggiungono IRAP entro determinati limiti soggettivi (esclusione per attivita prive di autonoma organizzazione) e addizionali regionali e comunali. La detrazione delle spese e ampia ma vincolata alla loro inerenza all’attivita: telefono, auto, attrezzature, formazione, locazione.

    Il lavoratore subordinato e tassato secondo le regole dei redditi da lavoro dipendente: ritenuta alla fonte applicata dal datore quale sostituto d’imposta, conguaglio in busta paga, certificazione unica (CU) annuale. Le detrazioni e deduzioni piu rilevanti riguardano i familiari a carico, le spese sanitarie, gli interessi sui mutui prima casa, le erogazioni liberali, i contributi previdenziali obbligatori e facoltativi entro determinati limiti.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 108 TU Giustizia Tributaria: Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale

    Art. 108 D.Lgs. 175/2024 – Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni.

    2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

  • Articolo 17 L. 184/1983: Impugnazione della sentenza di adottabilità

    Art. 17 L. 184/1983 – Impugnazione della sentenza di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

    2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

    3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi

  • Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca

    La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà che l’autore sia perseguito penalmente. Si tratta di una condizione di procedibilità imposta dalla legge per i delitti meno gravi e per quelli che incidono prevalentemente sulla sfera privata. Disciplinata dagli articoli 120 e seguenti del codice penale per i profili sostanziali e dagli articoli 336 e seguenti del codice di procedura penale per quelli formali, la querela soggiace al termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza del fatto e può essere proposta in più modalità. Questa guida ne illustra requisiti, modalità di presentazione, irrevocabilità in alcune ipotesi e conseguenze processuali.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Sul piano sostanziale l’art. 120 c.p. riconosce il diritto di querela alla persona offesa dal reato. L’esercizio dell’azione penale, di regola officioso, è subordinato in alcuni casi alla manifestazione di volontà punitiva della vittima: il legislatore considera che la lesione del bene giuridico, nelle ipotesi tassativamente previste, non assuma rilievo di interesse pubblico tale da giustificare l’attivazione automatica della macchina giudiziaria. Sono procedibili a querela, ad esempio, le ipotesi di ingiuria depenalizzata, diffamazione non aggravata, minaccia semplice, danneggiamento comune, truffa semplice, molestie e disturbo.

    Sul piano procedurale l’art. 336 c.p.p. prevede la querela come dichiarazione della persona offesa con cui si chiede la procedibilità per un reato perseguibile a querela. La norma è integrata dagli articoli 337-340 c.p.p. che ne disciplinano la forma (art. 337), le ipotesi di querela proposta da rappresentanti e di rimessione, nonché le modalità per la rimessione della querela. L’autorità competente a riceverla è il pubblico ministero, ma può essere validamente presentata anche agli ufficiali di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) e agli agenti consolari italiani all’estero per fatti riguardanti italiani.

    L’art. 124 c.p. fissa il termine: tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Si tratta di termine perentorio e a pena di decadenza: trascorsi i tre mesi, il diritto di querela si estingue e il reato diventa improcedibile, salvo che la legge preveda termini speciali (sei mesi per i reati a sfondo sessuale, dodici mesi per i reati di violenza domestica, un anno per il furto aggravato secondo la recente Riforma Cartabia). Il decorso si computa dal momento in cui la persona offesa ha avuto effettiva conoscenza del fatto e dell’identità del responsabile, ove necessaria per la sussistenza del reato.

    Soggetti legittimati e oggetto della querela

    Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato, ossia il titolare del bene giuridico tutelato. L’art. 121 c.p. disciplina l’esercizio del diritto da parte di più persone offese: ognuna è legittimata autonomamente; il provvedimento processuale è esteso a tutti i fatti connessi. Per i minori di età, gli interdetti e gli inabilitati l’art. 122 c.p. attribuisce il diritto al rappresentante legale (genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, curatori). L’art. 123 c.p. regola la situazione del minore ultraquattordicenne, cui spetta congiuntamente al rappresentante legale il diritto di proporre querela; in caso di contrasto prevale la volontà del minore se favorevole alla procedibilità.

    Oggetto della querela è la richiesta di procedibilità per un fatto specifico. Non occorre la qualificazione giuridica esatta: è sufficiente la descrizione circostanziata della condotta, del tempo, del luogo e, ove possibile, dell’identità del presunto autore. La qualificazione spetta al pubblico ministero. La querela è valida anche se il querelante chiede la procedibilità per un reato diverso da quello che le indagini accerteranno: prevale la volontà punitiva manifestata sui fatti descritti, salvo che la qualificazione comporti procedibilità d’ufficio (in tal caso la querela diventa irrilevante perché l’azione si attiva comunque).

    La querela può riguardare uno o più reati commessi dalla medesima persona o da persone diverse, purché connessi. Va presentata distintamente quando i fatti siano autonomi e indipendenti. È valida anche se proposta contro ignoti, quando la persona offesa non sia in grado di identificare il responsabile: in tal caso la richiesta di procedibilità si estende automaticamente al soggetto che le indagini individueranno come autore. È sempre opportuno indicare nella querela tutti gli elementi utili all’identificazione (descrizione fisica, soprannomi, contesto), gli eventuali testimoni, le circostanze di tempo e luogo, le tracce documentali esistenti.

    Modalità di presentazione: scritta, orale, telematica

    L’art. 337 c.p.p. riconosce tre modalità di presentazione: in forma scritta sottoscritta, in forma orale resa verbalmente all’autorità con redazione di verbale, e – a seguito delle riforme processuali recenti – in forma telematica tramite portale del processo penale o PEC, con sottoscrizione digitale. La forma scritta è quella più diffusa per la sua tracciabilità: consente di articolare puntualmente i fatti, di allegare documenti, di chiedere espressamente il sequestro di cose pertinenti al reato. La forma orale è ammessa presso uffici di polizia giudiziaria, particolarmente utile in situazioni di urgenza (querela in flagranza, immediatamente dopo il fatto).

    Il contenuto della querela deve includere: generalità complete del querelante (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti); identificazione del querelato se nota (o indicazione “contro ignoti”); descrizione minuziosa del fatto (data, ora, luogo, modalità); indicazione delle eventuali fonti di prova (testimoni con generalità e recapiti, documenti, registrazioni video, screenshot); manifestazione espressa della volontà di querela (“chiedo che si proceda penalmente nei confronti di”); eventuale richiesta di restituzione di cose; sottoscrizione autografa (per la forma scritta) o digitale (per quella telematica). È buona prassi chiedere il rilascio di copia conforme della querela ricevuta.

    La querela può essere presentata personalmente o tramite procuratore speciale con procura scritta. Il procuratore è di norma un avvocato; può essere anche un familiare con procura specifica. La procura va allegata in originale o copia autenticata. Per la presentazione da parte del tutore o curatore non è necessaria autorizzazione del giudice, salvo che la legge non disponga diversamente. Negli uffici di polizia la querela è ricevuta dall’agente di turno, che redige verbale con i dati essenziali; la verbalizzazione costituisce a tutti gli effetti modalità valida di proposizione, pur essendo poi inoltrata al pubblico ministero competente.

    Remissione, irrevocabilità e effetti processuali

    La querela, una volta proposta, può essere ritirata mediante remissione. L’art. 125 c.p. disciplina la remissione, definita come dichiarazione del querelante di non voler proseguire nell’azione penale. La remissione è atto formale, recettizio, che produce effetto solo se accettata dal querelato. La forma è quella scritta o verbale, presentata al medesimo organo che ha ricevuto la querela o al giudice procedente. Se accettata, il giudice dichiara non doversi procedere per remissione della querela. L’art. 340 c.p.p. regola il procedimento della remissione e dell’accettazione.

    Esistono ipotesi di irrevocabilità. L’art. 126 c.p. stabilisce che la querela proposta per reati di violenza sessuale, atti persecutori (stalking), maltrattamenti, violenza domestica e altri reati gravi è irrevocabile: una volta proposta, la persona offesa non può ritirarla. La ratio è duplice: evitare pressioni e ritorsioni sulla vittima da parte del colpevole, e garantire l’effettività della tutela in contesti di violenza prevaricatrice. La rimessione tardiva o estorta è inefficace; la giurisprudenza riconosce in alcuni casi anche la possibilità di valutare la genuinità della rimessione, escludendo l’estinzione del reato qualora emerga coercizione.

    Sul piano processuale la querela attiva l’azione penale ai sensi dell’art. 50 c.p.p.: il pubblico ministero, ricevuta la notitia criminis, iscrive il procedimento nel registro previsto dall’art. 405 c.p.p. e svolge le indagini preliminari. Al termine può chiedere l’archiviazione (art. 408), il decreto di citazione a giudizio o il rinvio a giudizio. La persona offesa può opporsi all’archiviazione mediante atto motivato ai sensi dell’art. 410 c.p.p.. La persona offesa, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., ha facoltà di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.), prendere visione degli atti, depositare memorie, partecipare al procedimento. La costituzione di parte civile presuppone la qualità di danneggiato dal reato e va effettuata in udienza preliminare.

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    Casi pratici e errori frequenti

    Caso 1 – Querela tardiva. Tizio scopre il 1 marzo 2026 che un collega lo ha diffamato in una chat aziendale già il 15 gennaio. Il termine di tre mesi decorre dalla conoscenza del fatto e dell’autore, quindi dal 1 marzo. Tizio ha tempo fino al 1 giugno 2026 per proporre querela. Se attende oltre, la querela è inammissibile per decadenza. Onere della prova della tempestività grava sul querelante: è opportuno conservare ogni elemento utile a dimostrare la data della conoscenza (messaggi, testimoni, registrazione del momento della scoperta).

    Caso 2 – Querela contro ignoti e successivo riconoscimento. Caia, dopo un furto in abitazione, sporge querela “contro ignoti” presso i Carabinieri. Dieci giorni dopo riconosce in un soggetto noto della zona l’autore. La querela rimane efficace: la procedibilità si estende a chiunque le indagini individueranno come autore. Caia integra la querela originaria con dichiarazione sostanziosa di riconoscimento, allegando descrizione e elementi probatori. Non occorre proporre nuova querela, è sufficiente l’integrazione documentata.

    Errore frequente – Confondere querela e denuncia. La denuncia è la mera notitia criminis con cui chiunque (non necessariamente la vittima) porta a conoscenza dell’autorità un fatto che si ritiene costituire reato procedibile d’ufficio. La querela è invece la manifestazione di volontà punitiva della persona offesa per reati procedibili a querela. Non sono equivalenti: presentare una “denuncia” per un reato a querela può comportare l’irrilevanza dell’atto se manca l’espressa manifestazione di volontà punitiva. Verificare sempre presso l’ufficio ricevente che l’atto sia qualificato correttamente.

    Domande frequenti

    Quanto costa sporgere querela?

    La querela è gratuita: non sono dovute marche da bollo, imposte di registro o contributi unificati. L’eventuale assistenza di un avvocato è facoltativa nella fase di proposizione, ma è raccomandata per la costruzione delle prove e per la successiva costituzione di parte civile. Per i non abbienti è prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i limiti annualmente aggiornati.

    Dove si presenta la querela?

    Presso il pubblico ministero (Procura della Repubblica), presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale per i fatti di competenza), presso agenti diplomatici e consolari italiani all’estero. In forma telematica tramite portale del processo penale o PEC alla Procura competente, con sottoscrizione digitale. La competenza territoriale segue il luogo di commissione del reato, ma una querela presentata in luogo incompetente è comunque trasmessa d’ufficio.

    Posso ritirare la querela?

    Sì, mediante remissione, salvo i casi di irrevocabilità (violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, violenza domestica). La remissione produce effetto solo se accettata dal querelato. Una volta accettata, il giudice dichiara non doversi procedere. La remissione non implica ammissione di torto del querelante; può essere estesa o limitata a singoli imputati in caso di pluralità. Sono nulle remissioni estorte o frutto di coazione.

    Cosa succede se il pubblico ministero chiede archiviazione?

    Il querelante persona offesa ha diritto di essere avvisato della richiesta e può proporre opposizione entro venti giorni indicando elementi di prova a sostegno della prosecuzione delle indagini. Il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza: se accoglie l’opposizione, dispone ulteriori indagini o l’imputazione coatta; se la respinge, archivia il procedimento. Contro l’archiviazione è ammesso il ricorso per cassazione nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Posso chiedere il risarcimento del danno?

    Sì, mediante costituzione di parte civile nel processo penale o azione autonoma davanti al giudice civile. La costituzione di parte civile va effettuata in udienza preliminare o, nel rito a citazione diretta, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. È necessaria assistenza tecnica obbligatoria di un avvocato. Il giudice penale può condannare l’imputato al risarcimento e a una provvisionale immediatamente esecutiva. L’azione civile autonoma è esperibile in alternativa o cumulativamente.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 336 c.p.p., art. 120 c.p., art. 124 c.p.. Per la consultazione del testo integrato visita le categorie codice penale e codice di procedura penale.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.