Autore: Andrea Marton

  • Art. 57 L. 633/1941

    Art. 57 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.

    Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 3 L. 219/2017: Minori e incapaci

    Art. 3 L. 219/2017 – Minori e incapaci

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

    2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

    3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

    4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

    5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

  • Articolo 8 L. 184/1983: Dichiarazione dello stato di adottabilità

    Art. 8 L. 184/1983 – Dichiarazione dello stato di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

    2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

    3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,
    e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

    4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

  • Art. 337 D.Lgs. 209/2005 – (Periti assicurativi)

    Art. 337 D.Lgs. 209/2005 – (Periti assicurativi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.

    2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.

    3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

    4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.

    ))

  • Art. 175 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche

    Art. 175 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di ricerche archeologiche

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

  • Art. 1235 Codice della Navigazione – Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

    Art. 1235 Codice della Navigazione – Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell' aeroporto , se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l' aeroporto è compreso; 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria; 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare; 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

  • Art. 344-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale)

    Art. 344-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fermi restando gli obblighi di informativa previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'impresa, sebbene siano stati comunicati i Requisiti Patrimoniali di Solvibilità ai sensi dell'articolo 47-septies, comma 2, lettera e), punto 2), sino al 31 dicembre 2020, pubblica senza separata evidenza la maggiorazione di capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa deve ricorrere ai sensi dell'articolo 45-terdecies.

    ))

  • Art. 117 D.Lgs. 141/2024 – Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali

    Art. 117 D.Lgs. 141/2024 – Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

  • Art. 144 L. 689/1981 – Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento

    Art. 144 L. 689/1981 – Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

  • Art. 110 D.Lgs. 141/2024 – Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

    Art. 110 D.Lgs. 141/2024 – Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l’ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l’esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza; b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

  • Art. 1001 Codice della Navigazione: Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del nolo

    Art. 1001 Codice della Navigazione: Assicurazione dell'aeromobile, delle merci e del nolo

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Assicurazione dell'aeromobile, delle merci e del nolo).

    L'assicurazione dell'aeromobile copre l'aeromobile e le sue pertinenze e parti separabili.

    L'assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

    L'assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova contraria, contratta per l'intero ammontare del corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione dell'aeromobile.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Stabilimenti Balneari

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Stabilimenti Balneari

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.