Art. 136 T.U. Stupefacenti – Abrogazioni
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n.
685. 3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura. Torna al sommario Allegato 1 – Sostanze classificate. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.
258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 —> Per il testo dell'allegato 1 <— —> come sostituito dal D.M. 23 settembre 2004 <— —> consultare il documento in formato PDF <— Torna al sommario Allegato 2 – Definizioni. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.
258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate. Torna al sommario Allegato 3 – Allegato III e III bis Allegato III Documentazione ed etichettatura 1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: – il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; – la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; – il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma
1. L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 1.2. La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto
1. 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.
6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre. L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: – le farmacie; – gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1 gennaio-31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; – le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria
2. Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: – nome e quantita' della sostanza classificata; – nome e coordinate (indirizzo, tel., fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello Stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; – data di effettuazione dell'operazione; – giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2). Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale Tapentadolo Torna al sommario Tabella 1 – Tabella I. Nota: —> Per il testo della tabella I consultare il documento in formato PDF <— * Vedi modifiche ulteriori dal D.M. 20/10/2022 GU 254/2022. DM 01/08/2023 GU 189/2023. DM 02/08/2023 GU 189/2023. DM 03/08/2023 GU 189/2023; D.M. 12/12/2023 GU 300/2023; DM 28 marzo 2024, GU 83/2024; DM 01 agosto 2024 Ministero della Salute, GU 189/2024; DM 02 agosto 2024 Ministero della Salute , GU 189/2024; DM 28 novembre 2024 Ministero della Salute, GU 287/2024; DM 16/12/2025 GU 300/2025. DM 13/01/2026 GU 15/2026. Torna al sommario Tabella 2 – Tabella II. —> Per il testo della tabella II consultare il documento in formato PDF <— N.D.R.: Con decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006 n. 147, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza: denominazione comune: tramadolo; denominazione chimica: 2-((dimetilamino)metil)-1 -(3-metossifenil)-cicloesanolo; – dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la voce: le "composizioni contenenti tramadolo". – Con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2007 n. 98, sono state apportate modifiche alla presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 18 aprile
2007. – Con decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008 n. 29, sono state apportate modifiche alla sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 21 dicembre
2007. – Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008 n. 242, sono state apportate modifiche alle sezioni D ed E della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 26 settembre
2008. – Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2010 n. 78, e' stata sostituita la sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 31 marzo
2010. – Con decreto del Ministro della salute del 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010 n. 145, e' stata aggiunta la seguente sostanza nella sezione A della presente tabella II: nandrolone, denominazione comune; 17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica; 19-Nortestosterone, altra denominazione. – Con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2011 n.88, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II:
1. Nella tabella II, sezione D, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quarto riquadro, dopo la parola: "ossimorfone" e' aggiunta la parola: "tapentadolo".
2. Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono aggiunti i simboli "". – Con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2011 n. 180, sono state elliminate le seguenti sostanze dalla presente tabella II: Amfepramone, denominazione comune 2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica Dietilpropione, altra denominazione Fendimetrazina, denominazione comune (+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina, denominazione comune Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica Mazindolo, denominazione comune 5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica. – Con decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08 febbraio 2013 n. 33, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – nella sezione B sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, i Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). Ai sensi dei commi 2, 3, 30 dell'articolo 1 e dell'allegato al decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 la tabella 1 è stata modificata come da documento pdf. allegato Torna al sommario Tabella 3 – Tabella III —-> Per visualizzare il testo della tabella, consultare il documento in formato pdf. <—- Torna al sommario Tabella 4 – Tabella IV Nota: Vedi modifiche ulteriori apportate da: DM 29/12/2020 Ministero della salute, GU 05/02/2021 n. 30; DM 02/12/2021 Ministero della Salute, GU 15/12/2021 n. 297; DM 16/12/2025 Ministero della Salute GU 29/12/2025 n.
300. SOSTANZE DENOMINAZIONE ALTRA DENOMINAZIONE COMUNE CHIMICA DENOMINAZIONE Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico GHB Alazepam Allobarbital Alossazolam Alprazolam Amineptina Aprobarbital Barbexaclone Barbital Benzfetamina Brallobarbital Bromazepam Brotizolam Buprenorfina Butalbital Butallilonal Butobarbital Butorfanolo Camazepam Clobazam Clonazepam Clorazepato Clordemetildiazepam Delorazepam Clordiazepossido Clossazolam Clotiazepam Destropropossifene Diazepam Estazolam Etclorvinolo Etifossina Etil loflazepato Etinamato Etizolam Fenazepam Fencamfamina Fenobarbital Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Gamma-butirrolattone (GBL) Ketazolam Lefetamina (SPA) Loprazolam Lorazepam Lormetazepam N-metil-lorazepam Meclofenossato Medazepam Mefenorex Meprobamato Metarbital Metilfenidato Metilfenobarbital Metilossazepam Metiprilone Midazolam Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Desmetildiazepam Ossazepam Ossazolam Pemolina Pentazocina Pinazepam Pipradrolo Pirovalerone Prazepam Prolintano Propilesedrina Quazepam Secbutabarbital Temazepam Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam Triazolam Vinilbital Zaleplon Zolpidem Zopiclone I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali. La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006. Torna al sommario