Autore: Andrea Marton

  • Art. 1237 Codice della Navigazione – Reati in corso di navigazione

    Art. 1237 Codice della Navigazione – Reati in corso di navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all'estero, all'autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo. Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare.

  • CCNL Grafici Editoriali: Ferie e permessi

    CCNL Grafici Editoriali

    In sintesi

    Ferie CCNL Grafici: 26 gg lavorativi, ROL 88h, ex-festività. Permessi standard.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ASIG (Associazione Stampatori Italiana Grafica) · ANES · CGIL SLC · CISL FISTEL · UIL UILCom
    Ultimo rinnovo
    15 novembre 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~30.000 (tipografi, grafici, redattori, addetti rotative, addetti pre-stampa, post-produzione editoriale)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi
    Voce Dettaglio
    Ferie Vedi sezione
    ROL Vedi sezione
    Ex-festività Vedi sezione
    Permessi familiari Vedi sezione
    L.104 e studio Vedi sezione

    Ferie

    26 gg lavorativi annui.

    ROL

    88h annue (~11 gg).

    Ex-festività

    32h annue.

    Permessi familiari

    Matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg.

    L.104 e studio

    L.104 3 gg/mese. Studio 150h triennio.

    Casi pratici

    Tizio – tipografo Ferie e permessi
    Tizio (tipografo offset livello 4) applica regole CCNL su ferie e permessi.
    Caia – grafica Ferie e permessi
    Caia (grafica livello 5) gestisce ferie e permessi in casa editrice.
    Sempronio – direttore Ferie e permessi
    Sempronio (direttore produzione livello 8) supervisiona ferie e permessi.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Ferie e permessi?
    Risposta su ferie e permessi CCNL Grafici.
    Domanda 2 Ferie e permessi?
    Approfondimento ferie e permessi per tipografie/case editrici.
    Domanda 3 Ferie e permessi?
    Caso specifico ferie e permessi settore stampa.
    Domanda 4 Ferie e permessi?
    Differenze ferie e permessi tradizionale vs digitale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 142 D.Lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge

    Art. 142 D.Lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico . . . .

    2. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee A e B ; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

    3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 .

    4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

  • Articolo 342-ter Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342-ter c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 344-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)

    Art. 344-novies D.Lgs. 209/2005 – (Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.

    2. L'applicazione dell'adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.

    3. 3. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra: a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater.

    4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

    5. Se l'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.

    6. 6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva; b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015; c) a detti impegni non si applica l'aggiustamento per la congruità di cui all'articolo 36-quinquies.

    7. 7. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1: a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies; b) non applica l'articolo 344-decies; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

    ))

  • Art. 184 D.Lgs. 42/2004 – Norme abrogate e interpretative

    Art. 184 D.Lgs. 42/2004 – Norme abrogate e interpretative

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: – legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40 , nel testo da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237 ; – decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall' articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 ; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; – decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall' articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ; – legge 15 maggio 1997, n. 127 , limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall' articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ; e comma 6, primo periodo; – legge 8 ottobre 1997, n. 352 , limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall' articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513 ; – decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; – legge 12 luglio 1999, n. 237 , limitatamente all'articolo 9; – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 , limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; – decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; – decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 ; – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , limitatamente all'articolo 179, comma 4; – legge 8 luglio 2003, n. 172 , limitatamente all'articolo 7.

    1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117.

  • Sfratto per morosità: procedura, termini e costi 2026

    La procedura di sfratto per morosità consente al locatore di ottenere il rilascio dell’immobile quando il conduttore non paga il canone alle scadenze pattuite. È disciplinata dagli articoli 658 e seguenti del codice di procedura civile e dalla legge 392/1978 sulle locazioni abitative. La procedura ha cadenze rapide: notifica dell’intimazione, udienza di convalida, eventuale concessione del termine di grazia, esecuzione del rilascio. Questa guida illustra termini, atti, importi minimi per la morosità, tutele del conduttore e costi del procedimento.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il contratto di locazione, definito dall’art. 1571 c.c., obbliga il conduttore a pagare il corrispettivo nei termini pattuiti (art. 1587 c.c.). Il mancato pagamento legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il rilascio dell’immobile. Per le locazioni abitative la legge 392/1978, all’art. 5, prevede una soglia di morosità qualificata: il mancato pagamento di una sola mensilità di canone alla scadenza, decorsi venti giorni, costituisce grave inadempimento. Per gli oneri accessori il limite è elevato a un importo pari a due mensilità. Per le locazioni a uso diverso dall’abitativo non opera la soglia legale: vale la regola generale della non scarsa importanza dell’inadempimento. L’art. 657 c.p.c. disciplina l’intimazione di licenza per finita locazione, mentre l’art. 658 c.p.c. regola specificamente l’intimazione di sfratto per morosità. L’art. 660 c.p.c. prevede le forme dell’atto introduttivo e i termini di comparizione.

    L’intimazione di sfratto e l’udienza di convalida

    La procedura inizia con l’intimazione di sfratto, atto stragiudiziale convertito in atto introduttivo del giudizio. Il locatore deve notificarla al conduttore con contestuale citazione a comparire davanti al tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’art. 660 c.p.c.. Il termine di comparizione non può essere inferiore a venti giorni liberi dalla notifica. All’udienza il giudice valuta la regolarità del contraddittorio. Se il conduttore non compare e non è giustificato, oppure compare e non si oppone, l’art. 663 c.p.c. consente la convalida dello sfratto con ordinanza emessa nella stessa udienza. L’ordinanza di convalida costituisce titolo esecutivo per il rilascio. L’art. 664 c.p.c. disciplina l’apposizione della formula esecutiva e la trasmissione dell’ordinanza all’ufficiale giudiziario. L’art. 665 c.p.c. regola l’opposizione del conduttore: se questi compare e si oppone, il giudice – su istanza del locatore – può emettere ordinanza non impugnabile di rilascio quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o sia di pronta soluzione, salva la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il termine di grazia e la sanatoria della morosità

    Una tutela centrale per il conduttore è il termine di grazia. All’udienza di convalida, l’art. 666 c.p.c. consente al conduttore di chiedere al giudice la concessione di un termine – non superiore a 90 giorni, prorogabile fino a 120 in casi eccezionali – per sanare la morosità versando i canoni scaduti, gli oneri accessori, gli interessi legali e le spese del procedimento liquidate dal giudice. Se la sanatoria avviene integralmente entro il termine concesso, la procedura si estingue e il contratto prosegue. La sanatoria può essere richiesta non più di tre volte nel quadriennio (art. 55 l. 392/1978 per le locazioni abitative). In caso di mancato pagamento entro il termine, il giudice emette ordinanza di convalida nella successiva udienza fissata. L’art. 667 c.p.c. disciplina la mutatio del giudizio di convalida in giudizio ordinario di cognizione quando l’opposizione non sia rigettata in via sommaria. L’art. 662 c.p.c. prevede la possibilità di cumulare nell’atto la domanda di rilascio e quella di pagamento dei canoni scaduti, generando così un titolo esecutivo per il rilascio e – separatamente – per il pagamento dei canoni arretrati. L’art. 661 c.p.c. regola le forme della contestuale citazione per il merito.

    Dall’ordinanza al rilascio: l’esecuzione

    Ottenuta l’ordinanza di convalida con formula esecutiva (art. 664 c.p.c.), il locatore notifica al conduttore il precetto di rilascio e, decorsi dieci giorni, l’avviso di sloggio con indicazione della data dell’accesso dell’ufficiale giudiziario. L’esecuzione per rilascio è disciplinata dagli articoli 605-611 c.p.c. L’ufficiale giudiziario accede all’immobile e, in presenza del conduttore, intima il rilascio. Se l’immobile non è spontaneamente liberato, l’ufficiale procede al rilascio coattivo, eventualmente con la forza pubblica. L’esecuzione può essere differita per gravi motivi (art. 6 l. 431/1998). L’art. 1591 c.c. disciplina gli effetti del ritardato rilascio: il conduttore in mora è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto fino all’effettivo rilascio, oltre al risarcimento del maggior danno. L’art. 1590 c.c. regola la restituzione della cosa locata nello stato in cui è stata ricevuta. L’art. 1588 c.c. pone in capo al conduttore la responsabilità per la perdita o deterioramento della cosa, salva la prova che siano avvenuti senza sua colpa.

    Sfratto per finita locazione e altre ipotesi

    Distinta dallo sfratto per morosità è la procedura per finita locazione, disciplinata dall’art. 659 c.p.c. e regolata dalla legge 392/1978 e, per le locazioni abitative, dalla legge 431/1998. In questa ipotesi il locatore non lamenta inadempimento ma intende riprendere la disponibilità dell’immobile alla naturale scadenza del contratto. Lo sfratto può essere intimato fin da sei mesi prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi (un anno per le locazioni a uso non abitativo). L’art. 668 c.p.c. disciplina lo sfratto in pendenza di esecuzione, ipotesi residuale che opera quando il conduttore continui a occupare l’immobile dopo la cessazione del contratto per pericolo di danno alla cosa locata.

    La recesso del conduttore, disciplinata dall’art. 4 della legge 392/1978 per le locazioni abitative e dall’art. 27 della l. 392/1978 per le locazioni a uso diverso, consente al conduttore di recedere anticipatamente per gravi motivi con preavviso di sei mesi. La rinuncia tacita del locatore alla risoluzione per morosità si configura solo in presenza di comportamenti univoci e incompatibili con la volontà di ottenere il rilascio. La giurisprudenza esclude che la mera accettazione di pagamenti parziali integri rinuncia, salvo che vi sia inequivoca remissione del debito. L’art. 1596 c.c. disciplina inoltre la durata della locazione e la rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c. quando il conduttore continui a detenere la cosa locata senza opposizione del locatore.

    Costi, casi pratici e graduazione del rilascio

    Il contributo unificato segue gli scaglioni ordinari calcolati sull’ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino alla naturale cessazione del contratto. A questo si aggiungono l’onorario del difensore, i diritti di notifica dell’intimazione e del precetto, le competenze dell’ufficiale giudiziario per l’accesso esecutivo (con maggiorazione per eventuali accessi differiti). Tizio, locatore di un appartamento ad uso abitativo, intima sfratto al conduttore Caio per quattro mensilità non pagate: Caio compare all’udienza, riconosce la morosità e chiede il termine di grazia ai sensi dell’art. 666 c.p.c.; il giudice concede 90 giorni, Caio versa integralmente e la procedura si estingue. Sempronio, conduttore commerciale, omette il pagamento di sei mensilità: il locatore intima sfratto e ottiene la convalida; in sede esecutiva il giudice può graduare il rilascio in base a comprovate ragioni di necessità del conduttore o di soggetti del suo nucleo familiare. Tipici errori del locatore sono l’imprecisione nell’indicazione dei canoni scaduti, l’omessa notifica al coniuge convivente, la mancata allegazione del contratto registrato. Errori del conduttore sono la mancata comparizione, la sanatoria parziale (insufficiente a estinguere il giudizio), la richiesta di termine di grazia oltre il limite quadriennale.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Dopo quanti mesi di mancato pagamento si può sfrattare?

    Per le locazioni abitative basta una sola mensilità non pagata da oltre venti giorni dalla scadenza, ai sensi della legge 392/1978. Per le locazioni a uso diverso vale la regola della non scarsa importanza dell’inadempimento valutata in concreto dal giudice.

    Cos’è il termine di grazia?

    È la possibilità per il conduttore di sanare la morosità all’udienza di convalida versando canoni scaduti, oneri, interessi e spese entro un termine fissato dal giudice (massimo 90 giorni, prorogabili a 120). Concedibile non più di tre volte nel quadriennio.

    Quanto tempo serve per uno sfratto?

    Dalla notifica dell’intimazione alla convalida passano in genere 30-60 giorni, salvo opposizione. Se concesso il termine di grazia, 90-120 giorni aggiuntivi. L’esecuzione del rilascio richiede ulteriori settimane o mesi. Tempi medi complessivi: 6-12 mesi.

    Il conduttore può sospendere il pagamento se ci sono problemi nell’immobile?

    No, salvo casi limite di immobile totalmente inidoneo all’uso pattuito. La giurisprudenza esige che il conduttore continui a pagare il canone proponendo eventuale azione di riduzione o risarcimento. L’autoriduzione unilaterale espone allo sfratto per morosità.

    Quanto costa una procedura di sfratto?

    Contributo unificato in base al valore (mensilità scadute e a scadere), notifica dell’atto, onorario del difensore (DM 55/2014), eventuali costi per l’esecuzione (precetto, accesso dell’ufficiale giudiziario). Indicativamente, da 1.500 a oltre 4.000 euro per procedimenti semplici.

    Obblighi del conduttore e responsabilità per danni

    Oltre al pagamento del canone, il conduttore è tenuto a una serie di obblighi accessori che incidono sul rapporto e che possono fondare ulteriori pretese del locatore. L’art. 1587 c.c. impone al conduttore di servirsi della cosa secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia. Il mutamento unilaterale della destinazione d’uso (es. trasformazione di abitazione in studio professionale, di negozio in pubblico esercizio) costituisce grave inadempimento e legittima la risoluzione del contratto. Il subaffitto totale è vietato per le locazioni abitative salvo espresso consenso del locatore; quello parziale è ammesso ma va comunicato.

    L’art. 1588 c.c. pone in capo al conduttore la responsabilità per la perdita o il deterioramento della cosa, salva la prova che siano avvenuti senza sua colpa. La presunzione di colpa opera anche per i fatti di terzi ammessi nell’immobile (familiari, ospiti, dipendenti). L’art. 1590 c.c. disciplina la restituzione della cosa locata: il conduttore deve restituirla nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall’uso conforme al contratto. La descrizione dell’immobile, redatta al momento della consegna e firmata da entrambe le parti, costituisce lo strumento principale per documentare lo stato iniziale ed evitare contestazioni al rilascio. La sua assenza fa presumere che l’immobile sia stato consegnato in buono stato.

    I miglioramenti apportati dal conduttore, regolati dall’art. 1592 c.c., danno diritto a indennizzo solo se eseguiti con il consenso scritto del locatore. Le addizioni (opere separabili senza nocumento) possono essere rimosse dal conduttore al termine del rapporto, salvo che il locatore preferisca trattenerle pagando un’indennità. Per le locazioni a uso non abitativo, la legge 392/1978 prevede inoltre l’indennità di avviamento commerciale a favore del conduttore costretto a rilasciare l’immobile alla naturale scadenza per disdetta del locatore: l’indennità è pari a 18 mensilità (21 per attività alberghiere) e non spetta in caso di risoluzione per inadempimento o di recesso del conduttore.

    Tutele e strumenti di sostegno per il conduttore

    Il sistema offre al conduttore moroso diversi strumenti di tutela. Oltre al termine di grazia ex art. 666 c.p.c., il giudice dell’esecuzione può graduare il rilascio in presenza di gravi ragioni di necessità del conduttore o del suo nucleo familiare, particolarmente se vi siano persone anziane, malate o minori. Il differimento non può di norma superare i sei mesi, salvo proroghe motivate. Per le situazioni di particolare fragilità sociale, le Prefetture possono attivare specifici tavoli di concertazione con i Comuni per individuare soluzioni alloggiative alternative prima dell’esecuzione coattiva.

    Le persone in condizione di morosità incolpevole (per perdita del lavoro, malattia grave, riduzione dell’orario di lavoro o eventi imprevisti) possono accedere al Fondo nazionale per la morosità incolpevole, istituito dalla legge 124/2013 e gestito a livello comunale. Il contributo, fino a 12.000 euro per nucleo familiare, può coprire mensilità arretrate, residuo del contratto, o nuovo deposito cauzionale per un alloggio di analoga natura. L’accesso è subordinato a requisiti di reddito (ISEE inferiore a 35.000 euro), a condizioni soggettive di vulnerabilità e alla presentazione della domanda al Comune nei termini fissati dal bando regionale o comunale.

    Il patto di non conduzione, accordo con cui il locatore si impegna a non procedere con lo sfratto in cambio di un piano di rientro del debito, costituisce un’alternativa stragiudiziale frequentemente percorsa. La mediazione civile, pur non essendo condizione di procedibilità per lo sfratto, può favorire soluzioni transattive: il verbale di mediazione, omologato dal presidente del tribunale, costituisce titolo esecutivo per il rilascio. La sospensione legale degli sfratti, disposta in passato per ragioni emergenziali, è oggi sostituita da misure mirate per i conduttori con difficoltà economiche documentate.

    Da considerare attentamente è il regime della caparra e del deposito cauzionale. Il deposito cauzionale, previsto dall’art. 11 della legge 392/1978, non può superare tre mensilità di canone e produce interessi legali a favore del conduttore. Non può essere utilizzato in compensazione con i canoni scaduti se non al termine del rapporto: il locatore che vi attinga unilateralmente in corso di rapporto compie un inadempimento autonomo. Al rilascio dell’immobile, salvo opposizione del locatore per danni documentati, il deposito va restituito. La trattenuta unilaterale espone il locatore all’obbligo di restituzione e al risarcimento del danno.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti: Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità, Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell, Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull'ammontare dei canoni, Articolo 1591 Codice Civile: Danni per ritardata restituzione. Per la disciplina sostanziale del contratto di locazione consulta il Codice civile.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 136 T.U. Stupefacenti: abrogazioni della disciplina previgente

    Art. 136 T.U. Stupefacenti – Abrogazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico

    2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n.

    685. 3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura. Torna al sommario Allegato 1 – Sostanze classificate. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

    258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 —> Per il testo dell'allegato 1 <— —> come sostituito dal D.M. 23 settembre 2004 <— —> consultare il documento in formato PDF <— Torna al sommario Allegato 2 – Definizioni. Nota: Allegato aggiunto dall'art. 3 del DLG 12 aprile 1996 n.

    258. Soppresso dal 27/04/2011 da: Decreto legislativo del 24/03/2011 n. 50 Articolo 1 E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate. Torna al sommario Allegato 3 – Allegato III e III bis Allegato III Documentazione ed etichettatura 1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: – il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, o se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; – la quantita' e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantita' e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonche' la quantita' e il peso, o la percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, contenute nella miscela; – il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma

    1. L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni. 1.2. La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un acquirente stabilito nella Comunita', la dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004.

    2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004.

    3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o esportazione. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'Allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 o, in caso di miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse a tali operazioni.

    4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto

    1. 5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.

    6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita' di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonche' la giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre. L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004, e che sono esentati dall'obbligo di registrazione. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in categoria 2 sono esclusi: – le farmacie; – gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio della propria attivita', senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero anno di calendario (1 gennaio-31 dicembre) quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui Allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004; – le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria

    2. Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere: – nome e quantita' della sostanza classificata; – nome e coordinate (indirizzo, tel., fax, e-mail) dell'operatore acquirente o fornitore, con indicazione dello Stato estero di provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; – data di effettuazione dell'operazione; – giacenza al 1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2). Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Medicinali che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale Tapentadolo Torna al sommario Tabella 1 – Tabella I. Nota: —> Per il testo della tabella I consultare il documento in formato PDF <— * Vedi modifiche ulteriori dal D.M. 20/10/2022 GU 254/2022. DM 01/08/2023 GU 189/2023. DM 02/08/2023 GU 189/2023. DM 03/08/2023 GU 189/2023; D.M. 12/12/2023 GU 300/2023; DM 28 marzo 2024, GU 83/2024; DM 01 agosto 2024 Ministero della Salute, GU 189/2024; DM 02 agosto 2024 Ministero della Salute , GU 189/2024; DM 28 novembre 2024 Ministero della Salute, GU 287/2024; DM 16/12/2025 GU 300/2025. DM 13/01/2026 GU 15/2026. Torna al sommario Tabella 2 – Tabella II. —> Per il testo della tabella II consultare il documento in formato PDF <— N.D.R.: Con decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006 n. 147, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la seguente sostanza: denominazione comune: tramadolo; denominazione chimica: 2-((dimetilamino)metil)-1 -(3-metossifenil)-cicloesanolo; – dalla tabella II, sezione D di cui all'art. 14 del testo unico e' esclusa la voce: le "composizioni contenenti tramadolo". – Con decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2007 n. 98, sono state apportate modifiche alla presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 18 aprile

    2007. – Con decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008 n. 29, sono state apportate modifiche alla sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 21 dicembre

    2007. – Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2008 n. 242, sono state apportate modifiche alle sezioni D ed E della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 26 settembre

    2008. – Con decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2010 n. 78, e' stata sostituita la sezione D della presente tabella II. Per i dettagli si rimanda alla consultazione del citato decreto del 31 marzo

    2010. – Con decreto del Ministro della salute del 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010 n. 145, e' stata aggiunta la seguente sostanza nella sezione A della presente tabella II: nandrolone, denominazione comune; 17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica; 19-Nortestosterone, altra denominazione. – Con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2011 n.88, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II:

    1. Nella tabella II, sezione D, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel quarto riquadro, dopo la parola: "ossimorfone" e' aggiunta la parola: "tapentadolo".

    2. Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono aggiunti i simboli "". – Con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2011 n. 180, sono state elliminate le seguenti sostanze dalla presente tabella II: Amfepramone, denominazione comune 2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica Dietilpropione, altra denominazione Fendimetrazina, denominazione comune (+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina, denominazione comune Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica Mazindolo, denominazione comune 5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo, denominazione chimica. – Con decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08 febbraio 2013 n. 33, sono state apportate le seguenti modifiche alla presente tabella II: – nella sezione B sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico, i Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). Ai sensi dei commi 2, 3, 30 dell'articolo 1 e dell'allegato al decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 la tabella 1 è stata modificata come da documento pdf. allegato Torna al sommario Tabella 3 – Tabella III —-> Per visualizzare il testo della tabella, consultare il documento in formato pdf. <—- Torna al sommario Tabella 4 – Tabella IV Nota: Vedi modifiche ulteriori apportate da: DM 29/12/2020 Ministero della salute, GU 05/02/2021 n. 30; DM 02/12/2021 Ministero della Salute, GU 15/12/2021 n. 297; DM 16/12/2025 Ministero della Salute GU 29/12/2025 n.

    300. SOSTANZE DENOMINAZIONE ALTRA DENOMINAZIONE COMUNE CHIMICA DENOMINAZIONE Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico GHB Alazepam Allobarbital Alossazolam Alprazolam Amineptina Aprobarbital Barbexaclone Barbital Benzfetamina Brallobarbital Bromazepam Brotizolam Buprenorfina Butalbital Butallilonal Butobarbital Butorfanolo Camazepam Clobazam Clonazepam Clorazepato Clordemetildiazepam Delorazepam Clordiazepossido Clossazolam Clotiazepam Destropropossifene Diazepam Estazolam Etclorvinolo Etifossina Etil loflazepato Etinamato Etizolam Fenazepam Fencamfamina Fenobarbital Fenproporex Fludiazepam Flunitrazepam Flurazepam Gamma-butirrolattone (GBL) Ketazolam Lefetamina (SPA) Loprazolam Lorazepam Lormetazepam N-metil-lorazepam Meclofenossato Medazepam Mefenorex Meprobamato Metarbital Metilfenidato Metilfenobarbital Metilossazepam Metiprilone Midazolam Nimetazepam Nitrazepam Nordazepam Desmetildiazepam Ossazepam Ossazolam Pemolina Pentazocina Pinazepam Pipradrolo Pirovalerone Prazepam Prolintano Propilesedrina Quazepam Secbutabarbital Temazepam Tetrabramato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam Triazolam Vinilbital Zaleplon Zolpidem Zopiclone I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali. La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai sensi del DM 19/06/2006. Torna al sommario

  • Patto di non concorrenza: guida completa (art. 2125 e 2596 c.c.)

    In sintesi (risposta rapida)

    Il patto di non concorrenza è l’accordo con cui una parte si obbliga a non svolgere attività concorrenziale nei confronti dell’altra. Il codice civile ne disciplina due specie principali, con regole diverse:

    • Patto del lavoratore dipendente (art. 2125 c.c.): vincola il dipendente dopo la cessazione del rapporto. È valido solo se ricorrono quattro requisiti cumulativi: forma scritta, corrispettivo a favore del lavoratore, limiti di oggetto, limiti di tempo e di luogo. La durata massima è di 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi.
    • Patto tra imprenditori (art. 2596 c.c.): limita la concorrenza tra imprese. Deve essere provato per iscritto, circoscritto a una determinata zona o attività, e non può superare i 5 anni.

    Se manca anche uno solo dei requisiti dell’art. 2125, il patto del lavoratore è nullo. Un corrispettivo simbolico, irrisorio o manifestamente sproporzionato equivale, per la giurisprudenza, alla sua mancanza e determina la nullità.

    Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) e patto post-contrattuale: due cose diverse

    Prima di esaminare il patto vero e proprio, occorre distinguerlo dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. Durante il rapporto di lavoro, il dipendente è già tenuto a non trattare affari in concorrenza con il datore (per conto proprio o di terzi) e a non divulgare o utilizzare in modo dannoso notizie sull’organizzazione e sui metodi di produzione dell’impresa.

    Questo divieto opera per legge, in costanza di rapporto, senza bisogno di un accordo specifico e senza alcun corrispettivo aggiuntivo. Il patto di non concorrenza dell’art. 2125, invece, serve a estendere il divieto di concorrenza al periodo successivo alla cessazione del rapporto, quando l’obbligo di fedeltà non opera più: proprio perché comprime la libertà economica dell’ex dipendente, la legge pretende un corrispettivo e limiti rigorosi.

    Il patto di non concorrenza del lavoratore: i quattro requisiti (art. 2125 c.c.)

    L’art. 2125 c.c. stabilisce che il patto è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. I quattro requisiti devono coesistere.

    1. Forma scritta

    La forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè per l’esistenza stessa del patto. Un accordo solo verbale è radicalmente nullo. Il patto può essere contenuto nel contratto di assunzione, in un documento separato o in un atto sottoscritto durante o al termine del rapporto, purché tutte le pattuizioni essenziali siano per iscritto.

    2. Corrispettivo a favore del lavoratore

    Il datore deve riconoscere al lavoratore una somma a fronte della limitazione della sua libertà professionale futura. Su questo requisito si concentra la maggior parte del contenzioso. La giurisprudenza distingue due profili autonomi:

    • Determinatezza o determinabilità: il corrispettivo deve essere determinato o quantomeno determinabile in base a un criterio oggettivo, verificabile, che non lasci margini di discrezionalità. Il riferimento normativo è l’art. 1346 c.c. (oggetto del contratto). La durata indeterminata del rapporto non rende di per sé indeterminabile il corrispettivo, purché il metodo di calcolo sia chiaro e verificabile.
    • Congruità: il compenso non deve essere meramente simbolico, irrisorio o manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio imposto. Il riferimento normativo è lo stesso art. 2125 c.c. Solo quando il compenso è manifestamente inadeguato la nullità può essere pronunciata; in mancanza di tale evidenza, la clausola resta valida.

    3. Limiti di oggetto

    Il patto deve indicare con precisione quale attività è preclusa all’ex dipendente. Un divieto generico, che impedisca al lavoratore di svolgere qualsiasi attività professionale o l’intera attività appresa, rischia di essere nullo perché comprime in modo eccessivo il diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 della Costituzione. L’oggetto va circoscritto a mansioni, settori o tipologie di clientela effettivamente concorrenziali con l’impresa.

    4. Limiti di tempo e di luogo

    Il patto deve fissare una durata e un ambito territoriale. Sul piano temporale, la durata non può superare 5 anni per i dirigenti e 3 anni negli altri casi; in caso di pattuizione di termini superiori, la durata si riduce automaticamente a quei limiti. Sul piano territoriale, l’estensione deve essere proporzionata: più ampio è il territorio, più ristretto deve essere l’oggetto (e viceversa), perché la somma dei vincoli non azzeri la possibilità concreta di lavorare.

    Quando il patto del lavoratore è nullo

    Le ipotesi di nullità più frequenti, alla luce della disciplina e degli orientamenti della Corte di cassazione, sono:

    • Mancanza di corrispettivo o corrispettivo solo simbolico/irrisorio.
    • Corrispettivo indeterminato e non determinabile con criterio oggettivo.
    • Vincolo troppo ampio (oggetto, tempo e luogo congiuntamente) tale da impedire di fatto al lavoratore di esercitare la propria professionalità.
    • Mancanza della forma scritta.

    La nullità è generalmente insanabile e rilevabile anche d’ufficio. Va però distinta dalla mera riduzione automatica della durata, che la legge prevede solo per il superamento dei limiti temporali massimi.

    Corrispettivo: in costanza di rapporto o alla cessazione?

    Una questione molto dibattuta riguarda il momento del pagamento. Il corrispettivo può essere erogato:

    • In costanza di rapporto, ad esempio come quota mensile aggiuntiva in busta paga;
    • Alla cessazione, in un’unica soluzione o in rate successive.

    La giurisprudenza richiede che la congruità sia valutabile già al momento della sottoscrizione: il giudizio non può essere rinviato alla cessazione né ancorato esclusivamente alla durata effettiva del rapporto. Un corrispettivo legato unicamente alla durata del rapporto può risultare problematico se, in caso di cessazione precoce, l’importo diventa irrisorio a fronte di un vincolo pieno. La soluzione prudente è strutturare il compenso in modo che l’equilibrio tra ampiezza del vincolo e sacrificio del lavoratore sia apprezzabile fin dalla firma.

    Clausola di recesso unilaterale e patto di opzione

    Molti datori inseriscono una clausola che consente loro di recedere dal patto, liberandosi dell’obbligo di pagare il corrispettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto nulla la clausola che rimette al mero arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto, anche in costanza di rapporto: non può essere attribuito al datore il potere unilaterale di incidere sulla durata del vincolo o di far venire meno l’attribuzione patrimoniale pattuita (Cass., sez. lavoro, ord. n. 10679 del 19 aprile 2024). Una volta sottoscritto, l’accordo è “cristallizzato” e la sopravvenuta volontà del datore non può travolgerlo.

    Diverso è il patto di opzione (art. 1331 c.c.): qui il datore si riserva, entro un termine prestabilito, la facoltà di attivare o meno il patto. Finché non esercita l’opzione, il vincolo non nasce e il lavoratore resta in standby; se la esercita entro il termine, il patto si perfeziona e il corrispettivo è dovuto; se non la esercita, il patto non produce effetti. La giurisprudenza ha ammesso questa figura entro termini rigorosi, distinguendola nettamente dal recesso arbitrario successivo alla nascita del vincolo.

    Il patto di non concorrenza tra imprenditori (art. 2596 c.c.)

    Quando il vincolo non riguarda un lavoratore subordinato ma intercorre tra imprese (ad esempio nei rapporti di fornitura, distribuzione o tra soci e società), si applica l’art. 2596 c.c. I limiti sono:

    • Forma scritta: il patto deve essere provato per iscritto (qui la scrittura è richiesta ad probationem, ai fini della prova, non per l’esistenza dell’accordo).
    • Limite di oggetto o di zona: la limitazione deve riguardare una determinata zona oppure una determinata attività.
    • Durata massima 5 anni: se la durata non è fissata o è pattuita per un periodo superiore, il patto vale comunque per il termine di cinque anni.

    A differenza dell’art. 2125, l’art. 2596 non richiede un corrispettivo come requisito di validità: il fondamento è la tutela della libertà di iniziativa economica della parte vincolata, non la protezione del contraente debole.

    Divieto di concorrenza di socio, amministratore e nella cessione d’azienda

    Socio di società di persone (art. 2301 c.c.)

    Il socio di società di persone non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile a un’altra società concorrente. Il consenso si presume se l’attività preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza. È un divieto legale, che opera durante il rapporto sociale senza bisogno di patto.

    Amministratore

    L’amministratore è tenuto a un dovere di fedeltà e di non concorrenza connesso alla carica e ai doveri gestori. Nelle società di capitali, in assenza di una clausola statutaria o contrattuale espressa, l’automatismo dell’art. 2301 (pensato per le società di persone) non si applica ai soci di s.r.l. o s.p.a.: occorre prevedere espressamente il vincolo.

    Cessione d’azienda (art. 2557 c.c.)

    Chi aliena un’azienda deve astenersi, per cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. È un divieto che opera per legge a tutela dell’acquirente; le parti possono modularlo, ma non ampliarlo oltre i limiti che impedirebbero ogni attività professionale del cedente. La regola, non avendo carattere eccezionale, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre fattispecie di trasferimento.

    Tutele e rimedi in caso di violazione

    Se la parte vincolata viola un patto di non concorrenza valido, l’altra parte dispone di più strumenti, cumulabili:

    • Inibitoria: l’ordine del giudice di cessare l’attività concorrenziale vietata, anche in via d’urgenza.
    • Risarcimento del danno: il ristoro del pregiudizio subito (perdita di clientela, sviamento, danno emergente e lucro cessante), il cui ammontare va però provato.
    • Clausola penale (artt. 1382 e ss. c.c.): le parti possono predeterminare l’importo dovuto in caso di violazione, evitando l’onere di provare il danno. La penale può essere ridotta dal giudice se manifestamente eccessiva. È legittimo prevedere, accanto al corrispettivo, una penale a carico del lavoratore inadempiente.

    Casi pratici

    Caso 1 – Corrispettivo simbolico (nullità)

    La “Beta Software s.r.l.” assume un programmatore e inserisce un patto biennale che vieta di lavorare per qualsiasi software house in tutta Italia, riconoscendo 200 euro una tantum. Il vincolo è amplissimo (oggetto generico + intero territorio nazionale) e il corrispettivo è irrisorio rispetto al sacrificio: il patto è verosimilmente nullo per incongruità del corrispettivo e per eccessiva ampiezza.

    Caso 2 – Recesso arbitrario del datore (clausola nulla)

    La “Gamma Distribuzione s.p.a.” pattuisce con un dirigente un patto triennale con corrispettivo mensile, riservandosi di recedere “in qualsiasi momento”. Alla cessazione, recede e non paga. Secondo l’orientamento della Cassazione (ord. n. 10679/2024), la clausola di recesso rimessa al mero arbitrio del datore è nulla: il vincolo resta efficace e il dirigente ha diritto al corrispettivo.

    Caso 3 – Patto tra imprese oltre i 5 anni (riduzione)

    La “Delta Forniture s.r.l.” e un fornitore pattuiscono per iscritto un patto di non concorrenza decennale su una determinata zona. Il patto non è nullo per la sola durata eccessiva: ai sensi dell’art. 2596 c.c. la durata si riduce automaticamente a cinque anni.

    Domande frequenti

    Il patto di non concorrenza vale anche se mi licenziano io?

    Di regola sì: il patto opera a prescindere dalla causa di cessazione (dimissioni, licenziamento, scadenza), salvo diversa previsione delle parti. È prudente disciplinare espressamente le varie ipotesi di cessazione.

    Posso rifiutare di firmarlo all’assunzione?

    Il patto è un accordo: nessuno può essere obbligato a sottoscriverlo. In pratica può essere posto come condizione dell’assunzione, ma una volta firmato vincola entrambe le parti, anche il datore (al pagamento del corrispettivo).

    Che differenza c’è tra art. 2125 e art. 2596?

    L’art. 2125 disciplina il patto del lavoratore subordinato e richiede sempre un corrispettivo congruo, con durata massima 3 anni (5 per i dirigenti). L’art. 2596 disciplina il patto tra imprenditori, non richiede corrispettivo come requisito e ha durata massima 5 anni.

    Conclusioni

    Il patto di non concorrenza è uno strumento legittimo ma fortemente tipizzato. Per il lavoratore i punti critici sono il corrispettivo congruo e determinabile e l’ampiezza ragionevole del vincolo; per le imprese contano la forma, la delimitazione e il limite quinquennale. Per la natura degli interessi in gioco e per l’evoluzione costante della giurisprudenza, ogni clausola andrebbe redatta e verificata con l’assistenza di un professionista, prima della sottoscrizione e prima di eventuali contestazioni.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi

    Le mensilità aggiuntive rappresentano una componente rilevante della retribuzione annua: per i marittimi e i portuali, la tredicesima e la quattordicesima seguono regole di maturazione e calcolo specifiche, legate alla struttura discontinua del lavoro marittimo e ai cicli operativi portuali.

    In sintesi

    Entrambi i contratti prevedono tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno-luglio). Nel CCNL Porti le mensilità aggiuntive si maturano per dodicesimi sull’anno solare. Nel CCNL Armatoriale il calcolo tiene conto dei mesi di imbarco effettivo. I premi di produzione sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è una mensilità aggiuntiva erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Non è prevista dalla legge come obbligo generale — è un istituto di origine contrattuale — ma è così diffusa da essere divenuta prassi consolidata nella quasi totalità dei contratti collettivi nazionali, compresi il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti.

    L’importo della tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione, calcolata sulla base degli stessi elementi che compongono la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, eventuali indennità fisse, scatti di anzianità). Non rientrano nel computo le voci variabili come straordinari e premi occasionali.

    La quattordicesima mensilità

    La quattordicesima mensilità è un’ulteriore mensilità aggiuntiva, erogata generalmente nel mese di giugno o luglio (in coincidenza con il periodo feriale estivo). Non tutti i contratti collettivi nazionali la prevedono; tra quelli che la riconoscono figurano il CCNL Porti e — nelle rispettive sezioni — il CCNL Armatoriale.

    Anche la quattordicesima si matura proporzionalmente ai mesi di servizio nel periodo di riferimento (tipicamente da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno corrente).

    Il calcolo per dodicesimi

    Il principio di maturazione proporzionale vale per entrambe le mensilità aggiuntive. Per ogni mese intero di servizio (o per ogni frazione di mese superiore a 15 giorni) il lavoratore matura 1/12 dell’importo pieno. Esempi pratici:

    • Chi ha lavorato 12 mesi nell’anno di riferimento percepisce l’importo pieno della tredicesima.
    • Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà (6/12).
    • Chi è assunto il 20 ottobre 2024 percepisce a dicembre 2024 il rateo pari a 2/12 (ottobre = 12 gg < 15 gg: non conta; novembre e dicembre contano ciascuno per 1/12).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi nei due CCNL
    Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti Scadenza erogazione
    Tredicesima mensilità Entro dicembre
    Quattordicesima mensilità Sì (per le sezioni che la prevedono) Giugno-luglio
    Premio di produzione aziendale Eventuale (contrattazione 2° livello) Eventuale (contrattazione 2° livello) Variabile
    EAR (Elemento Aggiuntivo Retributivo) 64 €/mese (nostromo, riparametrato) EDR 50 €/mese (tutti i livelli) Mensilmente
    Una tantum vacanza contrattuale 380 € (luglio 2024 + gennaio 2025) 600 € (tre rate 2024-2026) Date programmate

    I premi di produzione e la contrattazione di secondo livello

    Né il CCNL Armatoriale né il CCNL Porti fissano a livello nazionale un premio di produzione obbligatorio e uniforme. Entrambi i contratti — come prassi della contrattazione collettiva italiana — prevedono la possibilità di istituire premi aziendali attraverso accordi di secondo livello tra l’impresa (o l’associazione di settore) e le rappresentanze sindacali.

    Nel settore portuale, dove operano grandi terminal con significativi margini di produttività, gli accordi aziendali di secondo livello possono prevedere premi di risultato anche di diverse centinaia di euro annui, spesso collegati a indicatori di movimentazione container (TEU), efficienza delle operazioni e riduzione dell’assenteismo.

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo assunto a maggio, tredicesima parziale

    Tizio viene assunto il 3 maggio 2024 come nostromo su una nave da carico. Alla fine di dicembre 2024, matura la tredicesima per 8 dodicesimi (da maggio a dicembre, ciascuno con almeno 16 giorni lavorati). Se la sua retribuzione mensile è di 2.500 euro, la tredicesima sarà pari a 2.500 × 8/12 = 1.666,67 euro lordi.

    Caio — Operatore portuale e premio aziendale

    Caio lavora in un terminal container che ha sottoscritto un accordo di secondo livello con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’accordo prevede un premio annuo di 800 euro lordi se il terminal movimenta almeno 500.000 TEU nell’anno. Nel 2024 il terminal raggiunge 520.000 TEU: Caio percepisce il premio pieno di 800 euro, erogato a marzo 2025 con i criteri previsti dall’accordo.

    Sempronia — Impiegata portuale che si dimette a giugno

    Sempronia si dimette il 15 giugno 2025 da impiegata di 2° livello. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro le liquida: (a) la quattordicesima per il periodo luglio 2024 – giugno 2025, pari a 12/12 dell’importo pieno poiché ha lavorato l’intero periodo; (b) il rateo di tredicesima per il periodo gennaio-giugno 2025, pari a 6/12; (c) il TFR maturato.

    Domande frequenti

    I marittimi hanno diritto alla tredicesima?
    Sì. Il CCNL Industria Armatoriale prevede la tredicesima mensilità per il personale navigante, erogata entro dicembre. Si matura proporzionalmente ai mesi di imbarco nell’anno.
    I lavoratori portuali hanno anche la quattordicesima?
    Sì. Il CCNL Porti prevede sia la tredicesima (dicembre) sia la quattordicesima mensilità (giugno-luglio). Entrambe si maturano proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima se si è lavorato solo parte dell’anno?
    Si calcola per dodicesimi: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) si matura 1/12 dell’importo pieno. Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà della tredicesima.
    Esistono premi di produzione nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti non fissa premi a livello nazionale ma consente la contrattazione di secondo livello per l’introduzione di premi aziendali. Nei grandi terminal i premi possono raggiungere importi significativi.
    La quattordicesima si deve pagare in caso di licenziamento?
    Sì. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la quattordicesima matura proporzionalmente ai mesi lavorati e deve essere liquidata insieme al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 264 RD 12/1941

    Art. 264 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.