- Nella prosecuzione della gestione del risanamento si tiene conto di tutti i debiti riferiti ad atti e fatti antecedenti al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- Sono inclusi anche i debiti accertati dopo lo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione del passivo.
- I debiti sono soddisfatti con i mezzi indicati nell'art. 268-bis, comma 5, nella misura definita.
- Le procedure esecutive non possono superare le somme annualmente assegnabili secondo il comma 5.
- Si applicano regole di prosecuzione differenziata per assicurare coerenza con la procedura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 268 Ter TUEL — Articolo 268-ter
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell’articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell’articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all’assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268-bis, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell’interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati . . . di accedere alla procedura di cui all’articolo 268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all’articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.
Commento
L'articolo 268-ter TUEL completa la disciplina della prosecuzione introdotta dall'art. 268-bis, regolando il trattamento dei debiti che emergono durante questa fase straordinaria. La norma copre uno snodo delicato: in una procedura prolungata, è frequente che vengano accertati debiti ulteriori, non rilevati nell'istruttoria ordinaria, e occorre disciplinare come e con quali risorse vadano soddisfatti.
L'ambito temporale dei debiti
Vengono presi in conto, nella prosecuzione, tutti i debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente. È un perimetro generoso: la collocazione temporale del debito è data dal fatto generatore, non dal momento dell'accertamento. Una fattura emessa nel 2008 per servizi del 2005 può rientrare nella prosecuzione, purché l'atto sostanziale sia anteriore al riequilibrio.
I mezzi di soddisfacimento
I debiti devono essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dell'art. 268-bis, nella misura ivi definita. Si tratta delle risorse finanziarie individuate nel decreto ministeriale di prosecuzione, che possono includere proventi residui della liquidazione precedente, alienazioni patrimoniali aggiuntive, contributi straordinari concordati, transazioni quadro. Il vincolo è duplice: solo i mezzi previsti e nella misura prevista, garantendo proporzionalità.
Il limite alle procedure esecutive
Una regola di protezione dell'ente: non è consentito procedere all'assegnazione di somme, attraverso procedure esecutive, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle risultanti dall'applicazione del comma 5. È un blocco quantitativo: i creditori non possono, anche con esecuzioni forzate, prelevare più di quanto previsto come tetto annuo nel decreto. Il sistema previene corse al pagamento e garantisce la sostenibilità della prosecuzione.
L'attenuazione dell'automatic stay
A differenza della fase originaria del dissesto (art. 248), nella prosecuzione non c'è un divieto assoluto di procedure esecutive: queste sono ammesse, ma con tetto quantitativo annuo. È una scelta equilibrata: dopo anni di sospensione delle azioni esecutive, i creditori riacquistano una loro tutela individuale, ma compressa nei limiti delle risorse disponibili per la prosecuzione.
Le regole di coordinamento
Il comma 3 prevede che, fino alla conclusione della procedura ex art. 268-bis e nelle more dei provvedimenti previsti, per gli enti che si avvalgono della procedura si applicano specifiche regole di coordinamento (che la norma rinvia a previsioni successive e regolamentari). Si tratta di garantire la coerenza tra gestione ordinaria, prosecuzione del risanamento e tutela dei creditori, in un quadro di evidente complessità procedurale.
Domande frequenti
Quali debiti rientrano nella prosecuzione?
Tutti i debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente alla procedura ordinaria di rilevazione. Il criterio è il momento sostanziale di generazione del debito, non quello formale di accertamento.
I creditori possono procedere esecutivamente nella prosecuzione?
Sì, ma con limite quantitativo: non possono ottenere assegnazione di somme maggiori, per ciascun anno, di quelle risultanti dall'applicazione del comma 5 dell'art. 268-bis. È un tetto annuo che protegge la sostenibilità della procedura di prosecuzione.
Con quali risorse si pagano i debiti nella prosecuzione?
Con i mezzi indicati nel decreto ministeriale di prosecuzione (art. 268-bis, comma 5): proventi residui della liquidazione, alienazioni patrimoniali aggiuntive, contributi straordinari e transazioni quadro, sempre nei limiti di proporzionalità ivi definiti.
Vedi anche