In sintesi
- Per la durata del risanamento la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento.
- La regola tutela la sostenibilità della spesa di personale come definita nell'ipotesi.
- Il divieto si applica per tutto il quinquennio decorrente dall'esercizio dell'ipotesi.
- Sono consentite riduzioni o riallocazioni interne, non incrementi netti.
- La violazione del divieto integra inosservanza delle prescrizioni con conseguenze ex art. 268.
Testo dell'articoloVigente
Art. 267 TUEL — Articolo 267
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
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Commento
L'articolo 267 TUEL completa il regime vincolistico del personale durante il risanamento: ferma l'eccedenza dichiarata e gestita con l'art. 260, la dotazione organica residua non può essere aumentata per tutto il quinquennio di risanamento. È una regola di rigore sulla spesa di personale, tipicamente la voce di spesa corrente più rilevante e meno reversibile dei bilanci locali.
Il divieto di aumento
Per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265 (cinque anni dall'esercizio dell'ipotesi), la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento. Il riferimento è alla dotazione fissata nell'ipotesi approvata e nel decreto ministeriale, espressione del confronto con le medie nazionali ex art. 263. È una soglia vincolante che agisce come tetto invalicabile, sia in termini di posti complessivi sia di costo complessivo.
Riduzioni e riallocazioni ammesse
Il divieto opera solo verso l'alto. L'ente può ridurre ulteriormente la dotazione (per pensionamenti non rimpiazzati, ulteriori razionalizzazioni) o riallocare posti internamente, purché senza incremento netto. Ad esempio, può sostituire un istruttore amministrativo con un istruttore tecnico in funzione di nuove esigenze, oppure scendere da 60 a 58 unità. Questo margine di flessibilità qualitativa consente all'amministrazione di adattarsi a cambiamenti di domanda di servizi senza violare il vincolo quantitativo.
Le assunzioni nel periodo di risanamento
Le assunzioni possono avvenire solo nei limiti dei posti già previsti in dotazione e vacanti per pensionamento o dimissioni, con il rispetto delle ulteriori limitazioni di legge sul turnover (regole generali del comparto enti locali, leggi finanziarie successive). In molti casi, le leggi di bilancio o specifiche disposizioni sugli enti in dissesto fissano limiti percentuali al turnover (es. 25% o 50%), ulteriormente restrittivi rispetto agli enti ordinari.
Conseguenze della violazione
L'incremento della dotazione organica in violazione dell'art. 267 integra inosservanza delle prescrizioni del decreto ministeriale di approvazione (art. 261, comma 3) e attiva il meccanismo dell'art. 268: segnalazione all'Autorità giudiziaria per ipotesi di reato e alla Corte dei conti per responsabilità erariale. Gli amministratori che approvano aumenti della dotazione organica in violazione del divieto sono esposti a contestazioni di danno erariale per la maggior spesa di personale generata.
Controllo e prassi
Il rispetto del divieto è oggetto del monitoraggio trimestrale dell'organo di revisione (art. 265) e del controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, che nelle proprie pronunce ha sviluppato un orientamento rigoroso sull'invariabilità in aumento delle dotazioni organiche durante il quinquennio. Le linee guida della Sezione delle autonomie e le pronunce delle sezioni regionali costituiscono il principale riferimento operativo per gli enti.
Domande frequenti
L'ente in risanamento può aumentare la dotazione organica?
No. Per tutta la durata del risanamento la dotazione, rideterminata ai sensi dell'art. 259, non può essere variata in aumento. Il divieto è rigoroso e opera per cinque anni dall'esercizio cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato approvata.
Sono ammesse modifiche qualitative della dotazione?
Sì, purché senza incremento netto. L'ente può ridurre ulteriormente la dotazione o riallocare posti tra profili professionali diversi (es. da amministrativo a tecnico), adattandola alle esigenze, ma non può aumentare il numero complessivo dei posti né la spesa complessiva.
Cosa succede se si aumenta la dotazione in violazione del divieto?
Si configura inosservanza delle prescrizioni del decreto ministeriale con conseguente segnalazione ex art. 268 all'Autorità giudiziaria per ipotesi di reato e alla Corte dei conti per responsabilità erariale degli amministratori per la maggior spesa di personale generata.
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