← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I contributi alle associazioni nazionali degli enti locali (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, Cispel) possono essere riscossi tramite ruoli ex D.Lgs. 46/1999.
  • I ruoli sono affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione.
  • Le associazioni hanno obbligo di pubblicità delle adesioni e dei bilanci annuali.
  • La riscossione tramite ruolo può avvenire anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli associativi.
  • Gli enti possono recedere entro il 31 ottobre con esclusione dai ruoli dal 1° gennaio successivo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 270 TUEL — Articolo 270

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l’obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio dell’anno successivo.

Commento

L'articolo 270 TUEL disciplina la riscossione dei contributi associativi delle organizzazioni rappresentative degli enti locali, fornendo loro uno strumento di esazione coattiva analogo a quello previsto per i tributi pubblici. È una norma di sostegno organizzativo: garantire alle associazioni le risorse certe per svolgere le loro funzioni di rappresentanza, consulenza e supporto.

Le associazioni interessate

La norma elenca: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), UPI (Unione Province d'Italia), AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa), UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali, oggi Confservizi) e le altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende a carattere nazionale. Si tratta di soggetti riconosciuti come interlocutori istituzionali del legislatore.

La riscossione tramite ruoli

I contributi, fissati con delibera degli organi statutari delle associazioni, possono essere riscossi attraverso ruoli formati ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti non tributari) e affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, in continuità con le funzioni dell'ex Equitalia). È uno strumento di esazione forte: i contributi non pagati possono essere portati in cartella esattoriale con tutti i poteri di esecuzione coattiva.

L'obbligo di pubblicità

Le associazioni hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai bilanci annuali. È un contrappeso di trasparenza: poiché la riscossione è coattiva, gli enti associati hanno diritto di conoscere chi è dentro l'associazione e come vengono utilizzati i contributi. La pubblicità si realizza tipicamente tramite siti web istituzionali e pubblicazioni sui propri canali ufficiali.

Le modalità di riscossione

La riscossione può avvenire mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni. La modalità in unica soluzione, in luogo della rateizzazione automatica, può essere richiesta dalle associazioni quando il livello del contributo lo rende preferibile. La gestione tecnica resta nei tempi e modi del D.Lgs. 46/1999, con notifiche, possibilità di rateizzazione e mezzi di tutela del contribuente.

Il diritto di recesso

L'art. 270, comma 3, garantisce agli enti associati il diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno; il recesso comporta l'esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo. È una clausola di tutela dell'autonomia locale: l'adesione associativa non è perpetua né forzata, ma resta una scelta annualmente revocabile dell'ente, nei termini di legge.

Domande frequenti

Le associazioni nazionali degli enti locali possono iscrivere a ruolo i contributi?

Sì. I contributi statutariamente deliberati possono essere riscossi mediante ruoli ai sensi del D.Lgs. 46/1999, affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). È un meccanismo di esazione coattiva con tutti i poteri ordinari della riscossione.

Esiste un obbligo di trasparenza?

Sì. Le associazioni devono garantire pubblicità delle adesioni e dei bilanci annuali, a livello nazionale. È un contrappeso essenziale al potere di riscossione coattiva: gli enti hanno diritto di conoscere composizione associativa e utilizzo dei contributi raccolti.

Un ente può recedere dall'associazione?

Sì, entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo. È una clausola che tutela l'autonomia locale, rendendo l'adesione una scelta annualmente revocabile dell'ente nei termini previsti dalla norma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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