← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dall'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi gli enti in risanamento possono assumere mutui per investimento.
  • Possono altresì emettere prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
  • La possibilità opera per tutta la durata del quinquennio di risanamento ex art. 265.
  • La capacità di indebitamento è recuperata sotto il regime delle prescrizioni ministeriali.
  • L'investimento è funzionale alla crescita economica e alla qualità dei servizi pubblici locali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 266 TUEL — Articolo 266

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Commento

L'articolo 266 TUEL recupera la capacità di indebitamento per investimento dell'ente, una volta superata la fase più critica della procedura di dissesto. È una previsione di razionalità economica: un ente che non possa investire per cinque anni rischia di degradare strutturalmente i propri beni e servizi, vanificando in larga parte gli sforzi del risanamento.

Riapertura della capacità di indebitamento

Dal momento dell'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi (art. 261, comma 3) e per tutta la durata del risanamento, gli enti possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari. Il divieto generale dell'art. 249 (operante tra dichiarazione di dissesto e decreto di approvazione) cessa: l'ente recupera la sua piena capacità di indebitamento, ma sempre per finalità di investimento, non per coprire spesa corrente.

Le finalità di investimento

La norma usa l'espressione 'mutui per investimento', che rinvia al concetto contabile di investimento ex art. 3, comma 18, L. 350/2003: spese per opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, acquisto di immobili, partecipazioni produttive. È escluso il finanziamento di spesa corrente, mantenendo coerenza con la regola aurea della finanza pubblica per cui il debito può finanziare solo capitale fisso.

Le forme e modi consentiti dalla legge

Sia i mutui sia le obbligazioni devono essere assunti nelle forme consentite dalla legge: mutui tipicamente con CDP o istituti di credito autorizzati, prestiti obbligazionari secondo la disciplina del D.Lgs. 267/2000 e dei regolamenti CONSOB. Le forme rispettano le procedure di autorizzazione e i limiti quantitativi (rapporto debito/entrate correnti) previsti dalla legislazione sulla finanza degli enti locali.

Il rispetto delle prescrizioni

L'operatività di nuovi indebitamenti deve essere coerente con le prescrizioni del decreto ministeriale (art. 261, comma 3) e con l'ipotesi di bilancio. Se il decreto pone tetti specifici sul ricorso al debito o vincoli sulle finalità degli investimenti, questi devono essere rispettati. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica nelle proprie pronunce questo equilibrio, segnalando casi di indebitamento eccessivo o non coerente.

La logica del recupero

La previsione dell'art. 266 è un segnale di fiducia istituzionale verso l'ente: superata la fase di pulizia (massa passiva, ipotesi approvata), l'ente è considerato di nuovo capace di gestire risorse di investimento e di pianificare lo sviluppo locale. È un passaggio importante anche sotto il profilo della governance locale, che evita di consegnare il territorio al congelamento delle opere pubbliche.

Domande frequenti

Quando l'ente in dissesto può tornare a indebitarsi?

Dall'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 261, comma 3). Da quel momento e per tutta la durata del risanamento può assumere mutui per investimento ed emettere prestiti obbligazionari.

L'ente può accendere mutui per la spesa corrente?

No. L'art. 266 consente solo mutui per investimento, in coerenza con la regola aurea della finanza pubblica. Sono esclusi gli indebitamenti per finanziare spesa corrente, che sarebbero in contrasto con la disciplina generale e con la logica del risanamento.

Quali strumenti finanziari sono ammessi?

Mutui (tipicamente con CDP o istituti bancari) e prestiti obbligazionari, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge: cioè rispettando le procedure di autorizzazione, i limiti del rapporto debito/entrate correnti e le prescrizioni del decreto ministeriale di approvazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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