- Cinque categorie di formalità e volture sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta ipotecaria, salvo recupero secondo le rispettive leggi: sequestri conservativi penali, iscrizioni/trascrizioni ex art. 22 D.Lgs. 472/1997, atti di sgravio, formalità nel gratuito patrocinio, formalità delle procedure concorsuali.
- Per le lett. a) e b) (sequestri penali e iscrizioni ex 472/1997) l'imposta prenotata è riscossa nella misura che risulterà definitivamente dovuta all'esito del procedimento.
- Per la lett. c) (ulteriori atti di sgravio), l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica avviso di liquidazione con invito al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali procede a riscossione ex art. 15.
- La «prenotazione a debito» significa che la formalità è eseguita gratuitamente per il richiedente, ma il debito resta «aperto» nei registri per recupero successivo.
Art. 16 Ipot. Cat. – Formalità e volture da eseguirsi a debito
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale; b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6 […]; d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio; e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 l’imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. 2 bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell’articolo 15.
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
- Articolo 16 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 16 Codice del Consumo: Esenzioni
- Articolo 16 Codice della Strada: Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
- Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione
L'art. 16 disciplina la prenotazione a debito, istituto contabile-tributario di rilevante portata operativa: alcune formalità di pubblicità immobiliare e volture catastali sono eseguite senza il pagamento immediato dell'imposta ipotecaria e catastale, salvo il recupero del credito secondo le rispettive normative. È una deroga al principio cardine del tributo (no formalità senza pagamento) giustificata da esigenze di efficacia dell'azione amministrativa, di tutela giurisdizionale o di solidarietà sociale.
Sequestri conservativi penali (lett. a)
Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. è disposto dal giudice penale per garantire il pagamento di pena pecuniaria, spese di giustizia e risarcimento del danno nei confronti dell'imputato. Quando il sequestro colpisce immobili, la trascrizione è eseguita a prenotazione a debito: l'imposta ipotecaria dovuta non viene versata al momento ma «registrata» come credito dello Stato verso il condannato finale. All'esito del processo, se la condanna è confermata e l'esproprio del bene si perfeziona, l'imposta è riscossa sull'importo effettivamente recuperato; se l'imputato viene assolto e il bene resta nella sua disponibilità, l'imposta è cancellata.
Misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. 472/1997 (lett. b)
L'art. 22 D.Lgs. 472/1997 disciplina le misure cautelari in materia tributaria: l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o il sequestro conservativo, su autorizzazione del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria. Anche queste iscrizioni sono effettuate a prenotazione a debito, perché si tratta di strumenti di tutela del credito erariale: pretendere il pagamento immediato dell'imposta ipotecaria sull'iscrizione di una garanzia per un altro tributo sarebbe contraddittorio con la natura preventiva della misura. L'imposta è riscossa all'esito del giudizio, sull'importo effettivamente dovuto a titolo principale.
Atti di sgravio e altri (lett. c)
La lett. c) rinvia all'art. 6 c. 2 (norme di sgravio per atti di trasferimento dell'amministrazione che il TU dichiara «non costitutivi» di una vera traslazione: tipicamente trasferimenti tra amministrazioni dello Stato o tra enti pubblici). Anche in questi casi la formalità è eseguita gratuitamente, ma l'art. 16 c. 2-bis attiva una procedura di recupero: l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica avviso di liquidazione con invito al pagamento entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine, si procede a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 15 (riscossione tramite ruolo).
Gratuito patrocinio (lett. d)
Le formalità e volture nell'interesse di soggetti ammessi al gratuito patrocinio (oggi «patrocinio a spese dello Stato» ex DPR 115/2002, T.U. spese di giustizia) sono prenotate a debito: il cittadino non solvibile non deve anticipare l'imposta. All'esito della causa, lo Stato recupera l'imposta dal soccombente non ammesso al patrocinio (art. 133 DPR 115/2002), ovvero la pone definitivamente a carico dell'erario se il soccombente è il patrocinato stesso. È un'applicazione operativa del principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Procedure concorsuali (lett. e)
Le formalità e volture nelle procedure di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e altre procedure concorsuali sono anch'esse eseguite a prenotazione a debito. È una previsione coerente con il blocco delle azioni esecutive individuali ex art. 150 D.Lgs. 14/2019 e con la natura «collettiva» della procedura. L'imposta è riscossa dal curatore/liquidatore sull'attivo realizzato, in concorso con le altre passività, secondo l'ordine dei privilegi (lo Stato è creditore privilegiato ex art. 8 e altre disposizioni).
Pratica operativa: nota e ruolo
Nella nota di trascrizione il pubblico ufficiale (cancelliere, ufficio del PRA, agente accertatore tributario) indica espressamente la prenotazione a debito con riferimento alla disposizione di legge che la consente. Il conservatore registra la formalità senza incassare l'imposta, generando contemporaneamente un «credito da prenotare» a carico del soggetto che dovrà definitivamente sopportarlo. Il recupero avviene per autoliquidazione (lett. c) o per ruolo (lett. d ed e), nel rispetto del termine di decadenza di cinque anni (art. 17).
Domande frequenti
Cosa significa «prenotazione a debito» dell'imposta ipotecaria?
Significa che la formalità (trascrizione, iscrizione, voltura) è eseguita senza versamento immediato dell'imposta: l'imposta resta «aperta» come credito dello Stato, da recuperare successivamente secondo la disciplina della singola fattispecie (esito del processo, riscossione coattiva, riparto fallimentare).
Le iscrizioni di ipoteca dell'Agente della riscossione sono a debito?
Sì: l'iscrizione di ipoteca ex art. 22 D.Lgs. 472/1997 (misura cautelare tributaria) e quelle dell'art. 77 DPR 602/1973 (ipoteca esattoriale) sono eseguite con prenotazione a debito. L'imposta ipotecaria sarà recuperata all'esito del giudizio o del procedimento esecutivo.
Chi paga le imposte ipotecarie nelle procedure fallimentari?
Le formalità relative al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) sono prenotate a debito ex art. 16 lett. e). L'imposta è riscossa dal curatore sull'attivo realizzato, in concorso con le altre passività della procedura, secondo l'ordine dei privilegi (lo Stato è privilegiato per le ipotecarie ex art. 8).