- Le imposte da pagare agli uffici del registro seguono i termini di decadenza dell'imposta di registro o delle successioni e donazioni (rinvio integrale alla disciplina principale).
- Le imposte da pagare agli uffici dei registri immobiliari decadono in tre anni dall'esecuzione della formalità o cinque anni dalla scadenza del termine entro cui avrebbe dovuto essere richiesta.
- Le sanzioni amministrative decadono nello stesso termine dell'imposta di riferimento o, se l'imposta non è dovuta, in cinque anni dalla violazione.
- I privilegi dello Stato per ipotecaria/catastale si estinguono in cinque anni dalla registrazione, esecuzione o omessa esecuzione della formalità.
- Il rimborso delle imposte indebitamente pagate va richiesto entro tre anni dal pagamento o dal sorgere del diritto alla restituzione.
Art. 17 Ipot. Cat. – Decadenza
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.
3. Le sanzioni amministrativeper le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l’accertamento dell’imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dai crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell’atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 17 Codice Civile: Acquisto di immobili e accettazione di
- Articolo 17 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 17 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 17 Codice della Strada: Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
- Articolo 17 Codice di Procedura Civile: Cause relative all’esecuzione forzata
- Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi
L'art. 17 disciplina il regime di decadenza dell'accertamento dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'irrogazione delle sanzioni, dell'estinzione dei privilegi dello Stato e della richiesta di rimborso. È una norma di portata pratica fondamentale per il professionista che assiste il cliente in caso di accertamento tardivo o di richiesta di rimborso.
Imposta da uffici del registro: rinvio
Il comma 1 dispone che, per le imposte da corrispondere agli uffici del registro (componenti «in autoliquidazione» o «in liquidazione» dell'imposta di registro/successioni con annessa ipo/catastale), i termini di decadenza siano quelli stabiliti dalle rispettive leggi: cinque anni dalla data dell'atto per il registro (art. 76 TUR) e tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione per il TUS (art. 27 D.Lgs. 346/1990). Il rinvio è essenziale perché unifica la disciplina dei tributi «accessori» (ipo-catastale) a quella del tributo principale.
Imposta da uffici dei registri immobiliari: 3 + 5 anni
Il comma 2 introduce una doppia regola autonoma per le imposte gestite direttamente dai conservatori dei registri immobiliari (oggi articolazioni dell'Agenzia delle Entrate – Servizi di pubblicità immobiliare): (a) tre anni dall'esecuzione della formalità per recuperare somme su formalità già eseguite ma mal liquidate; (b) cinque anni dalla scadenza del termine entro cui la formalità doveva essere richiesta, per recuperare somme su formalità omesse. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta se successivamente la formalità venga comunque richiesta (regola di non rinuncia del credito principale).
Sanzioni amministrative: termine «agganciato»
Le sanzioni amministrative (oggi disciplinate dal D.Lgs. 472/1997) per le violazioni del TU 347/1990 decadono nel termine dell'imposta cui si riferiscono. Se l'imposta principale non è dovuta (perché la violazione è solo formale o perché manca la base imponibile), il termine è di cinque anni dalla violazione. È una regola che richiede attenzione: in casi di accertamento dell'ufficio, occorre verificare quale termine applicare e contestare la decadenza eventualmente maturata.
Privilegi: estinzione quinquennale
I privilegi dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita (o doveva essere eseguita) la formalità o la voltura. Il termine cinque anni è coerente con quello generale dei privilegi tributari ex art. 2772 c.c. e va coordinato con le previsioni dell'art. 8 (privilegio rafforzato). Nelle esecuzioni immobiliari, lo Stato deve insinuarsi prima che il privilegio si estingua, pena la perdita della prelazione.
Rimborso: tre anni
Per il rimborso delle imposte e sanzioni indebitamente pagate, il termine è di tre anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione (es. sentenza che annulla l'atto presupposto, restituzione di somme da rettifica). Decorso il termine, l'azione di rimborso è preclusa anche se l'indebito è oggettivamente sussistente. È un termine perentorio che richiede vigilanza dal professionista: spesso nei contenziosi tributari il diritto al rimborso matura senza che il cliente sia consapevole della necessità di una richiesta formale all'ufficio.
Profili operativi: tutela del contribuente
Nell'attività di consulenza, la verifica della decadenza è uno dei primi controlli da effettuare quando arriva un avviso di liquidazione o di accertamento: notifica oltre i tre anni (formalità eseguita) o cinque anni (formalità omessa) rende l'atto nullo e va eccepito in giudizio (Commissione tributaria, oggi Corte di Giustizia Tributaria). Sul fronte del rimborso, il consiglio è di presentare istanza al primo dubbio sull'esistenza del debito, anche in pendenza di contenzioso, per non far decorrere il termine.
Domande frequenti
Entro quanti anni l'Agenzia può recuperare l'imposta ipotecaria non pagata?
Tre anni dall'esecuzione della formalità se questa è stata eseguita (recupero su somme mal liquidate). Cinque anni dalla scadenza del termine entro cui la formalità doveva essere richiesta, se la formalità è stata omessa. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento se la formalità viene poi richiesta.
Entro quando posso chiedere il rimborso di un'imposta ipotecaria indebita?
Tre anni dal pagamento, oppure dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione se posteriore (es. sentenza di annullamento dell'atto presupposto). Decorso il termine, la richiesta di rimborso è preclusa. Si presenta istanza scritta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Quando si estingue il privilegio dello Stato per ipotecaria/catastale?
In cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita (o doveva essere eseguita) la formalità o la voltura. Lo Stato che voglia far valere il privilegio in un'esecuzione immobiliare deve insinuarsi prima della scadenza, pena la perdita della prelazione.