Autore: Andrea Marton

  • CCNL Pompe Funebri: Apprendistato

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Apprendistato CCNL Pompe Funebri: professionalizzante 36 mesi per necrofori/onoranze. Specializzazione tanatopratico 48 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Professionalizzante Vedi sezione
    Sottoinquadramento Vedi sezione
    Formazione obbligatoria Vedi sezione
    Contributi ridotti Vedi sezione
    Tanatopratico specialistico Vedi sezione

    Professionalizzante

    18-29 anni, 36 mesi per necrofori, 48 mesi per tanatopratici.

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto.

    Formazione obbligatoria

    80h annue + vaccinazioni + corsi sicurezza biologica + supporto psicologico.

    Contributi ridotti

    10% azienda.

    Tanatopratico specialistico

    Corso 12-18 mesi durante apprendistato. Esame finale per qualifica.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Apprendistato
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su apprendistato.
    Caia – addetta onoranze Apprendistato
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce apprendistato a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Apprendistato
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina apprendistato con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Apprendistato?
    Risposta su apprendistato CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Apprendistato?
    Approfondimento apprendistato per addetti settore.
    Domanda 3 Apprendistato?
    Caso H24 7/7 e apprendistato.
    Domanda 4 Apprendistato?
    Tutele specifiche apprendistato settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 26 L. 91/1992

    Art. 26 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l’articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l’articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

    2. È soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all’articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

    3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

  • Art. 325-ter D.Lgs. 209/2005 – Pubblicazione delle sanzioni

    Art. 325-ter D.Lgs. 209/2005 – Pubblicazione delle sanzioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

    2. 2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

    3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

    4. 4. L'IVASS … può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. (45)

  • Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti

    Art. 343 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari già iscritti od operanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

    2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, comma 3.

    3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48 , e della legge 28 novembre 1984, n. 792 , avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

    4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

    5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 , e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985 .

    6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter

    L’opposizione a decreto ingiuntivo è il rimedio processuale con cui il debitore ingiunto contesta la pretesa creditoria nel merito o per ragioni di rito. Il giudizio si svolge davanti al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto e segue le forme del processo ordinario di cognizione. Il termine per opporsi è di 40 giorni dalla notifica del decreto; in casi tassativi può essere ridotto a 10 giorni o ampliato a 60. Questa guida illustra termini, atti, motivi opponibili, sospensione dell’esecutorietà provvisoria e costi del procedimento.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il procedimento monitorio è disciplinato dagli articoli 633-656 del codice di procedura civile. L’art. 633 c.p.c. individua le condizioni di ammissibilità del ricorso per ingiunzione: il credito deve essere certo (non controverso nell’an), liquido (determinato nel quantum) ed esigibile (privo di termine o condizione non ancora scaduti); inoltre deve essere fondato su prova scritta. Si tratta di un procedimento speciale, sommario nella fase iniziale e a cognizione piena solo in caso di opposizione, pensato per consentire al creditore l’ottenimento rapido di un titolo esecutivo evitando le lungaggini del giudizio ordinario.

    Gli articoli 634 c.p.c., 635 c.p.c. e 636 c.p.c. specificano cosa costituisce prova scritta idonea: scritture private autenticate o registrate, cambiali, assegni bancari, certificati di liquidazione di borse, atti pubblici, fatture commerciali estratte da scritture contabili tenute regolarmente, libri contabili regolarmente bollati e vidimati per i crediti che ne derivano, parcelle professionali vidimate dall’ordine di appartenenza. La giurisprudenza ha ammesso la prova scritta anche per documenti elettronici sottoscritti con firma digitale e per le comunicazioni via PEC che integrino tutti gli elementi del credito. L’art. 637 c.p.c. fissa la competenza per territorio del giudice del foro generale del convenuto, salvo competenza concorrente per gli onorari professionali.

    L’art. 640 c.p.c. disciplina il rigetto del ricorso quando il giudice non ritenga sufficientemente giustificata la domanda; il provvedimento di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda in via ordinaria. L’art. 641 c.p.c. regola l’emissione del decreto, contenente l’ordine di pagamento entro quaranta giorni e l’avvertimento al debitore che, decorso il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. La provvisoria esecutorietà – concessa o negata in sede monitoria ai sensi dell’art. 642 c.p.c. – incide profondamente sulla strategia difensiva. L’opposizione, regolata dall’art. 645 c.p.c., instaura un giudizio a cognizione piena in cui il creditore assume la veste sostanziale di attore: deve provare i fatti costitutivi della pretesa secondo le regole ordinarie (art. 2697 c.c.).

    Il termine di 40 giorni: come si conta

    Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto e va calcolato escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale (art. 155 c.p.c.). Si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’art. 643 c.p.c. disciplina la notificazione del decreto al debitore residente in Italia; l’art. 644 c.p.c. introduce la regola per cui il decreto perde efficacia se la notifica non avviene entro 60 giorni dalla pronuncia. Per i debitori residenti in altri Stati dell’Unione europea, il termine di opposizione è di 50 giorni; per i residenti extra-UE, di 60 giorni. In presenza di gravi ragioni, il giudice può abbreviarlo fino a 10 giorni (art. 641 c.p.c. comma 2). L’inutile decorso del termine determina la definitività esecutiva del decreto: ai sensi dell’art. 647 c.p.c., il giudice, su istanza del creditore, dichiara esecutivo il decreto, che diviene titolo per l’esecuzione forzata e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il decreto definitivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti dell’art. 474 c.p.c..

    L’atto di opposizione e i motivi opponibili

    L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio che ha emesso il decreto. L’atto deve essere notificato al creditore opposto entro il termine perentorio dei 40 giorni e va iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notifica (cinque giorni se è stata richiesta la sospensione dell’esecutorietà provvisoria). L’omessa o tardiva iscrizione a ruolo è causa di improcedibilità dell’opposizione, sanabile solo con la rimessione in termini se il debitore prova un impedimento incolpevole.

    I motivi possono attenere al rito (difetto delle condizioni di ammissibilità del monitorio, incompetenza per materia o per territorio, nullità della notifica del decreto, inidoneità della prova scritta posta a fondamento) o al merito (insussistenza originaria del credito, sua estinzione per pagamento o altra causa, eccezione di compensazione, prescrizione, difetto di prova, contestazione del titolo contrattuale). Tipiche difese di merito includono il pagamento intervenuto prima della notifica del decreto, il riconoscimento di credito proveniente da contratto nullo o annullabile, l’assenza di esigibilità per condizione sospensiva non avveratasi, l’eccezione di inadempimento del creditore opposto in caso di rapporti sinallagmatici (exceptio inadimpleti contractus).

    La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che nel giudizio di opposizione l’onere della prova segue le regole ordinarie del processo civile: spetta al creditore opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che eccepisce. Sul piano formale, l’art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione segua le forme del procedimento ordinario di cognizione; dopo la riforma Cartabia, le parti possono concordemente richiedere il rito semplificato di cognizione (art. 281-decies c.p.c.), più rapido. La novità è particolarmente utile quando la controversia è di non particolare complessità o quando l’opposizione si limita a poche questioni di diritto. Per i procedimenti relativi a opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale, la mediazione obbligatoria ex art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 è condizione di procedibilità: incombe sulla parte opposta promuovere la mediazione entro i termini di legge.

    Sospensione dell’esecutorietà provvisoria

    Se il decreto è munito di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., il creditore può iniziare immediatamente l’esecuzione forzata. L’art. 649 c.p.c. consente al debitore opponente di chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecutorietà: la sospensione è concessa quando ricorrono gravi motivi, valutati in termini di periculum (rischio di pregiudizio grave e irreparabile) e fumus (verosimile fondatezza dell’opposizione). La concessione è discrezionale e produce effetto immediato. Specularmente, l’art. 648 c.p.c. consente al creditore opposto di chiedere la concessione della provvisoria esecutorietà non concessa in sede monitoria quando l’opposizione appare manifestamente infondata. La condotta tenuta dalle parti nel giudizio rileva ai fini della liquidazione delle spese. È prassi presentare l’istanza di sospensione contestualmente all’atto di opposizione, indicando con precisione il pregiudizio temuto. L’art. 650 c.p.c. disciplina l’opposizione tardiva, ammessa se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore: il termine decorre dal primo atto di esecuzione.

    Dal titolo all’esecuzione forzata

    Una volta che il decreto sia divenuto definitivo per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.), oppure abbia ottenuto provvisoria esecutorietà in sede monitoria o di opposizione, il creditore può procedere all’esecuzione forzata. Il decreto definitivo costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti dell’art. 474 c.p.c., al pari di una sentenza passata in giudicato. Per procedere, il creditore deve notificare al debitore la copia esecutiva del decreto (con apposita formula esecutiva) e l’atto di precetto, contenente l’intimazione di adempiere entro dieci giorni dalla notificazione. Decorso il termine senza adempimento, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata: pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, a seconda della tipologia di beni del debitore.

    Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo legittima inoltre l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore. L’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. rimane esperibile in caso di esecuzione forzata anche dopo la formale dichiarazione di esecutorietà, purché ricorrano i presupposti di legge. In sede di esecuzione forzata, il debitore può sempre proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contestando il diritto del creditore a procedere) o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (contestando la regolarità formale degli atti). Particolare attenzione va prestata al rapporto tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione: la giurisprudenza esclude che si possa rimettere in discussione il titolo ormai definitivo, salve le ipotesi residuali di nullità radicale.

    Costi, esito e casi pratici

    Il contributo unificato per l’opposizione segue gli ordinari scaglioni per valore della causa: 43 euro fino a 1.100 euro, 98 euro fino a 5.200 euro, 237 euro fino a 26.000 euro, 518 euro fino a 52.000 euro, 759 euro fino a 260.000 euro, 1.214 euro oltre 520.000 euro. Si aggiungono onorario del difensore e marca da bollo per l’iscrizione a ruolo. Tizio riceve un decreto ingiuntivo per 12.000 euro fondato su fatture relative a una fornitura mai consegnata: propone opposizione tempestiva, chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà e produce corrispondenza commerciale che dimostra il mancato adempimento del creditore; il giudice sospende l’esecuzione e rinvia per la prosecuzione del giudizio di merito. Caio riceve un decreto e si limita a contestare genericamente: l’opposizione viene rigettata e il decreto confermato. Sempronio scopre l’esistenza del decreto solo quando riceve l’atto di pignoramento: invoca l’art. 650 c.p.c. dimostrando l’irregolarità della notifica e ottiene di essere rimesso in termini. L’esito del giudizio è una sentenza che, ai sensi dell’art. 653 c.p.c., può rigettare l’opposizione (confermando il decreto), accoglierla integralmente (revocando il decreto) o accoglierla parzialmente, condannando il debitore al pagamento della somma minore effettivamente dovuta.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per opporre un decreto ingiuntivo?

    40 giorni dalla notifica per i residenti in Italia, 50 giorni per i residenti UE, 60 giorni per i residenti extra-UE. Il termine può essere ridotto a 10 giorni quando vi siano gravi ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 641 c.p.c.

    Cosa succede se non oppongo il decreto?

    Il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.). Il creditore può procedere all’esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) e iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

    Posso opporre dopo i 40 giorni?

    Sì, ma solo se ricorrono le condizioni dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.): irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore tali da impedire una tempestiva conoscenza. Il termine decorre dal primo atto di esecuzione e va proposto entro 10 giorni.

    Devo pagare comunque durante l’opposizione?

    Solo se il decreto è provvisoriamente esecutivo. In tal caso si può chiedere al giudice la sospensione ex art. 649 c.p.c. allegando gravi motivi. Se il decreto non è provvisoriamente esecutivo, l’esecuzione resta sospesa fino alla sentenza.

    Quanto costa un’opposizione?

    Contributo unificato per scaglioni di valore (da 43 a oltre 1.200 euro) più onorario del difensore secondo DM 55/2014. Il valore della causa è quello indicato nel decreto ingiuntivo. Le spese sono regolate in sentenza secondo il principio di soccombenza.

    Profili di prescrizione del credito

    L’eccezione di prescrizione è uno dei motivi più frequenti di opposizione. La prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c.), ma molti crediti seguono termini brevi: cinque anni per crediti che si maturano periodicamente (canoni di locazione, retribuzioni periodiche, interessi), tre anni per onorari professionali, due anni per i crediti del medico, un anno per i crediti degli albergatori. Il termine decorre dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere e si interrompe con qualsiasi atto di costituzione in mora, riconoscimento del debito o azione giudiziaria. La notifica del decreto ingiuntivo interrompe la prescrizione a partire dalla data del deposito del ricorso, purché la notifica intervenga entro 60 giorni dalla pronuncia. L’eccezione di prescrizione, di natura sostanziale, va proposta in modo specifico nell’atto di opposizione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

    Strategia difensiva e tempistiche

    L’opposizione a decreto ingiuntivo richiede un’analisi strategica delle priorità. Il primo nodo è valutare se chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà: la scelta è quasi obbligata se il decreto è provvisoriamente esecutivo e il debitore non è in grado di adempiere senza pregiudizio. Il secondo nodo è la scelta del rito: ordinario o sommario di cognizione. Quest’ultimo, ammesso solo su richiesta concorde delle parti o per controversie semplici, consente una definizione più rapida ma con istruttoria più snella. Il terzo nodo è la formulazione dei motivi: vanno articolati con precisione, distinguendo profili di rito da profili di merito e indicando con esattezza le prove offerte.

    Le tempistiche tipiche del giudizio di opposizione sono significative. Dalla notifica dell’opposizione alla prima udienza intercorrono di norma quattro-otto mesi; la fase istruttoria, se necessaria, può durare ulteriori sei-dodici mesi; la sentenza viene pronunciata, salvo eccessivi carichi d’ufficio, entro l’anno successivo. La durata complessiva del giudizio di primo grado può quindi oscillare tra diciotto mesi e tre anni. In caso di appello, vanno aggiunti uno-due anni; in caso di ricorso per Cassazione, ulteriori due-quattro anni. La provvisoria esecutorietà del decreto, se non sospesa, consente al creditore di procedere all’esecuzione forzata già nelle more del giudizio: questo elemento rende cruciale, per il debitore, la richiesta tempestiva di sospensione ex art. 649 c.p.c..

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti: Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità, Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda, Articolo 645 Codice di Procedura Civile: Opposizione, Art. 649 c.p.c.: Sospensione dell'esecuzione provvisoria. Per il quadro complessivo del procedimento monitorio puoi consultare il Codice di procedura civile.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 344-septies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)

    Art. 344-septies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.

    2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

    3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

    ))

  • Tassa di concessione governativa: cos’è e come funziona

    In sintesi

    • La TCG è un tributo erariale (statale) dovuto per il rilascio di atti e provvedimenti amministrativi elencati nella Tariffa allegata al DPR 641/1972.
    • Si applica a concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e registri e ad altri documenti espressamente previsti dalla Tariffa.
    • È distinta dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria: ciascun tributo ha presupposti e basi normative proprie.
    • Il pagamento deve avvenire prima o contestualmente al rilascio dell’atto; per alcune voci la tassa è periodica (annuale o mensile).
    • Senza prova del pagamento il pubblico ufficiale non può dare corso all’atto: l’inadempimento rende l’atto inefficace.
    • Esenzioni soggettive e oggettive sono previste dalla legge per determinate categorie di soggetti e di atti.

    Che cos'è la tassa di concessione governativa

    La tassa di concessione governativa (comunemente abbreviata in TCG) è un tributo di natura erariale istituito dal DPR 22 luglio 1972, n. 641 e disciplinato dalla Tariffa allegata al medesimo decreto. Essa è dovuta ogni volta che un soggetto privato o un’impresa richiede allo Stato – o a un ente pubblico che agisce per conto dello Stato – il rilascio di un atto tipico: una concessione, una licenza, un’autorizzazione, oppure l’iscrizione in un albo o in un registro. La tassa non remunera un servizio specifico reso al richiedente, ma costituisce il corrispettivo pubblico per l’esercizio del potere concessorio dell’amministrazione.

    È importante non confondere la TCG con altri tributi che possono accompagnare gli stessi atti. L’imposta di bollo, disciplinata dal DPR 642/1972, colpisce la formazione o l’uso di determinati documenti scritti e prescinde dal fatto che vi sia un provvedimento concessorio. I diritti di segreteria, invece, sono corrispettivi di carattere amministrativo riscossi dagli uffici pubblici per la materiale attività istruttoria o di sportello. La TCG è cosa diversa da entrambi: si tratta di un vero tributo, il cui gettito confluisce nelle casse erariali, e il suo presupposto è specificamente il rilascio – o in alcuni casi il rinnovo o la vidimazione periodica – di atti espressamente elencati nella Tariffa.

    La struttura della Tariffa è stabile nei suoi elementi essenziali: per ciascuna voce è indicata la natura dell’atto, il soggetto passivo e la misura dell’imposta, fissata per legge. Gli importi, benché storicamente ancorati a valori precisi, vanno sempre verificati nella versione vigente della Tariffa al momento del pagamento, poiché possono essere oggetto di aggiornamenti normativi.

    Riepilogo
    Caratteristica Tassa di concessione governativa Imposta di bollo Diritti di segreteria
    Natura giuridica Tributo erariale Tributo erariale Corrispettivo amministrativo
    Presupposto Rilascio di atto concessorio/autorizzatorio elencato in Tariffa Formazione o uso di atti e documenti scritti Attività istruttoria o di sportello dell'ufficio
    Base normativa DPR 641/1972 e Tariffa allegata DPR 642/1972 e Tariffa allegata Varie norme di settore
    Periodicità Una tantum al rilascio o periodica per alcune voci Di regola una tantum per atto Di regola una tantum per pratica
    Conseguenza del mancato pagamento Inefficacia dell'atto; l'ufficio non può darvi corso Irregolarità dell'atto; possibile sanzione L'ufficio non avvia l'istruttoria

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, società a responsabilità limitata con capitale sociale superiore alla soglia prevista dalla Tariffa, deve procedere ogni anno alla numerazione e bollatura dei propri libri sociali obbligatori. Prima di presentarsi all’ufficio competente, l’amministratore verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate la misura forfettaria vigente della TCG per la propria fascia di capitale, la versa con il modello F24 entro il 16 marzo (termine ordinario, salvo proroghe) e conserva la ricevuta. Senza quella ricevuta, la bollatura non può essere effettuata e i libri non risulterebbero regolari ai fini delle verifiche ispettive.

    Documenti necessari

    • Testo del DPR 22 luglio 1972, n. 641 (reperibile su Normattiva.it) con la Tariffa allegata aggiornata.
    • Circolare dell’Agenzia delle Entrate di riferimento per la voce di Tariffa applicabile al proprio caso.
    • Codice tributo F24 o F23 vigente per la voce TCG di interesse (verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
    • Documentazione rilasciata dall’ufficio amministrativo competente (es. Questura per porto d’armi, CCIAA per libri sociali) con le istruzioni di pagamento specifiche.
    • Ricevuta o attestazione del versamento da esibire all’ufficio al momento della richiesta dell’atto.
    • Eventuale attestazione di esenzione (delibera di ente, certificato di ONLUS o di ente del terzo settore) se il soggetto rientra in una categoria esente.

    Alfa Srl: libri sociali e TCG annuale

    Scenario. Alfa Srl è una società a responsabilità limitata con capitale sociale che supera la soglia indicata nella Tariffa allegata al DPR 641/1972. Ogni anno, entro il termine ordinario del 16 marzo, l’ufficio amministrativo deve versare la TCG forfettaria con modello F24 nella misura prevista dalla Tariffa per la propria fascia di capitale.

    Come si applica. L’importo è fissato per legge in misura forfettaria: verificare la misura vigente al momento del versamento. La fascia si determina in base al capitale sociale risultante al 1° gennaio di ciascun anno: se in un anno il capitale scende sotto la soglia, spetta la misura inferiore; se la supera, si applica la misura superiore. La ricevuta F24 viene conservata e allegata al libro verbali del consiglio di amministrazione come prova dell’adempimento. Senza ricevuta, l’ufficio competente non procede alla bollatura e i libri non risultano regolari ai fini delle verifiche ispettive.

    In pratica

    • Verificare il capitale sociale al 1° gennaio per determinare lo scaglione TCG applicabile.
    • Versare con modello F24, codice tributo dedicato, entro il 16 marzo (salvo proroghe).
    • Conservare la ricevuta F24 tra i documenti sociali e esibirla all’ufficio per la bollatura.

    Tizio: rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia

    Scenario. Tizio decide di richiedere per la prima volta la licenza di porto d’armi per uso caccia. Prima di presentare la domanda alla Questura competente si informa sugli adempimenti richiesti: oltre ai certificati medici e alla marca da bollo sull’istanza, deve versare la TCG per il rilascio della licenza.

    Come si applica. L’importo della TCG è fissato per legge nella Tariffa in misura diversa a seconda della tipologia di licenza: verificare la misura vigente. Il versamento avviene di norma tramite bollettino di conto corrente postale dedicato, reperibile direttamente allo sportello della Questura. Tizio compila il bollettino, lo versa in ufficio postale e porta la ricevuta insieme al resto della documentazione. La licenza non viene consegnata se manca la prova del pagamento della TCG: il pubblico ufficiale non può dare corso all’atto senza l’attestazione di avvenuto versamento.

    In pratica

    • Reperire il bollettino di conto corrente postale presso la Questura competente e verificare l’importo TCG vigente per la tipologia di licenza richiesta.
    • Versare la TCG prima dell’appuntamento allo sportello e conservare la ricevuta in originale.
    • Presentare la ricevuta insieme a certificati medici, marca da bollo e altri documenti: senza di essa la pratica resta sospesa.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La tassa di concessione governativa è la stessa cosa dell'imposta di bollo?

    No. Sono due tributi distinti con presupposti diversi. L’imposta di bollo (DPR 642/1972) colpisce la formazione o l’uso di determinati atti e documenti scritti, indipendentemente da un provvedimento concessorio. La TCG (DPR 641/1972) è invece dovuta specificamente per il rilascio di atti concessori, autorizzatori o di iscrizione in albi e registri elencati nella relativa Tariffa. Entrambi i tributi possono essere dovuti contestualmente sullo stesso atto, ma la loro natura e il loro fondamento normativo sono separati.

    Cosa succede se non pago la tassa di concessione governativa prima del rilascio dell'atto?

    L’atto rimane inefficace e il pubblico ufficiale non può darvi corso. In pratica, lo sportello rifiuta di rilasciare la licenza, l’iscrizione o il provvedimento fino a quando non viene esibita la prova del pagamento. Il mancato pagamento espone inoltre il soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla legge per l’inadempimento tributario.

    Tutti gli atti amministrativi sono soggetti alla TCG?

    No. La TCG è dovuta solo per gli atti espressamente indicati nella Tariffa allegata al DPR 641/1972. Si tratta di un elenco tassativo: concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e registri e altri provvedimenti specificamente elencati. Per gli atti non compresi in Tariffa non è dovuta alcuna TCG, fermi restando gli altri tributi eventualmente applicabili (bollo, diritti di segreteria, ecc.).

    La TCG si paga una sola volta o è periodica?

    Dipende dalla voce di Tariffa. Per molte voci la tassa è dovuta una sola volta al momento del rilascio dell’atto. Per altre voci – come la TCG annuale forfettaria per i libri sociali delle società di capitali o la TCG mensile sui contratti di abbonamento di telefonia mobile – il tributo ha carattere periodico (annuale o mensile) e va versato a ogni scadenza, anche in assenza di un nuovo rilascio.

    Le ONLUS e gli enti del terzo settore sono esenti dalla TCG?

    La Tariffa e alcune norme speciali prevedono ipotesi di esenzione soggettiva e oggettiva per determinate categorie di soggetti (tra cui, in certe condizioni, le ONLUS e gli enti del terzo settore) e per determinate tipologie di atti (ad esempio, atti relativi a procedimenti di lavoro o di interesse pubblico). Le esenzioni vanno verificate caso per caso sulla normativa vigente: chi ritiene di averne diritto deve documentare la propria condizione e, se necessario, produrre l’attestazione all’ufficio competente.

    Chi è il soggetto attivo della TCG?

    La TCG è un tributo erariale: il soggetto attivo è lo Stato. La riscossione fa capo all’Agenzia delle Entrate, ma per molte voci la concreta gestione del pagamento avviene tramite l’ufficio amministrativo che emette il provvedimento (ad esempio la Questura per le licenze di porto d’armi, la Camera di Commercio per le iscrizioni societarie). L’ufficio verifica l’avvenuto pagamento prima di rilasciare l’atto.

    La TCG si applica anche alle imprese individuali per i libri contabili?

    No. La TCG annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri è prevista esclusivamente per le società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Le società di persone e le ditte individuali non sono soggette a questa specifica TCG: per i loro libri contabili e sociali si applica, se del caso, l’imposta di bollo sulla vidimazione, che è un tributo distinto con proprie regole.

  • Art. 129 L. 633/1941

    Art. 129 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.

    L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.

    L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni.

    In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.

    Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 344-octies D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)

    Art. 344-octies D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, fino al 31 marzo 2022, può presentare all'IVASS la domanda per l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo se l'impresa, cui si applica il modello interno di gruppo, ha sede nel territorio della Repubblica e se presenta un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.

    2. Il regolamento IVASS di cui all'articolo 216-ter, comma 1, stabilisce le disposizioni transitorie, applicabili a livello di gruppo in deroga al Titolo XV, Capo III, in coerenza con le disposizioni transitorie di cui agli articoli 344-quinquies in materia di fondi propri, 344-sexies in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità, 344-novies in materia di tassi d'interesse privi di rischio, 344-decies in materia di riserve tecniche.

    3. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 227 in materia di verifica della situazione di solvibilità di gruppo, nel caso in cui l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, soddisfi il requisito di solvibilità corretta calcolato secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al 31 dicembre 2015 ma non soddisfi il requisito di solvibilità di gruppo di cui agli articoli 216-sexies e 216-septies (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo), l'IVASS impone alla società controllante di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo o per ridurre il profilo di rischio del gruppo al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro il 31 dicembre 2017. Si applica l'articolo 344-septies, commi 2 e 3.

    4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, adotta le misure di cui all'articolo 344-septies, comma 1, nei confronti dell'impresa italiana al vertice del gruppo che non sia ultima società controllante italiana, ai sensi dell'articolo 210, comma 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 344-septies.

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  • Art. 1228 Codice della Navigazione – Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

    Art. 1228 Codice della Navigazione – Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente; 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

  • Art. 108 L. 633/1941

    Art. 108 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

    Art. 344-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 per cento del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data; c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5.

    2. 2. In deroga all'articolo 44-octies, commi 2, 3, 4 e 5, in materia di criteri per la classificazione in livelli, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) sono stati emessi entro il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all' articolo 97 della direttiva 2009/138/CE , ove quest'ultima sia anteriore; b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 per cento del margine di solvibilità legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili in tale data.

    3. Per l'impresa che investe in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti «confezionati» emessi prima del 1° gennaio 2011, i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

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