Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 227 CPI – Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

    Art. 227 CPI – Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 . 1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso

    2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

    3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

    4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

    6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

    7. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

    8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione. 8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all’articolo

    230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine di classificazione

  • Art. 405 DPR 495/1992

    Art. 405 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade).

    1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. 4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) – Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) – Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli. 6) – Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".

    5. Gli importi di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all' articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

  • Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come maturano e si calcolano la tredicesima e le altre erogazioni per portieri, custodi e addetti.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) per tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione comprensiva delle indennità fisse. Il rinnovo 2025 ha riconosciuto una una tantum per l’ultravigenza 2023-2025. La quattordicesima non è un istituto tipico del settore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) spetta a tutti i lavoratori e viene erogata a dicembre. Matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno. Per i portieri la base di calcolo comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative legate allo stabile, secondo quanto previsto dal contratto: la tredicesima del portiere quindi non si calcola solo sul minimo tabellare.

    La quattordicesima

    A differenza di altri settori (come il commercio), la quattordicesima non è un istituto tipico del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati. Va quindi verificato il testo vigente o l’eventuale contrattazione integrativa; in assenza di previsione, le mensilità aggiuntive si limitano alla tredicesima.

    La una tantum del rinnovo 2025

    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha riconosciuto una una tantum per il periodo di ultravigenza 2023-2025, a copertura del periodo in cui il contratto era scaduto ma ancora applicato. Per i profili A3/A4 l’importo è di 1.500 €, riproporzionato per gli altri profili, erogato in tre quote da 500 € (alla firma, a giugno 2026 e a giugno 2027).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive ed erogazioni
    Voce Quando Misura
    Tredicesima dicembre 1 mensilità (1/12 per mese lavorato), su minimo + indennità fisse
    Quattordicesima non prevista in via generale dal CCNL di settore
    Una tantum 2023-2025 nov. 2025 · giu. 2026 · giu. 2027 1.500 € (A3/A4) in 3 quote da 500 €, riproporzionata

    Nota: la base di calcolo della tredicesima per i portieri include le indennità fisse e continuative; gli importi accessori variabili vanno verificati sul contratto e sul cedolario.

    Premio e contrattazione di secondo livello

    Il settore non ha la diffusa contrattazione aziendale dei comparti industriali: il datore di lavoro è spesso il singolo condominio o proprietario. Eventuali premi o erogazioni aggiuntive possono nascere da accordi individuali o locali, ma non costituiscono un istituto generalizzato del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – tredicesima del portiere
    Tizio è portiere A4 e ha lavorato tutto l’anno. A dicembre riceve una tredicesima calcolata non solo sul minimo, ma anche sulle indennità fisse legate al suo stabile, secondo le regole del contratto.
    Caia – tredicesima con assunzione in corso d’anno
    Caia è assunta come addetta alle pulizie il 1° aprile. A dicembre matura 9 dodicesimi di tredicesima (aprile-dicembre), proporzionati ai mesi di servizio prestati nell’anno.
    Sempronio – una tantum di ultravigenza
    Sempronio è portiere A3: ha diritto all’una tantum di 1.500 € per il periodo 2023-2025, che riceve in tre quote da 500 € alla firma del rinnovo, a giugno 2026 e a giugno 2027.

    Domande frequenti

    La tredicesima del portiere si calcola solo sul minimo?
    No. Per i portieri la base di calcolo della tredicesima comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative legate allo stabile, secondo quanto previsto dal CCNL. Va quindi verificata la composizione della retribuzione mensile.
    È prevista la quattordicesima?
    La quattordicesima non è un istituto tipico del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati. Va verificato il testo vigente o l’eventuale accordo integrativo; in assenza, l’unica mensilità aggiuntiva è la tredicesima.
    Cos’è l’una tantum del rinnovo 2025?
    È un importo a copertura del periodo di ultravigenza 2023-2025, in cui il contratto era scaduto ma ancora applicato. Per i profili A3/A4 è di 1.500 €, riproporzionata per gli altri profili, erogata in tre quote da 500 € tra la firma e giugno 2027.
    Quando si riceve la tredicesima?
    La tredicesima si eroga a dicembre e matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno; chi è assunto in corso d’anno la riceve in proporzione ai mesi lavorati.
    I portieri ricevono premi di risultato?
    Non in via generale: il settore non ha la diffusa contrattazione aziendale dei comparti industriali, dato che il datore è spesso il singolo condominio. Eventuali premi nascono da accordi individuali o locali.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1236 Codice della Navigazione – Obbligo di denuncia e di relazione

    Art. 1236 Codice della Navigazione – Obbligo di denuncia e di relazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo .

  • Articolo 52 TU Giustizia Tributaria – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e s

    Art. 52 D.Lgs. 175/2024 – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

    2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    3. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

    4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

    5. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

  • Art. 76 DPR 445/2000 – Norme penali

    Art. 76 DPR 445/2000 – Norme penali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

    2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

    3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

    4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

    4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall' articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile . (25) (33) (32)

  • Art. 59 T.U. Espropriazione – Entrata in vigore del testo unico

    Art. 59 T.U. Espropriazione – Entrata in vigore del testo unico

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

  • Art. 119 D.Lgs. 141/2024 – Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Art. 119 D.Lgs. 141/2024 – Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.

  • Art. 102-quinquies L. 633/1941 – Opere fuori commercio: licenze collettive estese

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: causali e durata

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 15 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di esecuzione, rappresentazione, recitazione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 171-ter L. 633/1941 – Tutela penale dei supporti audiovisivi

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.