Autore: Andrea Marton

  • CCNL Spettacolo: Apprendistato

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Apprendistato professionalizzante 18-29 anni, durata 36-48 mesi. Sottoinquadramento 2 livelli sotto. Forte uso in produzioni TV continuative (RAI, Mediaset) per giovani tecnici. Alta formazione per laureati in DAMS, Cinematografia, Scienze dello Spettacolo. Contributi 10% ridotti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato
    Voce Dettaglio
    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 IeFP Tecnico Audiovisivo), professionalizzante (18-29 anni, 36-48 mesi), alta formazione (la…

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale. Per operatore camera livello 5 finale: primo anno livello 3, poi 4, poi 5.

    Formazione 80h

    80h annue + corsi specifici: regia, montaggio, fotografia, suono, scenografia. Per stunt: corso sicurezza set.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni piccole aziende.

    Alta formazione cinema

    Combinazione laurea DAMS/Cinematografia con lavoro in case produzione (Cattleya, Lux Vide, Wildside) o emittenti (RAI…

    Tipologie apprendistato

    Qualifica/diploma (15-25 IeFP Tecnico Audiovisivo), professionalizzante (18-29 anni, 36-48 mesi), alta formazione (laureati DAMS, Cinematografia, Scienze Spettacolo).

    Sottoinquadramento

    2 livelli sotto qualifica finale. Per operatore camera livello 5 finale: primo anno livello 3, poi 4, poi 5.

    Formazione 80h

    80h annue + corsi specifici: regia, montaggio, fotografia, suono, scenografia. Per stunt: corso sicurezza set.

    Contributi ridotti

    10% azienda vs 30% standard. Esenzione 3 anni piccole aziende.

    Alta formazione cinema

    Combinazione laurea DAMS/Cinematografia con lavoro in case produzione (Cattleya, Lux Vide, Wildside) o emittenti (RAI, Mediaset, Sky).

    Casi pratici

    Tizio – Caso Apprendistato 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica apprendistato secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Apprendistato 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce apprendistato in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Apprendistato 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali apprendistato.

    Domande frequenti

    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.
    Q1 Apprendistato?
    Risposta sintetica su apprendistato in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Rimborso dell’accisa sul gasolio per l’autotrasporto

    In sintesi

    • Chi ne ha diritto: imprese di autotrasporto merci che utilizzano veicoli di massa complessiva pari o superiore alla soglia di legge.
    • Beneficio parziale: il rimborso copre una quota dell’accisa pagata sul gasolio commerciale usato nell’attività; la misura esatta fa riferimento al valore vigente fissato per legge.
    • Cadenza trimestrale: l’istanza va presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni trimestre, entro i termini previsti dalla normativa.
    • Due strade per il recupero: si può scegliere tra il rimborso diretto in denaro e il credito da usare in compensazione tramite modello F24.
    • Documentazione essenziale: occorre conservare le fatture d’acquisto del gasolio e tenere un registro dei rifornimenti per veicolo ammesso.

    Come funziona il rimborso dell'accisa sul gasolio per i trasportatori

    Ogni volta che un’impresa di autotrasporto fa il pieno di gasolio, nel prezzo che paga alla pompa è già inclusa l’accisa, cioè un’imposta indiretta commisurata ai litri acquistati. Per le imprese che svolgono trasporto merci su strada con veicoli pesanti, la legge prevede un meccanismo di rimborso parziale: una quota di quell’accisa può essere recuperata ogni trimestre, riducendo concretamente il costo del carburante.

    Il fondamento normativo è il Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e la disciplina specifica per l’autotrasporto, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non si tratta di un’agevolazione discrezionale: è un diritto riconosciuto per legge, subordinato al rispetto di precisi requisiti riguardanti i veicoli utilizzati e alla presentazione dell’istanza nei tempi stabiliti.

    In questa guida vediamo chi può accedere al rimborso, come presentare la domanda, quali documenti servono e come viene poi restituito il credito. Gli importi di accisa e la misura del beneficio cambiano nel tempo per effetto di leggi di bilancio o decreti: per i valori aggiornati è sempre necessario verificare le tabelle vigenti pubblicate dall’Agenzia delle Dogane.

    Riepilogo del meccanismo di rimborso accisa gasolio autotrasporto
    Elemento Dettaglio
    Soggetti ammessi Imprese di autotrasporto merci con veicoli di massa pari o superiore alla soglia di legge
    Prodotto agevolato Gasolio commerciale usato per l'autotrasporto
    Misura del beneficio Quota parziale dell'accisa vigente per litro (valore fissato per legge, verificare il dato aggiornato)
    Cadenza dell'istanza Trimestrale (quattro domande l'anno)
    Organo competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
    Modalità di recupero Rimborso diretto oppure credito in compensazione con modello F24

    Esempio pratico

    • Alfa Srl Trasporti opera con una flotta di camion pesanti e acquista gasolio ogni mese. Nel primo trimestre dell’anno ha rifornito i mezzi ammessi per un totale di 20.000 litri. Al termine del trimestre presenta l’istanza all’Agenzia delle Dogane indicando i litri consumati dai veicoli aventi i requisiti di massa. Sulla base della quota di rimborso vigente, ottiene un credito che utilizza poi in compensazione nel modello F24, abbattendo le imposte dovute nel mese successivo. Il risparmio complessivo annuo, moltiplicato sui quattro trimestri, costituisce una voce significativa nella gestione dei costi aziendali.

    Documenti necessari

    • Fatture d’acquisto del gasolio (intestate all’impresa, con indicazione dei litri)
    • Registro o prospetto dei rifornimenti per ciascun veicolo ammesso
    • Libretti di circolazione dei veicoli (per attestare la massa complessiva)
    • Visura camerale o documentazione che attesta l’attività di autotrasporto merci
    • Modello di istanza trimestrale predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
    • Delega F24 (se si sceglie la compensazione tramite modello F24)

    Caso 1 – Tizio, piccolo autotrasportatore con un solo veicolo pesante

    Scenario. Tizio è titolare di un’impresa individuale di autotrasporto merci. Dispone di un unico camion la cui massa complessiva supera la soglia minima prevista dalla normativa. Ogni trimestre acquista gasolio per svolgere le consegne e tiene le fatture in ordine.

    Come si applica. Tizio ha diritto al rimborso parziale dell’accisa sui litri di gasolio consumati da quel veicolo nel trimestre. Deve presentare l’istanza all’Agenzia delle Dogane entro la scadenza trimestrale, allegando il riepilogo dei rifornimenti e conservando le fatture originali. Può scegliere di ricevere il rimborso in denaro oppure usarlo come credito in compensazione nel modello F24, per abbattere altre imposte o contributi dovuti.

    In pratica

    • Conserva ogni fattura di rifornimento con l’indicazione dei litri acquistati.
    • Verifica ogni trimestre la scadenza per presentare l’istanza: presentarla in ritardo può far perdere il diritto per quel periodo.
    • Se preferisci la compensazione F24, assicurati che il codice tributo corretto sia indicato nel modello.

    Caso 2 – Alfa Srl Trasporti, flotta mista con veicoli di peso diverso

    Scenario. Alfa Srl Trasporti ha una flotta di dieci veicoli: sei camion pesanti che superano la soglia di massa ammessa al beneficio e quattro furgoni leggeri che non raggiungono la soglia. L’amministrazione acquista tutto il gasolio dallo stesso distributore e riceve una fattura unica mensile.

    Come si applica. Il rimborso spetta solo sui litri consumati dai sei veicoli pesanti, non sull’intera fattura. Alfa Srl deve quindi tenere un registro separato per veicolo, annotando i rifornimenti in modo da distinguere il gasolio destinato ai mezzi ammessi da quello usato per i furgoni leggeri. L’istanza trimestrale indicherà solo i litri ‘qualificati’. In caso di controllo, l’Agenzia delle Dogane può verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e i libri di circolazione dei veicoli.

    In pratica

    • Predisponi un foglio di calcolo o un registro interno per attribuire ogni rifornimento al singolo veicolo.
    • Fotocopia o scansiona il libretto di circolazione di ogni mezzo ammesso: serve per dimostrare la massa complessiva in caso di verifica.
    • Se la flotta cambia nel corso dell’anno (acquisto di nuovi mezzi, dismissioni), aggiorna subito il registro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali veicoli danno diritto al rimborso?

    Hanno diritto al rimborso le imprese di autotrasporto merci che utilizzano veicoli la cui massa complessiva è pari o superiore alla soglia stabilita dalla normativa. I veicoli leggeri al di sotto di tale soglia sono esclusi. Verificare sempre la massa indicata nel libretto di circolazione.

    Quando va presentata l'istanza?

    L’istanza va presentata ogni trimestre all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I termini di scadenza sono fissati per legge per ciascun trimestre: presentarla dopo la scadenza comporta la perdita del diritto al rimborso per quel periodo.

    Come si recupera il credito: rimborso o compensazione F24?

    L’impresa può scegliere tra due opzioni: ricevere il rimborso direttamente in denaro oppure utilizzare il credito riconosciuto in compensazione nel modello F24, abbattendo altre imposte o contributi. La scelta si indica nell’istanza stessa.

    Quali documenti bisogna conservare?

    È necessario conservare le fatture d’acquisto del gasolio (con litri e targa del veicolo o riferimento al mezzo rifornito), un registro dei rifornimenti per veicolo e i libretti di circolazione che attestano la massa dei mezzi. I documenti devono essere disponibili in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Dogane.

    Quanto vale il rimborso?

    La misura del beneficio, espressa in euro per litro di gasolio, è fissata per legge e può variare in seguito a provvedimenti normativi (leggi di bilancio, decreti). Per conoscere il valore aggiornato occorre consultare le tabelle pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o le circolari di aggiornamento.

    Il rimborso spetta anche per i trasporti di persone?

    La normativa prevede il beneficio principalmente per le imprese di autotrasporto merci. Alcune categorie di trasporto persone possono rientrare in regimi agevolati specifici, ma le condizioni sono diverse: è necessario verificare caso per caso la normativa applicabile e i requisiti dei veicoli utilizzati.

    Cosa succede se non si presenta l'istanza in un trimestre?

    Se l’istanza non viene presentata entro il termine trimestrale, il diritto al rimborso per quel trimestre decade. Non è possibile recuperare il credito perso nei trimestri successivi. È quindi fondamentale inserire le scadenze nel calendario dell’ufficio amministrativo dell’impresa.

  • Art. 267 RD 12/1941

    Art. 267 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Tabelle millesimali: cosa sono e come si modificano

    Le tabelle millesimali sono la “bilancia” del condominio: traducono in numeri il peso di ogni unità immobiliare, e da quei numeri dipendono sia la ripartizione delle spese sia il valore dei voti in assemblea. Vediamo cosa sono, come si approvano e quando – e con quale maggioranza – si possono modificare.

    Cosa sono e a cosa servono

    La tabella millesimale attribuisce a ciascuna unità un valore espresso in millesimi sul totale di mille, in proporzione al valore della proprietà (superficie, piano, esposizione, destinazione, e simili). Questo valore serve a ripartire le spese (art. 1123) e a calcolare i quorum dell’assemblea (art. 1136). Oltre alla tabella generale possono esistere tabelle specifiche (scale, ascensore, riscaldamento) per ripartire spese particolari.

    Come si approvano

    Per lungo tempo si è discusso se servisse l’unanimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la tabella millesimale, quando si limita a tradurre in frazioni il valore delle unità secondo i criteri legali, ha natura ricognitiva: per la sua approvazione è quindi sufficiente la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136 (intervenuti e almeno 500 millesimi), non l’unanimità.

    Quando si possono modificare o rettificare

    Il codice consente di rettificare o modificare i valori delle tabelle anche a maggioranza in due casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici, nuove costruzioni), il valore proporzionale è notevolmente alterato (di oltre un quinto). Fuori da questi casi, modificare i millesimi richiede il consenso di tutti.

    Tabelle “convenzionali”

    Diverso è il caso delle tabelle che derivano da un accordo (convenzione) tra tutti i condòmini con cui si è scelto un criterio di riparto diverso da quello legale (per esempio per favorire o esonerare qualcuno). Queste tabelle, avendo natura contrattuale, possono essere modificate solo all’unanimità: una semplice maggioranza non può cancellare un patto sottoscritto da tutti.

    Tabelle sbagliate e spese già pagate

    Se ci si accorge che una tabella è errata, la rettifica vale per il futuro; il recupero di quanto versato in più in passato è in genere più difficile, salvo i casi di errore riconosciuto. Per questo è importante verificare le tabelle al momento dell’acquisto e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze rispetto alla reale consistenza dell’immobile.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Serve l’unanimità per approvare le tabelle millesimali?

    No. Secondo le Sezioni Unite, quando la tabella si limita a tradurre in millesimi il valore delle unità secondo i criteri legali, basta la maggioranza assembleare. L’unanimità serve solo per i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.

    Quando si possono cambiare i millesimi a maggioranza?

    Quando i valori sono frutto di un errore o quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio, il valore proporzionale è alterato di oltre un quinto. Negli altri casi serve l’unanimità.

    A cosa servono le tabelle millesimali?

    A ripartire le spese tra i condòmini e a calcolare i quorum e le maggioranze in assemblea. Esistono una tabella generale e tabelle specifiche per spese particolari.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Gas-Acqua: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità (13ª dicembre + 14ª luglio). Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (disponibilità rete, riduzione perdite, sicurezza). Detassazione 5%. Welfare crescente. Alcune utility offrono tariffe agevolate gas/acqua ai dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità e premi
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mens dicembre
    Quattordicesima 1 mens luglio
    Premio di Risultato Variabile
    PdR detassazione 5%
    Tetto detassato €3.000
    Buoni pasto €5,29-€8/gg esenti

    Tredicesima

    Entro 20 dicembre. Mensilità completa (base + indennità fisse).

    Quattordicesima

    Entro 31 luglio. Mensilità completa. Punto forte settore.

    Premio di Risultato

    Negoziato aziendalmente, collegato a: disponibilità rete (% tempo in servizio), riduzione perdite acqua, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza zero infortuni. Detassato 5%. Tetto €3.000.

    Welfare aziendale

    Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria, borse di studio figli. Tariffe agevolate gas/acqua per dipendenti in alcune utility (Hera, A2A, Iren).

    Tariffe agevolate utenze

    Benefit storico in alcune multiutility: sconto bolletta gas/acqua per dipendenti e familiari (analogo a Enel per elettricità).

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª tecnico reti
    Tizio (livello 4) con €2.380/mese: 13ª €2.380 + 14ª €2.380 = €4.760 mensilità extra annue.
    Caia – PdR depuratore qualità
    Caia (livello 5) PdR €1.500 per obiettivi qualità acque raggiunti. Detassato 5% = €75.
    Sempronio – Tariffa agevolata Hera
    Sempronio (Quadro Hera) ha sconto 25% su bolletta gas+acqua. Risparmio ~€350/anno per famiglia.

    Domande frequenti

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità?
    Sì, 13ª dicembre + 14ª luglio. Settore meglio retribuito utilities.
    Cosa è il PdR?
    Premio di Risultato aziendale legato a obiettivi (disponibilità rete, riduzione perdite, customer satisfaction, sicurezza). Detassato 5%. Tetto €3.000.
    I dipendenti hanno tariffe agevolate?
    In alcune multiutility (Hera, A2A, Iren, Acea) sì: sconti 20-30% su bolletta gas/acqua/elettrica per dipendenti e familiari. Eventuale fringe benefit fiscale.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, conversione totalmente esente IRPEF. Welfare: buoni acquisto, voucher servizi, polizze, abbonamenti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 62 D.Lgs. 79/2011 – Modalità di attribuzione

    Art. 62 D.Lgs. 79/2011 – Modalità di attribuzione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    2. L’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo – ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.

    3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo

  • Smart working e contratti 2026: regole, accordi e diritti

    Il lavoro agile, comunemente indicato come smart working, è la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli stringenti di orario e di luogo e dall’esecuzione della prestazione in parte presso i locali aziendali e in parte all’esterno, mediante strumenti tecnologici. La disciplina è contenuta negli articoli 18-24 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 – il cosiddetto “Statuto del lavoro autonomo”. Questa guida esamina l’accordo individuale, il diritto alla disconnessione, i profili di sicurezza, l’infortunio in lavoro agile e il trattamento normativo nel quadro 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 18 della L. 81/2017 introduce nell’ordinamento il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma di una modalità di organizzazione applicabile al rapporto subordinato ordinario disciplinato dall’art. 2094 c.c.: la retribuzione resta quella prevista dal contratto collettivo per analoghe mansioni svolte in sede, le ferie maturano secondo le regole ordinarie e il datore conserva i poteri direttivi e disciplinari.

    L’accordo individuale è disciplinato dall’art. 19 della L. 81/2017 che impone la forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo disciplina l’esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. Individua altresì i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’art. 20 della L. 81/2017 garantisce parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori che svolgono la prestazione interamente in sede aziendale, comprese le opportunità di sviluppo professionale e di progressione di carriera.

    Sul versante dei poteri datoriali, l’art. 21 della L. 81/2017 stabilisce che l’accordo individui le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Il potere di controllo va esercitato nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. La parità di trattamento di cui all’art. 20 L. 81/2017 si estende al diritto all’apprendimento permanente e al riconoscimento delle competenze acquisite. Restano fermi i diritti sindacali e di rappresentanza disciplinati dallo Statuto.

    L’accordo individuale di lavoro agile

    L’accordo individuale ex art. 19 L. 81/2017 è elemento costitutivo della modalità agile. La forma scritta è richiesta a fini di regolarità amministrativa: l’eventuale omissione non determina nullità del rapporto, che resta subordinato ordinario, ma espone il datore alle sanzioni amministrative e priva l’accordo di efficacia probatoria. L’accordo può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e prevedere il recesso unilaterale: con preavviso non inferiore a trenta giorni in caso di accordo a tempo indeterminato, o in presenza di giustificato motivo, anche senza preavviso. Nei rapporti con lavoratori disabili ai sensi della L. 68/1999 il preavviso del datore non è inferiore a novanta giorni per consentire un’adeguata riorganizzazione.

    Il contenuto minimo dell’accordo include: (1) durata e modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali, con specificazione delle fasce orarie e dei luoghi di lavoro consentiti; (2) strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore e ripartizione dei relativi costi e responsabilità; (3) modalità di esercizio del potere di controllo del datore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; (4) tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche; (5) condotte rilevanti sul piano disciplinare. È opportuna l’indicazione di profili accessori: cybersicurezza, riservatezza, formazione obbligatoria e protocolli di emergenza.

    La cosiddetta “fase emergenziale” 2020-2023 aveva consentito il ricorso al lavoro agile anche in assenza di accordo individuale per fronteggiare la pandemia: dal 1° aprile 2024 il regime è tornato a essere quello ordinario fondato sull’accordo scritto. Per il quadro 2026 restano operative le tutele specifiche per lavoratori con figli under 14, disabili e caregiver ex L. 104/1992: per queste categorie il datore valuta prioritariamente le richieste di accesso al lavoro agile e la negativa va motivata in forma scritta. Il mancato rispetto del diritto di precedenza espone a contenzioso e, nei casi più gravi, a condotta antisindacale qualora coinvolga rappresentanze.

    Diritto alla disconnessione, controlli e privacy

    Il diritto alla disconnessione rappresenta uno dei pilastri della disciplina italiana del lavoro agile. L’art. 19 impone che l’accordo individui le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare al lavoratore la possibilità di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. La giurisprudenza ha precisato che la disconnessione non è mera facoltà del lavoratore, ma obbligo organizzativo del datore: la mancata predisposizione di misure (blocchi di sistema, fasce orarie di non reperibilità, configurazioni di policy aziendali) può configurare violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e fondare richieste di risarcimento per stress lavoro-correlato o burnout.

    I controlli a distanza sull’attività del lavoratore agile sono soggetti al regime generale dello Statuto dei Lavoratori: gli strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività devono essere installati previo accordo con la rappresentanza sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Costituiscono eccezione gli strumenti necessari alla prestazione (computer portatile, smartphone aziendale, software gestionale) per i quali non è richiesto l’accordo collettivo, ma comunque l’informativa al lavoratore e il rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità previsti dal GDPR. Il datore deve fornire informativa chiara sui dati raccolti, sulle finalità del trattamento e sulle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

    Sul piano disciplinare l’art. 21 L. 81/2017 impone all’accordo individuale di identificare le condotte sanzionabili. Si applicano comunque le tutele procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione preventiva degli addebiti, termine di almeno cinque giorni per le giustificazioni, proporzionalità della sanzione. La mancata risposta del lavoratore a un controllo telematico, ad esempio, non integra automaticamente inadempimento: deve essere valutata alla luce dell’orario concordato, del diritto alla disconnessione e dell’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c.. L’utilizzo di software di sorveglianza continua (keystroke logging, screen capture periodico, geolocalizzazione costante) è generalmente illecito anche in regime di lavoro agile.

    Parità di trattamento e disciplina retributiva

    L’art. 20 L. 81/2017 sancisce che il lavoratore agile riceva un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali. La parità si articola in più piani: retribuzione globale, ferie, permessi, malattia, maternità, progressione di carriera e formazione. Il riferimento alla retribuzione attiene al trattamento complessivo previsto dal art. 2099 c.c. e dalla contrattazione collettiva applicabile, senza distinzioni in ragione della modalità di esecuzione. È vietata qualsiasi forma di indiretta penalizzazione del lavoratore agile sotto forma di esclusione da benefit (buoni pasto, premi di risultato, welfare aziendale) per il solo fatto della modalità organizzativa adottata.

    Sul versante dei buoni pasto, la giurisprudenza si è espressa con orientamento maggioritario favorevole al riconoscimento anche al lavoratore agile, qualora la contrattazione collettiva non distingua espressamente tra modalità di esecuzione e qualora la pausa pranzo rientri nel normale orario lavorativo. Per i premi di risultato e gli incentivi legati alla performance individuale, la modalità agile non può costituire criterio di esclusione: la valutazione va effettuata sui medesimi parametri di produttività applicabili al personale in sede. L’opportunità di un sistema chiaro di obiettivi misurabili (MBO) si rafforza in regime agile, rendendo il monitoraggio del risultato più trasparente rispetto al controllo della mera presenza.

    Sicurezza sul lavoro e infortuni

    L’art. 22 L. 81/2017 estende al lavoro agile gli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008. Il datore garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e consegna a quest’ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

    L’art. 23 L. 81/2017 disciplina la copertura assicurativa: il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. L’infortuno occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali è coperto in regime di tutela INAIL in itinere quando la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

    Sul piano probatorio la qualificazione dell’infortunio come “in occasione di lavoro” richiede l’accertamento del nesso tra l’evento e la prestazione. INAIL ha chiarito con circolari operative che la tutela si estende a infortuni occorsi durante l’esecuzione di attività funzionalmente collegate alla prestazione lavorativa (utilizzo del computer, spostamenti per partecipare a riunioni online, pause fisiologiche), ma non a quelli verificatisi durante attività di natura strettamente personale. La denuncia di infortunio segue le regole ordinarie e va trasmessa entro le 48 ore dalla conoscenza. La produzione di documentazione contestuale (registrazione orari, location dell’evento, evidenze dell’attività lavorativa in corso) è elemento dirimente in caso di contestazione.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e clausole tipiche

    Caso 1. Tizio, programmatore in azienda IT, ha siglato accordo agile a tempo indeterminato con tre giorni a settimana di lavoro fuori sede. L’accordo prevede fascia di reperibilità 9:00-13:00 e 14:00-18:00, disconnessione obbligatoria dopo le 19:00 e nei fine settimana. Tizio riceve dal manager messaggi via piattaforma aziendale alle 22:00 con richiesta di risposta immediata. Lamenta il fatto in sede sindacale: il datore è tenuto a configurare blocchi tecnici alle comunicazioni fuori orario o richiamare i responsabili al rispetto del diritto alla disconnessione. La condotta reiterata può fondare richiesta risarcitoria per stress lavoro-correlato.

    Caso 2. Caia, impiegata amministrativa, lavora in modalità agile da casa. Durante una pausa caffè scivola sulle scale e si frattura il polso. La denuncia INAIL è accolta come infortunio in occasione di lavoro: la pausa fisiologica rientra nelle attività funzionalmente collegate alla prestazione e l’evento si è verificato all’interno del perimetro spaziale e temporale dell’attività lavorativa. Diverso sarebbe stato il caso di infortunio occorso durante un’attività estranea (ad esempio sistemare il giardino fuori dall’orario concordato).

    Caso 3. Sempronio è dipendente di una società di consulenza con accordo agile che consente di lavorare ovunque sul territorio nazionale. Decide di trasferirsi temporaneamente in altra regione mantenendo la prestazione agile e senza darne comunicazione al datore. L’azienda contesta la condotta come violazione delle clausole dell’accordo. Il giudice valuta caso per caso: se l’accordo non identificava espressamente i luoghi consentiti, il lavoratore conserva una certa discrezionalità; se invece l’accordo richiede preventiva comunicazione, l’omissione integra inadempimento contrattuale ma non necessariamente giusta causa di licenziamento.

    Domande frequenti

    Posso rifiutare il lavoro agile proposto dal datore?

    Sì. Il lavoro agile richiede sempre il consenso del lavoratore manifestato nell’accordo individuale. Il rifiuto della modalità agile, in assenza di obblighi contrattuali pregressi, non integra giustificato motivo di licenziamento né condotta disciplinarmente rilevante. Specularmente, il datore non è tenuto ad accogliere la richiesta di lavoro agile, salvo le ipotesi di precedenza previste per categorie protette (genitori di figli under 14, disabili, caregiver) per le quali è prescritta motivata risposta scritta.

    Il datore deve fornire gli strumenti di lavoro?

    L’accordo individuale disciplina la ripartizione di strumenti e costi. La prassi è che il datore fornisca dotazione tecnologica essenziale (laptop, accesso VPN, eventualmente smartphone) e si faccia carico delle relative manutenzioni. Costi di connettività, energia elettrica e spazio di lavoro presso il domicilio sono spesso a carico del lavoratore, salvo diversa pattuizione o contributo forfetario. La responsabilità per malfunzionamento degli strumenti forniti dal datore resta in capo a quest’ultimo; quella per danni causati da negligenza del lavoratore segue le regole ordinarie sulla diligenza nell’uso dei beni aziendali.

    L’infortunio in casa è coperto da INAIL?

    Sì, se occorso in occasione di lavoro o durante percorsi funzionalmente collegati alla prestazione (cosiddetto in itinere esteso al lavoro agile). La copertura richiede che l’evento si verifichi entro le coordinate spaziali e temporali dell’attività lavorativa concordata. Non sono coperti infortuni occorsi durante attività squisitamente personali. La documentazione della prestazione in corso (log di accesso, registrazione orari, comunicazioni aziendali) facilita il riconoscimento della copertura in sede di contestazione INAIL.

    Il datore può controllare il computer mentre lavoro da casa?

    Può monitorare l’attività lavorativa solo nei limiti consentiti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e dal GDPR. Sono ammessi controlli funzionali alla prestazione (log di accesso, monitoraggio della produttività aggregata, verifica del rispetto delle policy di sicurezza informatica) previa informativa al lavoratore. Sono vietati controlli occulti, continui e capillari sull’attività personale del lavoratore (keystroke logging integrale, screen capture continuo, microfono o webcam attivati senza consenso). I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi disciplinari solo se l’informativa preventiva lo prevedeva.

    Posso lavorare in lavoro agile da un’altra città o all’estero?

    Dipende dal contenuto dell’accordo individuale. Se l’accordo non specifica limiti geografici, il lavoratore conserva margini di discrezionalità nella scelta del luogo, purché compatibile con la prestazione. Se invece l’accordo identifica espressamente i luoghi consentiti, l’inadempimento espone a sanzioni disciplinari. Lo svolgimento all’estero solleva inoltre profili previdenziali, fiscali e di sicurezza non sempre coperti dall’accordo standard: è opportuna comunicazione preventiva al datore per regolarizzare l’esecuzione transfrontaliera.

    Risorse correlate

    Per approfondire la disciplina fiscale e sociale del lavoro autonomo si rimanda a Art. 8 D.Lgs. 81/2017; per la deducibilità delle spese di formazione Art. 9 D.Lgs. 81/2017; per il quadro generale della retribuzione Articolo 2099 Codice Civile: Retribuzione e dei riposi Art. 2110 c.c.: Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. L’analisi degli articoli 24, 25 e 26 del D.Lgs. 81/2017 completa il quadro contributivo e di entrata in vigore della disciplina.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 344-ter D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione)

    Art. 344-ter D.Lgs. 209/2005 – (Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fino alle date di cui al comma 2, lettere a) e b), i Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII del presente Codice non si applicano alle imprese di assicurazione o riassicurazione che al 1° gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività se: a) l'impresa ha dimostrato all'IVASS l'intenzione di cessare l'attività prima del 1° gennaio 2019; o b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al Titolo XVI, Capo II, ed è stato nominato un commissario.

    2. 2. L'impresa di cui: a) al comma 1, lettera a), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività; b) al comma 1, lettera b), è soggetta ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII a decorrere dal 1° gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'IVASS non sia soddisfatto dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.

    3. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano se l'impresa di cui al comma 1 soddisfa le seguenti condizioni: a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) l'impresa presenta all'IVASS una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività; c) l'impresa ha comunicato all'IVASS di applicare le misure transitorie. I commi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII.

    4. L'IVASS predispone un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al comma 1 e lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

    5. Ai fini e nei limiti dell'applicazione del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVIII nella formulazione vigente anteriormente al 1° gennaio 2016.

    ))

  • Articolo 18 TU Giustizia Tributaria: Decadenza dall’incarico

    Art. 18 D.Lgs. 175/2024 – Decadenza dall’incarico

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 13; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 14; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

    2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.

  • Art. 136 D.Lgs. 42/2004 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

    Art. 136 D.Lgs. 42/2004 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici ; d) le bellezze panoramiche . . . e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

  • CCNL Pompe Funebri: Ferie

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Ferie CCNL Pompe Funebri: 28 gg lavorativi, ROL 88h, permessi familiari. Pianificazione concordata per garantire servizio H24.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Ferie
    Voce Dettaglio
    Ferie Vedi sezione
    ROL Vedi sezione
    Pianificazione Vedi sezione
    Permessi familiari Vedi sezione
    L.104 Vedi sezione

    Ferie

    28 gg lavorativi.

    ROL

    88h annue.

    Pianificazione

    Concordata con RSU per coprire reperibilità.

    Permessi familiari

    Matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg.

    L.104

    3 gg/mese.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Ferie
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su ferie.
    Caia – addetta onoranze Ferie
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce ferie a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Ferie
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina ferie con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Ferie?
    Risposta su ferie CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Ferie?
    Approfondimento ferie per addetti settore.
    Domanda 3 Ferie?
    Caso H24 7/7 e ferie.
    Domanda 4 Ferie?
    Tutele specifiche ferie settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.