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Art. 119 D.Lgs. 141/2024 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

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Art. 119 D.Lgs. 141/2024 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.