Autore: Andrea Marton

  • CCNL Studi Odontoiatrici: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici fissa la durata del preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita: da 15 giorni (livello IV, meno di 5 anni) a 90 giorni (livello I, oltre 10 anni). Il licenziamento richiede forma scritta e motivazione contestuale. Per gli studi con meno di 15 dipendenti si applica la tutela indennitaria ridotta in caso di licenziamento illegittimo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Durata del preavviso – CCNL Studi Odontoiatrici (valori indicativi)
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    I / Quadro 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    II 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    III 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    IV 15 giorni 20 giorni 30 giorni

    Il preavviso: funzione e modalita

    Il preavviso e l’obbligo di comunicare anticipatamente la cessazione del rapporto, sia da parte del datore (licenziamento) sia del lavoratore (dimissioni). Regole operative:

    • Comunicazione in forma scritta (raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con ricevuta).
    • Decorre dal giorno successivo alla comunicazione.
    • Durante il preavviso il rapporto continua: il lavoratore presta servizio e matura ferie, contributi e TFR.
    • Il datore puo esonerare il lavoratore dalla prestazione durante il preavviso, ma deve corrispondere la retribuzione per intero.
    • La parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere l’indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Dimissioni: procedure e giusta causa

    Le dimissioni devono essere presentate attraverso il portale telematico del Ministero del Lavoro (D.Lgs. 151/2015). Le dimissioni verbali sono prive di efficacia.

    Eccezioni rilevanti:

    • Dimissioni per giusta causa: se il datore ha commesso gravi inadempienze (mancato pagamento stipendi per piu mesi, demansionamento illegittimo, mobbing), il lavoratore puo dimettersi senza preavviso con diritto all’indennita sostitutiva e alla NASpI.
    • Dimissioni durante maternita/paternita: richiedono convalida presso l’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.
    • Periodo di prova: recesso libero senza preavviso e senza indennita sostitutiva per entrambe le parti.

    Licenziamento: forma, motivazione e tutele

    Il licenziamento individuale deve rispettare:

    • Forma scritta obbligatoria a pena di inefficacia (art. 2 L. 604/1966).
    • Motivazione contestuale gia nella lettera di licenziamento (Jobs Act 2015).
    • Procedimento disciplinare preventivo (art. 7 Statuto Lavoratori) per i licenziamenti disciplinari: contestazione scritta, contraddittorio, risposta del lavoratore entro 5 giorni.

    Regime sanzionatorio per gli studi odontoiatrici (quasi sempre sotto i 15 dipendenti):

    • Tutela indennitaria ridotta: indennita da 2 a 6 mensilita in caso di licenziamento illegittimo (D.Lgs. 23/2015 per contratti dal 7 marzo 2015 in poi).
    • Reintegra: solo per licenziamenti discriminatori, nulli o viziati da forma scritta mancante.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni senza preavviso
    Tizio e ASO (livello II, 3 anni di servizio) e si dimette senza rispettare i 30 giorni di preavviso. Lo studio ha diritto all’indennita sostitutiva (1 mensilita: circa 1.500 euro lordi), che puo trattenere dal TFR. Tizio perde il diritto alla NASpI in quanto le dimissioni sono volontarie senza giusta causa.
    Caia – Licenziamento per giusta causa: procedimento disciplinare
    Il titolare vuole licenziare Caia (igienista) per aver violato il segreto professionale sanitario comunicando a terzi dati di un paziente. Prima di procedere: contestazione disciplinare scritta con i fatti specifici, audizione di Caia entro 5 giorni, risposta scritta di Caia, poi licenziamento se la giustificazione e ritenuta insufficiente. Il mancato rispetto del procedimento rende il licenziamento invalido.
    Sempronio – Impugnazione del licenziamento
    Sempronio riceve la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione attivita). Entro 60 giorni dalla comunicazione impugna con raccomandata A/R. Poi entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale presenta ricorso al Tribunale del Lavoro. Il giudice valuta se il GMO e effettivo e se sono stati rispettati il criterio di scelta e l’obbligo di repechage.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso deve dare un'ASO che si dimette?
    Un’ASO di livello II con meno di 5 anni di servizio deve dare 30 giorni di preavviso. Con anzianita 5-10 anni: 45 giorni. Oltre 10 anni: 60 giorni. Verificare sempre il testo contrattuale applicato.
    Il licenziamento deve essere sempre motivato?
    Si, dal 2015 il licenziamento deve contenere la motivazione specifica gia nella lettera. L’eccezione e il licenziamento per superamento del comporto di malattia (fatto obiettivo, la motivazione e implicita).
    Cosa succede se il datore non paga il preavviso?
    Il lavoratore puo agire in giudizio per il recupero dell’indennita sostitutiva con gli interessi legali dal giorno della scadenza del preavviso. L’importo e soggetto a contributi INPS e IRPEF.
    Posso impugnare il licenziamento?
    Si: entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con raccomandata A/R, PEC o atto stragiudiziale (art. 6 L. 604/1966). Poi entro 180 giorni dalla prima impugnazione occorre presentare ricorso al Tribunale del Lavoro o tentare la conciliazione.
    La NASpI spetta anche in caso di dimissioni?
    Di norma no. Spetta in caso di dimissioni per giusta causa (inadempimento grave del datore) e di dimissioni durante il periodo di maternita/paternita tutelato. In tutti gli altri casi di dimissioni volontarie la NASpI non e erogata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026, malattia, infortunio e periodo di comporto 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 177 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 177 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Diritto all’oblio GDPR: come esercitarlo nel 2026

    Il diritto all’oblio, codificato nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), conferisce all’interessato il potere di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Si tratta di un diritto fondamentale, fortemente influenzato dalla giurisprudenza europea (sentenza Google Spain del 2014) e applicabile sia ai contesti di archiviazione e pubblicazione, sia alla deindicizzazione presso i motori di ricerca. Questa guida illustra i sei presupposti dell’art. 17 GDPR, i limiti previsti, la procedura di richiesta a titolare e motori di ricerca, e il rimedio del reclamo al Garante.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 17 GDPR rubrica come diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) il potere dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Il titolare ha l’obbligo correlato di provvedere alla cancellazione se sussiste uno dei sei motivi tipizzati: (a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) l’interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico; (c) l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere; (d) i dati sono stati trattati illecitamente; (e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; (f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.

    L’Art. 17 GDPR prescrive inoltre, al paragrafo 2, l’obbligo del titolare che abbia reso pubblici i dati personali di adottare misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati. Si tratta della cosiddetta oblio rafforzato, particolarmente rilevante per i casi di disseminazione incontrollata in rete: il titolare originario è tenuto a notificare la richiesta agli altri titolari downstream, pur con il limite della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione. La giurisprudenza ha precisato che tale obbligo si declina in dovere di diligenza, non in garanzia di risultato.

    Il paragrafo 3 dell’Art. 17 GDPR prevede le ipotesi in cui la cancellazione non è dovuta: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un obbligo legale; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Si tratta di un bilanciamento che il titolare opera caso per caso, motivando puntualmente il rifiuto sulla base di uno dei motivi tipizzati. Il complemento sistematico è dato dall’art. 21 GDPR (diritto di opposizione) e dalle disposizioni sulle limitazioni dei diritti dell’interessato dettate dall’art. 2-undecies Cod. Privacy per il contesto italiano.

    Presupposti operativi della cancellazione

    L’esercizio dell’oblio richiede l’identificazione concreta del fondamento invocato tra i sei motivi tipizzati. La prima ipotesi – superamento della finalità – è particolarmente rilevante per dati raccolti per finalità ormai esaurite (esempio: iscrizione a una newsletter dismessa, dati relativi a contratti risolti da anni, curriculum trasmesso e non più aggiornato). Il titolare è tenuto a definire ex ante i tempi di conservazione e a cancellare automaticamente i dati al loro decorso: la mancata predisposizione di una politica di conservazione rappresenta essa stessa violazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5 GDPR.

    La revoca del consenso, prevista dalla lettera (b) e disciplinata dall’art. 7 GDPR, opera quando il consenso era l’unico fondamento del trattamento. Va distinto il caso in cui il trattamento poggia su base giuridica alternativa (esecuzione del contratto, obbligo di legge, interesse legittimo): in tali ipotesi la revoca del consenso non comporta automaticamente diritto alla cancellazione, perché il titolare può proseguire il trattamento sulla base diversa. La revoca produce effetti ex nunc: non inficia la liceità del trattamento basato sul consenso anteriormente alla revoca.

    Il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR costituisce snodo per i trattamenti basati sull’interesse legittimo del titolare o sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico. L’interessato può opporsi in qualsiasi momento; il titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. Per il marketing diretto l’opposizione è incondizionata: il titolare deve cessare immediatamente il trattamento e cancellare i dati salvo le esigenze di conservazione legate al riconoscimento dell’opposizione stessa (cosiddette black list).

    Oblio sui motori di ricerca: deindicizzazione

    Il diritto all’oblio si declina con particolare intensità rispetto ai motori di ricerca. La sentenza Google Spain della Corte di Giustizia UE (C-131/12 del 2014) ha riconosciuto al titolare del motore la qualifica di titolare del trattamento per l’attività di indicizzazione e ha affermato l’obbligo, su richiesta dell’interessato, di rimuovere dai risultati di ricerca i link a pagine contenenti informazioni che appaiano inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti rispetto alle finalità del trattamento svolto dall’editore originario. La deindicizzazione non comporta cancellazione del contenuto dal sito sorgente: il dato resta accessibile direttamente, ma non più rintracciabile mediante ricerca per nome.

    La procedura di deindicizzazione si attiva tramite moduli messi a disposizione dai principali motori (Google, Bing). La richiesta richiede: identificazione dell’interessato mediante documento; indicazione precisa degli URL da rimuovere; motivazione che illustri l’inadeguatezza, non pertinenza o eccessività dell’indicizzazione rispetto al tempo trascorso o al contesto attuale. Il motore di ricerca esamina la richiesta bilanciando il diritto alla protezione dei dati con il diritto del pubblico all’informazione: se la persona riveste o ha rivestito ruoli pubblici (politici, manager di società quotate, sportivi noti), il diritto all’informazione tende a prevalere; se si tratta di privato cittadino e i fatti sono risalenti, prevale di norma il diritto all’oblio.

    Il bilanciamento operato dal motore non è insindacabile. Il rifiuto della richiesta di deindicizzazione è impugnabile davanti al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR o davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 79 GDPR. La giurisprudenza italiana ha consolidato il principio per cui la persistenza dell’indicizzazione di vicende penali (anche assolutorie) dopo molti anni dai fatti integra violazione del diritto all’oblio, salvo permanente rilievo di cronaca o di interesse storico. Più articolata la valutazione quando il fatto riveste ancora rilievo pubblico al momento della richiesta.

    Coordinamento con altri diritti dell’interessato

    Il diritto all’oblio non opera isolatamente, ma in un sistema integrato con gli altri diritti riconosciuti dal Capo III del GDPR. Il diritto di accesso ex art. 15 GDPR consente all’interessato di ottenere conferma dell’esistenza del trattamento, di accedere ai dati personali e a informazioni qualificate (finalità, categorie di destinatari, periodo di conservazione, esistenza di trasferimenti verso paesi terzi). Il diritto di rettifica ex art. 16 GDPR consente di chiedere la correzione di dati inesatti o l’integrazione di dati incompleti. Il diritto di limitazione ex art. 18 GDPR opera in alternativa o in attesa della cancellazione, quando l’esattezza dei dati è contestata, il trattamento è illecito ma l’interessato non vuole la cancellazione, i dati sono necessari per la difesa in giudizio, o si attende la decisione sull’opposizione.

    L’art. 19 GDPR impone al titolare l’obbligo di notifica delle rettifiche, cancellazioni o limitazioni a ciascuno dei destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il diritto alla portabilità ex art. 20 GDPR permette all’interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare, e di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato è disciplinato dall’art. 22 GDPR: l’interessato può chiedere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione, anche quando questa derivi da algoritmi di profilazione che producano effetti giuridici sulla sua sfera personale.

    Procedura di esercizio e rimedi

    La richiesta di cancellazione si rivolge al titolare del trattamento, identificato dalle informative privacy del sito o servizio. Le modalità sono libere: email, PEC, modulo online, raccomandata con avviso di ricevimento. Il titolare è tenuto a rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta, prorogabile di due mesi in caso di richieste complesse, ai sensi dell’art. 12 GDPR. La risposta deve essere fornita per iscritto o con altri mezzi, eventualmente in formato elettronico se la richiesta è pervenuta in tale forma. L’esercizio del diritto è gratuito; il titolare può addebitare un contributo spese ragionevole solo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive.

    L’omessa risposta o il rifiuto motivato attivano i rimedi previsti dal Regolamento. L’art. 77 GDPR riconosce all’interessato il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali). Il reclamo è proponibile senza obbligo di preventiva interazione con il titolare ed è gratuito. L’art. 78 GDPR garantisce il ricorso giurisdizionale effettivo contro le decisioni del Garante; l’art. 79 GDPR prevede il diritto al ricorso giurisdizionale contro il titolare o il responsabile del trattamento. In Italia l’autorità competente è il tribunale ordinario del luogo di residenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 152 Cod. Privacy.

    Sul piano risarcitorio l’art. 82 GDPR riconosce all’interessato il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale subìto per effetto di una violazione del Regolamento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha precisato che non esiste una soglia minima di gravità del danno: anche il danno immateriale di limitata entità è risarcibile, purché concretamente provato. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 GDPR possono raggiungere 20 milioni di euro o il 4 per cento del fatturato globale annuo. In Italia la disciplina sanzionatoria è integrata dall’art. 166 Cod. Privacy e dagli artt. 167 e seguenti per le fattispecie penali (trattamento illecito di dati).

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e bilanciamento

    Caso 1. Tizio, vent’anni fa, era stato coinvolto in un’inchiesta giudiziaria conclusasi con assoluzione. Una testata online conserva l’articolo originario nei propri archivi e il pezzo continua a comparire ai primi posti tra i risultati delle ricerche per nome. Tizio chiede al motore la deindicizzazione invocando il diritto all’oblio. La richiesta è fondata: i fatti sono risalenti, l’assoluzione esclude l’attualità del rilievo pubblico, Tizio non riveste ruoli pubblici. Il motore deindicizza i link mantenendo l’articolo accessibile direttamente sul sito sorgente. In parallelo Tizio può chiedere all’editore l’aggiornamento dell’articolo con l’esito assolutorio o la rimozione, valutate caso per caso.

    Caso 2. Caia revoca il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto comunicate via email da un retailer. La revoca opera con effetto immediato. Il titolare deve cessare le comunicazioni promozionali e cancellare i dati salvo le esigenze di conservazione legate al riconoscimento dell’opposizione (cosiddetta black list). La revoca non incide sui dati conservati per l’esecuzione di contratti pregressi né su quelli soggetti a obblighi di legge (esempio: dati fiscali per la durata prevista dalle norme tributarie). L’eventuale persistenza di comunicazioni promozionali successive alla revoca espone il titolare a sanzione del Garante.

    Caso 3. Sempronio è imprenditore con condanna definitiva per reato fiscale rilevante. Chiede la deindicizzazione di articoli giornalistici che riferiscono la vicenda. Il bilanciamento è sfavorevole alla richiesta: la rilevanza pubblica del soggetto, la gravità della vicenda e la sua attualità nell’opinione pubblica fanno prevalere il diritto all’informazione. Diverso sarebbe stato il caso di reato di lieve entità o di vicenda datata e priva di permanente rilievo. L’oblio non opera quale generalizzato diritto al silenzio: è ipotesi che richiede valutazione concreta del rapporto tra tempo trascorso, rilevanza pubblica, gravità del fatto e qualità di chi lo richiede.

    Domande frequenti

    L’oblio cancella il contenuto dalla pagina originale?

    No, non necessariamente. L’oblio si declina in due forme: (a) richiesta al titolare del sito sorgente di cancellare il contenuto, accolta o respinta in base ai sei motivi dell’art. 17 GDPR e ai bilanciamenti del paragrafo 3; (b) richiesta al motore di ricerca di deindicizzare il link dai risultati per nome, mantenendo il contenuto accessibile direttamente. Le due richieste sono autonome e cumulabili: si può ottenere la deindicizzazione senza la cancellazione, e viceversa. La portata pratica della sola deindicizzazione è significativa, perché rende il contenuto non più rintracciabile tramite ricerca per nome.

    Quanto tempo deve trascorrere per esercitare il diritto?

    Non esiste un termine minimo. L’art. 17 GDPR non subordina il diritto al decorso di un periodo predeterminato: la cancellazione è dovuta al ricorrere di uno dei sei presupposti tipizzati, indipendentemente dal tempo trascorso. Il fattore temporale rileva nel bilanciamento con il diritto all’informazione, in particolare nella deindicizzazione: maggiore il tempo trascorso dai fatti, minore la prevalenza dell’interesse alla cronaca. Per vicende molto recenti il diritto all’informazione tende a prevalere; per fatti risalenti il diritto all’oblio prevale di norma sui privati cittadini.

    Il titolare può rifiutare la cancellazione?

    Sì, ma solo nei casi tipizzati dal paragrafo 3 dell’art. 17 GDPR: esercizio della libertà di espressione e informazione; adempimento di obbligo legale; motivi di interesse pubblico nel settore della sanità; finalità di archiviazione, ricerca scientifica/storica/statistica; accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il rifiuto deve essere motivato per iscritto e indicare la base giuridica invocata. Avverso il rifiuto l’interessato può proporre reclamo al Garante (art. 77 GDPR) o ricorso giurisdizionale al tribunale ordinario (art. 79 GDPR e art. 152 Cod. Privacy).

    Quanto costa il reclamo al Garante?

    Il reclamo è gratuito. L’art. 77 GDPR garantisce all’interessato il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo senza alcun esborso. Il Garante esamina il reclamo, valutando l’idoneità delle prove fornite e l’adesione del titolare alla normativa. L’esito può consistere in archiviazione, ammonimento, provvedimento prescrittivo o sanzione amministrativa. Il procedimento può essere preceduto da fase di confronto informale tra le parti e ha durata variabile, mediamente di alcuni mesi. È sempre possibile l’azione giudiziaria parallela, salvo coordinamento con l’eventuale procedimento del Garante.

    Cosa succede se i dati sono stati condivisi con terzi?

    L’art. 17 paragrafo 2 GDPR impone al titolare che ha reso pubblici i dati di adottare misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari che li stanno trattando della richiesta di cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati. L’obbligo è di mezzi, non di risultato: il titolare originario è tenuto alla diligenza nella comunicazione downstream, ma non risponde di omissioni di terzi. L’interessato può rivolgere richieste autonome a ciascun titolare downstream identificato. Per i contenuti liberamente accessibili e replicati su altri siti il rimedio più efficace è frequentemente la deindicizzazione dai motori di ricerca.

    Risorse correlate

    Per la disciplina della responsabilità del titolare e degli obblighi organizzativi si rimanda agli artt. 24 e 28 GDPR; per la sicurezza del trattamento all’art. 32 GDPR; per la notifica di violazioni di dati personali agli artt. 33 e 34 GDPR; per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati all’art. 35 GDPR. Sul versante italiano sono di rilievo l’Art. 154 D.Lgs. 196/2003 sui compiti del Garante e l’Art. 161 D.Lgs. 196/2003 sulle sanzioni per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di controllo.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 7 L. 633/1941

    Art. 7 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

    È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 344-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione di informazioni all’AEAP)

    Art. 344-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione di informazioni all’AEAP)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fino al 1° gennaio 2021 l'IVASS fornisce all'AEAP informazioni sui seguenti aspetti, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea: a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sul mercato italiano e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine; b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies; c) l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata relativa (duration) nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa; d) gli effetti, sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti, dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard del rischio azionario (equity risk charge), e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, nonché l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali; e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 222, comma 2-ter, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso; f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 344-undecies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o che si prevede che siano adottate dalle imprese e dall'IVASS, tenendo conto del contesto normativo dello Stato Italiano.

    ))

  • Art. 402 DPR 495/1992 – Archivio nazionale dei veicoli

    Art. 402 DPR 495/1992 – Archivio nazionale dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

    2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

    3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche… che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio. 4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.

    5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

    6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.

    8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

    9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

    10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo

    403. 11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.190.

  • Art. 344-decies D.Lgs. 209/2005 – Misura transitoria sulle riserve tecniche

    Art. 344-decies D.Lgs. 209/2005 – Misura transitoria sulle riserve tecniche

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione può applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. La deduzione può essere applicata a livello dei gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1.

    2. L'applicazione della deduzione transitoria di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.

    3. 3. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti: a) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 36-bis alla data del 1° gennaio 2016; b) le riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche in vigore al 31 dicembre 2015.

    4. La deduzione transitoria massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento a partire dal 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.

    5. Se l'impresa, al 1° gennaio 2016, applica l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 37-septies, l'importo di cui al comma 3, lettera a), è calcolato con l'aggiustamento per la volatilità al 1° gennaio 2016.

    6. Gli importi delle riserve tecniche, compreso, se applicabile, l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al comma 3, possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa. Il ricalcolo è effettuato su autorizzazione o richiesta dell'IVASS.

    7. La deduzione di cui al comma 3 può essere limitata dall'IVASS qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015.

    8. L'impresa che applica il comma 1: a) non applica l'articolo 344-novies; b) se non può soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presenta una relazione annuale all'IVASS concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al comma 4, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di ripristinare l'osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità; c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantifica l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla posizione finanziaria dell'impresa.

  • Art. 126 L. 633/1941

    Art. 126 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 346 D.Lgs. 209/2005 – Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative

    Art. 346 D.Lgs. 209/2005 – Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto; b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni: 1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza >personale e mezzi propri; 2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.

    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.

    3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.

    4. L' IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, allorché l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.

  • Art. 298 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

    Art. 298 D.Lgs. 209/2005 – Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento: a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

    1-bis. Gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.

    70

    2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

    3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.

    4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, che dà attuazione al presente titolo.

    5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.

    70

    6. 6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti: a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri; b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto; c) la persona che ha causato il sinistro, se nota; d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro. d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata, rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa. 70

    6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo.

    70

    ((6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di indennizzo italiano:

    a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; o

    b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.))

    70

    6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità al comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno.

    70

    6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia di cui all' articolo 10-bis della direttiva 2009/103/CE , nonché con gli altri organismi di indennizzo di cui all' articolo 24 della direttiva 2009/103/CE , nonché con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.

    70

    7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

  • Art. 350 D.Lgs. 209/2005 – Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

    Art. 350 D.Lgs. 209/2005 – Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti adottati dall' IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

    2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.