Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Accisa sull’energia elettrica: come incide in bolletta

    In sintesi

    • Imposta per kWh consumato: l’accisa si calcola sulla quantità di energia prelevata, non sul suo valore monetario.
    • Visibile in bolletta: la voce ‘accisa’ è esposta in modo distinto dalle altre componenti tariffarie.
    • Esenzioni per le utenze domestiche: esistono soglie di consumo e di potenza impegnata entro le quali le famiglie possono beneficiare di un’esenzione totale o parziale.
    • Regimi ridotti per l’industria: le utenze industriali con consumi sopra determinate soglie accedono ad aliquote agevolate.
    • IVA sull’accisa: l’IVA si calcola sull’importo comprensivo di accisa, quindi si paga un’imposta su un’altra imposta.
    • Gestione ADM: l’imposta è disciplinata dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e amministrata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Che cos'è l'accisa sull'energia elettrica e perché la trovi in bolletta

    Quando apri la bolletta della luce, tra le voci di dettaglio compare la parola ‘accisa’. Molti la ignorano o la confondono con le componenti tariffarie stabilite dall’Autorità di regolazione: si tratta invece di un’imposta vera e propria, disciplinata dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e riscossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

    La caratteristica principale dell’accisa è che si applica sulla quantità – in questo caso sui kilowattora (kWh) consumati – e non sul valore in euro della bolletta. Questo la distingue dall’IVA, che invece è proporzionale al prezzo. Nella pratica, il fornitore di energia anticipa l’accisa allo Stato e poi la recupera includendola nel corrispettivo addebitato al cliente finale.

    Un dettaglio importante: l’IVA si calcola sull’importo totale della bolletta, comprensivo dell’accisa stessa. Questo meccanismo – noto come ‘tassa sulla tassa’ – è comune a tutti i prodotti sottoposti ad accisa e fa sì che l’impatto fiscale reale sul consumatore sia leggermente superiore al solo importo dell’accisa.

    Non tutti pagano l’accisa nella stessa misura. La normativa prevede esenzioni totali e riduzioni per alcune categorie di utenze domestiche, oltre a regimi speciali per le imprese con consumi elevati. Capire quali regole si applicano alla propria situazione permette di verificare che la bolletta sia calcolata correttamente.

    Accisa energia elettrica: categorie e regimi principali
    Categoria di utenza Regime applicabile
    Utenza domestica entro soglie di consumo e potenza Esenzione totale o riduzione prevista dalla normativa
    Utenza domestica sopra soglie Aliquota ordinaria per kWh consumato
    Uso industriale sopra soglie di consumo Aliquota agevolata (inferiore all'ordinaria)
    Usi particolari (illuminazione pubblica, ricarica veicoli, ecc.) Regimi specifici definiti dal TU Accise

    Esempio pratico

    • Esempio illustrativo. Tizio ha un’utenza domestica con potenza impegnata nella fascia che rientra nelle soglie previste dalla normativa: in bolletta l’accisa risulta azzerata o ridotta per la quota di consumo che non supera il limite qualificante. Caio, invece, ha un piccolo laboratorio artigianale con consumi superiori alle soglie industriali agevolate: il fornitore applica l’aliquota ridotta prevista per gli usi industriali sopra soglia, con un risparmio rispetto all’aliquota ordinaria. In entrambi i casi l’IVA viene poi calcolata sull’importo totale comprensivo dell’accisa residua.

    Documenti necessari

    • Bolletta dell’energia elettrica (voce ‘accisa’ nel dettaglio tariffario)
    • D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (artt. relativi all’energia elettrica)
    • Documentazione del fornitore attestante la categoria di utenza e la potenza impegnata
    • Eventuale comunicazione ADM in caso di richiesta di esenzione o rimborso

    Tizio: utenza domestica con piccoli consumi

    Scenario. Tizio vive da solo in un appartamento. La sua utenza è classificata come domestica residente con potenza impegnata e consumi medi annui nella fascia che rientra nelle soglie di esenzione previste dalla normativa vigente.

    Come si applica. Rientrando nei limiti qualitativi fissati dalla normativa – sia per quanto riguarda la potenza contrattuale, sia per il consumo annuo – Tizio beneficia dell’esenzione dall’accisa per la parte di consumi che non supera la soglia agevolata. L’importo relativo all’accisa in bolletta è pari a zero o significativamente ridotto. L’IVA rimane dovuta sulle altre componenti della bolletta.

    In pratica

    • Verifica in bolletta che la voce ‘accisa’ risulti azzerata o ridotta: se il contatore è classificato correttamente come domestico residente entro soglia, è il regime normale.
    • Se l’accisa risulta addebitata per intero nonostante i consumi ridotti, contatta il fornitore per verificare la corretta classificazione della tua utenza.

    Caio: impresa manifatturiera con consumi elevati

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa manifatturiera. I consumi annui di energia elettrica dello stabilimento superano le soglie oltre le quali la normativa prevede l’accesso al regime agevolato per usi industriali.

    Come si applica. Le utenze industriali con prelievi superiori alle soglie definite dal TU Accise accedono a un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria. Caio non è esente dall’accisa, ma la paga in misura ridotta per ogni kWh consumato. Il risparmio diventa rilevante su volumi elevati. L’agevolazione non è automatica in tutti i casi: occorre che la fornitura sia correttamente censita come ‘uso industriale’ presso il distributore e l’ADM.

    In pratica

    • Controlla che il contratto di fornitura riporti la destinazione d’uso corretta (‘industriale’ o ‘uso produttivo’): è il presupposto per l’applicazione dell’aliquota ridotta.
    • In caso di variazioni significative dei consumi, valuta se la soglia viene superata o rientrata: il regime applicabile può cambiare di anno in anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si legge la voce 'accisa' in bolletta?

    La voce appare nel dettaglio delle imposte, separata dall’IVA. È espressa in euro e si ottiene moltiplicando i kWh consumati per l’aliquota unitaria vigente. Se benefici di un’esenzione, la voce può essere presente con importo zero o assente.

    Chi ha diritto all'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica?

    Le utenze domestiche entro determinate soglie di consumo annuo e di potenza impegnata possono beneficiare di un’esenzione totale. Le soglie specifiche sono fissate dalla normativa vigente e aggiornabili per legge: verifica sempre le condizioni attuali con il tuo fornitore.

    Le imprese pagano l'accisa sull'energia elettrica?

    Sì, ma con aliquote differenziate. Le utenze industriali con consumi superiori a determinate soglie accedono a un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria applicata alle utenze sotto soglia o a quelle non produttive.

    L'IVA si calcola anche sull'accisa?

    Sì. L’IVA viene applicata sull’intera bolletta, comprensiva dell’accisa. Questo meccanismo – comune a tutti i prodotti soggetti ad accisa – fa sì che il carico fiscale effettivo sia superiore al solo importo dell’accisa.

    Chi gestisce e riscuote l'accisa sull'energia elettrica?

    L’imposta è disciplinata dal D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise) e l’autorità competente è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il fornitore di energia funge da sostituto: anticipa l’accisa all’erario e la recupera addebitandola al cliente finale.

    Posso chiedere il rimborso dell'accisa pagata per errore?

    Se l’accisa è stata addebitata in misura superiore al dovuto – per esempio perché la tua utenza rientrava in una fascia esente ma non era classificata correttamente – puoi presentare istanza di rimborso all’ADM, di norma entro i termini di decadenza previsti dalla normativa.

  • Art. 84 L. 633/1941

    Art. 84 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.

    Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione. 53 3.

    Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate , ivi incluse le opere teatrali trasmesse diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 53 4.

    Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . (21) 53

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 11 L. 633/1941 – Opere create da pubbliche amministrazioni

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 66 L. 633/1941 – Discorsi e atti pubblici

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 18-bis L. 633/1941 – Diritto esclusivo di noleggio e prestito

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 94 L. 633/1941

    Art. 94 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 139 L. 633/1941

    Art. 139 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Provvedimenti disciplinari nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Provvedimenti disciplinari nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA: regole e tutele

    Nei servizi di cura, assistenza e formazione, dove sono in gioco la sicurezza degli utenti e la riservatezza dei dati, le mancanze del lavoratore possono portare a un provvedimento disciplinare. La legge impone al datore una procedura di garanzia — contestazione, difesa, proporzionalità — senza la quale la sanzione è nulla o annullabile.

    In sintesi

    Anche nei servizi di cura e assistenza la sanzione disciplinare segue l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare reso pubblico, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi. Le sanzioni conservative arrivano alla multa (max 4 ore) e alla sospensione (max 10 giorni); nei casi gravi si arriva al licenziamento. Vale la proporzionalità; impugnazione entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Sanzioni conservative ed espulsive · Difesa
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Nei servizi alla persona la posta in gioco è alta, ma le garanzie dell’art. 7 dello Statuto valgono comunque: la sanzione è valida solo se rispetta la procedura.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Le infrazioni e le sanzioni devono essere previste da un codice disciplinare portato a conoscenza del personale; il dettaglio (ad esempio in tema di riservatezza e cura dell’utente) è rimesso al CCNL.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima della sanzione il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico e immediato. La contestazione delimita l’accusa: la sanzione non può poi fondarsi su fatti diversi.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore dispone di almeno 5 giorni per le giustificazioni e può farsi assistere da un rappresentante sindacale; la sanzione non è applicabile prima.

    4. Proporzionalità e gradualità

    La sanzione deve essere proporzionata (art. 2106 c.c.) e graduata; trascorsi 2 anni dall’applicazione, una sanzione non rileva più ai fini della recidiva.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — violazione della riservatezza
    A Tizio, operatore di una struttura assistenziale, viene contestato per iscritto di aver divulgato dati riservati di un utente. Presenta le giustificazioni entro 5 giorni; data la gravità e la proporzionalità rispetto al fatto, il datore applica una sospensione, nel limite massimo di 10 giorni previsto dalla legge.
    Caia — sanzione sproporzionata impugnata
    A Caia viene comminata una sospensione per un ritardo isolato. Ritenendo la sanzione sproporzionata, entro 20 giorni promuove l’impugnazione davanti al collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del lavoro, che sospende l’esecuzione della sanzione.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Quanto può durare al massimo una sospensione disciplinare?
    La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni (art. 7 Statuto). La multa non può eccedere le 4 ore di retribuzione. Sanzioni più gravi presuppongono il licenziamento disciplinare, con le relative tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

    Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall' articolo 650 del codice penale .

  • Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell’adozione in casi particolari

    Art. 45 L. 184/1983 – Consenso e ascolto del minore nell’adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

    2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

    3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

    4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione

  • Art. 41 Codice della Navigazione: Costituzione d’ipoteca

    Art. 41 Codice della Navigazione: Costituzione d'ipoteca

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Costituzione d'ipoteca).

    Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Mantenimento dei figli: come si calcola dopo separazione e divorzio

    Il mantenimento dei figli non viene meno con la separazione o il divorzio: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. La legge fissa i criteri di calcolo all’art. 337-ter del codice civile. Vediamo come si determina l’assegno, cosa rientra nelle spese ordinarie e in quelle straordinarie e fino a quando è dovuto.

    Il principio di proporzionalità

    Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all’altro un assegno periodico per i figli; ma il principio resta quello della ripartizione proporzionale, non della divisione a metà. L’assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente sostiene già molte spese in modo diretto.

    I criteri dell’art. 337-ter

    Il giudice determina l’assegno considerando:

    • le attuali esigenze del figlio;
    • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    • le risorse economiche di entrambi;
    • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale.

    Spese ordinarie e spese straordinarie

    È una distinzione fondamentale. Le spese ordinarie (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane) sono coperte dall’assegno mensile. Le spese straordinarie – non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università – sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori.

    Fino a quando spetta

    L’obbligo non cessa al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ma ancora studente o in cerca di prima occupazione continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente; la giurisprudenza tende però a non tutelare il “mantenimento a vita” di chi, per inerzia, non cerca lavoro. Per i figli disabili valgono le tutele rafforzate previste per i soggetti non autosufficienti.

    Un esempio concreto

    Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500. I due figli vivono prevalentemente con Caia. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice potrebbe porre a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilire che le spese straordinarie (per esempio l’apparecchio ortodontico o l’iscrizione all’università) siano divise al 50%. Gli importi non derivano da una formula matematica fissa, ma dalla valutazione complessiva dei criteri di legge.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il mantenimento dei figli si divide a metà?

    No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza presso ciascuno. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.

    Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?

    Finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se il figlio raggiunge un’occupazione stabile o se, per colpa sua, non si attiva.

    Cosa sono le spese straordinarie?

    Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall’assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri stabiliti dal giudice.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola, Figli a carico e Assegno all’ex coniuge deducibile.