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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Nell'adozione in casi particolari il consenso dell'adottando è richiesto al compimento dei quattordici anni; i minori più giovani vengono sentiti dal giudice secondo la loro capacità di discernimento, e il legale rappresentante integra o sostituisce il consenso nei casi di minorazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 L. 184/1983 – Consenso e ascolto del minore nell’adozione in casi particolari

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione

Commento

La partecipazione del minore al procedimento di adozione in casi particolari. L'articolo 45 disciplina i requisiti di consenso e le modalità di ascolto del minore nel procedimento di adozione in casi particolari previsto dall'articolo 44. La norma riflette il principio generale del superiore interesse del minore e il suo diritto a essere sentito in tutti i procedimenti che lo riguardano, adattandone l'applicazione alla varietà di situazioni — psicologiche e giuridiche — in cui il minore può trovarsi.

Il sistema prevede tre fasce di età con regole distinte. Il minore che ha compiuto quattordici anni è soggetto attivo del procedimento: il suo consenso espresso è condizione necessaria dell'adozione; senza di esso il provvedimento non può essere pronunciato. Il minore tra i dodici e i quattordici anni deve essere personalmente sentito dal giudice, ma la mancanza di un suo consenso formale non è di per sé ostativa. Il minore al di sotto dei dodici anni deve essere sentito tenendo conto della sua capacità di discernimento: la valutazione è rimessa al giudice caso per caso.

Parallela all'ascolto diretto del minore è la previsione dell'ascolto del legale rappresentante: se il minore non ha ancora quattordici anni, l'adozione deve essere disposta dopo che il legale rappresentante sia stato sentito. Per il caso speciale di adozione del minore con disabilità accertata (articolo 44, lettera c), il legale rappresentante sostituisce il minore nell'espressione del consenso quando questi, a causa delle sue condizioni di minorazione, non possa né essere sentito né prestare il proprio consenso nel modo ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Adozione di minore quindicenne che esprime il proprio consenso

Tizio chiede di adottare la figlia quindicenne della moglie Mevia ai sensi dell'articolo 44, lettera b). Il tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento, raccoglie il consenso espresso della minore — che ha già compiuto i quattordici anni — come richiesto dall'articolo 45, comma 1. La minore esprime il proprio consenso, e il tribunale, verificati tutti gli altri presupposti, pronuncia l'adozione.

Caso 2: Adozione di minore con grave disabilità

Caio intende adottare un minore orfano di entrambi i genitori, con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/1992. Le condizioni del minore non gli consentono di prestare il consenso né di essere sentito. In applicazione dell'articolo 45, comma 4, il legale rappresentante del minore esprime il consenso in sua vece; il tribunale verifica la conformità all'interesse del minore e pronuncia l'adozione.

Domande frequenti

Un minore di quattordici anni può impedire la propria adozione in casi particolari?

Sì. L'articolo 45 richiede il consenso espresso dell'adottando che abbia compiuto quattordici anni: senza tale consenso il procedimento non può concludersi con la pronuncia dell'adozione.

Il giudice deve sentire personalmente il minore di dodici anni nell'adozione in casi particolari?

Sì. Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito. Il minore di età inferiore deve comunque essere sentito, ma in considerazione della sua capacità di discernimento, che il giudice valuta caso per caso.

Chi esprime il consenso se il minore con disabilità non è in grado di farlo?

Nel caso previsto dall'articolo 44, lettera c), se il minore con disabilità accertata non può essere sentito né prestare il proprio consenso a causa delle sue condizioni di minorazione, il legale rappresentante dell'adottando esprime il consenso in sua vece.

Il legale rappresentante del minore deve comunque essere sentito anche se il minore può esprimere il proprio consenso?

Sì, ma con diversa funzione: se il minore non ha ancora quattordici anni, l'adozione deve essere disposta dopo che il legale rappresentante sia stato sentito. Se il minore ha già compiuto i quattordici anni, è il suo consenso diretto a essere necessario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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