Testo dell'articoloVigente
Art. 39-ter L. 184/1983 – Requisiti degli enti autorizzati per l’adozione internazionale
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali; b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione; c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire; d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile; e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso; f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori; g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Commento
I requisiti degli enti autorizzati: garanzia di qualità e imparzialità nel sistema delle adozioni internazionali. L'articolo 39-ter elenca in modo tassativo i requisiti che gli enti devono possedere per ottenere e conservare l'autorizzazione a operare nell'adozione internazionale. La norma costruisce un sistema di accreditamento rigoroso che mira a garantire agli aspiranti adottanti e ai minori coinvolti un livello qualificato e imparziale di assistenza in tutte le fasi della procedura.
Sul piano soggettivo, gli enti devono essere diretti e composti da persone dotate di adeguata formazione nel campo dell'adozione internazionale e di idonee qualità morali (lettera a). Sul piano delle risorse professionali, è richiesta la collaborazione di figure specificamente qualificate — assistenti sociali, avvocati, psicologi iscritti ai rispettivi albi — in grado di supportare la coppia prima, durante e dopo l'adozione (lettera b). Dal punto di vista organizzativo, l'ente deve disporre di struttura adeguata in almeno una regione o provincia autonoma italiana e delle necessarie presenze operative nei Paesi stranieri in cui intende agire (lettera c).
Sul versante economico, il divieto di fini di lucro e l'obbligo di gestione contabile assolutamente trasparente — anche sui costi della procedura adottiva — costituiscono una delle disposizioni più caratterizzanti (lettera d): le famiglie devono poter verificare l'entità e la destinazione delle somme corrisposte all'ente. La lettera e) sancisce il divieto assoluto di discriminazioni nei confronti degli aspiranti, compresi i pregiudizi ideologici e religiosi. Infine, le lettere f) e g) impongono il radicamento nei valori della cooperazione internazionale e dell'infanzia — anche attraverso il principio di sussidiarietà che riserva l'adozione internazionale ai minori non adottabili nel loro Paese di origine — e la sede legale in Italia.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dei requisiti di un ente autorizzato
In sede di rinnovo dell'autorizzazione, la Commissione per le adozioni internazionali verifica che un ente mantenga tutti i requisiti di cui all'articolo 39-ter. Accerta che l'ente disponga dell'equipe multidisciplinare prescritta, che la contabilità sia trasparente e accessibile agli aspiranti adottanti, che non vi siano discriminazioni nell'accesso ai servizi e che l'ente abbia strutture operative nel Paese straniero in cui intende agire. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti, l'autorizzazione viene confermata.
Domande frequenti
Quali professionisti devono far parte dell'equipe di un ente autorizzato per le adozioni internazionali?
L'ente deve avvalersi di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, capaci di sostenere la coppia in tutte le fasi della procedura: prima, durante e dopo l'adozione.
Un ente autorizzato può avere scopo di lucro?
No. L'articolo 39-ter, lettera d), richiede espressamente che l'ente non abbia fini di lucro e che assicuri una gestione contabile assolutamente trasparente, anche rispetto ai costi necessari per la procedura adottiva.
Cosa significa che l'ente deve applicare il principio di sussidiarietà?
Il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale impone di privilegiare soluzioni di accoglienza del minore nel suo Paese di origine: l'adozione internazionale è uno strumento residuale, da attivare solo quando non sia possibile per il minore essere adottato o accudito nel proprio Paese.
Un ente autorizzato può rifiutare di assistere una coppia per motivi religiosi o ideologici?
No. L'articolo 39-ter, lettera e), vieta espressamente all'ente di operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti degli aspiranti all'adozione, comprese quelle di tipo ideologico e religioso.
Vedi anche