Autore: Andrea Marton

  • Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

  • Forfettario vs ordinario: imposte, costi e quando scegliere

    Il regime forfettario e il regime ordinario rappresentano le due principali modalità di tassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per le partite IVA italiane. Il forfettario, introdotto dalla legge 190/2014 e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023, applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di nuove attività) su un reddito determinato in modo forfettario, senza dedurre i costi analitici. Il regime ordinario, invece, applica l’IRPEF a scaglioni progressivi e consente la deduzione analitica dei costi. La scelta dipende da volume di ricavi, struttura dei costi, presenza di dipendenti e prospettive di crescita.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Regime forfettario Regime ordinario
    Norma di riferimento L. 190/2014 art. 1 cc. 54-89 (e succ. modifiche) artt. 1-89 TUIR (DPR 917/1986)
    Soglia ricavi/compensi 85.000 euro annui (dal 2023) nessun limite
    Aliquota fiscale 15% imposta sostitutiva (5% start-up nei primi 5 anni) IRPEF a scaglioni 23%-43% più addizionali
    Determinazione del reddito forfettaria, con coefficiente di redditività per codice ATECO analitica: ricavi meno costi documentati e deducibili
    IVA non si applica IVA in fattura, non si detrae IVA sugli acquisti IVA in fattura, detrazione su acquisti, liquidazioni periodiche
    Ritenute d’acconto non subite né operate (con dichiarazione cliente) subite dai sostituti d’imposta, operate verso prestatori
    Studi di settore / ISA esenti soggetti, salvo eccezioni
    Fattura elettronica obbligatoria dal 1.1.2024 senza soglie obbligatoria salvo eccezioni

    Regime forfettario: caratteristiche e disciplina

    Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche
    esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, con ricavi o compensi annui non
    superiori a 85.000 euro (limite elevato dal 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 197/2022). Il reddito
    imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato
    per gruppo di attività economica, indicato negli allegati alla legge istitutiva. Sull’imponibile così
    calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe IRPEF, addizionali
    regionale e comunale e IRAP. Per i primi cinque anni di esercizio di una nuova attività, l’aliquota scende
    al 5%, in presenza di specifiche condizioni di novità del progetto imprenditoriale (non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio). Il regime ha analogie con la disciplina prevista da art. 86 CTS per gli enti del
    terzo settore di natura commerciale.

    I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura e non possono detrarre l’IVA sugli
    acquisti. Non operano come sostituti d’imposta sui compensi corrisposti a propri prestatori, salvo per le
    ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato secondo le regole di art. 51 TUIR. Non sono soggetti agli
    ISA. L’accesso al regime è precluso a chi possiede partecipazioni di controllo in società di persone (vedi
    art. 5 TUIR sulle società di persone) o SRL trasparenti che esercitano attività riconducibili, e a chi ha percepito nell’anno precedente
    redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025; a regime torna a 30.000 euro dal 2027; salvo cessazione del rapporto). Il regime
    cessa l’anno successivo al superamento della soglia di 85.000 euro; se nel medesimo anno si superano i
    100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata e con applicazione dell’IVA dalle operazioni successive al
    superamento. Sotto il profilo previdenziale, gli iscritti alla gestione separata INPS scontano un’aliquota
    ridotta sul reddito calcolato forfettariamente. Gli artigiani e i commercianti versano i contributi minimi
    e, ove abbiano i requisiti, possono optare per la riduzione del 35%.

    Regime ordinario: caratteristiche e disciplina

    Il regime ordinario è la modalità standard di determinazione del reddito d’impresa e di
    lavoro autonomo. Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra ricavi e costi deducibili
    documentati. Si applica l’IRPEF con aliquote progressive a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000
    a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (struttura a tre scaglioni in vigore dal 2024 — D.Lgs. 216/2023 — con
    seconda aliquota ridotta dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025). Sono dovute le addizionali regionali e comunali e, per gli imprenditori, l’IRAP. Le aliquote
    sono dettagliatamente disciplinate da art. 11 TUIR sulle aliquote IRPEF. Il sistema detrattivo previsto da art. 13 TUIR consente di abbattere
    l’imposta dovuta con detrazioni per redditi di lavoro, mentre art. 12 TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia disciplina le detrazioni per familiari a
    carico, art. 15 TUIR sulle detrazioni del 19% quelle del 19% per oneri (spese mediche, interessi del mutuo prima casa, spese funebri, premi
    assicurativi), art. 16-bis TUIR il bonus per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico, art. 16-ter TUIR il
    tetto delle detrazioni per i redditi più elevati. Talune componenti di reddito beneficiano della tassazione
    separata di art. 17 TUIR sulla tassazione separata.

    I costi deducibili comprendono spese inerenti l’attività: affitto dei locali, utenze, materie prime, beni
    strumentali (con ammortamento pluriennale), oneri finanziari, compensi a collaboratori, contributi
    previdenziali. Per le società, art. 95 TUIR disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Sono
    detraibili le spese mediche, gli interessi del mutuo prima casa, le ristrutturazioni edilizie, le erogazioni
    liberali, secondo le percentuali previste dal TUIR. Il regime ordinario richiede una contabilità completa,
    sia essa semplificata (per soggetti sotto soglia) o ordinaria con libro giornale e libro inventari. Le
    scritture contabili devono essere conservate per dieci anni. Sono dovute liquidazioni periodiche dell’IVA,
    dichiarazioni IVA, modello redditi e – per molte attività – comunicazioni ISA. La complessità amministrativa
    è significativamente superiore rispetto al forfettario, e impone in genere il ricorso a un commercialista
    con incarico continuativo.

    Quando conviene il forfettario e quando l’ordinario

    Il forfettario è la scelta naturale per chi ha pochi costi e ricavi inferiori a 85.000
    euro. Si pensi a Tizio, consulente informatico che lavora da casa, con costi annuali per
    attrezzature e formazione attorno a 3.000 euro e ricavi di 40.000 euro. Con coefficiente di redditività al
    78%, il suo reddito imponibile è di circa 31.200 euro; al netto dei contributi previdenziali (per gli iscritti alla gestione separata l’aliquota per i forfettari senza altra cassa è già ridotta al 26,07%; la riduzione del 35% riguarda invece artigiani e commercianti) l’imposta sostitutiva al 15% si traduce in una pressione fiscale complessiva
    sensibilmente inferiore a quella del regime ordinario, dove i pochi costi deducibili non riuscirebbero a
    compensare la progressività IRPEF. Anche i risparmi amministrativi non sono trascurabili: niente IVA da
    liquidare, niente ISA, niente registri IVA, contabilità minimale, dichiarazione redditi semplificata. Tizio
    può destinare le risorse risparmiate alla crescita dell’attività anziché agli adempimenti contabili.

    L’ordinario è preferibile quando i costi reali superano quelli stimati dal coefficiente
    forfettario. Caia, ristoratrice con ricavi di 70.000 euro e costi documentati per 50.000
    euro (materie prime, affitto, personale, utenze), in regime ordinario dichiara un reddito di 20.000 euro;
    in forfettario, con coefficiente al 40% per il settore alimentare, dichiarerebbe 28.000 euro forfettari,
    pagando di più. L’ordinario diventa obbligatorio sopra gli 85.000 euro di ricavi e per i soggetti esclusi
    (soci di società di persone o di SRL trasparente, dipendenti con redditi superiori a 35.000 euro, soglia 2025-2026). Per
    Sempronio, libero professionista in crescita che fattura 78.000 euro e prevede di superare
    la soglia nei prossimi due anni, può essere strategicamente sensato passare anticipatamente all’ordinario,
    per evitare il salto traumatico di regime e adattare gradualmente la propria gestione amministrativa.
    Considerazioni rilevanti sono anche la presenza di consistenti investimenti in beni strumentali ammortizzabili
    in più esercizi, l’opportunità di compensare perdite con altri redditi del nucleo familiare, l’accesso a
    detrazioni e bonus che il forfettario non consente.

    Costi, tempi e procedura

    L’accesso al regime forfettario avviene per opzione tacita all’apertura della partita
    IVA o automaticamente al permanere dei requisiti. L’uscita avviene al superamento dei 100.000 euro nello
    stesso anno (con effetto immediato) o degli 85.000 euro (con effetto dall’anno successivo). I costi
    amministrativi del forfettario sono ridotti: contabilità minima (cronologico incassi e pagamenti),
    dichiarazione redditi semplificata, nessuna dichiarazione IVA. Il commercialista può chiedere indicativamente
    600-1.200 euro annui per la tenuta complessiva. Il forfettario start-up con aliquota al 5% per cinque anni
    rappresenta un vantaggio rilevante, a patto che si rispettino le condizioni di novità: non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio.

    Il regime ordinario comporta costi amministrativi più elevati: contabilità ordinaria o
    semplificata, liquidazioni IVA mensili o trimestrali, modello redditi PF o SP, modello IRAP, eventualmente
    comunicazioni ISA. Il costo del commercialista varia indicativamente da 1.500 a 4.000 euro annui in base al
    volume e alla complessità. Per le attività di nuova apertura, il regime forfettario start-up con aliquota al
    5% per cinque anni rappresenta un vantaggio rilevante. Il passaggio tra regimi avviene con opzione in
    dichiarazione e produce effetti a partire dal periodo d’imposta successivo. Sotto il profilo previdenziale,
    la base imponibile contributiva per i forfettari è il reddito forfetariamente determinato, mentre nell’
    ordinario è la differenza tra ricavi e costi. Per gli iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota è del
    26,07% sul reddito; per i commercianti e gli artigiani vige il regime di minimi contributivi con conguaglio
    sul reddito eccedente. Va valutato attentamente l’impatto previdenziale, oltre a quello fiscale, in funzione
    della carriera contributiva del soggetto.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra forfettario e ordinario?

    La differenza principale risiede nel metodo di determinazione del reddito e nell’aliquota. Il forfettario calcola il reddito applicando ai ricavi un coefficiente fisso per attività e applica un’imposta sostitutiva del 15%; l’ordinario sottrae ai ricavi i costi documentati e applica l’IRPEF a scaglioni progressivi 23%-43%. Il forfettario non addebita né detrae IVA, l’ordinario sì.

    Quando conviene di più il forfettario?

    Il forfettario conviene quando i costi reali dell’attività sono inferiori a quelli stimati dal coefficiente di redditività e quando i ricavi restano stabilmente sotto 85.000 euro. È vantaggioso per attività con pochi costi materiali (consulenza, servizi digitali, formazione) e per chi non ha la possibilità di detrarre l’IVA su acquisti significativi.

    Si può passare da forfettario a ordinario?

    Sì, il passaggio è possibile per opzione esplicita in sede di dichiarazione dei redditi. La scelta vincola per almeno un triennio. Inoltre, il passaggio diventa obbligatorio al superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi annui (con effetto dall’anno successivo) o di 100.000 euro nello stesso anno (con effetto immediato).

    Il forfettario consente di assumere dipendenti?

    Sì, il regime forfettario consente di assumere dipendenti e collaboratori. Le spese per il personale, però, non sono deducibili dal reddito calcolato in modo forfettario. È previsto un limite di 20.000 euro per spese di lavoro accessorio e dipendenti, superato il quale si decade dal regime. Il limite è stato innalzato negli ultimi anni e va verificato annualmente.

    Chi è escluso dal regime forfettario?

    Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti (salvo eccezioni UE), chi cede prevalentemente fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, i soci di società di persone o di SRL trasparenti in attività riconducibili, e chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (soglia 2025-2026, poi 30.000 euro dal 2027), salvo cessazione del rapporto.

    Considerazioni finali sulla scelta del regime

    La scelta tra regime forfettario e regime ordinario non è una decisione una tantum, ma una valutazione
    che va riesaminata ogni anno alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti, della struttura dei costi
    sostenuti, dell’eventuale ingresso in nuovi mercati e della pianificazione previdenziale. Esistono software
    di simulazione fiscale che, a partire dal codice ATECO dell’attività e dai ricavi previsti, calcolano
    l’imposta netta nei due regimi e consentono una scelta consapevole. È inoltre opportuno tenere conto del
    fatto che alcune incombenze esterne, come la possibilità di accedere a bandi pubblici, a finanziamenti
    agevolati o ad alcune forme di garanzia consortile, possono essere precluse o limitate per i contribuenti
    forfettari, in funzione dei requisiti contabili richiesti. La consulenza di un commercialista, soprattutto in
    fase di apertura della partita IVA, resta lo strumento più sicuro per valutare il regime più adatto alla
    specifica situazione patrimoniale, previdenziale e familiare.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato (art. 2103)

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maturazione, numero e importo

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Scatti di anzianità nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
    Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
    Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
    I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Animali in condominio: cosa dice la legge

    “Il regolamento condominiale vieta gli animali”: una frase che ancora si sente, ma che oggi è in gran parte superata dalla legge. Dal 2013 il codice civile tutela espressamente il diritto di tenere animali domestici. Vediamo cosa stabilisce davvero l’art. 1138 del codice civile e quali limiti restano.

    La regola: non si possono vietare

    L’art. 1138 del codice civile, all’ultimo comma, stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Si tratta di una previsione introdotta dalla riforma del condominio: una clausola del regolamento che imponga un divieto generalizzato è quindi nulla e non può essere applicata.

    Regolamento assembleare e contrattuale

    La regola vale senz’altro per il regolamento assembleare, quello approvato dall’assemblea a maggioranza. Più dibattuto è il caso del regolamento contrattuale, accettato da tutti i condòmini al momento dell’acquisto: secondo una parte degli interpreti, un divieto potrebbe sopravvivere solo se contenuto in un atto di natura contrattuale sottoscritto da ciascuno. In ogni caso, vista la norma di favore, i divieti generalizzati sono guardati con sfavore.

    I limiti: igiene, decoro e quiete

    Il diritto di tenere animali non è senza limiti. Il padrone resta responsabile del rispetto delle regole di igiene (pulizia delle parti comuni), del decoro dell’edificio e della quiete dei vicini. Rumori molesti (per esempio un cane che abbaia in continuazione), cattivi odori o la presenza di animali in numero o condizioni tali da creare problemi sanitari possono dar luogo a contestazioni e, nei casi gravi, a responsabilità.

    L’uso delle parti comuni

    L’animale può transitare e accedere alle parti comuni (androni, scale, ascensori, cortili) insieme al proprietario, salvo prescrizioni ragionevoli su modalità d’uso (per esempio l’obbligo del guinzaglio o la pulizia). Anche eventuali divieti assoluti di accesso degli animali alle parti comuni, contenuti nel regolamento assembleare, si pongono in tensione con la norma del codice e vanno valutati con prudenza.

    I rapporti con i vicini

    Quando sorgono problemi (rumori, odori, paura), la strada è in genere quella del dialogo e, se necessario, della diffida tramite l’amministratore; nei casi di vere e proprie immissioni intollerabili si può ricorrere al giudice, che valuta la normale tollerabilità tenendo conto delle circostanze. Il diritto a tenere l’animale, insomma, convive con il dovere di non recare disturbo apprezzabile agli altri.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il regolamento di condominio può vietare gli animali?

    No. L’art. 1138 del codice civile stabilisce che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Un divieto del regolamento assembleare è nullo.

    Posso portare il cane in ascensore e nelle scale?

    Sì, insieme al proprietario, salvo prescrizioni ragionevoli (guinzaglio, pulizia). Eventuali divieti assoluti di accesso alle parti comuni sono in tensione con la norma del codice.

    Cosa succede se l’animale disturba i vicini?

    Restano fermi gli obblighi di igiene, decoro e quiete. In caso di rumori o immissioni intollerabili si può procedere con diffida e, nei casi gravi, ricorrere al giudice, che valuta la normale tollerabilità.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Articolo 2409 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 2409 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 52 TUPI: Disciplina delle mansioni

    Art. 52 TUPI: Disciplina delle mansioni

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Disciplina delle mansioni ( Art.56 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall'art.25 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).

    L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 1-bis.

    I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

    La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.

    Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.

    Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.

    In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.

    All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. 1-ter.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

    Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

    Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.

    Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

    Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

    Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.

    I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

    Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 27 D.Lgs. 175/2016 – Coordinamento con la legislazione vigente

    Art. 27 D.Lgs. 175/2016 – Coordinamento con la legislazione vigente

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. All’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»; b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

    2. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»; b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»; c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2-ter. All’ articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 262 RD 12/1941

    Art. 262 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1327 Codice della Navigazione – Laghi internazionali

    Art. 1327 Codice della Navigazione – Laghi internazionali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionale approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.