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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione valuta annualmente la necessità di modificare l'allegato III (sistemi ad alto rischio) e l'elenco delle pratiche vietate dell'articolo 5, trasmettendo i risultati a Parlamento europeo e Consiglio.
  • Entro il 2 agosto 2028 e ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione su modifiche all'allegato III, misure di trasparenza e sistema di governance; entro il 2 agosto 2029 e ogni quattro anni effettua un riesame generale del regolamento, con eventuale proposta di modifica.
  • Le relazioni periodiche prestano particolare attenzione alle risorse delle autorità nazionali, alle sanzioni applicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 99, alle norme armonizzate e al numero di PMI entrate nel mercato.
  • La Commissione valuta il funzionamento dell'Ufficio per l'IA entro il 2 agosto 2028 e il tema dell'efficienza energetica dei modelli GPAI con cadenza quadriennale.
  • L'Ufficio per l'IA sviluppa una metodologia obiettiva e partecipativa per la valutazione dei livelli di rischio, a supporto di tutte le valutazioni periodiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione e riesame

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. La Commissione valuta la necessità di modificare l'elenco stabilito nell’allegato III e l'elenco di pratiche di IA vietate di cui all'articolo 5 una volta all'anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino al termine del periodo della delega di potere di cui all'articolo 97. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a quanto segue:

a) la necessità di modifiche che amplino le rubriche settoriali esistenti o ne aggiungano di nuove all'allegato III;

b) modifiche dell'elenco dei sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza di cui all'articolo 50;

c) modifiche volte a migliorare l'efficacia del sistema di supervisione e di governance.

3. Entro il 2 agosto 2029 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione include una valutazione in merito alla struttura di esecuzione e all'eventuale necessità di un'agenzia dell'Unione che ponga rimedio alle carenze individuate. Sulla base dei risultati, la relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. Le relazioni sono rese pubbliche.

4. Le relazioni di cui al paragrafo 2 dedicano particolare attenzione agli aspetti seguenti:

a) lo stato delle risorse finanziarie, tecniche e umane necessarie alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento efficace dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento;

b) lo stato delle sanzioni, in particolare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 1, applicate dagli Stati membri in caso di violazione del presente regolamento;

c) le norme armonizzate adottate e le specifiche comuni elaborate a sostegno del presente regolamento;

d) il numero di imprese che entrano sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quante di esse sono PMI.

5. Entro il 2 agosto 2028, la Commissione valuta il funzionamento dell'ufficio per l'IA, se all'ufficio per l’IA siano stati conferiti poteri e competenze adeguati per svolgere i suoi compiti e se sia pertinente e necessario per la corretta attuazione ed esecuzione del presente regolamento potenziare l'ufficio per l'IA e le sue competenze di esecuzione e aumentarne le risorse. La Commissione trasmette una relazione sulla valutazione di tale ufficio per l’IA al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sull'esame dei progressi compiuti riguardo allo sviluppo di prodotti della normazione relativi allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico di modelli di IA per finalità generali e valuta la necessità di ulteriori misure o azioni, comprese misure o azioni vincolanti. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

7. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni tre anni la Commissione valuta l'impatto e l'efficacia dei codici di condotta volontari per la promozione dell'applicazione dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio ed eventualmente di altri requisiti supplementari per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale.

8. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, il consiglio per l'IA, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta e senza indebito ritardo.

9. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 7, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio per l'IA, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

10. Se necessario, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenendo conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie e dell'effetto dei sistemi di IA sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali, nonché alla luce dei progressi della società dell'informazione.

11. Per orientare le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'Ufficio per l'IA si impegna a sviluppare una metodologia obiettiva e partecipativa per la valutazione dei livelli di rischio basata sui criteri definiti negli articoli pertinenti e l'inclusione di nuovi sistemi:

a) nell'elenco stabilito nell’allegato III, compreso l'ampliamento delle rubriche settoriali esistenti o l'aggiunta di nuove rubriche settoriali in tale allegato;

b) nell'elenco delle pratiche vietate stabilite all’articolo 5; e

c) nell'elenco dei sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza a norma dell'articolo 50.

12. Eventuali modifiche al presente regolamento a norma del paragrafo 10, o i pertinenti atti delegati o di esecuzione, che riguardano la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, tengono conto delle specificità normative di ciascun settore e dei vigenti meccanismi di governance, valutazione della conformità ed esecuzione e delle autorità da essi stabilite.

13. Entro il 2 agosto 2031, la Commissione effettua una valutazione dell'esecuzione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del presente regolamento. Sulla base dei risultati, la relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento in relazione alla struttura di esecuzione e alla necessità di un'agenzia dell'Unione che ponga rimedio alle carenze individuate.

Commento

Il riesame periodico come componente strutturale di un regolamento «vivente»

Il Regolamento (UE) 2024/1689 è consapevole della propria intrinseca incompletezza: disciplina una tecnologia in rapida evoluzione, con un testo normativo adottato in un momento specifico che non può anticipare tutti gli sviluppi futuri. L'articolo 112 risponde a questa sfida costruendo un sistema di valutazione e riesame periodici che trasforma il regolamento da strumento statico a sistema normativo adattivo. Non si tratta di una clausola di stile: le valutazioni previste dall'articolo 112 alimentano direttamente il potere di delega della Commissione (articolo 97) e l'iter legislativo per le eventuali modifiche ordinarie al testo del regolamento.

Il meccanismo si articola su quattro piani temporali distinti, con oggetti e periodicità differenziati. Comprenderne la logica è essenziale per qualsiasi professionista che assista imprese nell'implementazione di una strategia di compliance AI di lungo periodo.

Il monitoraggio annuale dell'allegato III e delle pratiche vietate

Il paragrafo 1 prevede una valutazione annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento e fino alla scadenza del periodo di delega di cui all'articolo 97, su due oggetti specifici:

  • L'allegato III (sistemi di IA ad alto rischio): la Commissione valuta ogni anno se la lista dei settori e dei casi d'uso ad alto rischio sia ancora adeguata o debba essere aggiornata.
  • L'articolo 5 (pratiche di IA vietate): la Commissione verifica se i divieti assoluti — come il social scoring, i sistemi di identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici a scopo di applicazione della legge, i sistemi di manipolazione subliminale — siano ancora adeguati o debbano essere estesi, ridotti o precisati.

I risultati di queste valutazioni annuali sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio e costituiscono la base informativa per eventuali atti delegati adottati ai sensi degli articoli 6 e 7. Il monitoraggio annuale significa che il panorama normativo per i sistemi ad alto rischio e per le pratiche vietate può cambiare con cadenza ravvicinata: le imprese devono strutturare processi interni di monitoraggio regolatorio che siano altrettanto agili.

Le relazioni quadriennali sulle modifiche al regolamento

I paragrafi 2 e 3 prevedono due cicli di relazioni quadriennali con oggetti distinti:

  • Entro il 2 agosto 2028 e ogni quattro anni (paragrafo 2): relazione su tre oggetti specifici — necessità di ampliare l'allegato III; modifiche all'elenco dei sistemi che richiedono misure di trasparenza aggiuntive (articolo 50); miglioramenti del sistema di supervisione e di governance. Le relazioni dedicano attenzione specifica alla adeguatezza delle risorse delle autorità nazionali, all'applicazione concreta delle sanzioni di cui all'articolo 99, allo stato delle norme armonizzate e al numero di PMI entrate sul mercato.
  • Entro il 2 agosto 2029 e ogni quattro anni (paragrafo 3): riesame generale del regolamento, con valutazione della struttura di esecuzione e dell'eventuale necessità di istituire un'agenzia UE dedicata all'IA. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta di modifica legislativa. Tutte le relazioni sono rese pubbliche.

La previsione esplicita di una valutazione sulla «eventuale necessità di un'agenzia dell'Unione» è significativa: il legislatore europeo ha deliberatamente lasciato aperta la questione istituzionale, optando per l'Ufficio per l'IA come struttura provvisoria nell'ambito della Commissione. Il riesame del 2029 sarà quindi un momento cruciale per la governance europea dell'IA.

Le valutazioni tematiche specifiche

I paragrafi 5, 6 e 7 prevedono valutazioni tematiche con scadenze proprie:

  • L'Ufficio per l'IA (paragrafo 5): entro il 2 agosto 2028, la Commissione valuta se all'Ufficio per l'IA siano stati conferiti poteri adeguati e se sia necessario potenziarne le competenze di esecuzione e le risorse.
  • L'efficienza energetica dei modelli GPAI (paragrafo 6): a partire dal 2 agosto 2028 e ogni quattro anni, la Commissione riferisce sui progressi nello sviluppo di norme di produzione efficienti dal punto di vista energetico per i modelli GPAI, valutando la necessità di misure vincolanti. Il tema dell'impatto ambientale dell'IA è un'area emergente di regolazione.
  • I codici di condotta volontari (paragrafo 7): a partire dal 2 agosto 2028 e ogni tre anni, la Commissione valuta l'impatto e l'efficacia dei codici di condotta volontari per i sistemi di IA non ad alto rischio.
Il ruolo dell'Ufficio per l'IA nella metodologia di valutazione

Il paragrafo 11 attribuisce all'Ufficio per l'IA il compito di sviluppare una metodologia obiettiva e partecipativa per la valutazione dei livelli di rischio, a supporto di tutte le valutazioni periodiche previste dall'articolo 112. Questa metodologia dovrebbe orientare le decisioni su: quali sistemi inserire o rimuovere dall'allegato III; quali pratiche includere o escludere dall'elenco dei divieti assoluti; quali sistemi richiedere misure di trasparenza aggiuntive.

Il requisito di «partecipazione» nella metodologia è rilevante per le imprese: significa che il processo di sviluppo della metodologia dovrebbe coinvolgere stakeholder del settore, ricercatori e società civile. Monitorare le iniziative dell'Ufficio per l'IA in questa direzione offre opportunità di contribuire alla definizione dei criteri che determineranno la classificazione dei propri sistemi nei cicli di riesame futuri.

Implicazioni strategiche per le imprese

Per le imprese, l'articolo 112 ha implicazioni di medio e lungo periodo. La compliance AI non è un adempimento una tantum: i sistemi di IA oggi classificati a rischio minimo potrebbero essere inseriti nell'allegato III nei prossimi anni; le pratiche oggi permesse potrebbero essere vietate con una revisione dell'articolo 5. Strutturare una strategia di compliance che anticipi questi cambiamenti — con un'architettura tecnica modulare, documentazione aggiornabile e processi di governance interni adattabili — è più efficiente che doversi adeguare in emergenza a ogni revisione normativa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Con quale cadenza la Commissione può aggiornare l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio nell'allegato III?

L'articolo 112 prevede una valutazione annuale dell'adeguatezza dell'allegato III, i cui risultati sono trasmessi a Parlamento e Consiglio. La modifica effettiva dell'allegato avviene tramite atti delegati ai sensi dell'articolo 7, soggetti al periodo di scrutinio parlamentare di tre mesi. In teoria, l'allegato potrebbe essere aggiornato più volte l'anno, anche se nella pratica le revisioni saranno più sporadiche.

Le PMI sono menzionate espressamente tra gli aspetti monitorati nelle relazioni periodiche?

Sì. Il paragrafo 4 prevede che le relazioni quadriennali del paragrafo 2 dedichino attenzione specifica al 'numero di imprese che entrano sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quante di esse sono PMI'. Questo riflette la preoccupazione del legislatore che gli oneri di conformità possano scoraggiare le PMI dall'innovare nel settore dell'IA.

Cosa prevede il riesame del 2029 sull'eventuale istituzione di un'agenzia UE per l'IA?

Il paragrafo 3 dispone che entro il 2 agosto 2029 la Commissione valuti se sia 'pertinente e necessario' potenziare l'Ufficio per l'IA e le sue competenze, o istituire un'agenzia UE separata. Si tratta di una valutazione aperta: il legislatore non ha pregiudicato l'esito, lasciando che i primi anni di applicazione del regolamento informino la scelta istituzionale più appropriata.

Le relazioni periodiche della Commissione ex articolo 112 sono accessibili al pubblico?

Sì. Il paragrafo 3 dispone esplicitamente che le relazioni siano rese pubbliche. Anche le altre relazioni previste dall'articolo 112 seguono lo stesso principio di pubblicità, coerentemente con il principio di trasparenza istituzionale che informa il diritto UE.

Come può un'impresa contribuire alle valutazioni periodiche della Commissione?

La Commissione tipicamente apre consultazioni pubbliche in preparazione delle relazioni periodiche, alle quali imprese, associazioni di categoria e ricercatori possono contribuire con osservazioni scritte. L'Ufficio per l'IA sviluppa inoltre una metodologia partecipativa per la valutazione dei livelli di rischio (paragrafo 11): le iniziative di engagement dell'Ufficio sono il canale principale attraverso cui gli operatori del settore possono influenzare i criteri di classificazione futuri.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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