Autore: Andrea Marton

  • Articolo 73 TU Giustizia Tributaria: Assegnazione del ricorso

    Art. 73 D.Lgs. 175/2024 – Assegnazione del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

  • Art. 1233 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione di dipendenti

    Art. 1233 Codice della Navigazione – Omessa assicurazione di dipendenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire diecimila.

  • Articolo 2 L. 184/1983: Affidamento familiare e inserimento in comunità

    Art. 2 L. 184/1983 – Affidamento familiare e inserimento in comunità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

    1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

    1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

    2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

    2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

    3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

    3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

    4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

    5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • CCNL Pompe Funebri: Prova

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Prova CCNL Pompe Funebri: 30-180 gg per livello. Valutazione attitudine al lavoro (impatto psicologico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Prova
    Voce Dettaglio
    Per livello Vedi sezione
    Valutazione attitudine Vedi sezione
    Formazione iniziale Vedi sezione
    Recesso Vedi sezione
    Vaccinazioni in prova Vedi sezione

    Per livello

    30 gg liv 1-2, 60 gg 3-4, 90 gg 5-6, 180 gg 7.

    Valutazione attitudine

    Cruciale nel settore: capacità di gestire impatto emotivo, contatto famiglie in lutto, rispetto delle salme.

    Formazione iniziale

    Corsi obbligatori: sicurezza biologica, gestione cerimonie, comunicazione con famiglie.

    Recesso

    Libero entrambe le parti.

    Vaccinazioni in prova

    Conseguite durante la prova: antitetanica e antiepatite B obbligatorie.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Prova
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su prova.
    Caia – addetta onoranze Prova
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce prova a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Prova
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina prova con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Prova?
    Risposta su prova CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Prova?
    Approfondimento prova per addetti settore.
    Domanda 3 Prova?
    Caso H24 7/7 e prova.
    Domanda 4 Prova?
    Tutele specifiche prova settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 216 D.Lgs. 259/2003 – Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

    Art. 216 D.Lgs. 259/2003 – Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza di norme – Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.

    2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 208 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali

    Art. 208 D.Lgs. 259/2003 – Limitazioni legali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all’uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

    2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, prima dell’inizio del funzionamento delle stazioni.

    3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Scuola AGIDAE: Welfare contrattuale

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Welfare CCNL Scuola AGIDAE: Mutua AGIDAE (sanità integrativa), Fondo Espero (pensione), polizza infortuni 24h, formazione continua. Sussidi straordinari per famiglie numerose.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale
    Voce Dettaglio
    Mutua AGIDAE Vedi sezione dedicata
    Fondo Espero Vedi sezione dedicata
    Polizza infortuni 24h Vedi sezione dedicata
    Formazione continua Vedi sezione dedicata
    Sussidi famiglie numerose Vedi sezione dedicata

    Mutua AGIDAE

    Sanità integrativa: rimborsi visite, esami, ricoveri, dentista, logopedia (importante per docenti). Estensione familiari.

    Fondo Espero

    Fondo pensione complementare 1,55% + 1,55% + TFR.

    Polizza infortuni 24h

    €80.000 morte/invalidità. Copertura anche tempo libero.

    Formazione continua

    Corsi gratuiti per docenti: aggiornamento didattico, BES/DSA, tecnologie didattiche, sicurezza scuole.

    Sussidi famiglie numerose

    Tradizione AGIDAE: sussidi straordinari per dipendenti con famiglie numerose o in difficoltà (€500-2.000/anno).

    Casi pratici

    Tizio – docente Welfare contrattuale
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su welfare contrattuale.
    Caia – ATA Welfare contrattuale
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce welfare contrattuale secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Welfare contrattuale
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona welfare contrattuale per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Welfare contrattuale?
    Approfondimento welfare contrattuale per docenti e personale.
    Domanda 3 su Welfare contrattuale?
    Caso specifico welfare contrattuale in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Welfare contrattuale?
    Differenze welfare contrattuale vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 65 D.Lgs. 504/1995 – Adeguamenti alla normativa comunitaria

    Art. 65 D.Lgs. 504/1995 – Adeguamenti alla normativa comunitaria

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le disposizioni delle direttive della Comunità… europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell’ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

  • Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    Art. 1227 Codice della Navigazione – Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

  • Forfettario vs ordinario: imposte, costi e quando scegliere

    Il regime forfettario e il regime ordinario rappresentano le due principali modalità di tassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo per le partite IVA italiane. Il forfettario, introdotto dalla legge 190/2014 e successivamente modificato dalla legge di bilancio 2023, applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi cinque anni di nuove attività) su un reddito determinato in modo forfettario, senza dedurre i costi analitici. Il regime ordinario, invece, applica l’IRPEF a scaglioni progressivi e consente la deduzione analitica dei costi. La scelta dipende da volume di ricavi, struttura dei costi, presenza di dipendenti e prospettive di crescita.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Regime forfettario Regime ordinario
    Norma di riferimento L. 190/2014 art. 1 cc. 54-89 (e succ. modifiche) artt. 1-89 TUIR (DPR 917/1986)
    Soglia ricavi/compensi 85.000 euro annui (dal 2023) nessun limite
    Aliquota fiscale 15% imposta sostitutiva (5% start-up nei primi 5 anni) IRPEF a scaglioni 23%-43% più addizionali
    Determinazione del reddito forfettaria, con coefficiente di redditività per codice ATECO analitica: ricavi meno costi documentati e deducibili
    IVA non si applica IVA in fattura, non si detrae IVA sugli acquisti IVA in fattura, detrazione su acquisti, liquidazioni periodiche
    Ritenute d’acconto non subite né operate (con dichiarazione cliente) subite dai sostituti d’imposta, operate verso prestatori
    Studi di settore / ISA esenti soggetti, salvo eccezioni
    Fattura elettronica obbligatoria dal 1.1.2024 senza soglie obbligatoria salvo eccezioni

    Regime forfettario: caratteristiche e disciplina

    Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato a persone fisiche
    esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, con ricavi o compensi annui non
    superiori a 85.000 euro (limite elevato dal 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 197/2022). Il reddito
    imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato
    per gruppo di attività economica, indicato negli allegati alla legge istitutiva. Sull’imponibile così
    calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe IRPEF, addizionali
    regionale e comunale e IRAP. Per i primi cinque anni di esercizio di una nuova attività, l’aliquota scende
    al 5%, in presenza di specifiche condizioni di novità del progetto imprenditoriale (non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio). Il regime ha analogie con la disciplina prevista da art. 86 CTS per gli enti del
    terzo settore di natura commerciale.

    I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura e non possono detrarre l’IVA sugli
    acquisti. Non operano come sostituti d’imposta sui compensi corrisposti a propri prestatori, salvo per le
    ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato secondo le regole di art. 51 TUIR. Non sono soggetti agli
    ISA. L’accesso al regime è precluso a chi possiede partecipazioni di controllo in società di persone (vedi
    art. 5 TUIR sulle società di persone) o SRL trasparenti che esercitano attività riconducibili, e a chi ha percepito nell’anno precedente
    redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025; a regime torna a 30.000 euro dal 2027; salvo cessazione del rapporto). Il regime
    cessa l’anno successivo al superamento della soglia di 85.000 euro; se nel medesimo anno si superano i
    100.000 euro, l’uscita dal regime è immediata e con applicazione dell’IVA dalle operazioni successive al
    superamento. Sotto il profilo previdenziale, gli iscritti alla gestione separata INPS scontano un’aliquota
    ridotta sul reddito calcolato forfettariamente. Gli artigiani e i commercianti versano i contributi minimi
    e, ove abbiano i requisiti, possono optare per la riduzione del 35%.

    Regime ordinario: caratteristiche e disciplina

    Il regime ordinario è la modalità standard di determinazione del reddito d’impresa e di
    lavoro autonomo. Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra ricavi e costi deducibili
    documentati. Si applica l’IRPEF con aliquote progressive a scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000
    a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (struttura a tre scaglioni in vigore dal 2024 — D.Lgs. 216/2023 — con
    seconda aliquota ridotta dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025). Sono dovute le addizionali regionali e comunali e, per gli imprenditori, l’IRAP. Le aliquote
    sono dettagliatamente disciplinate da art. 11 TUIR sulle aliquote IRPEF. Il sistema detrattivo previsto da art. 13 TUIR consente di abbattere
    l’imposta dovuta con detrazioni per redditi di lavoro, mentre art. 12 TUIR sulle detrazioni per carichi di famiglia disciplina le detrazioni per familiari a
    carico, art. 15 TUIR sulle detrazioni del 19% quelle del 19% per oneri (spese mediche, interessi del mutuo prima casa, spese funebri, premi
    assicurativi), art. 16-bis TUIR il bonus per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico, art. 16-ter TUIR il
    tetto delle detrazioni per i redditi più elevati. Talune componenti di reddito beneficiano della tassazione
    separata di art. 17 TUIR sulla tassazione separata.

    I costi deducibili comprendono spese inerenti l’attività: affitto dei locali, utenze, materie prime, beni
    strumentali (con ammortamento pluriennale), oneri finanziari, compensi a collaboratori, contributi
    previdenziali. Per le società, art. 95 TUIR disciplina la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Sono
    detraibili le spese mediche, gli interessi del mutuo prima casa, le ristrutturazioni edilizie, le erogazioni
    liberali, secondo le percentuali previste dal TUIR. Il regime ordinario richiede una contabilità completa,
    sia essa semplificata (per soggetti sotto soglia) o ordinaria con libro giornale e libro inventari. Le
    scritture contabili devono essere conservate per dieci anni. Sono dovute liquidazioni periodiche dell’IVA,
    dichiarazioni IVA, modello redditi e – per molte attività – comunicazioni ISA. La complessità amministrativa
    è significativamente superiore rispetto al forfettario, e impone in genere il ricorso a un commercialista
    con incarico continuativo.

    Quando conviene il forfettario e quando l’ordinario

    Il forfettario è la scelta naturale per chi ha pochi costi e ricavi inferiori a 85.000
    euro. Si pensi a Tizio, consulente informatico che lavora da casa, con costi annuali per
    attrezzature e formazione attorno a 3.000 euro e ricavi di 40.000 euro. Con coefficiente di redditività al
    78%, il suo reddito imponibile è di circa 31.200 euro; al netto dei contributi previdenziali (per gli iscritti alla gestione separata l’aliquota per i forfettari senza altra cassa è già ridotta al 26,07%; la riduzione del 35% riguarda invece artigiani e commercianti) l’imposta sostitutiva al 15% si traduce in una pressione fiscale complessiva
    sensibilmente inferiore a quella del regime ordinario, dove i pochi costi deducibili non riuscirebbero a
    compensare la progressività IRPEF. Anche i risparmi amministrativi non sono trascurabili: niente IVA da
    liquidare, niente ISA, niente registri IVA, contabilità minimale, dichiarazione redditi semplificata. Tizio
    può destinare le risorse risparmiate alla crescita dell’attività anziché agli adempimenti contabili.

    L’ordinario è preferibile quando i costi reali superano quelli stimati dal coefficiente
    forfettario. Caia, ristoratrice con ricavi di 70.000 euro e costi documentati per 50.000
    euro (materie prime, affitto, personale, utenze), in regime ordinario dichiara un reddito di 20.000 euro;
    in forfettario, con coefficiente al 40% per il settore alimentare, dichiarerebbe 28.000 euro forfettari,
    pagando di più. L’ordinario diventa obbligatorio sopra gli 85.000 euro di ricavi e per i soggetti esclusi
    (soci di società di persone o di SRL trasparente, dipendenti con redditi superiori a 35.000 euro, soglia 2025-2026). Per
    Sempronio, libero professionista in crescita che fattura 78.000 euro e prevede di superare
    la soglia nei prossimi due anni, può essere strategicamente sensato passare anticipatamente all’ordinario,
    per evitare il salto traumatico di regime e adattare gradualmente la propria gestione amministrativa.
    Considerazioni rilevanti sono anche la presenza di consistenti investimenti in beni strumentali ammortizzabili
    in più esercizi, l’opportunità di compensare perdite con altri redditi del nucleo familiare, l’accesso a
    detrazioni e bonus che il forfettario non consente.

    Costi, tempi e procedura

    L’accesso al regime forfettario avviene per opzione tacita all’apertura della partita
    IVA o automaticamente al permanere dei requisiti. L’uscita avviene al superamento dei 100.000 euro nello
    stesso anno (con effetto immediato) o degli 85.000 euro (con effetto dall’anno successivo). I costi
    amministrativi del forfettario sono ridotti: contabilità minima (cronologico incassi e pagamenti),
    dichiarazione redditi semplificata, nessuna dichiarazione IVA. Il commercialista può chiedere indicativamente
    600-1.200 euro annui per la tenuta complessiva. Il forfettario start-up con aliquota al 5% per cinque anni
    rappresenta un vantaggio rilevante, a patto che si rispettino le condizioni di novità: non aver esercitato
    attività analoga nei tre anni precedenti, non proseguire un’attività di altro soggetto, salvo casi di
    tirocinio obbligatorio.

    Il regime ordinario comporta costi amministrativi più elevati: contabilità ordinaria o
    semplificata, liquidazioni IVA mensili o trimestrali, modello redditi PF o SP, modello IRAP, eventualmente
    comunicazioni ISA. Il costo del commercialista varia indicativamente da 1.500 a 4.000 euro annui in base al
    volume e alla complessità. Per le attività di nuova apertura, il regime forfettario start-up con aliquota al
    5% per cinque anni rappresenta un vantaggio rilevante. Il passaggio tra regimi avviene con opzione in
    dichiarazione e produce effetti a partire dal periodo d’imposta successivo. Sotto il profilo previdenziale,
    la base imponibile contributiva per i forfettari è il reddito forfetariamente determinato, mentre nell’
    ordinario è la differenza tra ricavi e costi. Per gli iscritti alla gestione separata INPS l’aliquota è del
    26,07% sul reddito; per i commercianti e gli artigiani vige il regime di minimi contributivi con conguaglio
    sul reddito eccedente. Va valutato attentamente l’impatto previdenziale, oltre a quello fiscale, in funzione
    della carriera contributiva del soggetto.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra forfettario e ordinario?

    La differenza principale risiede nel metodo di determinazione del reddito e nell’aliquota. Il forfettario calcola il reddito applicando ai ricavi un coefficiente fisso per attività e applica un’imposta sostitutiva del 15%; l’ordinario sottrae ai ricavi i costi documentati e applica l’IRPEF a scaglioni progressivi 23%-43%. Il forfettario non addebita né detrae IVA, l’ordinario sì.

    Quando conviene di più il forfettario?

    Il forfettario conviene quando i costi reali dell’attività sono inferiori a quelli stimati dal coefficiente di redditività e quando i ricavi restano stabilmente sotto 85.000 euro. È vantaggioso per attività con pochi costi materiali (consulenza, servizi digitali, formazione) e per chi non ha la possibilità di detrarre l’IVA su acquisti significativi.

    Si può passare da forfettario a ordinario?

    Sì, il passaggio è possibile per opzione esplicita in sede di dichiarazione dei redditi. La scelta vincola per almeno un triennio. Inoltre, il passaggio diventa obbligatorio al superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi annui (con effetto dall’anno successivo) o di 100.000 euro nello stesso anno (con effetto immediato).

    Il forfettario consente di assumere dipendenti?

    Sì, il regime forfettario consente di assumere dipendenti e collaboratori. Le spese per il personale, però, non sono deducibili dal reddito calcolato in modo forfettario. È previsto un limite di 20.000 euro per spese di lavoro accessorio e dipendenti, superato il quale si decade dal regime. Il limite è stato innalzato negli ultimi anni e va verificato annualmente.

    Chi è escluso dal regime forfettario?

    Sono esclusi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti (salvo eccezioni UE), chi cede prevalentemente fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, i soci di società di persone o di SRL trasparenti in attività riconducibili, e chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (soglia 2025-2026, poi 30.000 euro dal 2027), salvo cessazione del rapporto.

    Considerazioni finali sulla scelta del regime

    La scelta tra regime forfettario e regime ordinario non è una decisione una tantum, ma una valutazione
    che va riesaminata ogni anno alla luce dei ricavi effettivamente conseguiti, della struttura dei costi
    sostenuti, dell’eventuale ingresso in nuovi mercati e della pianificazione previdenziale. Esistono software
    di simulazione fiscale che, a partire dal codice ATECO dell’attività e dai ricavi previsti, calcolano
    l’imposta netta nei due regimi e consentono una scelta consapevole. È inoltre opportuno tenere conto del
    fatto che alcune incombenze esterne, come la possibilità di accedere a bandi pubblici, a finanziamenti
    agevolati o ad alcune forme di garanzia consortile, possono essere precluse o limitate per i contribuenti
    forfettari, in funzione dei requisiti contabili richiesti. La consulenza di un commercialista, soprattutto in
    fase di apertura della partita IVA, resta lo strumento più sicuro per valutare il regime più adatto alla
    specifica situazione patrimoniale, previdenziale e familiare.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

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    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.