Autore: Andrea Marton

  • Articolo 487 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del giudice

    Articolo 487 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che puo’ essere dal giudice stesso modificata o revocata finche’ non abbia avuto esecuzione.

    Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.

  • Articolo 486 Codice di Procedura Civile: Forma delle domande e delle istanze

    Articolo 486 Codice di Procedura Civile: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c. – Forma delle domande e delle istanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

  • Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

    Il decreto e’ comunicato dal cancelliere.

    Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta’, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da’ comunicazione alla parte non comparsa.

  • Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Articolo 484 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’esecuzione

    Art. 484 c.p.c. – Giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’espropriazione e’ diretta da un giudice.

    Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e’ stato formato.

    Nelle preture fornite di piu’ magistrati la nomina e’ fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

    Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

  • Articolo 483 Codice di Procedura Civile: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Articolo 483 Codice di Procedura Civile: Cumulo dei mezzi di espropriazione

    Art. 483 c.p.c. – Cumulo dei mezzi di espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il creditore puo’ valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione immobiliare, quando e’ iniziata anche questa, negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

  • Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Articolo 482 Codice di Procedura Civile: Termine ad adempiere

    Art. 482 c.p.c. – Termine ad adempiere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell’ufficio competente per l’esecuzione, se vi e’ pericolo nel ritardo, puo’ autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione e’ data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

  • Articolo 481 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Articolo 481 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’efficacia del precetto

    Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione.

    Se contro il precetto e’ proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

  • Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Articolo 480 Codice di Procedura Civile: Forma del precetto

    Art. 480 c.p.c. – Forma del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ a esecuzione forzata.

    Il precetto deve contenere a pena di nullita’ l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e’ fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e’ richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

    Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

    Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Articolo 479 Codice di Procedura Civile: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Articolo 479 Codice di Procedura Civile: Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in

    forma esecutiva e del precetto.

    La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e

    seguenti.

    Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la

    notificazione sia fatta alla parte personalmente.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 478 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’efficacia del titolo esecutivo e’ subordinata a cauzione, non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.