Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 74 L. 184/1983: Riconoscimento di figlio da persona coniugata

    Art. 74 L. 184/1983 – Riconoscimento di figlio da persona coniugata

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio
    non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: welfare contrattuale, bilateralita e previdenza complementare 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede un sistema di bilateralita che include enti bilaterali di settore, fondi di assistenza sanitaria integrativa e fondi di previdenza complementare. La contribuzione bilaterale e a carico dello studio e del lavoratore. Gli enti bilaterali erogano prestazioni di welfare (assistenza legale, sostegno al reddito) e gestiscono la formazione professionale obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Sistema di bilateralita indicativo – CCNL Studi Odontoiatrici
    Ente / Fondo Tipo Contributo indicativo
    Ente bilaterale di settore (EBAS o equivalente) Welfare, formazione, mercato del lavoro ~10-20 €/mese per dipendente (quota datore + lavoratore)
    Fondo sanitario integrativo di settore Sanita integrativa (visite, esami, odontoiatria) ~15-25 €/mese per dipendente
    Fondo pensione complementare Previdenza integrativa % su TFR o quota fissa da CCNL
    Fondo formazione continua Finanziamento piani formativi aziendali 0,30% del monte salari (Fondimpresa o equivalente)

    Enti bilaterali: funzioni e obblighi

    La bilateralita negli studi odontoiatrici si inserisce nel quadro degli enti bilaterali del terziario o degli studi professionali (EBAS, ESPE, o enti regionali equivalenti), istituiti dai medesimi soggetti firmatari del CCNL.

    Funzioni principali degli enti bilaterali:

    • Welfare contrattuale: prestazioni integrative in caso di malattia, infortunio, maternita (contributi una tantum o mensili), assistenza legale, sostegno al reddito in caso di sospensione lavorativa.
    • Formazione professionale: finanziamento e organizzazione di corsi di aggiornamento per ASO (obbligatorio ai sensi del DPCM 2018), igienisti dentali e segretarie.
    • Mercato del lavoro: gestione delle clausole contrattuali che richiedono l’intervento dell’ente bilaterale (es. contratti a termine eccedenti le percentuali, apprendistato).

    La contribuzione all’ente bilaterale e obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. L’inadempimento priva il lavoratore delle prestazioni integrative e puo comportare sanzioni in sede di ispezione del lavoro.

    Sanita integrativa e previdenza complementare

    Il CCNL degli studi odontoiatrici puo prevedere:

    • Fondo sanitario integrativo: rimborsa o copre in forma diretta (network di strutture convenzionate) visite specialistiche, esami diagnostici, protesi dentarie, spese oculistiche. Il contributo e versato pariteticamente da datore e lavoratore.
    • Fondo pensione complementare: i lavoratori possono conferire il TFR futuro al fondo pensione di settore. Il CCNL puo prevedere un contributo aggiuntivo del datore al fondo (di norma una percentuale della retribuzione), erogato solo se il lavoratore versa la propria quota.

    Per gli studi odontoiatrici con pochi dipendenti, la previdenza complementare rappresenta un elemento di welfare particolarmente rilevante, considerato che il pensionamento del medico-titolare comporta spesso la cessazione o riorganizzazione dell’attivita.

    Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro

    Il CCNL e la normativa di settore impongono specifici obblighi formativi:

    • Formazione ASO: aggiornamento periodico dopo il conseguimento dell’attestato DPCM 2018; la cadenza e fissata dal profilo professionale e dagli accordi regionali.
    • Formazione sicurezza: D.Lgs. 81/2008 impone formazione generale (4 ore) e specifica (4-8 ore per il settore sanita) per tutti i lavoratori, a carico del datore, durante l’orario di lavoro.
    • Radioprotezione: il personale classificato come esposto (D.Lgs. 101/2020) deve ricevere formazione specifica e sorveglianza medica annuale. Il medico autorizzato/esperto qualificato deve essere nominato dal titolare.
    • Privacy sanitaria (GDPR e D.Lgs. 101/2018): il personale che tratta dati sanitari dei pazienti deve ricevere istruzione scritta da parte del titolare del trattamento (il datore/odontoiatra).

    Casi pratici

    Tizio – Datore non iscritto all’ente bilaterale
    Lo studio di Tizio non ha mai iscritto i dipendenti all’ente bilaterale. Tizio si ammala per 20 giorni e non puo accedere alla prestazione integrativa (sussidio una tantum). Puo rivendicare il danno subito e richiedere al datore il rimborso corrispondente alle prestazioni perdute, oltre alla regolarizzazione contributiva retroattiva verso l’ente.
    Caia – Formazione ASO non erogata dal datore
    Caia e ASO da 5 anni e non ha mai ricevuto la formazione di aggiornamento obbligatoria post-attestato DPCM 2018. Il datore e in inadempimento sia del CCNL sia del D.Lgs. 81/2008. Caia segnala all’ente bilaterale e all’ASL competente. Lo studio viene diffidato a erogare la formazione entro 30 giorni.
    Sempronio – Iscrizione al fondo pensione di settore
    Sempronio e stato assunto 4 mesi fa e non ha ancora ricevuto il modulo di scelta della destinazione del TFR. Senza scelta entro 6 mesi, scatta il silenzio-assenso: il TFR futuro viene destinato al fondo pensione di settore indicato dal CCNL. Sempronio puo comunque modificare la scelta successivamente, passando dal fondo al TFR in azienda (salvo limiti del fondo).

    Domande frequenti

    Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
    E un organismo paritetico istituito dalle parti firmatarie del CCNL (datori e sindacati) per erogare welfare contrattuale (prestazioni integrative, formazione, mercato del lavoro). L’iscrizione e obbligatoria per i datori che applicano il contratto.
    Il fondo sanitario integrativo e obbligatorio?
    Si, se previsto dal CCNL applicato. Il datore e tenuto a versare la propria quota di contribuzione. Il lavoratore beneficia delle prestazioni sanitarie integrative indipendentemente dalla sua quota (che viene in genere dedotta dalla busta paga).
    Il fondo pensione complementare e meglio del TFR in azienda?
    Per la maggior parte dei lavoratori il fondo pensione complementare e piu vantaggioso: tassazione agevolata alla prestazione (15-9%), eventuale contributo aggiuntivo del datore, rendimenti medi storicamente superiori alla rivalutazione legale del TFR. Valutare con un consulente previdenziale la situazione individuale.
    La formazione sicurezza e a carico del datore?
    Si: ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i costi della formazione obbligatoria (generale e specifica) sono a carico del datore e devono essere erogati durante l’orario di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
    Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
    Occorre che il datore sia in regola con i versamenti all’ente bilaterale. Il lavoratore presenta la domanda di prestazione all’ente (modulo cartaceo o online) allegando la documentazione richiesta (es. certificato medico per il sussidio malattia, fattura per il rimborso sanitario). I tempi di liquidazione variano da ente a ente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 71-quinquies L. 633/1941 – Misure tecnologiche e libere utilizzazioni

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 142 L. 689/1981 – Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale

    Art. 142 L. 689/1981 – Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Dopo l' articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , modificato dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    80-bis. – (Confisca e sequestro del veicolo). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". "Art.

    80-ter. – (Pena accessoria). – Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

  • Art. 219 CPI – Sedute del Consiglio dell’ordine

    Art. 219 CPI – Sedute del Consiglio dell’ordine

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.

  • Art. 26 TUPI: Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

    Art. 26 TUPI: Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale ( Art.26, commi 1 , 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993 , modificati prima dall' art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

    Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.

    Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente.

    È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

    Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

    Nota all'art. 26 – Si trascrive il testo vigente dell' art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ): "Art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali ). – 1.

    Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art.

    4. 1-bis.

    In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

    L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter.

    Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

    Agiscono mediante atti di diritto privato.

    I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis. 1-quater.

    Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale.

    Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda.

    Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

    Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.

    Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate . 1-quinquies.

    Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale.

    Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

    2. (Abrogato).

    L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.

    L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

    4. (Abrogato).

    Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a)-f) (Abrogati). g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.

    Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all' art. 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

    I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all' articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 , convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 , senza necessità di valutazioni comparative.

    L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale.

    I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome .

    Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.

    In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

    Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

    Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

    Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

    Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

    Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.

    Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

    8. (Abrogato).

    Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi.

    In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

    In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

    Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 102-septies L. 633/1941 – Piattaforme online e content sharing service providers

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Legge Fornero 2012: cosa ha cambiato nel mercato del lavoro

    La Legge 28 giugno 2012, n. 92 — nota come Riforma Fornero del lavoro, dal nome del ministro del Governo Monti Elsa Fornero — ha riscritto in profondità il mercato del lavoro italiano. È entrata in vigore il 18 luglio 2012 con l’obiettivo dichiarato di rendere il mercato più dinamico e inclusivo: meno precariato in ingresso, regole più flessibili per i licenziamenti, un sistema di ammortizzatori sociali più universale. Molti dei suoi istituti sono stati poi superati dal Jobs Act (2015), ma capire la Fornero resta indispensabile per leggere le regole attuali.

    Una riforma su quattro fronti

    La legge è intervenuta contemporaneamente su quattro versanti, secondo la logica della cosiddetta flexicurity: rendere il mercato più flessibile, ma allo stesso tempo offrire maggiori tutele a chi perde il lavoro.

    • Flessibilità in entrata: stretta sull’uso improprio dei contratti precari (collaborazioni a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione) e rilancio dell’apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani.
    • Flessibilità in uscita: revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con un sistema di tutele differenziate a seconda del tipo di vizio del licenziamento.
    • Ammortizzatori sociali: introduzione dell’ASpI e della mini-ASpI, destinate a sostituire progressivamente la vecchia indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità.
    • Politiche attive e contrasto agli abusi: misure contro le dimissioni in bianco, incentivi all’occupazione femminile e degli over 50, riordino dei tirocini.

    La stretta sui contratti precari

    Sul fronte dell’ingresso nel lavoro, la Fornero ha cercato di scoraggiare le forme contrattuali usate per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Ha introdotto presunzioni e requisiti più stringenti per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e per le partite IVA, prevedendo che, in mancanza dei requisiti di genuina autonomia, il rapporto potesse essere riqualificato come lavoro subordinato.

    Allo stesso tempo ha valorizzato il contratto a tempo determinato consentendo, per il primo contratto e per una durata limitata, l’assenza della causale (la cosiddetta acausalità), e ha rilanciato l’apprendistato come modalità ordinaria di assunzione dei giovani.

    L'articolo 18 e i licenziamenti

    Il punto più discusso è stato la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). La reintegrazione nel posto di lavoro, prima automatica per le aziende sopra i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, è diventata solo una delle possibili conseguenze: nei casi meno gravi al lavoratore spetta un’indennità economica anziché il rientro in azienda. Si è così passati da una tutela unica a un sistema a più livelli, che abbiamo approfondito in una guida dedicata.

    ASpI, mini-ASpI e ciò che è venuto dopo

    La Fornero ha unificato il sistema delle indennità di disoccupazione creando l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la mini-ASpI per i rapporti più brevi, destinate a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione e, gradualmente, l’indennità di mobilità. Pochi anni dopo, il Jobs Act ha sostituito l’ASpI con la NASpI (D.Lgs. 22/2015), in vigore dal 1° maggio 2015, e ha introdotto le tutele crescenti per i nuovi assunti, ridisegnando ancora una volta sia gli ammortizzatori sia la disciplina dei licenziamenti.

    Cosa resta oggi della Riforma Fornero

    Sul piano formale molti istituti della Fornero sono stati superati: l’ASpI è diventata NASpI, l’articolo 18 è stato di nuovo riscritto per i nuovi assunti dalle tutele crescenti. Restano però l’impianto di fondo — la logica della flexicurity — e alcune innovazioni durature, come la procedura di convalida delle dimissioni a contrasto delle dimissioni in bianco e il contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket) a carico del datore. Conoscere la riforma del 2012 aiuta quindi a capire perché oggi le regole sono come sono.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Domande frequenti

    Chi era il ministro Fornero?

    Elsa Fornero è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti (2011-2013). Alla sua firma sono legate due riforme distinte: la riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) e, prima, la riforma delle pensioni contenuta nel decreto «Salva Italia» (D.L. 201/2011).

    La Legge Fornero è ancora in vigore?

    In parte. Diversi suoi istituti sono stati sostituiti dal Jobs Act del 2015 (ASpI diventata NASpI, articolo 18 superato dalle tutele crescenti per i nuovi assunti). Altre innovazioni, come la convalida delle dimissioni e il ticket di licenziamento, sono invece rimaste.

    Che differenza c'è tra Riforma Fornero del lavoro e delle pensioni?

    Sono due provvedimenti diversi. La riforma del lavoro è la L. 92/2012; la riforma delle pensioni è l’articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Spesso vengono confuse perché portano lo stesso nome.

    La Fornero ha eliminato l'articolo 18?

    No. Lo ha modificato, sostituendo la reintegrazione automatica con un sistema di tutele differenziate a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applicano invece le tutele crescenti del Jobs Act.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • Permessi legge 104: a chi spettano, quanti giorni e come si chiedono

    I permessi della legge 104 sono tra i diritti più conosciuti – e più richiesti – a tutela delle persone con disabilità e di chi le assiste. Li prevede l’art. 33 della legge 104/1992. Vediamo a chi spettano davvero, quanti sono, come si frazionano e come si presenta la domanda, sgombrando il campo dagli equivoci più comuni.

    In cosa consistono

    Il lavoratore dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, oppure per sé stesso se è la persona con disabilità grave. I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, quindi non incidono sulla pensione. In alternativa ai tre giorni, il lavoratore disabile può fruire di due ore di permesso giornaliero.

    A chi spettano

    Possono fruirne:

    • il lavoratore con handicap grave (riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104);
    • il familiare che assiste una persona con handicap grave: coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado (estendibile al terzo in casi particolari, ad esempio se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono mancanti o affetti da patologie invalidanti).

    Il superamento del “referente unico”

    Fino al 2022 vigeva la regola del referente unico: i permessi per assistere una stessa persona potevano essere riconosciuti, di norma, a un solo lavoratore. Dal 2022 questa rigidità è stata superata: i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti che si alternano nell’assistenza alla stessa persona disabile. Resta il limite complessivo dei tre giorni mensili per quella persona.

    Frazionamento e uso

    I tre giorni possono essere goduti in modo continuativo o frazionati, anche in ore, secondo le indicazioni dell’INPS. Devono essere usati per finalità coerenti con l’assistenza alla persona disabile: la giurisprudenza ha più volte ribadito che un uso distorto (ad esempio per fini esclusivamente personali, del tutto estranei all’assistenza) può configurare un illecito disciplinare e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Come si chiedono

    La domanda si presenta all’INPS (in via telematica, tramite il portale, il patronato o il contact center) allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave; va inoltre data comunicazione al datore di lavoro, programmando per quanto possibile le giornate. Una volta autorizzati, i permessi si rinnovano nei mesi successivi senza dover ripresentare ogni volta la domanda, salvo variazioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?

    Tre giorni al mese retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. In alternativa, il lavoratore con disabilità grave può fruire di due ore di permesso al giorno.

    Possono usare la 104 più familiari per la stessa persona?

    Sì. Dal 2022 è stato superato il “referente unico”: i permessi possono essere riconosciuti a più lavoratori che si alternano nell’assistenza, fermo il limite dei tre giorni mensili per quella persona.

    Posso usare i permessi 104 per fare altro?

    No. Devono servire all’assistenza della persona disabile. Un uso distorto, estraneo all’assistenza, può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.

    2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.

    3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

  • Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

    ))

    ((

    2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

    ))

    3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

    3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività. (45)

  • Art. 18 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di traduzione e modificazione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.