Autore: Andrea Marton

  • Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 – Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 – Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.

  • Articolo 9 TU Giustizia Tributaria: Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Art. 9 D.Lgs. 175/2024 – Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

    2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

    3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

  • Articolo 77 L. 184/1983: Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Art. 77 L. 184/1983 – Abrogazione affiliazione e regime transitorio

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

  • Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Art. 26 D.Lgs. 175/2016 – Altre disposizioni transitorie

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, il termine per l’adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

    2. L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

    4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

    5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all’articolo 7, gli effetti degli atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.

    6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’ articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6.

    7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

    8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all’articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

    9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; b) all’articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

    10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell’articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

    11. Salva l’immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

    12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. 12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’ articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20. 12-sexies. In deroga all’articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Art. 64 D.Lgs. 504/1995 – Prestazione della cauzione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

    2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

    3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.

  • Recesso contratto di lavoro: dimissioni, preavviso e tutele

    Il recesso dal contratto di lavoro è l’atto unilaterale con cui datore o lavoratore manifestano la volontà di porre fine al rapporto a tempo indeterminato. Il Codice Civile, agli articoli 2118 e 2119, individua due regimi distinti: il recesso ordinario con preavviso e il recesso straordinario per giusta causa. Questa guida illustra le forme, i termini di preavviso, l’indennità sostitutiva, le tutele applicabili a dimissioni e licenziamento, le specifiche procedure telematiche e le ipotesi di recesso protetto, con riferimento allo Statuto dei Lavoratori e ai contratti collettivi nazionali in vigore nel 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il principio generale è racchiuso nell’Art. 2118 c.c.: ciascuna parte può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando un preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. L’Art. 2119 c.c. disciplina invece il recesso per giusta causa: ciascun contraente può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Le due figure si distinguono per i presupposti, i tempi e gli effetti economici, ma condividono la natura di atto unilaterale recettizio che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. Il quadro è completato da norme generali del Codice – sull’obbligo di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.), sulla disciplina delle sanzioni (art. 2106 c.c.) – e dallo Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970, che vincola la procedura disciplinare e le tutele contro il licenziamento illegittimo.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni sono il recesso unilaterale del lavoratore. Devono essere comunicate per iscritto e, dal 2016, trasmesse esclusivamente con modalità telematica attraverso la procedura ministeriale gestita sul portale del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui le dimissioni avvengano nelle sedi protette previste dalla legge (Ispettorato Territoriale del Lavoro, commissioni di certificazione, sedi sindacali). La forma telematica è prevista a pena di inefficacia: una lettera consegnata a mano, anche se firmata, non produce effetti. Il termine di preavviso è stabilito dai contratti collettivi e varia in funzione di anzianità, livello e qualifica del lavoratore. Per i quadri e i dirigenti i termini sono generalmente più lunghi rispetto a operai e impiegati. Il lavoratore che si dimette senza preavviso, salvo i casi di giusta causa, deve l’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione globale di fatto, computata secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Le dimissioni rassegnate durante il periodo di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino sono assoggettate a convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro a pena di inefficacia. La dimissione presentata mentre il rapporto è sospeso per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa segue regole particolari: per la maternità è obbligatoria la convalida; negli altri casi può comunque essere efficace ma il preavviso decorre dalla ripresa effettiva del lavoro.

    Recesso per giusta causa

    La giusta causa, fondata sull’Art. 2119 c.c., ricorre quando si verifica un fatto talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Sul versante del lavoratore può trattarsi di mancato pagamento prolungato della retribuzione, demansionamento gravissimo, condotte vessatorie del datore o di altri preposti, gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, mobbing accertato in giudizio. La dimissione per giusta causa esonera dal preavviso e attribuisce al lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre al riconoscimento della NASpI alle condizioni di legge. Sul versante del datore la giusta causa coincide con condotte gravemente colpose o dolose del lavoratore: furto, rissa, insubordinazione qualificata, falsificazione di documenti, gravi violazioni del codice disciplinare aziendale o del CCNL. Il licenziamento per giusta causa segue il procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 L. 300/1970 e va contestato per iscritto in tempi rapidi dalla conoscenza del fatto, secondo il consolidato principio di tempestività. La fattispecie più discussa in giurisprudenza riguarda la proporzionalità: anche di fronte a una condotta colpevole il licenziamento può risultare sproporzionato in funzione delle circostanze, dei precedenti e del contesto.

    Preavviso e indennità sostitutiva

    Il preavviso ha natura risarcitoria e tutela la parte non recedente dal pregiudizio organizzativo derivante dalla cessazione del rapporto. La sua durata è fissata dai contratti collettivi nazionali ed è graduata per anzianità di servizio e qualifica. Nel CCNL Commercio, a titolo esemplificativo, il preavviso oscilla da venti giorni per gli operai fino a centottanta giorni per i dirigenti con elevata anzianità; nel CCNL Metalmeccanico i termini vanno da una settimana a quattro mesi; per i dirigenti industriali il preavviso può arrivare a dodici mesi. L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo non lavorato, comprensiva di tutti gli elementi retributivi continuativi e dei ratei di mensilità aggiuntive, secondo i criteri dell’art. 2121 c.c.. Va corrisposta con l’ultima busta paga in caso di mancato preavviso e concorre alla determinazione del TFR. Il datore può rinunciare al preavviso dovuto dal lavoratore: in tal caso il rapporto cessa anticipatamente ma il lavoratore mantiene il diritto all’indennità. L’indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale; va distinta dall’incentivo all’esodo, soggetto invece al regime di tassazione separata. La sospensione del rapporto per malattia, infortunio, gravidanza o aspettativa, disciplinata dall’art. 2110 c.c., prolunga il termine di preavviso fino alla ripresa effettiva delle prestazioni.

    Trattamento di fine rapporto e patto di non concorrenza

    Alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa, il lavoratore matura il diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 c.c.: si tratta di una retribuzione differita calcolata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata nel tempo secondo l’indice ISTAT e il tasso fisso di 1,5%. Il TFR è soggetto a tassazione separata. Una parte può essere destinata a fondi di previdenza complementare. Sull’indennità di mancato preavviso e sul TFR sono dovute le contribuzioni nelle misure di legge. Profilo distinto, ma rilevante in sede di cessazione, è il patto di non concorrenza disciplinato dall’art. 2125 c.c.: il patto deve risultare da atto scritto, prevedere un corrispettivo, essere limitato per oggetto, tempo e luogo. La sua durata non può eccedere cinque anni per dirigenti e tre per altre categorie. La violazione del patto espone il lavoratore al risarcimento del danno e, di norma, alla restituzione del corrispettivo eventualmente erogato in via anticipata. Vanno infine ricordate la disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.), che impone forme e termini per la validità degli accordi tombali, e la cumulabilità delle indennità (art. 2123 c.c.).

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e errori frequenti

    Tizio, impiegato di terzo livello CCNL Commercio con sei anni di anzianità, rassegna le dimissioni con preavviso di trenta giorni come da contratto collettivo. Il datore lo libera dopo dieci giorni: Tizio matura il diritto all’indennità per i venti giorni non lavorati. Caia, infermiera dipendente, non riceve lo stipendio per tre mensilità consecutive: dopo la diffida senza esito, rassegna le dimissioni per giusta causa, ottenendo il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore e alla NASpI. Sempronio, ricevuta una sanzione disciplinare, si dimette il giorno stesso senza preavviso e senza giustificare la giusta causa: il datore può trattenere dal TFR l’indennità sostitutiva, salvo l’esito di un eventuale giudizio. Un errore ricorrente è consegnare le dimissioni cartacee firmate: senza la trasmissione telematica le dimissioni sono inefficaci, anche se il lavoratore smette di presentarsi al lavoro. In quel caso il datore deve attivare il licenziamento per assenza ingiustificata, con il procedimento disciplinare previsto. Altro errore frequente è omettere il preavviso pur in presenza di un nuovo lavoro già firmato: la conseguenza è il pagamento dell’indennità sostitutiva, che può essere trattenuta direttamente dal TFR e dalla busta paga finale. Per le ipotesi di dimissioni in periodo di gravidanza è essenziale rispettare la convalida presso l’Ispettorato: in mancanza, il datore non può ritenere cessato il rapporto.

    Domande frequenti

    Si possono ritirare le dimissioni dopo averle inviate?

    Sì, entro sette giorni dalla data di trasmissione. Il lavoratore può revocare le dimissioni utilizzando la stessa procedura telematica con cui le ha rassegnate. La revoca, una volta inviata, ripristina automaticamente il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state presentate. Decorso il termine la revoca non ha effetto, salvo accordo con il datore per la riassunzione del lavoratore.

    La giusta causa va provata in giudizio?

    Sì. Sia il lavoratore che si dimette per giusta causa sia il datore che licenzia per giusta causa devono dimostrare in giudizio l’esistenza del fatto grave addotto. L’onere della prova grava su chi invoca la giusta causa. In mancanza di prova il recesso resta valido come ordinario, con obbligo di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso. La valutazione del giudice si fonda sui criteri di gravità, proporzionalità e impossibilità di prosecuzione del rapporto.

    Il preavviso può essere lavorato in regime di ferie?

    No. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il preavviso non possa coincidere con il periodo di ferie maturate. Le ferie, finalizzate al recupero psicofisico, e il preavviso, finalizzato alla transizione organizzativa, hanno natura e funzione distinte. Le ferie non godute residue al momento della cessazione vanno monetizzate separatamente attraverso il pagamento delle relative giornate alla retribuzione globale di fatto.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione?

    Sì. L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione previdenziale ordinaria e a tassazione IRPEF nella busta paga finale, secondo le regole ordinarie. Concorre inoltre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Va distinta dall’incentivo all’esodo, che segue invece il regime di tassazione separata. Le voci accessorie come ratei di tredicesima e quattordicesima e premi continuativi rientrano nel calcolo.

    Il lavoratore in malattia può essere licenziato?

    Non durante il periodo di comporto, che varia per CCNL e dipende dall’anzianità di servizio. Superato il comporto il datore può procedere con licenziamento per superamento del periodo di comporto, atto distinto dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Restano validi i divieti per cause discriminatorie ex art. 15 L. 300/1970 e le tutele specifiche per maternità e infortuni gravi.

    Quanto vale l’indennità di mancato preavviso ai fini fiscali?

    L’indennità è imponibile IRPEF nell’anno di percezione, con applicazione delle aliquote ordinarie sulla busta paga finale. Viene anche assoggettata a contribuzione previdenziale piena. Sul TFR matura un’incidenza autonoma. Per i lavoratori dipendenti vicini alla pensione, l’indennità può essere trattata come “ultima retribuzione” ai fini del calcolo dei contributi figurativi nei termini stabiliti dalla normativa previdenziale.

    Risorse correlate

    Per approfondire i singoli istituti consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 2118 c.c. e Art. 2119 c.c.. Le tematiche collegate sono trattate nelle guide su licenziamento per giusta causa, patto di non concorrenza e procedura disciplinare, con i commenti agli articoli dello Statuto dei Lavoratori e alle norme del Codice Civile in materia di rapporti di lavoro.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 185 Cod. Amb.: Esclusioni dall’ambito di applicazione

    Art. 185 Cod. Amb.: Esclusioni dall'ambito di applicazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 1.

    Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; (58) (67) c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; (58) (67) d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

    Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 , eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 ; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 ; (137) d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all' articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

    Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 , e successive modificazioni.

    Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. (58) (67) 4-bis.

    I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all' articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 , e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter.

    Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Scuola Privata AGIDAE: livelli docenti e ATA

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Il CCNL Scuola Privata AGIDAE classifica i lavoratori in 4 grandi categorie: Docenti, Personale Educativo, Personale Amministrativo/ATA, Dirigenti Scolastici. Docenti divisi per ordine scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria 1° e 2°). Necessario titolo abilitante. CCNL allineato (ma più favorevole) alla scuola statale per molti aspetti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Categorie CCNL Scuola Privata AGIDAE
    Categoria Profili tipo
    Docente nido (0-3 anni) Educatore con qualifica
    Docente infanzia (3-6 anni) Laurea Scienze Formazione Primaria
    Docente primaria (6-11) Laurea Scienze Formazione Primaria
    Docente sec. 1° grado (11-14) Laurea + abilitazione classe concorso
    Docente sec. 2° grado (14-18) Laurea magistrale + abilitazione
    Personale ATA Segreteria, ausiliari, manutenzione
    Dirigente scolastico Coordinatore didattico, capo istituto

    Caratteristica chiave: parità scolastica

    Le scuole AGIDAE sono scuole paritarie ex L. 62/2000: equiparate alle statali per valore titoli di studio rilasciati. Ricevono contributi pubblici ma sono gestite da enti privati (in larga parte istituti religiosi).

    Docenti per ordine scolastico

    I docenti hanno requisiti differenziati per ordine: nido (qualifica educatore), infanzia/primaria (laurea Scienze Formazione Primaria), secondaria 1°/2° (laurea + abilitazione classe concorso). CCNL AGIDAE riconosce l’abilitazione SSIS/TFA/24 CFU.

    Personale ATA

    Segreteria didattica, segreteria amministrativa, ausiliari (custodi, addetti pulizie), manutenzione. Livelli simili a CCNL ATA scuola statale.

    Dirigente scolastico AGIDAE

    Coordinatore didattico = “preside” delle paritarie. Spesso religioso/a ma anche laici. Requisito: laurea + esperienza didattica + corso dirigenti scolastici AGIDAE.

    Differenza vs CCNL Statale

    Differenze chiave: stipendi mediamente inferiori del 10-15% rispetto agli statali ma con welfare AGIDAE più generoso, meno ore lezione frontali, maggior carico ore aggiuntive (tutoraggio, accompagnamento gite).

    Casi pratici

    Tizio – Docente scuola primaria AGIDAE
    Tizio (docente primaria) con laurea Scienze Formazione Primaria + abilitazione. Stipendio ~€1.450/mese × 13 mens. Ore lezione 22h/sett + 18h non frontali (programmazione, colloqui).
    Caia – Educatrice nido
    Caia (educatrice nido) con qualifica regionale. Stipendio ~€1.350/mese × 13 mens. Orario 30-36h/sett (no estate).
    Sempronio – Coordinatore didattico
    Sempronio (coordinatore didattico secondaria) con laurea + esperienza 10 anni. Stipendio ~€2.300/mese × 13 mens. Coordinamento didattico + amministrativo.

    Domande frequenti

    Le scuole AGIDAE sono paritarie?
    Sì, scuole paritarie ex L. 62/2000. Equiparate alle statali per valore titoli rilasciati. Gestite da enti privati (in larga parte cattolici). Ricevono contributi pubblici.
    Quanto guadagna un docente AGIDAE?
    Mediamente €1.350-1.700/mese × 13 mens (10-15% in meno vs scuola statale). Per laureati con abilitazione + esperienza: €1.500-1.900. Welfare integrativo AGIDAE più generoso compensa parzialmente.
    Serve l'abilitazione per insegnare in AGIDAE?
    Sì, abilitazione classe di concorso (SSIS/TFA/24 CFU). Il valore di servizio in scuola paritaria è equiparato al servizio in scuola statale ai fini di concorso pubblico.
    Quante ore di lezione fanno i docenti AGIDAE?
    Infanzia: 25h/sett. Primaria: 22h/sett. Secondaria 1° e 2°: 18h/sett (in linea con statale). In più 18-20h non frontali (programmazione, colloqui, gite, tutoraggio).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 79-bis L. 184/1983: Segnalazione indigenza al Comune per sostegno familiare

    Art. 79-bis L. 184/1983 – Segnalazione indigenza al Comune per sostegno familiare

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

  • Art. 66 D.Lgs. 504/1995 – Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

    Art. 66 D.Lgs. 504/1995 – Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all’ art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l’assunzione in carico, nei prescritti registri, è effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle singole partite di prodotti.

  • Art. 255 RD 12/1941

    Art. 255 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Quota legittima eredi: calcolo, soggetti e tutela

    La quota legittima è la frazione di patrimonio ereditario che la legge riserva inderogabilmente a determinati congiunti del defunto, denominati legittimari. Si tratta di un nucleo indisponibile della successione: il testatore non può privare i legittimari della loro quota mediante testamento o donazioni in vita oltre i limiti consentiti dalla legge. Questa guida illustra chi sono i legittimari, come si calcola la quota spettante in funzione dei soggetti concorrenti, come opera l’azione di riduzione, quali sono i rimedi a tutela dei diritti riservati e gli errori più frequenti da evitare nella pianificazione successoria.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’istituto è disciplinato dagli articoli 536 e seguenti del Codice Civile. L’Art. 536 c.c. individua i soggetti legittimari: coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. La legge li tutela imponendo al testatore un limite alla libertà dispositiva: la quota disponibile è quella parte del patrimonio di cui si può liberamente disporre, mentre il residuo, definito quota di riserva o legittima, è intangibile. La quota dei figli è fissata dall’Art. 537 c.c., mentre le norme successive disciplinano il concorso fra legittimari e i casi speciali. Il sistema è rigido nei principi ma articolato nelle applicazioni concrete: occorre considerare la massa ereditaria al momento del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto e le eventuali rinunce. La normativa è stata oggetto di numerose pronunce della Cassazione, che hanno consolidato i criteri di calcolo e i meccanismi processuali di tutela. L’art. 549 c.c. sancisce inoltre il divieto di apporre pesi o condizioni sulla quota di legittima, principio cardine che impedisce qualsiasi vincolo che ne riduca il valore effettivo per il legittimario.

    Quote per coniuge, figli e ascendenti

    Le quote variano in funzione dei soggetti concorrenti. Se al defunto sopravvive il solo coniuge, gli spetta la metà del patrimonio in quota di legittima (art. 540 c.c.). Se al defunto sopravvive un solo figlio, gli spetta la metà del patrimonio. Se sopravvivono più figli, agli stessi è riservata complessivamente la quota di due terzi, da dividere in parti uguali. Quando concorrono coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta un terzo e al figlio un terzo, mentre il terzo residuo costituisce quota disponibile (art. 542 c.c.). Quando concorrono coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli complessivamente la metà del patrimonio. In assenza di figli, se concorrono coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà e agli ascendenti un quarto (art. 544 c.c.). In assenza di coniuge e figli, agli ascendenti spetta un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.). Al coniuge legittimario spettano inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, indipendentemente dalla quota in proprietà attribuita. Il coniuge separato senza addebito conserva integralmente la qualità di legittimario; quello separato con addebito beneficia di una tutela ridotta ex art. 548 c.c., in forma di assegno vitalizio alle condizioni previste dalla norma.

    Calcolo della legittima e riunione fittizia

    Il calcolo della quota di legittima non si fonda esclusivamente sui beni esistenti al momento del decesso. Occorre procedere alla cosiddetta riunione fittizia, disciplinata dall’art. 556 c.c.: si parte dal relictum, ossia dal valore dei beni esistenti nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, si sottraggono i debiti del de cuius e si aggiungono in via fittizia, al loro valore alla data del decesso, le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di chiunque. Su questo aggregato, denominato relictum più donatum, si calcolano in proporzione la quota disponibile e quella di legittima spettante a ciascun legittimario. La cassazione ha più volte ribadito che la valutazione deve fondarsi sul valore venale dei beni alla data dell’apertura della successione, non al momento dell’atto di donazione. Se il valore concretamente attribuito al legittimario in sede testamentaria o tramite donazioni in vita è inferiore alla sua quota di riserva, sussiste lesione e si apre la possibilità di promuovere l’azione di riduzione. Il calcolo della massa richiede attenzione: vanno esclusi beni vincolati a destinazioni particolari, vanno inclusi i frutti maturati e le aspettative di liquidazione, vanno valutate con perizia le partecipazioni societarie.

    Azione di riduzione e ordine cronologico

    L’azione di riduzione, prevista dall’Art. 553 c.c. e dalle norme successive, è lo strumento processuale con cui il legittimario leso o pretermesso fa valere il proprio diritto sulla quota di riserva. La riduzione opera in un ordine prestabilito: prima si riducono le disposizioni testamentarie, proporzionalmente fra loro salvo diversa volontà del testatore (art. 558 c.c.), poi si riducono le donazioni partendo dalla più recente e risalendo in ordine cronologico inverso (art. 559 c.c.). La domanda di riduzione deve essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario quando il legittimario non sia chiamato anche come erede legittimo. Il termine per esercitare l’azione è di dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità, decorrente dalla morte del de cuius. L’azione produce effetti restitutori: il bene oggetto della disposizione ridotta torna nella massa ereditaria e va attribuito al legittimario per la parte necessaria a integrare la sua quota. Se la riduzione colpisce un legato di immobile (art. 560 c.c.) la separazione è disciplinata da regole specifiche. Quando il donatario è insolvente l’art. 562 c.c. sposta il peso della riduzione sui donatari anteriori. L’azione contro i terzi acquirenti dei beni donati è regolata dall’art. 563 c.c. ed è esperibile entro vent’anni dalla trascrizione della donazione.

    Imputazione, collazione e dispensa

    Il legittimario che ha ricevuto donazioni in vita o legati a titolo particolare deve imputare il loro valore alla propria quota di riserva, salvo che il de cuius lo abbia dispensato ai sensi dell’art. 564 c.c. La dispensa non opera oltre i limiti della disponibile, dunque non può eliminare la lesione della legittima ma solo evitare che la liberalità sia computata sulla riserva. Distinta è la collazione, prevista dall’art. 737 c.c.: il coerede chiamato anche come legittimario deve conferire alla massa, in natura o per imputazione, quanto ricevuto in donazione, salvo dispensa espressa contenuta nell’atto. Mentre la riduzione opera su iniziativa del legittimario leso per riequilibrare la quota di riserva, la collazione opera fra coeredi per garantire la parità di trattamento. I due meccanismi sono complementari e vanno coordinati nella ricostruzione della massa. La rinuncia alla collazione e quella alla riduzione hanno effetti distinti e non sono interscambiabili: la prima riguarda esclusivamente il rapporto fra coeredi, la seconda incide sulla integrazione della quota di riserva del rinunciante.

    Articoli chiave da consultare

    Casi pratici e errori da evitare

    Tizio muore lasciando il coniuge Caia e due figli, Sempronio e Mevia. Il patrimonio relictum è di trecentomila euro; il defunto in vita aveva donato a Sempronio un immobile del valore odierno di duecentomila euro. La massa di calcolo della legittima è cinquecentomila euro: al coniuge spetta un quarto, pari a centoventicinquemila euro; ai figli spetta complessivamente la metà, ossia duecentocinquantamila euro, da dividere in parti uguali fra Sempronio e Mevia. Sempronio ha già ricevuto in vita duecentomila euro, oltre quanto gli spetta a titolo di legittima: in sede di collazione dovrà conferire l’eccedenza oppure restituirla a Mevia con strumenti compensativi. Un errore frequente consiste nel ritenere che il testamento sia sempre vincolante: in realtà ogni disposizione che leda la legittima è impugnabile mediante azione di riduzione. Un altro errore è confondere legittima con successione legittima: la prima opera anche in presenza di testamento, la seconda solo in sua assenza. La pianificazione successoria richiede valutazione attenta: donazioni squilibrate in vita possono generare contenzioso post mortem; clausole testamentarie equitative possono evitarlo, purché compatibili con i limiti della disponibile. Le polizze vita sono trattate con cautela dalla giurisprudenza: i premi corrisposti possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui ledano la legittima.

    Domande frequenti

    Il convivente di fatto è legittimario?

    No. La quota di legittima è riservata esclusivamente a coniuge, parte dell’unione civile, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Il convivente di fatto non rientra nel novero dei legittimari nemmeno dopo la riforma della legge sulle unioni civili. Gli sono riconosciuti alcuni diritti specifici, tra cui il diritto di abitazione sulla casa di residenza comune per un periodo determinato, ma non concorre alla quota di riserva e non può esperire l’azione di riduzione.

    Si può rinunciare preventivamente alla legittima?

    No. La rinuncia preventiva alla legittima è nulla in forza del divieto dei patti successori. Il legittimario può rinunciare solo dopo l’apertura della successione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La rinuncia ha effetto retroattivo e fa accrescere la quota degli altri legittimari, salvo l’eventuale operare della rappresentazione a favore dei discendenti del rinunciante.

    Come si tutela il legittimario pretermesso totalmente?

    Il legittimario completamente estromesso dal testamento deve impugnare le disposizioni mediante azione di riduzione. Non è erede ex lege ma ne acquista la qualità solo se ottiene l’accoglimento della domanda. È tenuto, quando non chiamato all’eredità per altre cause, ad accettare con beneficio d’inventario prima di promuovere il giudizio. L’azione è soggetta al termine decennale dall’apertura della successione.

    L’azione di riduzione colpisce anche le polizze vita?

    La giurisprudenza di legittimità distingue: i premi pagati con denaro del de cuius possono essere assoggettati a riduzione nei limiti in cui eccedano la quota disponibile e ledano la legittima, mentre il capitale liquidato al beneficiario è in linea di principio sottratto alla massa ereditaria. La questione resta delicata e va valutata caso per caso, anche in funzione della natura della polizza e delle modalità di pagamento dei premi.

    Si può escludere un figlio dalla successione?

    Solo nei casi tassativi di indegnità a succedere previsti dall’art. 463 c.c., come l’omicidio del de cuius o gravi reati contro di lui o suoi familiari. Al di fuori di tali ipotesi il testatore può solo disporre della quota disponibile a favore di altri soggetti, ma non può privare il figlio della sua quota di riserva. La diseredazione del legittimario è nulla salvo che ricorrano i presupposti di indegnità giudizialmente accertati.

    Quanto tempo ha il legittimario per agire?

    L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, secondo l’orientamento prevalente della cassazione. L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni donati si prescrive invece in vent’anni dalla trascrizione della donazione. La trascrizione tempestiva della domanda giudiziale è essenziale per opporre la pretesa ai terzi successivi acquirenti.

    Risorse correlate

    Per approfondire il quadro normativo consulta i nostri commenti agli articoli: Art. 536 c.c., Art. 537 c.c. e Art. 553 c.c.. Le tematiche collegate sono illustrate nelle guide su donazione di immobile (con i commenti agli artt. 769-809 c.c.) e successione legittima (con i commenti agli artt. 565 e seguenti).

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.