Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 810 Codice della Navigazione: Disciplina di bordo

    Art. 810 Codice della Navigazione: Disciplina di bordo

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Disciplina di bordo).

    I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 87 L. 354/1975 – Norme di esecuzione

    Art. 87 L. 354/1975 – Norme di esecuzione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.
    Fino all’emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.
    Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
    Le disposizioni concernenti l’affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 170 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    Art. 170 D.Lgs. 42/2004 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    Articolo abrogato

  • Art. 167 L. 633/1941

    Art. 167 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente: a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi; b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: welfare, EBM Salute e Fondapi

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: welfare, EBM Salute e Fondapi

    Il sistema di welfare nel CCNL Unionmeccanica Confapi: i 200 euro annui in beni e servizi, la sanità integrativa tramite EBM Salute, la previdenza complementare tramite Fondapi e il ruolo dell’ente bilaterale metalmeccanico Confapi.

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi si articola su tre livelli: 200 euro annui in beni e servizi (confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025), la sanità integrativa attraverso EBM Salute (ente bilaterale Confapi, fondo distinto da mètaSalute di Federmeccanica) e la previdenza complementare attraverso Fondapi (fondo pensione Confapi, distinto da Cometa di Federmeccanica). Il datore che applica il CCNL è tenuto al versamento delle contribuzioni bilaterali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Welfare annuo
    200 euro in beni/servizi (dichiarazione comune 17 gennaio 2025)
    Fondo sanitario
    EBM Salute – Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi
    Fondo pensione
    Fondapi – Fondo Pensione dei Lavoratori delle PMI (iscritto COVIP)
    Ente bilaterale
    EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanico) nell’ambito del sistema Confapi

    Il welfare contrattuale da 200 euro: struttura e utilizzo

    Il rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 tra Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL ha introdotto l’erogazione annuale di strumenti di welfare contrattuale per un valore di 200 euro a favore di ciascun lavoratore dipendente in forza al 1° gennaio di ogni anno. Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, le stesse parti hanno confermato l’erogazione per l’anno 2025, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2025.

    Il welfare non è erogato in denaro ma in beni e servizi tramite piattaforme welfare accreditate dal datore di lavoro. Le categorie di utilizzo tipicamente disponibili comprendono:

    • Rimborsi per spese sanitarie (visite specialistiche, farmaci, ticket, protesi) non coperte da EBM Salute.
    • Abbonamenti a servizi di trasporto pubblico (bus, metro, treni).
    • Buoni acquisto per istruzione e formazione dei figli.
    • Servizi di baby-sitting o asili nido.
    • Polizze assicurative (vita, infortuni, non autosufficienza).
    • Attività sportive e culturali (palestre, cinema, teatri).

    L’importo di 200 euro è esente da contributi previdenziali e da imposte fiscali nei limiti stabiliti dall’art. 51, comma 3, del TUIR (fringe benefit e welfare aziendale). Il datore può integrare il welfare contrattuale con importi aggiuntivi a proprio carico, anche tramite accordo aziendale.

    Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, il valore del welfare è proporzionale ai mesi di servizio. Per i rapporti a tempo parziale, il welfare spetta nella stessa misura prevista per i full-time, salvo diversa previsione del contratto individuale o aziendale.

    EBM Salute: la sanità integrativa Confapi

    EBM Salute è il sistema di sanità integrativa previsto nell’ambito dell’ente bilaterale metalmeccanico (EBM) operante nel sistema Confapi. L’EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico – è un organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL (Unionmeccanica Confapi da un lato, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL dall’altro) con finalità di gestione delle prestazioni integrative di welfare del settore.

    EBM Salute eroga prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori iscritti tramite il versamento di contributi a carico del datore di lavoro. Le prestazioni tipicamente coperte comprendono:

    • Visite specialistiche ambulatoriali (cardiologia, ortopedia, dermatologia, oculistica, neurologia, ecc.).
    • Odontoiatria: cure conservative, estrazioni, protesi dentarie, ortodonzia.
    • Diagnostica: esami del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche.
    • Ricoveri: rimborsi per degenze in regime ordinario o di day hospital, compresi interventi chirurgici e spese accessorie (anestesia, medicinali, camera).
    • Maternità e parto: contributi per spese legate alla gravidanza e al parto.

    L’iscrizione a EBM Salute avviene automaticamente per i lavoratori assunti con il CCNL Unionmeccanica Confapi. Il datore versa una contribuzione mensile a EBM per ciascun dipendente in forza. Non è richiesta alcuna adesione individuale esplicita. I lavoratori ricevono una tessera o credenziali di accesso alla piattaforma EBM per consultare i benefici disponibili e presentare le richieste di rimborso.

    Attenzione: EBM Salute (Confapi) è un fondo distinto da mètaSalute, che è invece il fondo sanitario integrativo del CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica e Assistal. I due fondi non sono intercambiabili: il fondo applicabile dipende da quale CCNL viene applicato dall’azienda datrice di lavoro.

    Fondapi: la previdenza complementare Confapi

    Fondapi (Fondo Pensione dei Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese) è il fondo pensione negoziale chiuso istituito nell’ambito del sistema Confapi. È un fondo multi-settoriale: raccoglie adesioni da lavoratori di diversi settori produttivi delle PMI aderenti a Confapi, tra cui la metalmeccanica (CCNL Unionmeccanica Confapi). Fondapi è iscritto all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è soggetto alla sua vigilanza ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    In caso di adesione a Fondapi, le fonti di contribuzione sono tre:

    • TFR maturando: l’intera quota di TFR che matura annualmente viene versata a Fondapi, anziché rimanere presso il datore o al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Contributo del lavoratore: il lavoratore può scegliere di versare un contributo aggiuntivo volontario, deducibile dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui (art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR).
    • Contributo del datore di lavoro: il datore è tenuto a versare un contributo aggiuntivo in favore del lavoratore iscritto, la cui misura è stabilita nell’ambito del CCNL e degli accordi bilaterali. Il contributo datoriale rappresenta un beneficio economico diretto per il lavoratore che aderisce, che non spetta a chi mantiene il TFR in azienda.

    Fondapi offre diversi comparti di investimento con profili di rischio/rendimento differenziati (tipicamente: garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario). Il lavoratore sceglie il comparto o la combinazione di comparti all’atto dell’adesione e può modificare la scelta periodicamente. Il montante accumulato è di proprietà individuale del lavoratore e viene erogato in forma di rendita o capitale al momento del pensionamento (con le regole e i limiti del D.Lgs. 252/2005).

    Attenzione: Fondapi (Confapi) è un fondo distinto da Cometa, che è invece il fondo pensione del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). I due fondi non sono intercambiabili. Il lavoratore di un’azienda che applica il CCNL Unionmeccanica Confapi non ha accesso a Cometa, ma a Fondapi.

    Tabella riepilogativa

    Il sistema welfare del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi a confronto con il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)
    Istituto CCNL Metalmeccanica PMI (Unionmeccanica Confapi) CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)
    Welfare annuo 200 euro in beni/servizi (dich. comune 17.01.2025) Flexible benefit 250 euro (rinnovo 22.11.2025)
    Sanità integrativa EBM Salute (ente bilaterale Confapi) mètaSalute
    Previdenza complementare Fondapi (fondo pensione PMI Confapi, COVIP) Cometa (fondo pensione metalmeccanici industria, COVIP)
    Ente bilaterale EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico (Confapi) ENFEA / organismi bilaterali Confindustria
    Platea indicativa ~400.000 lavoratori PMI ~1.500.000 lavoratori industria

    I dati Federmeccanica sono indicativi e riportati solo a scopo comparativo. Per le condizioni esatte del CCNL Metalmeccanici Industria fare riferimento al testo integrale del rinnovo del 22 novembre 2025. Le platee stimate sono indicative.

    L’ente bilaterale EBM e i servizi di bilateralità

    L’EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico nell’ambito del sistema Confapi gestisce, oltre alla sanità integrativa (EBM Salute), anche ulteriori servizi di bilateralità contrattuale. La bilateralità è il sistema di relazioni industriali in cui le parti firmatarie del CCNL (datore e sindacati) cooperano nella gestione di fondi e prestazioni a beneficio dei lavoratori. Tra i servizi bilaterali tipici degli enti come EBM figurano:

    • Formazione e aggiornamento professionale: borse di studio, percorsi formativi per lavoratori e apprendisti, anche in raccordo con le istituzioni regionali della formazione professionale.
    • Sostegno al reddito: in alcuni casi, fondi di integrazione al reddito in periodi di sospensione del rapporto non coperti da CIGS o NASpI.
    • Osservatorio del mercato del lavoro: monitoraggio delle dinamiche occupazionali nel settore metalmeccanico PMI, con dati utili per la contrattazione.
    • Conciliazione delle controversie di lavoro: sportelli di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra datori e lavoratori.

    I datori di lavoro che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi sono tenuti a versare la contribuzione all’EBM. L’omissione dei versamenti bilaterali costituisce inadempimento contrattuale e può essere oggetto di contestazione sindacale e di vertenza.

    Fiscalità del welfare contrattuale

    Il welfare contrattuale gode di un regime fiscale agevolato ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986):

    • I beni e servizi erogati tramite piattaforme welfare (art. 51, comma 3-bis, TUIR) sono esenti da IRPEF e da contributi previdenziali fino a un tetto complessivo annuo (variabile per effetto dei decreti legislativi annuali sulla manovra finanziaria; per il 2025 il tetto ordinario è di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico).
    • I contributi versati a Fondapi dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui.
    • I contributi versati dal datore a Fondapi non concorrono al reddito del lavoratore (entro i limiti di deducibilità) e sono deducibili dall’IRES del datore come costo del lavoro.
    • Le prestazioni erogate da EBM Salute per rimborsi sanitari sono esenti da IRPEF nei limiti previsti dalla normativa sui fondi sanitari integrativi (art. 51, comma 2, lett. a, TUIR), a condizione che il fondo sia iscritto all’apposita anagrafe fiscale dei fondi sanitari integrativi.

    Casi pratici

    Tizio – Utilizzo del welfare contrattuale 200 euro
    Tizio è operaio al 4° livello in forza al 1° gennaio 2025. L’azienda (aderente a Confapi) accredita entro il 28 febbraio 2025 i 200 euro di welfare sulla piattaforma welfare adottata. Tizio utilizza 80 euro per il rimborso di una visita oculistica, 60 euro per l’abbonamento mensile ai trasporti e 60 euro per acquistare libri scolastici per il figlio. I 200 euro sono completamente esenti da IRPEF e contributi per entrambe le parti. Se Tizio avesse ricevuto la stessa somma in busta paga come retribuzione ordinaria, avrebbe netto circa 130-140 euro dopo il cuneo fiscale.
    Caia – Adesione a Fondapi e contributo datoriale
    Caia è tecnica al 6° livello (minimo 2.407,97 €) e aderisce a Fondapi scegliendo il comparto bilanciato. Il suo TFR maturando (circa 2.267 euro annui) viene versato a Fondapi invece di restare in azienda. Il datore versa in aggiunta il contributo datoriale obbligatorio per i lavoratori iscritti, poniamo del 2% della retribuzione utile (circa 47 euro mensili): un beneficio economico che Caia non avrebbe se non avesse aderito a Fondapi. Caia può aggiungere un contributo volontario a suo carico (es. 50 euro mensili), deducibile dal reddito IRPEF.
    Sempronio – Rimborso sanitario tramite EBM Salute
    Sempronio (3° livello) deve sottoporsi a un’operazione ortopedica in una clinica convenzionata con EBM Salute. Presenta la richiesta di rimborso tramite la piattaforma EBM, allegando le fatture della struttura. EBM Salute rimborsa la quota coperta dal piano sanitario (ad es. fino a un massimale per ricovero ortopedico). Il rimborso è esente da IRPEF perché proviene da un fondo sanitario iscritto all’anagrafe fiscale dei fondi sanitari integrativi. Sempronio paga solo l’eventuale differenza tra il costo effettivo e il massimale EBM.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo sanitario integrativo del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    EBM Salute, gestito dall’Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi. È distinto da mètaSalute (che è il fondo del CCNL Metalmeccanici Industria – Federmeccanica). Le prestazioni includono visite specialistiche, odontoiatria, diagnostica e rimborsi per ricoveri. L’iscrizione avviene automaticamente per i lavoratori con CCNL Unionmeccanica Confapi.
    Qual è il fondo pensione del CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Fondapi (Fondo Pensione dei Lavoratori delle Piccole e Medie Imprese), iscritto all’Albo COVIP. È distinto da Cometa (fondo del CCNL Metalmeccanici Industria – Federmeccanica). L’adesione dà accesso al contributo datoriale aggiuntivo e alla deducibilità fiscale dei versamenti volontari fino a 5.164,57 euro annui.
    Cos’è il welfare contrattuale da 200 euro e quando viene erogato?
    Sono 200 euro annui in beni e servizi (non in denaro), erogati tramite piattaforme welfare entro il 28 febbraio di ogni anno ai dipendenti in forza al 1° gennaio. Confermati per il 2025 con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Esenti da IRPEF e contributi entro i limiti dell’art. 51 TUIR.
    Il contributo a EBM Salute è obbligatorio per il datore?
    Sì, per le aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica Confapi. Il versamento è a carico del datore ed è fissato dagli accordi bilaterali EBM-Confapi. L’omissione è inadempimento contrattuale. Il lavoratore è iscritto automaticamente e beneficia delle prestazioni senza oneri diretti per la quota di base.
    Qual è la differenza tra EBM Salute/Fondapi e mètaSalute/Cometa?
    mètaSalute e Cometa sono i fondi del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), applicato alle imprese Confindustria. EBM Salute e Fondapi sono i fondi del CCNL Metalmeccanica PMI (Unionmeccanica Confapi), applicato alle PMI Confapi. Verificare sempre quale CCNL applica la propria azienda per sapere a quale fondo si ha diritto.
    I contributi versati a Fondapi sono deducibili fiscalmente?
    Sì. I contributi volontari del lavoratore a Fondapi sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (art. 10, comma 1, lett. e-bis, TUIR). Il contributo del datore non concorre al reddito del lavoratore entro i medesimi limiti. In uscita, le prestazioni di Fondapi godono dell’aliquota agevolata del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla dichiarazione comune del 17 gennaio 2025. Per informazioni sulle prestazioni EBM Salute consultare direttamente l’EBM di riferimento; per Fondapi consultare il sito fondapi.it e la documentazione COVIP. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Imposta sui premi di assicurazione: come funziona

    In sintesi

    • L’imposta colpisce i premi e gli accessori dei contratti di assicurazione stipulati con imprese operanti in Italia.
    • L’aliquota varia a seconda del ramo assicurativo: RC auto, incendio, infortuni, vita e altri hanno regimi distinti.
    • A pagare è di fatto l’assicurato, poiché l’imposta è inclusa nel premio totale che egli corrisponde.
    • Il soggetto obbligato al versamento all’Erario è però l’impresa di assicurazione, che la liquida periodicamente.
    • Sull’RC auto si aggiunge un contributo al Servizio Sanitario Nazionale e può incidere anche una variazione provinciale.
    • Alcuni rami, come talune polizze vita, godono di esenzioni o regimi agevolati previsti dalla legge.

    Che cos'è l'imposta sui premi di assicurazione

    Ogni volta che un privato o un’impresa sottoscrive un contratto di assicurazione con una compagnia operante in Italia, nel premio versato è già compresa una voce fiscale spesso invisibile: l’imposta sui premi di assicurazione, disciplinata dalla legge n. 1216 del 1961. Non si tratta di un tributo che l’assicurato paga separatamente, ma di un importo che la compagnia incorpora nel costo della polizza e poi versa periodicamente all’Erario.

    Il meccanismo è pensato per semplificare la riscossione: invece di coinvolgere milioni di contraenti, lo Stato si rivolge direttamente alle imprese assicurative, che fungono da sostituti nella fase di versamento. Dal punto di vista economico, tuttavia, l’onere ricade sull’assicurato, perché è lui a finanziare quel costo attraverso il premio che paga.

    Capire come funziona questa imposta aiuta a leggere meglio i documenti pre-contrattuali e il dettaglio delle spese di una polizza, evitando sorprese al momento del rinnovo o della sottoscrizione di una nuova copertura.

    Rami assicurativi e regime fiscale: schema riepilogativo
    Ramo assicurativo Regime fiscale Note
    RC auto Aliquota ordinaria di tariffa Si aggiunge contributo SSN e possibile variazione provinciale
    Incendio Aliquota ordinaria di tariffa Nessuna agevolazione specifica
    Infortuni Aliquota ordinaria di tariffa Verifica tariffa vigente per la misura esatta
    Polizze vita (talune) Regime agevolato o esenzione Condizioni previste dalla legge; verificare caso per caso
    Altri rami Aliquota di tariffa per ramo Rinvia alle aliquote vigenti per ciascun ramo

    Esempio pratico

    • Tizio stipula una polizza RC auto annuale. La compagnia calcola il premio tecnico netto, aggiunge l’imposta sui premi al tasso di tariffa vigente per il ramo RC auto, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e l’eventuale quota provinciale. L’importo complessivo che Tizio paga alla firma è già onnicomprensivo: non riceverà alcun avviso separato dall’Agenzia delle Entrate. Sarà la compagnia, entro le scadenze di legge, a versare la quota d’imposta raccolta all’Erario.

    Documenti necessari

    • Contratto di assicurazione (polizza) con evidenza del premio imponibile e delle imposte applicate
    • Documento informativo precontrattuale (DIP o DIP aggiuntivo) con dettaglio delle voci di costo
    • Ricevuta o quietanza di pagamento del premio, dove l’imposta è spesso indicata a parte
    • Certificato assicurativo per polizze RC auto, che attesta la copertura e può riportare il riepilogo delle spese
    • Comunicazione annuale della compagnia per polizze pluriennali, con aggiornamento dell’importo di premio e imposte

    Caso 1: polizza RC auto con variabile provinciale

    Scenario. Caio risiede in una provincia che ha deliberato una variazione dell’aliquota sull’RC auto rispetto alla misura base. Al momento del rinnovo, nota che il premio è leggermente più alto rispetto a un collega che abita in una provincia diversa con stessa auto e stessa storia assicurativa.

    Come si applica. La differenza è spiegata proprio dalla componente provinciale dell’imposta sui premi RC auto: la legge consente alle province di modificare l’aliquota entro un margine, creando variazioni geografiche nel costo finale della polizza. A ciò si somma il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, anch’esso incluso nel premio. Nessuna delle due voci è negoziabile dal singolo contraente: dipendono dalla norma vigente e dalla delibera provinciale.

    In pratica

    • Confronta i preventivi tenendo conto che la variabile provinciale può incidere sul premio finale.
    • Chiedi alla compagnia o al broker un dettaglio delle voci fiscali applicate al tuo contratto.
    • Verifica la delibera provinciale vigente se vuoi conoscere l’aliquota esatta applicata nella tua provincia.

    Caso 2: polizza vita e regime agevolato

    Scenario. Alfa Srl valuta la sottoscrizione di polizze vita a favore dei propri dipendenti. Il responsabile amministrativo si chiede se tali contratti siano soggetti alla stessa imposizione delle polizze danni.

    Come si applica. Alcune polizze vita godono di esenzioni o regimi agevolati rispetto all’imposta ordinaria sui premi assicurativi. Le condizioni per accedere a tali regimi sono stabilite dalla legge e possono dipendere dalla tipologia di contratto, dalla durata e dalle caratteristiche dei beneficiari. Prima di procedere, è opportuno verificare con la compagnia o con un consulente fiscale quale trattamento si applica al contratto specifico che si intende stipulare, poiché non tutte le polizze vita fruiscono automaticamente dell’agevolazione.

    In pratica

    • Non dare per scontato che tutte le polizze vita siano agevolate: verificare la tipologia contrattuale.
    • Richiedere alla compagnia la specifica del trattamento fiscale applicato al premio prima della firma.
    • Consultare un fiscalista per valutare l’impatto complessivo, incluse le deduzioni IRPEF eventualmente spettanti al lavoratore o all’azienda.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è tenuto a versare l'imposta sui premi all'Erario?

    Il soggetto obbligato è l’impresa di assicurazione, che raccoglie la quota d’imposta inclusa nel premio pagato dal contraente e la versa periodicamente all’Erario secondo le scadenze previste dalla legge.

    L'assicurato riceve un avviso di pagamento separato per questa imposta?

    No. L’imposta è già incorporata nel premio totale indicato in polizza. Il contraente paga un’unica somma alla compagnia; non riceve alcuna comunicazione separata dall’Agenzia delle Entrate per questa voce.

    L'aliquota è uguale per tutti i tipi di polizza?

    No. L’aliquota varia a seconda del ramo assicurativo. RC auto, incendio, infortuni e vita hanno misure differenti fissate dalla tariffa di legge. Alcune polizze vita beneficiano inoltre di regimi agevolati o esenzioni.

    Cosa si aggiunge all'imposta nel caso della RC auto?

    Oltre all’imposta sul premio, sulla RC auto si applica un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. In molte province può aggiungersi anche una variazione provinciale dell’aliquota deliberata dall’ente locale entro i limiti di legge.

    Come posso conoscere l'importo esatto dell'imposta incluso nel mio premio?

    Il documento informativo precontrattuale e la quietanza di pagamento riportano di norma il dettaglio delle voci fiscali. In alternativa, puoi chiedere alla compagnia o all’intermediario un prospetto analitico del premio.

    Le polizze vita sono sempre esenti dall'imposta sui premi?

    Non sempre. Alcune tipologie di polizze vita godono di regimi agevolati o esenzioni previsti dalla legge, ma le condizioni variano in base alla struttura del contratto. È necessario verificare caso per caso con la compagnia o un consulente.

  • Costituzione in mora e interruzione prescrizione: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    La costituzione in mora (art. 1219 c.c.) è l’intimazione scritta con cui si richiede al debitore di pagare: fa decorrere gli interessi di mora e soprattutto interrompe la prescrizione del credito (art. 2943 c.c.), facendo ripartire il termine.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per intimare un pagamento e bloccare la prescrizione
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Artt. 1219, 1224, 2943 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La costituzione in mora è l’atto con cui il creditore intima per iscritto al debitore di adempiere. Ha due effetti fondamentali: fa decorrere gli interessi di mora (art. 1224 c.c.) e interrompe la prescrizione del diritto (art. 2943 c.c.), azzerando il tempo già trascorso e facendo ripartire da capo il termine.

    È lo strumento da usare quando un credito si avvicina alla prescrizione e non si è ancora pronti ad agire in giudizio: una raccomandata di costituzione in mora “congela” la situazione e tutela il creditore. A differenza della diffida ad adempiere, non produce la risoluzione del contratto, ma è spesso il primo passo del recupero del credito.

    Cosa deve contenere

    • Dati del creditore e del debitore
    • Indicazione del credito (titolo, importo, scadenza)
    • Intimazione espressa a pagare entro un termine
    • Dichiarazione che l’atto vale a interrompere la prescrizione
    • Riserva di interessi, spese e azioni
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: atto di costituzione in mora

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEBITORE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: costituzione in mora e interruzione della prescrizione
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F./P.IVA [DATI], creditore della somma di euro [IMPORTO] in forza di [INDICARE IL TITOLO, es. fattura n. ___ del ___ / contratto del ___ / prestazione resa in data ___], scaduta e non pagata,
    
    INTIMO E DIFFIDO
    
    la S.V. a versare l'intera somma di euro [IMPORTO], oltre interessi, entro [NUMERO] giorni dal ricevimento, mediante [bonifico su IBAN ___].
    
    La presente vale quale formale costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c. e quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
    
    In difetto di pagamento, agirò per il recupero del credito nelle competenti sedi, con ogni conseguenza in ordine a interessi e spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia l’atto con raccomandata A/R o PEC: deve risultare la data di ricezione da parte del debitore, perché è quella che interrompe la prescrizione. Conserva con cura ricevuta di ritorno o ricevuta di consegna PEC e copia della lettera.

    Ricorda che l’interruzione fa ripartire il termine da capo: se il credito non viene pagato, valuta con un legale il decreto ingiuntivo o l’azione ordinaria. Una nuova raccomandata può interrompere nuovamente la prescrizione se necessario.

    Errori da evitare

    • Inviare l’atto senza prova della data di ricezione
    • Lasciar prescrivere il credito senza alcuna interruzione
    • Non indicare con precisione il titolo e l’importo del credito
    • Confondere la costituzione in mora con la diffida ad adempiere (effetti diversi)

    Domande frequenti

    La costituzione in mora interrompe davvero la prescrizione?
    Sì. L’intimazione scritta è un atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.: il tempo già trascorso si azzera e il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione.
    Da quando decorrono gli interessi di mora?
    Dalla costituzione in mora del debitore. Per i crediti commerciali tra imprese e PA possono applicarsi gli interessi moratori previsti dalla normativa sui ritardi di pagamento.
    Devo usare per forza la raccomandata?
    Serve un mezzo che provi la ricezione: raccomandata A/R o PEC. Senza prova della data l’effetto interruttivo è difficile da dimostrare.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 67 TUPI: Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato

    Art. 67 TUPI: Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato ( Art.70 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.35 del d.lgs n.546 del 1993 ) 1.

    Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

    L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

    Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti dì legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.

    I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 70-bis L. 633/1941 – Text and data mining per ricerca scientifica

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Patente a punti: come funziona nel 2026

    La patente a punti, prevista dall’articolo 126-bis del Codice della Strada, associa a ogni patente un capitale di 20 punti che si riduce con le violazioni. Conoscere il meccanismo di decurtazione, recupero e revisione è essenziale per non trovarsi con la patente sospesa o da riconquistare.

    I 20 punti di partenza

    Ogni titolare di patente dispone di 20 punti iniziali. Non è un voto da migliorare oltre questa soglia in via ordinaria: è il plafond di partenza che si riduce a ogni infrazione che prevede decurtazione.

    Le violazioni che comportano la perdita di punti sono indicate dal Codice della Strada, con un numero di punti variabile a seconda della gravità.

    La decurtazione dei punti

    Ogni violazione rilevante comporta una decurtazione proporzionata alla gravità. Le infrazioni più gravi, come il superamento marcato dei limiti o la guida pericolosa, fanno perdere più punti.

    La decurtazione viene comunicata e annotata; per il conducente è importante sapere quanti punti restano, soprattutto in prossimità dell’azzeramento.

    Il bonus dopo due anni senza violazioni

    Chi non commette violazioni che comportano perdita di punti per 2 anni riacquista punti come bonus, fino a tornare alla dotazione piena. È un meccanismo premiale che valorizza la guida corretta nel tempo.

    Il bonus si interrompe se nel periodo si commettono nuove infrazioni con decurtazione.

    Corsi di recupero punti

    Per recuperare punti senza attendere il decorso del tempo è possibile frequentare appositi corsi di recupero presso strutture autorizzate. Al termine, superata la verifica, si riacquista un numero di punti predeterminato.

    È una soluzione utile per chi ha subito più decurtazioni e vuole ricostituire il proprio plafond.

    L’azzeramento e l’esame di revisione

    Se i punti si azzerano, il titolare deve sottoporsi a un esame di revisione della patente. Fino al superamento dell’esame, la posizione resta compromessa.

    L’azzeramento è quindi la conseguenza più seria: per evitarlo è importante monitorare il saldo e intervenire per tempo con i corsi.

    La comunicazione dei dati del conducente

    Quando la violazione comporta decurtazione e l’autore non è identificato sul posto, il proprietario del veicolo deve comunicare i dati del conducente entro 60 giorni. La mancata comunicazione è punita con una sanzione autonoma, ulteriore rispetto alla multa originaria.

    È un adempimento da non trascurare: ignorarlo espone a una seconda sanzione, spesso significativa.

    Patenti neopatentati e casi particolari

    Per chi ha conseguito da poco la patente alcune violazioni comportano decurtazioni più severe, in ragione della minore esperienza alla guida. È una previsione che mira a incentivare una condotta prudente nei primi anni.

    In generale, conoscere quanti punti restano e quali infrazioni incidono maggiormente aiuta a evitare l’azzeramento. Chi guida con frequenza per lavoro ha interesse a monitorare con regolarità il proprio saldo e, se necessario, a ricorrere per tempo ai corsi di recupero per non compromettere il titolo.

    Esempio concreto

    Caio riceve una multa per un’infrazione che comporta la perdita di 3 punti, ma alla guida c’era un familiare. Entro 60 giorni Caio comunica i dati del conducente effettivo, evitando la sanzione autonoma per omessa comunicazione. La decurtazione viene così imputata al conducente reale e non a Caio proprietario.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Con quanti punti si parte?

    Si parte da 20 punti. Ogni violazione che prevede decurtazione riduce questo capitale; con due anni senza infrazioni si riacquistano punti come bonus.

    Cosa succede se i punti si azzerano?

    In caso di azzeramento occorre sostenere un esame di revisione della patente. Per recuperare punti prima dell’azzeramento è possibile frequentare i corsi di recupero presso strutture autorizzate.

    Devo comunicare chi era alla guida?

    Sì, quando la violazione comporta decurtazione e il conducente non è stato identificato, il proprietario deve comunicarne i dati entro 60 giorni, altrimenti subisce una sanzione autonoma.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa

    Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori del settore ortofrutticolo e agrumario: bilateralità, fondo sanitario integrativo, previdenza complementare e prestazioni di sostegno previste dal rinnovo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024, Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil) prevede un welfare contrattuale fondato sulla bilateralità del terziario: accesso al fondo sanitario integrativo EST per visite, esami e ricoveri non coperti dal SSN, contributi all'ente bilaterale per formazione e sostegno al reddito, e possibilità di destinare il TFR a previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). Il rinnovo 2024 ha rafforzato le prestazioni per maternità e congedi parentali. Le aziende che non aderiscono alla bilateralità devono corrispondere un'erogazione economica sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario integrativo
    EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo)
    Previdenza complementare
    D.Lgs. 252/2005; fondo di settore indicato dal CCNL

    Il sistema bilaterale: cos'è e come funziona

    La bilateralità è il sistema di enti paritetici istituiti e finanziati congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL. Nel settore ortofrutticolo e agrumario, la struttura bilaterale fa riferimento al più ampio sistema del terziario/commercio, a cui il settore è collegato attraverso le sigle sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l'associazione datoriale Fruitimprese.

    Gli enti bilaterali svolgono funzioni che la legge non garantisce direttamente:

    • Erogazione di prestazioni sanitarie integrative attraverso il fondo EST;
    • Formazione professionale continua e aggiornamento dei lavoratori;
    • Sostegno al reddito nei periodi di inattività o difficoltà occupazionale, con particolare attenzione ai lavoratori stagionali;
    • Conciliazione delle controversie di lavoro in sede stragiudiziale;
    • Informazione e assistenza su diritti e doveri contrattuali.

    La partecipazione al sistema bilaterale si attiva con la contribuzione del datore di lavoro (e, in parte, del lavoratore) agli enti competenti. Le aziende che applicano il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e non aderiscono agli enti bilaterali sono tenute a riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva (EES), stabilita dal CCNL in sostituzione delle prestazioni bilaterali, da erogarsi con la mensilità di giugno di ogni anno.

    La sanità integrativa: il fondo EST

    Il fondo EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo) è il fondo sanitario integrativo di riferimento per i lavoratori del terziario, del commercio e dei settori affini, incluse le aziende ortofrutticole e agrumarie che applicano il CCNL in esame. EST è un fondo sanitario integrativo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute.

    Le prestazioni erogate da EST includono tipicamente:

    • Visite specialistiche: rimborso per visite mediche specialistiche non erogate dal SSN in tempi adeguati o non previste nei LEA;
    • Esami diagnostici e di laboratorio: rimborso per esami non coperti dal SSN o soggetti a ticket elevati;
    • Ricoveri ospedalieri: integrazione per ricoveri in strutture convenzionate, con copertura delle spese di degenza non rimborsate dal SSN;
    • Odontoiatria: prestazioni di odontoiatria preventiva e conservativa (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, protesi parziali), in misura variabile secondo il piano;
    • Maternità: rimborso spese per visite ostetriche ed ecografie nel corso della gravidanza;
    • Grandi interventi: copertura delle spese chirurgiche per interventi di alta complessità.

    I massimali, le categorie di prestazioni rimborsabili e le procedure di rimborso sono stabiliti dal regolamento interno di EST e possono essere aggiornati annualmente. Per informazioni aggiornate sui massimali e sulle strutture convenzionate, è necessario consultare direttamente il sito o gli uffici di EST, oppure le organizzazioni sindacali di categoria.

    Tabella riepilogativa degli strumenti di welfare contrattuale

    Welfare contrattuale – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: strumenti e finalità
    Strumento Finalità Soggetto erogante Norma di riferimento
    Fondo sanitario EST Rimborso prestazioni sanitarie integrative (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) EST (Ente bilaterale terziario) CCNL; D.Lgs. 502/1992
    Ente bilaterale di settore Formazione, sostegno al reddito, conciliazione Ente bilaterale territorialmente competente CCNL; accordi bilaterali
    Previdenza complementare Integrazione pensionistica attraverso il TFR futuro e contribuzione aggiuntiva Fondo pensione indicato dal CCNL D.Lgs. 252/2005
    Integrazioni contrattuali malattia Integrazione dell'indennià INPS durante la malattia (comporto) Datore di lavoro CCNL (art. sul comporto)
    Integrazioni maternità Quota aggiuntiva CCNL durante congedo obbligatorio (es. 20% della quattordicesima) Datore di lavoro CCNL rinnovo 2024
    EES (erogazione economica sostitutiva) Alternativa monetaria alle prestazioni bilaterali per aziende non aderenti Datore di lavoro CCNL

    La previdenza complementare nel settore ortofrutticolo

    La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Si affianca alla pensione pubblica INPS (primo pilastro) e consente di accumulare un capitale previdenziale aggiuntivo attraverso versamenti del TFR e contributi volontari.

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede la possibilità per i lavoratori di destinare il TFR futuro a un fondo pensione. Il meccanismo del silenzio-assenso opera nel modo seguente:

    • Il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi dalla data di assunzione per scegliere dove indirizzare il TFR maturando;
    • Se sceglie di aderire a un fondo pensione, il TFR futuro viene versato al fondo scelto (collettivo o individuale), con eventuale contribuzione aggiuntiva del datore e del lavoratore secondo le condizioni del fondo;
    • Se non effettua alcuna scelta entro i 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS;
    • Il TFR già maturato prima della scelta rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti) e non viene trasferito al fondo pensione.

    I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 € (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Il rendimento del fondo sostituisce la rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT prevista per il TFR in azienda.

    Per conoscere il fondo pensione di riferimento specificamente indicato dal CCNL per il settore ortofrutticolo e agrumario, è opportuno rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil o all'ente bilaterale di settore.

    Le integrazioni contrattuali durante malattia, maternità e congedi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari migliora, in alcuni casi, le tutele di legge durante periodi di assenza dal lavoro:

    Malattia

    La legge (art. 2110 c.c.) garantisce la conservazione del posto durante il periodo di comporto e il trattamento economico a carico dell'INPS (indennià di malattia). Il CCNL può prevedere un'integrazione del trattamento INPS a carico del datore, in modo che la retribuzione netta del lavoratore malato si avvicini alla retribuzione ordinaria. Le modalità e i limiti dell'integrazione sono disciplinati nell'articolo specifico del CCNL sulla malattia.

    Maternità e congedi parentali

    Il D.Lgs. 151/2001 fissa i diritti minimi di legge per la maternità (congedo obbligatorio 5 mesi con indennià INPS all'80%) e per i congedi parentali. Il rinnovo 2024 ha introdotto un'integrazione specifica: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima mensilità a carico del datore, in aggiunta all'indennià INPS. Questa misura riduce la perdita economica durante il periodo di assenza obbligatoria.

    Congedo parentale

    I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1158): il padre può astenersi per 10 giorni obbligatori pagati al 100% e il congedo parentale è retribuito al 30% o, per i primi 3 mesi, all'80% se fruiti entro i 6 anni del figlio. Il CCNL non peggiorative queste tutele e può prevedere condizioni migliorative in sede di contrattazione aziendale.

    Welfare aziendale e fiscalità

    La legge consente alle aziende di erogare benefit di welfare ai dipendenti in forma non monetaria (o monetaria entro i limiti di franchigia) con vantaggi fiscali sia per il datore sia per il lavoratore. I benefit più diffusi nel settore sono:

    • Buoni pasto: esenti da contribuzione e tassazione fino a 8 € per buono pasto elettronico (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR);
    • Rimborsi chilometrici per lavoratori che utilizzano il mezzo proprio per trasferte: non imponibili nei limiti delle tariffe ACI;
    • Polizze assicurative sulla vita e infortuni extra-professionali: i premi pagati dal datore non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR);
    • Contribuzioni a fondi sanitari (come EST): non concorrono al reddito imponibile del lavoratore fino al limite di 3.615,20 € annui;
    • Welfare premiale aziendale: i premi di risultato possono essere convertiti in benefit di welfare con tassazione agevolata (L. 208/2015 e ss.mm.ii.), se previsto dall'accordo di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – Iscrizione al fondo EST e rimborso visita specialistica
    Tizio è assunto a tempo indeterminato al livello 5 in una centrale ortofrutticola. Il datore è regolarmente iscritto al sistema bilaterale del terziario e versa i contributi a EST. Tizio deve sottoporsi a una visita ortopedica specialistica: i tempi del SSN sono lunghi. Prenotando il medico tramite una struttura convenzionata EST, ottiene il rimborso nei limiti del massimale previsto dal piano EST (da verificare nella guida aggiornata di EST). La documentazione di spesa viene inviata al fondo entro i termini previsti.
    Caia – Silenzio-assenso e destinazione del TFR al fondo pensione
    Caia è assunta a febbraio 2026. Entro agosto 2026 (6 mesi dall'assunzione) non effettua alcuna comunicazione sulla destinazione del TFR. Il datore applica il silenzio-assenso: il TFR futuro viene versato al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL applicato. Caia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta iscrizione. Da quel momento, per ogni anno di lavoro, il TFR maturando viene versato al fondo invece di essere accantonato in azienda. Caia può scegliere di versare contributi aggiuntivi per aumentare la propria posizione previdenziale.
    Sempronio – Datore non aderente alla bilateralità: erogazione economica sostitutiva
    Sempronio è assunto al livello 4 da un'azienda agrumaria che non ha aderito agli enti bilaterali. Il CCNL prevede che in questo caso il datore eroghi un'erogazione economica sostitutiva (EES) con la mensilità di giugno, in sostituzione delle prestazioni che Sempronio avrebbe avuto diritto a ricevere tramite EST e l'ente bilaterale. Sempronio non avrà accesso alle prestazioni sanitarie integrative di EST, ma riceverà un compenso economico sostitutivo. È opportuno verificare l'importo aggiornato dell'EES con il sindacato o il consulente del lavoro.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?
    Sì. Il CCNL fa riferimento al sistema bilaterale del terziario, che comprende il fondo EST per le prestazioni sanitarie integrative. La copertura è subordinata all'iscrizione del datore agli enti bilaterali competenti.
    Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?
    EST copre visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri, prestazioni odontoiatriche, spese di maternità e altri servizi sanitari non coperti o coperti solo parzialmente dal SSN, nei limiti dei massimali stabiliti dal piano vigente.
    Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?
    Sì. Il mancato versamento priva il lavoratore delle prestazioni bilaterali. Le aziende non aderenti devono erogare un'erogazione economica sostitutiva (EES) di pari valore.
    Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?
    Sì, in base al D.Lgs. 252/2005. Se non effettui scelta entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo indicato dal CCNL o al Fondo di Tesoreria INPS.
    Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?
    Sì. L'ente bilaterale può attivare prestazioni di integrazione al reddito per i lavoratori stagionali nei periodi di inattività tra una campagna e l'altra. Le modalità vanno verificate con le organizzazioni sindacali o l'ente bilaterale territorialmente competente.
    Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?
    I benefit di welfare in conformità all'art. 51 TUIR non concorrono al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di franchigia (1.000 € annui in via generale, 2.000 € per chi ha figli a carico). Le erogazioni in denaro sono invece imponibili ordinariamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le prestazioni del fondo EST e dell'ente bilaterale sono soggette a variazioni: consultare EST e gli enti bilaterali per i massimali aggiornati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 217 D.Lgs. 259/2003 – Uso indebito di segnale di soccorso

    Art. 217 D.Lgs. 259/2003 – Uso indebito di segnale di soccorso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave. articolo precedente articolo successivo