Autore: Andrea Marton

  • Patteggiamento: requisiti, benefici e procedura 2026

    Il patteggiamento, formalmente applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito speciale del processo penale che consente di definire rapidamente il procedimento mediante accordo tra imputato e pubblico ministero sul quantum di pena. Disciplinato dagli articoli 444-448 del codice di procedura penale, comporta una riduzione fino a un terzo della pena, l’estinzione del reato in determinate condizioni e il contenimento di alcuni effetti pregiudizievoli rispetto al rito ordinario. La presente guida illustra requisiti, modalità, benefici, limiti e profili strategici della scelta del patteggiamento.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    L’art. 444 c.p.p. rappresenta il fulcro della disciplina del patteggiamento. La norma consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sull’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, essa non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. La norma distingue due ipotesi: patteggiamento tradizionale con pena entro due anni (con benefici più ampi) e patteggiamento allargato con pena tra due e cinque anni (con benefici più ridotti).

    L’art. 445 c.p.p. disciplina gli effetti della sentenza di patteggiamento. La sentenza, pur essendo equiparata a una condanna ai fini civili e amministrativi, gode di un regime privilegiato: il giudice, salvo che debba pronunciare sentenza di proscioglimento, applica la pena richiesta; la sentenza non comporta condanna alle spese del procedimento, non comporta l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (salvo la confisca), e nei casi di patteggiamento tradizionale comporta l’estinzione del reato dopo cinque anni dalla pronuncia (due anni per le contravvenzioni) se l’imputato non commette ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole.

    L’art. 446 c.p.p. regola le modalità di presentazione della richiesta, l’art. 447 c.p.p. il procedimento davanti al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini, l’art. 448 c.p.p. la decisione del giudice sulla richiesta. In caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice, l’imputato conserva la possibilità di formulare la richiesta in fase di udienza preliminare o all’apertura del dibattimento. L’accordo si perfeziona con il consenso reciproco delle parti e con la verifica del giudice circa la sussistenza dei presupposti di legge e la congruità della pena.

    Requisiti, limiti oggettivi e soggettivi

    Il requisito oggettivo principale è il quantum di pena che, all’esito della diminuzione fino a un terzo, non deve superare cinque anni di reclusione. La pena va calcolata in concreto, tenuto conto delle circostanze attenuanti e aggravanti contestate. Il giudice verifica il rispetto del tetto edittale e l’adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità del fatto. Sono esclusi dal patteggiamento allargato (oltre i due anni) i reati di criminalità organizzata, terrorismo, violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona a scopo di estorsione e altre fattispecie tassativamente indicate dalla legge. Sono ammessi al patteggiamento entro due anni reati come il furto semplice, la ricettazione lieve, le frodi non aggravate, le lesioni colpose, lo spaccio di lieve entità.

    Sul piano soggettivo l’imputato deve essere capace di intendere e volere e prestare un consenso libero e consapevole. Il difensore svolge un ruolo essenziale: deve informare l’imputato dei pro e contro della scelta, della pena prospettata, delle conseguenze patrimoniali e disciplinari, del regime di esecuzione (sospensione condizionale, eventuale pena sostitutiva, possibile detenzione domiciliare). La sentenza di patteggiamento non costituisce ammissione di colpevolezza in senso pieno: per ciò che attiene al giudizio civile (responsabilità risarcitoria) il giudicato penale di patteggiamento non spiega efficacia automatica, ma può essere valutato come elemento di prova insieme agli altri.

    Il giudice non è vincolato all’accordo. Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., qualora risulti evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è estinto o l’azione non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento anziché ratificare l’accordo. Allo stesso modo, se la qualificazione giuridica del fatto è errata o la pena pattuita appare incongrua o sproporzionata, il giudice può rigettare la richiesta, impedendo la definizione anticipata del processo.

    Procedura: fasi, termini, modalità di presentazione

    La richiesta di patteggiamento può essere formulata in più fasi del procedimento. In fase di indagini preliminari, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. o anche prima, l’imputato può depositare richiesta congiunta con il pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, secondo le modalità dell’art. 447 c.p.p.. In sede di udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p., la richiesta è formulata davanti al giudice dell’udienza preliminare. In dibattimento, fino alla dichiarazione di apertura, l’imputato può ancora richiedere il rito alternativo.

    La forma della richiesta è scritta, sottoscritta dall’imputato personalmente o tramite procura speciale conferita al difensore. Il documento deve contenere: identificazione dei capi di imputazione su cui si patteggia; quantificazione della pena richiesta con dettaglio del calcolo (pena base, circostanze, diminuzione fino a un terzo); eventuale richiesta di sospensione condizionale, di non menzione, di sostituzione con sanzioni alternative; eventuale dissenso del pubblico ministero da motivare; allegazione di documenti utili al giudice per valutare congruità e rispetto dei limiti. La procura speciale al difensore va conferita con atto autenticato.

    Il giudice fissa udienza camerale, sente le parti e decide ai sensi dell’art. 448 c.p.p.. Le decisioni possibili sono: accoglimento con sentenza di applicazione della pena (immediatamente esecutiva); rigetto motivato per insussistenza dei requisiti, incongruità della pena, errata qualificazione giuridica; pronuncia di proscioglimento ex art. 129 in presenza dei relativi presupposti. Contro la sentenza di patteggiamento è ammesso ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi tassativi previsti dalla norma (carenza di motivazione su elementi essenziali, vizi del consenso, errata applicazione di legge sulla pena). Il regime impugnatorio è quindi ristretto rispetto alla sentenza ordinaria.

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    Casi pratici e profili strategici

    Caso 1 – Furto semplice con sospensione condizionale. Tizio è imputato di furto aggravato ex art. 624 c.p. con pena edittale fino a quattro anni. Il pubblico ministero contesta una sola aggravante. Il difensore propone patteggiamento a pena base di un anno e sei mesi diminuita di un terzo (un anno) con richiesta congiunta di sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Tizio è incensurato e il fatto è di modesta entità. Il giudice ratifica l’accordo: la condanna è sospesa, non comporta menzione nel certificato del casellario rilasciato a istanza di privati. Dopo cinque anni senza ulteriori reati il reato si estingue.

    Caso 2 – Ricettazione e benefici. Caia è imputata di ricettazione per un episodio isolato. Il fatto è di modesto valore (un cellulare ricevuto da terzo con plausibile consapevolezza dell’illegittima provenienza). Il difensore valuta che il dibattimento esporrebbe a pena superiore al patteggiato. Propone patteggiamento a otto mesi (pena base un anno meno un terzo) con sospensione condizionale. Il pubblico ministero acconsente. Il giudice ratifica. Caia evita pene accessorie automatiche, l’esposizione testimoniale, le spese processuali e l’incertezza del verdetto.

    Caso 3 – Rifiuto per gravità. Sempronio è imputato di rapina aggravata ex art. 628 c.p. con pena minima superiore ai limiti del patteggiamento allargato. La richiesta è inammissibile: il quantum di pena, anche con la massima diminuzione, supererebbe i cinque anni. Sempronio dovrà valutare il rito abbreviato (con sconto di un terzo automatico se condannato) o il dibattimento ordinario. La scelta strategica dipende dal materiale probatorio: se la responsabilità è di difficile contestazione, l’abbreviato è più favorevole; se vi sono margini di assoluzione, il dibattimento è la strada obbligata.

    Domande frequenti

    Il patteggiamento equivale a una condanna?

    Sul piano formale la sentenza di patteggiamento è equiparata a una condanna ai fini civili e amministrativi (iscrizione al casellario, pena accessoria della confisca, effetti su autorizzazioni amministrative). Tuttavia non comporta condanna alle spese del procedimento, non implica automaticamente le altre pene accessorie e nel giudizio civile risarcitorio non costituisce prova piena. Nei casi di patteggiamento tradizionale entro due anni il reato si estingue dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) in assenza di nuovi reati.

    Quanto sconto di pena offre il patteggiamento?

    La diminuzione è fino a un terzo della pena. Il calcolo parte dalla pena base, applicate eventuali attenuanti e aggravanti, e si applica la riduzione fino a un terzo (sempre fino, non automaticamente al terzo intero). Il risultato non deve superare i cinque anni di reclusione. La riduzione è in concreto significativa soprattutto rispetto a reati con pene base elevate. Per le contravvenzioni il vantaggio è principalmente di rapidità definitoria e di limitati effetti accessori.

    Posso chiedere la sospensione condizionale insieme al patteggiamento?

    Sì, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 163 c.p. (pena detentiva entro due anni, incensuratezza o assenza di reati ostativi). La richiesta va espressamente formulata nell’accordo. Il giudice valuta autonomamente la prognosi di astensione futura. La sospensione condizionale ottenuta nel patteggiamento ha gli stessi effetti di quella ordinaria: la pena non viene eseguita; dopo cinque anni (due per le contravvenzioni) il reato si estingue se non vi sono ulteriori condotte penalmente rilevanti.

    Quali reati sono esclusi dal patteggiamento?

    Sono esclusi dal patteggiamento allargato (oltre i due anni di pena) i reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, mafia, reati di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti aggravato, pedopornografia e altre fattispecie tassativamente indicate. Per tali reati è ammesso solo il patteggiamento entro due anni (con limiti più rigorosi) o il rito abbreviato. La scelta strategica va valutata caso per caso con il difensore.

    Posso impugnare la sentenza di patteggiamento?

    L’impugnazione è ristretta. È ammesso il ricorso per cassazione solo per motivi tassativi: violazione di legge nella determinazione della pena, vizio del consenso (consenso estorto, viziato o reso senza consapevolezza), erronea applicazione della legge sostanziale, omessa motivazione su elementi essenziali. Non è ammessa l’impugnazione nel merito sulla ricostruzione del fatto, dato che l’accordo presuppone la rinuncia all’esercizio pieno del diritto di difesa rispetto alla colpevolezza.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 444 c.p.p., art. 445 c.p.p., art. 163 c.p.. Per la consultazione del testo integrato visita le categorie codice penale e codice di procedura penale.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Ricorso contro cartella esattoriale: termini e procedura

    La cartella esattoriale notificata dall’agente della riscossione è impugnabile entro 60 giorni davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, secondo l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. La guida ricostruisce termini, vizi tipici, possibilità di autotutela e procedura di sospensione del pagamento, con il dettaglio dei riferimenti normativi e degli articoli pillar del processo tributario telematico aggiornato al 2026.

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    Cosa stabilisce la legge in materia

    La cartella di pagamento è un atto della riscossione che, ai sensi del DPR 602/1973, l’agente della riscossione notifica al contribuente dopo l’iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.). Il rimedio principale è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 quando la cartella riguarda tributi rientranti nella giurisdizione tributaria: si veda art. 1 D.Lgs. 546/1992 e l’oggetto della giurisdizione descritto in art. 2 D.Lgs. 546/1992.

    Il catalogo degli atti impugnabili è chiuso e tassativo. L'art. 19 D.Lgs. 546/1992 elenca cartella di pagamento, avviso di accertamento, ruolo, fermo amministrativo, ipoteca esattoriale, intimazione di pagamento. La cartella esattoriale è quindi atto autonomamente impugnabile: se il contribuente non ha ricevuto in precedenza l’avviso prodromico (avviso di accertamento), può far valere con il ricorso contro la cartella anche i vizi di merito del tributo. Per la forma del ricorso si rinvia a art. 18 D.Lgs. 546/1992.

    Termini per impugnare e modalità di notifica

    Il termine ordinario per il ricorso è 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio: la decadenza rende la cartella definitiva e abilita l’agente della riscossione all’attivazione delle procedure esecutive (pignoramento presso terzi, fermo, ipoteca). La sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto e va computata.

    Il deposito del ricorso si effettua telematicamente sul Sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT), con costituzione in giudizio entro 30 giorni dalla notifica alla controparte (art. 22 D.Lgs. 546/1992). La controparte (Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente impositore) si costituisce ai sensi di art. 23 D.Lgs. 546/1992. È obbligatoria la difesa tecnica oltre la soglia di valore prevista da art. 12 D.Lgs. 546/1992 (3.000 euro). Il deposito documentale segue le regole di art. 32 D.Lgs. 546/1992.

    Sospensione del pagamento e tutela cautelare

    Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per evitare il pignoramento, il contribuente deve chiedere la sospensione cautelare ai sensi di art. 47 D.Lgs. 546/1992: occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di fondatezza del ricorso) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile dall’esecuzione). La sospensione collegiale dopo la prima decisione è regolata da art. 47-bis D.Lgs. 546/1992.

    La sospensione amministrativa, alternativa al ricorso giurisdizionale, è prevista dall’art. 39 del DPR 602/1973 e dall’art. 1, commi 537-543, della L. 228/2012 (sgravio per inesigibilità o errori manifesti). Il contribuente che riconosce parzialmente il debito può chiedere la rateazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (fino a 120 rate per importi superiori a 120.000 euro). Tra le novità rilevanti del 2026 si segnalano le procedure di rottamazione-quinquies e i nuovi avvisi esecutivi a ruolo, che incidono direttamente sui tempi della riscossione coattiva.

    Vizi tipici della cartella e autotutela

    I vizi che più frequentemente fondano il ricorso sono: difetto di notifica (notifica in luogo errato, a destinatario sbagliato, irreperibilità non motivata), vizio di motivazione (assenza di indicazione della pretesa, omesso riferimento all’avviso prodromico), decadenza dei termini di iscrizione a ruolo (per le imposte sui redditi, l’iscrizione a ruolo è soggetta ai termini di art. 7 D.Lgs. 546/1992 sui poteri istruttori delle Corti), prescrizione del credito (cinque anni per i tributi locali, dieci per quelli erariali, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente).

    Prima di ricorrere è sempre opportuno chiedere l’autotutela all’ente impositore: si tratta della richiesta di annullamento dell’atto in via amministrativa, gratuita e priva di formalità rigorose. La presentazione dell’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso, quindi va valutata in parallelo. La discussione del ricorso davanti alla Corte tributaria avviene ai sensi di art. 29 D.Lgs. 546/1992; sulle spese di giudizio rileva art. 15 D.Lgs. 546/1992. Sospensioni e interruzioni processuali sono disciplinate da art. 39 D.Lgs. 546/1992.

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    Esempi e casi pratici ricorrenti

    Tizio riceve nel marzo 2026 una cartella di pagamento per IRPEF 2019 di 8.400 euro. L’avviso di accertamento prodromico, secondo gli atti, sarebbe stato notificato nel 2023, ma Tizio non lo ha mai ricevuto. Tizio può impugnare la cartella entro 60 giorni eccependo il difetto di notifica dell’atto presupposto: in questo caso il giudizio entra anche nel merito del tributo, non limitandosi alla regolarità formale della cartella. La richiesta di sospensione ex art. 47 è giustificata dall’imminente pignoramento del conto corrente.

    Caia riceve una cartella per IMU comunale relativa al 2018, di importo 1.900 euro. Trattandosi di tributo locale, il termine di prescrizione è quinquennale: se la notifica è del 2026 e l’iscrizione a ruolo risale al 2020 senza atti interruttivi nel quinquennio, la pretesa è prescritta. Caia, dato che l’importo è sotto i 3.000 euro, può difendersi personalmente. Sempronio, infine, ha ricevuto cartella per contributi INPS gestione separata: il giudice competente è il tribunale del lavoro, non la Corte tributaria, perché la materia esula dall’art. 2 D.Lgs. 546/1992.

    Domande frequenti

    Entro quanti giorni si impugna una cartella esattoriale?

    Il termine è di 60 giorni dalla data di notifica della cartella, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Il termine è perentorio: la decadenza rende l’atto definitivo. Si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. Il ricorso si propone telematicamente alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio.

    Il ricorso sospende il pagamento della cartella?

    No, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Per evitare procedure esecutive (pignoramento, fermo, ipoteca) occorre presentare istanza di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora. La Corte decide solitamente entro 60-90 giorni dalla richiesta.

    Posso chiedere l’autotutela invece di fare ricorso?

    L’autotutela è la richiesta di annullamento dell’atto rivolta all’ente impositore: è gratuita, informale e proponibile in qualsiasi momento. Tuttavia, non sospende i termini di impugnazione: se la cartella contiene vizi gravi conviene sempre presentare ricorso entro i 60 giorni e parallelamente l’istanza di autotutela. L’eventuale accoglimento dell’autotutela porta all’estinzione del giudizio.

    Serve un avvocato per impugnare la cartella?

    Per importi superiori a 3.000 euro è obbligatoria la difesa tecnica con avvocato, commercialista o consulente del lavoro abilitato, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 546/1992. Sotto la soglia, il contribuente può stare personalmente in giudizio. Il valore della lite si computa sul tributo al netto di sanzioni e interessi.

    Quanto costa il contributo unificato tributario?

    Il contributo unificato tributario varia in base al valore della lite: da 30 euro per importi fino a 2.582 euro, fino a 1.500 euro per liti oltre 200.000 euro. Si versa con modello F23 prima del deposito del ricorso. La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza ex art. 15 D.Lgs. 546/1992.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i commenti agli articoli centrali del contenzioso tributario: art. 19 D.Lgs. 546/1992, art. 47 D.Lgs. 546/1992, art. 21 D.Lgs. 546/1992. Per il quadro delle novità 2026 in materia di riscossione vedi anche Commi 85-97 LB 2026 e Comma 416 LB 2026.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 71 L. 633/1941: esecuzioni musicali di bande e fanfare

    Art. 71 L. 633/1941: esecuzioni musicali di bande e fanfare

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Accettazione pura vs beneficio di inventario: rischi e tutele

    L accettazione di eredita e l atto con cui il chiamato diventa erede e succede nei rapporti del defunto. La scelta tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio di inventario non e di forma: incide sulla responsabilita patrimoniale dell erede. Nell accettazione pura, l erede risponde dei debiti del defunto anche con i propri beni (confusione patrimoniale); nel beneficio di inventario, il patrimonio dell erede resta separato da quello del defunto. Questa guida confronta i due regimi, i loro presupposti, gli adempimenti, i tempi e i casi in cui la scelta e obbligata.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Accettazione pura Beneficio di inventario
    Norma di riferimento artt. 470, 475 c.c. artt. 484-511 c.c.
    Forma Espressa (atto pubblico/scrittura privata) o tacita (atti che implicano la volonta di accettare) Solo espressa: dichiarazione davanti a notaio o cancelliere
    Responsabilita per debiti Illimitata (anche con beni propri) Limitata al valore dei beni ereditari (intra vires)
    Confusione patrimoniale Si: patrimoni si fondono No: patrimoni restano separati
    Inventario Non richiesto Obbligatorio entro 3 mesi (o 40 giorni se in possesso dei beni)
    Soggetti incapaci Vietata per minori e interdetti Obbligatoria per minori, interdetti, persone giuridiche, enti
    Termine 10 anni dall apertura della successione 10 anni; 40 gg/3 mesi per inventario
    Revoca Irrevocabile salvo vizi del consenso Si trasforma in pura per decadenza dai termini

    Accettazione pura: caratteristiche e disciplina

    L accettazione pura e semplice e la modalita ordinaria di acquisto della qualita di erede (art. 470 c.c.). Determina la confusione patrimoniale: i debiti del defunto si trasferiscono all erede che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, anche con i beni gia suoi. Puo essere espressa (dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere ex art. 475 c.c., oppure scrittura privata) o tacita (artt. 476-478 c.c.): atti che presuppongono necessariamente la volonta di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in qualita di erede. Sono atti di accettazione tacita la vendita di beni ereditari, la riscossione di crediti, l acquisto di beni con denaro del defunto, la rinuncia a titolo oneroso. Non sono accettazione tacita gli atti di mera conservazione (pagamento delle spese funebri, conservazione dei beni).

    L accettazione pura e irrevocabile salvo vizi del consenso (errore, violenza, dolo) provati in giudizio entro 5 anni. E indicata quando il chiamato e ragionevolmente certo che il patrimonio ereditario sia capiente, cioe che i beni siano nettamente superiori ai debiti. Se questa certezza non c e, conviene il beneficio di inventario. La distinzione e rilevante: una volta accettata puramente, non si torna indietro. Il chiamato che ha gia compiuto atti di accettazione tacita non puo piu accettare con beneficio, salvo che il termine di tre mesi dal possesso dei beni o di 10 anni dall apertura della successione (a seconda dei casi) non sia ancora decorso (art. 487 c.c.).

    Beneficio di inventario: caratteristiche e disciplina

    Il beneficio di inventario e la modalita di accettazione che mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell erede (art. 484 c.c.). L erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti (responsabilita intra vires hereditatis). La forma e esclusivamente espressa: dichiarazione davanti a notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, con redazione di inventario dei beni ereditari nei termini perentori dell art. 487 c.c.: 3 mesi se il chiamato non e in possesso dei beni, 40 giorni se ne ha il possesso. Il termine puo essere prorogato dal giudice per giustificato motivo. Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza dal beneficio: l accettazione resta valida ma diventa pura.

    Il beneficio e obbligatorio per i minori e gli incapaci (interdetti, inabilitati e minori emancipati per quanto eccedente l ordinaria amministrazione), per le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti e le associazioni (art. 490 c.c.). Per i minori il termine non decorre fino al raggiungimento della maggiore eta. L erede beneficiato deve liquidare l eredita secondo le regole degli artt. 495 ss. c.c.: pagamento dei debiti con i beni ereditari, eventuale liquidazione concorsuale dei creditori in caso di insufficienza, restituzione del residuo. Il beneficio di inventario produce due effetti fondamentali: limita la responsabilita ai beni ereditari, consente la separazione dei patrimoni opponibile ai creditori personali dell erede (separazione dei patrimoni ex artt. 512 ss. c.c.).

    Quando conviene la pura e quando il beneficio

    L accettazione pura e adeguata quando il patrimonio ereditario e chiaramente capiente: il defunto era proprietario di immobili e investimenti senza debiti noti. Tizio eredita dalla zia Caia un appartamento libero da ipoteche e un conto deposito titoli: l accettazione pura e la scelta naturale, evita i costi dell inventario e la procedura di liquidazione. Conviene quando si vuole evitare il formalismo del beneficio e disporre liberamente dei beni senza vincoli, ad esempio per consolidare immobiliarmente la situazione patrimoniale o riunire fondi rustici.

    Il beneficio di inventario e raccomandato in tutte le situazioni di incertezza sulla consistenza del patrimonio ereditario. Sempronio scopre di essere chiamato all eredita del padre che aveva avviato impresa fallita: senza beneficio rischia di rispondere con i propri beni dei debiti dell impresa paterna. La scelta del beneficio e la regola anche per i chiamati lontani (eredita di parenti con cui c era poca frequentazione), per situazioni di impresa con esposizioni rilevanti, per fideiussioni note o sospette. Si raccomanda di richiedere alle banche, all Agenzia delle Entrate e ai registri immobiliari informazioni sui debiti e ipoteche del defunto prima di scegliere. Una valida alternativa, se i debiti superano i beni in modo evidente, e la rinuncia all eredita (art. 519 c.c.): atto unilaterale formale con cui si dichiara di non voler succedere.

    Costi, tempi e procedura

    L accettazione pura ha costi limitati: 200-600 euro di onorario notarile se espressa, gratuita se tacita. L accettazione con beneficio comporta atto notarile o cancelleresco (200-500 euro) e poi la redazione dell inventario da parte del cancelliere o del notaio designato: il costo varia da 800 a 2.500 euro per inventari di media complessita, fino a oltre 5.000 euro per patrimoni complessi che richiedono perizie su immobili o aziende. L inventario va depositato nel termine di 3 mesi (40 giorni per chi e in possesso). Successivamente l erede beneficiato deve seguire le regole di liquidazione: pubblicazione di avvisi ai creditori, soddisfacimento secondo precedenze legali, eventuale procedura di liquidazione concorsuale se l attivo non basta. La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dall apertura della successione, sia in caso di accettazione pura sia con beneficio. Le imposte ipotecaria e catastale e successione si applicano allo stesso modo.

    Modalita di accettazione tacita e atti che la integrano

    L accettazione tacita (artt. 476-478 c.c.) si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volonta di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non in qualita di erede. La giurisprudenza ha enucleato un elenco esemplificativo: la vendita di un bene ereditario, la riscossione di un credito del defunto, la stipulazione di una transazione su un credito ereditario, la donazione di un bene del de cuius, l accettazione di un legato a favore di un terzo da soddisfare con beni ereditari, la presentazione della dichiarazione di successione con assunzione di obblighi tributari nominali, la voltura catastale di immobili ereditari. Non sono accettazione tacita gli atti di mera conservazione e gestione provvisoria (artt. 460-461 c.c.): pagamento delle spese funebri, azione possessoria, riscossione di un canone gia maturato.

    La distinzione e cruciale perche l accettazione tacita preclude la possibilita di rinunciare e, una volta intervenuta, rende difficile (anche se non sempre impossibile) ricorrere al beneficio di inventario. Il chiamato in possesso dei beni ereditari ha solo 40 giorni per fare l inventario (art. 485 c.c.); se non lo fa, si considera erede puro e semplice. Se il chiamato non e in possesso, il termine generale per l accettazione (pura o con beneficio) e 10 anni, ma i creditori possono chiedere al giudice di assegnare un termine (actio interrogatoria, art. 481 c.c.) entro il quale il chiamato deve esprimersi.

    Liquidazione dell eredita beneficiata e separazione dei patrimoni

    L erede che accetta con beneficio deve seguire una procedura ordinata di liquidazione (artt. 495-510 c.c.). Si distinguono due modalita: liquidazione amichevole o per concorso dei creditori. Nella prima, l erede paga via via i creditori che si presentano fino ad esaurimento dei beni, senza preferenza ma con il rischio di azioni successive da creditori non soddisfatti. Nella seconda, l erede o un creditore puo richiedere la procedura concorsuale: si pubblica un avviso ai creditori (su gazzetta ufficiale), si raccolgono le domande, si forma un piano di riparto secondo le precedenze legali (cause di prelazione, ipoteche, privilegi). E la modalita raccomandata per patrimoni complessi o con debiti incerti.

    Effetto fondamentale del beneficio e la separazione dei patrimoni (artt. 512-518 c.c.): il patrimonio del defunto e quello dell erede restano distinti. I creditori del defunto si soddisfano sui beni ereditari con priorita; i creditori personali dell erede non possono aggredire i beni ereditari finche non sono soddisfatti quelli del defunto. La separazione si chiede entro 3 mesi dall apertura della successione con domanda al tribunale o iscrizione di ipoteca per i beni immobili. La perdita del beneficio (per accettazione tacita successiva, alienazioni vietate ex art. 493 c.c., omissione di beni dall inventario in malafede) ricostituisce la confusione patrimoniale e l erede risponde dei debiti con tutti i suoi beni.

    Rinuncia e rappresentazione

    La rinuncia all eredita (art. 519 c.c.) e atto formale: dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione e inserita nel registro delle successioni. E retroattiva: il rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato. Operano allora le regole della rappresentazione (artt. 467-469 c.c.): se il rinunciante e in linea retta discendente o e fratello o sorella del defunto, i suoi discendenti subentrano nella sua quota. Se nessun rappresentante accetta, si applica l accrescimento tra coeredi della stessa categoria (art. 522 c.c.) o si apre la chiamata successiva. La rinuncia puo essere revocata entro 10 anni se nel frattempo l eredita non e stata accettata da altri o non si e prescritto il diritto di accettazione.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Cosa succede se accetto puramente e poi scopro un debito grosso?

    L accettazione pura e irrevocabile salvo vizi del consenso. Se si scoprono debiti dopo l accettazione si risponde con il proprio patrimonio. L unica via per evitare conseguenze e impugnare l accettazione per errore (art. 482 c.c.) entro 5 anni: serve dimostrare che l errore era essenziale e riconoscibile, condizione molto stringente. Per questo il beneficio di inventario e raccomandato in caso di dubbio.

    Si puo passare dall accettazione pura al beneficio di inventario?

    Si, ma solo se non si e ancora avuta accettazione tacita irrimediabile e se i termini dell art. 487 c.c. non sono decorsi. In particolare, il chiamato in possesso dei beni ha 40 giorni per fare l inventario e dichiarare il beneficio. Se non possiede i beni, ha 3 mesi dall apertura della successione (o dalla conoscenza della chiamata) per richiedere il termine al giudice. Trascorsi i termini, l accettazione si consolida come pura.

    Il beneficio di inventario e sempre obbligatorio per i minori?

    Si. Per minori, interdetti, inabilitati, persone giuridiche, enti, associazioni non riconosciute l accettazione e sempre con beneficio di inventario. Per i minori il termine per l inventario non decorre fino al raggiungimento della maggiore eta. Il rappresentante legale che accetta per il minore in modo difforme non realizza accettazione pura ma una accettazione invalida che il minore divenuto maggiore potra rifiutare o confermare.

    Conviene sempre il beneficio di inventario?

    Nella maggior parte dei casi di patrimoni di media complessita, si. I costi dell inventario (800-2.500 euro) sono in genere modesti rispetto al rischio di rispondere dei debiti ereditari con i propri beni. Eccezioni: patrimoni evidentemente capienti dove e nota la totalita di beni e debiti; eredita rapide tra coniugi giovani con un solo immobile e nessun debito. Ma anche in questi casi il beneficio non e mai svantaggioso, salvo i costi extra.

    Se rinuncio all eredita, i miei figli possono ancora succedere?

    Si, opera la rappresentazione (artt. 467-469 c.c.): se il chiamato rinuncia o non puo accettare, i suoi discendenti subentrano nella sua quota. Ad esempio, se Tizio rinuncia all eredita del padre, i suoi figli Caio e Mevia subentreranno nella quota che sarebbe stata di Tizio. Per evitare anche questo subentro, anche i discendenti devono rinunciare singolarmente. La rappresentazione opera in linea retta discendente e tra fratelli.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • CCNL Spettacolo: Tredicesima e premi

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI: tredicesima a dicembre + (opzionale) quattordicesima da contratto integrativo. Per OTD: 13ª conglobata in paga settimanale (+8,33%). Premi di completamento produzione frequenti (bonus al wrap di film/serie). PdR detassato 5%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima OTI

    1 mensilità entro 20 dicembre. Composizione: minimo + indennità fisse.

    13ª OTD conglobata

    +8,33% conglobato in paga settimanale (insieme a 8,33% ferie + 8,33% TFR).

    Bonus completamento produzione

    Frequente nelle case produzione: bonus al wrap del progetto. Variabile (€500-5.000 in base ruolo e budget produzione)…

    Cachet attori

    Per attori protagonisti: cachet negoziato individualmente (no CCNL stipendio). Possibile percentuale incassi (box off…

    Welfare aziendale

    In case produzione strutturate: buoni pasto, voucher, polizze. In RAI/Mediaset: welfare aziendale consolidato (polizz…

    Tredicesima OTI

    1 mensilità entro 20 dicembre. Composizione: minimo + indennità fisse.

    13ª OTD conglobata

    +8,33% conglobato in paga settimanale (insieme a 8,33% ferie + 8,33% TFR).

    Bonus completamento produzione

    Frequente nelle case produzione: bonus al wrap del progetto. Variabile (€500-5.000 in base ruolo e budget produzione). Detassato 5% se PdR aziendale.

    Cachet attori

    Per attori protagonisti: cachet negoziato individualmente (no CCNL stipendio). Possibile percentuale incassi (box office bonus).

    Welfare aziendale

    In case produzione strutturate: buoni pasto, voucher, polizze. In RAI/Mediaset: welfare aziendale consolidato (polizze, abbonamenti, formazione).

    Casi pratici

    Tizio – Caso Tredicesima e premi 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica tredicesima e premi secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Tredicesima e premi 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce tredicesima e premi in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Tredicesima e premi 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali tredicesima e premi.

    Domande frequenti

    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Tredicesima e premi?
    Risposta sintetica su tredicesima e premi in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Pompe Funebri: Maternità

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Maternità CCNL Pompe Funebri: 5 mesi 100%, esonero contatto salme/biologici in gravidanza, paternità 10gg.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Maternità
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione
    Esonero rischi Vedi sezione
    Paternità Vedi sezione
    Congedo parentale Vedi sezione
    Allattamento Vedi sezione

    Maternità 5 mesi

    5 mesi al 100%.

    Esonero rischi

    Esonero contatto salme/rischi biologici. Spostamento mansione ufficio/amministrazione.

    Paternità

    10 gg al 100%.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia.

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno + esonero notturno/reperibilità.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Maternità
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su maternità.
    Caia – addetta onoranze Maternità
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce maternità a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Maternità
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina maternità con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Maternità?
    Risposta su maternità CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Maternità?
    Approfondimento maternità per addetti settore.
    Domanda 3 Maternità?
    Caso H24 7/7 e maternità.
    Domanda 4 Maternità?
    Tutele specifiche maternità settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 85 L. 633/1941

    Art. 85 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.

    Tuttavia: a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico; b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico. 42

    Fonte: Normattiva.it.

  • SRL vs SRLS: differenze, capitale e responsabilita 2026

    La società a responsabilità limitata è la forma giuridica più diffusa in Italia per attività imprenditoriali strutturate. Dal 2012 il legislatore ha introdotto una variante semplificata, la SRL semplificata (SRLS), pensata per agevolare l’avvio di impresa con un capitale simbolico di un euro. Comprendere la differenza tra SRL ordinaria e SRLS è essenziale per scegliere la forma più adatta: capitale minimo, costi di costituzione, oggetto sociale, ingresso di nuovi soci e responsabilità patrimoniale presentano regole distinte, disciplinate negli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo SRL ordinaria SRL semplificata (SRLS)
    Norma di riferimento artt. 2462-2483 c.c. art. 2463-bis c.c.
    Capitale sociale minimo 10.000 euro (versabile anche per il 25% in fase di costituzione) da 1 euro fino a 9.999,99 euro (interamente versato in denaro)
    Atto costitutivo atto pubblico notarile, statuto liberamente redigibile atto pubblico notarile su modello standard tipizzato dal MEF, non modificabile
    Costi notarili onorario notarile pieno (indicativamente 1.500-3.000 euro) più imposte esenzione da onorario notarile, imposta di registro e diritti di segreteria
    Soci ammessi persone fisiche e giuridiche, senza limiti di età solo persone fisiche; in passato limite under 35, oggi aperto a tutti
    Responsabilità patrimoniale limitata al conferimento del singolo socio limitata al conferimento (uguale alla SRL ordinaria)
    Conferimenti denaro, beni in natura, crediti e prestazioni d’opera solo denaro
    Modifica statuto libera nelle forme dell’art. 2480 c.c. vincolata al modello standard; passaggio a SRL ordinaria per personalizzazioni

    SRL ordinaria: caratteristiche e disciplina

    La SRL ordinaria è regolata da art. 2462 c.c., che fissa il principio di autonomia patrimoniale
    perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. art. 2463 c.c. richiede
    un capitale minimo di diecimila euro, sottoscritto integralmente all’atto della costituzione e versato almeno
    per il venticinque per cento, fatte salve le ipotesi in cui la legge richieda il versamento integrale.
    La governance è flessibile: i soci possono adottare un amministratore unico, un consiglio di amministrazione
    collegiale o, nei limiti consentiti, un’amministrazione disgiunta o congiunta, come previsto da art. 2475 c.c..
    Lo statuto può prevedere quote di partecipazione di diverso valore, diritti particolari attribuiti a singoli
    soci, clausole di prelazione e di gradimento, patti di trascinamento e accompagnamento, opzioni di acquisto
    e disposizioni sulla circolazione delle partecipazioni. La SRL ordinaria si presta quindi a strutture
    societarie complesse, anche con investitori istituzionali, holding di partecipazione o veicoli di
    co-investimento.

    I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in beni in natura, in crediti e perfino in prestazioni
    d’opera o servizi, purché garantite da polizza fideiussoria o cauzione bancaria, secondo quanto disposto da
    art. 2464 c.c. e art. 2465 c.c.. art. 2247 c.c. ricorda che il contratto di società presuppone il conferimento di beni o servizi
    per l’esercizio in comune di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Le decisioni dei
    soci, indicate in art. 2479 c.c., comprendono l’approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori, le
    modifiche statutarie disciplinate da art. 2480 c.c., l’aumento e la riduzione di capitale. art. 2473 c.c. disciplina il
    diritto di recesso del socio in presenza di determinate cause statutarie o legali. Lo scioglimento avviene
    nei casi tipici di art. 2484 c.c.: scadenza del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di
    funzionamento, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, deliberazione assembleare. Il regime
    della responsabilità degli amministratori segue quanto previsto da art. 2476 c.c., con possibilità per i soci di
    esercitare l’azione di responsabilità anche individualmente.

    SRL semplificata: caratteristiche e disciplina

    La SRL semplificata, introdotta con il decreto legge 1/2012 e oggi disciplinata
    dall’art. 2463-bis del codice civile, è una variante della SRL pensata per ridurre le barriere all’avvio di
    impresa. Il capitale sociale può essere fissato in qualsiasi importo compreso tra 1 euro e 9.999,99
    euro
    , deve essere sottoscritto e interamente versato in denaro al momento della costituzione. Lo
    statuto è redatto secondo un modello standard tipizzato dal Ministero dell’Economia e delle
    Finanze, non personalizzabile. L’atto pubblico notarile è obbligatorio ma il notaio non percepisce onorario;
    sono esenti anche l’imposta di registro, i diritti di segreteria e i diritti camerali in fase di iscrizione.
    Il modello tipizzato disciplina in modo predefinito ragione sociale, oggetto sociale, durata, regole di
    amministrazione, regime dei conferimenti, distribuzione degli utili e cause di scioglimento, lasciando ai
    soci uno spazio di personalizzazione molto limitato.

    La responsabilità patrimoniale dei soci resta limitata al conferimento, come nella SRL
    ordinaria: il regime di autonomia patrimoniale perfetta non muta. La governance segue le stesse regole della
    SRL ordinaria e si applicano per il resto le norme degli articoli 2462 e seguenti, ad eccezione di quanto
    incompatibile con il modello standard. La SRLS può essere amministrata da un amministratore unico o da un
    consiglio. Resta vincolata la composizione sociale: solo persone fisiche possono essere socie,
    non società o enti. È vietato il conferimento in natura: solo denaro. Quando la struttura societaria deve
    diventare più articolata, è prassi convertire la SRLS in SRL ordinaria con delibera di aumento del capitale
    fino a diecimila euro e modifica dello statuto in forma libera, abbandonando il vincolo del modello
    standard. Il passaggio comporta gli stessi oneri di una modifica statutaria ordinaria: atto notarile,
    imposta di registro, iscrizione al Registro delle imprese. È importante valutare la trasformazione anche dal
    punto di vista fiscale e contabile, poiché alcuni patti parasociali e clausole di tutela degli investitori
    non possono coesistere con il modello tipizzato della SRLS.

    Quando conviene SRL e quando conviene SRLS

    La scelta dipende da tre variabili: capitale disponibile, complessità della governance e prospettive di
    crescita. Si pensi al caso di Tizio, giovane sviluppatore che vuole avviare una software house
    con duemila euro di liquidità iniziale: la SRL semplificata gli consente di costituire la società senza
    sopportare i costi notarili pieni e di iniziare l’attività con un capitale proporzionato alle esigenze
    operative. Quando il fatturato cresce e si rende necessario accogliere un investitore o introdurre clausole
    statutarie particolari, Tizio può deliberare la trasformazione in SRL ordinaria. Nelle valutazioni pratiche
    incidono anche la natura dell’attività esercitata (commerciale, di servizi, professionale assimilata), la
    necessità di accedere a finanziamenti bancari – gli istituti di credito tendono a valutare positivamente
    una struttura patrimoniale solida – e le aspettative di ingresso di nuovi soci.

    Diverso il caso di Caio e Sempronio, due imprenditori che vogliono fondare
    una società di consulenza con apporti differenziati – uno conferisce denaro, l’altro un’attività di lavoro
    qualificato – e desiderano disciplinare in statuto un diritto di gradimento sulle future cessioni di quota: in
    questo scenario la SRL ordinaria è la forma adeguata, perché la SRLS non consente né conferimenti in natura né
    modifiche allo statuto standard. La SRL ordinaria è anche obbligata quando uno dei soci è una società o un
    ente diverso da persona fisica, o quando si prevede l’ingresso di soci finanziatori e l’emissione di
    strumenti finanziari partecipativi. La SRLS resta lo strumento di prima scelta per start-up
    individuali
    , piccole attività familiari, prestazioni professionali a bassa intensità di capitale e
    per microimprese che desiderano testare il mercato prima di investire in una struttura più articolata.
    Una considerazione ulteriore riguarda l’immagine: in alcuni contesti professionali la SRLS, con il suo
    capitale simbolico, può apparire meno solida agli occhi di clienti istituzionali, fornitori strategici o
    banche. Per attività che instaurano rapporti commerciali continuativi con grandi committenti, la SRL
    ordinaria offre un’immagine di stabilità patrimoniale che la SRLS non sempre può garantire.

    Costi, tempi e procedura di costituzione

    I costi di costituzione divergono in maniera significativa. Per la SRL ordinaria si stima
    indicativamente un onorario notarile compreso tra 1.500 e 3.000 euro, a cui vanno aggiunte imposta di registro
    (200 euro), imposta di bollo (156 euro), diritti camerali (circa 200 euro annui) e tassa di concessione
    governativa per la vidimazione dei libri sociali (310 euro). Per la SRL semplificata, l’atto pubblico è
    obbligatorio ma l’onorario notarile non è dovuto: il notaio è remunerato forfettariamente nei
    casi previsti dalla normativa speciale. Restano dovuti il bollo, i diritti di segreteria e i diritti camerali,
    con esenzioni parziali. Il risparmio complessivo per una SRLS, rispetto a una SRL ordinaria, è
    indicativamente di 2.000-2.500 euro al momento della costituzione. Vanno considerati anche i costi successivi:
    la tenuta della contabilità, il deposito annuale del bilancio, le comunicazioni al Registro delle imprese,
    gli oneri previdenziali per gli amministratori e i soci che lavorano nell’impresa, le eventuali consulenze
    professionali periodiche. A regime, la differenza di costo tra SRL ordinaria e SRLS si attenua, poiché le
    incombenze contabili e fiscali sono sostanzialmente le stesse.

    I tempi sono assimilabili: la firma dell’atto presso il notaio richiede una seduta,
    l’iscrizione al Registro delle imprese avviene entro 20 giorni con effetti costitutivi. Il versamento del
    capitale segue regole distinte: nella SRL ordinaria almeno il 25% in banca al momento della costituzione,
    nella SRLS l’intero capitale interamente versato in denaro. Per la fiscalità, entrambe le
    forme societarie sono soggette a IRES (24%) e IRAP (3,9%); non vi è differenza di trattamento tributario. La
    differenza fiscale rilevante si manifesta solo nella scelta tra SRL e impresa individuale in regime
    forfettario, tema che esula da questo confronto. Sotto il profilo previdenziale, gli amministratori sono
    iscritti alla gestione separata INPS o, se artigiani o commercianti, alla gestione speciale corrispondente
    con il versamento dei contributi minimi. La distribuzione di utili è soggetta a ritenuta d’imposta al 26%
    in caso di socio persona fisica, secondo le regole ordinarie della tassazione del capitale.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e SRLS?

    La differenza principale risiede nel capitale minimo e nei costi di costituzione. La SRL ordinaria richiede un capitale di almeno diecimila euro e sopporta gli onorari notarili pieni, mentre la SRL semplificata può essere costituita con un capitale da uno a 9.999 euro senza onorario notarile. La responsabilità patrimoniale dei soci, limitata al conferimento, è identica nelle due forme.

    Quale costa di meno tra SRL ordinaria e SRLS?

    La SRLS costa significativamente meno in fase di costituzione: l’onorario notarile è azzerato e diverse imposte sono ridotte, con un risparmio indicativo di 2.000-2.500 euro. A regime, però, i costi annuali per tenuta della contabilità, deposito del bilancio e diritti camerali sono comparabili. La differenza si concentra nella fase iniziale.

    Si può passare da SRLS a SRL ordinaria?

    Sì, la trasformazione da SRLS a SRL ordinaria è una delibera assembleare che richiede l’aumento del capitale sociale ad almeno diecimila euro e la modifica dello statuto, abbandonando il modello standard tipizzato. È un’operazione frequente quando la società cresce e necessita di clausole personalizzate o vuole ammettere soci diversi da persone fisiche.

    I soci di una SRLS rispondono illimitatamente?

    No. Anche nella SRL semplificata vige il principio di autonomia patrimoniale perfetta: i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita. È uno degli equivoci più diffusi: il capitale ridotto non comporta un’estensione della responsabilità personale. Il principio dell’art. 2462 c.c. si applica integralmente.

    Si può conferire un bene in natura in SRLS?

    No. L’art. 2463-bis c.c. impone che il capitale della SRLS sia conferito esclusivamente in denaro e interamente versato al momento della costituzione. Per conferire beni in natura, crediti o prestazioni d’opera occorre costituire una SRL ordinaria, oppure trasformare successivamente la SRLS in SRL ordinaria modificando lo statuto.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione

    Art. 26 L. 184/1983 – Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

    2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

    3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

    4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

    5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza

  • Art. 1041 Codice della Navigazione: Giudice competente

    Art. 1041 Codice della Navigazione: Giudice competente

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Giudice competente).

    Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è il foro generale dell'istante.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Legge Cirinnà (L. 76/2016): unioni civili e convivenze di fatto

    Art. 1 L. 76/2016 – Unioni civili e convivenze di fatto

    Testo vigente – Legge 20 maggio 2016, n. 76 (aggiornato da Normattiva)

    Unione civile tra persone dello stesso sesso (commi 1-35)

    1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

    2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

    3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

    4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

    a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

    b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

    c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

    d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

    5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

    6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finchè dura l'assenza.

    7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

    Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

    a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

    b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

    8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

    9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

    10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

    11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

    12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

    13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

    14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

    15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

    16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

    17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

    18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

    19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

    20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

    21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

    22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

    23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

    24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

    25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

    26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

    28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

    b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

    c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

    29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

    30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

    Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

    31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

    32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

    33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

    34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

    35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Convivenze di fatto: definizione e diritti (commi 36-49)

    36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

    37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

    39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

    40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

    a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

    b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

    41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

    42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

    43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

    44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

    45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

    46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

    «Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

    47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

    48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

    49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

    Contratto di convivenza (commi 50-65)

    50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

    51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

    52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

    a) l'indicazione della residenza;

    b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

    c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

    54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.

    55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

    56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

    57. II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

    a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

    b) in violazione del comma 36;

    c) da persona minore di età;

    d) da persona interdetta giudizialmente;

    e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

    58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

    59. Il contratto di convivenza si risolve per:

    a) accordo delle parti;

    b) recesso unilaterale;

    c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

    d) morte di uno dei contraenti.

    60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

    61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

    62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

    63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

    64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

    «Art. 30-bis (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

    2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

    65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

    Deleghe e disposizioni finali (commi 66-69)

    66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

    b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

    69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Articolo 48 TU Giustizia Tributaria: Competenza per territorio

    Art. 48 D.Lgs. 175/2024 – Competenza per territorio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
    Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

    2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.