Art. 532 c.p.c. – Vendita a mezzo di commissionario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con
provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda
alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno
stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo
inferiore al minimo ivi segnato.
