Art. 148 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Fonte: Normattiva.it.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.
Fonte: Normattiva.it.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.
3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell’Agenzia.
Il rinnovo del CCNL UNEBA del 24 gennaio 2025 ha rafforzato il sistema di welfare contrattuale con l'introduzione di un piano di sanità integrativa tramite Unisalute dal 1° gennaio 2026, confermando il fondo pensione complementare PREVIFONDER e la bilateralità di settore attraverso ENBAS.
Il CCNL UNEBA prevede tre pilastri di welfare contrattuale: la sanità integrativa (piano sanitario Unisalute, contributo datore 8 €/mese × 14 mensilità dal 1° gennaio 2026), la previdenza complementare (fondo PREVIFONDER, contributo datore 1% + lavoratore 1%) e la bilateralità di settore (ENBAS, per formazione e sostegno al reddito). Tutti e tre gli istituti integrano le tutele di legge senza sostituirle.
| Istituto | Fonte contrattuale | Contributo datore | Contributo lavoratore | Decorrenza |
|---|---|---|---|---|
| Sanità integrativa (Unisalute) | CCNL UNEBA 2025, art. welfare | 8 €/mese × 14 mens. (112 €/anno) | Non previsto | 1° gennaio 2026 |
| Previdenza complementare (PREVIFONDER) | CCNL UNEBA + accordo istitutivo | 1% della retribuzione contrattuale | 1% della retribuzione contrattuale (volontario) | Vigente (adesione individuale) |
| Bilateralità (ENBAS) | CCNL UNEBA + accordo istitutivo | Contributo bilaterale contrattuale | Quota parte lavoratore | Vigente |
Avviso: gli importi del contributo Unisalute (8 €/mese × 14 mensilità) sono quelli previsti dal rinnovo del 24 gennaio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026. Le prestazioni coperte dal piano sanitario dipendono dalle condizioni della polizza Unisalute stipulata da UNEBA: per i dettagli aggiornati si rimanda al testo contrattuale e al sito www.uneba.org. Le percentuali PREVIFONDER e i contributi ENBAS vanno verificati sul testo del CCNL vigente.
Con il rinnovo del 24 gennaio 2025, il CCNL UNEBA ha introdotto un piano di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori dipendenti dalle strutture aderenti a UNEBA. Il piano è gestito tramite Unisalute, compagnia del Gruppo Unipol specializzata nella sanità integrativa, con la quale UNEBA ha stipulato una convenzione collettiva.
Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro: 8 euro al mese per 14 mensilità, per un totale di 112 euro annui per lavoratore. Il lavoratore non è tenuto a versare alcuna quota aggiuntiva per accedere alle prestazioni base del piano collettivo. L'iscrizione avviene automaticamente per tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in forza alla data di attivazione; per i nuovi assunti scatta dalla data di assunzione.
Le prestazioni tipicamente coperte da un piano sanitario integrativo di questo tipo includono:
Il dettaglio delle prestazioni coperte, i massimali, le franchigie e le esclusioni sono definiti nelle condizioni di polizza Unisalute stipulata da UNEBA. Per conoscere le prestazioni effettivamente incluse nel piano collettivo si deve fare riferimento al documento contrattuale specifico disponibile presso il datore di lavoro o il sindacato firmatario.
Il contributo datoriale alla sanità integrativa non costituisce retribuzione imponibile per il lavoratore, a condizione che il fondo o la compagnia operi nei termini previsti dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. In questo caso, i contributi versati dal datore sono esclusi dalla base imponibile IRPEF fino a un massimale di 3.615,20 euro annui, soglia che tiene conto di tutti i contributi datoriali sanitari percepiti dal lavoratore nell'anno fiscale.
Il contributo di 112 euro annui previsto dal CCNL UNEBA è ampiamente al di sotto di tale soglia, pertanto non genera imponibile fiscale aggiuntivo per il lavoratore. Le prestazioni erogate dal piano sanitario non costituiscono nemmeno reddito imponibile per il lavoratore, purché il piano operi nei termini di legge.
PREVIFONDER è il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore, istituito da AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e da UNEBA insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie dei rispettivi contratti collettivi, ivi comprese FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL e UILTuCS per il settore UNEBA.
PREVIFONDER è un fondo pensione complementare a contribuzione definita, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Funziona attraverso versamenti periodici che si accumulano nel conto individuale del lavoratore, investiti secondo profili di rischio/rendimento scelti dall'aderente, e vengono erogati come rendita o capitale integrativo alla pensione INPS.
La struttura dei contributi nel CCNL UNEBA è:
Il vantaggio fiscale dell'adesione è significativo: i contributi versati (sia datoriali sia del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui. I rendimenti maturati nel fondo sono tassati al 20% (più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF). Le prestazioni finali in rendita o capitale beneficiano di aliquote ridotte.
ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie) è l'organismo bilaterale istituito da UNEBA e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La bilateralità di settore svolge funzioni di raccordo tra datori e lavoratori su temi che vanno oltre la contrattazione pura: formazione continua, sostegno al reddito, assistenza nell'applicazione del contratto, certificazione dei contratti a termine.
Le funzioni tipiche di ENBAS includono:
Il finanziamento di ENBAS avviene attraverso il contributo bilaterale contrattualmente previsto, a carico di datore e lavoratore secondo le aliquote stabilite dal CCNL. Le strutture che non versano il contributo bilaterale perdono l'accesso ai servizi dell'ente e possono essere soggette a sanzioni contrattuali.
È importante distinguere ciò che il CCNL AGGIUNGE rispetto a ciò che la legge già garantisce:
Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Le prestazioni sanitarie Unisalute e le condizioni di PREVIFONDER dipendono dalle polizze e dai regolamenti in vigore: per i dettagli aggiornati consultare i documenti informativi ufficiali disponibili su www.uneba.org e sui siti di FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il ricorso e il reclamo sono strumenti impugnatori che spesso vengono confusi. Il ricorso e un atto di apertura del procedimento o di impugnazione di una sentenza, regolato in modi diversi nei processi civile, amministrativo e tributario. Il reclamo e una specifica forma di impugnazione, tipicamente cautelare o sommaria, contro provvedimenti del giudice di primo grado o del giudice tutelare. Le distinzioni incidono su termini, organo destinatario, effetti sospensivi e contenuti.
| Profilo | Ricorso | Reclamo |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | vari articoli: art. 360 c.p.c. (cassazione); art. 414 c.p.c. (lavoro); art. 41 c.p.a.; art. 18 D.Lgs. 546/1992 (tributario) | art. 739 c.p.c. (volontaria giurisdizione); art. 669-terdecies c.p.c. (cautelare); art. 26 D.Lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione tributaria) |
| Natura | atto introduttivo del giudizio o di impugnazione di sentenza | impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria |
| Ambiti tipici | processo civile (cassazione, lavoro), amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), tributario (CTP e CTR), penale (incidenti probatori, cassazione) | provvedimenti volontaria giurisdizione, ordinanze cautelari, decreti del giudice tutelare, provvedimenti del giudice del fallimento |
| Termine | variabile: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile; 30 giorni per ricorso tributario CTP | 10 giorni dalla comunicazione o notifica (art. 739 c.p.c.); 15 giorni per reclamo cautelare |
| Organo destinatario | giudice superiore (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, CTR) o giudice del giudizio (giudice del lavoro) | tribunale collegiale, corte d’appello, o tribunale in composizione collegiale |
| Effetto sospensivo | generalmente non automatico; va richiesto e motivato | spesso non automatico; il giudice del reclamo puo sospendere |
| Procedura | contraddittorio pieno; udienza pubblica o camera di consiglio | camera di consiglio in tempi rapidi; contraddittorio sommario |
| Esito tipico | sentenza che accoglie, rigetta o cassa | ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato |
Il ricorso e un atto giuridico polifunzionale. Nel processo civile, puo essere atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. 414 c.p.c. nel rito del lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nel procedimento semplificato di cognizione, che dal 2023 ha sostituito il rito sommario ex art. 702-bis) o atto di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.). Nel processo amministrativo, il ricorso e l’atto tipico di apertura del giudizio davanti al TAR (art. 41 c.p.a.) e davanti al Consiglio di Stato in appello.
Nel processo tributario il ricorso (art. 18 D.Lgs. 546/1992) e l’atto con cui il contribuente impugna un atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella esattoriale, diniego di rimborso) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha trasformato le commissioni in Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con giudici professionali per le controversie sopra i 3.000 euro.
Il ricorso per cassazione, regolato dal c.p.c. art. 360 e ss., e il principale strumento di impugnazione di legittimita: deduce vizi specifici (violazione di legge, motivazione mancante o apparente, nullita della sentenza o del procedimento) ed e ammesso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione. La giurisprudenza di legittimita ha progressivamente ristretto l’ammissibilita dei ricorsi privi di specificita motivazionale, valorizzando il principio di autosufficienza.
Il reclamo civile generale e regolato da Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c.: contro i decreti emessi dal giudice di volontaria giurisdizione (tipicamente il giudice tutelare per amministrazione di sostegno, tutela, curatela) si propone reclamo in 10 giorni dalla comunicazione o notifica alla Corte d’Appello. Il reclamo si propone con ricorso e si decide in camera di consiglio. Il provvedimento conclusivo e un decreto, non ricorribile in cassazione se non per violazione di legge in casi tassativi (Sez. Un. 21285/2005, principio confermato).
Il reclamo cautelare e disciplinato da Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: contro le ordinanze cautelari (sequestri, provvedimenti d’urgenza ex art. 700, denuncia di nuova opera) si propone reclamo entro 15 giorni alla composizione collegiale del tribunale (o alla Corte d’Appello se il provvedimento e stato emesso in primo grado dal tribunale in composizione collegiale). Il collegio decide in tempi rapidi confermando, modificando o revocando il provvedimento.
Il reclamo tributario, introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e oggi sostanzialmente assorbito dalla mediazione tributaria, e meccanismo deflattivo per liti di valore inferiore a 50.000 euro: il contribuente presenta reclamo con istanza di mediazione, e l’Agenzia ha 90 giorni per esaminare. Solo se il reclamo non e accolto, il ricorso si trasforma in giudizio davanti alla CGT. La riforma del 2022 ha ridotto la portata di questo meccanismo.
Per scegliere lo strumento giusto bisogna identificare il provvedimento da impugnare. Tizio riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per 25.000 euro: deve proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni. Caio ottiene a Roma in primo grado un’ordinanza cautelare di sequestro conservativo emessa contro di lui: deve proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. al collegio entro 15 giorni dalla notifica.
Sempronio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vuole contestare un decreto del giudice tutelare che ha nominato un amministratore non gradito: deve presentare reclamo in 10 giorni alla Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. Se invece la lite riguarda l’impugnazione di una sentenza definitiva di primo grado in una causa civile ordinaria, la via e l’appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione.
In materia amministrativa, contro un provvedimento della PA si propone ricorso al TAR; contro la sentenza del TAR si propone ricorso in appello al Consiglio di Stato. In materia penale, contro le sentenze di primo grado del tribunale si propone appello; contro le sentenze di appello e contro alcune sentenze inappellabili si propone ricorso per cassazione. Il reclamo, in penale, ha applicazioni puntuali (per esempio contro misure cautelari personali).
I costi variano in funzione del rito. Ricorso in cassazione: contributo unificato pari al doppio di quello del giudizio di primo grado (D.P.R. 115/2002), oltre alle marche da bollo e ai costi forensi (compensi medi 4.000-15.000 euro per controversie sopra i 50.000 euro). Ricorso tributario: contributo unificato a scaglioni di valore (30 euro fino a 2.582 euro; 60 euro fino a 5.000; 120 fino a 25.000; 250 fino a 75.000; 500 fino a 200.000; 1.500 oltre 200.000). Ricorso TAR: contributo unificato variabile da 650 a 6.000 euro a seconda della materia.
Il reclamo ha costi piu contenuti. Il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. comporta il pagamento di meta del contributo unificato del giudizio di merito. Il reclamo ex art. 739 c.p.c. (giudice tutelare) ha un contributo ridotto. I tempi del reclamo sono notevolmente piu rapidi del giudizio ordinario di impugnazione: la decisione viene tipicamente assunta in 60-180 giorni dal deposito. Il ricorso di cassazione, invece, vede tempi medi di definizione tra 2 e 4 anni. Il ricorso tributario di primo grado richiede mediamente 1-2 anni.
Il ricorso e un atto di apertura del giudizio o di impugnazione di sentenza in vari riti (civile, amministrativo, tributario, lavoro). Il reclamo e una specifica forma di impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria, con termini brevi (10-15 giorni) e procedura camerale rapida.
Generalmente il reclamo, perche prevede contributi unificati ridotti o dimezzati rispetto al giudizio ordinario e tempi piu brevi. Il ricorso per cassazione e tipicamente il piu costoso (contributo doppio e compensi forensi piu elevati). Il ricorso al TAR ha contributi che variano dai 650 ai 6.000 euro a seconda della materia.
Sono atti distinti per natura e per oggetto. Tuttavia, contro alcune decisioni rese in sede di reclamo (per esempio la decisione del collegio che conferma o modifica un’ordinanza cautelare) e ammesso ulteriore ricorso per cassazione solo per violazione di legge nei casi tassativi previsti. Le due fasi possono dunque collegarsi in una sequenza impugnatoria.
Per il ricorso variano: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile e per ricorso tributario; 60 giorni per amministrativo. Per il reclamo: 10 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 739 c.p.c.); 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza cautelare (art. 669-terdecies). Il superamento del termine comporta decadenza e inammissibilita.
Tendenzialmente la giurisprudenza applica il principio della conservazione degli atti processuali: se l’errore e formale ma il giudice competente e quello corretto, l’atto puo essere riqualificato. Se invece manca la competenza o il termine e scaduto, l’atto e inammissibile. E sempre prudente verificare con attenzione la natura del provvedimento e la norma di riferimento prima di proporre l’impugnazione.
Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.
In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.
Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.
Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Indennità di reperibilità | Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di turno | Articolazione del lavoro su turni avvicendati | Imponibile; misura fissata dal CCNL |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.
Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.
Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).
La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.
Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi automatici legati alla durata del rapporto di lavoro con lo stesso datore. Non sono fissati dalla legge ma dai CCNL: la periodicità (di solito ogni 2-3 anni), l’importo e il numero massimo variano da settore a settore. Maturano dalla data di assunzione e si accumulano fino al limite contrattuale.
| Settore (CCNL) | Periodicità | Importo indicativo per scatto | N. max scatti |
|---|---|---|---|
| Metalmeccanici Industria | Ogni 2 anni | Variabile per livello (tabella CCNL) | 5 scatti |
| Commercio / Terziario | Ogni 2 anni | Variabile per livello | 6 scatti |
| Edilizia Industria | Ogni 2 anni | Percentuale sulla paga base | 5 scatti |
| Pubblica Amministrazione | Ogni 3 anni (fasce retributive) | Incremento tabellare | Fino a 9 fasce |
| Studi professionali | Ogni 2 anni | Variabile per livello | 5 scatti |
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici automatici della retribuzione, disciplinati esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Maturano dalla data di assunzione (o, per i passaggi di livello, dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL). Non è necessaria alcuna richiesta: il datore è tenuto ad applicarli d’ufficio alla scadenza prevista.
Cambiando datore di lavoro, l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore: gli scatti accumulati con il precedente non si trasferiscono automaticamente, salvo accordo tra le parti o previsione specifica del CCNL.
Non esiste una disciplina legale unitaria: ogni CCNL fissa il proprio regime. I parametri che variano sono: la periodicità (ogni 2 o 3 anni nella maggioranza dei contratti); l’importo (fisso in euro, percentuale sulla paga base o sulla retribuzione di livello); il numero massimo di scatti conseguibili; le eventuali date fisse di decorrenza (in alcuni CCNL lo scatto decorre dal mese successivo al maturare dei requisiti). È quindi indispensabile consultare il CCNL applicato dal proprio datore.
Gli scatti di anzianità sono un diritto contrattuale: se il datore non li eroga, il lavoratore può rivendicarli con una formale richiesta scritta, con l’assistenza del sindacato o, in mancanza di accordo, per via giudiziale. Il credito si prescrive in 5 anni (in costanza di rapporto non decorre la prescrizione per i diritti derivanti dal contratto collettivo, salvo rinunce). Verificare la busta paga periodicamente è il primo passo per accorgersi di eventuali omissioni.
Tizio lavora dal 1° gennaio 2022. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede uno scatto ogni 2 anni: il primo scatta il 1° gennaio 2024, il secondo il 1° gennaio 2026. Tizio non deve fare nulla: il datore lo applica automaticamente in busta paga.
Caia aveva maturato 4 scatti con il vecchio datore. Quando passa a un nuovo datore nel settore commercio, riparte da zero: il conteggio degli scatti ricomincia dalla data della nuova assunzione, salvo accordo contrattuale che riconosca l’anzianità pregressa.
Sempronio si accorge che dopo 2 anni non compare in busta paga lo scatto previsto dal CCNL. Chiede chiarimenti all’ufficio paghe: in assenza di risposta, invia una diffida scritta. Se il datore continua a non erogarlo, Sempronio può agire per il recupero con 5 anni di prescrizione.
No, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (CCNL). La legge non li impone direttamente; sono un diritto contrattuale.
Sì, in genere l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore. Solo accordi specifici tra le parti o previsioni del CCNL possono consentire il riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Dipende dal CCNL: di solito da 5 a 9 scatti massimi. Una volta raggiunto il tetto, non ne maturano ulteriori per anzianità (possono però esserci progressioni per passaggi di livello).
In genere sì: gli scatti già maturati non si perdono con il cambio di livello; il conteggio per i futuri scatti può però ripartire dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL.
Consultando le tabelle retributive del proprio CCNL: l’importo può essere fisso in euro per livello o una percentuale della paga base. I valori variano sensibilmente tra settori.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva garantita a livello nazionale dal CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri. Il premio di risultato, dove presente, è negoziato nei distretti di Valenza, Vicenza e Arezzo. Tutto ciò che occorre sapere su calcolo, maturazione e ratei.
Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede la tredicesima mensilità per tutti i lavoratori, corrisposta entro dicembre. Per gli operai vale 173 ore di retribuzione; per gli impiegati è pari a una mensilità di fatto. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale; eventuale premio di risultato è negoziato a livello aziendale.
| Livello | Minimo mensile (giu. 2025) | Tredicesima lorda (operai: 173 ore) | Tredicesima lorda (impiegati: 1 mese) |
|---|---|---|---|
| 7 (incl. ind. funzione) | 2.464,97 € | 2.464,97 € | 2.464,97 € |
| 6 | 2.212,40 € | 2.212,40 € | 2.212,40 € |
| 5 | 1.928,22 € | 1.928,22 € | 1.928,22 € |
| 4 | 1.804,87 € | 1.804,87 € | 1.804,87 € |
| 3 | 1.734,59 € | 1.734,59 € | 1.734,59 € |
| 2 | 1.574,39 € | 1.574,39 € | 1.574,39 € |
La tredicesima è calcolata sulla retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi), non sul solo minimo tabellare. I valori indicati si riferiscono al solo minimo tabellare. La tredicesima è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e contribuzione previdenziale come il normale stipendio.
La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva che il datore è tenuto a corrispondere a tutti i lavoratori dipendenti. Nel settore privato la sua erogazione è garantita da norme di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi consolidata. Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri è espressamente prevista e ne sono disciplinate le modalità di calcolo per operai e impiegati.
Ne hanno diritto tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, i lavoratori in part-time (in misura proporzionale) e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (in misura proporzionale all’anzianità maturata nell’anno).
Il CCNL distingue la modalità di calcolo tra le due categorie:
In entrambi i casi, se il lavoratore ha prestato servizio per l’intero anno (da gennaio a dicembre), matura l’intera tredicesima. In caso di rapporto iniziato o cessato durante l’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (una frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero).
A differenza di alcuni altri contratti nazionali (es. commercio, turismo), il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo istituto può essere presente in contratti integrativi aziendali o accordi di distretto, ma non costituisce un diritto minimo garantito da questo CCNL. Prima di affidarsi alla presenza della quattordicesima, è quindi necessario verificare il proprio contratto aziendale.
Il premio di risultato (PDR) è un istituto retributivo variabile legato al raggiungimento di obiettivi definiti a livello aziendale o di distretto (es. produttività, qualità, presenza). Il CCNL nazionale non ne fissa importi: rimanda alla contrattazione di secondo livello.
Nei tre principali distretti oraferi italiani esistono accordi integrativi che prevedono premi aziendali o territoriali. Il PDR è tassato in modo agevolato: l’IRPEF sostitutiva è del 10% sui premi fino a 3.000 € (limiti e soglie ridefiniti dalla Legge di Bilancio di anno in anno), a beneficio del lavoratore che sceglie tale regime.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il sistema di welfare contrattuale nel settore logistica e spedizioni si articola in tre pilastri: Sanilog per la salute, Priamo per la pensione complementare ed Ebilog per la bilateralità. Guida a diritti e obblighi per lavoratori e aziende.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede tre pilastri di welfare: Sanilog (fondo sanitario, oltre 351.000 iscritti, prestazioni via Unisalute e AXA), Priamo (pensione complementare, contributo datoriale 1,5% dal 2025) ed Ebilog (ente bilaterale, 4 euro mensili per lavoratore). L’adesione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL.
| Ente | Tipo | Contributo mensile | Prestazioni principali |
|---|---|---|---|
| Sanilog | Fondo sanitario integrativo | Contribuzione semestrale (importo su sanilog.info) | Visite, ricoveri, odonto, maternità, fisioterapia |
| Ebilog | Ente bilaterale | 4,00 € (3,50 datoriale + 0,50 lavoratore) | Formazione, sussidi, relazioni industriali |
| Priamo | Fondo pensione complementare | 1,5% retribuzione (datoriale, dal 2025) + 1% lavoratore | Pensione complementare, anticipazioni |
L’importo esatto della contribuzione a Sanilog varia e deve essere verificato sul sito ufficiale sanilog.info (versamenti semestrali con scadenza il 16 novembre e il 16 maggio). Le percentuali di contribuzione a Priamo si riferiscono alle disposizioni del rinnovo del 6 dicembre 2024; verificare gli aggiornamenti su fondopriamo.it.
Sanilog è il Fondo di Sanità Integrativa per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione. È stato istituito su iniziativa delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del CCNL e conta:
Le prestazioni sanitarie sono erogate tramite due compagnie assicurative convenzionate:
Il lavoratore accede alle prestazioni tramite il portale Sanilog o contattando le strutture convenzionate. I rimborsi per spese già sostenute si richiedono con la documentazione medica e fiscale.
Ebilog (Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione) è un’associazione no profit costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile. È finanziato dalla contribuzione mensile di:
Ebilog svolge funzioni di:
Priamo è il fondo pensione complementare negoziale riservato ai lavoratori del settore trasporti e logistica. Dal 1° ottobre 2017 ha incorporato il precedente fondo Previlog (specifico per la logistica). Priamo è un fondo pensione aperto a contribuzione definita, autorizzato dalla COVIP.
Con il rinnovo del 6 dicembre 2024:
Per le aziende aderenti a Fedespedi (Federazione Italiana Spedizionieri) è attiva anche una convenzione con Aon per servizi welfare aggiuntivi tramite la piattaforma OneFlex. Questa piattaforma consente ai dipendenti delle aziende aderenti di accedere a servizi di welfare aziendale (rimborsi, voucher, benefit) in aggiunta agli strumenti contrattuali di Sanilog, Ebilog e Priamo. Questo strumento è però facultativo e dipende dall’adesione aziendale a Fedespedi, non dal CCNL in sé.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per le condizioni aggiornate di Sanilog consultare sanilog.info; per Ebilog consultare ebilog.it; per Priamo consultare fondopriamo.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.
Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).
Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
| Forma | Come si articola l’orario | Esempio |
|---|---|---|
| Orizzontale | Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi | 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì |
| Verticale | Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi | Tre giornate intere a settimana |
| Misto | Combinazione di orizzontale e verticale | Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto |
Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.
È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.
Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.
Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.
Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.
Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
Chi vende un fabbricato poco tempo dopo averlo acquistato deve fare i conti con le plusvalenze immobiliari. L’art. 67, comma 1, lett. b del TUIR classifica come reddito diverso il guadagno realizzato cedendo un immobile entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, con alcune importanti eccezioni.
Non si tratta di una norma contro i proprietari, ma di un presidio contro l’attività speculativa: chi compra e rivende rapidamente un immobile traendo profitto dalla differenza di prezzo è tenuto a tassare tale guadagno. Diverso è il caso di chi vende la propria abitazione o di chi ha ricevuto l’immobile in eredità.
Comprendere quando scatta la tassazione, come si determina la plusvalenza e quale regime fiscale conviene scegliere permette di affrontare la vendita senza sorprese. In questa guida analizziamo le regole per i fabbricati, rimandando a trattazioni separate la disciplina dei terreni edificabili e di quelli agricoli.
| Situazione | Trattamento fiscale |
|---|---|
| Fabbricato venduto entro 5 anni dall'acquisto (acquistato a titolo oneroso) | Plusvalenza tassabile (reddito diverso) |
| Fabbricato acquisito per successione, rivenduto a qualsiasi data | Esente: non si genera plusvalenza tassabile |
| Abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo | Esente: condizione verificata sulla destinazione d'uso prevalente |
| Fabbricato posseduto da oltre 5 anni | Esente: il termine quinquennale è decorso |
| Terreni edificabili (qualsiasi durata del possesso) | Sempre tassabili (regole proprie, non trattate qui) |
Scenario. Caio acquista un immobile da ristrutturare nel 2022, effettua lavori di manutenzione straordinaria per i quali conserva tutte le fatture, e rivende l’appartamento nel 2025, entro i 5 anni dall’acquisto. L’immobile non è mai stato la sua abitazione principale.
Come si applica. La plusvalenza è tassabile. Il costo da contrapporre al corrispettivo di vendita comprende il prezzo di acquisto, le imposte pagate all’atto (registro o IVA), le spese notarili e le spese incrementative documentate, tra cui i costi di ristrutturazione. Caio ha interesse a raccogliere tutte le ricevute e le fatture per massimizzare il costo riconosciuto e minimizzare la plusvalenza imponibile. Al momento del rogito può scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva.
Scenario. Tizio eredita un appartamento dalla madre nel 2023 e, avendo già la propria abitazione, decide di venderlo nel 2024 senza aspettare anni.
Come si applica. Nessuna plusvalenza è tassabile. La norma esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione dall’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b TUIR. Tizio può vendere liberamente, indipendentemente da quanto tempo è trascorso dall’apertura della successione. Non occorre richiedere né calcolare alcuna imposta sostitutiva. Rimane consigliabile documentare correttamente l’acquisizione a titolo ereditario nell’atto di vendita.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il termine si computa dall’atto di acquisto o, se l’immobile è stato costruito, dalla data di ultimazione dei lavori. La vendita entro quel termine genera plusvalenza tassabile; oltre i 5 anni l’operazione è esente.
L’esenzione si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita. Non è sufficiente un breve utilizzo: la destinazione deve essere prevalente nel tempo.
Le spese incrementative documentate (lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria) sono riconosciute in aumento del costo purché siano adeguatamente documentate con fatture e quietanze. Le spese di manutenzione ordinaria non incrementano il valore dell’immobile ai fini del calcolo.
L’opzione si chiede direttamente al notaio in sede di rogito, prima che l’atto sia concluso. Il notaio calcola l’imposta, la trattiene dal corrispettivo e la versa all’Erario. Una volta esercitata nell’atto, la scelta non è revocabile.
No. Quando si applica l’imposta sostitutiva tramite il notaio, la plusvalenza non confluisce nel reddito complessivo e non va indicata in dichiarazione dei redditi. L’adempimento è assolto integralmente dal notaio.
No. I terreni edificabili sono sempre tassati come redditi diversi, indipendentemente dalla durata del possesso. I terreni agricoli seguono regole proprie. La disciplina dei cinque anni descritta in questa guida riguarda esclusivamente i fabbricati (unità immobiliari urbane).
Il riferimento storico è 26%. Tuttavia l’aliquota può essere modificata da norme successive; verificare sempre l’aliquota vigente al momento dell’atto con il notaio o con un commercialista.
Vedi anche: Vendere l’auto usata tra privati, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione, Plusvalenze da vendita immobili, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.