Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 148 L. 633/1941

    Art. 148 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 149 Reg. (UE) 2023/1114 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica dal 30 dicembre 2024.

    3. In deroga al paragrafo 2, i titoli III e IV si applicano dal 30 giugno 2024.

    4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafi 11 e12, l’articolo14, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 8, l’articolo 18, paragrafi 6 e 7, l’articolo 19, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafi 6 e 7, l’articolo 31, paragrafo 5, l’articolo 32, paragrafo 5, l’articolo 34, paragrafo 13, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 5, l’articolo 42, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 11, l’articolo 45, paragrafi 7 e 8, l’articolo 46, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 5, l’articolo 51, paragrafi 10 e 15, l’articolo 60, paragrafi 13 e 14, l’articolo 61, paragrafo 3, l’articolo 62, paragrafi 5 e 6, l’articolo 63, paragrafo 11, l’articolo 66, paragrafo 6, l’articolo 68, paragrafo 10, l’articolo 71, paragrafo 5, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, paragrafo 16, l’articolo 81, paragrafo 15, l’articolo 82, paragrafo 2, l’articolo 84, paragrafo 4, l’articolo 88, paragrafo 4, l’articolo 92, paragrafi 2 e 3, l’articolo 95, paragrafi 10 e 11, l’articolo 96, paragrafo 3, l’articolo 97, paragrafo 1, l’articolo 103, paragrafo 8, l’articolo 104, paragrafo 8, l’articolo 105, paragrafo 7, l’articolo 107, paragrafi 3 e 4, l’articolo 109, paragrafo 8, l’articolo119, paragrafo 8, l’articolo 134, paragrafo 10, l’articolo 137, paragrafo 3, e l’articolo 139 si applicano a decorrere dal 29 giugno 2023.

  • Art. 121 D.Lgs. 141/2024 – Registri, stampati e formulari

    Art. 121 D.Lgs. 141/2024 – Registri, stampati e formulari

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell’Agenzia.

  • Welfare e sanità integrativa CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL UNEBA: Unisalute, PREVIFONDER e bilateralità

    Il rinnovo del CCNL UNEBA del 24 gennaio 2025 ha rafforzato il sistema di welfare contrattuale con l'introduzione di un piano di sanità integrativa tramite Unisalute dal 1° gennaio 2026, confermando il fondo pensione complementare PREVIFONDER e la bilateralità di settore attraverso ENBAS.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA prevede tre pilastri di welfare contrattuale: la sanità integrativa (piano sanitario Unisalute, contributo datore 8 €/mese × 14 mensilità dal 1° gennaio 2026), la previdenza complementare (fondo PREVIFONDER, contributo datore 1% + lavoratore 1%) e la bilateralità di settore (ENBAS, per formazione e sostegno al reddito). Tutti e tre gli istituti integrano le tutele di legge senza sostituirle.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). L’ultima tranche di aumento (+25 euro al livello 4 super) e’ decorsa da marzo 2026; le piattaforme unitarie per il rinnovo sono state presentate il 30 marzo 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Fondo sanitario
    Unisalute (Gruppo Unipol) — contributo datore 8 €/mese × 14 mensilità dal 1° gennaio 2026
    Fondo previdenza complementare
    PREVIFONDER — contributo datore 1% + lavoratore 1%
    Ente bilaterale
    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie)

    Tabella riepilogativa

    I tre pilastri del welfare contrattuale nel CCNL UNEBA
    Istituto Fonte contrattuale Contributo datore Contributo lavoratore Decorrenza
    Sanità integrativa (Unisalute) CCNL UNEBA 2025, art. welfare 8 €/mese × 14 mens. (112 €/anno) Non previsto 1° gennaio 2026
    Previdenza complementare (PREVIFONDER) CCNL UNEBA + accordo istitutivo 1% della retribuzione contrattuale 1% della retribuzione contrattuale (volontario) Vigente (adesione individuale)
    Bilateralità (ENBAS) CCNL UNEBA + accordo istitutivo Contributo bilaterale contrattuale Quota parte lavoratore Vigente

    Avviso: gli importi del contributo Unisalute (8 €/mese × 14 mensilità) sono quelli previsti dal rinnovo del 24 gennaio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026. Le prestazioni coperte dal piano sanitario dipendono dalle condizioni della polizza Unisalute stipulata da UNEBA: per i dettagli aggiornati si rimanda al testo contrattuale e al sito www.uneba.org. Le percentuali PREVIFONDER e i contributi ENBAS vanno verificati sul testo del CCNL vigente.

    La sanità integrativa: il piano Unisalute

    Con il rinnovo del 24 gennaio 2025, il CCNL UNEBA ha introdotto un piano di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori dipendenti dalle strutture aderenti a UNEBA. Il piano è gestito tramite Unisalute, compagnia del Gruppo Unipol specializzata nella sanità integrativa, con la quale UNEBA ha stipulato una convenzione collettiva.

    Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro: 8 euro al mese per 14 mensilità, per un totale di 112 euro annui per lavoratore. Il lavoratore non è tenuto a versare alcuna quota aggiuntiva per accedere alle prestazioni base del piano collettivo. L'iscrizione avviene automaticamente per tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in forza alla data di attivazione; per i nuovi assunti scatta dalla data di assunzione.

    Le prestazioni tipicamente coperte da un piano sanitario integrativo di questo tipo includono:

    • Visite specialistiche (cardiologia, ortopedia, oculistica, ginecologia, ecc.);
    • Accertamenti diagnostici (esami del sangue, ecografie, radiografie, TAC, risonanze magnetiche);
    • Ricoveri ospedalieri (interventi chirurgici, degenza, post-ricovero);
    • Cure odontoiatriche (estrazioni, otturazioni, protesi nei limiti del piano);
    • Prevenzione e check-up periodici.

    Il dettaglio delle prestazioni coperte, i massimali, le franchigie e le esclusioni sono definiti nelle condizioni di polizza Unisalute stipulata da UNEBA. Per conoscere le prestazioni effettivamente incluse nel piano collettivo si deve fare riferimento al documento contrattuale specifico disponibile presso il datore di lavoro o il sindacato firmatario.

    La sanità integrativa e il trattamento fiscale

    Il contributo datoriale alla sanità integrativa non costituisce retribuzione imponibile per il lavoratore, a condizione che il fondo o la compagnia operi nei termini previsti dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR. In questo caso, i contributi versati dal datore sono esclusi dalla base imponibile IRPEF fino a un massimale di 3.615,20 euro annui, soglia che tiene conto di tutti i contributi datoriali sanitari percepiti dal lavoratore nell'anno fiscale.

    Il contributo di 112 euro annui previsto dal CCNL UNEBA è ampiamente al di sotto di tale soglia, pertanto non genera imponibile fiscale aggiuntivo per il lavoratore. Le prestazioni erogate dal piano sanitario non costituiscono nemmeno reddito imponibile per il lavoratore, purché il piano operi nei termini di legge.

    La previdenza complementare: il fondo PREVIFONDER

    PREVIFONDER è il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore, istituito da AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica) e da UNEBA insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie dei rispettivi contratti collettivi, ivi comprese FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL e UILTuCS per il settore UNEBA.

    PREVIFONDER è un fondo pensione complementare a contribuzione definita, iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Funziona attraverso versamenti periodici che si accumulano nel conto individuale del lavoratore, investiti secondo profili di rischio/rendimento scelti dall'aderente, e vengono erogati come rendita o capitale integrativo alla pensione INPS.

    La struttura dei contributi nel CCNL UNEBA è:

    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione contrattuale mensile. Il datore lo versa esclusivamente ai lavoratori che hanno aderito al fondo.
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione contrattuale mensile, volontario.
    • TFR futuro: il lavoratore può destinare il TFR maturato successivamente all'adesione a PREVIFONDER. La scelta va esercitata entro 6 mesi dall'assunzione (o dal primo accesso alla previdenza complementare); in caso di silenzio, il TFR confluisce a PREVIFONDER in regime di silenzio-assenso.

    Il vantaggio fiscale dell'adesione è significativo: i contributi versati (sia datoriali sia del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui. I rendimenti maturati nel fondo sono tassati al 20% (più favorevole della tassazione ordinaria IRPEF). Le prestazioni finali in rendita o capitale beneficiano di aliquote ridotte.

    La bilateralità: ENBAS

    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie) è l'organismo bilaterale istituito da UNEBA e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. La bilateralità di settore svolge funzioni di raccordo tra datori e lavoratori su temi che vanno oltre la contrattazione pura: formazione continua, sostegno al reddito, assistenza nell'applicazione del contratto, certificazione dei contratti a termine.

    Le funzioni tipiche di ENBAS includono:

    • Formazione continua: finanziamento e organizzazione di percorsi formativi per i lavoratori del settore (ECM per il personale sanitario, aggiornamento per educatori e coordinatori);
    • Sostegno al reddito: integrazione in caso di sospensione del rapporto per crisi aziendale, nei casi non coperti dalla CIGS o dagli ammortizzatori sociali ordinari;
    • Conciliazione lavoro-famiglia: contributi per congedi parentali, asili nido, supporto alle lavoratrici madri;
    • Assistenza contrattuale: supporto agli enti aderenti nell'applicazione del CCNL, mediazione in caso di controversie.

    Il finanziamento di ENBAS avviene attraverso il contributo bilaterale contrattualmente previsto, a carico di datore e lavoratore secondo le aliquote stabilite dal CCNL. Le strutture che non versano il contributo bilaterale perdono l'accesso ai servizi dell'ente e possono essere soggette a sanzioni contrattuali.

    Rapporto tra welfare contrattuale e tutele di legge

    È importante distinguere ciò che il CCNL AGGIUNGE rispetto a ciò che la legge già garantisce:

    • Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce per legge l'assistenza sanitaria pubblica a tutti i residenti in Italia (d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.). Il piano Unisalute non sostituisce il SSN: riduce le spese out-of-pocket e i tempi di attesa per le prestazioni private, ma non esonera dalla contribuzione al SSN.
    • La pensione INPS (regime obbligatorio) è garantita per legge a prescindere dall'adesione a PREVIFONDER. Il fondo complementare costruisce una pensione aggiuntiva integrativa, utile in un sistema contributivo che genera tassi di sostituzione inferiori al passato.
    • Le prestazioni INPS (NASpI, maternità, malattia, infortuni INAIL) sono di legge e non sono condizionate alla bilateralità. ENBAS interviene per le situazioni non coperte o per migliorare le tutele di legge.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, utilizzo del piano sanitario Unisalute
    Tizio è inquadrato al livello 4S in una RSA aderente a UNEBA. Dal 1° gennaio 2026 è iscritto automaticamente al piano sanitario Unisalute. A febbraio 2026 deve sottoporsi a una visita ortopedica privata: anziché pagare 150 € a carico proprio, utilizza il piano Unisalute prenotando tramite il network convenzionato. La visita è coperta dal piano. Il contributo di 8 €/mese versato dal datore per lui non appare in busta paga come voce aggiuntiva ed è fiscalmente neutro per Tizio.
    Caia — Educatrice, scelta PREVIFONDER e beneficio fiscale
    Caia è stata assunta a marzo 2025 come educatrice (livello 3S, retribuzione 1.689,78 €/mese dal marzo 2026). Entro 6 mesi dall'assunzione aderisce esplicitamente a PREVIFONDER e destina il TFR futuro al fondo. Il datore versa ogni mese l'1% (circa 16,90 €); Caia versa il proprio 1% (circa 16,90 €). In un anno i contributi totali ammontano a circa 405 €. Caia deduce il suo contributo (circa 203 €/anno) dal reddito IRPEF, riducendo la propria imposta. Il TFR futuro maturato confluisce nel conto individuale PREVIFONDER invece di andare in azienda o all'INPS.
    Sempronio — Coordinatore, accesso ai servizi ENBAS per formazione
    Sempronio è coordinatore di un piccolo centro diurno (livello 1°). La struttura è regolarmente iscritta a UNEBA e versa il contributo bilaterale a ENBAS. Nel 2026 Sempronio deve rinnovare la propria formazione in materia di tutela della persona fragile. Tramite ENBAS, la struttura accede a un percorso formativo cofinanziato dall'ente bilaterale, riducendo il costo diretto a carico dell'ente. Sempronio ottiene anche il riconoscimento ECM per i crediti formativi richiesti dalla regione.

    Domande frequenti

    Cos'è il piano sanitario Unisalute nel CCNL UNEBA?
    Il CCNL UNEBA, rinnovato il 24 gennaio 2025, ha introdotto dal 1° gennaio 2026 un piano di assistenza sanitaria integrativa tramite Unisalute (Gruppo Unipol). Il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro: 8 € al mese per 14 mensilità (112 € annui per lavoratore). Il piano copre visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri e cure odontoiatriche secondo le condizioni di polizza stipulata.
    Quanto vale il contributo al fondo PREVIFONDER nel CCNL UNEBA?
    Il fondo pensione complementare PREVIFONDER prevede un contributo del datore pari all'1% della retribuzione contrattuale e un contributo del lavoratore pari all'1%. Per un OSS al livello 4S (minimo 1.542,86 €/mese dal marzo 2026), il contributo mensile combinato è circa 30,86 €. I contributi del lavoratore sono deducibili IRPEF fino a 5.164,57 € annui.
    A cosa serve l'ente bilaterale ENBAS nel settore UNEBA?
    ENBAS (Ente Bilaterale Nazionale delle Strutture Socio-Sanitarie) eroga servizi di formazione continua, sostegno al reddito in caso di crisi aziendale, contributi per maternità e congedi, assistenza ai lavoratori e alle strutture nell'applicazione del contratto. È finanziato dal contributo bilaterale versato da datore e lavoratore.
    Il contributo Unisalute è in busta paga o è esente?
    Il contributo datoriale per la sanità integrativa (8 €/mese × 14 mensilità) non appare come voce retributiva nella busta paga: è un costo sostenuto direttamente dal datore. Ai fini fiscali, i contributi datoriali a fondi sanitari integrativi che operano nei termini dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR sono esclusi dall'imponibile IRPEF entro la franchigia di 3.615,20 € annui.
    PREVIFONDER è obbligatorio o facoltativo?
    L'adesione è volontaria. Per usufruire del contributo datoriale (1%) occorre iscriversi a PREVIFONDER e versare la quota lavoratore (1%). La destinazione del TFR a PREVIFONDER è una scelta distinta: può essere effettuata entro 6 mesi dall'assunzione in modo esplicito o tramite silenzio-assenso. Se il lavoratore non aderisce affatto, il contributo datoriale non viene versato.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Le prestazioni sanitarie Unisalute e le condizioni di PREVIFONDER dipendono dalle polizze e dai regolamenti in vigore: per i dettagli aggiornati consultare i documenti informativi ufficiali disponibili su www.uneba.org e sui siti di FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ricorso vs reclamo: scelta atto e termini impugnazione

    Il ricorso e il reclamo sono strumenti impugnatori che spesso vengono confusi. Il ricorso e un atto di apertura del procedimento o di impugnazione di una sentenza, regolato in modi diversi nei processi civile, amministrativo e tributario. Il reclamo e una specifica forma di impugnazione, tipicamente cautelare o sommaria, contro provvedimenti del giudice di primo grado o del giudice tutelare. Le distinzioni incidono su termini, organo destinatario, effetti sospensivi e contenuti.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Ricorso Reclamo
    Norma di riferimento vari articoli: art. 360 c.p.c. (cassazione); art. 414 c.p.c. (lavoro); art. 41 c.p.a.; art. 18 D.Lgs. 546/1992 (tributario) art. 739 c.p.c. (volontaria giurisdizione); art. 669-terdecies c.p.c. (cautelare); art. 26 D.Lgs. 546/1992 (reclamo-mediazione tributaria)
    Natura atto introduttivo del giudizio o di impugnazione di sentenza impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria
    Ambiti tipici processo civile (cassazione, lavoro), amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), tributario (CTP e CTR), penale (incidenti probatori, cassazione) provvedimenti volontaria giurisdizione, ordinanze cautelari, decreti del giudice tutelare, provvedimenti del giudice del fallimento
    Termine variabile: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile; 30 giorni per ricorso tributario CTP 10 giorni dalla comunicazione o notifica (art. 739 c.p.c.); 15 giorni per reclamo cautelare
    Organo destinatario giudice superiore (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, CTR) o giudice del giudizio (giudice del lavoro) tribunale collegiale, corte d’appello, o tribunale in composizione collegiale
    Effetto sospensivo generalmente non automatico; va richiesto e motivato spesso non automatico; il giudice del reclamo puo sospendere
    Procedura contraddittorio pieno; udienza pubblica o camera di consiglio camera di consiglio in tempi rapidi; contraddittorio sommario
    Esito tipico sentenza che accoglie, rigetta o cassa ordinanza che conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato

    Ricorso: caratteristiche e disciplina

    Il ricorso e un atto giuridico polifunzionale. Nel processo civile, puo essere atto introduttivo del giudizio (ricorso ex art. 414 c.p.c. nel rito del lavoro, ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nel procedimento semplificato di cognizione, che dal 2023 ha sostituito il rito sommario ex art. 702-bis) o atto di impugnazione (ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.). Nel processo amministrativo, il ricorso e l’atto tipico di apertura del giudizio davanti al TAR (art. 41 c.p.a.) e davanti al Consiglio di Stato in appello.

    Nel processo tributario il ricorso (art. 18 D.Lgs. 546/1992) e l’atto con cui il contribuente impugna un atto dell’amministrazione finanziaria (avviso di accertamento, cartella esattoriale, diniego di rimborso) davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha trasformato le commissioni in Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, con giudici professionali per le controversie sopra i 3.000 euro.

    Il ricorso per cassazione, regolato dal c.p.c. art. 360 e ss., e il principale strumento di impugnazione di legittimita: deduce vizi specifici (violazione di legge, motivazione mancante o apparente, nullita della sentenza o del procedimento) ed e ammesso entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dalla pubblicazione. La giurisprudenza di legittimita ha progressivamente ristretto l’ammissibilita dei ricorsi privi di specificita motivazionale, valorizzando il principio di autosufficienza.

    Reclamo: caratteristiche e disciplina

    Il reclamo civile generale e regolato da Lodi arbitrali stranieri: casi pratici art. 839 c.p.c.: contro i decreti emessi dal giudice di volontaria giurisdizione (tipicamente il giudice tutelare per amministrazione di sostegno, tutela, curatela) si propone reclamo in 10 giorni dalla comunicazione o notifica alla Corte d’Appello. Il reclamo si propone con ricorso e si decide in camera di consiglio. Il provvedimento conclusivo e un decreto, non ricorribile in cassazione se non per violazione di legge in casi tassativi (Sez. Un. 21285/2005, principio confermato).

    Il reclamo cautelare e disciplinato da Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: contro le ordinanze cautelari (sequestri, provvedimenti d’urgenza ex art. 700, denuncia di nuova opera) si propone reclamo entro 15 giorni alla composizione collegiale del tribunale (o alla Corte d’Appello se il provvedimento e stato emesso in primo grado dal tribunale in composizione collegiale). Il collegio decide in tempi rapidi confermando, modificando o revocando il provvedimento.

    Il reclamo tributario, introdotto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 e oggi sostanzialmente assorbito dalla mediazione tributaria, e meccanismo deflattivo per liti di valore inferiore a 50.000 euro: il contribuente presenta reclamo con istanza di mediazione, e l’Agenzia ha 90 giorni per esaminare. Solo se il reclamo non e accolto, il ricorso si trasforma in giudizio davanti alla CGT. La riforma del 2022 ha ridotto la portata di questo meccanismo.

    Quando si usa il ricorso e quando il reclamo

    Per scegliere lo strumento giusto bisogna identificare il provvedimento da impugnare. Tizio riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per 25.000 euro: deve proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni. Caio ottiene a Roma in primo grado un’ordinanza cautelare di sequestro conservativo emessa contro di lui: deve proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. al collegio entro 15 giorni dalla notifica.

    Sempronio, beneficiario di amministrazione di sostegno, vuole contestare un decreto del giudice tutelare che ha nominato un amministratore non gradito: deve presentare reclamo in 10 giorni alla Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. Se invece la lite riguarda l’impugnazione di una sentenza definitiva di primo grado in una causa civile ordinaria, la via e l’appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione.

    In materia amministrativa, contro un provvedimento della PA si propone ricorso al TAR; contro la sentenza del TAR si propone ricorso in appello al Consiglio di Stato. In materia penale, contro le sentenze di primo grado del tribunale si propone appello; contro le sentenze di appello e contro alcune sentenze inappellabili si propone ricorso per cassazione. Il reclamo, in penale, ha applicazioni puntuali (per esempio contro misure cautelari personali).

    Costi, tempi e procedura

    I costi variano in funzione del rito. Ricorso in cassazione: contributo unificato pari al doppio di quello del giudizio di primo grado (D.P.R. 115/2002), oltre alle marche da bollo e ai costi forensi (compensi medi 4.000-15.000 euro per controversie sopra i 50.000 euro). Ricorso tributario: contributo unificato a scaglioni di valore (30 euro fino a 2.582 euro; 60 euro fino a 5.000; 120 fino a 25.000; 250 fino a 75.000; 500 fino a 200.000; 1.500 oltre 200.000). Ricorso TAR: contributo unificato variabile da 650 a 6.000 euro a seconda della materia.

    Il reclamo ha costi piu contenuti. Il reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. comporta il pagamento di meta del contributo unificato del giudizio di merito. Il reclamo ex art. 739 c.p.c. (giudice tutelare) ha un contributo ridotto. I tempi del reclamo sono notevolmente piu rapidi del giudizio ordinario di impugnazione: la decisione viene tipicamente assunta in 60-180 giorni dal deposito. Il ricorso di cassazione, invece, vede tempi medi di definizione tra 2 e 4 anni. Il ricorso tributario di primo grado richiede mediamente 1-2 anni.

    Articoli chiave da consultare

    Altri approfondimenti correlati

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra ricorso e reclamo?

    Il ricorso e un atto di apertura del giudizio o di impugnazione di sentenza in vari riti (civile, amministrativo, tributario, lavoro). Il reclamo e una specifica forma di impugnazione di provvedimenti del giudice di primo grado di natura cautelare o sommaria, con termini brevi (10-15 giorni) e procedura camerale rapida.

    Quale costa di meno tra ricorso e reclamo?

    Generalmente il reclamo, perche prevede contributi unificati ridotti o dimezzati rispetto al giudizio ordinario e tempi piu brevi. Il ricorso per cassazione e tipicamente il piu costoso (contributo doppio e compensi forensi piu elevati). Il ricorso al TAR ha contributi che variano dai 650 ai 6.000 euro a seconda della materia.

    Si puo passare dal reclamo al ricorso?

    Sono atti distinti per natura e per oggetto. Tuttavia, contro alcune decisioni rese in sede di reclamo (per esempio la decisione del collegio che conferma o modifica un’ordinanza cautelare) e ammesso ulteriore ricorso per cassazione solo per violazione di legge nei casi tassativi previsti. Le due fasi possono dunque collegarsi in una sequenza impugnatoria.

    Quali sono i termini di decadenza per ricorso e reclamo?

    Per il ricorso variano: 60 giorni per cassazione e per TAR; 30 giorni per appello civile e per ricorso tributario; 60 giorni per amministrativo. Per il reclamo: 10 giorni dalla comunicazione del decreto (art. 739 c.p.c.); 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza cautelare (art. 669-terdecies). Il superamento del termine comporta decadenza e inammissibilita.

    Cosa succede se sbaglio strumento (ricorso al posto di reclamo o viceversa)?

    Tendenzialmente la giurisprudenza applica il principio della conservazione degli atti processuali: se l’errore e formale ma il giudice competente e quello corretto, l’atto puo essere riqualificato. Se invece manca la competenza o il termine e scaduto, l’atto e inammissibile. E sempre prudente verificare con attenzione la natura del provvedimento e la norma di riferimento prima di proporre l’impugnazione.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Quando scattano gli scatti di anzianità?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi automatici legati alla durata del rapporto di lavoro con lo stesso datore. Non sono fissati dalla legge ma dai CCNL: la periodicità (di solito ogni 2-3 anni), l’importo e il numero massimo variano da settore a settore. Maturano dalla data di assunzione e si accumulano fino al limite contrattuale.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità: esempi per settore (valori orientativi CCNL vigenti)
    Settore (CCNL) Periodicità Importo indicativo per scatto N. max scatti
    Metalmeccanici Industria Ogni 2 anni Variabile per livello (tabella CCNL) 5 scatti
    Commercio / Terziario Ogni 2 anni Variabile per livello 6 scatti
    Edilizia Industria Ogni 2 anni Percentuale sulla paga base 5 scatti
    Pubblica Amministrazione Ogni 3 anni (fasce retributive) Incremento tabellare Fino a 9 fasce
    Studi professionali Ogni 2 anni Variabile per livello 5 scatti

    Come funzionano e da quando maturano

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici automatici della retribuzione, disciplinati esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Maturano dalla data di assunzione (o, per i passaggi di livello, dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL). Non è necessaria alcuna richiesta: il datore è tenuto ad applicarli d’ufficio alla scadenza prevista.

    Cambiando datore di lavoro, l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore: gli scatti accumulati con il precedente non si trasferiscono automaticamente, salvo accordo tra le parti o previsione specifica del CCNL.

    Differenze tra settori e CCNL

    Non esiste una disciplina legale unitaria: ogni CCNL fissa il proprio regime. I parametri che variano sono: la periodicità (ogni 2 o 3 anni nella maggioranza dei contratti); l’importo (fisso in euro, percentuale sulla paga base o sulla retribuzione di livello); il numero massimo di scatti conseguibili; le eventuali date fisse di decorrenza (in alcuni CCNL lo scatto decorre dal mese successivo al maturare dei requisiti). È quindi indispensabile consultare il CCNL applicato dal proprio datore.

    Cosa succede se il datore non li applica

    Gli scatti di anzianità sono un diritto contrattuale: se il datore non li eroga, il lavoratore può rivendicarli con una formale richiesta scritta, con l’assistenza del sindacato o, in mancanza di accordo, per via giudiziale. Il credito si prescrive in 5 anni (in costanza di rapporto non decorre la prescrizione per i diritti derivanti dal contratto collettivo, salvo rinunce). Verificare la busta paga periodicamente è il primo passo per accorgersi di eventuali omissioni.

    Casi pratici

    Tizio – metalmeccanico industria, 4 anni di anzianità

    Tizio lavora dal 1° gennaio 2022. Il CCNL Metalmeccanici Industria prevede uno scatto ogni 2 anni: il primo scatta il 1° gennaio 2024, il secondo il 1° gennaio 2026. Tizio non deve fare nulla: il datore lo applica automaticamente in busta paga.

    Caia – cambia azienda dopo 8 anni

    Caia aveva maturato 4 scatti con il vecchio datore. Quando passa a un nuovo datore nel settore commercio, riparte da zero: il conteggio degli scatti ricomincia dalla data della nuova assunzione, salvo accordo contrattuale che riconosca l’anzianità pregressa.

    Sempronio – il datore non applica lo scatto scaduto

    Sempronio si accorge che dopo 2 anni non compare in busta paga lo scatto previsto dal CCNL. Chiede chiarimenti all’ufficio paghe: in assenza di risposta, invia una diffida scritta. Se il datore continua a non erogarlo, Sempronio può agire per il recupero con 5 anni di prescrizione.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono previsti per legge?

    No, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (CCNL). La legge non li impone direttamente; sono un diritto contrattuale.

    Cambio azienda: perdo gli scatti accumulati?

    Sì, in genere l’anzianità matura ex novo presso il nuovo datore. Solo accordi specifici tra le parti o previsioni del CCNL possono consentire il riconoscimento dell’anzianità pregressa.

    Quanti scatti posso maturare?

    Dipende dal CCNL: di solito da 5 a 9 scatti massimi. Una volta raggiunto il tetto, non ne maturano ulteriori per anzianità (possono però esserci progressioni per passaggi di livello).

    Lo scatto di anzianità si mantiene se cambio livello o mansione?

    In genere sì: gli scatti già maturati non si perdono con il cambio di livello; il conteggio per i futuri scatti può però ripartire dalla data del nuovo inquadramento, a seconda del CCNL.

    Come si calcola il valore economico di uno scatto?

    Consultando le tabelle retributive del proprio CCNL: l’importo può essere fisso in euro per livello o una percentuale della paga base. I valori variano sensibilmente tra settori.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva garantita a livello nazionale dal CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri. Il premio di risultato, dove presente, è negoziato nei distretti di Valenza, Vicenza e Arezzo. Tutto ciò che occorre sapere su calcolo, maturazione e ratei.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede la tredicesima mensilità per tutti i lavoratori, corrisposta entro dicembre. Per gli operai vale 173 ore di retribuzione; per gli impiegati è pari a una mensilità di fatto. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale; eventuale premio di risultato è negoziato a livello aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Tredicesima
    Sì (obbligatoria per legge e CCNL)
    Quattordicesima
    Non prevista dal contratto nazionale

    Tabella riepilogativa tredicesima

    Tredicesima mensilità – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (valori indicativi)
    Livello Minimo mensile (giu. 2025) Tredicesima lorda (operai: 173 ore) Tredicesima lorda (impiegati: 1 mese)
    7 (incl. ind. funzione) 2.464,97 € 2.464,97 € 2.464,97 €
    6 2.212,40 € 2.212,40 € 2.212,40 €
    5 1.928,22 € 1.928,22 € 1.928,22 €
    4 1.804,87 € 1.804,87 € 1.804,87 €
    3 1.734,59 € 1.734,59 € 1.734,59 €
    2 1.574,39 € 1.574,39 € 1.574,39 €

    La tredicesima è calcolata sulla retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi), non sul solo minimo tabellare. I valori indicati si riferiscono al solo minimo tabellare. La tredicesima è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e contribuzione previdenziale come il normale stipendio.

    Cos’è la tredicesima e chi ne ha diritto

    La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva che il datore è tenuto a corrispondere a tutti i lavoratori dipendenti. Nel settore privato la sua erogazione è garantita da norme di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi consolidata. Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri è espressamente prevista e ne sono disciplinate le modalità di calcolo per operai e impiegati.

    Ne hanno diritto tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, i lavoratori in part-time (in misura proporzionale) e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (in misura proporzionale all’anzianità maturata nell’anno).

    Calcolo della tredicesima: operai e impiegati a confronto

    Il CCNL distingue la modalità di calcolo tra le due categorie:

    • Operai: la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale (il divisore orario del contratto è 173, ottenuto dividendo il minimo mensile per il numero convenzionale di ore mensili). La retribuzione oraria è quindi: minimo mensile ÷ 173.
    • Impiegati: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo tabellare + scatti di anzianità maturati + eventuali superminimi non assorbibili). Non include le componenti variabili (straordinari, premi).

    In entrambi i casi, se il lavoratore ha prestato servizio per l’intero anno (da gennaio a dicembre), matura l’intera tredicesima. In caso di rapporto iniziato o cessato durante l’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (una frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero).

    La quattordicesima: non prevista dal contratto nazionale

    A differenza di alcuni altri contratti nazionali (es. commercio, turismo), il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo istituto può essere presente in contratti integrativi aziendali o accordi di distretto, ma non costituisce un diritto minimo garantito da questo CCNL. Prima di affidarsi alla presenza della quattordicesima, è quindi necessario verificare il proprio contratto aziendale.

    Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

    Il premio di risultato (PDR) è un istituto retributivo variabile legato al raggiungimento di obiettivi definiti a livello aziendale o di distretto (es. produttività, qualità, presenza). Il CCNL nazionale non ne fissa importi: rimanda alla contrattazione di secondo livello.

    Nei tre principali distretti oraferi italiani esistono accordi integrativi che prevedono premi aziendali o territoriali. Il PDR è tassato in modo agevolato: l’IRPEF sostitutiva è del 10% sui premi fino a 3.000 € (limiti e soglie ridefiniti dalla Legge di Bilancio di anno in anno), a beneficio del lavoratore che sceglie tale regime.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio (liv. 5), tredicesima intera
    Tizio ha lavorato per l’intero anno 2026 al livello 5 con minimo tabellare 1.928,22 €. La tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione: retribuzione oraria = 1.928,22 ÷ 173 = 11,14 €. Tredicesima lorda = 11,14 × 173 = 1.928,22 € (in pratica, una mensilità intera al minimo). Avendo 2 scatti biennali (29,64 € ciascuno), la tredicesima effettiva è calcolata sulla retribuzione di fatto: 1.928,22 + 59,28 = 1.987,50 €.
    Caia — Impiegata (liv. 6) assunta a luglio, tredicesima pro-quota
    Caia è assunta il 1° luglio 2026. A dicembre ha maturato 6 mesi interi di servizio. Ha diritto a 6/12 della tredicesima: 2.212,40 € × 6/12 = 1.106,20 € lordi. Se l’azienda ha un accordo di premio di risultato per il distretto di Arezzo, Caia può aver diritto anche a una quota del PDR proporzionale ai mesi lavorati, se l’accordo lo prevede.
    Sempronio — Operaio che cessa il rapporto in novembre
    Sempronio rassegna le dimissioni con effetto 15 novembre 2026. Ha maturato 10 mesi e mezzo. I mesi interi sono 10; la metà mese (16-30 nov.) si arrotonda a mese intero perché supera i 15 giorni: dunque ha diritto a 11/12 della tredicesima. L’azienda la eroga nella busta paga finale insieme alla liquidazione del TFR.

    Domande frequenti

    Il CCNL Orafi Argentieri prevede la quattordicesima?
    No. Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Eventuali mensilità aggiuntive possono essere previste da accordi aziendali o integrativi territoriali.
    Come si calcola la tredicesima per un operaio?
    Per gli operai, la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale. Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero lavorato nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima per un impiegato?
    Per gli impiegati la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi). Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero di servizio.
    Quando viene pagata la tredicesima nel settore orafo?
    La tredicesima viene corrisposta entro il mese di dicembre, di norma contestualmente alla busta paga o prima delle festività natalizie.
    Il premio di risultato è previsto dal CCNL?
    Il CCNL non fissa importi di premio di risultato a livello nazionale. Il premio viene negoziato a livello aziendale o territoriale ed è tassato in modo agevolato (10% IRPEF sostitutiva) nei limiti di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: welfare, Sanilog ed Ebilog

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Welfare, Sanilog ed Ebilog nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Il sistema di welfare contrattuale nel settore logistica e spedizioni si articola in tre pilastri: Sanilog per la salute, Priamo per la pensione complementare ed Ebilog per la bilateralità. Guida a diritti e obblighi per lavoratori e aziende.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede tre pilastri di welfare: Sanilog (fondo sanitario, oltre 351.000 iscritti, prestazioni via Unisalute e AXA), Priamo (pensione complementare, contributo datoriale 1,5% dal 2025) ed Ebilog (ente bilaterale, 4 euro mensili per lavoratore). L’adesione è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Sanilog (sanilog.info)
    Pensione complementare
    Priamo (fondopriamo.it)
    Ente bilaterale
    Ebilog (ebilog.it)

    Tabella riepilogativa

    Pilastri welfare CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Ente Tipo Contributo mensile Prestazioni principali
    Sanilog Fondo sanitario integrativo Contribuzione semestrale (importo su sanilog.info) Visite, ricoveri, odonto, maternità, fisioterapia
    Ebilog Ente bilaterale 4,00 € (3,50 datoriale + 0,50 lavoratore) Formazione, sussidi, relazioni industriali
    Priamo Fondo pensione complementare 1,5% retribuzione (datoriale, dal 2025) + 1% lavoratore Pensione complementare, anticipazioni

    L’importo esatto della contribuzione a Sanilog varia e deve essere verificato sul sito ufficiale sanilog.info (versamenti semestrali con scadenza il 16 novembre e il 16 maggio). Le percentuali di contribuzione a Priamo si riferiscono alle disposizioni del rinnovo del 6 dicembre 2024; verificare gli aggiornamenti su fondopriamo.it.

    Sanilog: il fondo sanitario integrativo

    Sanilog è il Fondo di Sanità Integrativa per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione. È stato istituito su iniziativa delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del CCNL e conta:

    • oltre 11.600 aziende aderenti;
    • oltre 351.815 lavoratori iscritti;
    • presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

    Le prestazioni sanitarie sono erogate tramite due compagnie assicurative convenzionate:

    • Unisalute: prestazioni generali (visite specialistiche, ricoveri, diagnostica, fisioterapia, pacchetto maternità);
    • AXA-Odontonetwork: cure odontoiatriche.

    Il lavoratore accede alle prestazioni tramite il portale Sanilog o contattando le strutture convenzionate. I rimborsi per spese già sostenute si richiedono con la documentazione medica e fiscale.

    Ebilog: l’ente bilaterale e la formazione

    Ebilog (Ente Bilaterale Nazionale per il settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione) è un’associazione no profit costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile. È finanziato dalla contribuzione mensile di:

    • 3,50 euro a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore in forza (non in prova);
    • 0,50 euro a carico del lavoratore;
    • totale: 4,00 euro mensili per lavoratore, versati trimestralmente (12 euro per trimestre).

    Ebilog svolge funzioni di:

    • supporto alla formazione professionale dei lavoratori del settore;
    • erogazione di sussidi in situazioni di difficoltà (integrazioni a cassa integrazione, sostegno a lavoratori in mobilità);
    • certificazione delle commissioni per la contrattazione di prossimità;
    • raccolta dati e studi sul settore.

    Priamo: la pensione complementare del settore

    Priamo è il fondo pensione complementare negoziale riservato ai lavoratori del settore trasporti e logistica. Dal 1° ottobre 2017 ha incorporato il precedente fondo Previlog (specifico per la logistica). Priamo è un fondo pensione aperto a contribuzione definita, autorizzato dalla COVIP.

    Con il rinnovo del 6 dicembre 2024:

    • il contributo datoriale per i lavoratori che si iscrivono a Priamo è stato portato all’1,5% della retribuzione utile (era 1% prima del rinnovo);
    • per i lavoratori under 35 che si iscrivono per la prima volta dopo il 1° gennaio 2025, il contributo datoriale è maggiorato di un ulteriore 0,2%;
    • il contributo del lavoratore è pari all’1% della retribuzione utile;
    • al TFR di nuova maturazione conferito a Priamo si aggiunge la contribuzione datoriale e del lavoratore, incrementando significativamente il montante pensionistico.

    Il welfare di Fedespedi per le aziende associate

    Per le aziende aderenti a Fedespedi (Federazione Italiana Spedizionieri) è attiva anche una convenzione con Aon per servizi welfare aggiuntivi tramite la piattaforma OneFlex. Questa piattaforma consente ai dipendenti delle aziende aderenti di accedere a servizi di welfare aziendale (rimborsi, voucher, benefit) in aggiunta agli strumenti contrattuali di Sanilog, Ebilog e Priamo. Questo strumento è però facultativo e dipende dall’adesione aziendale a Fedespedi, non dal CCNL in sé.

    Casi pratici

    Tizio – Rimborso dentista tramite Sanilog
    Tizio ha bisogno di un intervento di implantologia. Verifica sul portale Sanilog se la prestazione è coperta e quali strutture odontoiatriche sono convenzionate AXA-Odontonetwork nella sua città. Se sceglie una struttura convenzionata ottiene uno sconto diretto senza anticipare la spesa. Se invece va dal suo dentista di fiducia (non convenzionato), può chiedere il rimborso presentando fattura e documentazione clinica entro i termini indicati dal regolamento Sanilog.
    Caia – Iscrizione a Priamo come neoassunta under 30
    Caia, 26 anni, è assunta il 1° marzo 2026. Ha 6 mesi (fino al 31 agosto 2026) per scegliere dove destinare il TFR. Se si iscrive a Priamo, il datore verserà l’1,5% + 0,2% (extra under 35) = 1,7% della retribuzione utile mensile in aggiunta al TFR conferito. Caia contribuisce con un ulteriore 1%. Su una retribuzione di 1.900 euro mensili, il versamento mensile totale a Priamo sarà circa 1.900 × 3,7% = 70 euro più la quota mensile di TFR (1.900 × 14 ÷ 12 ÷ 13,5 ÷ 12 = circa 15 euro mensili).
    Sempronio – Azienda che non versa a Ebilog
    Sempronio scopre che la sua azienda non ha mai versato i contributi a Ebilog (4 euro mensili per lavoratore) da quando è stato assunto 2 anni fa. L’azienda viola il CCNL. Sempronio segnala la situazione alla RSA aziendale (Filt-Cgil) che procede con una formale contestazione. Ebilog può avviare le procedure di recupero delle somme arretrate. Sempronio, per il futuro, ha diritto a tutte le prestazioni Ebilog dal momento in cui i contributi saranno regolarizzati.

    Domande frequenti

    Cos’è Sanilog e chi ne beneficia?
    Sanilog è il fondo di sanità integrativa per i dipendenti del settore logistica, trasporto merci e spedizione. Conta oltre 351.000 iscritti e 11.600 aziende. Le prestazioni includono visite specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche (tramite AXA), fisioterapia e un pacchetto maternità.
    L’adesione a Sanilog è obbligatoria?
    Sì. Tutte le aziende che applicano il CCNL Logistica devono aderire a Sanilog ed Ebilog. La contribuzione è semestrale; in caso di inadempienza l’azienda risponde delle prestazioni non erogate.
    Cos’è Ebilog e cosa offre ai lavoratori?
    Ebilog è l’Ente Bilaterale Nazionale del settore, finanziato con 4 euro mensili per lavoratore (3,50 datoriale + 0,50 lavoratore). Offre supporto alla formazione, sussidi in caso di difficoltà e gestione della bilateralità contrattuale.
    Cos’è Priamo e quanto contribuisce il datore?
    Priamo è il fondo pensione complementare negoziale del settore. Dal 1° gennaio 2025 il contributo datoriale è dell’1,5% della retribuzione per i nuovi iscritti (più 0,2% extra per under 35). Il lavoratore contribuisce con l’1%.
    Se l’azienda non versa i contributi a Sanilog ed Ebilog cosa succede?
    L’azienda viola il CCNL. Il lavoratore può segnalare l’inadempienza alle OO.SS. (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o all’ITL. Ebilog può procedere al recupero forzato dei contributi arretrati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per le condizioni aggiornate di Sanilog consultare sanilog.info; per Ebilog consultare ebilog.it; per Priamo consultare fondopriamo.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni

    In sintesi

    • La rivendita di un fabbricato entro 5 anni dall’acquisto genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso (art. 67 c.1 lett. b TUIR).
    • Sono esenti: gli immobili ricevuti per successione, l’abitazione principale del cedente o dei familiari, e gli immobili posseduti da oltre 5 anni.
    • La plusvalenza si calcola sottraendo dal corrispettivo di vendita il costo di acquisto o costruzione, aumentato delle spese inerenti documentate.
    • La tassazione ordinaria avviene con IRPEF a scaglioni, ma il venditore può scegliere un’imposta sostitutiva con aliquota fissa chiedendola al notaio nell’atto.
    • Il riferimento storico per l’imposta sostitutiva è 26%; verificare l’aliquota vigente al momento dell’atto.
    • La scelta tra IRPEF e sostitutiva dipende dall’aliquota marginale del contribuente e deve essere valutata caso per caso.

    Quando la rivendita di un immobile è tassata

    Chi vende un fabbricato poco tempo dopo averlo acquistato deve fare i conti con le plusvalenze immobiliari. L’art. 67, comma 1, lett. b del TUIR classifica come reddito diverso il guadagno realizzato cedendo un immobile entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, con alcune importanti eccezioni.

    Non si tratta di una norma contro i proprietari, ma di un presidio contro l’attività speculativa: chi compra e rivende rapidamente un immobile traendo profitto dalla differenza di prezzo è tenuto a tassare tale guadagno. Diverso è il caso di chi vende la propria abitazione o di chi ha ricevuto l’immobile in eredità.

    Comprendere quando scatta la tassazione, come si determina la plusvalenza e quale regime fiscale conviene scegliere permette di affrontare la vendita senza sorprese. In questa guida analizziamo le regole per i fabbricati, rimandando a trattazioni separate la disciplina dei terreni edificabili e di quelli agricoli.

    Riepilogo: plusvalenza tassabile o esente?
    Situazione Trattamento fiscale
    Fabbricato venduto entro 5 anni dall'acquisto (acquistato a titolo oneroso) Plusvalenza tassabile (reddito diverso)
    Fabbricato acquisito per successione, rivenduto a qualsiasi data Esente: non si genera plusvalenza tassabile
    Abitazione principale del cedente o dei familiari per la maggior parte del periodo Esente: condizione verificata sulla destinazione d'uso prevalente
    Fabbricato posseduto da oltre 5 anni Esente: il termine quinquennale è decorso
    Terreni edificabili (qualsiasi durata del possesso) Sempre tassabili (regole proprie, non trattate qui)

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un appartamento nel marzo 2021 al prezzo di 180.000 euro, sostenendo 6.000 euro tra imposte di registro, spese notarili e piccoli interventi documentati. Nel settembre 2024, dopo circa tre anni e mezzo, lo rivende a 220.000 euro. La plusvalenza lorda è pari a 220.000 meno 186.000, cioè 34.000 euro. Poiché Tizio ha un reddito complessivo medio-alto, l’IRPEF ordinaria lo colpirebbe con aliquota marginale elevata; decide quindi di optare per l’imposta sostitutiva, chiedendola direttamente al notaio nell’atto di vendita. Il notaio calcola l’imposta sulla plusvalenza di 34.000 euro applicando l’aliquota vigente (il riferimento storico è 26%), la trattiene e la versa per conto di Tizio, che non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi.

    Documenti necessari

    • Art. 67, comma 1, lett. b del TUIR: norma istitutiva della plusvalenza da rivendita infraquinquennale.
    • Art. 68 TUIR: criteri di determinazione delle plusvalenze e dei costi deducibili.
    • Art. 1, comma 496, L. 266/2005: introduzione dell’opzione per l’imposta sostitutiva tramite il notaio.
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2014: chiarimenti su abitazione principale e calcolo del periodo.
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di versamento da parte dei notai.

    Caso 1 – Vendita di appartamento acquistato e ristrutturato

    Scenario. Caio acquista un immobile da ristrutturare nel 2022, effettua lavori di manutenzione straordinaria per i quali conserva tutte le fatture, e rivende l’appartamento nel 2025, entro i 5 anni dall’acquisto. L’immobile non è mai stato la sua abitazione principale.

    Come si applica. La plusvalenza è tassabile. Il costo da contrapporre al corrispettivo di vendita comprende il prezzo di acquisto, le imposte pagate all’atto (registro o IVA), le spese notarili e le spese incrementative documentate, tra cui i costi di ristrutturazione. Caio ha interesse a raccogliere tutte le ricevute e le fatture per massimizzare il costo riconosciuto e minimizzare la plusvalenza imponibile. Al momento del rogito può scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva.

    In pratica

    • Conservare tutte le fatture dei lavori edili: concorrono ad aumentare il costo e riducono la plusvalenza.
    • Verificare con un commercialista l’aliquota marginale IRPEF personale prima di scegliere il regime.
    • L’opzione per la sostitutiva va espressa nell’atto notarile: non è modificabile in un secondo momento.

    Caso 2 – Immobile ricevuto in eredità e rivenduto subito

    Scenario. Tizio eredita un appartamento dalla madre nel 2023 e, avendo già la propria abitazione, decide di venderlo nel 2024 senza aspettare anni.

    Come si applica. Nessuna plusvalenza è tassabile. La norma esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione dall’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b TUIR. Tizio può vendere liberamente, indipendentemente da quanto tempo è trascorso dall’apertura della successione. Non occorre richiedere né calcolare alcuna imposta sostitutiva. Rimane consigliabile documentare correttamente l’acquisizione a titolo ereditario nell’atto di vendita.

    In pratica

    • L’esenzione per successione vale a prescindere dal tempo trascorso dalla morte del de cuius.
    • Nell’atto di vendita indicare sempre l’origine ereditaria del titolo: evita contestazioni successive.
    • Verificare che l’accettazione dell’eredità e la dichiarazione di successione siano in regola prima di procedere al rogito.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando decorre il termine dei 5 anni?

    Il termine si computa dall’atto di acquisto o, se l’immobile è stato costruito, dalla data di ultimazione dei lavori. La vendita entro quel termine genera plusvalenza tassabile; oltre i 5 anni l’operazione è esente.

    Cosa si intende per abitazione principale ai fini dell'esenzione?

    L’esenzione si applica se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita. Non è sufficiente un breve utilizzo: la destinazione deve essere prevalente nel tempo.

    Le spese di ristrutturazione sono sempre deducibili dal calcolo della plusvalenza?

    Le spese incrementative documentate (lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria) sono riconosciute in aumento del costo purché siano adeguatamente documentate con fatture e quietanze. Le spese di manutenzione ordinaria non incrementano il valore dell’immobile ai fini del calcolo.

    Come si esercita l'opzione per l'imposta sostitutiva?

    L’opzione si chiede direttamente al notaio in sede di rogito, prima che l’atto sia concluso. Il notaio calcola l’imposta, la trattiene dal corrispettivo e la versa all’Erario. Una volta esercitata nell’atto, la scelta non è revocabile.

    Se scelgo l'imposta sostitutiva, devo dichiarare la plusvalenza nel 730 o nel modello Redditi?

    No. Quando si applica l’imposta sostitutiva tramite il notaio, la plusvalenza non confluisce nel reddito complessivo e non va indicata in dichiarazione dei redditi. L’adempimento è assolto integralmente dal notaio.

    I terreni seguono le stesse regole dei fabbricati?

    No. I terreni edificabili sono sempre tassati come redditi diversi, indipendentemente dalla durata del possesso. I terreni agricoli seguono regole proprie. La disciplina dei cinque anni descritta in questa guida riguarda esclusivamente i fabbricati (unità immobiliari urbane).

    Qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva?

    Il riferimento storico è 26%. Tuttavia l’aliquota può essere modificata da norme successive; verificare sempre l’aliquota vigente al momento dell’atto con il notaio o con un commercialista.

    Vedi anche: Vendere l’auto usata tra privati, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione, Plusvalenze da vendita immobili, Sistema del prezzo-valore, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 407 DPR 495/1992

    Art. 407 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.