Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1331 Codice della Navigazione – Disposizioni per l’esecuzione del codice

    Art. 1331 Codice della Navigazione – Disposizioni per l’esecuzione del codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l’emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l’esecuzione del codice stesso.

  • Articolo 521 Codice di Procedura Penale: Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

    Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.

    2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

    3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il welfare del socio lavoratore di cooperativa si articola su tre livelli: la previdenza obbligatoria INPS, la previdenza complementare tramite il Fondo Previdenza Cooperativa e la sanità integrativa prevista dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP n.170), fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL, è il fondo di riferimento per la previdenza complementare dei soci e dipendenti cooperativi. La sanità integrativa dipende dal CCNL di settore: ogni contratto indica il fondo specifico applicabile (es. Metasalute per il settore metalmeccanico, fondi bilaterali per edilizia e logistica).

    Dati contrattuali

    Fondo pensione di riferimento
    Previdenza Cooperativa (COVIP n.170) — fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop + CGIL, CISL, UIL
    Origine del fondo
    Fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper; attivo dal 13 giugno 2018
    Contributo datoriale (indicativo)
    Come da CCNL di settore (tipicamente 1,0-2,0% della retrib. utile TFR)
    Fondo sanitario
    Dipende dal CCNL di settore (es. Metasalute per metalmeccanici; fondo bilaterale per edilizia)
    Norma di legge
    D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (previdenza complementare)

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa

    Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa è il fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori (soci e dipendenti) delle cooperative italiane. È stato costituito il 13 giugno 2018 mediante la fusione di tre fondi preesistenti: Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper. È iscritto all’Albo COVIP con il numero 170.

    I soci fondatori sono le tre centrali cooperative (AGCI, Confcooperative, Legacoop) e le tre confederazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL). Il fondo opera senza finalità di lucro, secondo le regole del D.Lgs. 252/2005.

    L’adesione al fondo è volontaria, salvo nei casi in cui il CCNL di settore preveda l’iscrizione automatica (con possibilità di rinuncia esplicita). I CCNL cooperativi del settore edile e dell’igiene ambientale prevedono specifiche modalità di contribuzione obbligatoria datoriale per gli iscritti.

    Sanità integrativa: il fondo dipende dal settore

    La sanità integrativa per il socio lavoratore di cooperativa dipende dal CCNL di settore applicabile. Non esiste un fondo sanitario unico per tutte le cooperative di produzione e lavoro:

    • CCNL Cooperative Metalmeccaniche: prevede l’adesione al fondo Metasalute (il fondo sanitario del settore metalmeccanico), con contribuzione datoriale secondo le previsioni del CCNL.
    • CCNL Edilizia Cooperative: il sistema bilaterale dell’edilizia cooperativa (Casse Edili / CAPE) include prestazioni di sostegno al reddito e sussidi sanitari.
    • CCNL Logistica e Multiservizi: i fondi bilaterali di settore (Fondo Logistica, enti bilaterali Multiservizi) possono prevedere coperture sanitarie integrative.

    Verificare sempre il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

    Il sistema bilaterale cooperativo

    La bilateralità è un sistema di organismi paritetici (datori e sindacati) che gestiscono servizi a favore di lavoratori e cooperative aderenti. Nel sistema cooperativo, gli enti bilaterali di settore erogano di norma:

    • servizi di formazione continua e professionalizzante;
    • prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione (integrazioni alla CIG o all’indennità di disoccupazione);
    • sussidi per maternità, malattia e assistenza ai familiari non autosufficienti;
    • informazioni e orientamento su sicurezza, salute e prevenzione.

    L’accesso ai servizi bilaterali è condizionato al versamento regolare dei contributi all’ente bilaterale da parte della cooperativa.

    Tabella riepilogativa

    Welfare del socio lavoratore cooperativo: schema per pilastri
    Pilastro Strumento Fonte Obbligatorio?
    Previdenza obbligatoria INPS (IVS) Legge (art.38 Cost.)
    Previdenza complementare Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP 170) D.Lgs. 252/2005; CCNL di settore Volontaria (salvo previsioni CCNL)
    Sanità integrativa Fondo di settore (es. Metasalute, fondi bilaterali edili) CCNL di settore applicabile Come da CCNL; variabile
    Bilateralità Enti bilaterali di settore CCNL di settore Come da CCNL (obbligo contribuzione datoriale)
    Welfare aziendale / cooperativo Flexible benefit, buoni pasto, ecc. Contrattazione aziendale / delibera CdA Solo se previsto

    La struttura welfare varia significativamente tra CCNL di settore. Il prospetto è indicativo. Verificare il testo aggiornato del CCNL applicabile e le eventuali delibere aziendali della cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Previdenza Cooperativa
    Tizio, socio lavoratore metalmeccanico, al momento dell’ammissione sceglie di aderire al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede un contributo datoriale del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, a condizione che Tizio versi la propria quota minima (variabile secondo il CCNL). Il TFR di Tizio viene devoluto al fondo anziçhé accantonato in azienda.
    Caia – Fondo sanitario Metasalute
    Caia è socia lavoratrice in una cooperativa metalmeccanica che applica il CCNL Cooperative Metalmeccaniche. Per effetto del CCNL, la cooperativa versa la contribuzione a Metasalute. Caia può accedere alle coperture sanitarie del fondo (rimborso visite specialistiche, esami, ricoveri), registrando la propria carta Metasalute al portale del fondo.
    Sempronio – Servizi dell’ente bilaterale edile
    Sempronio lavora in una cooperativa edile. L’ente bilaterale dell’edilizia cooperativa (Cassa Edile di competenza) riceve i versamenti mensili della cooperativa. Sempronio può accedere ai servizi: indennità festivi, contributo ferie, eventuale integrazione in caso di sospensione per maltempo e formazione professionale finanziata.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo pensione specifico per i soci lavoratori di cooperativa?
    Sì. Il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (COVIP n.170), fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL, è il fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative.
    Il socio lavoratore ha diritto al fondo sanitario integrativo?
    Dipende dal CCNL di settore. Alcuni CCNL cooperativi (es. metalmeccanico: Metasalute) prevedono l’adesione. Verificare il CCNL applicabile.
    La cooperativa contribuisce al fondo pensione?
    Sì, se il CCNL prevede un contributo datoriale (tipicamente 1-2% della retrib. utile TFR), a condizione che il socio aderisca e versi la propria quota.
    Il socio lavoratore può accedere ai servizi del sistema bilaterale?
    Sì, se la cooperativa è in regola con i versamenti all’ente bilaterale di settore. I servizi includono formazione, sussidi, prestazioni integrative.
    Il TFR devoluto al fondo pensione è recuperabile prima della pensione?
    Solo nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 252/2005): spese sanitarie gravi, acquisto prima casa (dopo 8 anni), disoccupazione. L’anticipazione riduce la posizione individuale nel fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per le previsioni esatte su fondi sanitari, previdenza complementare e bilateralità occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile e i regolamenti dei fondi citati. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (previdenzacooperativa.it), o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 310-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)

    Art. 310-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdittivi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

  • Rimborso volo cancellato o in ritardo: fac-simile (Reg. 261/2004)

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    Per volo cancellato o in forte ritardo il passeggero può avere diritto a una compensazione da 250 a 600 euro (Reg. CE 261/2004), oltre al rimborso o alla riprotezione, salvo circostanze eccezionali. La richiesta va inviata alla compagnia aerea.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per volo cancellato, in ritardo o negato imbarco
    Forma
    Scritta (email, PEC o modulo della compagnia)
    Invio consigliato
    Email/PEC alla compagnia; poi ENAC
    Riferimenti
    Reg. (CE) n. 261/2004

    Cos’è e quando si usa

    Il Regolamento europeo 261/2004 tutela i passeggeri in caso di cancellazione, ritardo prolungato (di norma oltre 3 ore all’arrivo) e negato imbarco per overbooking, sui voli in partenza dall’UE o operati da vettori UE in arrivo nell’UE. Spetta una compensazione forfettaria di 250 € (tratte fino a 1.500 km), 400 € (intra-UE oltre 1.500 km e altre tratte 1.500-3.500 km) o 600 € (tratte extra-UE oltre 3.500 km).

    La compensazione non è dovuta se la compagnia prova circostanze eccezionali (es. condizioni meteo estreme, scioperi esterni). Restano sempre dovuti, in alternativa, il rimborso del biglietto o la riprotezione su altro volo, oltre all’assistenza (pasti, pernottamento). La richiesta va prima inoltrata alla compagnia; in caso di silenzio o diniego ingiustificato ci si rivolge all’ENAC.

    Cosa deve contenere

    • Dati del passeggero e dei compagni di viaggio
    • Estremi del volo: numero, data, tratta e orari previsti/effettivi
    • Codice di prenotazione (PNR) e biglietto
    • Descrizione del disservizio (cancellazione, ritardo, negato imbarco)
    • Richiesta di compensazione e/o rimborso, con importo
    • Luogo, data, firma e IBAN per il rimborso

    Fac-simile: richiesta di compensazione e rimborso

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Email / PEC
    
    Spett.le [NOME COMPAGNIA AEREA]
    Servizio Clienti / Customer Relations
    
    Oggetto: richiesta compensazione ex Reg. CE 261/2004 - volo [NUMERO VOLO] del [DATA]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], passeggero del volo in oggetto (prenotazione n. [PNR], tratta [PARTENZA]-[ARRIVO]), espongo quanto segue.
    
    Il volo, previsto in partenza alle [ORA] e in arrivo alle [ORA], ha subito: [cancellazione / ritardo di ___ ore all'arrivo / negato imbarco]. Non mi è stata fornita alcuna circostanza eccezionale che giustifichi il disservizio.
    
    CHIEDO
    
    pertanto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004:
    - la compensazione pecuniaria di euro [250 / 400 / 600] per ciascun passeggero;
    - [il rimborso del biglietto di euro ___ / il rimborso delle spese di assistenza sostenute, come da ricevute allegate].
    
    Chiedo l'accredito sull'IBAN [IBAN] entro un congruo termine. In mancanza di riscontro, mi riservo di rivolgermi all'ENAC e alle competenti sedi.
    
    Allego: carta d'imbarco, biglietto, ricevute spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la richiesta al servizio clienti della compagnia via email o PEC, allegando carta d’imbarco, biglietto e ricevute delle spese sostenute. Conserva tutta la documentazione del viaggio e annota gli orari effettivi (utili le notifiche dell’app o i tabelloni).

    Se la compagnia non risponde o nega ingiustificatamente la compensazione, puoi presentare reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), autorità competente per l’Italia. Per le controversie, esistono anche società di recupero su mandato e la via giudiziaria per importi maggiori.

    Errori da evitare

    • Confondere la compensazione (forfettaria) con il semplice rimborso del biglietto
    • Pretendere la compensazione quando ricorrono circostanze eccezionali provate
    • Non conservare carta d’imbarco e ricevute delle spese
    • Non indicare il codice di prenotazione (PNR)

    Domande frequenti

    Quanto spetta per un volo cancellato o in ritardo?
    Da 250 a 600 euro a seconda della distanza della tratta, in caso di cancellazione, ritardo superiore a tre ore all’arrivo o negato imbarco, salvo circostanze eccezionali provate dalla compagnia.
    Quando non ho diritto alla compensazione?
    Quando la compagnia dimostra circostanze eccezionali non imputabili (meteo estremo, scioperi esterni, allerta sicurezza). Restano comunque dovuti rimborso/riprotezione e assistenza.
    A chi mi rivolgo se la compagnia non paga?
    All’ENAC, autorità competente in Italia per il Reg. 261/2004. In alternativa puoi agire in giudizio o affidarti a società specializzate nel recupero della compensazione.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni

    In sintesi

    • Dal 2024 (L. 213/2023) la vendita di un immobile che ha beneficiato del Superbonus entro 10 anni dalla fine dei lavori genera una plusvalenza tassabile.
    • Il costo di acquisto riconosciuto nel calcolo varia in base al tempo trascorso dalla fine dei lavori e alle modalità di fruizione dell’agevolazione.
    • Chi ha fruito del Superbonus tramite sconto in fattura o cessione del credito subisce limitazioni nel riconoscimento delle spese a incremento del costo.
    • Sono escluse dalla nuova tassazione le unità adibite ad abitazione principale e gli immobili acquisiti per successione.
    • Anche per questa plusvalenza è ammessa l’opzione per l’imposta sostitutiva (riferimento storico 26%); verificare l’aliquota vigente.
    • La disciplina si sovrappone, per gli immobili venduti entro 5 anni dall’acquisto, alla regola generale dell’art. 67 c.1 lett. b TUIR.

    La nuova plusvalenza introdotta dalla legge di bilancio 2024

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza tassabile specificamente pensata per gli immobili che hanno beneficiato del Superbonus. Se un’unità immobiliare viene venduta entro dieci anni dalla conclusione dei lavori agevolati, il guadagno realizzato entra nel reddito diverso del cedente e va tassato.

    La ratio della norma è evitare che il vantaggio fiscale concesso dallo Stato attraverso il Superbonus si trasformi in un ulteriore guadagno non tassato in occasione della rivendita a prezzi rivalutati. Il legislatore ha quindi deciso di recuperare parte del beneficio nell’ipotesi in cui l’immobile cambi proprietario in tempi relativamente brevi rispetto alla fine dei lavori.

    La disciplina presenta alcune complessità, in particolare nelle regole sul calcolo del costo riconosciuto: le spese sostenute con il Superbonus non sono sempre deducibili allo stesso modo, e la modalità di fruizione dell’agevolazione (detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito) incide su quanto il cedente può portare in deduzione. Di seguito una guida pratica ai punti principali.

    Condizioni per la tassazione della plusvalenza Superbonus
    Condizione Effetto
    Vendita entro 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus Plusvalenza tassabile come reddito diverso
    Vendita oltre 10 anni dalla fine dei lavori Nessuna plusvalenza Superbonus; si applicano solo le regole ordinarie
    Immobile adibito ad abitazione principale del cedente o familiari Escluso dalla nuova tassazione Superbonus
    Immobile acquisito per successione Escluso dalla nuova tassazione Superbonus
    Fruizione tramite sconto in fattura o cessione del credito Le spese agevolate possono non essere riconosciute come costo, in tutto o in parte, secondo le regole vigenti
    Opzione per imposta sostitutiva Ammessa; riferimento storico 26%, verificare aliquota vigente

    Esempio pratico

    • Caio ha acquistato un appartamento nel 2018 e nel 2022 ha eseguito lavori di efficientamento energetico agevolati al 110% con Superbonus, fruendo dello sconto in fattura. I lavori si concludono nel 2023. Nel 2026, dopo tre anni dalla fine dei lavori ma entro il decennio, Caio vende l’immobile ricavando una somma superiore al costo storico. Per determinare la plusvalenza, Caio non potrà includere nel costo le spese pagate con lo sconto in fattura nella misura in cui la normativa vigente non le riconosce come incremento del costo. Il risultato è una plusvalenza imponibile potenzialmente più alta rispetto a quanto avrebbe avuto senza quella limitazione. Caio valuta con il commercialista se optare per l’imposta sostitutiva, tenendo conto della propria situazione reddituale complessiva e dell’aliquota vigente al momento dell’atto.

    Documenti necessari

    • L. 213/2023 (legge di bilancio 2024): norma istitutiva della plusvalenza sugli immobili Superbonus.
    • Art. 67, comma 1, lett. b TUIR: regola generale sulla plusvalenza da rivendita infraquinquennale, applicabile in coordinamento.
    • Art. 68 TUIR: criteri di determinazione del costo ai fini del calcolo della plusvalenza.
    • Circolare Agenzia delle Entrate sulle modalità applicative della nuova disciplina (verificare i documenti di prassi più recenti).
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di opzione per l’imposta sostitutiva tramite notaio.

    Caso 1 – Superbonus con detrazione diretta in dichiarazione

    Scenario. Tizio ha fruito del Superbonus portando in detrazione le spese nella propria dichiarazione dei redditi (non ha ceduto il credito né ottenuto lo sconto in fattura). Vuole ora vendere l’immobile entro dieci anni dalla fine dei lavori.

    Come si applica. Chi ha fruito del Superbonus attraverso la detrazione diretta in dichiarazione si trova in una posizione diversa rispetto a chi ha usato lo sconto in fattura o la cessione del credito. Le regole sul riconoscimento del costo tengono conto delle modalità di fruizione e del tempo trascorso dalla fine dei lavori. Tizio dovrà verificare con il proprio commercialista quanta parte delle spese sostenute per i lavori è riconosciuta come costo deducibile ai fini del calcolo della plusvalenza, secondo la disciplina vigente al momento della vendita.

    In pratica

    • Conservare tutta la documentazione relativa al Superbonus: pratiche edilizie, fatture, SAL, comunicazioni all’ENEA.
    • Richiedere al professionista che ha seguito i lavori una dichiarazione riepilogativa delle spese agevolate e delle modalità di fruizione.
    • Consultare un commercialista prima di fissare il rogito per simulare la plusvalenza e scegliere il regime fiscale più conveniente.

    Caso 2 – Superbonus con sconto in fattura, vendita a 4 anni dalla fine lavori

    Scenario. Caio ha ristrutturato il proprio immobile nel 2022-2023 con il Superbonus al 110%, ottenendo lo sconto in fattura dall’impresa esecutrice. Non ha mai utilizzato l’immobile come abitazione principale. Nel 2027, quattro anni dopo la fine dei lavori, decide di vendere.

    Come si applica. Questa è la situazione in cui la nuova disciplina impatta maggiormente. Avendo fruito dello sconto in fattura, le spese agevolate non sono riconosciute in tutto o in parte come incremento del costo, secondo le regole stabilite dalla L. 213/2023 e dalla relativa prassi. Ne consegue che la plusvalenza imponibile sarà più elevata rispetto a un caso ordinario. Poiché l’immobile non è l’abitazione principale di Caio e non è stato acquisito per successione, non si applica alcuna esclusione. Caio dovrà scegliere tra IRPEF ordinaria e imposta sostitutiva, verificando l’aliquota vigente.

    In pratica

    • Con lo sconto in fattura il beneficio è stato percepito immediatamente: la norma prevede che questo si rifletta nel calcolo del costo ai fini della plusvalenza.
    • Valutare attentamente la convenienza della vendita entro i 10 anni: attendere il decorso del termine elimina la tassazione aggiuntiva.
    • L’esenzione per abitazione principale vale anche per questa plusvalenza: chi ha adibito l’immobile a propria residenza principale per la maggior parte del periodo è escluso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando si computa il termine dei 10 anni?

    Il termine decorre dalla data di conclusione dei lavori agevolati con il Superbonus, non dalla data di acquisto dell’immobile. La vendita deve avvenire entro i 10 anni successivi alla fine dei lavori per rientrare nella nuova disciplina.

    La nuova regola sostituisce o si aggiunge a quella dei 5 anni?

    Le due discipline si sovrappongono. Se l’immobile viene venduto sia entro i 5 anni dall’acquisto sia entro i 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus, si applicano entrambe le norme. Nei casi concreti occorre verificare quale disciplina prevalga o come si coordinino; il consiglio è consultare un commercialista.

    Chi abita nell'immobile come prima casa è escluso dalla tassazione?

    Sì. Sono escluse dalla nuova plusvalenza Superbonus le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. L’esclusione segue la stessa logica della norma generale sui cinque anni.

    Chi ha ricevuto l'immobile in eredità deve preoccuparsi di questa norma?

    No. Gli immobili acquisiti per successione sono espressamente esclusi dalla nuova disciplina, esattamente come avviene per la plusvalenza quinquennale ordinaria.

    Qual è la differenza tra sconto in fattura e detrazione diretta ai fini del calcolo?

    Con la detrazione diretta il contribuente porta in detrazione le spese nella propria dichiarazione nel corso degli anni. Con lo sconto in fattura o la cessione del credito il vantaggio è immediato e il contribuente non ha sostenuto esborsi effettivi. La normativa tiene conto di questa differenza nel determinare quanto del costo delle spese agevolate è riconosciuto a incremento del costo dell’immobile. Verificare le regole vigenti con un professionista.

    Anche per questa plusvalenza è possibile scegliere l'imposta sostitutiva?

    Sì. L’opzione per l’imposta sostitutiva, da esercitare tramite il notaio nell’atto di vendita, è ammessa anche per la plusvalenza Superbonus. Il riferimento storico per l’aliquota è 26%; verificare l’aliquota vigente al momento del rogito.

    Se i lavori Superbonus risalgono a più di 10 anni prima, la vendita è libera da questa tassazione?

    Sì. Decorso il termine decennale dalla conclusione dei lavori agevolati, la nuova disciplina non si applica. Restano applicabili le regole ordinarie se l’immobile viene venduto entro i 5 anni dall’acquisto originario.

    Vedi anche: Piu’ mutui contemporanei, Acquisto immobile ristrutturato da impresa e Superbonus.

  • Art. 67 D.Lgs. 504/1995 – Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7

    Art. 67 D.Lgs. 504/1995 – Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l’applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all’accertamento e contabilizzazione dell’imposta, all’istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d’imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all’effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all’istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l’amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all’abbuono dell’imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall’art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48.

    3. Le disposizioni dell’art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attività entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.

    4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall’accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria.

    5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall’ art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall’ art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 61.

    6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sarà regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l’art. 50.

    7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico è effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

    8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): welfare e sanità integrativa

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Somministrazione

    Il lavoratore somministrato opera in un mercato del lavoro per sua natura mobile e discontinuo. Il CCNL Somministrazione ha costruito nel tempo un sistema di welfare dedicato — distinto da quello dei settori ospitanti — fondato su tre pilastri: Ebitemp per la bilateralità e il welfare, Forma.Temp per la formazione, Fontemp per la previdenza complementare.

    In sintesi

    Il welfare del lavoratore somministrato si fonda su tre enti di settore: Ebitemp per la bilateralità e il welfare (sussidi, sostegno al reddito, indennità disponibilità), Forma.Temp per la formazione professionale continua, e Fontemp per la previdenza complementare. Non si applicano i fondi del commercio o dell’industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Bilateralità e welfare
    Ebitemp
    Formazione
    Forma.Temp
    Previdenza complementare
    Fontemp

    Il sistema di welfare specifico della somministrazione

    Una delle caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro somministrato è che il datore di lavoro formale è l’Agenzia per il Lavoro, indipendentemente dal settore in cui il lavoratore svolge la propria missione. Questa struttura triangolare ha una conseguenza diretta sul welfare: il lavoratore somministrato non accede ai fondi sanitari, previdenziali e bilaterali del settore dell’azienda ospitante, bensì a quelli specifici del CCNL Somministrazione.

    Il sistema si regge su tre pilastri paritetici:

    1. Ebitemp: ente bilaterale, welfare e sostegno al reddito;
    2. Forma.Temp: formazione professionale continua;
    3. Fontemp: previdenza complementare.

    I tre enti sono finanziati da contribuzioni obbligatorie a carico delle Agenzie, calcolate sulle retribuzioni erogate ai lavoratori somministrati. È questa contribuzione che consente di erogare le prestazioni di welfare anche nei periodi di non missione.

    Ebitemp: la bilateralità e il welfare dei somministrati

    Ebitemp (Ente Bilaterale del Lavoro Temporaneo e in Somministrazione) è l’ente paritetico istituito dalle associazioni datoriali (Assolavoro, Assosomm) e dalle sigle sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) per gestire il sistema bilaterale del settore.

    Le principali funzioni di Ebitemp sono:

    • Indennità di disponibilità: il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing) che si trova in un periodo di attesa tra una missione e l’altra percepisce un’indennità di disponibilità di cui Ebitemp può integrare la componente a carico dell’ente bilaterale, secondo i meccanismi definiti dal CCNL e dallo statuto dell’ente;
    • Sostegno al reddito in caso di malattia, infortunio e maternità: Ebitemp eroga contributi integrativi per i lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà economica a causa di eventi morbosi di lunga durata o infortuni, in aggiunta a quanto già previsto dall’INPS e dal CCNL;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori: contributi annuali per le spese scolastiche e universitarie dei figli dei lavoratori somministrati iscritti al sistema bilaterale;
    • Sussidi straordinari: contributi una-tantum in caso di eventi gravi che determinino un improvviso deterioramento della situazione economica del lavoratore e della sua famiglia;
    • Politiche attive e supporto alla ricollocazione: Ebitemp collabora con le Agenzie nella gestione della Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP), il meccanismo contrattuale che assicura un periodo di tutela economica ai lavoratori che perdono la missione.

    Nota: le prestazioni Ebitemp variano in base all’aggiornamento periodico del regolamento dell’ente. Per l’elenco completo delle prestazioni e delle modalità di accesso consultare il sito istituzionale di Ebitemp o rivolgersi alle sigle sindacali firmatarie.

    Forma.Temp: la formazione come pilastro del welfare

    Forma.Temp è il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori in somministrazione. È finanziato attraverso una quota della contribuzione delle Agenzie e opera secondo le regole dei fondi interprofessionali vigilati dal Ministero del Lavoro.

    Forma.Temp è centrale nel sistema di welfare perché la formazione professionale è la principale leva di impiegabilità per il lavoratore somministrato, che per definizione è esposto a una mobilità occupazionale più elevata rispetto al dipendente diretto. Le tipologie di intervento finanziate comprendono:

    • Formazione per la sicurezza sul lavoro: obbligatoria per legge (d.lgs. 81/2008), finanziata da Forma.Temp per garantire che il lavoratore sia formato prima dell’avvio della missione;
    • Voucher di formazione individuale: ogni lavoratore somministrato può accedere a un catalogo di corsi (qualificanti, linguistici, informatici, professionali) attraverso voucher individuali erogati dal fondo;
    • Formazione durante i periodi di non missione: Forma.Temp finanzia percorsi formativi per i lavoratori tra una missione e l’altra, rafforzandone il profilo professionale e facilitando la ricollocazione;
    • Apprendistato: come già indicato nelle altre guide di questo settore, Forma.Temp finanzia la formazione obbligatoria trasversale per gli apprendisti somministrati;
    • Formazione per le donne e categorie fragili: il fondo destina risorse specifiche a percorsi formativi per lavoratrici, lavoratori over 50 e persone con disabilità.

    Fontemp: la previdenza complementare dei somministrati

    Fontemp è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori in somministrazione, iscritto all’albo dei fondi pensione e vigilato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). È un fondo a contribuzione definita: il montante accumulato dipende dai contributi versati e dal rendimento delle linee di investimento scelte.

    Il meccanismo contributivo di Fontemp si articola su tre flussi, analogamente agli altri fondi negoziali:

    1. TFR futuro: il lavoratore che aderisce a Fontemp destina il proprio TFR futuro al fondo, in sostituzione dell’accantonamento presso il datore o il Fondo di Tesoreria INPS;
    2. Contributo del lavoratore: il lavoratore versa una quota della retribuzione stabilita dal CCNL come contribuzione minima;
    3. Contributo datoriale: l’Agenzia versa il contributo aggiuntivo contrattuale solo se il lavoratore aderisce e sta versando la propria quota. Rinunciare all’adesione significa rinunciare al contributo datoriale.

    L’adesione a Fontemp è volontaria. I contributi versati sono deducibili fiscalmente entro i limiti di legge (art. 8, d.lgs. 252/2005: fino a 5.164,57 euro annui). Al momento della pensione, il montante accumulato può essere convertito in rendita vitalizia o riscattato parzialmente in capitale nelle forme previste dalla normativa.

    Fontemp è distinto da Fon.Te (che è il fondo del terziario/distribuzione, a cui aderiscono i lavoratori con CCNL Federdistribuzione, CCNL Confcommercio e affini) e da tutti gli altri fondi di categoria. I lavoratori somministrati che volessero aderire devono farlo tramite Fontemp, non tramite il fondo del settore ospitante.

    Il coordinamento tra i tre enti e la Procedura di Ricollocazione Plurima

    I tre enti (Ebitemp, Forma.Temp, Fontemp) operano in coordinamento nell’ambito del sistema bilaterale della somministrazione. Un momento in cui questo coordinamento è particolarmente visibile è la Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP), introdotta e rafforzata dal CCNL 2025.

    La PRP scatta quando il lavoratore somministrato (in particolare quelli assunti a tempo indeterminato, ma anche a termine in determinati casi) perde la missione e rimane senza collocazione. Durante la PRP:

    • Il lavoratore percepisce un’indennità mensile a carico dell’Agenzia per un periodo massimo (di norma 180 giorni, estendibile per categorie protette);
    • Ebitemp può integrare questa indennità con prestazioni bilaterali aggiuntive;
    • Forma.Temp attiva percorsi di formazione e riqualificazione per favorire la nuova collocazione;
    • L’Agenzia è obbligata a proporre attivamente nuove missioni adeguate al profilo del lavoratore.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza complementare — CCNL Somministrazione
    Ente Funzione principale Prestazioni chiave Obbligatorio/Facoltativo
    Ebitemp Bilateralità e welfare integrativo Indennità disponibilità, sussidi malattia, borse studio figli, sostegno PRP Contribuzione datoriale obbligatoria; prestazioni su richiesta
    Forma.Temp Formazione professionale continua Formazione sicurezza, voucher individuali, percorsi riqualificazione, apprendistato Contribuzione datoriale obbligatoria; fruizione su richiesta
    Fontemp Previdenza complementare Fondo pensione: TFR + contributo lavoratore + contributo datoriale; rendita pensionistica Adesione volontaria del lavoratore; contributo datoriale solo se aderisce

    Avvertenza: le prestazioni degli enti bilaterali e le condizioni di accesso a Fontemp vengono aggiornate dai rispettivi organi di gestione. Per i valori correnti e le modalità di richiesta consultare i siti istituzionali di Ebitemp, Forma.Temp e Fontemp, o le sigle sindacali di settore.

    Come attivare le prestazioni: guida operativa

    Il lavoratore somministrato che intende accedere alle prestazioni degli enti di settore deve seguire i seguenti passaggi:

    1. Verificare l’iscrizione: l’Agenzia provvede automaticamente all’iscrizione agli enti tramite la contribuzione periodica. Il lavoratore può verificare il proprio stato di iscrizione consultando i portali online di Ebitemp, Forma.Temp e Fontemp con le credenziali fornite dall’ente;
    2. Per le prestazioni Ebitemp: le richieste si presentano online o tramite i patronati sindacali (Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil), allegando la documentazione richiesta (certificato di malattia, documentazione scolastica per le borse studio, ecc.);
    3. Per la formazione Forma.Temp: il lavoratore consulta il catalogo disponibile online, sceglie il percorso formativo di interesse e presenta la domanda di voucher; l’Agenzia può anche proporre piani formativi aziendali finanziati dal fondo;
    4. Per aderire a Fontemp: il lavoratore compila il modulo di adesione (disponibile sul sito di Fontemp o presso le sedi sindacali), indica la linea di investimento scelta e comunica all’Agenzia la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva, se superiore al minimo contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore somministrato in logistica: voucher Forma.Temp
    Tizio è in missione presso un centro di distribuzione. L’Agenzia gli segnala che Forma.Temp ha attivato un corso di carrista con certificazione. Tizio presenta la domanda di voucher sul portale Forma.Temp indicando il codice del corso e la propria situazione occupazionale. Il voucher gli copre il costo del corso (circa 300 euro). Al termine ottiene la certificazione, che rafforza il suo profilo professionale e la possibilità di accedere a missioni più qualificate.
    Caia — Fine missione e PRP: Ebitemp entra in gioco
    Caia è assunta a tempo indeterminato dall’Agenzia. La missione termina e scatta la Procedura di Ricollocazione Plurima. Per i successivi 180 giorni l’Agenzia corrisponde l’indennità mensile prevista dal CCNL. Caia si rivolge alla sede NIdiL-Cgil per richiedere anche il contributo integrativo Ebitemp, che integra l’indennità nei limiti previsti dal regolamento dell’ente. Contemporaneamente accede a un percorso di riqualificazione finanziato da Forma.Temp per acquisire nuove competenze informatiche.
    Sempronio — Adesione a Fontemp: contributo datoriale e risparmio fiscale
    Sempronio ha 35 anni ed è in somministrazione da 4 anni. Decide di aderire a Fontemp scegliendo la linea «Crescita» (profilo bilanciato con esposizione azionaria). Versa il contributo minimo previsto dal CCNL. L’Agenzia inizia a versare il contributo datoriale aggiuntivo. Sempronio può dedurre i contributi versati (propri e datoriali, quest’ultimi nei limiti di legge) dal reddito imponibile ai fini IRPEF entro il massimale annuo di 5.164,57 euro. Il suo TFR futuro affluisce al fondo in sostituzione dell’accantonamento ordinario.

    Domande frequenti

    Cos’è Ebitemp e cosa eroga ai lavoratori somministrati?
    Ebitemp è l’Ente Bilaterale del lavoro in somministrazione. Eroga prestazioni di welfare specifiche per i somministrati: contributi in caso di malattia, infortunio, maternità, borse studio per i figli, sussidi per gravi difficoltà economiche e supporto nelle transizioni lavorative tramite la Procedura di Ricollocazione Plurima.
    Forma.Temp finanzia anche la formazione durante la missione?
    Sì. Forma.Temp finanzia la formazione continua durante la missione (inclusa la formazione per la sicurezza obbligatoria), voucher individuali per corsi professionali, percorsi di riqualificazione tra una missione e l’altra, e la formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato.
    Cos’è Fontemp e come funziona la previdenza complementare nella somministrazione?
    Fontemp è il fondo pensione negoziale per i lavoratori somministrati. Il lavoratore che aderisce destina il proprio TFR futuro al fondo; il CCNL prevede il contributo datoriale aggiuntivo per chi aderisce. I contributi sono deducibili fiscalmente entro i limiti di legge.
    Il lavoratore somministrato può accedere al fondo sanitario del settore ospitante?
    No, in generale. Il lavoratore somministrato è dipendente dell’Agenzia e il CCNL applicabile è quello della Somministrazione, non quello del settore dell’utilizzatore. I fondi sanitari applicabili sono quindi quelli previsti dal CCNL Somministrazione, non quelli del commercio o dell’industria.
    Cosa succede alle prestazioni Ebitemp se l’Agenzia non è in regola con i versamenti?
    Le prestazioni Ebitemp sono condizionate alla regolarità contributiva dell’Agenzia. In caso di irregolarità il lavoratore può non fruire delle prestazioni. È possibile segnalare la situazione alle sigle sindacali (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per accedere alle prestazioni di Ebitemp, Forma.Temp o Fontemp, contattare direttamente gli enti o le sedi dei sindacati di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Art. 232 TUEL: Contabilità economico-patrimoniale

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

    Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale … .

    Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 . 106 (83)

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 103 TU Giustizia Tributaria: Disposizioni generali applicabili

    Art. 103 D.Lgs. 175/2024 – Disposizioni generali applicabili

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto nel presente testo unico.

  • Art. 32-bis L. 633/1941 – Durata diritti su fotografie semplici

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • CCNL Energia e Petrolio: welfare, FASIE e Fondenergia

    CCNL Energia e Petrolio

    Welfare, FASIE e Fondenergia nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio garantisce ai lavoratori due pilastri di welfare contrattuale obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Comprendere come funzionano questi strumenti è essenziale per valorizzare appieno la retribuzione complessiva e pianificare la protezione futura.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio prevede due pilastri di welfare obbligatorio: FASIE per la sanità integrativa e Fondenergia per la previdenza complementare. Il datore versa i contributi previsti dal contratto; il lavoratore può aumentare la propria contribuzione. Entrambi i fondi sono reali e iscritti ai rispettivi albi di vigilanza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanità integrativa
    FASIE — Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
    Fondo previdenza complementare
    Fondenergia (iscritto Albo COVIP n. 2)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale — CCNL Energia e Petrolio: i due pilastri
    Strumento Finalità Contributo datoriale Contributo lavoratore Obbligo di adesione
    FASIE Sanità integrativa (spese mediche, ricoveri, diagnostica) Sì, obbligatorio ex CCNL Non richiesto per la copertura base; facoltativo per piani aggiuntivi Automatica per tutti i dipendenti CCNL
    Fondenergia Previdenza complementare (rendita pensionistica aggiuntiva all’INPS) Sì, obbligatorio in caso di adesione del lavoratore Facoltativo; attiva il contributo datoriale Facoltativa; silenzio-assenso sul TFR entro 6 mesi dall’assunzione

    Per i valori aggiornati dei contributi (importo mensile per FASIE, percentuale per Fondenergia) fare riferimento alle tabelle allegate al CCNL vigente e ai regolamenti ufficiali dei fondi, disponibili sui rispettivi siti istituzionali.

    FASIE: la sanità integrativa del settore

    FASIE è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori dei settori energia, servizi pubblici e PMI. Nel CCNL Energia e Petrolio è il fondo contrattuale di riferimento per la sanità integrativa. Le caratteristiche principali:

    • Copertura automatica: tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio sono iscritti a FASIE per effetto del contratto, senza necessità di adesione esplicita individuale. L’iscrizione decorre dalla data di assunzione.
    • Contributo datoriale obbligatorio: il datore versa mensilmente il contributo fissato dal CCNL per ogni lavoratore iscritto, indipendentemente dall’utilizzo delle prestazioni da parte del dipendente.
    • Prestazioni coperte (indicative, soggette al regolamento del fondo): visite specialistiche, accertamenti diagnostici (esami di laboratorio, TAC, risonanze magnetiche, ecografie), ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate, interventi chirurgici, prestazioni di odontoiatria entro massimali, oculistica.
    • Rete convenzionata: FASIE dispone di una rete di strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale; il lavoratore può anche scegliere strutture non convenzionate, con rimborso parziale secondo le tabelle del fondo.
    • Estensione ai familiari: il CCNL e il regolamento FASIE possono consentire l’estensione della copertura sanitaria al coniuge/convivente e ai figli a carico, di norma con un contributo aggiuntivo a carico del lavoratore.

    Per il dettaglio completo delle coperture, dei massimali e delle procedure di rimborso, si rimanda al regolamento e al sito ufficiale di FASIE.

    Fondenergia: la previdenza complementare del settore

    Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dell’energia e del petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con il numero 2. È un fondo a contribuzione definita e capitalizzazione individuale: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti degli investimenti, non da una formula predeterminata.

    Il lavoratore può scegliere tra diversi comparti di investimento, tipicamente: garantito (basso rischio, rendimento atteso contenuto), obbligazionario, bilanciato e azionario (rischio più elevato, maggiore potenziale di rendimento nel lungo periodo). La scelta del comparto può essere modificata nel tempo, con le modalità previste dal regolamento del fondo.

    In caso di adesione a Fondenergia, il lavoratore beneficia di tre flussi contributivi:

    1. TFR: il TFR futuro maturato dopo l’adesione confluisce in Fondenergia invece di rimanere in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR pregresso resta in azienda o al Fondo INPS fino alla cessazione del rapporto.
    2. Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare una quota aggiuntiva della propria retribuzione, deducibile fiscalmente fino al limite di legge (5.164,57 euro annui ex D.Lgs. 252/2005).
    3. Contributo del datore di lavoro: se il lavoratore aderisce, il datore versa obbligatoriamente il contributo aggiuntivo stabilito dal CCNL (in percentuale sulla retribuzione o in importo fisso, secondo le tabelle contrattuali). Questo contributo costituisce un’incremento retributivo indiretto che si perde se il lavoratore non aderisce.

    Silenzio-assenso e finestra di adesione

    Ai sensi del D.Lgs. 252/2005, entro 6 mesi dall’assunzione (o dall’entrata in vigore di un fondo di settore) il lavoratore può decidere se:

    • aderire esplicitamente a Fondenergia, indicando il comparto prescelto;
    • scegliere un fondo pensione diverso (aperto o PIP);
    • non aderire a nessun fondo complementare, mantenendo il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.

    Se entro i 6 mesi il lavoratore non esprime alcuna scelta (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato a Fondenergia nel comparto di default previsto dal fondo (di norma il comparto garantito o bilanciato, secondo il regolamento vigente). Questa regola, introdotta dalla riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), ha come obiettivo l’incremento dell’adesione ai fondi di settore. È consigliabile scegliere in modo consapevole entro la finestra temporale disponibile.

    Welfare aziendale: terzo livello facoltativo

    Oltre ai due pilastri contrattuali obbligatori (FASIE e Fondenergia), le aziende del settore energia e petrolio possono, attraverso accordi di secondo livello, prevedere ulteriori benefit di welfare aziendale:

    • contribuzione aggiuntiva a FASIE per l’estensione della copertura o per piani sanitari integrativi superiori (es. «FASIE Plus» con massimali più elevati);
    • contribuzione aggiuntiva a Fondenergia oltre la quota contrattuale base;
    • voucher per servizi (asili nido, scuola, trasporto, cultura, sport);
    • rimborsi per spese di istruzione dei figli;
    • polizze vita o infortuni extraprofessionali in aggiunta alla copertura INAIL obbligatoria.

    I benefit di welfare aziendale godono, entro le soglie fissate dall’art. 51 TUIR, di un trattamento fiscale agevolato (esenzione da IRPEF e contributi previdenziali), con vantaggio sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro rispetto al corrispondente aumento di retribuzione in denaro.

    Confronto tra mantenere il TFR e aderire a Fondenergia

    La scelta tra destinare il TFR a Fondenergia e mantenerlo in azienda (o al Fondo INPS) è una decisione finanziaria significativa. Alcuni elementi di valutazione:

    • Rivalutazione legale del TFR (se si non aderisce): 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI. Negli anni di alta inflazione può essere conveniente; negli anni di bassa inflazione la rivalutazione è modesta.
    • Rendimenti di Fondenergia (se si aderisce): dipendono dal comparto scelto e dalle condizioni di mercato. Storicamente, il comparto bilanciato di Fondenergia ha mostrato rendimenti medi superiori alla rivalutazione legale del TFR nel lungo periodo, ma con variabilità.
    • Contributo datoriale: questo elemento è spesso determinante. Se il lavoratore non aderisce, perde il contributo del datore, che costituisce una quota di retribuzione aggiuntiva che non può essere percepita in altro modo.
    • Fiscalità: le prestazioni di Fondenergia godono di una tassazione agevolata (aliquota massima 15%, ridotta fino al 9% per chi ha partecipato per più di 15 anni). La rivalutazione annua del TFR in azienda è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%.

    La valutazione complessiva è personalizzata. Per decisioni concrete è consigliabile rivolgersi a un consulente previdenziale o al CAF/patronato dei sindacati di categoria.

    Casi pratici

    Tizio — Adesione a Fondenergia con contributo datoriale
    Tizio viene assunto a 28 anni come operatore di impianto (livello 4/4) con RGM di 2.600 €/mese. Entro i 6 mesi di assunzione sceglie di aderire a Fondenergia nel comparto bilanciato. Destina così il TFR futuro al fondo e attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Contribuisce a Fondenergia anche con una quota mensile volontaria di 50 € (deducibile ai fini IRPEF). Dopo 30 anni di accumulo, potrà contare su una rendita pensionistica complementare aggiuntiva all’assegno INPS, la cui entità dipenderà dai rendimenti del comparto nel lungo periodo.
    Caia — FASIE: ricovero ospedaliero e rimborso
    Caia, ingegnera di processo al livello 2/4, deve sottoporsi a un intervento chirurgico programmato. Sceglie una struttura ospedaliera privata convenzionata con FASIE. Presenta la documentazione al fondo tramite il portale dedicato. FASIE rimborsa la quota prevista dal piano di copertura (degenza, sala operatoria, anestesista), con i massimali indicati nel regolamento. La quota eventualmente non rimborsata rimane a carico di Caia. Se avesse scelto una struttura non convenzionata, il rimborso sarebbe stato parziale secondo le tariffe FASIE per le spese in libera professione.
    Sempronio — Silenzio-assenso e comparto di default
    Sempronio viene assunto a 35 anni e nei 6 mesi successivi non esprime alcuna preferenza sul TFR. Il meccanismo di silenzio-assenso destina automaticamente il suo TFR futuro a Fondenergia nel comparto garantito (comparto di default indicato dal fondo). Sempronio, che non aveva valutato la questione, si ritrova iscritto a Fondenergia con il contributo datoriale attivo. Può in qualsiasi momento chiedere il cambio di comparto (da garantito a bilanciato o azionario) secondo le modalità del regolamento, senza perdere la posizione accumulata.

    Domande frequenti

    Cos’è FASIE e a chi si applica nel CCNL Energia e Petrolio?
    FASIE è il fondo sanitario integrativo contrattuale. Si applica automaticamente a tutti i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio. Il datore versa il contributo obbligatorio; la copertura parte dall’assunzione senza atti formali da parte del lavoratore.
    Cos’è Fondenergia e come funziona?
    Fondenergia è il fondo pensione complementare del settore, iscritto all’Albo COVIP n. 2. Opera a capitalizzazione individuale: il lavoratore sceglie il comparto di investimento e accumula una posizione individuale. In caso di adesione, il TFR futuro confluisce nel fondo e si attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
    Il datore di lavoro è obbligato a versare a FASIE e Fondenergia?
    Per FASIE il contributo datoriale è obbligatorio per tutte le aziende CCNL. Per Fondenergia il contributo datoriale aggiuntivo scatta solo se il lavoratore aderisce; in mancanza di adesione, il TFR resta in azienda o al Fondo INPS.
    Si può aumentare il contributo a Fondenergia?
    Sì, con versamenti volontari aggiuntivi. Sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro/anno (D.Lgs. 252/2005). Il versamento aggiuntivo è facoltativo e modificabile nel tempo.
    Cosa succede a FASIE e Fondenergia in caso di cessazione del rapporto?
    La copertura FASIE cessa con il rapporto (salvo prosecuzione volontaria). La posizione Fondenergia rimane aperta: può essere trasferita a un altro fondo, riscattata parzialmente/totalmente o lasciata in accumulo fino alla pensione, secondo le condizioni del D.Lgs. 252/2005.
    Conviene aderire a Fondenergia o mantenere il TFR in azienda?
    La scelta dipende dall’età, dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Il fattore più rilevante è spesso il contributo datoriale aggiuntivo: non aderendo, si rinuncia a una quota di retribuzione indiretta che non può essere percepita in altro modo. Per una valutazione personalizzata consultare il patronato dei sindacati di categoria o un consulente previdenziale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per il dettaglio dei contributi, delle coperture FASIE e delle opzioni di investimento di Fondenergia fare riferimento ai regolamenti ufficiali dei fondi e alle tabelle allegate al CCNL. Per decisioni su TFR e previdenza complementare è consigliabile consultare il patronato o il CAF di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil, oppure un consulente previdenziale o del lavoro abilitato.