Autore: Andrea Marton

  • CCNL Gas-Acqua: orario 38h, turni impianti, reperibilità

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    L’orario standard del CCNL Gas-Acqua è 38 ore settimanali. Impianti depurazione e centrali pompaggio operano 24/7 con turni rotanti. Tecnici reti in reperibilità H24 per Pronto Intervento Gas (30 min)/Acqua (60 min). Straordinario maggiorato +25%/+50%/+60%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Orario CCNL Gas-Acqua
    Tipologia Ore/Tempo
    Orario settimanale 38h
    Distribuzione tipica 5 gg × 7,6h
    Massimo settimanale 48h incluso straordinario
    Turni impianti 24/7 3 × 8h o 6 × 6,33h
    Riposo settimanale 24h continuative
    Riposo tra turni 11h
    Reperibilità Pronto Intervento Gas H24, arrivo 30 min
    Reperibilità Pronto Intervento Acqua H24, arrivo 60 min
    Straordinario feriale +25%
    Straordinario notturno +50%
    Straordinario festivo +60%

    Orario 38h settimanali

    L’orario standard è di 38 ore settimanali, distribuite su 5 giorni × 7,6h.

    Per impianti 24/7 (depurazione, centrali pompaggio, dispatching): turni rotanti 3×8h.

    Pronto Intervento Gas: 30 minuti

    Il Pronto Intervento Gas è strategico per la sicurezza: deve raggiungere il luogo dell’emergenza entro 30 minuti dalla chiamata.

    Cause tipiche di chiamata:

    • Fughe gas in abitazioni o strade
    • Dispersioni rilevate da utenti o ARPA
    • Danneggiamenti condotte da escavatori
    • Black-out impianti distribuzione

    Indennità: €30/giorno feriale, €45/giorno festivo. Chiamata: +50% notturno.

    Pronto Intervento Acqua: 60 minuti

    Il Pronto Intervento Acqua ha tempo più lungo (60 minuti) per arrivare:

    • Rotture condotte (allagamenti)
    • Cali pressione
    • Contaminazioni rete
    • Guasti pompe sollevamento

    Indennità simili al gas.

    Straordinario e maggiorazioni

    Maggiorazioni:

    • Feriale fino a 4h/sett: +25%
    • Festivo: +60%
    • Notturno feriale: +50%
    • Notturno festivo: +75%
    • Riposo settimanale lavorato: +50% + compensativo

    Lavoro notturno protezioni

    Lavoro notturno (22-6) con:

    • +25% + €4,50/h indennità
    • Max 8h consecutive
    • Visita medica annuale
    • Esonero gravidanza fino 1 anno post-parto
    • Esonero L.104 e genitori unici figli ≤8 anni

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico gas reperibilità weekend
    Tizio in reperibilità sab-dom: €30+45 = €75 indennità. Chiamato domenica notte per fuga gas: 4h × €14/h × 1,75 = €98 + €25 chiamata = €123 totali.
    Caia – Operatrice depurazione turno 3×8
    Caia fa turno notte 22-6 al depuratore. Base €14/h + indennità notturna €4,50/h = €18,50/h × 8h = €148/notte. 7 notti/mese = €1.036 extra.
    Sempronio – Caporeparto distribuzione
    Sempronio caporeparto reperibile H24 4 settimane/mese × €30 = €840 indennità. Chiamate 2/mese mediamente, ore lavorate al +50%.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali si lavorano nel Gas-Acqua?
    38 ore standard. Per impianti 24/7 (depurazione, pompaggio): turni 3×8h con roteazione 5-7 settimane. Compensazione settimanale.
    Cosa è il Pronto Intervento Gas?
    Squadra H24 tecnici reti per emergenze gas (fughe, dispersioni, danneggiamenti). Tempo arrivo: 30 min dalla chiamata. Indennità reperibilità €30 feriale/€45 festivo + chiamata + ore al +50%.
    Lo straordinario notturno come è retribuito?
    +50% feriale, +75% festivo. In più €4,50/h fissa indennità notturna per tutte le ore notte. Banca ore +25%.
    Posso essere esonerato dai turni notturni?
    Sì per: gravidanza fino 1 anno post-parto, genitori unici figli ≤8 anni, assistenza L.104, patologie con certificato. Datore organizza turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 268 RD 12/1941 – Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

    Art. 268 RD 12/1941 – Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore. I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l’anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

  • Articolo 5-bis L. 184/1983 – Affidamento al servizio sociale con limitazione della r

    Art. 5-bis L. 184/1983 – Affidamento al servizio sociale con limitazione della responsabilità genitoriale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

    2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

    3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore, del curatore speciale e del collocatario.

    4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

    5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

    6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

    7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

  • CCNL Pompe Funebri: Malattia e infortunio

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Malattia CCNL Pompe Funebri: comporto 365gg/36m, integrazione 100% primi 4 mesi. INAIL rischi biologici (epatite, infezioni), psicologici (stress post-traumatico), muscolo-scheletrici (movimentazione salme).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Dettaglio
    Comporto Vedi sezione
    Integrazione Vedi sezione
    Rischi biologici Vedi sezione
    Stress psicologico Vedi sezione
    Patologie muscolo-scheletriche Vedi sezione

    Comporto

    365 gg/36 mesi.

    Integrazione

    100% primi 4 mesi, 75% 5-8, 50% oltre.

    Rischi biologici

    Esposizione patogeni (epatite B/C, COVID, TBC). Vaccinazioni + DPI + protocolli sicurezza.

    Stress psicologico

    Burn-out e PTSD riconosciuti. Supporto psicologico aziendale obbligatorio settore.

    Patologie muscolo-scheletriche

    Ernie discali, lombalgie da movimentazione salme. Coperti INAIL.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Malattia e infortunio
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su malattia e infortunio.
    Caia – addetta onoranze Malattia e infortunio
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce malattia e infortunio a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Malattia e infortunio
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina malattia e infortunio con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Malattia e infortunio?
    Risposta su malattia e infortunio CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Malattia e infortunio?
    Approfondimento malattia e infortunio per addetti settore.
    Domanda 3 Malattia e infortunio?
    Caso H24 7/7 e malattia e infortunio.
    Domanda 4 Malattia e infortunio?
    Tutele specifiche malattia e infortunio settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Tredicesima e premi e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 245 CPI – Disposizioni procedurali

    Art. 245 CPI – Disposizioni procedurali

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice. 2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore

    4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

    5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.

  • Dimissioni vs licenziamento: NASpI, preavviso, TFR

    Le dimissioni e il licenziamento sono entrambi forme di recesso unilaterale dal contratto di lavoro subordinato, ma differiscono per soggetto recedente, requisiti di forma, tutele applicabili e accesso agli ammortizzatori sociali. La distinzione rileva soprattutto in materia di NASpI: l’indennita di disoccupazione spetta di regola solo al lavoratore licenziato o dimissionario per giusta causa. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili procedurali, retributivi e previdenziali.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Dimissioni Licenziamento
    Soggetto recedente Lavoratore Datore di lavoro
    Norma base art. 2118 c.c.; art. 26 d.lgs. 151/2015 artt. 2118-2119 c.c.; l. 604/1966; St. Lav.; d.lgs. 23/2015
    Forma Telematica obbligatoria (mod. INPS) Scritta a pena di inefficacia
    Preavviso Dovuto, salvo giusta causa Dovuto, salvo giusta causa
    NASpI NO (salvo giusta causa o per maternita) SI (ricorrendo i requisiti)
    Procedura Modulo telematico INPS + revoca entro 7 gg Procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav. se per motivi soggettivi
    TFR Sempre corrisposto Sempre corrisposto
    Contributi figurativi Maturano solo se sussistono i presupposti Coperti durante percezione NASpI
    Impugnazione Solo per vizio del consenso o procedura 60 giorni stragiudiziali + 180 giorni ricorso

    Dimissioni: caratteristiche e disciplina

    Le dimissioni costituiscono il recesso unilaterale del lavoratore dal contratto di lavoro subordinato. La normativa civilistica si fonda sull’art. 2118 del codice civile, che impone il rispetto del preavviso, mentre il 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso in presenza di giusta causa. Dal 12 marzo 2016, le dimissioni devono essere presentate in via telematica attraverso il modulo INPS, salvo le ipotesi di esonero (lavoratrice madre e lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio, soggetti alla convalida presso l’Ispettorato territoriale).

    La forma telematica e prevista a pena di inefficacia (art. 26 d.lgs. 151/2015): un atto non telematico e tamquam non esset. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, sempre per via telematica, riconducendo il rapporto in essere. La durata del preavviso e fissata dai CCNL in funzione di livello e anzianita; il mancato rispetto comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva al datore di lavoro.

    Le dimissioni per giusta causa assimilano il regime al licenziamento sotto il profilo NASpI: il lavoratore puo accedere all’indennita di disoccupazione se prova circostanze come il mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni, molestie. Per approfondimenti sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro si rinvia alla scheda dedicata.

    Licenziamento: caratteristiche e disciplina

    Il licenziamento e il recesso unilaterale del datore di lavoro dal rapporto. La forma scritta e richiesta a pena di inefficacia (art. 2 l. 604/1966): la lettera deve contenere la specifica indicazione dei motivi (motivazione contestuale), salvo che si tratti di licenziamento durante il periodo di prova. Le tipologie principali sono: licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., recesso in tronco), per giustificato motivo soggettivo (inadempimento del lavoratore, con preavviso), per giustificato motivo oggettivo (esigenze economiche, organizzative, produttive).

    La procedura disciplinare obbligatoria ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori trova applicazione per i licenziamenti per motivi soggettivi; per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei datori con piu di quindici dipendenti vige il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro. Le tutele in caso di illegittimita variano: per gli assunti ante 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. con un sistema graduato (reintegra piena, attenuata, indennita), per gli assunti post 2015 il d.lgs. 23/2015 (con indennita 6-36 mensilita).

    Il lavoratore licenziato puo accedere alla NASpI presentando domanda entro sessantotto giorni dalla cessazione, purche soddisfi i requisiti contributivi (tredici settimane nei quattro anni precedenti). La definizione di prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. resta il riferimento per circoscrivere il perimetro applicativo della disciplina.

    Quando convengono le dimissioni e quando il licenziamento

    Tizio ha trovato un’occupazione migliore presso un altro datore di lavoro: la scelta naturale e quella delle dimissioni telematiche con preavviso. Tizio non avra diritto a NASpI ma evitera contestazioni e potra iniziare il nuovo rapporto a partire dal giorno successivo al periodo di preavviso. Caio, al contrario, non riceve la retribuzione da tre mesi consecutivi: puo formalizzare dimissioni per giusta causa, dimostrando il grave inadempimento datoriale, e ottenere comunque la NASpI come se fosse stato licenziato.

    Sempronio si trova in conflitto serio con il superiore e teme un licenziamento per motivi disciplinari: la valutazione strategica deve considerare che dimettersi ora significherebbe rinunciare alla NASpI, mentre attendere il licenziamento (se illegittimo) consentirebbe l’impugnazione, l’indennita risarcitoria e l’indennita di disoccupazione. La consulenza di un legale del lavoro o di un sindacato e in questi casi raccomandabile, anche per verificare se vi siano profili di demansionamento o di violazione del diritto alle mansioni di assunzione che possano integrare la giusta causa di dimissioni.

    Costi, tempi e procedura

    Le dimissioni telematiche non comportano alcun costo per il lavoratore: il modulo INPS si compila accedendo con SPID o CIE. Il preavviso, secondo i CCNL, varia da quindici giorni a sei mesi a seconda di livello e anzianita; il mancato preavviso comporta una trattenuta in busta paga pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. Le dimissioni per giusta causa, se contestate dal datore di lavoro, possono richiedere un’azione giudiziale per il riconoscimento del diritto alla NASpI e all’indennita sostitutiva.

    Sul fronte licenziamento, i costi tipici per il datore di lavoro includono l’indennita sostitutiva del preavviso (se non concesso), il TFR maturato, eventuali ferie e ROL non goduti. In caso di illegittimita accertata, l’indennita risarcitoria post 2015 varia indicativamente da 6 a 36 mensilita dell’ultima retribuzione utile al TFR. I tempi della causa di lavoro in primo grado oscillano tra dodici e ventiquattro mesi, con costi di assistenza legale tra 3.000 e 10.000 euro a parte. Per il lavoratore il contributo unificato e ridotto e l’eventuale gratuito patrocinio e accessibile ai sensi del d.p.r. 115/2002.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra dimissioni e licenziamento?

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore, il licenziamento e il recesso del datore di lavoro. Da questa differenza discendono regimi formali e tutelari distinti: le dimissioni richiedono la forma telematica e non danno diritto alla NASpI, salvo giusta causa; il licenziamento richiede forma scritta motivata e da accesso all’indennita di disoccupazione.

    Si puo accedere alla NASpI con le dimissioni?

    Di regola no, perche la NASpI presuppone la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, mansioni dequalificanti, molestie), le dimissioni della lavoratrice madre nei primi tre anni di vita del figlio, le dimissioni del lavoratore padre nei primi tre anni di vita del figlio.

    Si possono revocare le dimissioni gia inviate?

    Si. Il lavoratore puo revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, sempre per via telematica. La revoca ricostituisce il rapporto di lavoro alle condizioni precedenti e impedisce qualsiasi pretesa datoriale fondata sul recesso. Trascorsi sette giorni, le dimissioni diventano definitive e irrevocabili.

    Il TFR spetta anche in caso di dimissioni?

    Si. Il trattamento di fine rapporto e una forma di retribuzione differita che matura anno per anno secondo l’art. 2120 c.c. e spetta sempre alla cessazione, qualunque sia la causale. Le dimissioni, anche se senza preavviso e quindi gravate dall’indennita sostitutiva a favore del datore, non incidono sul diritto al TFR.

    Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

    La parte che recede senza il preavviso dovuto deve corrispondere all’altra un’indennita sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.). Per il lavoratore dimissionario, il datore puo trattenere tale importo dalle competenze finali (busta paga, TFR). Resta salva la possibilita di patti tra le parti per derogare al preavviso.

    NASpI: requisiti, durata e calcolo

    La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e l’ammortizzatore sociale generale per i lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Disciplinata dal d.lgs. 22/2015, richiede tre requisiti cumulativi: stato di disoccupazione involontaria, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione, almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi anteriori. La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione, telematicamente tramite il portale INPS o un patronato.

    L’importo della NASpI e pari al 75 per cento della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, fino a un massimale (indicativamente 1.300 euro lordi nel 2026, soggetto a rivalutazione annua); oltre tale soglia, viene aggiunto il 25 per cento della differenza fino a un tetto. La durata e pari alla meta delle settimane lavorate nel quadriennio precedente, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Dal quarto mese di percezione l’importo si riduce del 3 per cento al mese (decalage). I contributi figurativi coprono il periodo di percezione ai fini pensionistici.

    Patti di non concorrenza e clausole post-cessazione

    La cessazione del rapporto puo essere accompagnata da clausole specifiche stipulate in costanza di contratto: il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.) vincola il lavoratore a non svolgere, per un periodo successivo alla cessazione, attivita concorrenziali in un’area geografica determinata, dietro corrispettivo. La durata massima e di cinque anni per i dirigenti, tre anni per gli altri lavoratori. La disciplina delle rinunzie e transazioni in materia di lavoro impone la forma scritta e l’impugnabilita entro sei mesi per quelle relative a diritti derivanti da norme inderogabili.

    Per i licenziamenti collettivi (oltre cinque lavoratori in centoventi giorni in unita produttive con piu di quindici dipendenti) si applica la procedura della legge 223/1991: comunicazione alle organizzazioni sindacali, esame congiunto, eventuale accordo, criteri di scelta dei lavoratori (carichi familiari, anzianita aziendale, esigenze tecnico-produttive). La violazione dei criteri o della procedura comporta indennita risarcitoria ai sensi del d.lgs. 23/2015 o tutela ex art. 18 St. Lav. per gli ante 2015.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Risoluzione consensuale e accordi transattivi

    Tra le dimissioni e il licenziamento si colloca una terza via: la risoluzione consensuale del rapporto. Le parti, di comune accordo, decidono di porre fine al contratto, sottoscrivendo un atto scritto che ne formalizza la cessazione. Quando la risoluzione consensuale segue il fallito tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore conserva il diritto alla NASpI in quanto la cessazione e qualificata come involontaria.

    L’accordo transattivo che accompagna la risoluzione consensuale puo prevedere una somma una tantum a titolo di incentivo all’esodo, con trattamento fiscale agevolato (tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR). La forma scritta e necessaria per la validita e l’opponibilita all’erario. Le rinunzie e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili o da contratti collettivi sono impugnabili entro sei mesi, salvo che siano state sottoscritte in una sede protetta (giudiziale, sindacale, conciliativa presso ITL).

    La certificazione del contratto presso le commissioni di certificazione (art. 75 d.lgs. 276/2003) puo conferire stabilita all’accordo riducendo il rischio di contenzioso successivo. Le commissioni operano presso le DPL, le universita, gli enti bilaterali e i consigli provinciali dell’ordine dei consulenti del lavoro. La certificazione non sottrae l’atto al sindacato del giudice, ma costituisce un riferimento qualificato in caso di lite.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Decreto ingiuntivo vs citazione: scelta e tempi

    Il decreto ingiuntivo e l’atto di citazione sono le due principali vie del processo civile italiano per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore. Il primo, regolato dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile, e un procedimento monitorio rapido a contraddittorio differito. La citazione attiva invece il giudizio ordinario di cognizione, con piena dialettica processuale. La scelta dipende da requisiti probatori, importo, tipologia di credito e strategia di recupero.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Decreto ingiuntivo Atto di citazione
    Norma di riferimento art. 633-656 c.p.c. art. 163-167 c.p.c.
    Natura procedimento monitorio inaudita altera parte giudizio ordinario di cognizione
    Requisiti credito certo, liquido ed esigibile; prova scritta (fattura, estratto conto, scrittura privata) nessun requisito probatorio anticipato; libera articolazione delle prove in giudizio
    Contraddittorio differito: il debitore puo opporsi entro 40 giorni dalla notifica pieno e immediato: il convenuto si costituisce entro 70 giorni dalla notifica
    Tempi medi 2-6 mesi per ottenere il decreto; 40 giorni per la fase di opposizione 2-4 anni per la sentenza di primo grado, con differenze per foro
    Costi (contributo unificato) meta del contributo del giudizio ordinario, indicativamente 43-330 euro per scaglione fino a 50.000 euro contributo ordinario, da 43 a 1.686 euro per scaglione, oltre 7.000 euro per cause superiori a 520.000
    Esecutorieta provvisoria se richiesta e concessa (art. 642 c.p.c.); altrimenti dopo 40 giorni senza opposizione solo dopo sentenza esecutiva o sentenza non sospesa
    Opposizione il debitore deve agire entro 40 giorni con atto di citazione in opposizione non applicabile: si fa appello entro 30 giorni da notifica della sentenza

    Decreto ingiuntivo: caratteristiche e disciplina

    Il decreto ingiuntivo e disciplinato da Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter e dagli articoli successivi del codice di procedura civile. Si tratta di un provvedimento di condanna emesso dal giudice inaudita altera parte: il creditore presenta ricorso con prova scritta del credito (fattura accettata o non contestata, estratto conto autenticato, riconoscimento di debito, scrittura privata), il giudice valuta la documentazione e, se ravvisa la sussistenza dei presupposti, emette decreto ingiuntivo entro tempi che variano da 30 a 90 giorni a seconda dell’ufficio.

    Il presupposto sostanziale e che il credito sia certo, liquido ed esigibile: certo nella sua esistenza, liquido nella sua determinazione quantitativa, esigibile perche non sottoposto a termini o condizioni pendenti. Sul piano probatorio, l’art. 634 c.p.c. ammette come prova scritta le scritture autentiche, le polizze e i fissati bollati di compravendita, le scritture private contabili. La giurisprudenza ha esteso il novero alle fatture commerciali, alla corrispondenza tra le parti e agli estratti conto.

    Una volta emesso, il decreto (Opposizione a decreto ingiuntivo: termini, atto e iter) viene notificato al debitore, che ha 40 giorni per proporre opposizione con atto di citazione. L’opposizione apre un giudizio ordinario, dove il debitore assume formalmente la veste di attore in opposizione ma la posizione sostanziale resta quella di convenuto. Se non vi e opposizione tempestiva, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore puo chiedere l’esecutivita provvisoria gia in fase di ricorso quando il credito e fondato su cambiali, assegni, atti pubblici o quando vi e pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

    Atto di citazione: caratteristiche e disciplina

    L’atto di citazione e disciplinato da Patteggiamento: requisiti, benefici e procedura 2026 e segna l’inizio del giudizio ordinario di cognizione. A differenza del ricorso monitorio, la citazione apre un processo a contraddittorio pieno fin dall’inizio: l’attore vocatio in ius il convenuto, indicando giudice competente, data di prima udienza, edictio actionis (causa petendi e petitum) e mezzi di prova. Il convenuto si costituisce entro 70 giorni dalla notifica (artt. 166-167 c.p.c.) e svolge difese, domande riconvenzionali, eccezioni.

    L’atto di citazione richiede un contenuto minimo a pena di nullita: indicazione delle parti, dell’ufficio giudiziario, dei fatti e delle ragioni di diritto, delle conclusioni, dei mezzi di prova, della procura al difensore. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha rafforzato il contenuto necessario e introdotto un termine di costituzione ridotto a 70 giorni, oltre a un termine speciale a difesa dell’attore di almeno 120 giorni tra notifica e prima udienza.

    La citazione e tipicamente piu costosa e lenta del monitorio. Il contributo unificato per il giudizio ordinario di cognizione varia in funzione dello scaglione di valore: 43 euro per cause fino a 1.100 euro, 98 euro fino a 5.200, 237 euro fino a 26.000, 518 euro fino a 52.000, 759 euro fino a 260.000, 1.214 euro fino a 520.000, 1.686 euro oltre 520.000. Per il monitorio gli stessi scaglioni si pagano dimezzati. I tempi medi del primo grado oscillano tra 2 e 4 anni, con punte superiori in alcuni fori metropolitani.

    Quando conviene il decreto ingiuntivo e quando la citazione

    Il decreto ingiuntivo conviene quando il creditore dispone di prova scritta forte e il debitore non puo opporre eccezioni sostanziali fondate. E lo strumento principe per il recupero di crediti commerciali, canoni di locazione scaduti, mutui non rateali, mancato pagamento di fatture. Il vantaggio principale e la rapidita: in 2-3 mesi il creditore puo avere un titolo esecutivo da utilizzare per il pignoramento, in particolare se ottiene l’esecutivita provvisoria.

    L’atto di citazione si impone quando manca la prova scritta del credito (per esempio risarcimento danni da illecito extracontrattuale, restituzione di somme non documentate), quando si chiede una pronuncia diversa dalla mera condanna al pagamento (accertamento, costitutiva, risarcimento articolato) o quando si prevede una contestazione articolata sul merito. Tizio impresa edile vanta una fattura non pagata da Caio per 18.000 euro: ricorso per decreto ingiuntivo, costo dimezzato, titolo in 60 giorni se Caio non oppone.

    Sempronio, invece, chiede a Caio il risarcimento di 25.000 euro per un sinistro stradale con lesioni: in mancanza di un accordo o di una scrittura, la via e l’atto di citazione perche serve accertamento della responsabilita, quantificazione del danno, ammissione di prove testimoniali e CTU medico-legale. La giurisprudenza di legittimita ricorda peraltro che il monitorio non e ammesso quando il credito non e gia di per se liquido e richiede valutazione equitativa.

    Costi, tempi e procedura

    Il monitorio ha costi nettamente inferiori. Oltre al contributo unificato dimezzato, vanno considerati: marca da bollo per anticipazioni forfettarie (27 euro), notifica del decreto (15-50 euro), eventuali spese di registrazione del provvedimento (200 euro indicativamente). Le tariffe dell’avvocato per la fase di ricorso monitorio sono compresse: i parametri ministeriali (D.M. 55/2014 aggiornato) prevedono compensi medi da 600 a 2.500 euro a seconda dello scaglione. I tempi sono i piu rapidi del processo civile italiano: media nazionale 60-90 giorni per l’emissione del decreto.

    La citazione comporta costi piu elevati. Contributo unificato pieno, marca da bollo 27 euro, notifica con UNEP o ufficiale giudiziario, compensi forensi medi da 1.500 a 8.000 euro per il primo grado. Aggiungere CTU e prove testimoniali porta facilmente sopra i 5.000 euro le spese complessive. I tempi medi sono 18-36 mesi per il primo grado nei fori medio-piccoli, con punte di 4-5 anni nei tribunali metropolitani piu congestionati. La sentenza non e immediatamente esecutiva per somme: l’esecutorieta deriva dall’art. 282 c.p.c. ma puo essere sospesa in appello.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra decreto ingiuntivo e citazione?

    Il decreto ingiuntivo e un procedimento monitorio rapido a contraddittorio differito, basato su prova scritta del credito. La citazione e il giudizio ordinario di cognizione, con contraddittorio pieno e immediato. Il decreto e indicato per crediti certi documentati; la citazione e necessaria quando serve accertamento o quando manca la prova scritta.

    Quale costa di meno tra decreto ingiuntivo e citazione?

    Il decreto ingiuntivo costa molto meno. Il contributo unificato e dimezzato e i compensi forensi sono compressi grazie alla snellezza procedurale. Per un credito di 18.000 euro, un monitorio puo costare 800-1.500 euro complessivi; la stessa pretesa portata in giudizio ordinario di cognizione difficilmente costa meno di 3.000 euro.

    Posso passare dal decreto ingiuntivo alla citazione?

    Indirettamente, attraverso l’opposizione. Se il debitore propone opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto, il procedimento si trasforma in un giudizio ordinario di cognizione: il decreto diventa l’oggetto della contestazione e il giudice esamina tutte le difese del debitore con piena dialettica. L’inversione delle parti e solo formale.

    Cosa succede se il debitore non oppone il decreto entro 40 giorni?

    Il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore puo procedere a pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi senza ulteriori accertamenti. Se il decreto era stato gia dichiarato provvisoriamente esecutivo, il creditore puo iniziare l’esecuzione anche prima dei 40 giorni, salvo eventuale richiesta di sospensione del debitore.

    Quanto tempo serve per ottenere il titolo esecutivo nei due percorsi?

    Con il monitorio, indicativamente 60-90 giorni per il decreto e altri 40 giorni per l’esecutivita definitiva se non vi e opposizione, dunque circa 4-5 mesi complessivi. Con la citazione, una sentenza di primo grado richiede 2-4 anni, oltre eventuali gradi di appello. Il monitorio offre un risparmio di tempo di 18-36 mesi nei casi standard.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Fattura elettronica vs cartacea: obblighi e differenze 2026

    La fattura elettronica è il documento fiscale emesso in formato XML e trasmesso tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. È obbligatoria per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dal 1° gennaio 2019 e, dal 1° gennaio 2024, anche per i contribuenti in regime forfettario senza soglie. La fattura cartacea, oggi residuale, sopravvive solo per soggetti esonerati e per operazioni transfrontaliere extra-UE. Conoscere le differenze operative tra i due formati è essenziale per evitare sanzioni e per gestire correttamente la conservazione decennale.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Fattura elettronica Fattura cartacea
    Norma di riferimento D.Lgs. 127/2015, DPR 633/1972 artt. 21 e 21-bis DPR 633/1972 artt. 21 e 39
    Formato XML conforme a tracciato FatturaPA libero (foglio cartaceo o PDF non firmato)
    Trasmissione tramite Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia Entrate consegna a mano, posta, e-mail (in PDF semplice)
    Obbligati tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia (dal 1.1.2024 anche forfettari) solo soggetti esonerati e per operazioni con controparti extra-UE
    Data di emissione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
    Conservazione 10 anni in modalità elettronica conforme al CAD (firma elettronica e marca temporale) 10 anni in originale cartaceo o digitalizzazione conforme
    Notifiche SdI ricevuta di consegna, mancata consegna, scarto, accettazione/rifiuto PA nessuna notifica automatica
    Sanzioni emissione tardiva 90-180% IVA non documentata; minimi 250 euro identica disciplina sanzionatoria

    Fattura elettronica: disciplina e funzionamento

    La fattura elettronica è il documento fiscale emesso in formato XML conforme al tracciato
    FatturaPA definito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e trasmesso
    attraverso il Sistema di Interscambio. Il flusso è regolato dal decreto legislativo 127/2015,
    emanato in attuazione della legge delega 23/2014. Il contenuto minimo è quello indicato in art. 21 DPR 633/72: data,
    numero progressivo, dati del cedente e del cessionario, descrizione dei beni o servizi, base imponibile,
    aliquota e imposta IVA. Per i presupposti applicativi dell’IVA si rinvia a art. 1 DPR 633/72; per la natura delle
    operazioni rilevanti, a art. 2 DPR 633/72 (cessioni di beni) e art. 4 DPR 633/72 (esercizio di imprese). La trasmissione avviene
    tramite SdI in tre canali principali: portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia Entrate, software
    gestionali con web service certificato, PEC.

    Il SdI verifica la conformità tecnica del file (struttura XML, presenza dei campi obbligatori, partita
    IVA valida) e – in caso di esito positivo – lo recapita al destinatario attraverso il codice destinatario di
    sette caratteri o la PEC indicati in fattura. Sono previste quattro notifiche tipiche: ricevuta di
    consegna
    , mancata consegna, scarto, decorrenza termini. La PA ha facoltà di accettazione o rifiuto
    motivato entro quindici giorni. La conservazione decennale è elettronica, conforme al codice
    dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), con firma elettronica qualificata e marca temporale. L’Agenzia
    delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione per chi aderisce al servizio. La fattura elettronica
    deve riportare anche il regime IVA applicato, le eventuali ritenute, le aliquote applicate per ciascuna voce
    di prodotto o servizio e, dove rilevante, il riferimento al criterio di territorialità di art. 7 DPR 633/72 per le
    cessioni di beni e di art. 7-ter DPR 633/72 per le prestazioni di servizi. art. 38 DPR 633/72 disciplina le modalità di esecuzione dei
    versamenti IVA periodici.

    Fattura cartacea: ambito residuale e disciplina

    La fattura cartacea ha oggi un ambito di applicazione residuale. Dopo l’estensione
    dell’obbligo elettronico generalizzato del 1° gennaio 2019 e l’inclusione dei contribuenti forfettari dal 1°
    gennaio 2024, restano legittimati a emettere fattura cartacea (o PDF non firmato e non transitato dal SdI):
    i soggetti residenti o stabiliti all’estero senza stabile organizzazione in Italia, le operazioni verso
    clienti esteri extra-UE (fatturate in formato libero, salvo gli obblighi dell’esterometro che dal 2022 è
    confluito nel flusso SdI come fattura elettronica con tipo documento TD17/TD18/TD19), gli adempimenti verso
    i consumatori finali nei casi di operazioni occasionali e – in alcune ipotesi – i medici e gli operatori
    sanitari che inviano dati al sistema tessera sanitaria. art. 22 DPR 633/72 disciplina l’esonero dall’obbligo di
    fatturazione per il commercio al minuto e attività assimilate, ipotesi in cui è sufficiente l’emissione di
    scontrino o ricevuta fiscale.

    Il contenuto minimo della fattura cartacea è quello previsto da art. 21 DPR 633/72: data di emissione, numero
    progressivo, generalità dell’emittente e del cliente, descrizione dell’operazione, base imponibile, aliquota
    IVA e imposta. art. 39 DPR 633/72 disciplina la registrazione nel registro delle fatture emesse, da effettuare entro
    il quindici del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La conservazione
    decennale può avvenire in originale cartaceo o tramite digitalizzazione conforme al CAD, con firma
    elettronica e marca temporale. La sanzione per omessa o tardiva emissione è la stessa della fattura
    elettronica: dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) è fissata al 70% dell’imposta non documentata, con un minimo di 300 euro per ciascuna
    fattura (in precedenza la forbice era dal 90% al 180%, minimo 500 euro). Vanno tenuti in considerazione anche gli obblighi di art. 29 DPR 633/72 per quanto riguarda gli elenchi clienti
    e fornitori, e il regime delle eventuali richieste di rimborso disciplinato da art. 30 DPR 633/72. Sotto il profilo
    penale, la falsa fatturazione può integrare i delitti previsti da art. 3 D.Lgs. 74/2000 e dalle norme definitorie di
    art. 1 D.Lgs. 74/2000 del D.Lgs. 74/2000.

    Quando si emette l’elettronica e quando la cartacea

    La regola generale è semplice: operazioni tra soggetti italiani (B2B e B2C) richiedono
    sempre la fattura elettronica via SdI. Dal 1° gennaio 2024 sono inclusi anche i
    contribuenti in regime forfettario, senza soglie di ricavo. Si pensi a Tizio, consulente
    forfettario che dal 2024 deve emettere fattura elettronica per ogni prestazione, anche se prima del 2024 era
    esonerato sotto i 25.000 euro: l’obbligo è ora generalizzato e la sanzione per emissione cartacea è la stessa
    prevista per omessa fatturazione. Anche nel caso di prestazione resa a un consumatore finale persona fisica
    senza partita IVA, la fattura elettronica deve essere emessa indicando come codice destinatario il valore
    convenzionale “0000000” e fornendo al cliente, su richiesta, una copia di cortesia in PDF o cartacea.

    La cartacea – o meglio, il documento in formato libero non transitato dal SdI – resta consentita per
    operazioni transfrontaliere extra-UE, per i soggetti esonerati specificamente, per le
    prestazioni verso consumatori finali in alcune circostanze, e per documenti che non costituiscono fattura
    in senso fiscale (ad esempio i corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente). Caia,
    imprenditrice italiana che vende a una società canadese, non emette fattura elettronica al cliente estero
    ma deve inviare i dati dell’operazione transfrontaliera tramite il flusso SdI con tipo documento TD17/TD18
    per gli acquisti dall’estero o TD19 per i beni introdotti in deposito IVA. Per Sempronio,
    medico che invia i corrispettivi al sistema tessera sanitaria, l’obbligo di fatturazione elettronica nei
    confronti del paziente è sospeso fino a nuove disposizioni. Vale la pena ricordare che, ai fini IVA, la
    territorialità delle operazioni segue regole specifiche per i servizi (criterio del committente B2B/B2C) e
    per i beni (criterio del luogo di consegna), con riflessi anche sul regime di fatturazione applicabile.

    Costi, tempi e sanzioni

    I costi della fattura elettronica dipendono dalla soluzione adottata. Il servizio
    gratuito dell’Agenzia delle Entrate consente l’emissione e la conservazione decennale senza oneri ma con
    interfaccia spartana; i software gestionali commerciali, integrati con i registri contabili, hanno canoni
    indicativi da 6 a 30 euro al mese per partita IVA. I commercialisti includono spesso il servizio nel
    contratto annuale. La fattura cartacea ha costi marginali di stampa e di archiviazione
    fisica, ma può comportare costi indiretti per la conservazione conforme: la sola tenuta di un archivio
    cartaceo decennale di centinaia di fatture è onerosa rispetto alla conservazione elettronica. Va inoltre
    considerato che la fattura elettronica favorisce automatismi nella tenuta della contabilità, nella
    liquidazione IVA periodica e nella precompilazione dei modelli dichiarativi, riducendo il rischio di errori
    e di omissioni.

    I tempi di emissione sono identici: 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione,
    intesa come momento della consegna del bene o di completamento del servizio. Le sanzioni per
    omessa o tardiva fatturazione sono disciplinate dal decreto legislativo 471/1997 e dal 2024 sono state
    oggetto di revisione (D.Lgs. 87/2024): dal 1° settembre 2024 la sanzione è fissata al 70% dell’IVA non documentata, con un minimo di 300 euro per fattura (la precedente forbice era dal 90% al 180%, minimo 500 euro). In caso
    di scarto del file XML da parte del SdI, il termine per la corretta emissione decorre dalla notifica di
    scarto e l’obbligo si considera assolto se la nuova trasmissione avviene entro cinque giorni dalla notifica.
    Per le operazioni rilevanti senza scarto ma con problemi di consegna, il documento si considera comunque
    emesso al momento dell’invio al SdI. Il regime sanzionatorio per la falsa fatturazione è particolarmente
    severo nelle ipotesi penalmente rilevanti, dove possono concorrere condotte di emissione di fatture per
    operazioni inesistenti e di utilizzo delle stesse in dichiarazione, fattispecie autonome punite con la
    reclusione.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra fattura elettronica e cartacea?

    La fattura elettronica è un file XML conforme al tracciato FatturaPA trasmesso tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia Entrate; la cartacea è un documento in formato libero (carta o PDF semplice) consegnato direttamente al cliente. L’elettronica è obbligatoria per quasi tutte le operazioni domestiche, mentre la cartacea sopravvive solo in ambiti residuali.

    I forfettari devono emettere fattura elettronica?

    Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica si applica anche ai contribuenti in regime forfettario senza alcuna soglia di ricavi. La precedente esenzione sotto 25.000 euro è venuta meno. L’obbligo riguarda tutte le operazioni B2B e B2C verso clienti residenti o stabiliti in Italia.

    Cosa succede se la fattura elettronica viene scartata dal SdI?

    Lo scarto si verifica per errori formali (XML non conforme, partita IVA inesistente, codice destinatario non valido). Il SdI invia una notifica di scarto e il documento si considera non emesso. Occorre correggere il file e ritrasmettere entro cinque giorni dalla notifica di scarto, mantenendo il numero e la data della fattura originaria.

    La fattura cartacea per clienti esteri va comunicata?

    Sì. Le operazioni transfrontaliere verso soggetti UE ed extra-UE devono essere comunicate al fisco italiano tramite il flusso elettronico SdI con i codici tipo documento TD17 (servizi ricevuti UE/extra-UE), TD18 (beni intra-UE) e TD19 (beni in deposito IVA). Il vecchio esterometro è confluito nel flusso SdI dal 1° luglio 2022.

    Quanto tempo va conservata la fattura?

    Dieci anni dalla data di emissione, sia per la fattura elettronica sia per quella cartacea. La conservazione elettronica deve essere conforme al codice dell’amministrazione digitale e prevede firma elettronica qualificata e marca temporale. L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione che assolve l’obbligo per chi vi aderisce.

    Nota conclusiva sulla fatturazione

    La piena digitalizzazione del ciclo di fatturazione non riguarda soltanto l’emissione del documento, ma
    anche la successiva fase di registrazione contabile, di liquidazione IVA e di conservazione decennale. La
    fattura elettronica, una volta transitata dal Sistema di Interscambio, alimenta in automatico i registri IVA,
    il portale dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi” e – in molti casi – i software gestionali
    del commercialista. Questo flusso consente la precompilazione della dichiarazione IVA e riduce il rischio di
    omissioni, di doppi inserimenti e di disallineamenti tra il dato dichiarato e il dato comunicato. Anche per
    le operazioni transfrontaliere, l’uso dei codici TD17, TD18 e TD19 attraverso il SdI uniforma il flusso
    informativo verso il fisco e supera definitivamente l’obbligo del vecchio esterometro. Per il contribuente
    residuale che ancora utilizza la fattura cartacea, è essenziale curare con attenzione la conservazione
    conforme e la corretta gestione delle annotazioni nei registri IVA, per non incorrere nelle sanzioni
    applicabili in caso di controllo da parte degli uffici finanziari.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza fiscale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 58 T.U. Espropriazione – Abrogazione di norme

    Art. 58 T.U. Espropriazione – Abrogazione di norme

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1 e dall’articolo 57-bis:

    1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003; 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004; 6) l’articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730; 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902; 8) l’articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980; 9) l’articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290; 11) l’articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306; 12) l’articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140; 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27; 14) l’articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293; 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351; 16) l’articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255; 17) l’articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390; 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417; 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall’articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119; 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502; 21) l’articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844; 22) l’articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89; 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116; 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258; 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378; 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445; 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; 28) l’articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217; 29) l’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264; 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542; 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407; 32) l’articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578; 33) l’articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311; 34) l’articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487; 35) l’articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575; 36) l’articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798; 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783; 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619; 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621; 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746; 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866; 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902; 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553; 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776; 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807; 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525; 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205; 48) l’articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582; 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall’articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall’articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall’articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall’articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467; 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290; 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422; 52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691; 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686; 55) l’articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; 56) l’articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981; 57) l’articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355; 58) l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180; 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l’espropriazione; 60) l’articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; 61) l’articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione; 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione; 63) l’articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154; 64) l’articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261; 65) l’articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409; 67) l’articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740; 68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482; 69) l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 70) l’articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408; 71) l’articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225; 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230; 73) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646; 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841; 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528; 76) l’articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295; 77) l’articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166; 78) l’articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 79) l’articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640; 80) l’articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645; 81) l’articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall’articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166; 82) l’articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463; 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739; 84) l’articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528; 85) l’articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729; 86) la legge 1o dicembre 1961, n. 1441; 87) l’articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904; 88) l’articolo 2 del d.P.R. 25 febbraio 1965, n. 138; 89) l’articolo 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; 90) l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311; 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104; 92) l’articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641 ; 93) gli articoli 29 e 147 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523; 94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391; 96) l’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; 97) l’articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21; 98) l’articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 100) l’articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291; 101) l’articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13; 102) il d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; 103) l’articolo 185 del testo unico approvato col d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 104) l’articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94; 105) l’articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247; 106) l’articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178; 107) l’articolo 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; 110) l’articolo 11 del d.P.R. 15 agosto 1978, n. 988: 111) il d.P.R. 11 maggio 1979, n. 468; 112) l’articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385; 114) l’articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; 115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58; 116) l’articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell’articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio; 117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535; 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481; 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481; 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943; 121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18; 122) l’articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80; 123) l’articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42; 124) l’articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372; 125) l’articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n.119; 126) l’articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47; 127) l’articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 128) l’articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell’indennità di esproprio; 130) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 131) l’articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 132) la legge 2 maggio 1991, n. 158; 133) l’articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359; 134) l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 135) l’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 136) l’articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 137) l’articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 138) l’articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 139) l’articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285; 140) l’articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59; 140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l’articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell’articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 30 e il comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all’esproprio all’occupazione d’urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione d’urgenza.

  • SNC vs SAS: responsabilita soci e amministrazione

    La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono le due principali forme di società di persone disciplinate dal codice civile. Entrambe operano sotto una ragione sociale, sono prive di personalità giuridica autonoma e prevedono soci che rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali. La differenza nodale riguarda la responsabilità patrimoniale: nella SNC tutti i soci rispondono illimitatamente, nella SAS esistono due categorie distinte – accomandatari illimitatamente responsabili e accomandanti che rispondono nei limiti della quota. Il regime amministrativo e la possibilità di ingresso nella gestione divergono di conseguenza.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo SNC SAS
    Norma di riferimento artt. 2291-2312 c.c. artt. 2313-2324 c.c.
    Categorie di soci una sola categoria, tutti illimitatamente responsabili accomandatari (illimitati) e accomandanti (limitati)
    Responsabilità per le obbligazioni illimitata, solidale e sussidiaria di tutti i soci illimitata per gli accomandatari, limitata alla quota per gli accomandanti
    Amministrazione spetta a tutti i soci salvo diversa pattuizione riservata in via esclusiva agli accomandatari
    Capitale minimo nessun minimo legale nessun minimo legale
    Ragione sociale nome di uno o più soci con indicazione del rapporto societario nome di almeno un accomandatario con indicazione “in accomandita semplice”
    Quote dell’accomandante non applicabile cedibili a terzi solo con consenso unanime degli altri soci, salvo diversa pattuizione
    Atto costitutivo scrittura privata autenticata o atto pubblico scrittura privata autenticata o atto pubblico

    SNC: caratteristiche e disciplina

    La società in nome collettivo è disciplinata dagli articoli 2291 e seguenti del codice
    civile. art. 2291 c.c. fissa il tratto distintivo: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
    obbligazioni sociali, e il patto contrario non ha effetto verso i terzi. La responsabilità è sussidiaria: ai
    sensi di art. 2304 c.c. il creditore sociale deve prima escutere il patrimonio della società e solo in caso di
    incapienza può aggredire i patrimoni personali dei soci, sempre nei limiti della partecipazione e con
    beneficio di previa escussione del patrimonio sociale. La ragione sociale deve indicare il nome di uno o più
    soci con l’aggiunta dell’indicazione del rapporto sociale (ad esempio “Rossi e Bianchi snc”). L’atto
    costitutivo, indicato in art. 2295 c.c., deve contenere generalità dei soci, ragione sociale, oggetto, capitale
    conferito, criteri di ripartizione di utili e perdite, durata, regime di amministrazione. art. 2306 c.c.
    disciplina i casi e gli effetti dell’esclusione del socio.

    L’amministrazione, regolata dagli articoli art. 2292 c.c., art. 2293 c.c. e art. 2294 c.c., spetta a tutti i
    soci, in regime disgiunto o congiunto a seconda di quanto previsto in statuto. Ogni socio amministratore può
    compiere atti di ordinaria amministrazione senza consultare gli altri, salvo opposizione di un altro socio.
    Per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesto il consenso unanime, salvo diversa pattuizione
    statutaria. La SNC ha autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è separato da quello
    personale dei soci, ma la separazione si infrange in caso di insufficienza patrimoniale. L’iscrizione al
    Registro delle imprese è costitutiva ai fini della pubblicità legale e dell’opponibilità ai terzi; in
    assenza di iscrizione la società è considerata irregolare e si applicano le norme della società semplice,
    con conseguente responsabilità diretta dei soci anche per gli atti di ordinaria amministrazione. Si applica
    per estensione la disciplina della società semplice prevista da art. 2247 c.c., in quanto compatibile.

    SAS: caratteristiche e disciplina

    La società in accomandita semplice è disciplinata da art. 2313 c.c. e seguenti. La sua
    caratteristica peculiare è la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari,
    che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che
    rispondono nei limiti della quota conferita. La ragione sociale, ai sensi di art. 2318 c.c., deve essere costituita
    dal nome di almeno uno degli accomandatari con l’aggiunta della menzione “società in accomandita semplice”.
    Se un accomandante consente che il proprio nome compaia nella ragione sociale, perde il beneficio della
    responsabilità limitata e risponde illimitatamente come accomandatario, secondo una regola di apparenza
    giuridica volta a tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società.

    L’amministrazione spetta in via esclusiva agli accomandatari: art. 2320 c.c. pone il
    cosiddetto divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione. Il socio accomandante
    che compia atti di amministrazione, anche in virtù di procura, perde la limitazione di responsabilità e può
    essere escluso dalla società. Agli accomandanti è comunque consentito prestare la propria opera sotto la
    direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di
    ispezione e sorveglianza. La cessione delle quote di accomandante richiede il consenso unanime degli altri
    soci, salvo che lo statuto non preveda diversamente. La cessione delle quote di accomandatario richiede in
    ogni caso il consenso unanime, dato il legame personale con la gestione e con la responsabilità illimitata.
    Si applica in quanto compatibile la disciplina della SNC, comprese le regole sull’amministrazione, sulla
    distribuzione degli utili, sullo scioglimento del rapporto sociale per singolo socio e sulle cause di
    scioglimento della società.

    Quando conviene SNC e quando conviene SAS

    La SNC è la forma adeguata quando tutti i soci intendono partecipare attivamente alla gestione
    e accettano la responsabilità illimitata come prezzo della piena autonomia decisionale. Si pensi a
    Tizio e Caio, due artigiani che decidono di unire le forze in un’attività di
    falegnameria: condividono la gestione quotidiana, le decisioni strategiche, gli investimenti. La SNC consente
    loro di operare in modo paritario e flessibile, senza distinzioni di ruolo. La responsabilità illimitata, in
    questo scenario, è coerente con il pieno coinvolgimento di entrambi. Anche dal punto di vista
    amministrativo, la SNC offre semplicità: non occorre distinguere ruoli, non vi è il rischio di immistione
    sanzionata, non occorre verbalizzare separatamente le decisioni dei soci che amministrano. L’unità di
    ruoli e responsabilità rende la SNC un modello adeguato per piccole imprese a base familiare o di amicizia,
    purché i soci abbiano fiducia reciproca e siano consapevoli del rischio personale.

    La SAS è invece preferibile quando esiste una distinzione netta tra chi gestisce e
    chi apporta capitale. Sempronio ha un’idea imprenditoriale e
    competenze gestionali ma manca di capitale; un familiare o un investitore vuole apportare denaro senza
    coinvolgersi nella gestione e senza esporsi a responsabilità illimitata. La SAS risolve il problema:
    Sempronio assume il ruolo di accomandatario, gestisce e risponde illimitatamente; il finanziatore entra come
    accomandante, conferisce capitale e risponde solo per la quota. La SAS è anche utilizzata in passato per
    ragioni di pianificazione successoria, anche se oggi l’uso societario predominante in ottica patrimoniale è
    quello della SRL. Va sottolineato un rischio operativo: il divieto di immistione
    dell’accomandante è interpretato con rigore dalla giurisprudenza di legittimità, e basta un’attività
    gestoria continuativa – anche di fatto – perché la responsabilità limitata venga meno. Per questo, in
    contesti familiari dove tutti i soci tendono a partecipare alle decisioni operative, la SAS può rivelarsi
    una forma fragile, e la scelta ricade più spesso sulla SNC o sulla SRL.

    Costi, tempi e procedura

    SNC e SAS condividono lo stesso impianto procedurale di costituzione. L’atto costitutivo richiede la
    forma della scrittura privata autenticata da notaio o dell’atto pubblico. I costi notarili
    sono mediamente inferiori rispetto a quelli della SRL: indicativamente 800-1.500 euro per la sola
    autenticazione. Sono dovuti l’imposta di registro (200 euro fissi), l’imposta di bollo (156 euro), i diritti
    di segreteria della camera di commercio (circa 90 euro) e la tassa di concessione governativa per la
    vidimazione dei libri (310 euro). L’iscrizione al Registro delle imprese ha funzione di pubblicità legale
    costitutiva: in sua assenza la società si considera irregolare, con conseguenze rilevanti sulla
    responsabilità dei soci. La tenuta della contabilità segue le regole della contabilità semplificata per
    imprese individuali e società di persone sotto soglia, oppure quella ordinaria per soggetti più strutturati.

    Sotto il profilo fiscale, SNC e SAS sono trattate in modo identico: il reddito è
    imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini
    IRPEF in capo a ciascuno di essi, indipendentemente dalla percezione effettiva. Sono soggette a IRAP. Non
    hanno autonoma soggettività ai fini IRES. Il regime di trasparenza fiscale è il tratto comune che le
    distingue dalle società di capitali. La scelta tra SNC e SAS, dunque, non dipende dal carico fiscale ma
    dalla struttura della responsabilità e della governance. Va segnalato che, ai fini previdenziali, i soci
    che lavorano nell’impresa sono iscritti alla gestione speciale INPS (artigiani o commercianti) e versano i
    contributi minimi. Sotto il profilo delle agevolazioni, le società di persone non possono accedere ad alcuni
    benefici riservati alle società di capitali, come la patent box; di contro, beneficiano della maggiore
    semplicità contabile e della possibilità di compensare immediatamente perdite con redditi di altra fonte
    in capo ai soci.

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    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SNC e SAS?

    La differenza principale riguarda la responsabilità dei soci. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali; nella SAS esistono accomandatari, illimitatamente responsabili e gestori, e accomandanti, che rispondono solo nei limiti della quota conferita ma non possono compiere atti di amministrazione.

    Un accomandante può lavorare per la SAS?

    L’accomandante può prestare opera all’interno della società sotto la direzione degli amministratori, dare pareri, autorizzare singole operazioni e svolgere ispezioni. Non può però compiere atti di amministrazione esterna né rappresentare la società. La violazione del divieto comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata.

    Si può trasformare una SNC in SAS?

    Sì, la trasformazione è ammessa con delibera unanime dei soci e modifica dell’atto costitutivo. Occorre definire chi assume il ruolo di accomandatario e chi di accomandante, riformulare la ragione sociale e iscrivere la modifica nel Registro delle imprese. La procedura è analoga a quella di una modifica statutaria ordinaria.

    SNC e SAS hanno un capitale minimo?

    No. Per nessuna delle due forme è previsto un capitale sociale minimo legale. Il capitale è liberamente determinato dai soci nell’atto costitutivo, in funzione delle esigenze dell’attività. Questo è uno dei vantaggi delle società di persone rispetto alle società di capitali, che impongono soglie minime di conferimento.

    Come sono tassate SNC e SAS?

    Entrambe sono soggette al regime di trasparenza fiscale: il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e tassato ai fini IRPEF in capo a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Sono inoltre soggette a IRAP. Non scontano l’IRES.

    Nota conclusiva su SNC e SAS

    La scelta tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice non incide soltanto sul piano
    giuridico-formale, ma ha riflessi pratici sulla quotidianità dell’impresa. Nella SNC la circolazione delle
    informazioni tra i soci è agevolata dalla pariteticità dei ruoli, e ogni socio amministratore può avere
    piena visibilità sulla situazione contabile, sui rapporti con i fornitori e sulle relazioni con il personale.
    Nella SAS, invece, gli accomandanti sono tenuti a un atteggiamento di prudenza: ogni iniziativa che possa
    essere qualificata come immistione nella gestione mette a rischio il beneficio della responsabilità limitata.
    Per questo motivo, lo statuto di una SAS dovrebbe disciplinare in modo puntuale i diritti di informazione,
    di ispezione e di parere degli accomandanti, evitando formulazioni ambigue che possano generare contenzioso.
    Sotto il profilo successorio, infine, la trasmissibilità della quota di accomandante è soggetta a vincoli
    specifici e va valutata in modo coordinato con eventuali patti di famiglia o disposizioni testamentarie.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • CCNL Pompe Funebri: Tredicesima e premi

    CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri)

    In sintesi

    Tredicesima CCNL Pompe Funebri: 13ª dicembre, premi reperibilità H24, no 14ª standard.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federcofit (Federazione Cooperative e Imprese Funebri Italiane) · ANIDIF · CGIL · CISL · UIL
    Ultimo rinnovo
    8 febbraio 2022 (in vigore dal 1° marzo 2022)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~20.000 (necrofori, addetti onoranze funebri, autisti carri funebri, addetti cremazione, cimiteriali, addetti tanatoprassi)

    Tabella riepilogativa

    Tredicesima e premi
    Voce Dettaglio
    Tredicesima Vedi sezione
    No 14ª Vedi sezione
    Premi reperibilità Vedi sezione
    Welfare Vedi sezione
    PdR detassato Vedi sezione

    Tredicesima

    1 mens dicembre.

    No 14ª

    Non prevista standard.

    Premi reperibilità

    Bonus aziendali per dipendenti H24 con basse assenze.

    Welfare

    Buoni pasto, polizze, supporto psicologico.

    PdR detassato

    5% imposta sostitutiva, tetto €3.000.

    Casi pratici

    Tizio – necroforo Tredicesima e premi
    Tizio (necroforo liv 3) applica regole CCNL su tredicesima e premi.
    Caia – addetta onoranze Tredicesima e premi
    Caia (addetta onoranze liv 4) gestisce tredicesima e premi a contatto famiglie.
    Sempronio – tanatopratico Tredicesima e premi
    Sempronio (tanatopratico liv 6) coordina tredicesima e premi con specializzazione.

    Domande frequenti

    Domanda 1 Tredicesima e premi?
    Risposta su tredicesima e premi CCNL Pompe Funebri.
    Domanda 2 Tredicesima e premi?
    Approfondimento tredicesima e premi per addetti settore.
    Domanda 3 Tredicesima e premi?
    Caso H24 7/7 e tredicesima e premi.
    Domanda 4 Tredicesima e premi?
    Tutele specifiche tredicesima e premi settore funebre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive, indennita H24 e minimi per figura, Preavviso, Ferie, Maternità, Malattia e infortunio e Prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pompe Funebri (Servizi Funebri). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 224 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

    Art. 224 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l' IVASS ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.

    2. L' IVASS può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall' IVASS .

    3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione e di riassicurazione opera o possiede beni.