Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 68 L. 184/1983: Competenza del tribunale per i minorenni

    Art. 68 L. 184/1983 – Competenza del tribunale per i minorenni

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: "Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: welfare, Fasiopen e previdenza complementare

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Welfare, Fasiopen e previdenza complementare nel CCNL Aninsei

    Il rinnovo del CCNL Aninsei 2024-2027 ha introdotto due importanti novità di welfare contrattuale: la sanità integrativa attraverso il fondo Fasiopen dal 2025, e la previdenza complementare a contribuzione definita dal 2027. Ecco cosa spetta ai dipendenti delle scuole private laiche.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei introduce dal 1° gennaio 2025 l’iscrizione al fondo sanitario integrativo Fasiopen (contributo datoriale minimo di 120 euro/anno per dipendente) e dal 1° gennaio 2027 la previdenza complementare (1% datore + 1% lavoratore sulla retribuzione mensile). Si tratta delle prime forme strutturate di welfare contrattuale nel settore delle scuole private laiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Fasiopen, dal 1° gennaio 2025
    Previdenza complementare
    1% + 1%, dal 1° gennaio 2027

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Aninsei: istituti e decorrenze
    Istituto Decorrenza Contributo datoriale Contributo lavoratore
    Sanità integrativa – Fasiopen 1° gennaio 2025 Minimo 120 €/anno per dipendente Non specificato nel testo disponibile
    Previdenza complementare 1° gennaio 2027 1% della retribuzione mensile lorda 1% della retribuzione mensile lorda

    I dettagli del fondo pensione di destinazione per la previdenza complementare non sono specificati nel testo del rinnovo disponibile. Per informazioni sul fondo e sulle modalità di adesione è necessario rivolgersi ad Aninsei o alla Uil-Scuola Rua.

    Fasiopen: il fondo sanitario integrativo

    Il rinnovo CCNL del 15 giugno 2024 ha introdotto l’obbligo di iscrivere i dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasiopen a partire dal 1° gennaio 2025. Fasiopen è un fondo sanitario integrativo esistente nel panorama del welfare contrattuale italiano, già utilizzato da altri CCNL di vari settori.

    Le caratteristiche principali previste dal CCNL Aninsei:

    • Soggetti coperti: dipendenti a tempo indeterminato (full-time e part-time) delle scuole private laiche aderenti ad Aninsei;
    • Contributo datoriale minimo: 120 euro annui per dipendente (pari a 10 euro al mese);
    • Finalità: copertura di spese mediche non interamente rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, odontoiatria, ricoveri).

    La soglia di 120 euro annui è un contributo minimo contrattuale: gli istituti che già avevano aderito a Fasiopen o ad altri fondi con contributi superiori mantengono il trattamento più favorevole. Il fondo è soggetto al regime fiscale agevolato previsto per la sanità integrativa (esenzione contributiva e fiscale nel limite di 3.615,20 euro annui).

    La previdenza complementare dal 2027

    Una delle novità più significative del rinnovo è l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di una contribuzione alla previdenza complementare:

    • Contributo datoriale: 1% della retribuzione mensile lorda;
    • Contributo del lavoratore: 1% della retribuzione mensile lorda.

    A titolo esemplificativo, per un docente di scuola secondaria (livello VI, 1.589,64 euro mensili), la contribuzione totale mensile al fondo pensione sarebbe di circa 31,79 euro (1% + 1% = 2% di 1.589,64 euro). Questi versamenti, sommati all’eventuale destinazione del TFR, vanno a costruire la pensione integrativa del lavoratore.

    Il nome del fondo pensione di destinazione non è stato specificato nel testo del rinnovo disponibile. È necessario attendere indicazioni da Aninsei e Uil-Scuola Rua sull’istituto previdenziale di riferimento per il settore.

    Il welfare contrattuale e la sua fiscalità

    I benefici di welfare contrattuale come la sanità integrativa e la previdenza complementare godono di un regime fiscale agevolato rispetto alla retribuzione ordinaria:

    • Sanità integrativa: i contributi versati a fondi sanitari iscritti all’Anagrafe dei fondi integrativi (come Fasiopen) sono esenti da contributi previdenziali fino a 3.615,20 euro annui (art. 51, comma 2, lett. a del TUIR). Anche per il lavoratore, i contributi a fondi sanitari sono detraibili dal reddito (19% su spese mediche ai sensi dell’art. 15 TUIR, oppure deducibili se rientrano nei limiti di legge);
    • Previdenza complementare: i contributi versati a fondi pensione (D.Lgs. 252/2005) sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui. In fase di rendita, la pensione complementare è tassata con un’aliquota agevolata (9-15% a seconda degli anni di iscrizione al fondo).

    Una premessa storica: la prima volta del welfare

    Vale la pena sottolineare che l’introduzione di Fasiopen e della previdenza complementare nel CCNL Aninsei 2024-2027 rappresenta un salto qualitativo rispetto ai contratti precedenti. I contratti 2021-2023 non prevedevano istituti di welfare strutturato di questo tipo: i dipendenti delle scuole private laiche erano privi di copertura sanitaria integrativa obbligatoria e di contribuzione datoriale alla pensione complementare. Il rinnovo ha quindi colmato un gap rispetto ad altri settori del privato.

    Casi pratici

    Tizio – Docente che utilizza Fasiopen per una visita specialistica
    Tizio è docente a tempo indeterminato dal 2025. Il suo datore ha provveduto all’iscrizione a Fasiopen e al versamento di 120 euro annui. Nel 2026 Tizio deve fare una visita specialistica cardiologica privatamente (attesa SSN eccessiva): la spesa è 150 euro. Tramite il portale Fasiopen, invia la ricevuta e richiede il rimborso: a seconda del regolamento del fondo, riceverà un rimborso parziale. Per verificare l’entità del rimborso deve consultare direttamente il regolamento Fasiopen.
    Caia – Previdenza complementare dal 2027
    Caia è bidella (livello I) con retribuzione mensile di 1.322,51 euro. Dal 1° gennaio 2027 il suo datore versa ogni mese il 1% della sua retribuzione al fondo pensione (circa 13,23 euro/mese). Caia versa la stessa quota (13,23 euro/mese). In totale, circa 26,45 euro/mese vanno al fondo pensione, oltre all’eventuale quota di TFR che Caia ha già destinato. Questi versamenti, sommati nel tempo, integreranno la sua futura pensione INPS.
    Sempronio – Istituto che non iscrive i dipendenti a Fasiopen
    Un istituto scolastico laico non ha provveduto all’iscrizione dei dipendenti a Fasiopen entro il 1° gennaio 2025, in violazione del CCNL. Sempronio, consulente del lavoro dell’istituto, avvisa la direzione: il mancato versamento del contributo di 120 euro/anno per dipendente costituisce inadempimento contrattuale. I dipendenti possono rivendicare il danno subito (spese sanitarie non rimborsate che sarebbero state coperte dal fondo) rivolgendosi alla Uil-Scuola Rua o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Domande frequenti

    Cos’è il fondo Fasiopen nel CCNL Aninsei?
    È il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Aninsei dal 1° gennaio 2025. Il datore versa un contributo minimo di 120 euro annui per dipendente a tempo indeterminato per coprire spese mediche integrative al SSN.
    Dal 2027 ci sono novità sulla previdenza complementare?
    Sì. Dal 1° gennaio 2027 datore e lavoratore contribuiscono ciascuno l’1% della retribuzione mensile lorda a un fondo di previdenza complementare, da sommare all’eventuale TFR destinato al fondo stesso.
    Il CCNL Aninsei prevede la bilateralità?
    Il CCNL prevede Fasiopen come ente sanitario bilaterale. Eventuali ulteriori istituti bilaterali (formazione, sostegno al reddito) non sono emersi nei testi disponibili: è consigliabile verificare con Aninsei o Uil-Scuola Rua.
    I contributi a Fasiopen sono tassati?
    No, entro i limiti di legge. I contributi versati a fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe fondi (come Fasiopen) sono esenti da contributi previdenziali fino a 3.615,20 euro annui per lavoratore.
    Il CCNL Aninsei è diverso dal CCNL Agidae per il welfare?
    Sì. I due contratti — Aninsei per le scuole laiche e Agidae per quelle religiose/cattoliche — hanno strutture di welfare distinte con fondi sanitari e previdenziali diversi. Non sono intercambiabili.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. La disciplina fiscale della sanità integrativa è nell’art. 51 TUIR; quella della previdenza complementare nel D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Aninsei è l’associazione datoriale firmataria del contratto.

  • CCNL Misericordie ANPAS: welfare e sanità integrativa 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: welfare e sanità integrativa 2024

    Fondi sanitari, previdenza complementare, bilateralità, divise di servizio, patrocinio legale: questa guida analizza il pacchetto di tutele integrative previste dal CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie, distinguendo ciò che è già operativo da ciò che è ancora in fase di sviluppo dopo l’unificazione contrattuale del 2024.

    In sintesi

    Il CCNL unificato ANPAS-Misericordie del 2024 non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore definito. Prevede l’impegno a armonizzare la previdenza complementare già prevista dal CCNL ANPAS 2017-2019. Le tutele welfare certe includono: divise di servizio, DPI, patrocinio legale per fatti d’ufficio, EGR annuo. La bilateralità è in costruzione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024 (errata corrige 17 aprile 2024)
    Fondo sanitario integrativo
    Non ancora definito nel CCNL unificato 2024
    Previdenza complementare
    In corso di armonizzazione (commissione paritetica)

    Tabella riepilogativa

    Welfare e tutele integrative – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Istituto Stato Descrizione
    Fondo sanitario integrativo Non operativo (in costruzione) Il CCNL 2024 prevede commissione paritetica per armonizzazione; nessun fondo definito
    Previdenza complementare In armonizzazione Prevista dal CCNL ANPAS 2017-2019; da estendere dopo unificazione
    EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) Operativo 120 € lordi annui a luglio; per chi non ha superminimi
    Divise e indumenti di servizio Operativo Forniti gratuitamente dall’organizzazione
    DPI (dispositivi di protezione) Operativo (obbligo di legge) A carico del datore ex D.Lgs. 81/2008
    Patrocinio legale per fatti d’ufficio Previsto dal CCNL storico Misericordie A carico dell’ente per azioni in servizio senza negligenza grave
    Visite mediche periodiche Operativo (obbligo di legge) Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008; a carico del datore
    Bilateralità / enti bilaterali In costruzione Prevista istituzione di commissioni paritetiche nel CCNL 2024

    Trasparenza sulle fonti: il testo del CCNL unificato 2 febbraio 2024 conferma l’impegno a istituire una commissione paritetica entro settembre 2021 (termine già superato, indicativo dello stato di avanzamento lento). Non è stato possibile verificare se tale commissione abbia già prodotto un fondo di settore specifico. In assenza di un fondo contrattuale operativo, le informazioni su eventuali fondi attivi devono essere verificate direttamente con ANPAS o Misericordie di riferimento.

    La previdenza complementare: stato dell’arte

    Il CCNL ANPAS 2017-2019 (che disciplinava i soli dipendenti ANPAS prima dell’unificazione) prevedeva già un sistema di previdenza complementare. Il CCNL unificato del 2 febbraio 2024 prevede che le parti si impegnino, tramite una commissione paritetica, ad armonizzare e uniformare il sistema pensionistico complementare per l’intera platea dei lavoratori ora coperti dal contratto unificato (sia ex-ANPAS sia ex-Misericordie).

    Nel frattempo, i lavoratori ex-ANPAS che già beneficiavano di un fondo complementare mantengono tale copertura. I lavoratori ex-Misericordie, in assenza di indicazione contrattuale specifica, possono scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione aperto o negoziale disponibile sul mercato (ex D.Lgs. 252/2005).

    Sanità integrativa: la situazione nel 2024

    A differenza di altri CCNL del Terzo Settore che prevedono fondi sanitari integrativi di settore (es. alcuni contratti cooperativi), il CCNL ANPAS-Misericordie unificato del 2024 non ha ancora definito un fondo sanitario integrativo specifico. Ciò è in parte riconducibile alla difficoltà di armonizzare le due tradizioni contrattuali divergenti (ANPAS e Misericordie) in tempi rapidi.

    Le organizzazioni di dimensioni maggiori possono aver aderito autonomamente a fondi sanitari integrativi o polizze collettive (es. Fondo Sanità, Previmedical o analoghi). I lavoratori interessati devono verificare direttamente con il proprio ufficio del personale se è attiva una copertura sanitaria integrativa.

    Tutele operative certe: DPI, divise, patrocinio legale

    Indipendentemente dall’evoluzione dei fondi integrativi, il CCNL ANPAS-Misericordie garantisce alcune tutele concrete:

    • Divise e indumenti di servizio: l’organizzazione fornisce gratuitamente le divise standardizzate (abiti da lavoro, giacca, pantaloni, stivali) e provvede alla loro manutenzione o sostituzione periodica.
    • Dispositivi di protezione individuale (DPI): a carico del datore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Per il personale del soccorso: guanti monouso, maschere, occhiali protettivi, tute anti-contaminazione.
    • Patrocinio legale: il CCNL storico delle Misericordie prevedeva che l’organizzazione assumesse le spese di difesa legale del dipendente coinvolto in procedimenti per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni di servizio, purché non imputabili a dolo o colpa grave del dipendente. Questa tutela è particolarmente rilevante nel settore del soccorso, dove il personale può essere coinvolto in procedimenti per eventi avversi durante i soccorsi.
    • Assicurazione infortuni: obbligatoria per legge tramite INAIL; premi a carico esclusivo del datore.
    • Sorveglianza sanitaria: il medico competente effettua visite preventive (alla assunzione) e periodiche (almeno ogni 2 anni) a carico del datore.

    Bilateralità e commissioni paritetiche

    Il CCNL ANPAS-Misericordie 2024 prevede l’istituzione di commissioni paritetiche (composte in egual misura da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali) per occuparsi di:

    • Armonizzazione della previdenza complementare tra le due ex-tradizioni contrattuali.
    • Osservatorio del mercato del lavoro e delle retribuzioni nel settore.
    • Formazione professionale continua.
    • Conciliazione in caso di controversie individuali.

    La struttura bilaterale piena (con enti bilaterali autonomi, fondi di categoria, etc.) non è ancora operativa come avviene in altri settori più consolidati (es. artigianato, commercio). I lavoratori interessati a novità su questo fronte devono tenersi aggiornati attraverso le comunicazioni di FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore coinvolto in incidente durante servizio
    Tizio è alla guida dell’ambulanza durante un’emergenza e, nonostante la massima attenzione, urta un veicolo che brucia il rosso. Ne consegue un procedimento civile da parte del danneggiato. In base al CCNL storico delle Misericordie (e alla prassi delle organizzazioni aderenti), la Misericordia si fa carico delle spese legali di Tizio, avendo egli agito nell’ambito delle proprie funzioni senza colpa grave. Tizio non deve sostenere costi di difesa.
    Caia – OSS che verifica la copertura sanitaria integrativa
    Caia viene assunta da un’associazione ANPAS di medie dimensioni. Chiede all’ufficio del personale se esiste un fondo sanitario integrativo. Le viene risposto che la sede centrale ha aderito autonomamente a un piano sanitario collettivo che copre visite specialistiche e ticket sanitari. Questa copertura non deriva dal CCNL nazionale ma da una scelta autonoma dell’organizzazione.
    Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
    Sempronio, assunto come infermiere D1 in una Misericordia, deve decidere del TFR futuro entro 6 mesi. Il CCNL non indica un fondo di settore specifico ancora operativo per i dipendenti delle Misericordie. Sempronio si informa presso il sindacato CISL-FP territoriale, che lo orienta verso i fondi pensione aperti o negoziali disponibili per il Terzo Settore, e sceglie quello con il miglior rapporto costo/prestazione per il suo profilo.

    Domande frequenti

    Esiste un fondo sanitario integrativo nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL unificato del 2024 non istituisce un fondo sanitario integrativo di settore definito. Le parti si sono impegnate ad armonizzare la previdenza complementare tramite commissione paritetica. Alcune organizzazioni possono aver aderito autonomamente a fondi sanitari collettivi.
    Esiste un fondo di previdenza complementare per i dipendenti ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL ANPAS 2017-2019 prevedeva un sistema di previdenza complementare, in corso di armonizzazione con il CCNL Misericordie dopo l’unificazione del 2024. In assenza di fondo di settore definito, il lavoratore può scegliere liberamente un fondo pensione aperto o negoziale.
    I dipendenti del soccorso hanno diritto al patrocinio legale?
    Il CCNL storico delle Misericordie prevedeva il patrocinio legale a carico dell’organizzazione per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, senza dolo o colpa grave del dipendente.
    I dipendenti ricevono i DPI?
    Sì. Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore a fornire gratuitamente i DPI idonei ai rischi specifici. Per il soccorso: guanti, maschere, occhiali, tute anti-contaminazione.
    Cosa si intende per bilateralità nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datore + sindacato) per gestire welfare, formazione, osservatorio del lavoro. Nel CCNL ANPAS-Misericordie 2024 è prevista la creazione di commissioni paritetiche, ma la struttura bilaterale piena non è ancora operativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Le informazioni su fondi sanitari e previdenza complementare riflettono lo stato dell’arte alla data di redazione; le parti stanno lavorando all’armonizzazione post-unificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL), ANPAS (anpas.org), la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (misericordie.it) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 272 RD 12/1941

    Art. 272 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: welfare, Arco e Altea

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: welfare, fondo Arco e sanità integrativa Altea

    Oltre al salario, il CCNL Lapidei Industria costruisce per i lavoratori delle cave e degli stabilimenti lapidei un sistema di protezione complementare: previdenza integrativa con il fondo Arco, sanità integrativa con Altea e una componente di welfare aziendale introdotta dal rinnovo 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria prevede due pilastri di welfare integrativo: il fondo pensione complementare Arco per la previdenza, e il fondo sanitario Altea per l’assistenza sanitaria. Il rinnovo 2025 ha aggiunto 1.000 € di welfare una tantum non monetizzabile. La bilateralità di settore gestisce formazione, sicurezza e servizi a lavoratori e imprese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza CCNL
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Fondo pensione complementare
    Arco — fondo pensione negoziale edilizia/lapideo
    Fondo sanitario integrativo
    Altea — fondo assistenza sanitaria edilizia/lapideo

    Il fondo pensione complementare Arco

    Arco è il fondo pensione negoziale del settore edilizia e lapideo, istituito e gestito pariteticamente da Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL e le associazioni datoriali (tra cui Confindustria Marmomacchine e Anepla). È iscritto all’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

    Aderire ad Arco consente al lavoratore di accedere a tre vantaggi fondamentali:

    • Contributo datoriale aggiuntivo: il CCNL prevede che il datore versi una quota aggiuntiva a proprio carico sul montante previdenziale complementare di Arco, attivabile solo con l’adesione formale del lavoratore (non solo con il silenzio-assenso per il TFR);
    • Conferimento del TFR: il TFR maturando viene versato ad Arco, dove è investito secondo le linee di gestione scelte dal lavoratore (garantita, bilanciata, dinamica);
    • Fiscalità agevolata: i contributi versati ad Arco (nella misura prevista dalla legge, fino al 5.164,57 € annui) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF; la prestazione finale è tassata al 15%, riducibile fino al 9% in funzione degli anni di partecipazione (0,3% di riduzione per ogni anno oltre il 15°, fino al minimo del 9%).

    Il lavoratore può scegliere tra diverse linee di investimento in base al proprio orizzonte temporale: la linea garantita è indicata per chi è prossimo alla pensione, la linea dinamica per i lavoratori giovani con orizzonte lungo. Per informazioni aggiornate su rendimenti e contribuzioni si rimanda al sito ufficiale di Arco (fondoarco.it) e ai prospetti COVIP.

    Il fondo sanitario integrativo Altea

    Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore edilizia e lapideo, anch’esso istituito su base paritetica. Altea integra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, rimborsando ticket e prestazioni non coperte o parzialmente coperte dal SSN.

    Le principali prestazioni coperte da Altea includono:

    • Visite mediche specialistiche (cardiologia, ortopedia, neurologia, urologia ecc.);
    • Accertamenti diagnostici (ecografie, risonanze magnetiche, TAC, esami del sangue specialistici);
    • Ricoveri ospedalieri in regime ordinario, day surgery e day hospital (rimborso quota a carico del paziente);
    • Interventi chirurgici (copertura del ticket o integrazione per reparti privati convenzionati);
    • Odontoiatria preventiva e conservativa (otturazione, devitalizzazione, igiene professionale);
    • Protesi acustiche e oculistiche;
    • Cure oncologiche e trattamenti per malattie gravi.

    Il contributo ad Altea è finanziato pariteticamente da datore e lavoratore, con le quote previste dal CCNL. È versato a cura del datore tramite gli organismi bilaterali territoriali (Casse edili, dove presenti per il settore lapideo, o enti equivalenti). I massimali di rimborso e le condizioni precise sono definiti nel regolamento di Altea, consultabile sul portale del fondo.

    Altea ha particolare rilevanza per i lavoratori esposti ai rischi professionali tipici del settore lapideo (silicosi, ipoacusia da rumore, patologie osteoarticolari da vibrazioni), per i quali le spese diagnostiche e di cura possono essere significative. Il fondo può rimborsare le visite pneumologiche e audiometriche periodiche non interamente coperte dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria.

    Il welfare una tantum 2025: 1.000 euro non monetizzabili

    Il rinnovo del CCNL Lapidei Industria del giugno-luglio 2025 ha introdotto una componente di welfare contrattuale una tantum pari a 1.000 € per il biennio 2025-2026, suddivisa in quattro rate da 250 €:

    • 250 € nel mese di luglio 2025;
    • 250 € nel mese di novembre 2025;
    • 250 € nel mese di luglio 2026;
    • 250 € nel mese di novembre 2026.

    La componente è erogata in forma di welfare non monetizzabile: non può essere convertita in denaro contante, ma viene fruita come credito welfare su piattaforma (buoni servizi, voucher salute, previdenza integrativa, educazione, cultura) nei limiti delle soglie di esenzione fiscale previste dall’art. 51, comma 2, TUIR. Non è imponibile ai fini contributivi e non concorre alla base di calcolo del TFR né della tredicesima. I lavoratori che cessano il rapporto prima dell’erogazione maturano le rate proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno di riferimento.

    La bilateralità di settore

    Il CCNL Lapidei Industria prevede la partecipazione delle imprese e dei lavoratori al sistema bilaterale di settore, che gestisce:

    • Formazione continua: finanziamento di percorsi formativi per aggiornamento professionale, sicurezza, utilizzo di nuove tecnologie lapidee;
    • Sicurezza sul lavoro: gli organismi bilaterali promuovono la formazione obbligatoria ex d.lgs. 81/2008, con particolare attenzione alla prevenzione della silicosi (esposizione a polveri di quarzo) e ai rischi di movimentazione di blocchi lapidei;
    • Osservatorio di mercato: raccolta dati su occupazione, salari, andamento del settore estrattivo e di lavorazione;
    • Composizione delle controversie: tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro, tramite le Commissioni paritetiche territoriali.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e previdenza integrativa – CCNL Lapidei Industria
    Strumento Tipo Prestazioni principali Finanziamento
    Arco (fondo pensione) Previdenza complementare Rendita o capitale a pensionamento; anticipazioni ex d.lgs. 252/2005 TFR + contributo datoriale + quota lavoratore (CCNL)
    Altea (fondo sanitario) Sanità integrativa Visite, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, protesi, cure gravi Contributo paritetico datore + lavoratore (CCNL)
    Una tantum welfare 2025 Welfare contrattuale Credito welfare su piattaforma (salute, educazione, cultura) A carico del datore; 4 rate da 250 € (lug/nov 2025-2026)
    Bilateralità di settore Servizi e formazione Formazione, sicurezza, osservatorio, conciliazione Contribuzione bilaterale (CCNL)

    Le quote contributive esatte per Arco e Altea sono fissate nel testo del CCNL e nei regolamenti dei rispettivi fondi. Per verificare i valori aggiornati si consiglia di consultare i portali di Arco (fondoarco.it) e Altea, o di rivolgersi alle organizzazioni sindacali di categoria.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di cava, prima adesione ad Arco
    Tizio viene assunto il 1° ottobre 2025 (livello C). Entro il 31 marzo 2026 deve scegliere la destinazione del TFR. Aderisce ad Arco compilando il modulo di iscrizione e scegliendo la linea bilanciata. Il datore versa mensualmente il TFR maturando più il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL. Tizio versa la propria quota a carico. La somma dei versamenti è deducibile dal reddito fino a 5.164,57 €/anno. In caso di necessità (acquisto prima casa, grave malattia) potrà richiedere un’anticipazione ad Arco secondo il regolamento del fondo, dopo un minimo di partecipazione.
    Caia – Impiegata tecnica, utilizzo del welfare una tantum
    Caia (livello B, assunta da 3 anni) riceve il credito welfare di 250 € in luglio 2025 su una piattaforma digitale convenzionata dal datore. Sceglie di utilizzarlo per: 100 € in buoni acquisto farmacia convenzionata (welfare salute), 100 € per corsi di formazione professionale online e 50 € per abbonamento trasporti pubblici. Il tutto è esente da IRPEF nei limiti delle soglie di legge. Non essendo monetizzabile, non può ricevere cash equivalente.
    Sempronio – Tecnico di laboratorio, rimborso Altea per risonanza magnetica
    Sempronio (livello A) deve effettuare una risonanza magnetica alla colonna vertebrale per una lombosciatalgia professionale. Il SSN garantisce la prestazione ma con tempi di attesa di 6 mesi. Sempronio sceglie una struttura privata convenzionata Altea e sostiene un costo di 280 €. Altea rimborsa la quota prevista dal regolamento (indicativamente il 70-80% entro i massimali di polizza), riducendo significativamente la spesa a proprio carico. La procedura di rimborso avviene tramite il portale online di Altea, con caricamento della documentazione medica e fiscale.

    Domande frequenti

    Qual è il fondo pensione complementare del CCNL Lapidei Industria?
    Il fondo negoziale di riferimento è Arco, fondo pensione per edilizia e lapideo. Aderire ad Arco attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL e garantisce la fiscalità agevolata (deducibilità contributi, aliquota al 15%-9% sulla prestazione finale).
    Cosa copre il fondo sanitario Altea?
    Altea rimborsa prestazioni sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN: visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, protesi acustiche e oculistiche, cure oncologiche. I massimali sono fissati dal regolamento del fondo.
    Il welfare una tantum 2025 può essere convertito in denaro?
    No. È non monetizzabile: deve essere fruito come credito welfare su piattaforma (beni e servizi quali salute, formazione, cultura, trasporti). È esente da IRPEF nei limiti di legge e non entra nella base TFR né nella tredicesima.
    È obbligatorio iscriversi ad Arco?
    No, ma è fortemente conveniente. Solo aderendo si ottiene il contributo datoriale aggiuntivo. In assenza di scelta entro 6 mesi, il TFR confluisce automaticamente ad Arco (silenzio-assenso), ma il contributo datoriale aggiuntivo richiede adesione formale.
    Cosa gestisce la bilateralità di settore nel CCNL Lapidei?
    Gli organismi bilaterali gestiscono formazione continua, promozione della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), osservatorio di settore e commissioni paritetiche per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025). I dettagli sulle prestazioni e le quote contributive di Arco e Altea sono soggetti a modifiche: per i valori aggiornati consultare i portali dei rispettivi fondi, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL), l’associazione datoriale o un consulente del lavoro.

  • Art. 48 D.Lgs. 33/2013 – Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

    Art. 48 D.Lgs. 33/2013 – Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

    2. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si provvede con i decreti di cui al comma

    3. 3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione , sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.

    4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

    5. I soggetti di cui all’articolo 2-bis, nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma

    1.

  • Conciliazione e arbitrato nel lavoro: come funzionano

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Se la conciliazione fallisce, le parti possono deferire la controversia a un arbitro o a un collegio arbitrale. Il lodo arbitrale ha efficacia di sentenza. L’arbitrato è alternativo al giudice solo se entrambe le parti lo accettano; il lavoratore non può essere costretto a rinunciarvi preventivamente.

    Riferimento normativo

    Art. 412, Codice di Procedura Civile

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro
    Strumento Sede Effetto
    Conciliazione (art. 410 c.p.c.) ITL, sindacato, commissione paritetica CCNL Verbale con efficacia di titolo esecutivo
    Arbitrato irrituale (art. 412-ter c.p.c.) Collegio arbitrale previsto dal CCNL Lodo con efficacia contrattuale; impugnabile per errore di diritto
    Arbitrato rituale (art. 412-quater c.p.c.) Collegio di conciliazione e arbitrato ITL Lodo con efficacia di sentenza; deposito in Tribunale
    Negoziazione assistita Avvocati delle parti Accordo con efficacia di titolo esecutivo se omologato

    La conciliazione: sedi e procedura

    La conciliazione delle controversie di lavoro può svolgersi in diverse sedi: davanti alla commissione di conciliazione dell’ITL (art. 410 c.p.c.); in sede sindacale davanti alle commissioni paritetiche previste dai CCNL; davanti ai collegi di conciliazione e arbitrato istituiti presso le associazioni datoriali e sindacali. Il verbale di accordo raggiunto in queste sedi ha efficacia di titolo esecutivo: si può procedere all’esecuzione forzata senza necessità di un ulteriore giudizio.

    L'arbitrato irrituale e rituale

    Dopo il fallimento della conciliazione le parti possono concordare di devolvere la controversia a un arbitro. L’arbitrato irrituale (art. 412-ter c.p.c.) è previsto dai CCNL: il lodo ha efficacia contrattuale ed è impugnabile davanti al Tribunale per errori di diritto o violazioni di norme inderogabili. L’arbitrato rituale (art. 412-quater c.p.c.) si svolge davanti al collegio istituito presso l’ITL: il lodo, depositato in Tribunale, acquista efficacia di sentenza. In entrambi i casi l’arbitrato è volontario: il lavoratore non può essere vincolato preventivamente.

    I limiti dell'arbitrato: diritti indisponibili

    L’arbitrato non può riguardare diritti indisponibili del lavoratore, cioè quelli attribuiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Le clausole compromissorie inserite nel contratto individuale prima dell’insorgenza della controversia sono vietate dall’art. 412-ter c.p.c.: il lavoratore può rifiutare l’arbitrato anche se inserito nel contratto. L’accordo compromissorio è valido solo se stipulato dopo l’insorgenza della lite.

    Casi pratici

    Tizio – accordo conciliativo a saldo e stralcio

    Tizio vanta un credito di 8.000 € per straordinari. In sede di conciliazione sindacale le parti raggiungono un accordo per 5.500 €: Tizio firma il verbale che ha efficacia di titolo esecutivo. L’accordo è definitivo: non potrà più rivendicare la differenza.

    Caia – arbitrato irrituale previsto dal CCNL

    Caia impugna una sanzione disciplinare; il CCNL prevede un collegio arbitrale irrituale. Entrambe le parti accettano il deferimento all’arbitro. Il lodo, sfavorevole a Caia, viene da lei impugnata davanti al Tribunale per errore di diritto nella applicazione del CCNL.

    Sempronio – rifiuto dell'arbitrato

    Il contratto individuale di Sempronio contiene una clausola che impone l’arbitrato per qualsiasi controversia. Quando nasce una lite, Sempronio rifiuta l’arbitrato: la clausola, inserita prima dell’insorgenza della controversia, è nulla ex art. 412-ter c.p.c. Sempronio può liberamente adire il Tribunale del Lavoro.

    Domande frequenti

    La conciliazione è obbligatoria prima del giudizio?

    In generale no, salvo che per specifiche materie previste dalla legge o dal CCNL. Rimane comunque consigliabile come strumento per evitare i tempi e i costi del giudizio.

    Il lodo arbitrale è impugnabile?

    Sì. Il lodo irrituale è impugnabile davanti al Tribunale per errori di diritto e violazioni di norme inderogabili. Il lodo rituale è impugnabile davanti alla Corte d’Appello per i motivi previsti dal codice di procedura civile (artt. 827 ss. c.p.c.).

    Un accordo conciliativo mi impedisce di andare in giudizio dopo?

    Sì, se l’accordo è raggiunto in sede protetta (ITL, sede sindacale, commissione paritetica) e ha a oggetto diritti disponibili. La rinuncia ad agire in giudizio è valida e definitiva per i diritti oggetto dell’accordo.

    Cosa sono i diritti indisponibili del lavoratore?

    Sono i diritti attribuiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (minimi retributivi, ferie, riposo settimanale, tutela in caso di licenziamento). Non possono essere oggetto di arbitrato né di rinuncia preventiva.

    Posso essere obbligato ad accettare l'arbitrato nel contratto di lavoro?

    No. Le clausole compromissorie inserite nel contratto individuale prima che sia insorta la controversia sono vietate. L’accordo per l’arbitrato è valido solo se stipulato dopo l’insorgenza della lite.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 179 Cod. Amb.: Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

    Art. 179 Cod. Amb.: Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 1.

    La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

    La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

    Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

    Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

    Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Mantenimento del coniuge nella separazione: quando spetta

    Durante la separazione, il matrimonio non è ancora sciolto: i coniugi restano legati da un vincolo che giustifica una tutela economica più ampia rispetto al divorzio. È l’assegno di mantenimento del coniuge, previsto dall’art. 156 del codice civile. Vediamo a chi spetta, come si calcola e perché è diverso dall’assegno divorzile.

    A chi spetta

    Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. L’assegno è posto a carico dell’altro coniuge in relazione alle sue possibilità economiche. Se invece il coniuge richiedente ha redditi sufficienti, l’assegno non è dovuto.

    Il riferimento al tenore di vita

    Qui sta la differenza decisiva con il divorzio. Poiché nella separazione il vincolo coniugale persiste, il parametro del tenore di vita matrimoniale mantiene rilievo: l’assegno tende a evitare che la separazione determini, da sola, un peggioramento sensibile delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole. È un criterio che nel divorzio, dopo le Sezioni Unite del 2018, non vale più.

    La differenza con l’assegno divorzile

    Conviene fissare il punto: mantenimento nella separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa. Il primo guarda al tenore di vita matrimoniale; il secondo, dopo lo scioglimento del vincolo, ha funzione assistenziale e compensativa e prescinde dal tenore di vita. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi o, in certi casi, venire meno.

    Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli

    Sono due voci distinte. L’assegno per i figli segue i criteri dell’art. 337-ter del codice civile (proporzionalità ai redditi, esigenze dei figli) ed è dovuto a prescindere dall’addebito; l’assegno per il coniuge dipende invece dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito. Anche se spesso vengono fissati insieme, rispondono a logiche diverse.

    Revisione dell’assegno

    L’assegno di mantenimento non è immutabile: può essere modificato o revocato se cambiano in modo rilevante le condizioni economiche delle parti – per esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile o se chi lo versa perde reddito. La modifica si chiede al giudice con un apposito procedimento di revisione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Nella separazione si guarda al tenore di vita?

    Sì. Poiché il matrimonio non è ancora sciolto, l’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione conserva il riferimento al tenore di vita goduto durante l’unione, a differenza dell’assegno divorzile.

    Chi ha colpa della separazione ha diritto al mantenimento?

    No. Il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto al mantenimento; gli resta soltanto l’eventuale assegno alimentare in caso di stato di bisogno.

    Il mantenimento del coniuge è uguale a quello dei figli?

    No, sono voci distinte. Quello per i figli segue la proporzionalità ai redditi ed è dovuto a prescindere dall’addebito; quello per il coniuge dipende dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Assegno all’ex coniuge deducibile, Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento dei figli, Coniuge a carico e Detrazioni per carichi di famiglia.

  • Art. 134 T.U. Stupefacenti – Progetti per l’occupazione dei tossicodipendenti

    Art. 134 T.U. Stupefacenti – Progetti per l’occupazione dei tossicodipendenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

    2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruta' economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

    3. La Commissione acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari. Torna al sommario

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): welfare e sanità integrativa

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Cassieri, addetti vendita e magazzinieri della GDO hanno accesso a un sistema di welfare contrattuale strutturato su tre livelli: sanità integrativa (Fondo EST o Cassa QuAS), previdenza complementare (Fon.Te) ed ente bilaterale di settore. Una guida pratica per capire cosa spetta, a chi e come attivare le prestazioni.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede la sanità integrativa tramite il Fondo EST per i lavoratori non quadri e la Cassa QuAS per i quadri. La previdenza complementare di settore fa capo a Fon.Te. L’ente bilaterale di settore (EBiDMO/EBiTer) eroga prestazioni di welfare in caso di eventi particolari.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Fondo sanitario (non quadri)
    Fondo EST
    Fondo sanitario (quadri)
    Cassa QuAS
    Previdenza complementare
    Fon.Te
    Ente bilaterale nazionale
    EBiDMO (territoriale: EBiTer)

    Il sistema di welfare nel CCNL DMO: una mappa

    Il welfare contrattuale nella grande distribuzione organizzata si articola in quattro pilastri distinti, ciascuno gestito da un ente paritetico autonomo:

    1. Sanità integrativa: copre le spese mediche e sanitarie non interamente rimborsate dal SSN. Strumento principale: il Fondo EST per lavoratori non quadri, la Cassa QuAS per i quadri. L’iscrizione avviene automaticamente tramite il contributo datoriale obbligatorio.
    2. Previdenza complementare: permette di accumulare un capitale pensionistico aggiuntivo al sistema pubblico INPS. Strumento di settore: Fon.Te. L’adesione è volontaria, ma il lavoratore che aderisce ha diritto al contributo aggiuntivo del datore.
    3. Bilateralità: l’ente bilaterale di settore (denominato EBiDMO a livello nazionale, con strutture territoriali spesso indicate come EBiTer) eroga prestazioni di welfare integrativo legate a eventi della vita del lavoratore.
    4. Welfare aziendale: molte imprese della GDO di grandi dimensioni integrano l’offerta contrattuale con piani di welfare aziendali su piattaforma (buoni acquisto, flessibilità, servizi), disciplinati dalla contrattazione di secondo livello o da accordi aziendali.

    Il Fondo EST: la sanità integrativa per i non quadri

    Il Fondo EST — Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi — è l’ente paritetico di riferimento per la sanità integrativa dei lavoratori della GDO non inquadrati come quadri. È istituito dalle parti firmatarie del settore terziario/distribuzione e è disciplinato dallo statuto e dal regolamento del fondo.

    L’iscrizione al Fondo EST è obbligatoria per tutti i lavoratori non quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, e per quelli a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, in forza della previsione contrattuale del CCNL DMO. Il contributo viene versato dal datore di lavoro contestualmente alle denunce contributive periodiche.

    Le prestazioni erogate dal Fondo EST comprendono, secondo il piano sanitario vigente:

    • Rimborso di spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici (analisi, esami strumentali);
    • Copertura per ricoveri ospedalieri in regime ordinario, day hospital e day surgery, con rimborso delle spese vive e della retta di degenza in caso di ricovero in struttura convenzionata o non convenzionata;
    • Rimborso per interventi chirurgici ambulatoriali e di alta specialità;
    • Prestazioni di odontoiatria: visite, estrazioni, devitalizzazioni, protesi (nell’ambito dei massimali previsti dal piano);
    • Prestazioni di prevenzione: check-up, screening oncologici, vaccinazioni;
    • Sussidi per lavoratori con figli a carico non autosufficienti o con gravi patologie, nelle forme previste dal regolamento del fondo.

    Attenzione: il piano delle prestazioni EST viene aggiornato periodicamente dal consiglio di amministrazione del fondo. Per conoscere i massimali vigenti, i ticket e le franchigie applicabili, consultare il sito ufficiale del Fondo EST o le sigle sindacali firmatarie.

    La Cassa QuAS per i quadri

    I lavoratori inquadrati come quadri nel CCNL DMO non aderiscono al Fondo EST bensì alla Cassa QuAS (Assistenza Sanitaria Quadri), l’ente di riferimento per la categoria dei quadri del commercio e della distribuzione. La Cassa QuAS offre un piano sanitario specifico per la categoria, con massimali generalmente più elevati rispetto al Fondo EST, in linea con la posizione professionale più elevata.

    L’iscrizione avviene tramite l’adesione del datore di lavoro per i lavoratori inquadrati al I livello super (quadro). La contribuzione è a carico del datore e viene versata con le stesse modalità previste per il Fondo EST.

    Fon.Te: la previdenza complementare di settore

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. È un fondo a contribuzione definita, iscritto all’albo dei fondi pensione vigilati dalla COVIP.

    L’adesione è volontaria: il lavoratore sceglie se aderire. Tuttavia, in caso di adesione, il meccanismo del silenzio-assenso o la scelta esplicita determinano la destinazione del TFR futuro al fondo anziçhé all’accantonamento presso il datore o il Fondo di Tesoreria INPS.

    Il sistema contributivo di Fon.Te prevede tre flussi:

    • TFR futuro: la quota di TFR che matura dal momento dell’adesione viene versata a Fon.Te in sostituzione dell’accantonamento ordinario;
    • Contributo del lavoratore: il lavoratore versa una quota minima della retribuzione stabilita dal CCNL;
    • Contributo del datore di lavoro: il datore versa un contributo aggiuntivo a condizione che il lavoratore abbia aderito e stia versando la propria quota. Questa è la cosiddetta contribuzione datoriale contrattuale, che il lavoratore «perde» se non aderisce.

    Fon.Te offre diverse linee di investimento (dal profilo garantito a quello azionario) tra cui il lavoratore può scegliere in base al proprio orizzonte temporale e alla propensione al rischio. I contributi versati sono deducibili fiscalmente entro i limiti previsti dall’art. 8 del d.lgs. 252/2005 (fino a 5.164,57 euro annui).

    L’ente bilaterale di settore: EBiDMO e EBiTer

    Il sistema bilaterale della distribuzione è organizzato su due livelli:

    • EBiDMO (Ente Bilaterale della Distribuzione Moderna Organizzata): ente paritetico nazionale, costituito da Federdistribuzione e dalle sigle sindacali. Ha funzioni di indirizzo, monitoraggio del mercato del lavoro, formazione e gestione di prestazioni nazionali;
    • EBiTer (Enti Bilaterali Territoriali): strutture regionali o provinciali che erogano direttamente le prestazioni di welfare ai lavoratori residenti nel territorio di competenza. La presenza e l’operatività degli EBiTer varia per area geografica.

    Le prestazioni tipicamente erogate dal sistema bilaterale includono:

    • Contributi per malattia di lunga durata (integrazione del reddito oltre il periodo coperto dall’indennità di malattia INPS);
    • Contributi in caso di infortunio extra-professionale;
    • Sussidi per maternità e spese di asilo nido;
    • Borse di studio per i figli dei lavoratori;
    • Sussidi per difficoltà economiche straordinarie (contributi una-tantum in caso di gravi eventi).

    Per accedere alle prestazioni dell’ente bilaterale è necessario che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi agli enti del settore. I lavoratori dipendenti da imprese non aderenti al sistema bilaterale potrebbero non avere accesso a tali prestazioni.

    Tabella riepilogativa

    Welfare e sanità integrativa – CCNL DMO Federdistribuzione
    Strumento Destinatari Prestazione principale Obbligatorieto/Facoltativo
    Fondo EST Lavoratori non quadri (a tempo indeterminato o determinato > 6 mesi) Rimborso spese sanitarie: visite, ricoveri, odontoiatria, prevenzione Obbligatorio (contributo datoriale)
    Cassa QuAS Quadri Rimborso spese sanitarie (piano specifico quadri) Obbligatorio per i quadri (contributo datoriale)
    Fon.Te Tutti i lavoratori del CCNL DMO Pensione complementare (TFR + contributo lavoratore + contributo datore) Volontario; contributo datoriale solo se il lavoratore aderisce
    EBiDMO / EBiTer Lavoratori dipendenti da aziende aderenti al sistema bilaterale Malattia lunga, infortunio extra, maternità, borse studio, sussidi straordinari Condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda

    Avvertenza: le prestazioni e i massimali degli enti bilaterali e dei fondi sanitari variano di anno in anno. Per i valori aggiornati e per verificare le modalità di accesso alle singole prestazioni, consultare direttamente i siti istituzionali di Fondo EST, Cassa QuAS, Fon.Te ed EBiDMO, o rivolgersi alle sigle sindacali firmatarie.

    Come attivare le prestazioni: istruzioni operative

    La catena di attivazione delle prestazioni è la seguente:

    1. Iscrizione automatica agli enti obbligatori: il datore di lavoro effettua l’iscrizione al Fondo EST (o QuAS) e agli enti bilaterali in sede di assunzione. Il lavoratore riceve comunicazione dell’iscrizione e può verificare il proprio stato tramite il portale dell’ente;
    2. Accesso alle prestazioni sanitarie: per le prestazioni EST o QuAS è necessario compilare il modulo di richiesta rimborso (online o cartaceo) allegando la documentazione medica e fiscale. Alcune prestazioni richiedono autorizzazione preventiva;
    3. Adesione a Fon.Te: il lavoratore interessato compila il modulo di adesione disponibile sul sito di Fon.Te o presso le sedi sindacali. Indica la linea di investimento prescelta e la quota di contribuzione volontaria aggiuntiva (se superiore al minimo contrattuale);
    4. Richiesta all’ente bilaterale: le prestazioni EBiTer si richiedono tramite le sedi territoriali, spesso con l’ausilio dei patronati sindacali (Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil).

    Casi pratici

    Tizio — Addetto vendita: rimborso visita specialistica tramite EST
    Tizio è addetto alle casse in un ipermercato, assunto a tempo indeterminato al IV livello CCNL DMO. Deve effettuare una visita ortopedica privata (ticket elevato) e una radiografia: spesa totale 180 euro. Accede al sito del Fondo EST, inserisce la documentazione di spesa e compila il modulo di rimborso online. Il fondo rimborsa la quota prevista dal piano sanitario vigente, al netto di eventuale franchigia. Il rimborso arriva tramite accredito bancario entro i termini indicati dal regolamento.
    Caia — Part-time: adesione a Fon.Te e contributo datoriale
    Caia lavora part-time (20 ore settimanali) in un supermercato, III livello CCNL DMO. Decide di aderire a Fon.Te destinando la propria quota di TFR futuro al fondo. Sceglie la linea «Bilanciata» e versa il contributo minimo previsto dal CCNL. Il datore, per effetto dell’adesione, inizia a versare il contributo datoriale contrattuale aggiuntivo. Caia ha ora tre flussi che affluiscono al fondo: TFR futuro, suo contributo, contributo datore. Alla pensione avrà la rendita pubblica INPS più la rendita Fon.Te.
    Sempronio — Malattia lunga: sussidio bilaterale
    Sempronio è magazziniere al V livello ed è assente per malattia da 90 giorni. L’indennità INPS è in corso; il datore ha già corrisposto l’integrazione contrattuale. Sempronio si rivolge alla sede EBiTer della propria provincia, tramite il patronato Inas-Cisl, per richiedere il sussidio per malattia di lunga durata. L’ente bilaterale, verificata la regolarità contributiva dell’azienda e la situazione del lavoratore, eroga un contributo una-tantum per il periodo di malattia prolungata, secondo le modalità e i massimali in vigore nel territorio.

    Domande frequenti

    A quale fondo sanitario integrativo aderisce il CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL DMO prevede l’iscrizione obbligatoria al Fondo EST per tutti i lavoratori non quadri (a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi). I quadri sono invece iscritti alla Cassa QuAS.
    Che prestazioni copre il Fondo EST?
    Il Fondo EST eroga rimborsi per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cure odontoiatriche e prestazioni di prevenzione. Il piano delle prestazioni è definito nel regolamento del fondo e viene aggiornato periodicamente.
    Cos’è Fon.Te e chi può aderirvi?
    Fon.Te è il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Tutti i lavoratori del CCNL DMO possono aderire. In caso di adesione, il datore è tenuto a versare il contributo contrattuale aggiuntivo.
    Cosa succede al TFR se il lavoratore aderisce a Fon.Te?
    Il lavoratore che aderisce a Fon.Te destina il proprio TFR futuro al fondo. I montanti accumulati (TFR + contributo lavoratore + contributo datore) sono investiti secondo il profilo scelto dall’iscritto e saranno erogati come rendita integrativa alla pensione.
    L’ente bilaterale cosa eroga ai lavoratori della GDO?
    L’ente bilaterale di settore (EBiDMO/EBiTer) eroga prestazioni integrative in caso di malattia di lunga durata, infortunio extra-professionale, maternità, congedi parentali, spese scolastiche per i figli e sussidi per gravi difficoltà economiche. Le prestazioni variano per territorio e sono accessibili tramite patronati sindacali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per accedere alle prestazioni sanitarie o previdenziali, contattare direttamente il Fondo EST, la Cassa QuAS, Fon.Te o l’ente bilaterale territoriale EBiTer. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 TUPI: Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

    Art. 16 TUPI: Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ( Art.16 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.9 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.4 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall' articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103 ; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

    I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

    L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

    Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

    Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

    Fonte: Normattiva.it.