Autore: Andrea Marton

  • Art. 89 L. 354/1975 – Norme abrogate

    Art. 89 L. 354/1975 – Norme abrogate

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Articolo 39-ter L. 184/1983: Requisiti degli enti autorizzati per l’adozione internazionale

    Art. 39-ter L. 184/1983 – Requisiti degli enti autorizzati per l’adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali; b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione; c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire; d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile; e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso; f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori; g) avere sede legale nel territorio nazionale.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: tredicesima e mensilità aggiuntive

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Tredicesima mensilità nel CCNL Aninsei: calcolo, scadenza e regole

    La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che i dipendenti delle scuole private laiche ricevono a dicembre. Il CCNL Aninsei ne disciplina il calcolo, la scadenza di pagamento e il trattamento in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno. Il contratto non prevede una quattordicesima.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei prevede la tredicesima mensilità, da corrispondere entro il 16 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione di dicembre. Si calcola per dodicesimi in caso di rapporto iniziato o cessato nel corso dell’anno (frazioni >15 giorni = mese intero). Il CCNL non prevede una quattordicesima mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità aggiuntive
    Solo tredicesima (nessuna quattordicesima nel contratto)

    Tabella riepilogativa

    Importo tredicesima lordo per livello – retribuzione dicembre 2026 (euro)
    Livello Profilo tipico Minimo tabellare dic. 2026 Tredicesima (= 1 mensilità)
    I Ausiliare, bidello 1.322,51 € 1.322,51 €
    III Applicato segreteria 1.419,45 € 1.419,45 €
    IV Docente infanzia 1.491,38 € 1.491,38 €
    VI Docente scuola secondaria 1.589,64 € 1.589,64 €
    VII Docente accademia 1.615,67 € 1.615,67 €
    VIII B Preside 1.785,91 € 1.785,91 €

    Gli importi indicati si riferiscono al solo minimo tabellare dal 1° gennaio 2026. La tredicesima effettiva è calcolata sulla retribuzione complessiva in godimento a dicembre, che può comprendere salario di anzianità (20 euro/mese) e superminimi. I valori lordi devono essere assoggettati a ritenute previdenziali e fiscali.

    Come si calcola la tredicesima

    La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione globale in vigore a dicembre. Nella base di calcolo rientrano:

    • Il minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Il salario di anzianità (20 euro mensili per chi ha maturato 2 anni di servizio continuo);
    • L’eventuale superminimo individuale concordato, se non prevista la sua esclusione dalla base di calcolo della tredicesima.

    Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinari, indennità per lavoro notturno o festivo, rimborsi spese.

    Il calcolo per dodicesimi

    In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale al servizio prestato. Si calcolano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio. Le frazioni di mese:

    • Superiori a 15 giorni: si conteggiano come mese intero;
    • Uguali o inferiori a 15 giorni: non si conteggiano.

    Esempio: chi è assunto il 1° settembre 2025 e cessa il rapporto il 30 settembre 2025 (1 mese intero) ha diritto a 1/12 della tredicesima; chi è assunto il 16 novembre 2025 e cessa il 31 dicembre 2025 ha diritto a 1/12 (solo dicembre, dato che la frazione di novembre di 15 giorni non è superiore al limite).

    La tredicesima in caso di licenziamento o dimissioni

    Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa (licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine, pensionamento), il datore deve corrispondere la quota di tredicesima maturata nell’anno in corso e non ancora erogata. L’importo viene inserito nel conguaglio finale (la cosiddetta «liquidazione»), insieme al TFR e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

    Quattordicesima: non prevista dal CCNL Aninsei

    Il CCNL Aninsei per le scuole private laiche non prevede una quattordicesima mensilità. La sola mensilità aggiuntiva garantita dal contratto è la tredicesima, corrisposta a dicembre. Non è previsto nemmeno un premio di risultato a livello nazionale: eventuali premi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (accordo aziendale o territoriale), che per le scuole private è facoltà di ciascun istituto negoziare con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con i sindacati.

    Tredicesima e assenze

    Le assenze per malattia, maternità, infortunio, ferie e altri motivi retribuiti non riducono la tredicesima: i mesi in cui il lavoratore è formalmente in organico si contano integralmente ai fini del calcolo dei dodicesimi, anche se in alcune settimane non ha prestato servizio effettivo. Le assenze non retribuite (aspettativa non retribuita, sciopero) invece riducono proporzionalmente la quota di tredicesima maturata.

    Casi pratici

    Tizio – Docente a tempo indeterminato, tredicesima piena
    Tizio è docente di scuola secondaria (livello VI) a tempo indeterminato, in servizio dall’inizio dell’anno scolastico. A dicembre 2026 percepisce la tredicesima piena: 1.589,64 euro (minimo tabellare) + 20 euro (salario di anzianità) = 1.609,64 euro lordi. Su tale importo si applicano le ordinarie trattenute previdenziali e IRPEF.
    Caia – Docente assunta a ottobre, tredicesima parziale
    Caia è assunta il 1° ottobre 2026 (livello V). Alla fine di dicembre 2026 ha maturato 3 mesi interi di servizio (ottobre, novembre, dicembre). La tredicesima spettante è 3/12 della mensilità di dicembre: (1.589,64 / 12) × 3 = 397,41 euro lordi. Il rateo è incluso nella busta paga di dicembre.
    Sempronio – Cessazione del rapporto a giugno, rateo tredicesima nel saldo
    Sempronio (bidello livello I) è licenziato il 30 giugno 2026 per riduzione del personale. Ha maturato 6 mesi di tredicesima nel 2026 (gennaio-giugno). Nel saldo finale riceve il rateo di tredicesima maturato: (1.322,51 / 12) × 6 = 661,26 euro lordi, sommati al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Aninsei?
    Entro il 16 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal livello di inquadramento e dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato o determinato).
    Il CCNL Aninsei prevede anche la quattordicesima?
    No. Il CCNL Aninsei prevede solo la tredicesima. Eventuali mensilità aggiuntive possono essere introdotte solo dalla contrattazione di secondo livello aziendale o da accordi individuali.
    Come si calcola la tredicesima per chi lavora meno di un anno?
    Si calcolano tanti dodicesimi quanti i mesi interi di servizio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero; quelle di 15 giorni o meno non si contano.
    La tredicesima include lo straordinario?
    No. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione base (minimo tabellare, salario di anzianità, superminimo fisso). Non include voci variabili come straordinari, indennità per turni o lavoro festivo.
    In caso di dimissioni a dicembre, la tredicesima viene pagata?
    Sì. Al momento della cessazione del rapporto il datore deve liquidare la quota di tredicesima maturata nell’anno e non ancora corrisposta, inclusa nel conguaglio finale insieme a TFR e preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 227 CPI – Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

    Art. 227 CPI – Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15 . 1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso

    2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

    3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

    4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

    6. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

    7. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

    8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione. 8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all’articolo

    230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nell’ordine di classificazione

  • Art. 405 DPR 495/1992

    Art. 405 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade).

    1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. 4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) – Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) – Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli. 6) – Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".

    5. Gli importi di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all' articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

  • Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come maturano e si calcolano la tredicesima e le altre erogazioni per portieri, custodi e addetti.

    In sintesi

    Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) per tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione comprensiva delle indennità fisse. Il rinnovo 2025 ha riconosciuto una una tantum per l’ultravigenza 2023-2025. La quattordicesima non è un istituto tipico del settore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) spetta a tutti i lavoratori e viene erogata a dicembre. Matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno. Per i portieri la base di calcolo comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative legate allo stabile, secondo quanto previsto dal contratto: la tredicesima del portiere quindi non si calcola solo sul minimo tabellare.

    La quattordicesima

    A differenza di altri settori (come il commercio), la quattordicesima non è un istituto tipico del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati. Va quindi verificato il testo vigente o l’eventuale contrattazione integrativa; in assenza di previsione, le mensilità aggiuntive si limitano alla tredicesima.

    La una tantum del rinnovo 2025

    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha riconosciuto una una tantum per il periodo di ultravigenza 2023-2025, a copertura del periodo in cui il contratto era scaduto ma ancora applicato. Per i profili A3/A4 l’importo è di 1.500 €, riproporzionato per gli altri profili, erogato in tre quote da 500 € (alla firma, a giugno 2026 e a giugno 2027).

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive ed erogazioni
    Voce Quando Misura
    Tredicesima dicembre 1 mensilità (1/12 per mese lavorato), su minimo + indennità fisse
    Quattordicesima non prevista in via generale dal CCNL di settore
    Una tantum 2023-2025 nov. 2025 · giu. 2026 · giu. 2027 1.500 € (A3/A4) in 3 quote da 500 €, riproporzionata

    Nota: la base di calcolo della tredicesima per i portieri include le indennità fisse e continuative; gli importi accessori variabili vanno verificati sul contratto e sul cedolario.

    Premio e contrattazione di secondo livello

    Il settore non ha la diffusa contrattazione aziendale dei comparti industriali: il datore di lavoro è spesso il singolo condominio o proprietario. Eventuali premi o erogazioni aggiuntive possono nascere da accordi individuali o locali, ma non costituiscono un istituto generalizzato del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – tredicesima del portiere
    Tizio è portiere A4 e ha lavorato tutto l’anno. A dicembre riceve una tredicesima calcolata non solo sul minimo, ma anche sulle indennità fisse legate al suo stabile, secondo le regole del contratto.
    Caia – tredicesima con assunzione in corso d’anno
    Caia è assunta come addetta alle pulizie il 1° aprile. A dicembre matura 9 dodicesimi di tredicesima (aprile-dicembre), proporzionati ai mesi di servizio prestati nell’anno.
    Sempronio – una tantum di ultravigenza
    Sempronio è portiere A3: ha diritto all’una tantum di 1.500 € per il periodo 2023-2025, che riceve in tre quote da 500 € alla firma del rinnovo, a giugno 2026 e a giugno 2027.

    Domande frequenti

    La tredicesima del portiere si calcola solo sul minimo?
    No. Per i portieri la base di calcolo della tredicesima comprende, oltre al minimo, le indennità fisse e continuative legate allo stabile, secondo quanto previsto dal CCNL. Va quindi verificata la composizione della retribuzione mensile.
    È prevista la quattordicesima?
    La quattordicesima non è un istituto tipico del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati. Va verificato il testo vigente o l’eventuale accordo integrativo; in assenza, l’unica mensilità aggiuntiva è la tredicesima.
    Cos’è l’una tantum del rinnovo 2025?
    È un importo a copertura del periodo di ultravigenza 2023-2025, in cui il contratto era scaduto ma ancora applicato. Per i profili A3/A4 è di 1.500 €, riproporzionata per gli altri profili, erogata in tre quote da 500 € tra la firma e giugno 2027.
    Quando si riceve la tredicesima?
    La tredicesima si eroga a dicembre e matura in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato nell’anno; chi è assunto in corso d’anno la riceve in proporzione ai mesi lavorati.
    I portieri ricevono premi di risultato?
    Non in via generale: il settore non ha la diffusa contrattazione aziendale dei comparti industriali, dato che il datore è spesso il singolo condominio. Eventuali premi nascono da accordi individuali o locali.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1236 Codice della Navigazione – Obbligo di denuncia e di relazione

    Art. 1236 Codice della Navigazione – Obbligo di denuncia e di relazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo .

  • Articolo 52 TU Giustizia Tributaria – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e s

    Art. 52 D.Lgs. 175/2024 – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

    2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    3. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

    4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

    5. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

  • Art. 76 DPR 445/2000 – Norme penali

    Art. 76 DPR 445/2000 – Norme penali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

    2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

    3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

    4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

    4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall' articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile . (25) (33) (32)

  • Art. 59 T.U. Espropriazione – Entrata in vigore del testo unico

    Art. 59 T.U. Espropriazione – Entrata in vigore del testo unico

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

  • Art. 119 D.Lgs. 141/2024 – Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Art. 119 D.Lgs. 141/2024 – Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.