Autore: Andrea Marton

  • Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

    Art. 180 D.Lgs. 42/2004 – Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall' articolo 650 del codice penale .

  • Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell’adozione in casi particolari

    Art. 45 L. 184/1983 – Consenso e ascolto del minore nell’adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

    2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

    3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

    4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione

  • Art. 41 Codice della Navigazione: Costituzione d’ipoteca

    Art. 41 Codice della Navigazione: Costituzione d'ipoteca

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Costituzione d'ipoteca).

    Il concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Mantenimento dei figli: come si calcola dopo separazione e divorzio

    Il mantenimento dei figli non viene meno con la separazione o il divorzio: entrambi i genitori restano obbligati a provvedere ai bisogni dei figli in proporzione alle proprie possibilità. La legge fissa i criteri di calcolo all’art. 337-ter del codice civile. Vediamo come si determina l’assegno, cosa rientra nelle spese ordinarie e in quelle straordinarie e fino a quando è dovuto.

    Il principio di proporzionalità

    Ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Di regola il genitore non collocatario versa all’altro un assegno periodico per i figli; ma il principio resta quello della ripartizione proporzionale, non della divisione a metà. L’assegno tiene conto del fatto che il genitore presso cui i figli vivono prevalentemente sostiene già molte spese in modo diretto.

    I criteri dell’art. 337-ter

    Il giudice determina l’assegno considerando:

    • le attuali esigenze del figlio;
    • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
    • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    • le risorse economiche di entrambi;
    • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Per i figli, a differenza che per il coniuge, il riferimento al tenore di vita resta pienamente attuale.

    Spese ordinarie e spese straordinarie

    È una distinzione fondamentale. Le spese ordinarie (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente, piccole spese quotidiane) sono coperte dall’assegno mensile. Le spese straordinarie – non prevedibili e non ricorrenti, come spese mediche specialistiche, interventi, attività sportive, gite, università – sono di norma ripartite al 50%, salvo diversa proporzione stabilita dal giudice, e vanno documentate. Molti tribunali adottano protocolli che elencano quali spese richiedono il previo accordo tra i genitori.

    Fino a quando spetta

    L’obbligo non cessa al compimento della maggiore età: prosegue finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, cioè un lavoro stabile e adeguato alla sua formazione. Il figlio maggiorenne ma ancora studente o in cerca di prima occupazione continua ad avere diritto al mantenimento, purché si attivi seriamente; la giurisprudenza tende però a non tutelare il “mantenimento a vita” di chi, per inerzia, non cerca lavoro. Per i figli disabili valgono le tutele rafforzate previste per i soggetti non autosufficienti.

    Un esempio concreto

    Tizio guadagna 3.000 euro al mese, Caia 1.500. I due figli vivono prevalentemente con Caia. Considerando il rapporto tra i redditi e i tempi di permanenza, il giudice potrebbe porre a carico di Tizio un assegno mensile per i figli e stabilire che le spese straordinarie (per esempio l’apparecchio ortodontico o l’iscrizione all’università) siano divise al 50%. Gli importi non derivano da una formula matematica fissa, ma dalla valutazione complessiva dei criteri di legge.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il mantenimento dei figli si divide a metà?

    No. Si calcola in proporzione ai redditi dei genitori e ai tempi di permanenza presso ciascuno. Di solito il genitore non collocatario versa un assegno; le sole spese straordinarie sono in genere divise al 50%.

    Fino a quando va pagato il mantenimento ai figli?

    Finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, anche oltre i 18 anni se studia o cerca seriamente lavoro. Cessa se il figlio raggiunge un’occupazione stabile o se, per colpa sua, non si attiva.

    Cosa sono le spese straordinarie?

    Spese non ricorrenti e non prevedibili (mediche specialistiche, scolastiche rilevanti, sportive, universitarie). Non sono coperte dall’assegno mensile e vanno ripartite, di norma al 50%, secondo i criteri stabiliti dal giudice.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Mantenimento del coniuge nella separazione, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico, Mensa scolastica e spese scuola, Figli a carico e Assegno all’ex coniuge deducibile.

  • Art. 68 L. 633/1941 – Riproduzione per uso personale (reprografia)

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

    2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

  • Art. 6 L. 633/1941 – Acquisto del diritto a titolo originario

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 116.

  • Articolo 128 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di ottemperanza

    Art. 128 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di ottemperanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

    11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla corte in composizione monocratica.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Maternità e congedi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Maternità CCNL Scuola AGIDAE: 5 mesi 100%, paternità 10gg, allattamento 2h. Forte tradizione di tutela delle docenti madri (maggior parte donne).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione dedicata
    Paternità 10 gg Vedi sezione dedicata
    Congedo parentale Vedi sezione dedicata
    Allattamento Vedi sezione dedicata
    Sostituzione docenti maternità Vedi sezione dedicata

    Maternità 5 mesi

    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Paternità 10 gg

    10 gg al 100% nei 5 mesi post-parto.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia, 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni).

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno. Per docenti: organizzato a fine orario lezioni.

    Sostituzione docenti maternità

    Docenti supplenti coprono assenza maternità. Tutela posto di lavoro garantita.

    Casi pratici

    Tizio – docente Maternità e congedi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su maternità e congedi.
    Caia – ATA Maternità e congedi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce maternità e congedi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Maternità e congedi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona maternità e congedi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Maternità e congedi?
    Approfondimento maternità e congedi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Maternità e congedi?
    Caso specifico maternità e congedi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Maternità e congedi?
    Differenze maternità e congedi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 264 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 264 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 264 L. Fall. – Istituto di credito

    Istituto di credito

  • Articolo 71 TU Giustizia Tributaria – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo

    Art. 71 D.Lgs. 175/2024 – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

    3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.