Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 20 TUPI: Verifica dei risultati
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Verifica dei risultati ( Art.20 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.6 del d.lgs n.470 del 1993 e successivamente modificato prima dall' art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998 poi dall' art.6 del d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10 , comma 2 del d.lgs n.286 del 1999 ) 1.
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale.
I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Nota all'art. 20: – Per il testo vigente dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi nelle note all'art.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.