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Art. 39 TUPI: Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette 1.

Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2 , della legge 23 novembre 1998, n. 407 , sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall' articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 .

Fonte: Normattiva.it.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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