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Art. 39 TUPI: Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette 1.
Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell' articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2 , della legge 23 novembre 1998, n. 407 , sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall' articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 .
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
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