Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • NASpI 2026: durata e importo per chi perde il lavoro, caso pratico

    In sintesi

    • Dal 1 gennaio 2026 la NASpI anticipata non viene piu’ erogata in un’unica soluzione ma in due rate.
    • La prima rata e’ pari al 70% dell’importo residuo complessivo.
    • La seconda rata (30%) viene erogata al termine del periodo di durata teorica della NASpI.
    • La seconda rata e’ soggetta a due condizioni: mancata rioccupazione e titolarita’ di pensione diretta.
    • Il termine massimo per la seconda rata e’ di sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 176 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1/01/2026, modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 eliminando l’erogazione in unica soluzione della NASpI anticipata. Introduce un sistema bi-rateale: prima rata pari al 70% dell’importo complessivo erogata subito; seconda rata del 30% corrisposta al termine della durata teorica, entro sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarita’ di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidita’).

    Approfondimento normativo completo: Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in.

    Cosa cambia per la NASpI 2026: il nuovo sistema bi-rateale

    La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – e’ la principale indennita’ di disoccupazione per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre alla forma ordinaria mensile, il D.Lgs. 22/2015 prevede la possibilita’ di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo per chi decide di avviare un’attivita’ autonoma o un’impresa. La legge di bilancio 2026 ha modificato profondamente le regole di questa opzione.

    Con il comma 176 della L. 199/2025, in vigore dal 1 gennaio 2026, l’erogazione anticipata della NASpI non avviene piu’ in un’unica soluzione. Il legislatore ha introdotto un sistema bi-rateale: il 70% dell’importo complessivo residuo viene erogato al momento dell’accettazione della domanda di anticipazione, mentre il restante 30% e’ corrisposto in una seconda fase, subordinata a specifiche condizioni.

    Questa modifica ha un impatto diretto sulla pianificazione finanziaria di chi intende avviare un’attivita’ autonoma usando la NASpI come capitale iniziale. Chi fino al 2025 poteva contare sull’intero importo residuo fin dal primo momento, nel 2026 dovra’ gestire la fase iniziale dell’attivita’ con il solo 70%, sapendo che il saldo arrivera’ successivamente e solo al verificarsi di condizioni precise.

    Cosa verificare prima di richiedere la NASpI anticipata nel 2026

    • Accertare il diritto alla NASpI anticipata: l’attivita’ che si intende avviare deve essere autonoma o imprenditoriale.
    • Calcolare l’importo residuo complessivo della NASpI e la conseguente ripartizione tra 70% e 30%.
    • Pianificare la liquidita’ necessaria per la fase iniziale dell’attivita’, sapendo che il 30% arrivera’ in seguito.
    • Verificare le condizioni per la seconda rata: mancata rioccupazione e titolarita’ di pensione diretta.
    • Controllare che i decreti attuativi eventualmente previsti dai commi successivi siano stati pubblicati.

    Caso 1: Tizio, ex dipendente che apre una ditta individuale

    Scenario. Tizio, 38 anni, ha perso il lavoro nel febbraio 2026 e ha maturato il diritto alla NASpI per 24 mesi. Vuole aprire una ditta individuale e chiede la liquidazione anticipata dell’importo residuo. Si chiede quanto ricevera’ subito e quando arrivera’ il saldo, e quali condizioni deve soddisfare per ottenerlo.

    Come si legge in pratica. Con le nuove regole del comma 176 LB 2026, Tizio ricevera’ subito il 70% dell’importo residuo complessivo della sua NASpI. Il 30% residuo sara’ erogato al termine del periodo di durata teorica dei 24 mesi (cioe’ dopo circa due anni dall’inizio della NASpI), e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione. Per ottenere la seconda rata Tizio dovra’ dimostrare di non essersi rioccupato come lavoratore dipendente e di essere titolare di pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’). Se a quella data e’ ancora attivo come autonomo e non ha una pensione diretta, la seconda condizione non sara’ soddisfatta: e’ un elemento critico da valutare in anticipo.

    Riepilogo Caso 1

    • Prima rata: 70% importo residuo NASpI, erogata all’accettazione della domanda
    • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica (fino a 24 mesi)
    • Termine massimo seconda rata: sei mesi dalla presentazione domanda anticipazione
    • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
    • Attenzione: se al termine non si ha pensione diretta, la seconda condizione non e’ soddisfatta

    Caso 2: Caia, ex dipendente con NASpI breve e attivita' in proprio

    Scenario. Caia, 44 anni, ha lavorato part-time e ha maturato il diritto alla NASpI per soli 9 mesi. Vuole avviare un’attivita’ di consulenza in proprio e valuta se convenirle richiedere la NASpI anticipata. Con il nuovo sistema bi-rateale si chiede se il 70% iniziale sia sufficiente per avviare l’attivita’, e se il 30% residuo valga la burocrazia aggiuntiva.

    Come si legge in pratica. Per Caia, con una durata NASpI di soli 9 mesi, l’importo complessivo residuo e’ relativamente contenuto. La prima rata (70%) viene erogata subito e puo’ costituire un capitale di avvio, anche se ridotto. Il 30% residuo arrivera’ al nono mese dalla decorrenza della NASpI, sempre che Caia soddisfi le due condizioni previste dalla norma. La scelta se richiedere l’anticipazione o percepire la NASpI mensilmente deve essere valutata in base alle esigenze di liquidita’ dell’attivita’ e alle prospettive di reddito autonomo: un consulente del lavoro o previdenziale puo’ aiutare a fare la simulazione piu’ conveniente.

    Riepilogo Caso 2

    • Durata NASpI: 9 mesi
    • Prima rata: 70% importo residuo, erogato subito
    • Seconda rata: 30%, al termine dei 9 mesi (entro sei mesi dalla domanda)
    • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
    • Alternativa: percepire la NASpI mensilmente senza richiedere l’anticipazione

    Caso 3: Sempronio, che valuta l'impatto del nuovo sistema sulla sua pianificazione

    Scenario. Sempronio, 55 anni, ha perso il lavoro a inizio 2026 e ha maturato una NASpI di durata massima. Aveva gia’ in mente di aprire un’attivita’ autonoma usando la NASpI anticipata come fondo iniziale. Con il vecchio sistema avrebbe ricevuto tutto subito. Si chiede come cambia la sua pianificazione finanziaria con il nuovo sistema bi-rateale.

    Come si legge in pratica. Sempronio deve rivedere il suo piano finanziario. Con il nuovo sistema non ricevera’ l’intero importo residuo immediatamente, ma solo il 70%. Il 30% arrivera’ al termine del periodo di durata teorica, subordinatamente alla verifica della mancata rioccupazione e alla titolarita’ di pensione diretta. Dato che Sempronio ha 55 anni, potrebbe non avere ancora una pensione diretta al termine del periodo NASpI: questo lo espone al rischio di non soddisfare la seconda condizione. E’ fondamentale che Sempronio verifichi con attenzione la propria posizione prima di presentare la domanda di anticipazione, eventualmente con il supporto di un consulente del lavoro che simuli entrambi gli scenari (anticipazione vs erogazione mensile ordinaria).

    Riepilogo Caso 3

    • Prima rata: 70% subito (utile per l’avvio attivita’)
    • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica
    • Rischio: a 55 anni difficilmente si ha pensione diretta al termine della NASpI
    • Condizione critica: titolarita’ pensione diretta (escluso assegno ordinario di invalidita’)
    • Azione: simulazione con consulente del lavoro prima di scegliere anticipazione

    Quando conviene una verifica

    Stai valutando la NASpI anticipata nel 2026? Un esperto calcola la soluzione piu’ conveniente per te. Parla con un consulente del lavoro o previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La NASpI 2026 dura di piu' o di meno rispetto al passato?

    La durata della NASpI non e’ stata modificata dai commi 176-180 LB 2026. Le regole di calcolo della durata rimangono quelle del D.Lgs. 22/2015: la NASpI dura un numero di settimane pari alla meta’ delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La novita’ introdotta dal comma 176 riguarda esclusivamente la modalita’ di erogazione anticipata dell’importo residuo, non la durata ordinaria.

    L'importo mensile della NASpI 2026 e' cambiato?

    Il comma 176 LB 2026 non modifica il calcolo dell’importo mensile della NASpI, che continua a essere determinato in base alla retribuzione media degli ultimi quattro anni con il meccanismo di riduzione progressiva del 3% mensile a partire dal quinto mese. La modifica riguarda solo l’opzione di anticipazione in unica soluzione, ora sostituita dal sistema bi-rateale 70-30.

    Posso rinunciare alla NASpI anticipata e tornare all'erogazione mensile se cambio idea?

    La norma non prevede espressamente una revoca della domanda di anticipazione una volta presentata. In generale, le modalita’ di rinuncia o revoca sono disciplinate dalle circolari INPS. Prima di presentare la domanda di anticipazione e’ quindi fondamentale essere certi della scelta, poiche’ il ripristino dell’erogazione mensile dopo aver ottenuto la prima rata potrebbe non essere possibile o comportare la restituzione delle somme percepite.

    Cosa succede se non ho la pensione diretta al termine della durata NASpI?

    Il comma 176 LB 2026 richiede, ai fini dell’erogazione della seconda rata del 30%, la verifica della titolarita’ di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’. Se al termine del periodo di durata teorica della NASpI il richiedente non e’ ancora titolare di pensione diretta, questa condizione non e’ soddisfatta e la seconda rata non viene erogata. E’ un elemento critico da verificare prima di scegliere l’anticipazione.

    Il nuovo sistema bi-rateale si applica anche alle domande presentate prima del 1 gennaio 2026?

    No. Il comma 176 LB 2026 e’ in vigore dal 1 gennaio 2026 e modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015. Le domande di anticipazione presentate prima di quella data, ovvero gestite con le regole previgenti, sono in linea generale soggette alla disciplina in vigore al momento della presentazione. Per le domande presentate dal 1 gennaio 2026 in poi si applica il nuovo sistema bi-rateale. In caso di dubbi sulla propria domanda, e’ opportuno contattare l’INPS o il patronato.

    Vedi anche: Detrazione per lavoro dipendente, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Risoluzione consensuale e dimissioni incentivate, Fringe benefit, Contributi colf e badanti e Lavoro autonomo occasionale.

  • Diritto all’oblio: richiesta di deindicizzazione: fac-simile

    Modelli e fac-simile · PA e privacy

    In sintesi

    Il diritto all’oblio consente di chiedere ai motori di ricerca la deindicizzazione di risultati che collegano il proprio nome a notizie non più attuali o rilevanti. La richiesta va al gestore del motore (es. Google); in caso di rifiuto, ci si rivolge al Garante.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per rimuovere dai motori notizie datate sul proprio nome
    Forma
    Scritta (modulo online o email/PEC)
    Invio consigliato
    Modulo del motore di ricerca; poi Garante
    Riferimenti
    Art. 17 GDPR; giurisprudenza UE (Google Spain)

    Cos’è e quando si usa

    Il diritto all’oblio, nella sua forma più nota, consente di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere dai risultati associati al proprio nome i collegamenti a pagine contenenti informazioni non più attuali, eccessive o non più rilevanti. La deindicizzazione non cancella la pagina di origine, ma fa sì che non compaia più cercando il nominativo.

    Il bilanciamento è tra la riservatezza dell’interessato e l’interesse pubblico all’informazione: per personaggi pubblici o fatti di attualità la richiesta può essere respinta. Ci si rivolge al gestore del motore (es. Google, tramite l’apposito modulo). In caso di rifiuto, l’interessato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o agire in giudizio.

    Cosa deve contenere

    • Dati identificativi del richiedente
    • Indicazione degli URL da deindicizzare
    • Termine di ricerca (di norma il nome e cognome)
    • Motivazione (notizia datata, non più rilevante, dati eccessivi)
    • Eventuale documentazione a sostegno
    • Recapito per la risposta; luogo, data e firma

    Fac-simile: richiesta di deindicizzazione

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Modulo online del motore di ricerca / Email / PEC
    
    Spett.le [NOME MOTORE DI RICERCA]
    Alla c.a. del Titolare del trattamento / Privacy Team
    
    Oggetto: richiesta di deindicizzazione - diritto all'oblio (art. 17 GDPR)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], chiedo la deindicizzazione dei seguenti URL dai risultati di ricerca associati al mio nome e cognome:
    
    - [URL 1]
    - [URL 2]
    
    Motivazione: tali risultati rinviano a informazioni [datate / non più attuali / eccessive] relative a [DESCRIVERE BREVEMENTE, es. una vicenda del ___ ormai conclusa], la cui permanenza nei risultati di ricerca lede in modo sproporzionato la mia riservatezza e non risponde più a un interesse pubblico attuale.
    
    Chiedo pertanto la rimozione dei suddetti collegamenti dai risultati ottenuti cercando il mio nominativo, ai sensi dell'art. 17 del GDPR.
    
    Allego copia del documento di identità per la verifica.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Il canale più diretto è il modulo online messo a disposizione dai principali motori di ricerca per le richieste di rimozione legate alla privacy: indica gli URL esatti, il termine di ricerca (il tuo nome) e le ragioni. Allega un documento d’identità per la verifica.

    Se la richiesta viene respinta o ignorata, puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire il giudice. Tieni presente che la deindicizzazione riguarda i risultati del motore: per rimuovere il contenuto alla fonte occorre rivolgersi all’editore o al gestore del sito che lo ospita.

    Errori da evitare

    • Chiedere la deindicizzazione di notizie di attualità o di interesse pubblico
    • Non indicare gli URL specifici da rimuovere
    • Confondere la deindicizzazione con la cancellazione del contenuto alla fonte
    • Non documentare l’irrilevanza o la non attualità della notizia

    Domande frequenti

    La deindicizzazione cancella la notizia dal sito?
    No. La deindicizzazione fa sì che il collegamento non compaia più tra i risultati di ricerca associati al tuo nome, ma la pagina resta online. Per rimuoverla del tutto occorre rivolgersi all’editore o al gestore del sito.
    Posso sempre ottenerla?
    No. Occorre bilanciare la tua riservatezza con l’interesse pubblico all’informazione: per fatti di attualità o relativi a personaggi pubblici la richiesta può essere legittimamente respinta.
    Cosa faccio se il motore di ricerca rifiuta?
    Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o agire in giudizio. È utile conservare la richiesta inviata e l’eventuale risposta negativa.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 19 L. 184/1983: Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità

    Art. 19 L. 184/1983 – Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

  • Art. 137 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

    Art. 137 L. 689/1981 – Modifiche dell’ articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 604 del codice di procedura penale , al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

  • Rottamazione quinquies: come si pagano le 54 rate, con esempio di piano

    In sintesi

    • Piano di rimborso fino a 54 rate bimestrali con ultima rata entro il 2035
    • Ogni rata deve rispettare un importo minimo stabilito dall’AdER
    • Si paga solo il capitale; sanzioni, interessi e aggio sono azzerati
    • Il debitore deve rinunciare ai giudizi pendenti per non decadere
    • L’AdER comunica l’ammontare dovuto entro i termini previsti dalla norma

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 disciplinano la procedura operativa della rottamazione-quinquies: il debitore versa il solo capitale e le spese di procedura in un massimo di 54 rate bimestrali, con chiusura nel 2035, dopo aver presentato domanda entro i termini fissati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Come funziona il piano di pagamento in 54 rate della rottamazione quinquies

    Il piano di pagamento della rottamazione-quinquies è uno degli elementi più innovativi rispetto alle edizioni precedenti: i commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) consentono di spalmare il debito residuo (solo capitale e spese esecutive) su un massimo di 54 rate bimestrali, per una durata complessiva di circa nove anni con chiusura nel 2035. Si tratta del piano di rateazione più lungo mai previsto in una rottamazione, pensato per rendere sostenibile anche posizioni debitorie storicamente elevate.

    La cadenza è bimestrale: le rate scadono ogni due mesi secondo un calendario che l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto contestualmente alla comunicazione di accoglimento della domanda. La norma prevede in genere un importo minimo per ciascuna rata, al di sotto del quale il piano non è ammesso: questo importo è determinato dall’AdER in base all’ammontare complessivo del debito definibile e al numero di rate scelte dal contribuente. Per i piani di importo ridotto, il numero di rate effettive sarà inferiore a 54.

    Il contribuente non è obbligato ad optare per il numero massimo di 54 rate: può scegliere un piano più breve, compatibilmente con la propria capacità di rimborso, ottenendo in ogni caso lo stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. La scelta va indicata al momento della presentazione della domanda. Una volta comunicato il piano dall’AdER, il debitore deve rispettarlo con precisione: il mancato pagamento anche di una sola rata oltre la tolleranza prevista dalla norma determina la decadenza automatica dal beneficio.

    Cosa sapere prima di scegliere il numero di rate

    • Massimo 54 rate bimestrali; piano più breve se il debito è ridotto
    • Importo minimo per rata: verificare la soglia comunicata da AdER
    • Prima rata in genere entro i termini indicati nella comunicazione di accoglimento
    • Rinuncia ai giudizi pendenti sul carico: condizione obbligatoria (comma 87)
    • Una sola rata non pagata nei termini comporta decadenza automatica

    Caso 1: Tizio, debito totale 54.000 euro, piano massimo 54 rate

    Scenario. Tizio ha cartelle rottamabili per un totale di capitale dovuto pari a 54.000 euro (IVA e IRPEF di varie annualità, affidamento 2008-2022, nessuna da accertamento). Sceglie il piano massimo di 54 rate bimestrali. Le spese di procedura, comunicate da AdER, ammontano a 540 euro. Il totale da versare è pertanto 54.540 euro.

    Come si legge in pratica. Dividendo 54.540 euro per 54 rate, la rata bimestrale di Tizio risulta di circa 1.010 euro ogni due mesi, pari a circa 505 euro al mese. Il piano si estende dal momento dell’accoglimento della domanda fino al 2035. Rispetto al debito lordo originario, che includeva sanzioni e interessi stimati in circa 32.000 euro, il risparmio complessivo supera il 37% dell’esposizione totale.

    Riepilogo Caso 1

    • Capitale rottamabile: 54.000 euro
    • Spese di procedura: 540 euro
    • Totale da versare: 54.540 euro
    • Rata bimestrale (piano 54 rate): circa 1.010 euro
    • Risparmio su sanzioni e interessi: circa 32.000 euro

    Caso 2: Caia, debito totale 12.000 euro, piano ridotto a 20 rate

    Scenario. Caia ha un debito residuo rottamabile di 12.000 euro (contributi INPS Gestione Separata 2016-2019, affidamento 2018-2021). Le spese esecutive comunicate da AdER sono pari a 120 euro. Caia valuta che una rata bimestrale di circa 1.000 euro sia sostenibile per il proprio budget e sceglie un piano di 12 rate bimestrali anziché il massimo, chiudendo in anticipo entro due anni.

    Come si legge in pratica. Con 12 rate da circa 1.010 euro, Caia estingue l’intera posizione in due anni, liberandosi prima delle pendenze previdenziali e ottenendo comunque lo stralcio di sanzioni civili e somme aggiuntive per circa 3.600 euro. La norma non impone il piano massimo: la scelta del numero di rate è libera entro il tetto di 54. Caia deve solo verificare che la rata scelta non scenda sotto l’importo minimo fissato da AdER per la sua posizione.

    Riepilogo Caso 2

    • Capitale rottamabile: 12.000 euro (contributi INPS)
    • Spese di procedura: 120 euro
    • Piano scelto: 12 rate bimestrali (chiusura in 2 anni)
    • Rata bimestrale: circa 1.010 euro
    • Stralcio sanzioni civili e somme aggiuntive: circa 3.600 euro

    Caso 3: Sempronio, debito elevato 180.000 euro, piano 54 rate

    Scenario. Sempronio è titolare di una SRL con carichi tributari rottamabili per un capitale complessivo di 180.000 euro, affidati tra il 2005 e il 2023. Le spese esecutive sono stimate in 1.800 euro. Sempronio sceglie il piano massimo di 54 rate per contenere il carico mensile. Ha giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) per alcune delle stesse cartelle e deve valutare la rinuncia ai ricorsi.

    Come si legge in pratica. Il piano di Sempronio prevede una rata bimestrale di circa 3.366 euro (181.800 / 54). Cruciale è la valutazione strategica sui giudizi pendenti: la norma (comma 87) impone la rinuncia a tutti i ricorsi che riguardano i carichi inclusi nella rottamazione. Se le probabilità di vittoria in giudizio sono basse, la rottamazione conviene; in caso contrario, occorre selezionare quali carichi includere e quali escludere. Il risparmio su sanzioni e interessi è stimato in oltre 90.000 euro.

    Riepilogo Caso 3

    • Capitale rottamabile: 180.000 euro
    • Spese di procedura: 1.800 euro
    • Rata bimestrale (piano 54 rate): circa 3.366 euro
    • Rinuncia ai ricorsi pendenti: obbligatoria per i carichi inclusi
    • Risparmio stimato su sanzioni e interessi: oltre 90.000 euro

    Quando conviene una verifica

    Vuoi simulare il tuo piano di rimborso? Chiedi una consulenza. Pianifica le rate con un consulente esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Come funziona il piano in 54 rate della rottamazione quinquies?

    Il debitore sceglie, al momento della domanda, quante rate bimestrali vuole (fino a un massimo di 54). L’AdER calcola l’importo di ciascuna rata dividendo il totale dovuto (solo capitale e spese di procedura) per il numero di rate scelto. Il piano si estende fino al 2035 nel caso del massimo di 54 rate. Non sono dovuti interessi di dilazione sulla rateazione.

    Esistono interessi sulle rate della rottamazione quinquies?

    La norma prevede il versamento del solo capitale e delle spese di procedura. Sulle rate bimestrali non sono applicati interessi di dilazione, a differenza dei piani di rateazione ordinari. È questo uno dei vantaggi qualificanti della definizione agevolata rispetto alla rateazione standard.

    Posso scegliere un piano più breve di 54 rate?

    Sì. Il numero di 54 rate è il massimo consentito, non un obbligo. Il contribuente può indicare in domanda un numero inferiore di rate, compatibilmente con il rispetto dell’importo minimo per rata stabilito dall’AdER. Un piano più breve comporta rate più alte ma una chiusura anticipata della posizione.

    Cosa succede se non pago una rata nei termini?

    Il mancato pagamento anche di una sola rata oltre i termini di tolleranza previsti dalla norma determina la decadenza automatica dal beneficio della rottamazione. Il debito torna esigibile per il suo importo integrale, al netto di quanto già versato, con ripristino di sanzioni e interessi. Occorre quindi pianificare con attenzione la sostenibilità del piano.

    Quando ricevo il piano di pagamento dall'AdER?

    L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in genere, comunica l’ammontare dovuto e il calendario delle rate entro i termini stabiliti dalla norma attuativa, che in base alle prassi precedenti avviene alcuni mesi dopo la scadenza per la presentazione delle domande. Il contribuente deve attendere tale comunicazione prima di effettuare qualsiasi versamento.

  • Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 139 L. 689/1981 – Modifica dell’articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell' articolo 69 del codice penale , la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

  • Art. 271 TUEL – Articolo 271

    Art. 271 TUEL – Articolo 271

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

    2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell’Anci, dell’Upi, dell’Aiccre, dell’Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l’ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

    3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

  • Credito d’imposta investimenti 2026: chi ne ha diritto e come si usa, caso

    In sintesi

    • Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti ex art. 1, c. 44, L. 232/2016
    • Modifica testuale: ‘2024 e 2025’ diventa ‘2024, 2025 e 2026’ nel testo di riferimento
    • Decorrenza: 1° gennaio 2026
    • Il regime sostanziale rimane quello stabilito dalla legge di bilancio 2017
    • Verificare con il professionista le condizioni specifiche del credito prorogato

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) proroga al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta per investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando le parole ‘2024 e 2025’ con ‘2024, 2025 e 2026′. La proroga estende l’applicabilita’ del regime al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 15 LB26: proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti.

    La proroga del credito d'imposta investimenti al 2026

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 un regime agevolativo gia’ operativo. La tecnica normativa e’ quella della sostituzione testuale: le parole ‘2024 e 2025’ presenti nell’art. 1, comma 44, secondo periodo, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) vengono sostituite con ‘2024, 2025 e 2026′, includendo cosi’ il nuovo anno nella finestra temporale di applicabilita’ del credito.

    Il regime prorogato e’ quello disciplinato dalla legge di bilancio 2017 per il credito d’imposta sugli investimenti. Le condizioni di accesso, le aliquote e le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dalla norma originaria; il comma 15 si limita ad estendere la finestra temporale senza modificare i parametri sostanziali dell’agevolazione. Per i dettagli delle condizioni e’ necessario fare riferimento alla disciplina della legge di bilancio 2017 e ai suoi decreti attuativi.

    L’intervento e’ rilevante per le imprese che avevano gia’ pianificato investimenti nel 2026 contando sulla proroga, o che hanno investimenti pluriennali in corso. Il professionista fiscale puo’ verificare se gli investimenti specifici dell’impresa rientrano nel perimetro del regime prorogato e calcolare l’ammontare del credito spettante per il periodo d’imposta 2026.

    Requisiti e adempimenti principali

    • Verificare di rientrare tra i soggetti beneficiari del regime ex L. 232/2016
    • Accertare che l’investimento rientri nel perimetro del credito prorogato
    • Il periodo d’imposta rilevante e’ quello in corso al 1° gennaio 2026
    • Conservare la documentazione dell’investimento (fatture, contratti, quietanze)
    • Indicare il credito nella dichiarazione dei redditi secondo le istruzioni vigenti

    Caso 1: Tizio, imprenditore individuale nel settore commercio

    Scenario. Tizio gestisce un’impresa individuale nel commercio al dettaglio. Nel 2026 intende effettuare un investimento in attrezzatura informatica per la gestione del magazzino, per un importo di circa 30.000 euro. Aveva gia’ usufruito del regime nella versione precedente e vuole verificare se la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026 gli consenta di accedere al credito anche per questo esercizio.

    Come si legge in pratica. La proroga del comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, quindi Tizio potrebbe rientrare nel perimetro, a condizione che l’investimento soddisfi le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017. Il credito d’imposta spettante dipende dall’aliquota prevista dal regime originario per la tipologia di bene. Tizio deve confrontarsi con il proprio commercialista per verificare la classificazione del bene, il rispetto delle condizioni formali e il corretto utilizzo del credito in compensazione nel modello F24.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento previsto: 30.000 euro in attrezzatura informatica
    • Regime applicabile: art. 1, c. 44, L. 232/2016 prorogato al 2026
    • Verifica necessaria: classificazione del bene nel perimetro agevolato
    • Modalita’ di fruizione: compensazione nel modello F24
    • Azione consigliata: confronto con il commercialista prima dell’acquisto

    Caso 2: Caia, SRL nel settore dei servizi

    Scenario. Caia e’ amministratrice di una SRL che offre servizi professionali. Nel 2026 la societa’ prevede un investimento in software gestionale e server propri per circa 80.000 euro, con consegna e messa in funzione entro il 31 dicembre 2026. La societa’ non ha mai fruito del credito e vuole capire se rientra nel regime prorogato dal comma 15 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. La proroga consente alle imprese di verificare l’accesso al regime nel 2026 alle stesse condizioni degli anni precedenti. Per Caia, la verifica centrale riguarda se i beni (software e server) rientrino nel perimetro agevolato dalla legge di bilancio 2017. In caso affermativo, il credito d’imposta sarebbe fruibile in compensazione, con impatto diretto sulla liquidita’ aziendale. La SRL deve indicare il credito nel modello Redditi SC per il 2026 e conservare la documentazione probatoria dell’investimento.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento previsto: 80.000 euro in software e server
    • Proroga applicabile: comma 15 L. 199/2025 per il 2026
    • Verifica: ammissibilita’ dei beni immateriali e materiali nel regime
    • Fruizione: compensazione F24, riportabile se eccede il debito dell’anno
    • Documentazione: fatture, contratti di acquisto, verbali di collaudo

    Caso 3: Sempronio, SNC con investimento pianificato a fine 2026

    Scenario. Sempronio e’ socio di una SNC nel settore edile. La SNC pianifica l’acquisto di un macchinario di sollevamento del valore di 120.000 euro per il quarto trimestre 2026. Il socio si interroga se, con la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026, l’investimento possa beneficiare del credito d’imposta e in quale periodo d’imposta maturera’ il diritto.

    Come si legge in pratica. Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, pertanto un investimento effettuato entro il 31 dicembre 2026 rientrerebbe temporalmente nell’agevolazione, a condizione che il bene sia classificabile nel perimetro del regime originario. Per la SNC, il credito concorre alla determinazione dell’imposta dovuta dai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Sempronio deve verificare con il commercialista la natura del bene, la data di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini fiscali e le modalita’ di ripartizione del credito tra i soci.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento previsto: 120.000 euro (macchinario di sollevamento)
    • Periodo rilevante: esercizio 2026 (entro 31 dicembre 2026)
    • Soggetto: SNC – credito attribuito ai soci in quota proporzionale
    • Verifica: classificazione del bene nel regime ex L. 232/2016
    • Azione necessaria: consulenza prima dell’acquisto per confermare l’accesso

    Quando conviene una verifica

    Il regime prorogato ripropone le condizioni della legge di bilancio 2017: verifica con un esperto se il tuo investimento rientra nel perimetro. Parla con un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia con la proroga del credito d'imposta investimenti al 2026?

    Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta sugli investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 232/2016. La modifica e’ esclusivamente temporale: le condizioni sostanziali, le aliquote e il perimetro dei beni agevolabili non vengono modificati dal comma 15 e restano quelli del regime originario della legge di bilancio 2017.

    Il credito d'imposta investimenti 2026 si puo' usare in compensazione?

    Le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dal regime originario ex L. 232/2016. In generale i crediti d’imposta sugli investimenti sono fruibili in compensazione tramite modello F24, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui l’investimento e’ effettuato o dall’anno di entrata in funzione del bene, secondo le regole specifiche del regime. Il professionista puo’ indicare le finestre e le eventuali limitazioni di utilizzo per la specifica tipologia di investimento.

    Un lavoratore autonomo con partita IVA puo' accedere al credito d'imposta investimenti 2026?

    Il regime ex L. 232/2016, a cui il comma 15 fa riferimento, riguarda i soggetti che producono reddito d’impresa. I lavoratori autonomi che producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo – professionisti, artisti, collaboratori – non rientrano di norma nel perimetro. Il titolare di partita IVA che svolge attivita’ d’impresa (es. commerciante, artigiano) puo’ invece verificare l’accesso. La classificazione fiscale dell’attivita’ e’ determinante: il commercialista puo’ chiarire la posizione.

    Entro quando va effettuato l'investimento per rientrare nella proroga 2026?

    Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, che per la generalita’ dei soggetti coincide con l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L’investimento deve quindi essere effettuato entro tale data per rientrare temporalmente nell’agevolazione. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, rileva il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.

    Il credito d'imposta investimenti 2026 si cumula con il super-ammortamento del comma 427?

    Il comma 15 non disciplina espressamente il cumulo con il super-ammortamento introdotto dal comma 427. Quest’ultimo rinvia al decreto attuativo le regole di cumulo con altri incentivi. Non e’ quindi possibile affermare con certezza l’accessibilita’ contemporanea dei due strumenti: e’ indispensabile attendere il decreto attuativo e confrontarsi con il professionista prima di pianificare un investimento che miri ad utilizzarli entrambi.

  • Art. 133 L. 633/1941

    Art. 133 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 406 DPR 495/1992

    Art. 406 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    (Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie) 1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice

  • Iperammortamento 180% 2026: quanto deduco sul macchinario nuovo? Esempio

    In sintesi

    • Maggiorazione del 180% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni, del 50% tra 10 e 20 milioni.
    • Riservata ai titolari di reddito d’impresa: i lavoratori autonomi sono esclusi.
    • Beni ammessi: materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della L. 199/2025, interconnessi, più i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
    • Il decreto attuativo c’è: decreto interministeriale 7 maggio 2026 (MEF/MIMIT), efficace dopo la registrazione alla Corte dei conti del 20 maggio 2026.
    • Condizione di accesso: comunicazioni telematiche al GSE (prenotazione, avanzamento, completamento). Il beneficio vale per IRES e IRPEF, non per l’IRAP.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    L’art. 1, commi 427-436, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), come modificato dall’art. 7 del D.L. 38/2026, ha reintrodotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la fascia fino a 10 milioni, 50% per la fascia fino a 20 milioni. L’agevolazione — il nuovo iperammortamento, che sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 — vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 nei beni di cui al comma 429. Le regole operative sono state definite dal decreto interministeriale 7 maggio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 427 LB26: super-ammortamento 180% per investimenti in beni.

    Come funziona la maggiorazione del costo ai fini dell'ammortamento

    Il comma 427 della legge di bilancio 2026 introduce una super-deduzione sul costo di acquisto o di leasing di determinati beni strumentali: la base su cui si calcolano le quote di ammortamento viene maggiorata rispetto al costo effettivamente sostenuto. Non si tratta di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di un ampliamento della base deducibile ai fini IRES e IRPEF da reddito d’impresa; la maggiorazione non rileva ai fini IRAP. Per il confronto con il vecchio credito d’imposta e il regime transitorio 2024-2025 rinviamo alla guida dedicata: Iperammortamento 2026: come funziona, maggiorazioni e comunicazione GSE.

    La misura della maggiorazione dipende dall’entità dell’investimento e opera per scaglioni: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% sulla quota tra 10 e 20 milioni; la parte oltre i 20 milioni non è agevolata. I beni devono essere destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato e rientrare nel perimetro del comma 429: beni materiali e immateriali 4.0 degli allegati IV e V della legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, oltre ai beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 ha confermato il perimetro e disciplinato le comunicazioni al GSE.

    Per un’impresa che acquista un macchinario 4.0 da 200.000 euro e resta nel primo scaglione, la base ammortizzabile diventa 200.000 moltiplicato per il coefficiente 2,80 (100% del costo + 180% di maggiorazione) = 560.000 euro. Ammortizzando al 20%, la quota annua deducibile sale a 112.000 euro anziché 40.000.

    Requisiti e adempimenti principali

    • Essere titolare di reddito d’impresa (l’agevolazione non si applica ai lavoratori autonomi).
    • Il bene deve rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 ed essere interconnesso, oppure essere destinato all’autoproduzione FER per autoconsumo.
    • Investimento effettuato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, in strutture produttive in Italia.
    • Trasmettere al GSE le comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento con i dati dei beni e la data di interconnessione o entrata in funzione.
    • Predisporre la documentazione tecnica (perizia o attestazione dei requisiti 4.0) e conservare ordini, contratti e fatture.

    Caso 1: Tizio, titolare di una ditta individuale artigiana

    Scenario. Tizio gestisce una falegnameria individuale in regime ordinario. Nel marzo 2026 acquista un centro di lavoro CNC da 180.000 euro, bene compreso nell’allegato IV, che viene installato e interconnesso al gestionale di produzione. L’investimento complessivo dell’anno resta sotto i 2,5 milioni: si applica la maggiorazione del 180%. Tizio trasmette al GSE le comunicazioni previste e fa predisporre l’attestazione dei requisiti 4.0.

    Come si legge in pratica. La base ammortizzabile diventa 180.000 × 2,80 = 504.000 euro. Con un’aliquota di ammortamento del 20%, la quota annua deducibile sale a 100.800 euro contro i 36.000 euro ordinari: una maggior deduzione di 64.800 euro l’anno. Ipotizzando che il reddito marginale di Tizio sconti l’aliquota IRPEF del 43%, il minor carico fiscale vale circa 27.864 euro per ciascun anno di ammortamento. Il beneficio presuppone reddito capiente: in un anno in perdita la maggior deduzione non produce risparmio immediato, ma confluisce nelle regole ordinarie sulle perdite.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo di acquisto: 180.000 euro (bene allegato IV, interconnesso).
    • Base ammortizzabile maggiorata (× 2,80): 504.000 euro.
    • Quota annua deducibile al 20%: 100.800 euro (contro 36.000 ordinari).
    • Maggior deduzione annua: 64.800 euro; minor IRPEF al 43%: circa 27.864 euro/anno.
    • Adempimenti: comunicazioni GSE + attestazione requisiti 4.0.

    Caso 2: Caia, SRL manifatturiera con investimento medio

    Scenario. Caia è amministratrice di una SRL manifatturiera. Nel 2026 la società investe complessivamente 4 milioni di euro in impianti di produzione nuovi, tutti riconducibili all’allegato IV e interconnessi. L’ammontare supera i 2,5 milioni: la maggiorazione si applica per scaglioni, 180% sulla prima fascia e 100% sulla quota eccedente.

    Come si legge in pratica. Sul primo blocco da 2,5 milioni la base ammortizzabile è 2.500.000 × 2,80 = 7.000.000 euro. Sul blocco residuo da 1,5 milioni la base è 1.500.000 × 2,00 = 3.000.000 euro. La base complessiva è quindi 10.000.000 euro a fronte di 4.000.000 effettivi. Con aliquote di ammortamento medie del 15%, la quota annua deducibile è 1.500.000 euro anziché 600.000: circa 900.000 euro di maggior deduzione l’anno, che all’aliquota IRES del 24% valgono una minore imposta di circa 216.000 euro per anno. La società deve trasmettere le comunicazioni GSE per ciascun investimento e verificare l’interconnessione di ogni bene: un impianto non interconnesso esce dal perimetro agevolato.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento totale: 4.000.000 euro (beni allegato IV interconnessi).
    • Base fascia 180% (fino a 2,5 mln): 7.000.000 euro; base fascia 100% (2,5-4 mln): 3.000.000 euro.
    • Base complessiva maggiorata: 10.000.000 euro.
    • Maggior deduzione annua stimata (al 15%): 900.000 euro; minore IRES: ~216.000 euro/anno.
    • Nessun effetto ai fini IRAP.

    Caso 3: Sempronio, SNC con investimento nella fascia del 50%

    Scenario. Sempronio è socio di una SNC nel settore della lavorazione metalli. La SNC pianifica per il 2027 un investimento in linee di produzione automatizzate da 15 milioni di euro, distribuito su tutte e tre le fasce del comma 427. L’investimento rientra nella finestra agevolata, che si chiude il 30 settembre 2028.

    Come si legge in pratica. La base ammortizzabile si calcola fascia per fascia: prima fascia 2,5 mln × 2,80 = 7.000.000 euro; seconda fascia 7,5 mln × 2,00 = 15.000.000 euro; terza fascia 5 mln × 1,50 = 7.500.000 euro. La base complessiva è 29.500.000 euro a fronte di 15.000.000 effettivi. Con un’aliquota media di ammortamento del 12%, la quota annua deducibile diventa circa 3.540.000 euro contro 1.800.000 in regime ordinario. Sulla pianificazione pesano i tempi: la comunicazione di prenotazione al GSE va impostata all’avvio dell’investimento, e consegne, collaudi e interconnessione vanno calendarizzati per completare l’iter entro la finestra agevolata.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento totale: 15.000.000 euro su tre fasce (180%, 100%, 50%).
    • Base complessiva maggiorata: 29.500.000 euro.
    • Quota annua deducibile stimata (al 12%): 3.540.000 euro (contro 1.800.000 ordinari).
    • Comunicazioni GSE: prenotazione all’avvio, poi avanzamento e completamento.
    • Finestra investimenti: fino al 30 settembre 2028.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'iperammortamento 2026 è un credito d'imposta?

    No. I commi 427-436 della legge di bilancio 2026 non prevedono un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il beneficio si traduce in quote di ammortamento fiscalmente più elevate, che riducono il reddito imponibile IRES o IRPEF; non c’è nulla da compensare in F24 e la maggiorazione non rileva ai fini IRAP.

    Chi può accedere alla maggiorazione del 180% prevista dalla legge di bilancio 2026?

    I soggetti titolari di reddito d’impresa: società di capitali, società di persone in regime ordinario e imprenditori individuali. I lavoratori autonomi sono esclusi. Il bene deve essere destinato a strutture produttive in Italia, rientrare negli allegati IV o V della L. 199/2025 (o tra i beni FER per autoconsumo) ed essere interconnesso al sistema aziendale.

    Fino a quando si può effettuare l'investimento per ottenere l'agevolazione?

    Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La data di effettuazione segue le regole fiscali ordinarie (consegna e messa in funzione; per il leasing, la consegna al locatario). Attenzione al binario parallelo: gli investimenti 4.0 avviati con la vecchia disciplina 2024-2025 restano nel credito d’imposta solo se l’interconnessione avviene entro il 30 giugno 2026.

    Quali comunicazioni servono per fruire dell'iperammortamento?

    Il decreto interministeriale 7 maggio 2026 prevede la trasmissione telematica al GSE di comunicazioni di prenotazione, avanzamento e completamento dell’investimento, con i dati dei beni e la data prevista di interconnessione o entrata in funzione. Le comunicazioni sono condizione di accesso al beneficio: conviene aprire fin da subito un fascicolo dell’investimento con ordini, contratti, fatture e documentazione tecnica.

    La maggiorazione si applica anche ai beni acquisiti in leasing finanziario?

    Sì. Il comma 427 richiama espressamente anche i canoni di locazione finanziaria: per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni fiscalmente deducibili, in modo analogo a quanto avviene per l’ammortamento dei beni in proprietà. Restano fermi gli stessi requisiti: bene degli allegati IV/V, interconnessione e comunicazioni al GSE.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: welfare, San.Arti e previdenza complementare

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: welfare, San.Arti e previdenza complementare

    Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori dell’artigianato chimico e ceramico si articola su quattro pilastri: la sanità integrativa (San.Arti), gli ammortizzatori bilaterali (FSBA), gli enti bilaterali (EBNA) e la previdenza complementare (Fondartigianato). Conoscere questi strumenti è essenziale per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL obbliga le imprese artigiane ad aderire a San.Arti (125 €/anno per dipendente a carico datore), EBNA/enti bilaterali regionali (EBAV, EBAS, ecc.) e FSBA (cassa integrazione artigiana). In caso di mancata adesione a San.Arti scatta l’EAR di 25 €/mese. Per la previdenza complementare il TFR può essere conferito a Fondartigianato o a un fondo pensione negoziale di categoria.

    Dati contrattuali

    Fondo sanitario integrativo
    San.Arti – 125 €/anno a carico del datore per ciascun dipendente
    EAR (se non aderisce a San.Arti)
    25 € lordi/mese × 13 mensilità
    Ammortizzatori artigiani
    FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato
    Ente bilaterale nazionale
    EBNA (con articolazioni regionali: EBAV, EBAM, EBAS, ecc.)
    Formazione continua
    Fondartigianato (fondo interprofessionale)
    Codice CNEL contratto
    V751

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare bilaterale – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Ente / Fondo Funzione Contributo Chi paga
    San.Arti Sanità integrativa: rimborsi visite, ricoveri, odontoiatria 125 €/anno per dipendente Datore di lavoro
    EAR (se no San.Arti) Compensazione economica mancata copertura sanitaria 25 € lordi/mese × 13 men. Datore di lavoro
    EBNA / Ente bilaterale regionale Bilateralità: servizi alle imprese e ai lavoratori, formazione, welfare Secondo tabelle regionali Datore + lavoratore
    FSBA Cassa integrazione artigiana: sostegno reddito in sospensione/riduzione Incluso nel sistema bilaterale Datore + INPS
    Fondartigianato Formazione continua: finanzia corsi di aggiornamento 0,30% della retribuzione imponibile (quota INPS) Datore (quota INPS)

    Nota: gli importi indicati per EBNA/bilateralità regionale variano in base all’accordo regionale o provinciale. Il contributo a Fondartigianato è destinato alla formazione, non alla pensione complementare. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore (verificare con le parti sociali territoriali).

    San.Arti: il fondo sanitario integrativo

    San.Arti (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato) è stato istituito dalle parti sociali dell’artigianato il 23 luglio 2012. Copre i lavoratori dipendenti di imprese che aderiscono ai contratti collettivi dell’artigianato, incluso il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato.

    Il contributo annuo a San.Arti è di 125 € per ogni dipendente, interamente a carico del datore di lavoro (circa 10,42 €/mese). Il versamento avviene tramite F24 nei termini previsti.

    Le principali prestazioni di San.Arti includono:

    • Rimborso per visite specialistiche ambulatoriali;
    • Rimborso per accertamenti diagnostici (analisi, TAC, ecografie);
    • Contributo per ricoveri ospedalieri in day hospital o ordinari;
    • Prestazioni odontoiatriche (visite, estrazioni, protesi);
    • Contributo per occhiali, lenti a contatto e protesi acustiche;
    • Supporto per grandi interventi chirurgici.

    Le prestazioni possono essere estese ai familiari fiscalmente a carico con un contributo aggiuntivo volontario.

    EAR: l’elemento aggiuntivo per le imprese non aderenti

    Le imprese che applicano il CCNL ma non versano i contributi a San.Arti sono obbligate a corrispondere ai propri dipendenti un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 € lordi mensili per 13 mensilità. L’EAR deve comparire nel cedolino paga come voce separata identificabile. Non sostituisce la copertura sanitaria: è una compensazione economica per la mancata tutela sanitaria contrattuale.

    FSBA: gli ammortizzatori sociali artigiani

    La FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è il sistema di ammortizzatori sociali specifico per i dipendenti delle imprese artigiane, gestito da EBNA. Ha sostituito e integrato i vecchi fondi bilaterali regionali dopo la riforma della L. 92/2012 (Fornero) e del D.Lgs. 148/2015.

    La FSBA eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di:

    • Sospensione temporanea dell’attività per crisi aziendale;
    • Riduzione dell’orario di lavoro per esigenze organizzative;
    • Contratti di solidarietà difensivi.

    Per accedere alla FSBA l’impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi all’ente bilaterale territoriale. L’indennità erogata dalla FSBA sostituisce – per i dipendenti artigiani – la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

    EBNA e gli enti bilaterali regionali

    L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) è l’organismo paritetico costituito dalle organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e sindacali (CGIL, CISL, UIL) dell’artigianato. Ha articolazioni regionali (EBAV in Veneto, EBAS in Sardegna, EBAM nelle Marche, ecc.).

    Gli enti bilaterali erogano servizi a imprese e lavoratori: contributi per formazione, sostegni aggiuntivi in caso di difficoltà, servizi informativi, conciliazione delle controversie di lavoro.

    Previdenza complementare e Fondartigianato

    Il fondo pensione negoziale di riferimento per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica-ceramica è indicato dal CCNL. Fondartigianato è invece il fondo interprofessionale per la formazione continua: non si tratta di pensione integrativa ma di strumento per finanziare corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti.

    Per la previdenza pensionistica complementare, il lavoratore delle imprese artigiane può conferire il proprio TFR al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo (verificare con le parti sociali di riferimento e con l’associazione datoriale di appartenenza dell’impresa). In alternativa può aderire a un fondo aperto o a un PIP.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore che scopre di non essere iscritto a San.Arti
    Tizio lavora da 3 anni in una piccola azienda artigiana di gomma. Non ha mai ricevuto la tessera San.Arti né rimborsi sanitari. Verifica le sue buste paga: non compare né la voce «San.Arti» né l’EAR di 25 €. Il datore è inadempiente su entrambi gli obblighi. Tizio si rivolge al sindacato Filctem-CGIL: il sindacato quantifica le 3 annualità di EAR (25 € × 13 × 3 = 975 €) e chiede al datore il versamento retroattivo dei contributi San.Arti o l’arretrato dell’EAR.
    Caia – Lavoratrice che accede alla FSBA durante la crisi aziendale
    Caia lavora in una ceramica artigiana che attraversa una fase di calo ordini. L’azienda, regolare con i versamenti EBNA, attiva la FSBA per 8 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Caia lavora 20 ore a settimana e percepisce la retribuzione ordinaria per le 20 ore lavorate, integrata dalla prestazione FSBA per le 20 ore sospese. La prestazione FSBA sostituisce la quota di reddito persa per la riduzione.
    Sempronio – Nuovo assunto che sceglie dove destinare il TFR
    Sempronio viene assunto il 1° maggio 2026 in un’azienda artigiana di vernici. Entro il 31 ottobre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR. Il datore gli fornisce la modulistica per l’adesione al fondo pensione di settore. Sempronio preferisce mantenere il TFR in azienda (l’impresa ha 8 dipendenti, quindi ne ha diritto). Compila il modulo di conferma e lo consegna al datore.

    Domande frequenti

    Cos’è San.Arti e chi ha diritto alle sue prestazioni?
    San.Arti è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri e cure dentali. Ha diritto alle prestazioni ogni dipendente di un’azienda che versa il contributo annuo di 125 €.
    Cosa succede se il datore non aderisce a San.Arti?
    Il datore deve corrispondere l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di 25 € lordi/mese per 13 mensilità in busta paga. L’inadempimento su entrambi (né San.Arti né EAR) è sanzionabile e dà diritto al lavoratore di reclamare gli arretrati.
    Cos’è la FSBA?
    La FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, che eroga sostegno al reddito ai dipendenti artigiani in caso di sospensione o riduzione dell’orario. Funziona come la cassa integrazione per il settore artigiano.
    Cos’è Fondartigianato?
    Fondartigianato è il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti artigiani. Non è un fondo pensione: finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore.
    Il datore artigiano deve versare contributi agli enti bilaterali?
    Sì. Il CCNL impone l’adesione al sistema bilaterale (EBNA/enti regionali, San.Arti). I contributi si versano tramite F24. Il mancato versamento comporta l’EAR per San.Arti e può comportare l’esclusione dalla FSBA.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I contributi a San.Arti, EBNA e FSBA sono soggetti ad aggiornamento: verificare i valori aggiornati su sanarti.it, ebna.it e fondofsba.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).