Comma 427 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti
In vigore dal: In vigore dal 28 marzo 2026 (a seguito di modifica del D.L. 27/03/2026 n. 38, art. 7); investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso provvedimento del MEF/Agenzia delle entrate per chiarire perimetro dei beni ammissibili (comma 429), regole di cumulo con altri crediti d’imposta (transizione 5.0, ZES unica) e eventuale meccanismo della prenotazione. Le modifiche dell’art. 7 D.L. 38/2026 trovano applicazione secondo il comma 3 del medesimo articolo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 38 Articolo 7
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.(1) _________________________ (1) Per l’applicazione delle modifiche introdotte ai sensi dell’ , si rinviaart. 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 al comma 3 del medesimo articolo.
Norme modificate da questi commi
- Art. 102 TUIR (comma 427): Disciplina degli ammortamenti dei beni materiali strumentali e dei canoni di leasing: base di calcolo della maggiorazione del super-ammortamento.
- Art. 109 TUIR (comma 427): Principio di competenza per individuare il momento di effettuazione dell’investimento nella finestra 2026-2028.
- Art. 86 TUIR (comma 427): Plusvalenze su cessione del bene strumentale: irrilevanza della maggiorazione del super-ammortamento.
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 427): Esclusione del super-ammortamento dal valore della produzione netta IRAP.
- Art. 19 TUIVA (comma 427): Detrazione IVA sui beni strumentali agevolati: base ammissibile assunta al netto dell’IVA detraibile.
In sintesi
Inquadramento normativo e ratio della misura
Il comma 427 della legge di bilancio 2026 reintroduce, dopo la stagione del super-ammortamento 2015-2019 e dei successivi crediti di imposta 4.0 e 5.0, uno strumento di sostegno agli investimenti basato sul meccanismo dell'extra-deduzione del costo di acquisizione del bene strumentale ai fini delle imposte sui redditi. La ratio è duplice: da un lato stimolare il rinnovo del capitale fisso delle imprese italiane in un contesto di transizione tecnologica e digitale; dall'altro restituire alle imprese uno strumento meno burocratico del credito d'imposta, che si applica direttamente in sede di determinazione del reddito senza necessità di comunicazioni telematiche e codici tributo. La norma è collocata nell'art. 1 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, ed è stata oggetto di modifica con l'art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, che rinvia al proprio comma 3 per la decorrenza applicativa delle integrazioni.
Ambito soggettivo
L'agevolazione si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, enti commerciali) e dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). Per analogia con i precedenti super-ammortamenti, dovrebbero rientrare anche i contribuenti minimi limitatamente ai beni ammortizzabili, mentre risultano esclusi i contribuenti forfetari ex L. 190/2014 perché il loro reddito è determinato in via forfettaria. La norma non fa riferimento ai professionisti, lasciando intendere - in attesa di chiarimenti dell'Agenzia delle entrate - una platea limitata ai soggetti IRES e IRPEF d'impresa. La condizione è che i beni siano destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano: così come già chiarito dalla prassi sui precedenti super-ammortamenti (cfr. circ. 4/E/2017), il vincolo va inteso come radicamento effettivo del bene presso un'unità operativa italiana e non come semplice acquisto da fornitore italiano.
Ambito oggettivo e scaglioni di maggiorazione
Il beneficio è modulato con un sistema a scaglioni decrescenti che premia in modo accentuato gli investimenti delle PMI. La maggiorazione si applica al costo di acquisizione del bene strumentale e consiste nella moltiplicazione dello stesso ai soli fini fiscali: il 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni, il 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni. Oltre 20 milioni di euro non è previsto alcun super-ammortamento. La meccanica è quella ben nota del super/iper-ammortamento: il costo fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing è maggiorato della percentuale; ne consegue una deduzione fiscale ulteriore distribuita lungo l'intero periodo di ammortamento del bene. I beni rilevanti sono quelli individuati dal successivo comma 429: tipicamente macchinari, impianti e attrezzature industriali, con esclusioni per i beni immobili, alcuni mezzi di trasporto e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (in linea con la prassi consolidata sul precedente super-ammortamento).
Effetto fiscale: ammortamenti e canoni di leasing
L'espressione utilizzata dal legislatore - "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria" - circoscrive l'agevolazione al solo profilo della deduzione fiscale del costo, lasciando inalterata la rilevanza civilistica e patrimoniale del bene. Nel caso di acquisto diretto, la maggiorazione è spalmata sulle quote di ammortamento calcolate secondo i coefficienti tabellari del D.M. 31/12/1988, da applicare al costo storico maggiorato. Nel caso di leasing finanziario, la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni dedotti ai fini IRES/IRPEF (art. 102, comma 7, TUIR), mentre la quota interessi resta governata dalle regole ordinarie (art. 96 TUIR). L'agevolazione non rileva ai fini IRAP, non concorrendo alla determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997. Non rileva, inoltre, ai fini delle plusvalenze/minusvalenze su cessione del bene (art. 86 TUIR), che restano commisurate al costo storico effettivo.
Periodo di effettuazione degli investimenti
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per individuare il momento di effettuazione si applicano le regole generali dell'art. 109 TUIR: per i beni mobili, la data di consegna o spedizione o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; per le prestazioni di servizio incorporate al bene (es. installazioni), la data di ultimazione. Nel leasing finanziario rileva la data di consegna del bene all'utilizzatore o, se prevista, la data in cui l'utilizzatore ne acquisisce la disponibilità ai sensi del contratto. La prassi (circ. 4/E/2017 e ris. 132/E/2017) ammette anche la regola dell'acconto pari almeno al 20% del costo entro la data di chiusura della finestra, con consegna del bene entro i sei mesi successivi ("meccanismo della prenotazione"), che potrebbe essere riproposto dal decreto attuativo o dalla circolare interpretativa.
Cumulo con altre agevolazioni
Il comma 427 non disciplina espressamente il cumulo. Secondo i principi consolidati il super-ammortamento, essendo una misura generale e non un aiuto di Stato, è tendenzialmente cumulabile con altre agevolazioni fiscali e con crediti di imposta (es. credito ZES unica ex art. 16 D.L. 124/2023, credito transizione 5.0 ex D.L. 19/2024), salvo che le singole norme di rinvio prevedano divieti espressi. La cumulabilità deve essere verificata in concreto: ad esempio, alcuni regimi di aiuto di Stato escludono il cumulo con la maggiorazione del costo deducibile se la stessa è qualificata come aiuto. Il professionista dovrà quindi attendere i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e del MIMIT su eventuali limiti di cumulo con la transizione 5.0 e con altri regimi.
Profili contabili e dichiarativi
Civilisticamente nulla cambia: il bene è iscritto al costo storico e ammortizzato secondo la vita utile stimata. Fiscalmente, la maggiorazione si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile da indicare nel modello Redditi (quadro RF, righi relativi alle variazioni in diminuzione). Operativamente l'impresa calcola la quota di ammortamento fiscale come (costo storico x coefficiente) + (costo storico x percentuale maggiorazione x coefficiente). Il delta corrispondente alla maggiorazione è appostato come variazione in diminuzione. La maggiorazione non incide sulle imposte differite/anticipate IAS 12 perché non vi è differenza temporanea di natura permanente: l'effetto è di pura deduzione fiscale che si chiude alla fine del periodo di ammortamento. È opportuno predisporre un registro extracontabile degli ammortamenti maggiorati con dettaglio per ciascun bene, anno di acquisizione, costo storico, maggiorazione applicata e quota dedotta.
Cross-link con TUIR, IRAP e IVA
Il raccordo sistematico con il TUIR è molteplice. L'art. 102 TUIR governa le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali e la deducibilità dei canoni di leasing per l'utilizzatore. L'art. 109 TUIR fissa il momento di effettuazione dell'investimento secondo competenza. L'art. 86 TUIR disciplina le plusvalenze, che restano calcolate sul costo storico non maggiorato. L'art. 96 TUIR governa la deducibilità degli interessi passivi inclusi nei canoni di leasing. Ai fini IRAP, l'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 esclude la rilevanza dei super-ammortamenti dal valore della produzione netta. In ambito IVA, l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 regola la detrazione sui beni strumentali oggetto del super-ammortamento, con i limiti dei beni a deducibilità parziale e degli immobili strumentali per natura.
Avvertenze operative per il professionista
Il commercialista deve presidiare cinque profili. Primo, mappare i piani di investimento 2026-2028 con cronoprogramma di consegna e acconto, valutando l'eventuale ricorso al meccanismo della prenotazione. Secondo, distinguere per ciascun bene se rientra tra i beni ammessi ex comma 429 e individuare lo scaglione applicabile in funzione dell'investimento complessivo per impresa. Terzo, predisporre un registro extracontabile degli ammortamenti maggiorati per facilitare i controlli e le riprese in dichiarazione. Quarto, verificare l'effettiva destinazione del bene a una struttura produttiva italiana, con documentazione del radicamento territoriale (contratti, dichiarazioni dei responsabili, verbali di installazione). Quinto, monitorare i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul cumulo con altre agevolazioni e sulle eventuali esclusioni di beni. L'errore tipico nelle precedenti edizioni del super-ammortamento è stata la disapplicazione della maggiorazione su beni esclusi (coefficiente inferiore al 6,5%, beni immobili, veicoli a deducibilità limitata) con conseguente rettifica in sede di controllo.
Confronto con i precedenti super-ammortamenti e con il credito 4.0
Il legislatore ha alternato negli ultimi dieci anni due tecniche di sostegno agli investimenti: la maggiorazione del costo deducibile (super-ammortamento e iper-ammortamento dal 2015 al 2019) e il credito d'imposta (Industria 4.0 dal 2020 al 2025, con la coda della transizione 5.0). Il comma 427 segna il ritorno al primo modello. La maggiorazione presenta vantaggi rispetto al credito d'imposta: opera automaticamente in sede dichiarativa senza necessità di comunicazioni telematiche al MIMIT, non è soggetto a riparto in caso di sforamento del plafond perché non vi è alcun plafond complessivo, è di più semplice gestione documentale. Per contro presenta lo svantaggio di non incidere sull'IRAP, di non essere immediatamente monetizzabile e di dipendere dalla capienza del reddito d'impresa: imprese in perdita fiscale beneficiano solo in via riportata. La scelta tra credito transizione 5.0 e super-ammortamento dipenderà quindi dalla situazione fiscale dell'impresa e dalla tipologia di bene.
Profili applicativi del D.L. 38/2026 e disposizioni di coordinamento
Il rinvio al comma 3 dell'art. 7 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, attualmente in conversione, definisce le modalità di applicazione delle modifiche introdotte. Le modifiche riguardano tipicamente l'aggiornamento del perimetro dei beni ammissibili o l'estensione temporale della finestra. Il professionista deve verificare in sede di conversione la legge di conversione del decreto, monitorando le commissioni parlamentari di merito (Bilancio e Finanze). In sede applicativa è auspicabile l'emanazione di una circolare dell'Agenzia delle entrate che chiarisca, oltre al perimetro dei beni ammissibili e al meccanismo della prenotazione, anche i profili di calcolo per le imprese di nuova costituzione, le incorporazioni e le scissioni intervenute nel periodo agevolato, in coerenza con i principi già espressi dalla circ. 4/E/2017 e dalla ris. 132/E/2017 sul precedente super-ammortamento.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - PMI manifatturiera con investimento da 1,8 milioni
Tizio è amministratore unico di una S.r.l. metalmeccanica con esercizio coincidente con l'anno solare. Nel maggio 2026 acquista una linea di produzione automatizzata per 1.800.000 euro, oltre IVA, ammissibile ex comma 429. Tutto l'investimento ricade nello scaglione fino a 2,5 milioni e gode quindi della maggiorazione del 180%. Il costo fiscale riconosciuto è pari a 1.800.000 + (1.800.000 x 180%) = 5.040.000 euro. Applicando il coefficiente tabellare del 15,5% per macchinari industriali, la quota annuale di ammortamento fiscale è di 781.200 euro contro 279.000 civilistici: la variazione in diminuzione annua nel quadro RF è di 502.200 euro per circa sei anni. Tizio mantiene un registro extracontabile dettagliato e indica la maggiorazione in dichiarazione, sapendo che la misura non rileva ai fini IRAP ex art. 5 D.Lgs. 446/1997 né sulla plusvalenza in caso di futura cessione (art. 86 TUIR).
Caso pratico 2 - Grande impresa con investimento da 15 milioni e leasing
Caio dirige una S.p.A. del settore chimico-farmaceutico. Nel 2027 sottoscrive un contratto di leasing finanziario per impianti di produzione del valore di 15 milioni di euro, con consegna a luglio 2027 e durata del leasing di 8 anni. L'investimento si articola su tre scaglioni: 2,5 milioni al 180% (maggiorazione 4,5 mln), 7,5 milioni al 100% (maggiorazione 7,5 mln), 5 milioni al 50% (maggiorazione 2,5 mln). Maggiorazione complessiva 14,5 milioni. Sui canoni di leasing dedotti ex art. 102, c. 7 TUIR, la quota capitale è maggiorata della percentuale di scaglione corrispondente, mentre la quota interessi resta governata dall'art. 96 TUIR. Il professionista calcola l'effetto fiscale e predispone il registro extracontabile, verificando il cumulo con altri eventuali contributi e la destinazione del bene a unità produttive italiane. La maggiorazione non rileva ai fini IRAP ed è coordinata con il principio di competenza dell'art. 109 TUIR per la rilevazione dei canoni.
Domande frequenti
Quali soggetti possono accedere al super-ammortamento 180% del comma 427?
Accedono i soggetti titolari di reddito d'impresa, sia IRES (S.p.A., S.r.l., enti commerciali) sia IRPEF d'impresa (S.n.c., S.a.s., imprese individuali), indipendentemente dal regime contabile. Sono ammessi sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, perché il super-ammortamento opera sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Restano esclusi i contribuenti forfetari ex L. 190/2014 (reddito determinato in via forfettaria) e, in attesa di chiarimenti, i professionisti, perché la norma fa esclusivo riferimento al reddito d'impresa. Le imprese estere senza stabile organizzazione in Italia non possono fruire del beneficio in quanto i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Come si applicano gli scaglioni di maggiorazione 180-100-50% per investimenti misti?
Gli scaglioni si applicano alla quota di investimento complessivo. Esempio: impresa che investe 7 milioni di euro nel 2026 in beni ammissibili. La quota fino a 2,5 milioni gode della maggiorazione del 180% (quindi extra-deduzione di 4,5 milioni); la quota da 2,5 a 7 milioni (4,5 milioni) gode del 100% (extra-deduzione di 4,5 milioni); il totale di costo fiscale riconosciuto è quindi 7 + 4,5 + 4,5 = 16 milioni, distribuiti sulle quote di ammortamento. Gli scaglioni operano per ciascun periodo d'imposta ed entro il limite di 20 milioni complessivi. Oltre i 20 milioni non vi è alcuna maggiorazione. Il professionista deve mantenere un foglio di calcolo per scaglione e per anno.
Quali sono le date rilevanti per individuare il momento di effettuazione dell'investimento?
Si applicano le regole dell'art. 109 TUIR. Per i beni mobili, l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione, salvo che la proprietà o un altro diritto reale si trasferiscano in data successiva (in tal caso rileva quella). Per le prestazioni di servizio incorporate al bene (es. installazioni complesse) rileva la data di ultimazione del servizio. Nel leasing finanziario rileva la data di consegna del bene all'utilizzatore. La finestra agevolata copre gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Verosimilmente l'Agenzia delle entrate riproporrà il meccanismo della prenotazione (acconto 20% entro il termine, consegna entro 6 mesi) già ammesso nelle precedenti edizioni del super-ammortamento.
Il super-ammortamento è cumulabile con altri crediti d'imposta come la transizione 5.0?
Il comma 427 non disciplina espressamente il cumulo. In linea generale il super-ammortamento, in quanto misura fiscale generale e non aiuto di Stato, è cumulabile con altre agevolazioni e crediti di imposta. Tuttavia il cumulo va verificato in concreto: il credito transizione 5.0 ex D.L. 19/2024 e il credito ZES unica ex art. 16 D.L. 124/2023 prevedono regole specifiche, talvolta con limiti al cumulo. Il professionista deve attendere la circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate e del MIMIT. In ogni caso il super-ammortamento opera a livello di determinazione del reddito imponibile, mentre i crediti operano in compensazione: il cumulo non genera duplicazione del beneficio sul medesimo costo se gestito correttamente.
Come si rileva contabilmente e dichiarativamente la maggiorazione del super-ammortamento?
Civilisticamente nulla cambia: il bene è iscritto al costo storico e ammortizzato secondo la vita utile economica. Fiscalmente la maggiorazione del costo si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile da indicare nel quadro RF del modello Redditi. La quota annuale di ammortamento maggiorato si calcola applicando il coefficiente tabellare del D.M. 31/12/1988 alla maggiorazione (es. 180% del costo per beni con coefficiente 10% = 18% all'anno di extra-deduzione). È opportuno tenere un registro extracontabile dei beni agevolati con costo storico, coefficiente, maggiorazione e quota dedotta. La maggiorazione non rileva ai fini IRAP né per le plusvalenze su cessione del bene.