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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 432-434 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il MEF da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il 30 gennaio 2026). Disciplina procedura di accesso, comunicazioni periodiche al GSE, contenuto della perizia tecnica asseverata e della certificazione del revisore legale, oltre alla base giuridica di aiuto di Stato (GBER o Quadro temporaneo). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. . Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. . La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

In sintesi

  • I commi 432-434 completano la disciplina della maggiorazione del costo deducibile per gli investimenti 4.0 introdotta dai commi 427-431 LB 2026, regolando investimenti sostitutivi, decreto attuativo e acconti.
  • La cessione o delocalizzazione del bene durante il periodo di fruizione non fa decadere il beneficio se l'impresa sostituisce il bene con altro strumentale nuovo di pari o superiori caratteristiche tecnologiche.
  • Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.
  • Decreto MIMIT-MEF entro 30 giorni dall'entrata in vigore con procedura di accesso, comunicazioni periodiche e certificazioni.
  • Per l'acconto 2026 si applica il metodo storico depurato: la maggiorazione non concorre al calcolo, evitando vantaggi finanziari indebiti già nel primo anno.
Inquadramento sistematico: la maggiorazione del costo come tecnica alternativa al credito

I commi 432, 433 e 434 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) costituiscono la cornice di chiusura della disciplina, posta nei commi 427-431, della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Industria 4.0). Si tratta del ritorno alla logica del super e iper ammortamento (artt. 1, commi 91-94, L. 208/2015 e art. 1, commi 9-11, L. 232/2016), abbandonata nel 2020 a favore del credito d'imposta (L. 178/2020), e ora reintrodotta come strumento parallelo al credito Transizione 5.0 per quei contribuenti che preferiscono incidere sul reddito imponibile piuttosto che generare un credito compensabile in F24. La scelta di tecnica legislativa risponde a esigenze di copertura finanziaria pluriennale: la maggiorazione, infatti, si traduce in minor gettito IRES/IRPEF distribuito sull'intero periodo di ammortamento del bene, mentre il credito impatta sul bilancio dello Stato come spesa fiscale immediata.

I commi qui in commento disciplinano tre aspetti cruciali: la continuità del beneficio in caso di realizzo o delocalizzazione del bene agevolato (comma 432), la delega regolamentare al MIMIT per la disciplina attuativa (comma 433) e la neutralità della misura ai fini del calcolo dell'acconto d'imposta 2026 (comma 434).

Investimenti sostitutivi: la deroga al recapture (comma 432)

Il comma 432 introduce una disciplina di favore per gli investimenti sostitutivi, mutuata dall'art. 1, commi 35 e 36, L. 27 dicembre 2017, n. 205, già applicata in materia di iper ammortamento. La regola generale è che il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato (vendita, conferimento, permuta) o la sua destinazione a strutture produttive ubicate all'estero - anche all'interno del medesimo soggetto giuridico - durante il periodo di fruizione della maggiorazione comporterebbe il recapture, ossia la perdita delle quote residue di maggiorazione e l'eventuale riversamento di quanto già dedotto. Il comma 432 deroga a questo principio a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A della L. 232/2016.

Si possono distinguere due sotto-ipotesi:

  • Costo dell'investimento sostitutivo pari o superiore a quello del bene sostituito: il beneficio prosegue integralmente sulle quote residue secondo il piano di ammortamento originariamente determinato. L'eccedenza di costo del nuovo bene non genera un autonomo beneficio, salvo che ricorrano i presupposti per una nuova maggiorazione ex commi 427-431.
  • Costo dell'investimento sostitutivo inferiore: la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. La parte di maggiorazione eccedente questa concorrenza viene persa, in coerenza con il principio di proporzionalità già affermato dalla circolare AE n. 4/E del 2017 in tema di iper ammortamento.

Restano fermi gli obblighi di documentazione e perizia tecnica asseverata ex art. 1, comma 11, L. 232/2016, da riferire anche al bene sostitutivo, per attestare il rispetto delle caratteristiche tecnologiche e il requisito dell'interconnessione di cui all'allegato A.

Il decreto attuativo MIMIT-MEF (comma 433)

Il comma 433 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2026). Il decreto deve disciplinare:

  • la procedura di accesso al beneficio, presumibilmente attraverso comunicazione preventiva al GSE come già previsto per il credito 4.0 (cfr. decreto MIMIT 24 luglio 2024 per Transizione 5.0);
  • il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni periodiche, finalizzate al monitoraggio del plafond e all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli investimenti;
  • il contenuto delle certificazioni richieste (perizia tecnica, attestazione di conformità, certificazione del revisore legale);
  • l'eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il termine di 30 giorni è ordinatorio, ma il ritardo nell'adozione del decreto può produrre incertezza applicativa: si segnala il precedente del credito Transizione 5.0, il cui decreto attuativo è stato adottato a oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva, con effetti retroattivi al 1° gennaio. Le imprese che intendono fruire della maggiorazione dovrebbero, in via prudenziale, attendere la pubblicazione del decreto prima di effettuare comunicazioni o calcoli definitivi in dichiarazione.

Acconti d'imposta 2026: neutralizzazione del vantaggio (comma 434)

Il comma 434 stabilisce che la determinazione dell'acconto IRES/IRPEF dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni dei commi 427-436. La disposizione è di tipo tecnico e risponde a una duplice esigenza:

  • impedire che la maggiorazione del costo, riducendo già il primo acconto 2026 (calcolato con metodo previsionale), eroda anticipatamente il gettito atteso, alterando l'equilibrio finanziario della copertura;
  • evitare il rischio di un acconto sottostimato in caso di utilizzo del metodo storico applicato all'imposta 2025 ricalcolata come se la maggiorazione fosse stata già vigente.

In pratica, il contribuente deve calcolare l'acconto 2026 (sia con metodo storico sia con metodo previsionale) al lordo della maggiorazione, ossia depurando il reddito imponibile previsionale dalle quote di maggiorazione del costo riferibili al periodo. Il vantaggio finanziario emergerà pertanto solo in sede di saldo 2026 (giugno 2027) e nei periodi d'imposta successivi.

Coordinamento con TUIR, IRAP e regole sulla deducibilità

La maggiorazione opera come variazione in diminuzione in dichiarazione, senza incidere sulla quantificazione civilistica dell'ammortamento (art. 2426 c.c.). Si applicano i seguenti coordinamenti:

  • Art. 102 TUIR: gli ammortamenti fiscali sui beni 4.0 sono calcolati sul costo storico maggiorato, ferma restando l'applicazione dei coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988.
  • Art. 103 TUIR: per i beni immateriali allegato B (software, sistemi PLM, piattaforme cloud), la maggiorazione segue il regime di ammortamento dei beni immateriali, deducibili in quote non superiori a un terzo del costo.
  • Art. 96 TUIR: la maggiorazione non rileva ai fini del calcolo del ROL né degli interessi passivi deducibili.
  • Art. 5 D.Lgs. 446/1997 (IRAP): la maggiorazione è rilevante anche ai fini IRAP per le società di capitali che applicano il principio di derivazione rafforzata, secondo il principio di simmetria già affermato dall'art. 5, comma 1, D.L. 91/2014.
Profili di aiuto di Stato e cumulabilità

La maggiorazione è tecnicamente una misura fiscale generale di natura ordinamentale, ma la prassi UE recente (in particolare in tema di Transizione 5.0) ha qualificato simili meccanismi come aiuti di Stato da iscrivere nel quadro del Regolamento generale di esenzione GBER (Reg. UE 651/2014) o del Quadro temporaneo crisi. Il decreto attuativo dovrà chiarire la base giuridica unionale. La cumulabilità con altre agevolazioni sui medesimi costi sarà oggetto del decreto, in coerenza con il principio del non superamento del costo sostenuto già previsto dal comma 430 e con la prassi consolidata in materia di iper ammortamento (circolare AE 4/E del 2017 e risoluzione AE 152/E del 2017).

Rapporto con la disciplina dell'interconnessione e momento di decorrenza del beneficio

Per i beni dell'allegato A che richiedono l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (caratteristica costitutiva dei beni 4.0), il momento di decorrenza del beneficio non coincide con quello di entrata in funzione del bene ma con quello successivo di avvenuta interconnessione, secondo i criteri tecnici fissati dalla circolare MISE n. 4/E del 30 marzo 2017 e ribaditi dalla risp. AE n. 51/2020. Le quote di maggiorazione del costo riferibili al periodo intercorrente tra entrata in funzione e interconnessione non vanno perse: sono recuperate nei periodi successivi attraverso una variazione in diminuzione cumulativa. Tale tecnica, già sperimentata nell'iper ammortamento, garantisce neutralità rispetto ai tempi tecnici di avvio dei sistemi industriali più complessi.

Effetti sui crediti di gruppo e sul consolidato fiscale

Per i gruppi che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 e seguenti TUIR, la maggiorazione opera in capo alla società che ha sostenuto l'investimento e si traduce in una variazione in diminuzione del proprio reddito imponibile trasferito alla consolidante. Non sono previste limitazioni o riallocazioni a livello di gruppo, fermo restando il rispetto delle regole di neutralità intragruppo dell'art. 122 TUIR. Per il consolidato mondiale ex artt. 130-142 TUIR, la maggiorazione è riconosciuta solo sui beni allocati a strutture produttive italiane, in coerenza con la ratio di sostegno alla produzione nazionale già richiamata in tema di delocalizzazione.

Vigilanza, controlli e contestazioni in sede di accertamento

L'indebita fruizione della maggiorazione comporta accertamento parziale ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e applicazione delle sanzioni dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 sull'infedele dichiarazione (dal 90 al 180 per cento della maggior imposta). Diverso è il caso del bene privo dei requisiti tecnologici, contestato come insussistenza dei presupposti: la giurisprudenza recente (Cass. Sez. Trib. n. 34419/2023, n. 7615/2022) ha consolidato la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente, con riflessi che, sebbene formulati in tema di credito d'imposta, si estendono analogicamente alla maggiorazione del costo. La perizia tecnica asseverata costituisce, in tale prospettiva, presunzione iuris tantum di sussistenza dei presupposti, superabile solo con prova contraria dell'Ufficio.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Sostituzione del bene 4.0 con bene di costo superiore

La S.r.l. Tizio Manufacturing nel 2026 acquista un centro di lavoro a controllo numerico interconnesso (allegato A L. 232/2016) per 500.000 euro e applica la maggiorazione del costo del 30 per cento prevista dai commi 427-431 LB 2026, fruendo così di 150.000 euro di maggiorazione spalmati sul piano di ammortamento decennale (15.000 euro l'anno). Nel 2028 vende il centro di lavoro a 320.000 euro e, nello stesso periodo d'imposta, acquista un nuovo centro di lavoro più performante (interconnesso, allegato A) per 600.000 euro. Grazie al comma 432, la S.r.l. continua a dedurre integralmente le residue otto quote di maggiorazione (8 x 15.000 = 120.000 euro) sul piano del bene originario. Sull'eccedenza di costo del nuovo bene (100.000 euro pari a 600.000 - 500.000), se ricorrono i presupposti dei commi 427-431, può attivare un secondo investimento agevolato in via autonoma, con nuova perizia tecnica asseverata. Senza la disciplina dell'investimento sostitutivo avrebbe perso 120.000 euro di deduzioni residue.

Caso pratico 2 - Delocalizzazione di un bene a stabile organizzazione tedesca

Caio S.p.A. ha applicato nel 2026 la maggiorazione del costo su un robot collaborativo per 200.000 euro (con 60.000 euro di maggiorazione spalmati su 10 anni). Nel 2027 trasferisce il bene a una stabile organizzazione in Germania per ragioni strategiche di mercato. Senza sostituzione, l'operazione è equiparata dal comma 432 al realizzo a titolo oneroso: Caio perde le residue 9 quote di maggiorazione (54.000 euro) e deve restituire la quota già fruita nel 2026 (6.000 euro) attraverso variazione in aumento nel modello redditi 2027. Per evitare il recapture, Caio decide nel 2027 di acquistare un nuovo robot di pari caratteristiche tecnologiche per 220.000 euro destinato al sito italiano: il beneficio prosegue integralmente sulle quote residue del bene originario (54.000 euro) e Caio matura, sui 220.000 euro del nuovo bene, una nuova autonoma maggiorazione del costo se ricorrono le condizioni dei commi 427-431. La perizia tecnica asseverata sul nuovo robot è tassativa: in sua assenza, l'agevolazione si considera non spettante e in sede di controllo l'Agenzia delle entrate emetterà avviso di accertamento ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973.

Domande frequenti

Cosa succede se l'impresa vende il bene agevolato durante il periodo di fruizione?

In linea generale, la vendita del bene durante il periodo di fruizione della maggiorazione del costo determina la perdita delle quote residue. Il comma 432 deroga a questa regola se l'impresa sostituisce il bene venduto, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle dell'allegato A della L. 232/2016. La sostituzione richiede una nuova perizia asseverata ex art. 1, comma 11, L. 232/2016 sul bene sostitutivo. Se il costo del nuovo investimento è pari o superiore a quello del bene sostituito, il beneficio prosegue integralmente; se inferiore, prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo, in applicazione del principio di proporzionalità già affermato dalla circolare AE 4/E del 2017.

La delocalizzazione del bene all'estero fa perdere la maggiorazione?

La destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto giuridico (ad esempio una stabile organizzazione estera), è equiparata dal comma 432 al realizzo a titolo oneroso e comporta la perdita delle quote residue di maggiorazione, salvo che ricorra il meccanismo dell'investimento sostitutivo. La ratio è evitare che un beneficio finalizzato a sostenere la trasformazione digitale e produttiva del sistema industriale italiano produca effetti positivi su attività svolte fuori dal territorio dello Stato. La regola riprende l'art. 1, comma 35, L. 205/2017 e l'art. 7, comma 1, D.L. 87/2018 (decreto dignità), che subordinano la fruizione di analoghe agevolazioni al mantenimento del bene in Italia.

Entro quando deve essere adottato il decreto attuativo e cosa deve contenere?

Il comma 433 prevede l'adozione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 30 gennaio 2026. Il decreto disciplina la procedura di accesso al beneficio, il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni periodiche (presumibilmente al GSE come per Transizione 5.0), le certificazioni richieste (perizia tecnica asseverata, attestazione di conformità e certificazione del revisore legale) e l'ulteriore documentazione utile a dimostrare la spettanza. Il termine è ordinatorio: il ritardo non fa decadere la misura ma genera incertezza applicativa. Le imprese, in via prudenziale, dovrebbero attendere la pubblicazione del decreto prima di effettuare comunicazioni o calcoli definitivi.

Come si calcola l'acconto IRES/IRPEF 2026?

Ai sensi del comma 434, l'acconto IRES/IRPEF per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 deve essere determinato senza tenere conto delle disposizioni dei commi 427-436. In pratica, sia con il metodo storico (basato sull'imposta del periodo precedente) sia con il metodo previsionale (basato sulla stima dell'imposta del periodo in corso), il contribuente non può abbattere l'acconto applicando la maggiorazione del costo. Il vantaggio finanziario della maggiorazione si manifesterà solo in sede di saldo (giugno 2027) e nei periodi successivi. La disposizione è finalizzata a evitare anticipazioni del minor gettito, in coerenza con tecniche legislative analoghe già sperimentate (cfr. art. 1, comma 12, L. 232/2016 in tema di iper ammortamento).

La maggiorazione del costo rileva ai fini IRAP?

Sì, per le società di capitali la maggiorazione del costo concorre alla determinazione della base imponibile IRAP, riducendo il valore della produzione netta in applicazione del principio di derivazione rafforzata (art. 5 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 91/2014). La maggiorazione opera, infatti, come variazione in diminuzione del costo deducibile in dichiarazione, e tale variazione si riflette anche sull'IRAP a presupposto che il bene strumentale sia già rilevante nella base imponibile (criterio della derivazione dal bilancio civilistico). Per le imprese individuali e le società di persone che applicano il metodo dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, la rilevanza IRAP segue le regole specifiche del comma 1 di tale articolo, con possibili differenze pratiche da chiarire nel decreto attuativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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