Testo dell'articoloVigente
Accanto ai grandi capitoli fiscali, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce numerose disposizioni tributarie puntuali: contributi doganali, tributi minori, definizioni agevolate locali, norme su riscossione e contenzioso. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato di ogni comma.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 12 — Accertamento e contenzioso delle imposte sostitut
- Comma 15 — Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti
- Comma 17 — Bonus mobili e arredi – proroga e limite a due appartamenti
- Comma 23 — Titolo edilizio in sanatoria valido anche per age
- Comma 24 — 5 per mille a 610 milioni l’anno dal 2026
- Comma 30 — Raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori
- Comma 67 — Imprese assicurative e rivalutazione attivi
- Comma 108 — Efficacia regolamenti tributari enti locali con
- Comma 109 — Definizione agevolata delle entrate patrimoniali
- Commi 123-126 — Scorte nicotina e contributo doganale
- Comma 127 — Contributo doganale di 2 euro su spedizioni di basso valore
- Comma 128 — Contributo doganale e codice UE
- Commi 137-139 — Addizionale stock option e versamenti a ETS
- Comma 143 — Regime fiscale proventi su debito pubblico al MEF
- Comma 152 — Riassegnazione prelievo erariale giochi al CONI
- Comma 249 — Straordinari Agenzia entrate e Dogane per contra
- Comma 266 — Contributo straordinario alla Direzione marittim
- Comma 437 — Soglia minima sgravio cartelle a 5.000 euro (art
- Comma 453 — Zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio
- Commi 671-673 — Sospensione riscossione demanio marittimo
Comma 12 — Accertamento e contenzioso delle imposte sostitut
- Il comma 12 detta una clausola di rinvio: per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso delle imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- Il rinvio attrae il D.P.R. 600/1973 per l’accertamento, il D.P.R. 602/1973 per la riscossione, il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni e il D.Lgs. 546/1992 per il contenzioso.
- La clausola di compatibilità consente all’interprete di adattare le regole generali alle specificità della singola imposta sostitutiva, senza necessità di costruire un microsistema procedurale autonomo.
- L’impianto delle garanzie dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) resta pienamente operativo, compreso il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis.
- Il modello segue una tecnica legislativa consolidata, già impiegata in numerose leggi di bilancio degli ultimi anni per le imposte sostitutive su redditi di lavoro, di capitale e su plusvalenze.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
12. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti le imposte sostitutive di cui ai commi 7, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Comma 15 — Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti
- Estensione al 2026 della disposizione dell’art. 1, c. 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
- La norma modifica il riferimento temporale sostituendo 2024 e 2025 con 2024, 2025 e 2026.
- L’efficacia operativa decorre dal 1° gennaio 2026 e si estende, secondo le regole sostanziali della norma rinviata, ai relativi periodi d’imposta.
- Trattandosi di norma di proroga, non incide sulla struttura sostanziale della disciplina richiamata: occorre coordinare la lettura del comma 15 con il testo aggiornato del comma 44 della L. 232/2016.
- Il comma 15 non richiede decreti attuativi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
15. All’articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
Comma 17 — Bonus mobili e arredi – proroga e limite a due appartamenti
- Modifica all’art. 1, comma 595, primo periodo, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
- Estensione dell’agevolazione fiscale dall’anno 2021 all’anno 2026.
- Riduzione del numero massimo di appartamenti agevolabili da quattro a due.
- La misura aggiorna l’agevolazione legata agli interventi su unità immobiliari destinate a locazione breve, mantenendo l’impianto originario.
- Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina originaria.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
17. All’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: «all’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all’anno 2026» e le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti».
Comma 23 — Titolo edilizio in sanatoria valido anche per age
- Il comma 23 modifica l’art. 5, c. 10, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. 106/2011), in materia di agevolazioni fiscali sulla casa.
- Dopo la parola «rilasciato» vengono inserite le parole «o conseguito», estendendo la portata della norma al titolo edilizio formatosi anche per silenzio-assenso.
- Dopo le parole «in sanatoria» si aggiunge il rinvio espresso a tre fonti: L. 47/1985, L. 724/1994 e D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003).
- L’effetto pratico è il consolidamento del legame tra regolarità edilizia (anche da condono) e fruizione delle agevolazioni fiscali sulla casa.
- L’area tematica reale è più vicina a CASA_IMMOBILI che al lavoro: si vedano gli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 380/2001 (TUE).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
23. All’ articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , dopo la parola: «rilasciato» sono inserite le seguenti: «o conseguito» e dopo le parole: «in sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».
Comma 24 — 5 per mille a 610 milioni l’anno dal 2026
- Modifica all’art. 1, comma 154, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge istitutiva dello stanziamento per il 5 per mille).
- Per il 5 per mille: autorizzazione di spesa innalzata a 610 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Conferma dei tetti già previsti per le annualità precedenti (500 mln 2015-2019; 510 mln 2020; 520 mln 2021; 525 mln 2022-2025).
- Incremento strutturale di 85 milioni di euro/anno rispetto al tetto del biennio 2022-2025.
- La misura amplia il plafond a disposizione di enti del Terzo settore, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, beni culturali, sport e ONG beneficiari del 5 per mille.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
24. All’ articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, di 510 milioni di euro per l’anno 2020, di 520 milioni di euro per l’anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 610 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».
Comma 30 — Raddoppio aliquote artt. 42 e 46 T.U. tributi minori
- Modifiche al testo unico dei tributi erariali minori di cui al D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174.
- Art. 42, comma 1, primo periodo: aliquota innalzata dallo 0,2% allo 0,4% (raddoppio).
- Art. 46, comma 1, quarto periodo: aliquota innalzata dallo 0,02% allo 0,04% (raddoppio).
- Misure di gettito a carattere strutturale, in vigore dal 1° gennaio 2026.
- Effetto: maggior prelievo sui contribuenti soggetti ai due tributi minori riformati nel 2024.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
30. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) all’articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».
Comma 67 — Imprese assicurative e rivalutazione attivi
- Il comma 67 disciplina l’applicazione della rivalutazione dei commi 65 e 66 alle imprese assicurative individuate dall’art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
- L’IVASS adotta un proprio regolamento per stabilire le modalità attuative e applicative della disciplina.
- Le imprese assicurative applicano la facoltà previa verifica di coerenza con la struttura degli impegni finanziari del proprio portafoglio assicurativo.
- La verifica tutela la solvibilità delle imprese e gli assicurati, in linea con la disciplina Solvency II.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
67. Per le imprese di cui all’ articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
Comma 108 — Efficacia regolamenti tributari enti locali con
- I regolamenti tributari degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore.
- Norma in deroga all’art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 201/2011 (Salva Italia).
- Deroga estesa anche all’art. 1, c. 3 del D.Lgs. 360/1998 (addizionale comunale IRPEF), all’art. 14, c. 8 del D.Lgs. 23/2011 (federalismo fiscale municipale) e all’art. 1, c. 767 della L. 160/2019 (nuova IMU).
- Obbligo di trasmissione al MEF – Dipartimento Finanze entro sessanta giorni solo a fini statistici.
- Si supera il meccanismo della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale come condizione di efficacia.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all’ articolo 13, commi 15 , 15-ter , 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8 , del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Comma 109 — Definizione agevolata delle entrate patrimoniali
- Regioni ed enti locali possono adottare forme di definizione agevolata per le entrate di natura patrimoniale.
- Sono escluse le entrate tributarie, oggetto della stretta del comma 110 LB 2026.
- Le entrate patrimoniali corrispondono ai Titoli 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs. 118/2011: canoni di concessione, fitti, oneri di urbanizzazione, rette di servizi a domanda individuale.
- La definizione richiede delibera consiliare con regolamento attuativo che disciplini ambito oggettivo, soggettivo, modalità e tempi.
- Strumento utile per gli enti con magazzino di crediti patrimoniali stagnanti e ridotte prospettive di recupero integrale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
Commi 123-126 — Scorte nicotina e contributo doganale
- Il comma 123 consente lo smaltimento delle scorte di prodotti nicotina non conformi ai nuovi obblighi dei commi 120-121, già giacenti presso depositi e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge.
- Il comma 124 fissa l’efficacia delle nuove regole sui versamenti accise e su alcune disposizioni del comma 119 ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.
- Il comma 125 differisce nuovamente l’entrata in vigore della plastic tax (imposta sui MACSI) al 1° gennaio 2027 e della sugar tax (bevande analcoliche) al 1° gennaio 2027.
- Il comma 126 istituisce un contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore (fino a 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
123. È consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , non conformi alle prescrizioni di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore della presente legge.
124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
125. All’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»; b) al comma 676, concernente l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
126. È istituito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: a) provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea; b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. (5)
Comma 127 — Contributo doganale di 2 euro su spedizioni di basso valore
- Quantificazione del contributo previsto dal comma 126: 2 euro per ciascuna spedizione interessata.
- Riscossione affidata agli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci.
- La norma fissa solo la misura del contributo, rinviando al comma 126 per la definizione del perimetro applicativo.
- L’intervento si inquadra nel contrasto al fenomeno dell’e-commerce extra-UE di basso valore (in particolare dropshipping da Asia).
- Coordinamento con l’esenzione IVA per le spedizioni fino a 150 euro disciplinata dal Regime IOSS (Import One Stop Shop).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
127. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Comma 128 — Contributo doganale e codice UE
- Il comma 128 ribadisce che il contributo doganale del comma 126 si applica nel rispetto del Regolamento UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
- La norma esplicita la natura nazionale del prelievo, distinguendolo dai dazi di esclusiva competenza UE.
- Il rinvio al codice doganale UE garantisce la conformità con il diritto dell’Unione e con il principio di leale cooperazione.
- Il contributo si configura come tassa amministrativa per la copertura dei costi dei controlli doganali sulle spedizioni di modico valore.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Commi 137-139 — Addizionale stock option e versamenti a ETS
- Comma 137: nuovo comma 2-ter all’art. 33 del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) sull’addizionale del 10% per stock option e bonus dei dirigenti del settore finanziario.
- L’addizionale non si applica se l’erogante versa una somma almeno pari al doppio dell’addizionale dovuta a favore di enti del Terzo settore ex D.Lgs. 117/2017.
- Esclusi gli ETS controllanti, controllati o sotto controllo comune con il datore di lavoro: divieto di autodonazioni infragruppo.
- Comma 138: modifica all’art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. 633/1972 sulla base imponibile IVA delle operazioni gratuite o sottocosto verso parti correlate, sostituendo il valore normale con il costo complessivo.
- Comma 139: applicazione del nuovo criterio IVA alle operazioni eseguite in base a contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per modalità e termini attuativi del comma 137.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
137. All’ articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
138. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .
139. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2026, N. 88 .
Comma 143 — Regime fiscale proventi su debito pubblico al MEF
- Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’art. 5, c. 5, D.P.R. 398/2003 (T.U. debito pubblico) e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’art. 3 del medesimo TU, corrisposti al MEF-Dipartimento del Tesoro, non si applicano: l’art. 14 della L. 28/1999 e gli articoli 2-5 del D.Lgs. 239/1996.
- Sostanzialmente: nessuna ritenuta e nessun prelievo sostitutivo sui proventi che il Tesoro incassa.
- Razionale: i proventi entrano comunque nelle casse dello Stato, sarebbe contraddittorio assoggettarli a prelievo erariale.
- Sono salvi i comportamenti adottati fino all’entrata in vigore della legge: clausola di salvaguardia retroattiva.
- Norma tecnico-fiscale, neutra per investitori privati e operatori di mercato; rileva per il bilancio interno dello Stato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di cui all’ articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , e dai titoli di Stato emessi ai sensi dell’articolo 3 del medesimo testo unico corrisposti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro non si applicano l’ articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 , nonché gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 . Sono fatti salvi i comportamenti adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo periodo.
Comma 152 — Riassegnazione prelievo erariale giochi al CONI
- La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151 LB 2026 viene riassegnata al CONI.
- La riassegnazione opera al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale, in attuazione degli statuti speciali.
- Lo stanziamento confluisce in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Finalità: finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente pubblico di promozione sportiva.
- La norma si inserisce nel filone storico del finanziamento dello sport attraverso il prelievo sui giochi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.
Comma 249 — Straordinari Agenzia entrate e Dogane per contra
- Agenzia delle entrate: incremento fino a 5 milioni di euro annui dal 2026 delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale.
- Agenzia delle dogane e dei monopoli: incremento fino a 3 milioni di euro annui dal 2026 per la medesima finalità.
- Deroga espressa al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (cap sul trattamento accessorio).
- Finalità: rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale, presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy.
- Oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
249. Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all’azione di contrasto all’evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correntezza dei traffici commerciali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , sono autorizzate a incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall’anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia.
Comma 266 — Contributo straordinario alla Direzione marittim
- Assegna alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, 2.068.000 euro per il 2026 e 998.000 euro per il 2027.
- Le risorse sono finalizzate a un piano straordinario di interventi infrastrutturali presso gli uffici ex art. 16 del codice della navigazione.
- Motivazione: esigenze legate alla competizione sportiva internazionale America’s Cup.
- I lavori si aggiungono e integrano quelli già programmati.
- La selezione degli uffici beneficiari spetta alla stessa Direzione marittima di Napoli, nell’ambito della propria giurisdizione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
266. In considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale Americàs cup, è assegnato alla Direzione marittima di Napoli, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori già programmati, un piano straordinario di interventi infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui all’ articolo 16 del codice della navigazione rientranti nell’ambito della giurisdizione della medesima Direzione marittima e dalla stessa individuati.
Comma 437 — Soglia minima sgravio cartelle a 5.000 euro (art
- Il comma 437 modifica l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
- La soglia di importo unitario minimo del carico passa da 1.000 a 5.000 euro.
- La modifica riguarda il regime di gestione semplificata dei carichi affidati alla riscossione.
- L’innalzamento è coerente con la disciplina del discarico anticipato introdotta dal D.Lgs. 110/2024.
- La modifica produce effetti sulle nuove cartelle e ruoli affidati a decorrere dal 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
437. All’ articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro 5.000».
Comma 453 — Zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio
- Istituzione di zone franche doganali intercluse nelle aree LAZ3, LAZ4 e nella zona contigua LAZ5-LAZ6-LAZ7 del Basso Lazio.
- Finalità: incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l’occupazione in aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali.
- Base normativa europea: regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
- Coerenza con la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027 (decisione C(2021) 8655 final).
- Perimetrazione proposta dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e dalla regione Lazio, approvazione con determinazione del direttore ADM.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e di sostenere l’occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , le cui perimetrazioni sono proposte dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Commi 671-673 — Sospensione riscossione demanio marittimo
- Comma 671: dalla presentazione della domanda ex art. 2 della L. 177/1992, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione, rilascio e riscossione coattiva relativi alle aree del demanio marittimo dell’allegato X, restando salvi i termini di prescrizione.
- L’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i provvedimenti di sospensione.
- Comma 672: prorogato dal 2025 al 2028 il regime delle agevolazioni ZFU di cui all’art. 1, comma 555, L. 160/2019.
- Comma 673: incrementato di 150 milioni di euro per il 2026 il fondo per l’assistenza ai minori dell’art. 1, comma 759, L. 207/2024.
- Coordinare con la disciplina ordinaria della riscossione coattiva e con le procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
671. In relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 , ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree di cui all’allegato X comunque motivati nonché le procedure di riscossione coattiva promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l’Agenzia del demanio trasmette in via telematica all’agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.
672. All’ articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028».
673. Il fondo per l’assistenza ai minori di cui all’ articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2026.