Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 6 TU Giustizia Tributaria: Requisiti per l’ammissione al concorso per esami

    Art. 6 D.Lgs. 175/2024 – Requisiti per l’ammissione al concorso per esami

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al concorso per esami di cui all'articolo 5 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta incensurabile; d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 5, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

  • Dalla separazione al divorzio: tempi e cosa cambia

    La separazione non è la fine del matrimonio: per scioglierlo davvero serve il divorzio. Tra i due passaggi deve però trascorrere un periodo minimo, introdotto dal cosiddetto “divorzio breve”. Vediamo quanto tempo serve, come si presenta la domanda di divorzio e cosa cambia concretamente rispetto alla separazione, dagli assegni all’eredità.

    I termini: sei o dodici mesi

    Per chiedere il divorzio deve essere decorso un periodo di separazione ininterrotta: sei mesi se la separazione era consensuale, dodici mesi se era giudiziale. Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente nel procedimento di separazione. È la regola introdotta dalla legge sul “divorzio breve”, che ha drasticamente ridotto i tre anni richiesti in passato.

    Come si chiede il divorzio

    Decorso il termine, il divorzio si può chiedere nelle stesse forme della separazione:

    • domanda congiunta in tribunale, se c’è accordo;
    • negoziazione assistita dagli avvocati;
    • davanti all’ufficiale di stato civile, nei casi semplici (senza figli minori, non autosufficienti o disabili e senza trasferimenti patrimoniali);
    • ricorso giudiziale, se manca l’accordo.

    Cosa cambia sugli assegni

    È uno degli effetti più concreti. Con il divorzio il vincolo coniugale si scioglie: il riferimento al tenore di vita matrimoniale, che vale nella separazione, non opera più. L’assegno divorzile segue i criteri assistenziali e compensativi delle Sezioni Unite del 2018 e, rispetto al mantenimento da separazione, può ridursi o venire meno. Il mantenimento dei figli, invece, prosegue con le stesse logiche.

    Cosa cambia su eredità e cognome

    Con il divorzio gli ex coniugi non sono più eredi l’uno dell’altro: cessano i diritti successori reciproci che il coniuge separato (senza addebito) ancora conserva. La moglie perde l’uso del cognome del marito, salvo autorizzazione del giudice quando vi sia un interesse meritevole (per esempio per identità professionale). Restano invece tutelati alcuni diritti specifici, come la quota del TFR e l’eventuale reversibilità a favore dell’ex coniuge titolare di assegno.

    Il cumulo separazione-divorzio

    La riforma del processo per la famiglia (a regime dal 2023) consente, quando c’è accordo, di proporre nello stesso procedimento la domanda di separazione e quella di divorzio: il giudice pronuncia prima la separazione e poi il divorzio, una volta maturato il termine. È una semplificazione importante che accorcia i tempi complessivi per le coppie consensuali.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo deve passare dalla separazione al divorzio?

    Sei mesi se la separazione era consensuale, dodici mesi se era giudiziale, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente.

    Cosa cambia con il divorzio rispetto alla separazione?

    Il matrimonio si scioglie: cessano i diritti successori reciproci, la moglie perde di regola il cognome del marito e l’assegno non è più legato al tenore di vita matrimoniale, potendo ridursi.

    Posso fare separazione e divorzio insieme?

    Sì, in presenza di accordo la riforma consente di cumulare le due domande nello stesso procedimento: il giudice pronuncia prima la separazione e poi il divorzio al maturare del termine.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Sanatoria edilizia e prima casa 2026: come incide sulle agevolazioni, esempio

    In sintesi

    • Il titolo edilizio conseguito in sanatoria vale ora come titolo ordinario ai fini fiscali.
    • La norma richiama espressamente le leggi di condono 47/1985, 724/1994 e 269/2003.
    • Chi ha acquistato un immobile con sanatoria edilizia può accedere alle agevolazioni prima casa.
    • La modifica riguarda anche il silenzio-assenso sul permesso di costruire (art. 20 DPR 380/01).
    • Il coordinamento con l’art. 46 DPR 380/01 tutela la validità degli atti di trasferimento.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 5, comma 10, del d.l. 70/2011 conv. in l. 106/2011: aggiunge le parole ‘o conseguito’ dopo ‘rilasciato’ e include esplicitamente i titoli in sanatoria ottenuti ai sensi della l. 47/1985, della l. 724/1994 e del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, equiparandoli al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali.

    Approfondimento normativo completo: Comma 23 LB26: titolo edilizio in sanatoria valido anche per age.

    Sanatoria edilizia e agevolazioni fiscali: la novità della legge di bilancio 2026

    Fino al 31 dicembre 2025, la questione del titolo edilizio in sanatoria ai fini delle agevolazioni fiscali sulla prima casa aveva generato incertezze interpretative. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una modifica chiarificatrice all’art. 5, comma 10, del d.l. 70/2011: dopo la parola ‘rilasciato’ sono inserite le parole ‘o conseguito’, e vengono espressamente menzionate le leggi di condono edilizio (l. 47/1985, l. 724/1994, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003).

    La portata pratica dell’intervento è significativa: il titolo edilizio ottenuto in sanatoria – vale a dire il permesso o la concessione rilasciati a seguito di una procedura di condono o di accertamento di conformità – viene equiparato, sul piano fiscale, al titolo edilizio ordinario. Ne consegue che l’immobile sanato non è più privo di un titolo valido ai fini delle agevolazioni, e il contribuente può accedere ai benefici collegati all’acquisto della prima casa senza incorrere nella preclusione legata all’assenza di titolo regolare.

    La disposizione si inserisce in un quadro normativo articolato che comprende l’art. 20 del DPR 380/01 (silenzio-assenso sul permesso di costruire) e l’art. 46 dello stesso DPR (nullità degli atti di trasferimento di immobili privi di titolo). Il coordinamento introdotto dal comma 23 mira a rendere coerente il sistema, evitando che immobili formalmente regolarizzati rimangano penalizzati sul piano dei benefici fiscali per una lacuna testuale della norma previgente.

    Condizioni rilevanti per la sanatoria ai fini fiscali

    • Il titolo in sanatoria deve essere stato conseguito ai sensi delle leggi di condono richiamate dalla norma (l. 47/1985, l. 724/1994, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003) o tramite accertamento di conformità.
    • Il contribuente deve comunque soddisfare i requisiti soggettivi per le agevolazioni prima casa (residenza, assenza di altri immobili agevolati, ecc.).
    • L’immobile deve rientrare nelle categorie catastali ammesse alle agevolazioni prima casa.
    • L’atto di acquisto deve essere stato stipulato con le dichiarazioni di prima casa richieste dalla normativa.
    • Conservare tutta la documentazione relativa alla sanatoria (istanza, provvedimento, ricevute di pagamento degli oneri concessori).

    Caso 1: Tizio acquista un appartamento con condono edilizio degli anni '90

    Scenario. Tizio acquista nel 2026 un appartamento realizzato senza titolo edilizio, regolarizzato con domanda di condono ai sensi della legge 724/1994. Il condono è stato perfezionato e il titolo in sanatoria è stato conseguito. Tizio vorrebbe usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e si interroga se il condono sia ostativo.

    Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 equipara espressamente il titolo in sanatoria conseguito ai sensi della legge 724/1994 al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali. Tizio può quindi accedere alle agevolazioni prima casa senza che il pregresso condono costituisca un ostacolo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti soggettivi (prima casa, residenza, assenza di altri immobili agevolati) e che il titolo in sanatoria sia stato effettivamente conseguito (non soltanto richiesto). La norma opera a partire dal 1° gennaio 2026 e chiarisce un profilo che in precedenza poteva dare adito a contestazioni in sede di controllo fiscale.

    Riepilogo Caso 1

    • Immobile con condono l. 724/1994: sì
    • Titolo in sanatoria conseguito: sì
    • Ostacolo alle agevolazioni prima casa: no, dal 1° gennaio 2026
    • Norma applicabile: comma 23 L. 199/2025
    • Verifica requisiti soggettivi prima casa: necessaria

    Caso 2: Caia vende un appartamento sanato e il compratore chiede le agevolazioni prima casa

    Scenario. Caia vende nel 2026 un appartamento che aveva regolarizzato con il condono edilizio della legge 47/1985. Il compratore, Tizio, vuole usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il notaio si interroga se il titolo in sanatoria sia sufficiente ai fini del beneficio fiscale.

    Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 include esplicitamente la legge 47/1985 tra le normative di condono i cui titoli in sanatoria sono equiparati al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni. Il compratore Tizio può pertanto dichiarare in atto di acquistare la prima casa e beneficiare delle agevolazioni, purché soddisfi i requisiti soggettivi. Il notaio, prendendo atto della nuova formulazione normativa in vigore dal 1° gennaio 2026, potrà ricevere le dichiarazioni di prima casa di Tizio senza che il condono del 1985 costituisca un motivo di preclusione o di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 46 DPR 380/01.

    Riepilogo Caso 2

    • Condono originario: legge 47/1985
    • Titolo in sanatoria conseguito: sì
    • Agevolazioni prima casa per il compratore: ammissibili dal 1° gennaio 2026
    • Rischio nullità atto ex art. 46 DPR 380/01: rimosso dalla nuova norma
    • Requisiti soggettivi acquirente: da verificare autonomamente

    Caso 3: Sempronio ha una domanda di condono in corso ma non ancora conclusa

    Scenario. Sempronio vuole acquistare nel 2026 un appartamento per il quale è stata presentata una domanda di condono ai sensi del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, ma il procedimento non è ancora concluso: il titolo in sanatoria non è stato ancora conseguito. Sempronio si chiede se possa ugualmente usufruire delle agevolazioni prima casa.

    Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 equipara ai fini fiscali il titolo edilizio ‘rilasciato o conseguito’ in sanatoria, ma tale equiparazione presuppone che il titolo sia stato effettivamente conseguito. Una domanda di condono in corso, non ancora definita con il rilascio del provvedimento, non equivale a un titolo conseguito e non è sufficiente per fruire delle agevolazioni. Sempronio dovrà quindi attendere la conclusione positiva del procedimento di sanatoria prima di poter accedere ai benefici prima casa, oppure acquisire ulteriori valutazioni giuridiche sulla specifica situazione dell’immobile con il supporto di un professionista.

    Riepilogo Caso 3

    • Domanda di condono d.l. 269/2003: presentata ma non conclusa
    • Titolo in sanatoria conseguito: no
    • Accesso alle agevolazioni prima casa: non ancora possibile
    • Condizione necessaria: conclusione positiva del procedimento di sanatoria
    • Consiglio: verifica giuridica preliminare con notaio o avvocato

    Quando conviene una verifica

    Per verificare la regolarità del titolo edilizio e l’accesso alle agevolazioni prima casa, affidati a un notaio o a un professionista specializzato in diritto immobiliare. Trova un notaio o un avvocato immobiliare.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il condono edilizio vale come titolo regolare per le agevolazioni prima casa dal 2026?

    Sì. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, equipara espressamente il titolo edilizio conseguito in sanatoria – ai sensi delle leggi di condono 47/1985, 724/1994 e del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 – al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali, comprese quelle sulla prima casa.

    Basta aver presentato la domanda di condono o occorre che sia conclusa?

    Il testo del comma 23 richiede che il titolo sia stato ‘rilasciato o conseguito’: è necessario che il provvedimento di sanatoria sia stato emesso e che la pratica di condono si sia conclusa positivamente. Una domanda in corso di istruttoria, non ancora definita, non è sufficiente per fruire dell’equiparazione prevista dalla norma e delle agevolazioni fiscali connesse.

    La norma si applica anche ai condoni degli anni '80 e '90?

    Sì. Il comma 23 richiama esplicitamente la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio) e la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono), oltre al d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (terzo condono). Gli immobili regolarizzati in base a queste normative, con titolo in sanatoria effettivamente conseguito, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disposizione.

    La sanatoria edilizia incide anche sulla validità dell'atto di compravendita?

    Sì. L’art. 46 del DPR 380/01 prevede la nullità degli atti di trasferimento di immobili privi di titolo edilizio. Il comma 23 coordina la nuova formulazione con tale disposizione, garantendo che il titolo in sanatoria – una volta conseguito – valga a escludere il rischio di nullità dell’atto. Rimane essenziale che la sanatoria sia stata perfezionata prima della stipula del contratto.

    Quali agevolazioni prima casa sono influenzate dalla nuova norma?

    La modifica introdotta dal comma 23 della legge di bilancio 2026 riguarda in primo luogo l’accesso alle agevolazioni fiscali collegate al possesso di un titolo edilizio valido, tra cui le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (imposta di registro ridotta, IVA agevolata, ecc.). La portata applicativa della norma va valutata caso per caso con l’ausilio di un notaio o di un consulente fiscale, tenendo conto della specifica tipologia di agevolazione richiesta.

  • Art. 946 Codice della Navigazione: Mancata partenza del passeggero

    Art. 946 Codice della Navigazione: Mancata partenza del passeggero

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Mancata partenza del passeggero).

    Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

    Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Aliquota IRPEF 33% 2026: con 35.000 euro di reddito quanto risparmio? esempio

    In sintesi

    • L’aliquota IRPEF sul secondo scaglione (28.001-50.000 euro) scende dal 35% al 33% dal 1° gennaio 2026.
    • Il risparmio massimo teorico per chi ricade interamente nel secondo scaglione è di 440 euro l’anno.
    • Chi guadagna 35.000 euro risparmia il 2% sull’imponibile compreso tra 28.001 e 35.000 euro.
    • Il beneficio si traduce in una riduzione della ritenuta mensile in busta paga già da gennaio 2026.
    • Il primo scaglione (fino a 28.000 euro, aliquota 23%) e i successivi rimangono invariati.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 11, comma 1, lettera b) del TUIR, riducendo l’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito (da 28.001 a 50.000 euro) dal 35% al 33%.

    Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.

    Perché la riduzione al 33% conta per chi guadagna 35.000 euro

    Con la legge di bilancio 2026, il legislatore ha abbassato di due punti percentuali l’aliquota IRPEF applicabile al reddito compreso tra 28.001 e 50.000 euro. Per un lavoratore dipendente o autonomo con reddito imponibile di 35.000 euro annui, la quota soggetta alla nuova aliquota è pari a 7.000 euro (la differenza tra 35.000 e il limite del primo scaglione, 28.000 euro).

    Applicando la vecchia aliquota del 35% a quella quota si ottenevano 2.450 euro di imposta. Con il 33% il calcolo scende a 2.310 euro. La differenza, pari a 140 euro annui, si trasforma in un alleggerimento diretto dell’imposta lorda prima delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti il datore di lavoro ridetermina le ritenute già a gennaio 2026.

    Il risparmio netto effettivo dipenderà dall’interazione con le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili di ciascun contribuente. Chi ha molte detrazioni potrebbe già azzerare l’IRPEF sul secondo scaglione; in quel caso il beneficio si riduce o si annulla. Un consulente fiscale può calcolare con precisione l’impatto sul caso individuale.

    Documenti e requisiti da verificare

    • Verificare il proprio reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2026.
    • Controllare che il reddito superi la soglia di 28.000 euro per godere della riduzione.
    • Richiedere al sostituto d’imposta (datore di lavoro) il ricalcolo delle ritenute da gennaio 2026.
    • Confrontare le buste paga di dicembre 2025 e gennaio 2026 per verificare la variazione.
    • Conservare la Certificazione Unica 2027 (relativa al 2026) per il controllo in dichiarazione.

    Caso 1: Tizio, impiegato con reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro

    Scenario. Tizio è un impiegato del settore privato con reddito imponibile IRPEF di 35.000 euro annui. Nel 2025 pagava il 35% sulla quota di reddito eccedente i 28.000 euro, pari a 7.000 euro. Con la legge di bilancio 2026, la stessa quota è tassata al 33% a partire dall’1/1/2026.

    Come si legge in pratica. Sul primo scaglione (fino a 28.000 euro) l’imposta rimane: 28.000 × 23% = 6.440 euro. Sul secondo scaglione, la quota tassabile è 35.000 – 28.000 = 7.000 euro. Con il vecchio 35%: 7.000 × 35% = 2.450 euro. Con il nuovo 33%: 7.000 × 33% = 2.310 euro. Risparmio annuo: 140 euro, pari a circa 11,67 euro al mese già in busta paga. Il beneficio si manifesta attraverso la riduzione delle ritenute operate dal datore di lavoro.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito imponibile: 35.000 euro
    • Quota al 33% (secondo scaglione): 7.000 euro
    • IRPEF lorda 2025 sul secondo scaglione: 2.450 euro
    • IRPEF lorda 2026 sul secondo scaglione: 2.310 euro
    • Risparmio annuo: 140 euro (circa 11,67 euro/mese)

    Caso 2: Caia, libera professionista con reddito netto di 35.000 euro

    Scenario. Caia è una consulente di marketing a partita IVA in regime ordinario. Il reddito imponibile IRPEF del 2026 è stimato in 35.000 euro dopo la deduzione dei contributi previdenziali. A differenza del lavoratore dipendente, Caia versa l’imposta tramite acconti e saldo in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF), senza ritenute mensili automatiche.

    Come si legge in pratica. Il calcolo dell’imposta lorda è identico a quello del Caso 1: primo scaglione 23% × 28.000 = 6.440 euro; secondo scaglione 33% × 7.000 = 2.310 euro; totale IRPEF lorda 2026: 8.750 euro contro 8.890 euro del 2025. Il risparmio di 140 euro si rifletterà nel saldo IRPEF 2026 da versare entro giugno 2027 e nella ricalibrazione degli acconti per il 2026 (prima e seconda rata).

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito imponibile: 35.000 euro
    • IRPEF lorda 2025: circa 8.890 euro
    • IRPEF lorda 2026: circa 8.750 euro
    • Risparmio: 140 euro annui
    • Impatto: riduzione del saldo IRPEF in dichiarazione 2027

    Caso 3: Sempronio, pensionato con pensione lorda di 35.000 euro

    Scenario. Sempronio percepisce una pensione lorda di 35.000 euro annui dall’INPS, che funge da sostituto d’imposta. Nel 2025 le ritenute IRPEF mensili erano calcolate con l’aliquota del 35% sulla quota eccedente i 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 l’INPS ricalcola le ritenute applicando il 33% sul secondo scaglione, con effetto immediato sull’assegno mensile.

    Come si legge in pratica. La quota di pensione nel secondo scaglione è pari a 35.000 – 28.000 = 7.000 euro annui. Con la nuova aliquota: 7.000 × 33% = 2.310 euro contro i 2.450 euro del 2025. La pensione netta mensile aumenta di circa 11-12 euro, grazie alla riduzione delle ritenute operate dall’INPS. L’importo effettivo dipende dall’interazione con la no tax area per pensionati e le altre detrazioni spettanti.

    Riepilogo Caso 3

    • Pensione lorda annua: 35.000 euro
    • Quota nel secondo scaglione: 7.000 euro
    • Ritenuta 2025 sul secondo scaglione: 2.450 euro
    • Ritenuta 2026 sul secondo scaglione: 2.310 euro
    • Beneficio in busta mensile: circa 11-12 euro netti in più

    Quando conviene una verifica

    Per un calcolo preciso del risparmio IRPEF nel tuo caso specifico: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica la nuova aliquota IRPEF del 33%?

    La riduzione dell’aliquota IRPEF al 33% per il secondo scaglione è in vigore dal 1° gennaio 2026, per effetto del comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). I lavoratori dipendenti vedranno la variazione già nelle buste paga di gennaio 2026, mentre i titolari di partita IVA la riscontreranno nel modello Redditi PF presentato nel 2027.

    Qual è il risparmio massimo ottenibile con la nuova aliquota al 33%?

    Il risparmio massimo riguarda chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, poiché l’intero secondo scaglione (22.000 euro: differenza tra 50.000 e 28.000) è tassato al 33% anziché al 35%. La riduzione di due punti percentuali su 22.000 euro produce un risparmio massimo di 440 euro annui. Chi guadagna tra 28.001 e 50.000 euro risparmia una quota proporzionalmente inferiore in base alla quota di reddito effettivamente nel secondo scaglione.

    Con 35.000 euro di reddito, il risparmio riguarda tutto il reddito o solo una parte?

    La riduzione al 33% si applica soltanto alla quota di reddito che cade nel secondo scaglione, cioè alla parte compresa tra 28.001 e 35.000 euro. Nel caso di un reddito di 35.000 euro, la quota soggetta al nuovo 33% è di circa 7.000 euro. Il risparmio è pari al 2% di quella quota, ossia circa 140 euro annui. Il primo scaglione fino a 28.000 euro rimane tassato al 23%.

    La riduzione dell'aliquota vale anche per i redditi da lavoro autonomo?

    Sì, la modifica riguarda l’imposta sul reddito delle persone fisiche in generale, indipendentemente dalla categoria reddituale. Lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari di redditi fondiari o diversi beneficiano del nuovo 33% sulla quota di reddito complessivo imponibile che ricade nel secondo scaglione.

    La modifica dell'aliquota influisce sugli acconti IRPEF 2026?

    Per i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA, il calcolo degli acconti IRPEF 2026 (giugno e novembre 2026) può essere effettuato con il metodo previsionale, tenendo conto della nuova aliquota al 33% sul secondo scaglione. In tal caso gli acconti saranno inferiori rispetto al metodo storico calcolato sull’imposta 2025. È opportuno verificare con il proprio consulente fiscale quale metodo risulta più vantaggioso.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus e art. 1 T.U.B..

  • Tredicesima 2026: come viene tassata? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Soglia di accesso: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
    • Soggetti obbligati: sostituti d’imposta del settore privato (escluse le attivita’ di cui al comma 18).
    • Cambio di datore di lavoro: il lavoratore attesta per iscritto il reddito 2025 se il sostituto e’ diverso da quello che ha rilasciato la CU.
    • Esclusioni: compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, anche se denominati maggiorazioni o indennita’.
    • Contributi previdenziali: restano applicabili le regole ordinarie, salvo CCNL o normativa speciale.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 sulla tredicesima mensilita’ e’ applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei lavoratori dipendenti il cui reddito 2025 non ha superato 40.000 euro. Sono esclusi i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennita’, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

    Approfondimento normativo completo: Comma 11 LB 2026: ambito sostituti d’imposta tredicesime.

    Tredicesima 2026: che cosa cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce, ai commi 10 e 11, un regime di imposta sostitutiva applicabile alla tredicesima mensilita’ per i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta di una misura che incide direttamente sul meccanismo di prelievo fiscale sulla gratifica natalizia, affidando al sostituto d’imposta il compito di applicare il regime agevolato in busta paga.

    Il perimetro soggettivo e’ preciso: possono beneficiare dell’imposta sostitutiva solo i lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente nell’anno 2025 non ha superato 40.000 euro. La verifica di questo limite avviene attraverso la certificazione unica (CU) gia’ rilasciata dal sostituto d’imposta. In caso di cambiamento di datore di lavoro nel corso del 2025 o nel 2026, il lavoratore e’ tenuto ad attestare per iscritto il proprio reddito dell’anno precedente affinche’ il nuovo sostituto possa operare correttamente.

    E’ importante comprendere anche i confini dell’agevolazione: il comma 11 esclude espressamente dall’ambito dell’imposta sostitutiva i compensi che, sebbene denominati come maggiorazioni o indennita’, hanno la funzione di sostituire la retribuzione ordinaria. Sul versante contributivo, nulla cambia: le regole ordinarie in materia previdenziale e assistenziale restano pienamente operative, fatte salve eventuali deroghe previste dai contratti collettivi o dalla normativa vigente.

    Cosa controllare in busta paga a dicembre 2026

    • Verifica che il sostituto d’imposta abbia applicato il regime sostitutivo sulla voce ‘tredicesima’.
    • Controlla che il tuo reddito di lavoro dipendente 2025 risulti correttamente indicato (o attestato per iscritto se hai cambiato datore).
    • Assicurati che eventuali indennita’ che integrano la retribuzione ordinaria non siano state erroneamente incluse nella base agevolata.
    • Verifica che le voci contributive (INPS) siano calcolate secondo le regole ordinarie, indipendentemente dall’imposta sostitutiva.
    • In caso di dubbio sul regime applicato, richiedi al datore di lavoro o al CAF copia del prospetto di calcolo della tredicesima.

    Caso 1: Tizio, impiegato con reddito 2025 di 28.000 euro

    Scenario. Tizio lavora come impiegato amministrativo in una societa’ di servizi del settore privato. Il suo reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU rilasciata dallo stesso datore, e’ pari a 28.000 euro, ampiamente al di sotto della soglia di 40.000 euro prevista dal comma 11 della legge di bilancio 2026. La tredicesima maturata e’ proporzionale alla retribuzione mensile lorda di circa 2.333 euro.

    Come si legge in pratica. Poiche’ Tizio soddisfa il requisito reddituale e il suo datore di lavoro rientra nel settore privato, il sostituto d’imposta applica sulla tredicesima il regime di imposta sostitutiva previsto dal comma 10, senza necessita’ di alcuna comunicazione scritta da parte del lavoratore (la CU 2025 e’ gia’ in possesso dello stesso sostituto). I contributi previdenziali sulla tredicesima restano calcolati con le aliquote ordinarie, in linea con quanto disposto dal comma 11. Il risultato pratico per Tizio e’ che la tredicesima subisce un prelievo fiscale secondo il meccanismo sostitutivo e non attraverso la tassazione ordinaria IRPEF a scaglioni sul totale del reddito dell’anno.

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito lavoro dipendente 2025: 28.000 euro (sotto soglia 40.000).
    • Sostituto d’imposta: invariato rispetto al 2025, CU gia’ disponibile.
    • Regime applicato: imposta sostitutiva comma 10 sulla tredicesima.
    • Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie sulla tredicesima.
    • Adempimento Tizio: nessuna attestazione scritta richiesta.

    Caso 2: Caia, operaia che ha cambiato azienda a marzo 2026

    Scenario. Caia ha lavorato fino a febbraio 2026 presso un’azienda manifatturiera e da marzo 2026 ha iniziato un nuovo rapporto con un’altra impresa privata. Il suo reddito di lavoro dipendente 2025, risultante dalla CU rilasciata dal vecchio datore, e’ pari a 31.500 euro. Il nuovo sostituto d’imposta non dispone della CU 2025 di Caia, in quanto non era il suo datore di lavoro in quell’anno.

    Come si legge in pratica. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede espressamente questo caso: quando il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non coincide con quello che ha rilasciato la CU 2025, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2025. Caia dovra’ quindi fornire alla nuova azienda una dichiarazione scritta attestante il reddito 2025 di 31.500 euro. Solo a seguito di questa attestazione il nuovo sostituto potra’ correttamente applicare il regime sostitutivo sulla tredicesima di dicembre 2026, fermo restando il calcolo contributivo secondo le regole ordinarie.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito lavoro dipendente 2025: 31.500 euro (sotto soglia 40.000).
    • Nuovo sostituto d’imposta: diverso da quello che ha rilasciato la CU 2025.
    • Adempimento Caia: attestazione scritta del reddito 2025 al nuovo datore.
    • Regime applicato: imposta sostitutiva comma 10 (previa attestazione).
    • Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie sulla tredicesima.

    Caso 3: Sempronio, quadro con reddito 2025 di 43.000 euro

    Scenario. Sempronio e’ un quadro commerciale con una retribuzione annua lorda che nel 2025 ha raggiunto 43.000 euro di reddito di lavoro dipendente. La sua azienda appartiene al settore privato e non rientra nelle esclusioni del comma 18. La tredicesima lorda maturata e’ pari a circa 3.583 euro, calcolata sulla retribuzione mensile lorda.

    Come si legge in pratica. Il reddito di lavoro dipendente 2025 di Sempronio supera la soglia di 40.000 euro fissata dal comma 11 della legge di bilancio 2026. Ne consegue che il sostituto d’imposta non puo’ applicare il regime di imposta sostitutiva previsto dal comma 10 sulla tredicesima. La tredicesima di Sempronio sara’ quindi assoggettata alla tassazione ordinaria IRPEF secondo le regole generali. Il risparmio fiscale derivante dal regime sostitutivo non e’ accessibile a Sempronio, che si trova oltre il limite reddituale previsto dalla norma. Nessuna azione e’ richiesta da parte sua: il sostituto d’imposta opera secondo le regole ordinarie in via automatica.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito lavoro dipendente 2025: 43.000 euro (oltre soglia 40.000).
    • Regime applicato: tassazione IRPEF ordinaria sulla tredicesima.
    • Imposta sostitutiva comma 10: non applicabile per superamento soglia.
    • Adempimento Sempronio: nessuno; il sostituto opera automaticamente.
    • Contributi INPS: calcolati con aliquote ordinarie, invariati.

    Quando conviene una verifica

    Se hai dubbi sul regime fiscale applicato alla tua tredicesima, un consulente del lavoro puo’ verificare la correttezza del calcolo. Parla con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi applica l'imposta sostitutiva sulla tredicesima nel 2026?

    Secondo il comma 11 della legge di bilancio 2026, l’imposta sostitutiva prevista dal comma 10 e’ applicata direttamente dal sostituto d’imposta del settore privato. Il lavoratore non deve presentare alcuna istanza: il datore di lavoro opera d’ufficio sulla busta paga di dicembre, verificando il requisito reddituale attraverso la certificazione unica 2025 gia’ in suo possesso.

    Che cosa succede se ho cambiato datore di lavoro nel 2025 o nel 2026?

    Il comma 11 della legge di bilancio 2026 prevede espressamente che, quando il sostituto d’imposta che deve applicare l’imposta sostitutiva non coincide con quello che ha rilasciato la certificazione unica 2025, il lavoratore attesta per iscritto il proprio reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Senza questa attestazione il sostituto non puo’ applicare correttamente il regime agevolato.

    Le indennita' di turno o di reperibilita' rientrano nella base agevolata?

    No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 esclude espressamente dall’ambito dell’imposta sostitutiva i compensi che, anche se denominati maggiorazioni o indennita’, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Le indennita’ di turno o di reperibilita’ che hanno tale funzione sostitutiva non concorrono alla base dell’imposta sostitutiva. E’ opportuno verificare la natura di ogni voce retributiva con il proprio datore di lavoro o con un consulente.

    I premi di risultato incidono sulla verifica della soglia dei 40.000 euro?

    No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 stabilisce che, ai fini del limite annuo di cui al comma 10, non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati al regime agevolato previsto dall’articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Questo significa che chi percepisce un premio di risultato tassato separatamente non lo somma al reddito ai fini della soglia di 40.000 euro.

    I contributi previdenziali sulla tredicesima cambiano con la nuova norma?

    No. Il comma 11 della legge di bilancio 2026 chiarisce esplicitamente che restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale. L’imposta sostitutiva riguarda esclusivamente il prelievo fiscale (IRPEF) e non incide sul calcolo dei contributi INPS. Fanno eccezione le deroghe eventualmente previste dai contratti collettivi o dalla normativa di settore vigente.

  • ISEE sopra 40.000 euro: quanto Assegno unico prendo nel 2026? esempio

    In sintesi

    • L’assegno unico non ha un tetto ISEE di accesso: spetta anche con ISEE alto o assente, all’importo minimo di 58,30 euro al mese per figlio minorenne nel 2026
    • L’importo massimo 2026 è 203,80 euro al mese per figlio minorenne, con ISEE fino a circa 17.444 euro; oltre 46.582,71 euro di ISEE si riceve il minimo (circ. INPS 7/2026)
    • Il comma 208 della LB 2026 non introduce una soglia di accesso: porta a 91.500 euro la franchigia sull’abitazione principale nel calcolo ISEE, quindi può far scendere il tuo ISEE
    • Con un ISEE più basso si sale di fascia: conviene presentare la DSU 2026 anche a chi finora riteneva inutile farlo
    • DSU presentata entro il 30 giugno 2026: l’INPS ricalcola con arretrati da marzo

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 208 della L. 199/2025 innalza a 91.500 euro (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo) la franchigia sul valore dell’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE, e rafforza le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli. Vale per assegno unico, bonus nido, bonus nuovi nati, ADI e SFL, in attesa dell’aggiornamento del DPCM 159/2013.

    Approfondimento normativo completo: Comma 208 LB26: ISEE prestazioni familiari, franchigia casa a 91.500 euro.

    ISEE sopra 40.000 euro e Assegno unico: cosa spetta davvero nel 2026

    Partiamo dal punto fermo che sfugge a molti: l’assegno unico e universale (D.Lgs. 230/2021) è, appunto, universale. Non esiste un ISEE oltre il quale la prestazione viene negata: chi supera le soglie delle tabelle INPS, o non presenta affatto l’ISEE, riceve comunque la quota minima. Per il 2026, dopo la rivalutazione dell’1,4% (circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026), la quota base per ciascun figlio minorenne va da un massimo di 203,80 euro al mese (ISEE fino a circa 17.444 euro) a un minimo di 58,30 euro al mese (ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro, oppure assente). Tra le due soglie l’importo decresce gradualmente.

    Chi ha un ISEE tra 40.000 e 46.582,71 euro si colloca quindi nella parte bassa della curva, ma sopra il minimo; chi sta oltre 46.582,71 euro prende 58,30 euro al mese per figlio minorenne, più le eventuali maggiorazioni (figli successivi al secondo, figli con disabilità, entrambi i genitori titolari di reddito, madri under 21).

    La novità 2026 che può cambiare le cifre non è una nuova soglia di accesso, ma il calcolo dell’ISEE stesso. Il comma 208 della L. 199/2025 introduce, per le prestazioni familiari, una franchigia sull’abitazione principale di 91.500 euro (120.000 nei capoluoghi di città metropolitane, aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo): una parte molto più ampia del valore della casa non concorre più al patrimonio immobiliare. In più, per i nuclei con due o più figli le maggiorazioni della scala di equivalenza salgono (0,1 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque). Risultato: a parità di redditi e patrimoni, l’ISEE calcolato nel 2026 per l’assegno unico può risultare sensibilmente più basso di quello del 2025, facendo salire l’importo mensile. Per gennaio e febbraio 2026 l’INPS ha usato l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025; il nuovo indicatore produce effetti da marzo.

    Checklist per non perdere importi

    • Presentare la DSU 2026 anche se in passato l’ISEE era “troppo alto”: con franchigia casa e nuova scala di equivalenza può scendere;
    • Farlo entro il 30 giugno 2026: l’INPS ricalcola gli importi con arretrati da marzo;
    • Verificare l’importo per fascia con il simulatore INPS o presso un CAF/patronato;
    • Controllare che la domanda di assegno unico risulti attiva (non va rifatta ogni anno se già accolta);
    • Ricordare che senza ISEE aggiornato da marzo si riceve l’importo minimo di 58,30 euro per figlio minorenne.

    Caso 1: famiglia con ISEE 42.000 euro e due figli minori

    Scenario. Tizio e Caia, coniugi proprietari della casa in cui vivono, hanno un ISEE 2025 di 42.000 euro e due figli di 4 e 7 anni. Vogliono capire quanto assegno spetta nel 2026.

    Come si legge in pratica. Con ISEE tra 40.000 e 46.582,71 euro l’importo per figlio è vicino al minimo ma non azzerato: l’assegno spetta comunque per entrambi i figli. Il punto interessante è la nuova DSU: con la franchigia a 91.500 euro buona parte del valore della casa esce dal patrimonio ISEE e, con due figli, la scala di equivalenza è rafforzata (+0,1). Se il nuovo ISEE scendesse, per ipotesi, verso 38.000 euro, l’importo mensile per figlio salirebbe rispetto al 2025. La cifra esatta dipende dalla tabella della circolare INPS 7/2026: va verificata con il simulatore o presso un CAF.

    Riepilogo Caso 1

    • ISEE 2025: 42.000 euro – fascia bassa della curva, importo sopra il minimo
    • Assegno: spetta per entrambi i figli in ogni caso
    • Nuova DSU 2026: franchigia casa 91.500 euro + scala di equivalenza rafforzata per due figli
    • Possibile effetto: ISEE più basso, importo mensile più alto da marzo
    • Scadenza utile: DSU entro il 30 giugno 2026 per gli arretrati da marzo

    Caso 2: genitore solo con ISEE 38.000 euro e un figlio

    Scenario. Sempronio è un genitore solo con un figlio di 11 anni. Il suo ISEE 2025 è 38.000 euro; in passato percepiva un assegno ridotto.

    Come si legge in pratica. Con ISEE 38.000 euro l’importo si colloca tra il minimo di 58,30 e il massimo di 203,80 euro mensili, nella parte discendente della curva. Se Sempronio è proprietario dell’abitazione, la nuova franchigia può abbassare l’ISEE 2026 e far salire l’importo; se vive in un capoluogo di città metropolitana la franchigia arriva a 120.000 euro. La domanda già attiva non va rifatta: basta la DSU aggiornata.

    Riepilogo Caso 2

    • ISEE 38.000 euro: fascia intermedia, importo tra 58,30 e 203,80 euro/mese
    • Domanda: già attiva, non va ripresentata
    • DSU 2026: da presentare entro il 30 giugno per il ricalcolo con arretrati da marzo
    • Franchigia casa: 91.500 euro (120.000 nei capoluoghi metropolitani)
    • Verifica importi: simulatore INPS o CAF/patronato

    Caso 3: famiglia con ISEE 55.000 euro e tre figli

    Scenario. Caio e Caia hanno tre figli di 2, 5 e 13 anni e un ISEE 2025 di 55.000 euro. Ritenevano di non avere diritto a nulla di significativo.

    Come si legge in pratica. Anche sopra 46.582,71 euro l’assegno spetta: quota base minima di 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne, più la maggiorazione per i figli successivi al secondo. Con tre figli, però, il nuovo calcolo ISEE è particolarmente favorevole: maggiorazione della scala di equivalenza a 0,25 e franchigia casa aumentata di 2.500 euro per ogni figlio oltre il primo. Se il nuovo ISEE scendesse sotto 46.582,71 euro, la famiglia uscirebbe dal minimo e gli importi crescerebbero per tutti e tre i figli. Per il figlio di 2 anni, se nato dal 2025 in poi e con ISEE fino a 40.000 euro, va verificato anche il bonus nido e, per i nati dal 2025, il bonus nuovi nati da 1.000 euro (art. 1, co. 206, L. 207/2024).

    Riepilogo Caso 3

    • ISEE 55.000 euro: oltre la soglia tabellare, ma l’assegno spetta comunque al minimo
    • Quota base: 58,30 euro/mese per ciascun figlio minorenne + maggiorazione dal terzo figlio
    • Nuovo ISEE 2026: scala di equivalenza 0,25 con tre figli + franchigia casa maggiorata
    • Possibile uscita dal minimo se l’ISEE ricalcolato scende sotto 46.582,71 euro
    • Da verificare: bonus nido e bonus nuovi nati per il figlio più piccolo

    Quando conviene una verifica

    Il ricalcolo dell’ISEE 2026 con le nuove regole può cambiare la fascia di appartenenza: un CAF o un patronato può elaborare la DSU aggiornata e stimare l’importo spettante con le tabelle della circolare INPS 7/2026.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Con un ISEE sopra 46.582,71 euro perdo l’assegno unico nel 2026?

    No. L’assegno unico non ha un tetto ISEE: oltre 46.582,71 euro (o senza ISEE) spetta l’importo minimo, pari nel 2026 a 58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne, oltre alle eventuali maggiorazioni. Nessun ISEE, per quanto alto, fa perdere la prestazione.

    Cos’è davvero la soglia di 91.500 euro introdotta dalla Legge di Bilancio 2026?

    Non è una soglia di accesso alle prestazioni: è la nuova franchigia sul valore dell’abitazione principale nel calcolo del patrimonio ISEE (art. 5, co. 2, DPCM 159/2013), elevata a 120.000 euro nei capoluoghi di città metropolitane e aumentata di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Serve ad abbassare l’ISEE delle famiglie proprietarie della casa in cui vivono.

    Devo rifare la domanda di assegno unico per il 2026?

    No, se la domanda è già stata accolta resta attiva. Va invece presentata la DSU 2026: entro il 30 giugno l’INPS ricalcola gli importi con gli arretrati da marzo; senza ISEE aggiornato, da marzo si riceve l’importo minimo.

    Quanto prende nel 2026 chi ha l’ISEE più basso?

    Con ISEE fino a circa 17.444 euro la quota base è di 203,80 euro al mese per ciascun figlio minorenne (circolare INPS 7/2026, rivalutazione +1,4%), a cui si aggiungono le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 230/2021.

    Da leggere insieme

  • Donazione vs testamento: differenze legittima e revoca

    La donazione e il testamento sono i due strumenti principali per trasferire ricchezza a titolo gratuito. La donazione opera tra vivi e produce effetti immediati; il testamento opera mortis causa e produce effetto solo al decesso del disponente. Entrambi incontrano il limite delle quote di legittima riservate ai legittimari. La scelta tra l uno e l altro istituto, o la loro combinazione, e cuore della pianificazione successoria. Questa guida confronta forma, effetti, revocabilita, fiscalita e tutele dei legittimari.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Donazione Testamento
    Norma di riferimento artt. 769-809 c.c. artt. 587-712 c.c.
    Momento dell effetto Immediato, tra vivi Al decesso del testatore (mortis causa)
    Forma Atto pubblico notarile con due testimoni (modico valore: traditio) Olografo, pubblico, segreto
    Revocabilita Solo per ingratitudine o sopravvenienza figli (artt. 800-803) Sempre revocabile fino alla morte
    Lesione legittima Soggetta a riduzione su domanda dei legittimari Soggetta a riduzione su domanda dei legittimari
    Imposta Imposta di donazione (4-8% con franchigie) Imposta di successione (4-8% con franchigie)
    Effetto su patrimonio donante Riduzione immediata Nessun effetto fino al decesso
    Capacita Capacita di agire Capacita di intendere e volere; minimo 18 anni o emancipato per olografo

    Donazione: caratteristiche e disciplina

    La donazione e il contratto con cui una parte (donante) arricchisce per spirito di liberalita un altra parte (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto o assumendo un obbligazione (art. 769 c.c.). E un contratto e richiede percio l accettazione del donatario. Per le donazioni eccedenti il modico valore (art. 783 c.c.) e prescritta la forma dell atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullita (art. 782 c.c.). Le donazioni di modico valore di beni mobili si perfezionano con la sola traditio. Sono donazioni anche le liberalita indirette: pagamento di un debito altrui, intestazione di immobile a terzi, contratto a favore di terzi.

    La donazione e di regola irrevocabile: il donante non puo ripensarci. Le sole cause di revocabilita sono l ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) e la sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). Cio rende la donazione particolarmente delicata: chi dona ora non puo riprendersi domani. Le donazioni effettuate dal de cuius nel corso della vita sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) al momento dell apertura della successione tra coeredi legittimari, salvo dispensa, e ad azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.) se ledono la quota dei legittimari. La donazione di immobili lascia il donatario in posizione di proprieta apparentemente piena ma giuridicamente esposta: il legittimario leso puo agire entro 10 anni dall apertura della successione, e in alcuni casi recuperare l immobile presso terzi acquirenti.

    Testamento: caratteristiche e disciplina

    Il testamento e l atto unilaterale con cui taluno dispone, per il tempo in cui avra cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.). E personalissimo, revocabile fino all ultimo istante, formale. Le forme tipiche sono tre: olografo (scritto interamente di pugno, datato e sottoscritto dal testatore, art. 602 c.c.); pubblico (ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, art. 603 c.c.); segreto (consegnato sigillato al notaio, art. 604 c.c.). La forma e prescritta a pena di nullita. Il testamento orale e estraneo all ordinamento, salve le ipotesi eccezionali del testamento per circostanze speciali (art. 609 c.c.: pericolo di vita, navigazione, missione militare).

    Il testatore puo disporre dei propri beni nei limiti della quota disponibile. La quota indisponibile e quella di riserva (legittima) spettante ai legittimari ex art. 536 c.c.: coniuge, figli, in mancanza di figli ascendenti. Le proporzioni di legittima sono fissate dagli artt. 537-542 c.c.: ad esempio, in presenza di coniuge e un figlio la legittima e per ciascuno un terzo, restando un terzo disponibile. Le disposizioni che eccedono la disponibile sono soggette ad azione di riduzione: il legittimario leso puo agire in giudizio per ottenere la propria quota. Il testamento e sempre revocabile e modificabile fino al decesso; un nuovo testamento revoca quello anteriore in quanto incompatibile (art. 682 c.c.). Esiste anche il patto successorio rinunciativo o dispositivo, ma e vietato dall art. 458 c.c. (con la nota eccezione del patto di famiglia, artt. 768-bis ss.).

    Quando conviene donare e quando lasciare per testamento

    La donazione e indicata quando si vuole vedere immediatamente il beneficiario godere del bene e quando si ha sicurezza definitiva della scelta. Tizio dona oggi al figlio Caio la nuda proprieta dell appartamento riservandosi l usufrutto vitalizio: il figlio entra subito nella proprieta (gravata) e alla morte di Tizio consolida la pienezza. Lo strumento e ottimale per passaggio generazionale di immobili e di partecipazioni societarie, soprattutto in combinazione con il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) che consente al titolare di azienda di trasferirla a uno dei figli con riconoscimento immediato della quota di legittima agli altri.

    Il testamento e preferibile quando si vuole mantenere flessibilita: il testatore puo modificare le proprie volonta in ogni momento al variare della situazione familiare e patrimoniale. Caia, vedova con tre figli, redige testamento olografo che attribuisce la casa di vacanza al figlio meno abbiente e la quota disponibile alla nipote nubile. Se nei dieci anni successivi un figlio sposa una persona ostile, Caia revoca o sostituisce il testamento. Il testamento si presta anche a disporre di beni che si avranno solo in futuro (eredita, investimenti). Spesso le due tecniche si combinano: donazioni anticipate per gli immobili strategici, testamento per il resto. Importante verificare che le donazioni non ledano le quote di legittima dei legittimari pretermessi o esclusi, altrimenti la donazione sara soggetta a riduzione.

    Costi, tempi e procedura

    La donazione richiede atto pubblico notarile con due testimoni. Onorari notaio indicativi 1.500-3.500 euro per donazione immobiliare di media consistenza, oltre imposte. Per donazioni tra parenti in linea retta (genitore-figlio) e tra coniugi opera la franchigia di 1 milione di euro per beneficiario; tra fratelli 100.000 euro; verso altri parenti franchigia 100.000 ma aliquota 6%; verso estranei 8% senza franchigia. Imposte ipotecaria e catastale 2% e 1% sul valore del bene immobile, ridotte a 200 euro fisse per la prima casa del donatario. Il testamento olografo non ha costi diretti (basta carta e penna); la pubblicazione del testamento olografo dopo il decesso richiede atto notarile (300-700 euro). Il testamento pubblico ha onorari notarili da 400 a 1.500 euro. La successione e tassata in modo analogo alla donazione: stesse aliquote e franchigie, applicate al patrimonio relitto al netto delle passivita.

    Forme del testamento e validita

    Il testamento olografo (art. 602 c.c.) e la forma piu economica e diffusa: deve essere scritto per intero di pugno dal testatore, datato e sottoscritto. La mancanza di uno solo di questi requisiti comporta la nullita assoluta dell intero testamento. La scrittura deve essere personale, non e ammessa la dattilografia o l intervento di altra mano (salvo eccezioni di assistenza materiale puramente meccanica). La data deve essere certa e completa di anno, mese e giorno. La sottoscrizione deve essere ai piedi del testo. Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) e ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni: e la forma piu sicura ma comporta costi notarili. Il testamento segreto (art. 604 c.c.) e consegnato sigillato al notaio; e rara ipotesi residuale.

    La revoca del testamento puo essere espressa (nuovo testamento o atto pubblico di revoca) o tacita per incompatibilita con un testamento posteriore (art. 682 c.c.). Il distruzione materiale del testamento olografo da parte del testatore equivale a revoca. La revoca puo essere globale o parziale. La revoca della revoca non fa rivivere il testamento originario salvo espressa dichiarazione. Il testamento e atto strettamente personale: non e ammessa rappresentanza, ne procura per testare, ne il testamento congiuntivo (due persone nello stesso documento).

    Patto di famiglia e divieto di patti successori

    L art. 458 c.c. sancisce il divieto generale di patti successori: e nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione, rinuncia a un eredita o dispone di diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. L unica eccezione legale e il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c., introdotto dalla L. 55/2006): contratto con cui l imprenditore trasferisce in tutto o in parte l azienda o le partecipazioni societarie a uno o piu discendenti, con liquidazione immediata in denaro o in natura dei legittimari non assegnatari. Il patto di famiglia consente la continuita aziendale evitando la frammentazione successoria e blocca le successive azioni di riduzione e collazione per i beni gia oggetto del patto. Richiede atto pubblico notarile e la partecipazione di tutti i legittimari.

    Azione di riduzione e tutela dei legittimari

    I legittimari (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli) hanno diritto a una quota indisponibile dell asse ereditario (artt. 536-542 c.c.). Se le disposizioni testamentarie o le donazioni in vita ledono questa quota, il legittimario puo agire in riduzione ex art. 553 c.c. entro 10 anni dall apertura della successione. La riduzione opera in ordine: prima le disposizioni testamentarie (proporzionalmente), poi le donazioni partendo dalla piu recente verso le piu remote. Per le donazioni immobiliari opera anche l art. 563 c.c. che consente al legittimario di recuperare l immobile presso il terzo acquirente, con limiti temporali. Per questo la donazione immobiliare resta giuridicamente vulnerabile per 20 anni dalla trascrizione, salvo il consenso preventivo dei legittimari (impossibile per il divieto di patti successori). La consulenza notarile e essenziale per valutare il rischio e individuare strumenti correttivi.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra donazione e testamento?

    La donazione e un contratto tra vivi: produce effetto immediato e arricchisce subito il donatario. Il testamento e atto unilaterale mortis causa: produce effetto solo al decesso del testatore. La donazione e di regola irrevocabile (salvo ingratitudine o sopravvenienza figli); il testamento e sempre revocabile e modificabile fino all ultimo respiro. Entrambi incontrano il limite delle quote di legittima.

    Quale costa di meno tra donazione e testamento?

    Nel rapporto tra parenti in linea retta con franchigie ampie (1 milione di euro), gli importi di imposta sono spesso simili. La donazione richiede sempre atto pubblico notarile (costo immediato 1.500-3.500 euro); il testamento olografo e gratuito ma richiede una pubblicazione notarile alla morte (300-700 euro). Il testamento pubblico costa 400-1.500 euro al momento della redazione. In ottica fiscale, scegliere donazione vs testamento incide poco; incide molto sulla irrevocabilita e sulla flessibilita.

    Si puo revocare una donazione gia fatta?

    Solo in due ipotesi tassative. Per ingratitudine ex art. 801 c.c.: condotte del donatario che integrano gravi offese, oltre a omicidio o tentato omicidio del donante. Per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c.: nascita di un figlio del donante non esistente al momento della donazione, riconosciuto o adottato. Negli altri casi la donazione e irrevocabile, salvo invalidita o lesione di legittima azionata dai legittimari.

    Cosa accade se la donazione lede la quota di legittima?

    Il legittimario leso puo agire in riduzione entro 10 anni dall apertura della successione (artt. 553 ss. c.c.). L azione di riduzione e personale del legittimario e mira a ricostruire la quota di riserva. Se la massa attiva non basta, si riducono prima le disposizioni testamentarie, poi le donazioni partendo dalla piu recente. La riduzione di donazioni immobiliari puo in alcuni casi recuperare il bene presso terzi acquirenti, salvo limiti del registro e prescrizione.

    Si possono fare entrambe le cose: donare e poi disporre per testamento?

    Si, la combinazione e la prassi della pianificazione successoria. Si donano oggi gli immobili strategici (o le aziende, con patto di famiglia) e si destina con testamento la parte residua. Importante coordinare i due strumenti per non sforare la quota disponibile: ogni donazione e collazionabile alla successione e va computata nel calcolo della legittima. La consulenza notarile e raccomandata per evitare azioni di riduzione successive.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • CCNL Editoria Libraria: welfare e sanità integrativa

    CCNL Editoria Libraria

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL Editoria Libraria

    Il welfare contrattuale e la sanità integrativa sono diventati componenti strutturali dei contratti collettivi del settore editoriale. Integrano le tutele di legge con coperture sanitarie, sostegno alla genitorialità e forme di previdenza complementare, godendo di un regime fiscale agevolato che rende le prestazioni economicamente vantaggiose sia per i lavoratori sia per le aziende.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria può prevedere un fondo di sanità integrativa di settore, a cui il datore versa un contributo per ciascun dipendente, e un fondo di previdenza complementare. Le prestazioni di welfare aziendale (servizi alla persona, sostegno alla genitorialità, formazione) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti del TUIR, purché offerte alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. I piani di welfare possono essere costruiti su piattaforme digitali che consentono ai dipendenti di scegliere tra diversi panieri di servizi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cos’è il welfare contrattuale: definizione e fonti

    Per welfare contrattuale si intende l’insieme delle prestazioni non monetarie (o monetarie ma destinate a finalità specifiche) che il datore di lavoro eroga ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sulla base di previsioni del CCNL o di accordi aziendali di secondo livello. La distinzione rispetto alla retribuzione ordinaria è fondamentale ai fini fiscali: le prestazioni di welfare sono in larga misura esenti da IRPEF e da contributi previdenziali, mentre la retribuzione ordinaria è integralmente soggetta a tassazione.

    Le fonti del welfare per i dipendenti dell’editoria libraria sono:

    • Il CCNL di settore: fissa le prestazioni minime (sanità integrativa, previdenza complementare, eventuali permessi aggiuntivi) che il datore deve garantire a tutti i dipendenti rientranti nell’ambito applicativo;
    • La contrattazione aziendale di secondo livello: può ampliare le prestazioni di base del CCNL, introdurre piani di welfare flessibili (flexible benefit) e convertire i premi di risultato in prestazioni di welfare;
    • La scelta unilaterale del datore: per le aziende non coperte da contrattazione di secondo livello, il datore può istituire un piano di welfare unilaterale nel rispetto dei limiti del TUIR.

    La sanità integrativa di settore

    La sanità integrativa è la componente di welfare più diffusa nei settori dei media, dell’editoria e della comunicazione. Il CCNL Editoria Libraria può prevedere l’iscrizione obbligatoria dei dipendenti (e, a certe condizioni, dei loro familiari a carico) a un fondo sanitario integrativo di settore, alimentato da contributi del datore e, eventualmente, del lavoratore.

    Le prestazioni tipicamente coperte dai fondi di sanità integrativa di settore includono:

    • Visite specialistiche e diagnostica strumentale non urgente (TAC, risonanze magnetiche, ecografie);
    • Cure odontoiatriche (protesi dentarie, apparecchi ortodontici per i figli, devitalizzazioni);
    • Ricoveri ospedalieri in regime di elezione (rimborso ticket, differenza di classe, spese accessorie);
    • Interventi chirurgici in regime extra-SSN o intramoenia;
    • Spese per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto;
    • Assistenza psicologica e supporto alla salute mentale (introdotto da alcuni fondi dopo la pandemia).

    I massimali di rimborso, le franchigie e le prestazioni escluse sono stabiliti dal regolamento del fondo di riferimento del CCNL Editoria Libraria. Per i dettagli aggiornati si rinvia al regolamento del fondo e al testo contrattuale vigente.

    Regime fiscale dei contributi sanitari

    I contributi versati dal datore a fondi di sanità integrativa di settore sono esenti da tassazione IRPEF in capo al lavoratore e da contribuzione previdenziale, nei limiti stabiliti dall’art. 51, co. 2, lett. a), TUIR (soglia aggiornata annualmente). La quota eccedente il limite concorre al reddito di lavoro dipendente del lavoratore ed è soggetta a tassazione ordinaria.

    La previdenza complementare di settore

    La previdenza complementare è lo strumento attraverso cui il lavoratore accumula un capitale destinato a integrare la pensione pubblica obbligatoria, progressivamente meno generosa per le nuove generazioni con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il d.lgs. 252/2005 ne disciplina il quadro normativo generale.

    Il CCNL può designare un fondo pensione negoziale di settore a cui il datore versa:

    • Il contributo datoriale (percentuale della retribuzione fissata dal CCNL);
    • Il TFR del lavoratore che ha scelto di destinarlo alla previdenza complementare;
    • Il contributo del lavoratore (facoltativo, ma spesso richiesto per attivare il contributo datoriale).

    I vantaggi della previdenza complementare rispetto al mantenimento del TFR in azienda sono:

    • Fiscalità agevolata sulle prestazioni pensionistiche: aliquota al 15%, riducibile fino al 9% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo (fino a un massimo di 6 punti percentuali di riduzione);
    • Contributo datoriale aggiuntivo: accessibile solo ai lavoratori aderenti;
    • Portabilità della posizione individuale in caso di cambio di azienda nel settore.

    Il welfare flessibile: la piattaforma di flexible benefit

    Le case editrici di medie e grandi dimensioni tendono sempre più a erogare il welfare attraverso piattaforme digitali di flexible benefit che permettono al dipendente di scegliere tra un catalogo di prestazioni, in base alle proprie esigenze. Il credito welfare (espresso in punti o in valore monetario nominale) può essere convertito in:

    • Rimborso di spese scolastiche o universitarie per i figli;
    • Contributo per l’asilo nido;
    • Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
    • Buoni acquisto per libri, cultura e formazione (coerenti con la vocazione del settore);
    • Check-up medici preventivi;
    • Attività sportive e benessere fisico.

    La normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR) elenca le categorie di prestazioni esenti: le condizioni di esenzione dipendono dalla natura della prestazione e non dal canale (piattaforma digitale o rimborso diretto).

    Permessi aggiuntivi e sostegno alla genitorialità

    Il welfare contrattuale nel settore editoriale librario può includere anche istituti che integrano i minimi di legge in materia di genitorialità e conciliazione vita-lavoro:

    • Permessi per visite mediche: il CCNL può garantire permessi retribuiti aggiuntivi rispetto ai minimi di legge per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri programmati;
    • Sostegno economico alla genitorialità: contributi per asili nido, babysitter o centri estivi, erogabili in forma di voucher esenti da tassazione nei limiti dell’art. 51 TUIR;
    • Flessibilità oraria strutturata: accordi aziendali di smart working o flessibilità degli orari, particolarmente diffusi nel settore editoriale dopo la pandemia;
    • Congedi aggiuntivi per caregiver: permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità o anziani non autosufficienti, in aggiunta ai permessi ex l. 104/1992.

    La conversione dei premi di risultato in welfare

    Una delle più significative evoluzioni del welfare aziendale è la possibilità, introdotta dalla l. 208/2015 e consolidata nelle successive leggi di bilancio, di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare. In tal caso il lavoratore rinuncia alla corresponsione in denaro del premio (soggetto a imposta sostitutiva del 10%) e riceve un credito welfare di pari importo da spendere sulla piattaforma aziendale.

    I vantaggi di questa opzione sono:

    • Il lavoratore ottiene un valore netto superiore al premio in denaro, poiché le prestazioni di welfare sono esenti da IRPEF e da contributi;
    • Il datore risparmia la quota di contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare sul premio in denaro;
    • L’opzione deve essere prevista dall’accordo di secondo livello che istituisce il premio e offerta a tutti i lavoratori destinatari del premio.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice, utilizzo del fondo di sanità integrativa
    Tizia lavora come redattrice presso una casa editrice di narrativa. Il CCNL applicato prevede l’iscrizione al fondo di sanità integrativa di settore, con contributo interamente a carico del datore. Tizia deve sottoporre il figlio a un intervento di ortodonzia: i costi sono significativi e il SSN non rimborsa questo tipo di prestazione. Presenta al fondo la documentazione medica e le fatture dello specialista privato. Il fondo rimborsa una quota delle spese nei limiti del massimale previsto dal suo piano. Il rimborso è esentasse per Tizia, poiché rientra nelle prestazioni sanitarie coperte dal fondo ex art. 51 TUIR. La parte non rimborsata dal fondo rimane a carico di Tizia, ma potrà essere portata in detrazione IRPEF come spesa medica (art. 15 TUIR).
    Caio — Impiegato, conversione del premio di risultato in flexible benefit
    Caio lavora nell’ufficio marketing di una casa editrice che ha un accordo aziendale di secondo livello con premio di risultato. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la direzione HR informa tutti i dipendenti della possibilità di convertire il premio in credito welfare sulla piattaforma aziendale. Caio sceglie di convertire l’intero importo del premio: sul cedolino non compare alcuna tassazione sul credito welfare. Utilizza il credito per un abbonamento annuale ai mezzi pubblici, il rimborso delle rette dell’asilo nido della figlia e l’iscrizione a un corso di aggiornamento professionale in ambito digitale-editoriale. Il valore complessivo dei servizi ottenuti è superiore a quello che Caio avrebbe percepito netto dal premio in denaro, tassato all’aliquota sostitutiva del 10%.

    Domande frequenti

    Il fondo di sanità integrativa di settore è obbligatorio per i dipendenti delle case editrici?
    L’iscrizione al fondo previsto dal CCNL è obbligatoria per il datore che applica quel contratto: deve versare i contributi per ciascun dipendente. Per il nome del fondo e i massimali aggiornati si rinvia al testo contrattuale vigente.
    Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate come la retribuzione ordinaria?
    No. Il welfare aziendale gode di un regime fiscale agevolato (artt. 51 e 100 TUIR). Le prestazioni offerte alla generalità dei dipendenti sono esenti da IRPEF e contributi nei limiti di legge. Le soglie di esenzione sono aggiornate annualmente dalla legge di bilancio.
    Un dipendente part-time ha gli stessi diritti di welfare di un dipendente a tempo pieno?
    In linea di principio sì, con possibile proporzionalità per le prestazioni di tipo quantitativo. Le prestazioni qualitative (accesso al fondo sanitario) tendono a essere uguali per tutti. Si rinvia al CCNL e al regolamento del piano aziendale.
    La previdenza complementare di settore è separata dal fondo di sanità integrativa?
    Sì. Sono due istituti distinti: la sanità integrativa copre le spese mediche correnti; la previdenza complementare accumula risorse per la pensione. Il CCNL può prevedere fondi di riferimento per entrambi con contribuzioni differenziate.
    Cosa succede alle coperture di welfare se si cambia azienda nel settore?
    Per la previdenza complementare la portabilità è garantita dal d.lgs. 252/2005. Per la sanità integrativa la continuazione della copertura dipende dal regolamento del fondo. In caso di cambio di azienda nel settore, la posizione accumulata nel fondo pensione è trasferibile al fondo del nuovo contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul quadro normativo del welfare aziendale (artt. 51 e 100 TUIR; d.lgs. 252/2005; l. 208/2015 e s.m.i.) e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Per i massimali delle prestazioni sanitarie, i fondi di riferimento e le soglie di esenzione fiscale aggiornate si rinvia al testo contrattuale vigente, ai regolamenti dei fondi di settore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • Ristrutturazione 2026: quale percentuale di detrazione spetta? esempi

    In sintesi

    • La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è confermata al 36% delle spese sostenute.
    • L’originaria riduzione al 30% per il 2026 è stata eliminata dalla legge di bilancio 2026.
    • Il 30% si applicherà solo alle spese sostenute nel 2027.
    • Per l’abitazione principale, la detrazione è confermata al 50% anche nel 2026.
    • La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013: la percentuale di detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 rimane al 36% (non scende al 30% come originariamente previsto), mentre il 30% si applicherà soltanto alle spese sostenute nel 2027. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la norma mantiene il 50% per il 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus.

    La detrazione ristrutturazione nel 2026: nessuna riduzione rispetto al 2025

    Chi ha programmato lavori di ristrutturazione nel 2026 può contare su una buona notizia: la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha corretto il calendario delle aliquote che erano state fissate dalla normativa previgente. In origine era previsto che la detrazione scendesse al 30% già per le spese sostenute nel 2026; il comma 22 ha invece mantenuto il 36% anche per tutto il 2026, rinviando la riduzione al 30% al solo anno 2027.

    La modifica riguarda sia l’art. 14 del d.l. 63/2013 (ecobonus) sia l’art. 16 dello stesso decreto (bonus ristrutturazioni), coordinando entrambe le disposizioni con il nuovo calendario. Ne consegue che il contribuente che sostiene spese ammissibili nel corso del 2026 applicherà la medesima percentuale già in vigore nel 2025, senza subire l’erosione di sei punti percentuali che sarebbe altrimenti scattata il 1° gennaio 2026.

    Un secondo effetto rilevante riguarda l’abitazione principale: per tale fattispecie la norma conferma il 50% sulle spese sostenute nel 2026, percentuale che scenderà al 36% soltanto nel 2027. Chi dunque affronta interventi sull’appartamento in cui risiede stabilmente beneficia di un’aliquota ancora più favorevole, purché i lavori rientrino nelle categorie ammesse e vengano rispettati i limiti di spesa vigenti.

    Requisiti e documenti principali

    • Immobile situato nel territorio dello Stato, a uso residenziale o con quota residenziale.
    • Intervento rientrante nelle categorie di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione.
    • Pagamento effettuato tramite bonifico parlante con causale conforme (codice fiscale e Partita IVA ditta).
    • Titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) ove richiesto dal tipo di intervento.
    • Conservazione di fatture, ricevute dei bonifici e documentazione tecnica per eventuali controlli.

    Caso 1: Tizio ristruttura il bagno dell'abitazione principale

    Scenario. Tizio è proprietario di un appartamento che costituisce la sua abitazione principale a Milano. Nel 2026 sostiene spese per il rifacimento completo del bagno (demolizione, nuova pavimentazione, impianti idraulici ed elettrici, tinteggiatura) per un totale di 12.000 euro, pagati tutti tramite bonifico parlante intestato all’impresa esecutrice.

    Come si legge in pratica. Poiché l’immobile è l’abitazione principale di Tizio, il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma per il 2026 l’aliquota del 50% sulle spese sostenute. La detrazione complessiva spettante è quindi pari a 6.000 euro (12.000 × 50%), da ripartire in dieci quote annuali uguali di 600 euro ciascuna, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026. Il risparmio fiscale si realizza anno per anno in riduzione dell’IRPEF lorda dovuta. Se nel 2027 Tizio sostenesse ulteriori spese analoghe, l’aliquota scenderebbe al 36%, confermando l’opportunità di concentrare i lavori nel 2026 ove possibile.

    Riepilogo Caso 1

    • Spesa sostenuta nel 2026: 12.000 euro
    • Abitazione principale: sì
    • Aliquota applicabile: 50%
    • Detrazione totale: 6.000 euro
    • Quota annua per 10 anni: 600 euro

    Caso 2: Caia ristruttura un appartamento non adibito ad abitazione principale

    Scenario. Caia possiede un secondo appartamento, concesso in locazione, nel quale nel 2026 esegue lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento degli infissi e dell’impianto di riscaldamento) per una spesa complessiva di 20.000 euro. L’immobile non è la sua abitazione principale; Caia è in regime IRPEF ordinario e paga regolarmente le fatture tramite bonifico parlante.

    Come si legge in pratica. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il comma 22 della legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 36% sulle spese sostenute nel 2026 (in luogo del 30% che sarebbe altrimenti scattato). La detrazione spettante a Caia è quindi di 7.200 euro (20.000 × 36%), da suddividere in dieci quote annue da 720 euro ciascuna. Se avesse posticipato i lavori al 2027, l’aliquota sarebbe calata al 30%, con una detrazione di soli 6.000 euro: il risparmio aggiuntivo derivante dal concentrare le spese nel 2026 è di 1.200 euro.

    Riepilogo Caso 2

    • Spesa sostenuta nel 2026: 20.000 euro
    • Abitazione principale: no
    • Aliquota applicabile: 36%
    • Detrazione totale: 7.200 euro
    • Quota annua per 10 anni: 720 euro

    Caso 3: Sempronio confronta il 2026 con il 2027 per decidere quando eseguire i lavori

    Scenario. Sempronio deve eseguire lavori di ristrutturazione della facciata del proprio appartamento (non abitazione principale) e sta valutando se avviare il cantiere nel 2026 o nel 2027. Il preventivo dell’impresa è di 30.000 euro. Sempronio vuole capire la differenza di convenienza fiscale tra i due anni alla luce della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Se Sempronio sostiene la spesa nel 2026, la detrazione è del 36%, pari a 10.800 euro totali (quota annua: 1.080 euro per 10 anni). Se invece sostiene la stessa spesa nel 2027, la detrazione scende al 30%, pari a 9.000 euro totali (quota annua: 900 euro per 10 anni). La differenza è di 1.800 euro a favore del 2026. Il confronto dimostra che, a parità di importo, eseguire i lavori nel 2026 garantisce un risparmio fiscale significativamente maggiore rispetto all’anno successivo, rendendo conveniente anticipare il cantiere ove le condizioni lo consentano.

    Riepilogo Caso 3

    • Spesa: 30.000 euro
    • Detrazione al 36% (2026): 10.800 euro totali
    • Detrazione al 30% (2027): 9.000 euro totali
    • Vantaggio fiscale del 2026 rispetto al 2027: 1.800 euro
    • Quota annua 2026 (10 anni): 1.080 euro

    Quando conviene una verifica

    Per verificare i requisiti del tuo intervento e calcolare la detrazione spettante, puoi consultare un professionista qualificato. Trova un tecnico o un fiscalista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    La detrazione per ristrutturazioni nel 2026 è davvero rimasta al 36%?

    Sì. Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha corretto il calendario previsto dalla norma originaria: per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2026 si applica ancora il 36%, mentre il 30% è posticipato alle sole spese sostenute nel 2027. La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Per l'abitazione principale la percentuale è diversa?

    Sì. Per le spese sostenute sull’immobile adibito ad abitazione principale, la legge di bilancio 2026 conferma l’aliquota del 50% anche per il 2026. Tale percentuale più elevata scenderà al 36% soltanto per le spese sostenute nel 2027. È quindi importante verificare se l’immobile su cui si interviene sia o meno l’abitazione principale.

    In quante rate si recupera la detrazione per ristrutturazione?

    La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi) relativa all’anno d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Non è possibile usufruire della detrazione in unica soluzione né cederla a terzi nell’ambito del bonus ristrutturazioni ordinario.

    Quale modalità di pagamento è obbligatoria per ottenere la detrazione?

    Le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale cosiddetto ‘parlante’, recante la causale specifica prevista dalla normativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la Partita IVA dell’impresa destinataria del pagamento. Il pagamento con altri strumenti (contanti, assegno) non consente l’accesso alla detrazione.

    Se i lavori iniziano nel 2026 ma si concludono nel 2027, quale aliquota si applica?

    Il criterio determinante è il momento in cui la spesa viene sostenuta (principio di cassa per le persone fisiche), ovvero la data del pagamento tramite bonifico. Le somme pagate nel 2026 godono del 36% (o del 50% per l’abitazione principale), mentre quelle pagate nel 2027 sconteranno l’aliquota del 30% (o del 36% per l’abitazione principale). È quindi possibile che lo stesso cantiere generi detrazioni a percentuali diverse a seconda dell’anno di pagamento.

    Vedi anche: Acquisto immobile ristrutturato da impresa, Detrazione ristrutturazione edilizia, Ecobonus e Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.

  • Articolo 80 L. 184/1983: Benefici economici e previdenziali per gli affidatari

    Art. 80 L. 184/1983 – Benefici economici e previdenziali per gli affidatari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

    3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

    4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

    Oltre allo stipendio, il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce ai lavoratori un sistema di protezione integrativa: un credito welfare annuale, la copertura sanitaria di Metasalute e la previdenza complementare di Fondo Cometa. Tre pilastri che si aggiungono alle tutele di legge.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede un credito welfare di 200 €/anno (220 € dal giugno 2028), il fondo sanitario integrativo Metasalute e la previdenza complementare tramite Fondo Cometa (contributo datoriale 2%, 2,2% per under 35). Il welfare può essere destinato a previdenza, sanità, istruzione o altri servizi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Welfare annuo
    200 € (220 € dal giugno 2028)
    Fondo sanitario
    Metasalute
    Fondo previdenza compl.
    Fondo Cometa

    Tabella riepilogativa welfare e fondi

    Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Istituto Nome / Fondo Contributo datore Contributo lavoratore
    Welfare aziendale contrattuale Credito welfare 200 €/anno (220 € dal giu. 2028) Nessuno
    Sanità integrativa Metasalute Quota annua a carico datore (importo definito da statuto Metasalute) Possibile quota volontaria per estensione ai familiari
    Previdenza complementare Fondo Cometa 2% retribuzione (2,2% under 35 assunti dopo 31/12/2021) Min. 1,2% minimo contrattuale + TFR (opzionale)

    Il contributo datoriale a Fondo Cometa scatta solo se il lavoratore versa almeno l’1,2% del minimo contrattuale. Chi non aderisce a Cometa perde il contributo aggiuntivo del datore. La quota Metasalute è definita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.

    Il credito welfare contrattuale: come funziona

    Il credito welfare è una somma (200 € per il 2022-2024, elevata a 220 € dal giugno 2028 con il rinnovo 2026) messa a disposizione dal datore su una piattaforma welfare per ogni lavoratore. Non è denaro in busta paga: è un credito da spendere per acquistare beni e servizi in ambiti definiti dalla legge (art. 51 TUIR):

    • Contribuzione aggiuntiva a Fondo Cometa o altri fondi pensione.
    • Rimborso di premi assicurativi per polizze sanitarie.
    • Spese di istruzione (libri scolastici, rette universitarie, asili nido).
    • Servizi di cura e assistenza per familiari non autosufficienti.
    • Abbonamenti ai trasporti pubblici.
    • Contribuzione a Metasalute.

    Il credito deve essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo all’erogazione, pena la decadenza. Non può essere convertito in denaro contante. Per i lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri, il credito welfare è esteso in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

    Metasalute: la sanità integrativa del settore

    Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dei settori metalmeccanici e del comparto orafo-argentiero. È istituito bilateralmente da Federmeccanica, Assistal, Federorafi e dai sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.

    Le prestazioni di Metasalute coprono:

    • Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio.
    • Ricoveri ospedalieri (anche in regime di day hospital).
    • Interventi chirurgici in strutture convenzionate.
    • Odontoiatria (prestazioni parziali o totali secondo il piano).
    • Grandi interventi e terapie oncologiche.

    La copertura può essere estesa ai familiari a carico del lavoratore con il pagamento di una quota aggiuntiva. È possibile utilizzare il credito welfare contrattuale per pagare la quota di estensione ai familiari.

    Fondo Cometa: la previdenza complementare

    Fondo Cometa è il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, tra i più grandi in Italia per numero di iscritti. I vantaggi dell’adesione sono:

    • Contributo datoriale aggiuntivo: il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per i under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021) in aggiunta al versamento del lavoratore.
    • TFR in Cometa: il lavoratore può destinare il TFR maturando a Cometa, moltiplicando il montante accantonato.
    • Deduzione fiscale: i contributi versati a Cometa sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 €/anno.
    • Tassazione agevolata: la prestazione finale è tassata al 15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni di partecipazione.

    Chi non aderisce entro i 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso non esercitato) mantiene il TFR in azienda o INPS e non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.

    Casi pratici

    Tizio — Lavoratore che sfrutta il credito welfare per Metasalute
    Tizio ha a disposizione 200 € di credito welfare annuo. Decide di destinare 156 € (quota annua indicativa per l’estensione del piano Metasalute ai propri familiari) e i restanti 44 € al rimborso dell’abbonamento ai trasporti pubblici per recarsi al lavoro nel distretto di Arezzo. In questo modo massimizza il beneficio: sia lui sia i familiari hanno copertura sanitaria integrativa senza spese aggiuntive.
    Caia — Under 35, massimizza il contributo datoriale a Cometa
    Caia ha 28 anni ed è stata assunta nel marzo 2024 (dopo il 31 dicembre 2021). Aderisce a Fondo Cometa versando il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale (livello 5): 1.928,22 × 1,2% = 23,14 €/mese. Il datore versa il 2,2% aggiuntivo: 1.928,22 × 2,2% = 42,42 €/mese. In totale, considerando anche il TFR destinato a Cometa, Caia accumula circa 100 €/mese nel fondo pensione, con un rendimento finanziario atteso superiore alla rivalutazione del TFR in azienda.
    Sempronio — Lavoratore che usa il welfare per la retta universitaria del figlio
    Sempronio ha un figlio all’università. Destina i 200 € di welfare contrattuale al rimborso di una quota della retta universitaria. La somma è completamente esente da IRPEF e da contribuzione previdenziale: rispetto a un aumento di stipendio equivalente (tassato al 27% circa), il risparmio fiscale netto per Sempronio è di circa 54 € equivalenti. L’operazione è gestita tramite la piattaforma welfare aziendale, con upload della ricevuta della retta.

    Domande frequenti

    Quanto vale il welfare contrattuale nel CCNL Orafi Argentieri?
    Il credito welfare è di 200 € annui (2022-2024), elevato a 220 € annui dal giugno 2028 con il rinnovo 2026. Può essere speso entro maggio dell’anno successivo per beni e servizi welfare.
    Cos’è Metasalute e chi ne ha diritto nel settore orafo?
    Metasalute è il fondo sanitario integrativo dei lavoratori metalmeccanici e orafi. Hanno diritto alla copertura tutti i lavoratori con contratto CCNL Orafi Argentieri industria, compresi i lavoratori in somministrazione.
    Cos’è il Fondo Cometa e quanto contribuisce il datore?
    Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) a patto che il lavoratore versi almeno l’1,2% del minimo contrattuale.
    Il welfare contrattuale è tassato?
    No. Le somme erogate tramite piano welfare sono esenti da IRPEF e da contribuzione previdenziale nei limiti di legge. Il credito non può essere convertito in denaro contante.
    I lavoratori in somministrazione hanno diritto al welfare contrattuale?
    Sì. Con il rinnovo 2021-2024, il credito welfare di 200 € è stato esteso anche ai lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. I fondi citati (Metasalute e Fondo Cometa) sono enti reali istituiti dalla contrattazione collettiva del settore. Per informazioni aggiornate su importi e prestazioni verificare i siti ufficiali fondometasalute.it e fondocometa.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.