Autore: Andrea Marton

  • Legge Fornero 2012: cosa ha cambiato nel mercato del lavoro

    La Legge 28 giugno 2012, n. 92 — nota come Riforma Fornero del lavoro, dal nome del ministro del Governo Monti Elsa Fornero — ha riscritto in profondità il mercato del lavoro italiano. È entrata in vigore il 18 luglio 2012 con l’obiettivo dichiarato di rendere il mercato più dinamico e inclusivo: meno precariato in ingresso, regole più flessibili per i licenziamenti, un sistema di ammortizzatori sociali più universale. Molti dei suoi istituti sono stati poi superati dal Jobs Act (2015), ma capire la Fornero resta indispensabile per leggere le regole attuali.

    Una riforma su quattro fronti

    La legge è intervenuta contemporaneamente su quattro versanti, secondo la logica della cosiddetta flexicurity: rendere il mercato più flessibile, ma allo stesso tempo offrire maggiori tutele a chi perde il lavoro.

    • Flessibilità in entrata: stretta sull’uso improprio dei contratti precari (collaborazioni a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione) e rilancio dell’apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani.
    • Flessibilità in uscita: revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con un sistema di tutele differenziate a seconda del tipo di vizio del licenziamento.
    • Ammortizzatori sociali: introduzione dell’ASpI e della mini-ASpI, destinate a sostituire progressivamente la vecchia indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità.
    • Politiche attive e contrasto agli abusi: misure contro le dimissioni in bianco, incentivi all’occupazione femminile e degli over 50, riordino dei tirocini.

    La stretta sui contratti precari

    Sul fronte dell’ingresso nel lavoro, la Fornero ha cercato di scoraggiare le forme contrattuali usate per mascherare rapporti di lavoro subordinato. Ha introdotto presunzioni e requisiti più stringenti per le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e per le partite IVA, prevedendo che, in mancanza dei requisiti di genuina autonomia, il rapporto potesse essere riqualificato come lavoro subordinato.

    Allo stesso tempo ha valorizzato il contratto a tempo determinato consentendo, per il primo contratto e per una durata limitata, l’assenza della causale (la cosiddetta acausalità), e ha rilanciato l’apprendistato come modalità ordinaria di assunzione dei giovani.

    L'articolo 18 e i licenziamenti

    Il punto più discusso è stato la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). La reintegrazione nel posto di lavoro, prima automatica per le aziende sopra i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, è diventata solo una delle possibili conseguenze: nei casi meno gravi al lavoratore spetta un’indennità economica anziché il rientro in azienda. Si è così passati da una tutela unica a un sistema a più livelli, che abbiamo approfondito in una guida dedicata.

    ASpI, mini-ASpI e ciò che è venuto dopo

    La Fornero ha unificato il sistema delle indennità di disoccupazione creando l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e la mini-ASpI per i rapporti più brevi, destinate a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione e, gradualmente, l’indennità di mobilità. Pochi anni dopo, il Jobs Act ha sostituito l’ASpI con la NASpI (D.Lgs. 22/2015), in vigore dal 1° maggio 2015, e ha introdotto le tutele crescenti per i nuovi assunti, ridisegnando ancora una volta sia gli ammortizzatori sia la disciplina dei licenziamenti.

    Cosa resta oggi della Riforma Fornero

    Sul piano formale molti istituti della Fornero sono stati superati: l’ASpI è diventata NASpI, l’articolo 18 è stato di nuovo riscritto per i nuovi assunti dalle tutele crescenti. Restano però l’impianto di fondo — la logica della flexicurity — e alcune innovazioni durature, come la procedura di convalida delle dimissioni a contrasto delle dimissioni in bianco e il contributo di licenziamento (il cosiddetto ticket) a carico del datore. Conoscere la riforma del 2012 aiuta quindi a capire perché oggi le regole sono come sono.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Domande frequenti

    Chi era il ministro Fornero?

    Elsa Fornero è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti (2011-2013). Alla sua firma sono legate due riforme distinte: la riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) e, prima, la riforma delle pensioni contenuta nel decreto «Salva Italia» (D.L. 201/2011).

    La Legge Fornero è ancora in vigore?

    In parte. Diversi suoi istituti sono stati sostituiti dal Jobs Act del 2015 (ASpI diventata NASpI, articolo 18 superato dalle tutele crescenti per i nuovi assunti). Altre innovazioni, come la convalida delle dimissioni e il ticket di licenziamento, sono invece rimaste.

    Che differenza c'è tra Riforma Fornero del lavoro e delle pensioni?

    Sono due provvedimenti diversi. La riforma del lavoro è la L. 92/2012; la riforma delle pensioni è l’articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Spesso vengono confuse perché portano lo stesso nome.

    La Fornero ha eliminato l'articolo 18?

    No. Lo ha modificato, sostituendo la reintegrazione automatica con un sistema di tutele differenziate a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applicano invece le tutele crescenti del Jobs Act.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • Permessi legge 104: a chi spettano, quanti giorni e come si chiedono

    I permessi della legge 104 sono tra i diritti più conosciuti – e più richiesti – a tutela delle persone con disabilità e di chi le assiste. Li prevede l’art. 33 della legge 104/1992. Vediamo a chi spettano davvero, quanti sono, come si frazionano e come si presenta la domanda, sgombrando il campo dagli equivoci più comuni.

    In cosa consistono

    Il lavoratore dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità, oppure per sé stesso se è la persona con disabilità grave. I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, quindi non incidono sulla pensione. In alternativa ai tre giorni, il lavoratore disabile può fruire di due ore di permesso giornaliero.

    A chi spettano

    Possono fruirne:

    • il lavoratore con handicap grave (riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104);
    • il familiare che assiste una persona con handicap grave: coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado (estendibile al terzo in casi particolari, ad esempio se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono mancanti o affetti da patologie invalidanti).

    Il superamento del “referente unico”

    Fino al 2022 vigeva la regola del referente unico: i permessi per assistere una stessa persona potevano essere riconosciuti, di norma, a un solo lavoratore. Dal 2022 questa rigidità è stata superata: i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti che si alternano nell’assistenza alla stessa persona disabile. Resta il limite complessivo dei tre giorni mensili per quella persona.

    Frazionamento e uso

    I tre giorni possono essere goduti in modo continuativo o frazionati, anche in ore, secondo le indicazioni dell’INPS. Devono essere usati per finalità coerenti con l’assistenza alla persona disabile: la giurisprudenza ha più volte ribadito che un uso distorto (ad esempio per fini esclusivamente personali, del tutto estranei all’assistenza) può configurare un illecito disciplinare e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Come si chiedono

    La domanda si presenta all’INPS (in via telematica, tramite il portale, il patronato o il contact center) allegando il verbale di riconoscimento dell’handicap grave; va inoltre data comunicazione al datore di lavoro, programmando per quanto possibile le giornate. Una volta autorizzati, i permessi si rinnovano nei mesi successivi senza dover ripresentare ogni volta la domanda, salvo variazioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese?

    Tre giorni al mese retribuiti, coperti da contribuzione figurativa. In alternativa, il lavoratore con disabilità grave può fruire di due ore di permesso al giorno.

    Possono usare la 104 più familiari per la stessa persona?

    Sì. Dal 2022 è stato superato il “referente unico”: i permessi possono essere riconosciuti a più lavoratori che si alternano nell’assistenza, fermo il limite dei tre giorni mensili per quella persona.

    Posso usare i permessi 104 per fare altro?

    No. Devono servire all’assistenza della persona disabile. Un uso distorto, estraneo all’assistenza, può comportare sanzioni disciplinari e, nei casi gravi, il licenziamento.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Art. 404 DPR 495/1992 – Dispositivi di monitoraggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.

    2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.

    3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

  • Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 336 D.Lgs. 209/2005 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

    ))

    ((

    2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonché delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

    ))

    3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

    3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresì il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attività. (45)

  • Art. 18 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di traduzione e modificazione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 112 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione e riesame

    Art. 112 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione e riesame

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione valuta la necessità di modificare l'elenco stabilito nell’allegato III e l'elenco di pratiche di IA vietate di cui all'articolo 5 una volta all'anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino al termine del periodo della delega di potere di cui all'articolo 97. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a quanto segue:

    a) la necessità di modifiche che amplino le rubriche settoriali esistenti o ne aggiungano di nuove all'allegato III;

    b) modifiche dell'elenco dei sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza di cui all'articolo 50;

    c) modifiche volte a migliorare l'efficacia del sistema di supervisione e di governance.

    3. Entro il 2 agosto 2029 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione include una valutazione in merito alla struttura di esecuzione e all'eventuale necessità di un'agenzia dell'Unione che ponga rimedio alle carenze individuate. Sulla base dei risultati, la relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. Le relazioni sono rese pubbliche.

    4. Le relazioni di cui al paragrafo 2 dedicano particolare attenzione agli aspetti seguenti:

    a) lo stato delle risorse finanziarie, tecniche e umane necessarie alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento efficace dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento;

    b) lo stato delle sanzioni, in particolare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 1, applicate dagli Stati membri in caso di violazione del presente regolamento;

    c) le norme armonizzate adottate e le specifiche comuni elaborate a sostegno del presente regolamento;

    d) il numero di imprese che entrano sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quante di esse sono PMI.

    5. Entro il 2 agosto 2028, la Commissione valuta il funzionamento dell'ufficio per l'IA, se all'ufficio per l’IA siano stati conferiti poteri e competenze adeguati per svolgere i suoi compiti e se sia pertinente e necessario per la corretta attuazione ed esecuzione del presente regolamento potenziare l'ufficio per l'IA e le sue competenze di esecuzione e aumentarne le risorse. La Commissione trasmette una relazione sulla valutazione di tale ufficio per l’IA al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sull'esame dei progressi compiuti riguardo allo sviluppo di prodotti della normazione relativi allo sviluppo efficiente sotto il profilo energetico di modelli di IA per finalità generali e valuta la necessità di ulteriori misure o azioni, comprese misure o azioni vincolanti. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è resa pubblica.

    7. Entro il 2 agosto 2028 e successivamente ogni tre anni la Commissione valuta l'impatto e l'efficacia dei codici di condotta volontari per la promozione dell'applicazione dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio ed eventualmente di altri requisiti supplementari per i sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale.

    8. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, il consiglio per l'IA, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono alla Commissione informazioni su sua richiesta e senza indebito ritardo.

    9. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 7, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio per l'IA, del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

    10. Se necessario, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenendo conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie e dell'effetto dei sistemi di IA sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali, nonché alla luce dei progressi della società dell'informazione.

    11. Per orientare le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi da 1 a 7, l'Ufficio per l'IA si impegna a sviluppare una metodologia obiettiva e partecipativa per la valutazione dei livelli di rischio basata sui criteri definiti negli articoli pertinenti e l'inclusione di nuovi sistemi:

    a) nell'elenco stabilito nell’allegato III, compreso l'ampliamento delle rubriche settoriali esistenti o l'aggiunta di nuove rubriche settoriali in tale allegato;

    b) nell'elenco delle pratiche vietate stabilite all’articolo 5; e

    c) nell'elenco dei sistemi di IA che richiedono ulteriori misure di trasparenza a norma dell'articolo 50.

    12. Eventuali modifiche al presente regolamento a norma del paragrafo 10, o i pertinenti atti delegati o di esecuzione, che riguardano la normativa settoriale di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, tengono conto delle specificità normative di ciascun settore e dei vigenti meccanismi di governance, valutazione della conformità ed esecuzione e delle autorità da essi stabilite.

    13. Entro il 2 agosto 2031, la Commissione effettua una valutazione dell'esecuzione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del presente regolamento. Sulla base dei risultati, la relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del presente regolamento in relazione alla struttura di esecuzione e alla necessità di un'agenzia dell'Unione che ponga rimedio alle carenze individuate.

  • Art. 218 D.Lgs. 259/2003 – Abrogazioni

    Art. 218 D.Lgs. 259/2003 – Abrogazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: “i servizi di telecomunicazioni” fino a: “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle comunicazioni”, b) all’articolo 2, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; c) all’articolo 7, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso; e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: “della convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; g) all’articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni” i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: “telegrafici e radioelettrici” fino a: “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; m) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; n) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; p) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; q) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; r) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

    2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

    3. Sono o restano abrogati: a) l’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214; b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980; c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982; e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987; f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989; g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989; h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991; i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992; l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997; q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997; s) la legge 1° luglio 1997, n. 189; t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998; cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; ee) l’ articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128; ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; gg) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000; hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; ii) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001; ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

  • Art. 220 TULPS – Arresto obbligatorio in flagranza per specifici reati TULPS

    Art. 220 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. 37

  • Art. 102 L. 633/1941: divieto di riproduzione o imitazione

    Art. 102 L. 633/1941: divieto di riproduzione o imitazione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 26 L. 633/1941 – Calcolo termine per opere collettive

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 22 L. 633/1941 – Inalienabilità e imprescrittibilità del diritto morale

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Articolo 131 TU Giustizia Tributaria: Decorrenza

    Art. 131 D.Lgs. 175/2024 – Decorrenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027.