Comma 22 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Al , convertito, con modificazioni, dalla , sonodecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 legge 3 agosto 2013, n. 90 apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nel l’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2) al comma 1-septies.1: 2.1) al primo periodo, le parole: «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027»; 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 16-bis TUIR (comma 22): Riferimento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dall'art. 16 D.L. 63/2013 prorogato.
In sintesi
Quadro: la proroga dei bonus edilizi al 2026
Il comma 22 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla principale architettura italiana dei bonus edilizi, contenuta nel D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (cosiddetto «Decreto Ecobonus»). Le modifiche riguardano due articoli chiave: l'art. 14 (detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, c.d. ecobonus) e l'art. 16 (detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, l'ecobonus zone sismiche c.d. sismabonus e il bonus mobili). La logica della modifica è semplice: spostare in avanti di un anno il salto verso le aliquote ridotte previste dalla precedente formulazione. Le agevolazioni che, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2025, si sarebbero ridotte dal 2026, sono ora mantenute «piene» anche sul 2026, con la riduzione che scatta solo dal 2027. La logica seguita anche dalla L. 207/2024 (LB 2025), che a sua volta aveva prorogato la riduzione, è ora replicata per un'ulteriore annualità.
Tecnica legislativa: sostituzione di parole nei periodi vigenti
La norma opera tramite la classica tecnica della «sostituzione di parole» nei periodi già in vigore. Per l'art. 14 c. 3-quinquies del D.L. 63/2013 sull'ecobonus, il primo periodo viene aggiornato sostituendo «al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» con «al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell'anno 2027». Identica modifica al secondo periodo del medesimo comma, dove «50% delle spese, per l'anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027» diventa «50% delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese per l'anno 2027». La modifica si estende, con la medesima formulazione, ai commi 1 e 1-septies.1 dell'art. 16 del D.L. 63/2013, che disciplinano rispettivamente le ristrutturazioni edilizie ordinarie e gli interventi nelle aree a rischio sismico (sismabonus). Per il bonus mobili (art. 16 c. 2 del D.L. 63/2013), invece, l'ambito temporale «2024 e 2025» diventa «2024, 2025 e 2026».
Ecobonus art. 14 D.L. 63/2013: aliquote operative
L'art. 14 del D.L. 63/2013 disciplina la detrazione IRPEF e IRES per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio (isolamento termico, sostituzione caldaie, schermature solari, pannelli solari termici, ecc.). Dopo le modifiche del comma 22 LB 2026, la disciplina è: aliquota 36% sull'importo della spesa per interventi su parti comuni di edifici condominiali per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 (cosiddetto «ecobonus condomini»); aliquota 50% per gli interventi sull'abitazione principale (o sulle relative parti condominiali ad uso abitazione principale del contribuente che beneficia della detrazione) per le spese 2025 e 2026; dal 2027 le aliquote scendono rispettivamente al 30% e al 36%. La detrazione è tipicamente ripartita in 10 quote annuali costanti. Restano applicabili i limiti di spesa per tipo di intervento previsti dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e dalle norme correlate (es. 60.000 euro per isolamento termico, 30.000 euro per sostituzione caldaie, ecc.).
Bonus ristrutturazioni art. 16 c. 1 D.L. 63/2013: aliquote operative
L'art. 16 c. 1 del D.L. 63/2013 disciplina la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati all'art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (per le manutenzioni ordinarie solo sulle parti comuni condominiali). Dopo il comma 22 LB 2026: aliquota 36% per le spese 2025 e 2026 (regime ordinario); aliquota maggiorata 50% per le spese 2025 e 2026 limitatamente all'abitazione principale e relative pertinenze; aliquota 30% e 36% dal 2027. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali e si applica nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (livello mantenuto). Resta la regola del riferimento al TUIR (art. 16-bis D.P.R. 917/1986) per individuare gli interventi agevolati.
Sismabonus art. 16 c. 1-septies.1: la stessa proroga
Il comma 22 estende anche all'art. 16 c. 1-septies.1 del D.L. 63/2013 (sismabonus) la medesima logica. Gli interventi su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3 che migliorano la classe di rischio sismico (riduzione di 1 o 2 classi) beneficiano dell'aliquota base 36% per spese 2025 e 2026 e 30% per spese 2027; con aliquota maggiorata 50% sull'abitazione principale per 2025 e 2026 e 36% per 2027. Il sismabonus «normale» previsto dai commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 D.L. 63/2013 (aliquote 70%, 75%, 80%, 85%) ha una disciplina propria e non è toccato dal comma 22 LB 2026: continua a operare nei termini previsti dalla normativa vigente.
Bonus mobili e grandi elettrodomestici art. 16 c. 2: estensione al 2026
Il comma 22 LB 2026 modifica anche l'art. 16 c. 2 del D.L. 63/2013 sul bonus mobili e grandi elettrodomestici, sostituendo nel primo e secondo periodo «2024 e 2025» con «2024, 2025 e 2026». Il bonus consente, ai contribuenti che hanno avviato un intervento di recupero del patrimonio edilizio (a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente all'acquisto), di detrarre dall'IRPEF il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni e ai parametri di efficienza energetica equivalenti per gli altri elettrodomestici. Il tetto di spesa è 5.000 euro per unità immobiliare (livello mantenuto). La detrazione è ripartita in 10 quote annuali. La proroga estende quindi anche al 2026 l'applicabilità del bonus a tetto 5.000 euro, che altrimenti sarebbe sceso a 2.000 euro come previsto a regime nella versione previgente.
Effetto pratico: pianificare gli interventi nel 2026
Per le famiglie che programmano interventi di efficienza energetica, ristrutturazione, miglioramento sismico o acquisto di mobili e elettrodomestici nel 2026, la proroga del comma 22 LB 2026 mantiene l'aliquota piena (36% o 50%, secondo il tipo di intervento e di immobile). Esempio: una famiglia che nel 2026 sostiene 30.000 euro di spese per ristrutturazione dell'abitazione principale beneficia di una detrazione totale di 15.000 euro (50%), ripartita in 10 quote annuali di 1.500 euro, anziché 9.000 euro (30%, previsione previgente) o 10.800 (36% previsione previgente per abitazione non principale). La differenza è sostanziale e giustifica una pianificazione attenta delle spese nel 2026 (data di sostenimento per cassa per persone fisiche, data di competenza per imprese).
Coordinamento con altre detrazioni
Il comma 22 LB 2026 non modifica le regole generali di coordinamento tra detrazioni, già previste dal D.L. 63/2013 e dal TUIR (D.P.R. 917/1986). Restano operative le regole sulla non cumulabilità tra ecobonus e ristrutturazione sulla stessa spesa, la regola di scelta della detrazione più favorevole, la disciplina del recupero edilizio art. 16-bis TUIR come riferimento per gli interventi agevolati. Resta da segnalare che, dal 2025, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati radicalmente ristretti dal D.L. 39/2024 (convertito dalla L. 67/2024) e successive modifiche: la maggior parte dei contribuenti deve fruire della detrazione direttamente in dichiarazione, in 10 quote annuali, anziché tramite cessione del credito.
Profili IRPEF
Sul piano IRPEF, la detrazione ridotta a 1.500 euro (50% di 3.000 euro su 10 quote, esempio scolastico) sull'imposta lorda annuale opera con i normali criteri di capienza dell'imposta (art. 11 e seguenti del TUIR, D.P.R. 917/1986). Se l'imposta lorda dell'anno è inferiore alla detrazione, l'eccedenza non dà diritto a rimborso (la detrazione non è rimborsabile), salvo i casi specifici di trasferimento del credito previsti dalla disciplina dei coniugi conviventi (art. 16-bis c. 8 TUIR) o per acquisto/donazione/successione dell'immobile, con il subentro del successore o donatario nelle quote residue. Per i contribuenti incapienti, è importante valutare la convenienza relativa con altre forme di intervento (es. cessione del credito laddove ancora ammessa per alcune categorie residuali, sconto in fattura per la quota residua).
Sintesi
Il comma 22 LB 2026 sposta in avanti di un anno la riduzione delle aliquote per ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus «normale», mantenendo al 36% (50% per abitazione principale) le aliquote per le spese sostenute nel 2026. Per il bonus mobili, estende al 2026 il tetto di 5.000 euro. La pianificazione domestica degli interventi nel 2026 acquista così una finestra ulteriore di aliquota piena. Pur classificato nel batch IRPEF/TUIR per il chiaro impatto sulle detrazioni IRPEF dei contribuenti, l'ambito materiale del comma è tipicamente quello di CASA_IMMOBILI (bonus edilizi).
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio ristruttura l'abitazione principale nel 2026
Tizio, dipendente con reddito lordo annuo di 35.000 euro, ristruttura nel 2026 il proprio appartamento di Milano, abitazione principale del nucleo familiare. Le spese complessive (manutenzione straordinaria, rifacimento impianti, opere edili agevolate ex art. 16-bis TUIR D.P.R. 917/1986) ammontano a 50.000 euro, pagate con bonifico parlante secondo le regole del D.L. 63/2013 art. 16 c. 1. In virtù del comma 22 LB 2026 che ha sostituito le parole nell'art. 16 c. 1, l'aliquota applicabile sulle spese sostenute nel 2026 sull'abitazione principale è il 50% (anziché il 36% della versione previgente). Detrazione totale: 25.000 euro, ripartiti in 10 quote annuali costanti di 2.500 euro l'una. Imposta lorda IRPEF stimata di Tizio sui 35.000 euro: circa 8.060 euro. La quota annuale di detrazione (2.500 euro) è ampiamente capiente; Tizio recupera la totalità in 10 anni. Se l'intervento fosse stato sostenuto nel 2027, l'aliquota sarebbe scesa al 36%, con detrazione totale di 18.000 euro e quota annuale di 1.800 euro: il risparmio realizzato nel 2026 grazie al comma 22 LB 2026 è di 7.000 euro complessivi sui 10 anni.
Caso pratico 2 - Caio e Sempronia acquistano mobili dopo ristrutturazione condominiale
I coniugi Caio e Sempronia hanno avviato nel 2025 un intervento di ristrutturazione delle parti comuni del condominio di proprietà (rifacimento facciata e impianto elettrico), generando spese detraibili ex art. 16 c. 1 D.L. 63/2013. Nel 2026 acquistano mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica conforme per arredare l'abitazione principale: divano (1.500 euro), tavolo e sedie (1.200 euro), letto matrimoniale (800 euro), frigorifero classe A (700 euro), lavastoviglie classe A (600 euro), forno classe A (700 euro). Spesa complessiva 5.500 euro. Grazie al comma 22 LB 2026 che ha esteso al 2026 il bonus mobili dell'art. 16 c. 2 D.L. 63/2013, Caio (cointestatario dell'immobile e capiente IRPEF, reddito 40.000 euro) detrae il 50% di 5.000 euro (tetto) = 2.500 euro, ripartiti in 10 quote annuali di 250 euro. Il pagamento dev'essere effettuato con bonifico, carta di debito/credito o assegno tracciato. La detrazione si somma a quella per la ristrutturazione condominiale, già in corso di fruizione, secondo le regole di non cumulo sulla stessa spesa ma di cumulo tra detrazioni distinte. Senza la proroga del comma 22, nel 2026 il tetto sarebbe stato 2.000 euro: la detrazione sarebbe stata 1.000 euro complessivi, con un risparmio «perso» di 1.500 euro.
Domande frequenti
Quali aliquote si applicano nel 2026 per ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus secondo il comma 22 LB 2026?
Il comma 22 LB 2026 modifica gli artt. 14 c. 3-quinquies e 16 c. 1, 1-septies.1 e 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90. Le aliquote 2026 risultanti dopo la modifica sono: 36% sulle spese ordinarie per ecobonus condomini (art. 14 c. 3-quinquies), bonus ristrutturazioni (art. 16 c. 1) e sismabonus ex c. 1-septies.1, ripartite in 10 quote annuali; aliquota maggiorata 50% sulle spese sostenute sull'abitazione principale e relative pertinenze, anch'essa con ripartizione in 10 quote. Dal 2027 le aliquote scenderanno rispettivamente al 30% e al 36%. La proroga sposta così in avanti di un anno il previsto salto verso le aliquote ridotte. Il sismabonus «normale» (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies dell'art. 16 D.L. 63/2013) non è toccato dalla modifica.
Che cosa cambia per il bonus mobili dal 2026?
Il comma 22 LB 2026 estende al 2026 il regime del bonus mobili e grandi elettrodomestici previsto dall'art. 16 c. 2 del D.L. 63/2013, sostituendo le parole «2024 e 2025» con «2024, 2025 e 2026». La detrazione consente, ai contribuenti che hanno avviato dal 2025 (o anche dal 2024 e 2026) un intervento di recupero del patrimonio edilizio, di detrarre il 50% delle spese per acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, con tetto di spesa 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali. Senza il comma 22, dal 2026 il tetto sarebbe sceso a 2.000 euro: la proroga conserva la dotazione piena per un'ulteriore annualità. Restano dovute le condizioni di tracciabilità del pagamento (bonifico parlante, carte e assegni).
L'aliquota maggiorata del 50% si applica anche alla seconda casa?
No. L'aliquota maggiorata del 50% prevista dal comma 22 LB 2026 sui commi 3-quinquies dell'art. 14 e c. 1 dell'art. 16 del D.L. 63/2013 vale solo per le spese sostenute sull'abitazione principale del contribuente e sulle relative pertinenze. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconde case, immobili locati a terzi, immobili strumentali) l'aliquota è quella ordinaria del 36% nel 2026, che scenderà al 30% dal 2027. La nozione di abitazione principale ai fini fiscali coincide con quella del TUIR (D.P.R. 917/1986) e della normativa IMU: immobile nel quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per i casi di abitazione principale «ai fini IMU per accordo» (coniugi separati, ecc.) valgono le specifiche regole già consolidate; in caso di dubbio è sempre opportuno il riscontro con il proprio commercialista.
È ancora possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi 2026?
Il comma 22 LB 2026 non modifica la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura: continua ad applicarsi il quadro restrittivo introdotto dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024 (convertito dalla L. 67/2024). Per la maggior parte dei contribuenti, la fruizione del bonus avviene esclusivamente tramite detrazione diretta dall'imposta lorda IRPEF in 10 quote annuali, secondo l'art. 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986). Restano in vita solo limitate ipotesi residuali di cessione (aree colpite da eventi sismici, condomini ex superbonus con istanza presentata entro la scadenza, ecc.). È sempre necessario verificare con il consulente fiscale la concreta possibilità di optare per cessione o sconto in fattura prima di programmare l'intervento, perché le esclusioni sono molto ampie e variano nel tempo. La detrazione IRPEF resta lo strumento di fruizione standard.
Cosa succede se l'imposta lorda annuale è inferiore alla quota di detrazione spettante?
La detrazione per bonus edilizi prevista dal D.L. 63/2013 e dall'art. 16-bis TUIR (D.P.R. 917/1986) non è rimborsabile: opera solo nei limiti dell'imposta lorda dell'anno (art. 11 e seguenti del TUIR). Se la quota annuale di detrazione (1/10 della spesa moltiplicata per l'aliquota) supera l'IRPEF lorda dovuta, l'eccedenza è persa e non riportabile agli anni successivi. Per evitare incapienza, in caso di redditi modesti, è consigliabile valutare: la cointestazione delle spese con coniuge o familiare convivente fiscalmente capiente (purché titolare di diritti reali o detenzione qualificata sull'immobile); la distribuzione temporale delle spese su più annualità; in alternativa, qualora ancora ammessa, l'opzione per cessione del credito o sconto in fattura. La pianificazione preventiva con il commercialista è essenziale, soprattutto per pensionati e contribuenti con redditi prevalentemente da fonti tassate a regime sostitutivo (cedolare, forfetario).